CAMERA DEI DEPUTATI
Lunedì 13 maggio 2019
187.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
COMUNICATO
Pag. 88

SEDE CONSULTIVA

  Lunedì 13 maggio 2019. — Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA.

  La seduta comincia alle 14.

Variazione nella composizione della Commissione.

  Filippo GALLINELLA, presidente, comunica che la collega Cunial ha cessato di far parte della Commissione. Le augura buon lavoro nella Commissione di destinazione.

Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi.
C. 1807 Governo.
(Parere alle Commissioni V e VI).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Filippo GALLINELLA, presidente, comunica che il gruppo M5S e il gruppo PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

  Dedalo Cosimo Gaetano PIGNATONE (M5S), relatore, fa presente che il decreto-legge, che si compone di 51 articoli suddivisi in quattro Capi, prevede sgravi e incentivi fiscali, disposizioni per il rilancio degli investimenti privati, norme per la tutela del Made in Italy e ulteriori misure per la crescita.
  Preannuncia che, nella sua relazione si soffermerà dapprima sulle misure di principale interesse della Commissione Agricoltura, contenute nel Capo III (articoli 31 e 32), che dispone in materia di tutela del Made in Italy, per poi illustrare sinteticamente le altre disposizioni che afferiscono ad aspetti di competenza della XIII Commissione.
  Osserva che l'articolo 31 (Marchi storici) modifica il Codice della proprietà industriale (decreto legislativo n. 30 del Pag. 892005) introducendo la definizione di marchio storico di interesse nazionale, quale il marchio d'impresa registrato da almeno cinquanta anni o per il quale sia possibile dimostrare l'uso continuativo per tale periodo, utilizzato per la commercializzazione di prodotti o servizi realizzati in un'impresa produttiva nazionale di eccellenza storicamente collegata al territorio nazionale.
  Evidenzia, a tal proposito, che l'ordinamento europeo non conosce la tipologia di «marchio storico», né, fino all'intervento legislativo in esame, l'ordinamento nazionale il quale tutela – in modo rinforzato – il marchio che gode di «rinomanza», prevedendo (articolo 20, comma 1, del Codice della proprietà industriale) che il titolare del marchio «ha diritto di vietare un segno identico o simile al marchio registrato per prodotti o servizi anche non affini, se il marchio registrato goda dello stato di rinomanza e se l'uso del segno, anche a fini diversi da quello di contraddistinguere i prodotti e servizi, senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi».
  L'articolo prevede, inoltre, la disciplina del Registro speciale dei marchi storici di interesse nazionale, istituito presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi, stabilendo che l'iscrizione dei marchi in questione avvenga su istanza del titolare o del licenziatario esclusivo; l'istituzione, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, del logo «marchio storico di interesse nazionale» che le imprese iscritte nel Registro possono utilizzare per finalità commerciali e promozionali; l'istituzione presso il Ministero dello sviluppo economico al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività produttiva sul territorio nazionale, del Fondo per la tutela dei marchi storici di interesse nazionale che opera mediante interventi nel capitale di rischio in imprese, titolari o licenziatarie di un marchio iscritto nel Registro speciale, che intendano chiudere il sito produttivo di origine o comunque quello principale, per cessazione dell'attività svolta o per delocalizzazione della stessa al di fuori del territorio nazionale, con conseguente licenziamento collettivo.
  Si sofferma sull'articolo 32 (Contrasto all’Italian sounding e incentivi al deposito di brevetti e marchi) che introduce, in primo luogo, un'agevolazione in favore dei consorzi nazionali che operano nei mercati esteri per le spese per la tutela legale dei propri prodotti colpiti dal fenomeno dell'Italian sounding (commi 1-3 e 5).
  Rileva che, come evidenziato nella relazione illustrativa, il fenomeno dell’Italian sounding colpisce in maniera molto forte i prodotti italiani (soprattutto quelli tipici), che in alcuni mercati esteri subiscono una concorrenza sleale che sottrae loro rilevanti fasce di mercato. Per contrastare questo fenomeno le imprese italiane devono agire per via giudiziaria, con rilevanti costi da sostenere, che a volte rendono difficile seguire tale strada. Segnala che, per sostenere le piccole e medie imprese italiane in questo ambito, l'articolo 32 intende, dunque, costituire un credito d'imposta pari al 50 per cento delle spese sostenute per la tutela legale dei propri prodotti, compresi quelli agroalimentari.
  Osserva che, contestualmente, viene introdotta nell'articolo 144 del Codice della proprietà industriale (CPI) la definizione di pratiche integranti il fenomeno dell’Italian sounding. Il comma 5 dell'articolo in esame aggiunge, infatti, a tale scopo, un nuovo comma 1-bis all'articolo 144 CPI volto a definire – agli effetti delle norme contenute nella Sezione II del Capo III del Codice – come pratiche di Italian Sounding le pratiche finalizzate alla falsa evocazione dell'origine italiana di prodotti, integrando conseguentemente la rubrica del medesimo articolo 144.
  A tale proposito, fa presente che l'articolo 144 CPI – che apre la Sezione II del Capo III del Codice, contenente misure di tutela giurisdizionale dei diritti di proprietà industriale contro la pirateria (articoli da 144 a 146) – qualifica, al comma 1, come atti di pirateria le contraffazioni Pag. 90e le usurpazioni di altrui diritti di proprietà industriale, realizzate dolosamente in modo sistematico.
  Ricorda che, ai sensi dell'articolo 1 CPI, l'espressione «proprietà industriale» comprende marchi ed altri segni distintivi, indicazioni geografiche, denominazioni di origine, disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilità, topografie dei prodotti a semiconduttori, informazioni aziendali riservate e nuove varietà vegetali.
  Osserva quindi che sarebbe opportuno inserire un richiamo alle pratiche dell’Italian sounding anche nella rubrica della Sezione II, che attualmente richiama solo gli atti di pirateria, nonché operare, per coordinamento formale, una modifica integrativa all'articolo 146 del Codice della proprietà industriale, che attualmente disciplina gli interventi di tutela attivabili contro la pirateria.
  Sottolinea che l'agevolazione riconosciuta dal comma 1 è pari al 50 per cento delle spese legali sostenute ed è concessa fino ad un importo massimo annuale per soggetto beneficiario di 30 mila euro. La misura opera comunque entro il limite annuo di spesa di 1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, autorizzato dal successivo comma 3. Alla copertura di tale onere, si provvede con le misure finanziarie contenute nell'articolo 50 del decreto- legge.
  Rileva, inoltre, che il comma 1 dell'articolo in esame cita genericamente i consorzi nazionali che operano nei mercati esteri come soggetti beneficiari dell'intervento ivi previsto, senza operare alcun richiamo alla normativa definitoria dei consorzi vigente in materia. Ai fini dell'individuazione dell'ambito soggettivo e oggettivo del beneficio concesso dal comma 1, andrebbe quindi valutata l'opportunità di un chiarimento al riguardo.
  Ricorda, in proposito, che il decreto-legge n. 83 del 2012 (convertito, con modificazioni, in legge n. 134 del 2012) ha disciplinato i consorzi per l'internazionalizzazione. Ai sensi del comma 5 dell'articolo 42 del predetto decreto-legge, i consorzi per l'internazionalizzazione sono costituiti ai sensi degli articoli 2602 e 2612 e seguenti del codice civile o in forma di società consortile o cooperativa da piccole e medie imprese industriali, artigiane, turistiche, di servizi, agroalimentari, agricole e ittiche aventi sede in Italia; possono, inoltre, partecipare anche imprese del settore commerciale.
  Segnala che il medesimo articolo 32, apportando ulteriori modifiche al Codice della proprietà industriale, estende la competenza del Consiglio nazionale anticontraffazione anche al contrasto dell’Italian Sounding. A tal fine viene modificata la denominazione di tale organo in Consiglio nazionale per la lotta alla contraffazione e all’Italian Sounding e ne viene ampliata la composizione (comma 6).
  Rileva, inoltre, che, al fine di assicurare la piena informazione dei consumatori in ordine al ciclo produttivo e di favorire le esportazioni di prodotti di qualità, l'articolo in esame prevede un'agevolazione per la promozione all'estero di marchi collettivi o di certificazione privati da parte di associazioni rappresentative di categoria (commi 12-15).
  Fa presente che la relazione introduttiva evidenzia che lo scopo della disposizione è quello di valorizzare e rendere riconoscibile l'eccellenza dei prodotti italiani. La medesima relazione afferma, infatti, che il quadro normativo comunitario osta all'adozione di provvedimenti nazionali che intendano disciplinare, ancorché su base volontaria, l'adozione di marchi collettivi o di certificazione di proprietà dello Stato per promuovere i prodotti nazionali, ritenuti dalla Corte di giustizia dell'Unione europea incompatibili con il mercato comune. In tale contesto rimane libera all'iniziativa privata, dei settori che si ritenessero interessati, la possibilità di ricorrere all'istituto del marchio collettivo o al marchio di certificazione privato previsti sia a livello nazionale che dell'Unione europea, oltre che internazionale. Tali marchi, che potrebbero anche essere gestiti in forma consortile o equivalente, garantirebbero qualità omogenee dei prodotti attraverso l'osservanza dei disciplinari.Pag. 91
  Nel dettaglio, il Ministero dello sviluppo economico concede un'agevolazione – fissata nella misura massima 1 milione di euro per anno – diretta a sostenere la promozione all'estero di marchi collettivi o di certificazione volontari italiani, di cui agli articoli 11 ed 11-bis del CPI, da parte di associazioni rappresentative di categoria.
  Con decreto del Ministero dello sviluppo economico sono fissati i criteri e le modalità di concessione dell'agevolazione, nonché i requisiti minimi dei disciplinari d'uso, da determinarsi d'intesa con le associazioni rappresentative delle categorie produttive, le disposizioni minime relative all'adesione, alle verifiche, ai controlli e alle sanzioni per uso non conforme dei marchi.
  Il Ministero dello sviluppo economico esercita la supervisione sull'attività dei titolari dei marchi collettivi e di certificazione ammessi alle agevolazioni. Quanto alla copertura degli oneri finanziari derivanti dalle misura agevolativa, pari a 1 milione di euro per ciascun anno, è previsto che a decorrere dal 2019 si provveda ai sensi dell'articolo 50 del provvedimento in esame.
  Venendo all'illustrazione delle altre misure di interesse della Commissione, segnala che, nell'ambito del Capo I recante misure fiscali per la crescita, l'articolo 1 reintroduce dal 1o aprile 2019 la misura del cd. superammortamento, ovvero l'agevolazione che consente di maggiorare del 30 per cento il costo di acquisizione a fini fiscali degli investimenti in beni materiali strumentali nuovi. Rispetto alle norme previgenti, l'articolo introduce un tetto di 2,5 milioni di euro agli investimenti agevolabili.
  A tale riguardo osserva che la maggioranza delle imprese agricole soggette a tassazione in base alle regole catastali non può avere accesso a tale agevolazione, considerato il sistema di determinazione del reddito che non prevede la rilevazione dei costi e dei ricavi effettivi. Per consentire, dunque, agli imprenditori agricoli di beneficiare degli incentivi per gli investimenti in questione, sarebbe necessario introdurre un equivalente credito d'imposta per le aziende agricole che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi nel lasso di tempo considerato previsto dalla norma.
  L'articolo 2 sostituisce la vigente agevolazione IRES al 15 per cento (cosiddette mini-IRES) – disposta dalla legge di bilancio 2019 in favore di imprese che reinvestono i propri utili o effettuano nuove assunzioni – con un diverso incentivo, che prevede una progressiva riduzione dell'aliquota IRES sul reddito di impresa correlata al solo reimpiego degli utili. Si dispone il graduale abbassamento dell'aliquota nel tempo, fino a prevedere – a regime, dal 2022 – un'aliquota pari al 20,5 per cento sugli utili reinvestiti, a prescindere dalla destinazione specifica degli stessi all'interno dell'organizzazione.
  L'articolo 3 incrementa progressivamente la percentuale deducibile dal reddito d'impresa e dal reddito professionale dell'IMU dovuta sui beni strumentali, sino a raggiungere il 70 per cento a regime, ossia a decorrere dal 2022 (più precisamente, dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021).
  L'articolo 5 modifica le vigenti agevolazioni in favore dei lavoratori impatriati e dei docenti e ricercatori che rientrano in Italia, al fine di ampliarne l'ambito applicativo e di chiarire l'operatività dei requisiti richiesti ex lege per l'attribuzione dei relativi benefici fiscali. Al riguardo, la norma chiarisce – mediante una novella al decreto-legge n. 148 del 2017 – che il regime fiscale agevolativo per i lavoratori rimpatriati si applica nel rispetto della disciplina generale dei cd. aiuti de minimis, contenuta nel regolamento (UE) n. 1407/2013, nonché nel rispetto di quella specifica, stabilita nel regolamento (UE) n. 717/2014, sugli aiuti de minimis nel settore della pesca e dell'acquacoltura.
  Nell'ambito del Capo II, recante misure per il rilancio degli investimenti privati, fa presente che l'articolo 20 modifica le modalità di funzionamento della c.d. «Nuova Sabatini» innalzando l'importo massimo del finanziamento agevolato concedibile ai beneficiari durante il periodo dell'intervento Pag. 92– che viene portato da due a quattro milioni di euro – e prevedendo che l'erogazione del correlato contributo statale avvenga sulla base delle dichiarazioni prodotte dalle imprese in merito alla realizzazione dell'investimento, e – a fronte di finanziamenti di importo non superiore a 100.000 euro – in un'unica soluzione.
  Ricorda che lo strumento agevolativo cosiddetta «Nuova Sabatini» consente alle micro, piccole e medie imprese di accedere a finanziamenti agevolati per investimenti in nuovi macchinari, impianti e attrezzature, compresi i cosiddetti investimenti in beni strumentali «Industria 4.0» e di ottenere un correlato contributo statale in conto impianti rapportato agli interessi calcolati in via convenzionale sui predetti finanziamenti.
  Anche in questo caso, rammenta che, affinché le imprese agricole che effettuano investimenti in nuovi macchinari, impianti e attrezzature possano avere accesso a tale agevolazione, sarebbe necessario introdurre un equivalente credito d'imposta.
  L'articolo 21 estende la disciplina agevolativa di sostegno prevista dalla c.d. «Nuova Sabatini» di cui all'articolo 2, comma 5 del decreto-legge n. 69 del 2013, anche alle micro, piccole e medie imprese, costituite in forma societaria, impegnate in processi di capitalizzazione, che intendano realizzare un programma di investimento.
  L'articolo 24 (Sblocca investimenti idrici nel sud) reca una serie di modifiche all'articolo 21, comma 11, del decreto-legge n. 201 del 2011 volte a completare il processo di liquidazione dell'EIPLI (Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia) e accelerare la costituzione della società che dovrà assumerne le funzioni. Tali modifiche riguardano l'esercizio dei diritti di socio da parte del MEF, la tutela occupazionale, l'estinzione delle passività di natura contributiva, previdenziale e assistenziale, il trasferimento dei diritti sui beni demaniali, il trasferimento dei crediti, debiti e dei beni immobili di natura non strumentale, gli effetti dei rapporti giuridici anche processuali, e le procedure di liquidazione dell'Ente.
  L'articolo 29 (Nuove imprese a tasso zero, Smart & Start e Digital Transformation) reca disposizioni in materia di incentivi per la nuova imprenditorialità, di revisione della disciplina attuativa in particolare per le aree di crisi industriale e le start-up innovative nonché di concessione di agevolazioni finanziarie per i processi di trasformazione tecnologica e digitale.
  Nell'ambito del Capo IV, che contiene ulteriori misure per la crescita, osserva che l'articolo 34 prevede l'utilizzo delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC), nella misura complessiva di 300 milioni di euro nel triennio 2019-2021, attraverso un apposito Piano per favorire lo sviluppo di grandi investimenti delle imprese insediate nelle Zone Economiche Speciali (ZES).
  L'articolo 36 modifica la disciplina operativa del Fondo indennizzo risparmiatori (FIR) istituito dai commi da 493 a 507 della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019), prevedendo – accanto alle procedure ordinarie, che dispongono l'esame delle domande da parte di una Commissione tecnica – anche una procedura di indennizzo forfettario. A tal fine viene definita una categoria speciale di beneficiari del FIR, identificati sulla base della consistenza del patrimonio mobiliare e del reddito dichiarato, che sono soddisfatti con priorità a valere sulla dotazione del FIR, nella quale rientrano anche gli imprenditori individuali, anche agricoli, e i coltivatori diretti in possesso di determinati requisiti.
  L'articolo 40 riconosce un'indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale, con la relativa contribuzione figurativa, ai lavoratori del settore privato, compreso quello agricolo, impossibilitati a svolgere la propria attività lavorativa a seguito della chiusura della strada SS 3-bis Tiberina E45 Orte Ravenna per il sequestro del viadotto Puleto con relativa interdizione totale della circolazione.
  L'articolo 44 reca misure volte alla semplificazione e all'efficientamento dei processi di programmazione, vigilanza ed attuazione degli interventi finanziati dal Pag. 93Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui, come noto, beneficia anche il comparto agricolo.
  Infine, l'articolo 49 concede alle piccole e medie imprese italiane esistenti al 1o gennaio 2019, per il periodo d'imposta in corso al 1o maggio 2019, un credito d'imposta pari al 30 per cento delle spese sostenute per la partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali di settore che si svolgono all'estero, nel limite massimo di 60.000 euro. Tale credito d'imposta è riconosciuto nel rispetto delle condizioni e dei limiti della normativa UE in tema di aiuti de minimis, con specifico riferimento anche al settore agricolo, della pesca e dell'acquacoltura (comma 3). Suddiviso in tre quote annuali, esso è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi della relativa disciplina generale (articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997).

  Filippo GALLINELLA, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.15.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

  Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA.

  La seduta comincia alle 14.15.

Sulla programmazione dei lavori della Commissione.

  Filippo GALLINELLA, presidente, comunica che il gruppo M5S e il gruppo PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.
  Comunica altresì che, a seguito della riunione di mercoledì 8 maggio 2019 dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, è stato predisposto il seguente programma dei lavori della Commissione:

PROGRAMMA DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE PER I MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2019

MAGGIO

  Seguito dell'esame della proposta di legge C 1549 CENNI: «Disposizioni concernenti l'etichettatura, la tracciabilità e il divieto della vendita sottocosto dei prodotti agricoli e agroalimentari, nonché delega al Governo per la disciplina e il sostegno delle filiere etiche di produzione».
  Seguito dell'esame delle proposte di legge: C. 1008 L'ABBATE, C. 1009 D'ALESSANDRO e C. 1636 VIVIANI: «Interventi per il settore ittico. Deleghe al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale».
  Seguito dell'indagine conoscitiva sul fenomeno del cosiddetto «caporalato» in agricoltura (Commissioni riunite XI-XIII, da concludere entro il 30 giugno 2019).

GIUGNO

  Seguito degli argomenti previsti nel calendario dei lavori per il mese di maggio e non conclusi.
  Esame della proposta di legge BRUNETTA «Disposizioni per la valorizzazione della produzione enologica e gastronomica italiana» (C 1682).
  Esame della proposta di legge LIUNI ed altri: «Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico» (1824), subordinatamente alla sua effettiva assegnazione alla XIII Commissione.
  Esame della proposta di legge CILLIS ed altri «Delega al Governo per la disciplina, Pag. 94la valorizzazione e la promozione delle pratiche colturali fuori suolo applicate alle coltivazioni idroponica e acquaponica» (1258).
  Seguito dell'esame della proposta di legge C. 982 GALLINELLA ed altri: Disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi nelle materie dell'agricoltura e della pesca nonché delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca e acquacoltura.
  Seguito dell'esame della proposta di legge C. 229 Paolo RUSSO ed altri: Riconoscimento del pomodoro San Marzano dell'agro sarnese-nocerino a denominazione di origine protetta e dei siti di relativa produzione quali patrimonio culturale nazionale.
  Seguito dell'esame delle proposte di regolamento di riforma della politica agricola comune (PAC) per il periodo 2021-2027, (COM(2018)392, (COM(2018)393, COM(2018)394);
  Seguito dell'esame della risoluzione 7-00170 Golinelli: Iniziative per fronteggiare la crisi della filiera cunicola.
  Seguito dell'esame della risoluzione 7-00168 Marzana e 7-00237 Cardinale: Iniziative a sostegno del settore agrumicolo nazionale.
  Seguito dell'esame delle risoluzioni sulla canapa industriale (Commissioni riunite XII-XIII).

  Due volte al mese avrà luogo il question time in Commissione.
  Avrà altresì luogo lo svolgimento di interrogazioni ordinarie in Commissione
  Saranno inoltre iscritti all'ordine del giorno: i progetti di legge assegnati in sede consultiva, gli atti del Governo sui quali la Commissione sia chiamata ad esprimere un parere e i disegni di legge di conversione di decreti legge.

  La Commissione prende atto.

  La seduta termina 14.20.

ERRATA CORRIGE

  Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 184 dell'8 maggio 2019, a pagina 165, seconda colonna, riga 8, la parola: «rinvio» è sostituita dalle seguenti: «conclusione. Parere favorevole».

  Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 185 del 9 maggio 2019, a pagina 74, seconda colonna, riga 2, le parole: «e Unicoop pesca «sono sostituite dalle seguenti: «, Unicoop pesca e UE.COOP».