CAMERA DEI DEPUTATI
Lunedì 13 maggio 2019
187.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
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COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Lunedì 13 maggio 2019. — Presidenza del vicepresidente Andrea GIORGIS.

  La seduta comincia alle 14.45.

DL 22/2019: Misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea.
Emendamenti C. 1789 Governo, approvato dal Senato.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Andrea GIORGIS, presidente, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere all'Assemblea, il fascicolo n. 1 degli emendamenti presentati al disegno di legge C. 1789, approvato dal Senato, di conversione del decreto – legge n. 22 del 2019: Misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea.

  Francesco BERTI (M5S), relatore, segnala come gli emendamenti trasmessi non presentino profili problematici per quanto riguarda il riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione: propone pertanto di esprimere su di essi nulla osta.

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  Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'estradizione tra gli Stati membri dell'Unione europea, con Allegato.
C. 1797 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Filippo MATURI (Lega), relatore, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 1797, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'estradizione tra gli Stati membri dell'Unione europea, con Allegato, fatta a Dublino il 27 settembre 1996.
  Per quanto riguarda il contenuto della Convenzione di cui si propone la ratifica, si fa presente che essa è volta a realizzare la collaborazione tra gli Stati membri dell'Unione europea in materia di estradizione. L'obiettivo è quello di migliorare la cooperazione giudiziaria in materia penale per quanto riguarda sia il perseguimento dei reati sia l'esecuzione delle condanne, tenuto conto che è interesse comune degli Stati membri assicurare che le procedure di estradizione funzionino in maniera rapida ed efficace. Si tratta della seconda convenzione adottata in materia di estradizione dall'entrata in vigore del trattato sull'Unione europea. La prima convenzione era stata stabilita e firmata a Bruxelles il 10 marzo 1995 e verteva sull'istituzione di una procedura semplificata di estradizione; essa non è stata ratificata dall'Italia.
  Come sottolineato nella relazione illustrativa che correda il disegno di legge, le Convenzioni di Bruxelles e di Dublino impegnano soltanto gli Stati appartenenti all'Unione europea, a differenza di quanto avviene maggior parte degli accordi conclusi nell'ambito del Consiglio d'Europa, che invece ammettono l'adesione di Stati esterni al Consiglio stesso.
  La Convenzione in esame è volta, infatti, a completare e migliorare il funzionamento di due convenzioni concluse a suo tempo nell'ambito del Consiglio d'Europa: si tratta, in particolare, della Convenzione europea di estradizione firmata a Parigi il 13 dicembre 1957 (in vigore a livello internazionale dal 18 aprile 1960) e anche della Convenzione europea per la repressione del terrorismo del 1977, firmata a Strasburgo il 27 gennaio 1977 (in vigore dal 4 agosto 1978).
  Segnala quindi come la Convenzione di Dublino nasca dalla decisione degli Stati membri dell'Unione europea di considerare l'estradizione una questione di interesse comune, che rientra nella cooperazione prevista dal titolo V della Parte terza del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e ha come obiettivo l'attuazione di uno spazio giudiziario europeo per la riduzione degli ostacoli all'estradizione, riguardando realtà nazionali la cui normativa interna – quanto a diritti dell'imputato e del condannato – è caratterizzata da un elevato grado di omogeneità.
  In tale ottica si giustifica una più ampia collaborazione rispetto a quella tradizionalmente offerta agli Stati con i quali esistono rapporti di cooperazione internazionale. In particolare, vengono introdotte misure di razionalizzazione, semplificazione e accelerazione della disciplina, che garantiscono lo svolgimento delle procedure di estradizione dai Paesi membri del Consiglio d'Europa con modalità e tempi di realizzazione più efficaci. Nella relazione illustrativa del disegno di legge di ratifica si afferma, in proposito, che «l'accordo, in sostanza, comporta l'attuazione di quanto previsto, sebbene in forma piuttosto sintetica, dall'Accordo di Schengen, al quale il nostro Paese ha già da tempo aderito».
  Sintetizzando le singole disposizioni della Convenzione, che consta di 20 articoli, preceduti da un preambolo, l'articolo 1 detta le disposizioni generali e richiama Pag. 20le convenzioni vigenti in materia, di cui la Convenzione in esame intende completare le disposizioni e facilitare l'applicazione fra gli Stati membri. Il riferimento è ai seguenti atti pattizi: la Convenzione europea di estradizione, firmata a Parigi il 13 dicembre 1957; la Convenzione europea per la repressione del terrorismo, firmata a Strasburgo il 27 gennaio 1977; la Convenzione del 19 giugno 1990 di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativa all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni: il «Trattato Benelux» (tra il Regno del Belgio, il Granducato del Lussemburgo e il Regno dei Paesi Bassi) di estradizione e mutua assistenza giudiziaria in materia penale del 27 giugno 1962, modificato dal Protocollo dell'11 maggio 1974, nelle relazioni tra gli Stati membri dell'Unione Benelux.
  Il paragrafo 2 dell'articolo 1 specifica che non è pregiudicata l'applicazione delle norme più favorevoli contenute in accordi bilaterali o multilaterali tra Stati membri, né delle intese convenute in materia di estradizione sulla base di una legislazione uniforme o di leggi che prevedono reciprocamente l'esecuzione, sul territorio di uno Stato membro, dei mandati di arresto emessi da un altro Stato membro.
  L'articolo 2 individua i fatti che danno luogo all'estradizione, specificando, al paragrafo 2, che essa non può essere rifiutata per il motivo che la legge dello Stato membro richiesto non prevede lo stesso tipo di misura di sicurezza privativa della libertà contemplata dalla legislazione dello Stato membro richiedente.
  L'articolo 3 disciplina l'ipotesi in cui il fatto su cui si basa la domanda di estradizione secondo la legge dello Stato membro richiedente è configurato quale cospirazione o associazione per delinquere.
  L'articolo 4 esclude che la domanda di estradizione ai fini del procedimento penale possa essere rifiutata per il solo fatto che il provvedimento emesso dall'autorità giudiziaria dello Stato richiedente preveda la privazione della libertà in luogo diverso da uno stabilimento penitenziario.
  L'articolo 5, al paragrafo 1 prevede che nessun reato può essere considerato dallo Stato membro richiesto, ai fini dell'applicazione della Convenzione, come un reato politico, un fatto connesso con un reato politico, ovvero un reato determinato da motivi politici, specificando, al paragrafo 2, che ciascun Stato membro può applicare tale disposizione solo in relazione a determinati reati.
  L'articolo 6 disciplina l'estradizione in materia di reati fiscali e prevede, tra l'altro, che l'estradizione non possa essere rifiutata per il motivo che la legge dello Stato membro richiesto non impone lo stesso tipo di tasse o di imposte o non prevede lo stesso tipo di regolamentazione in materia di tasse e imposte, di dogana e di cambio.
  La disposizione prevede altresì la possibilità per ciascun Stato di dichiarare che concederà l'estradizione per un reato fiscale soltanto per fatti che possono costituire un reato in determinate materie.
  L'articolo 7 detta la disciplina dell'estradizione dei nazionali, stabilendo, in particolare, che la domanda di estradizione non può essere rifiutata per il fatto che l'estradando è cittadino dello Stato membro richiesto, come invece previsto dall'articolo 6, lettera a), della Convenzione europea di estradizione.
  Si prevede, inoltre, la possibilità per ciascuno Stato membro di dichiarare che non concederà l'estradizione dei propri cittadini o la concederà a determinate condizioni da esso specificate.
  L'articolo 8 dispone che l'estradizione non può essere rifiutata per il motivo che secondo la legge dello Stato membro richiesto l'azione penale o la pena sono prescritte.
  È inoltre espressamente previsto che lo Stato membro richiesto abbia la facoltà di non applicare tale disposizione quando la domanda di estradizione è basata sui fatti che, secondo la sua legge penale, rientrano nella giurisdizione del medesimo Stato membro.
  L'articolo 9 prevede che l'estradizione non è concessa per un reato coperto da amnistia nello Stato membro richiesto, Pag. 21qualora detto Stato sia competente a perseguire il reato in questione secondo la propria legge penale.
  L'articolo 10 stabilisce che per fatti commessi anteriormente alla consegna, diversi da quelli che hanno dato luogo alla domanda di estradizione, la persona estradata può essere sottoposta a procedimento penale o essere giudicata, senza che sia necessario raccogliere il consenso dello Stato membro richiesto.
  L'articolo 11 riguarda la presunzione di consenso dello Stato membro richiesto nel concedere l'estradizione in casi particolari, salva l'applicazione dell'articolo 10, nel caso in cui lo stesso Stato dichiari che il suo consenso non si deve presumere come dato.
  L'articolo 12 concerne la riestradizione del soggetto da parte di uno Stato membro verso un altro.
  L'articolo 13 stabilisce le procedure di individuazione, da parte di ciascuno Stato membro, di un'autorità centrale incaricata della trasmissione e ricezione delle domande di estradizione e dei relativi documenti giustificativi e di ogni altra corrispondenza ufficiale riguardante la domanda in questione.
  La disposizione prevede altresì che gli Stati membri si consultino in merito alle disposizioni pratiche di applicazione dell'articolo e che l'autorità centrale dello Stato membro richiedente certifichi nella sua domanda che i documenti trasmessi a sostegno della stessa corrispondono agli originali.
  L'articolo 14 riguarda le informazioni complementari, mentre l'articolo 15 prevede l'esenzione dall'autenticazione, salve disposizioni contrarie espresse dalla stessa Convenzione, dei documenti, o copie di essi, trasmessi ai fini dell'estradizione.
  L'articolo 16 disciplina le ipotesi in cui l'individuo estradato verso lo Stato richiedente viene fatto transitare attraverso il territorio di un altro Paese contraente.
  L'articolo 17 stabilisce che la Convenzione non può essere oggetto di alcuna riserva, ad eccezione di quelle che essa prevede espressamente.
  L'articolo 18 relativo all'entrata in vigore della Convenzione, stabilisce, al paragrafo 1, che essa è sottoposta all'adozione da parte degli Stati membri secondo le rispettive norme costituzionali, specificando altresì, al paragrafo 2, che l'espletamento delle procedure costituzionali sarà notificato dagli Stati membri al Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea.
  Il paragrafo 3 stabilisce l'entrata in vigore è stabilita 90 giorni dopo la notifica da parte dello Stato, membro dell'Unione europea al momento dell'adozione – da parte del Consiglio – dell'atto che stabilisce la Convenzione (avvenuta il 27 settembre 1996), che per ultimo procede a tale formalità, rammentando al riguardo che i Paesi membri dell'Unione europea alla data del 27 settembre 1996 erano quattordici: Belgio, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Danimarca, Irlanda, Regno Unito, Grecia, Portogallo, Spagna, Austria e Finlandia.
  Il paragrafo 4 prevede che sino all'entrata in vigore della Convenzione, ciascuno Stato membro, all'atto della notifica o in qualsiasi altro momento, può dichiarare che la Convenzione è applicabile, per quanto lo riguarda, nelle sue relazioni con gli Stati membri che hanno fatto la stessa dichiarazione.
  Ricorda in proposito che dei quattordici Paesi membri dell'Unione europea alla data di adozione della Convenzione solo l'Italia non ha proceduto alla notifica di cui al paragrafo 2 dell'articolo 18; conseguentemente la Convenzione non è in vigore. Gli altri 13 Paesi membri della UE nel 1996 hanno notificato l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure costituzionali tra il 1997 e il 2005 (la notifica più recente è della Francia), tutti accompagnando la notifica con la dichiarazione di applicabilità di cui al paragrafo 4.
  L'articolo 19 stabilisce che la Convenzione è aperta all'adesione di qualsiasi Stato che diventi membro dell'Unione europea.
  In merito rammenta che tra gli Stati divenuti membri della UE successivamente alla data di adozione della Convenzione Pag. 22hanno aderito alla medesima Cipro, Estonia, Lituania, Lettonia, Polonia e Slovenia.
  L'articolo 20 individua il Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea quale depositario della Convenzione.
  L'Allegato alla Convenzione contiene:
   la dichiarazione comune relativa al diritto d'asilo; la dichiarazione della Danimarca, della Finlandia e della Svezia relativa all'articolo 7 della Convenzione; la dichiarazione relativa al concetto di «nazionali»; la dichiarazione della Grecia relativa all'articolo 5 della Convenzione;
   la dichiarazione del Portogallo riguardo all'estradizione richiesta per un reato cui corrisponde una pena o misura di sicurezza a carattere perpetuo; la dichiarazione del Consiglio relativa al seguito della Convenzione, con la quale il Consiglio afferma che ritiene opportuno procedere, sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri, a un esame periodico dell'attuazione e del funzionamento della Convenzione, della possibilità di modificare le riserve espresse o di ritirare tali riserve e del funzionamento delle procedure di estradizione in una prospettiva generale.

  Per quanto attiene al contenuto del disegno di legge di ratifica, che consta di 4 articoli, gli articoli 1 e 2 recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e il relativo ordine di esecuzione della Convenzione di Dublino.
  L'articolo 3 contiene le disposizioni finanziarie e stabilisce che agli oneri derivanti dalle disposizioni della Convenzione, valutati in euro 15.231 annui a decorrere dal 2019 per spese di missione ed euro 4.000 annui a decorrere dalla medesima annualità per altre spese, si provveda mediante riduzione dello stanziamento di fondo speciale di parte corrente iscritto nel programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale.
  L'articolo 4 dispone l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica per il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Per quel che concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

  Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Protocolli: a) Secondo Protocollo addizionale alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale; b) Terzo Protocollo addizionale alla Convenzione europea di estradizione; c) Quarto Protocollo addizionale alla Convenzione europea di estradizione.
C. 1798 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Andrea GIORGIS, presidente, in sostituzione della relatrice, Corneli, impossibilitata a partecipare alla seduta odierna, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 1798, recante ratifica ed esecuzione dei seguenti Protocolli: a) Secondo Protocollo addizionale alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, fatto a Strasburgo l'8 novembre 2001; b) Terzo Protocollo addizionale alla Convenzione europea di estradizione, fatto a Strasburgo il 10 novembre 2010; c) Quarto Protocollo addizionale alla Convenzione europea di estradizione, fatto a Vienna il 20 settembre 2012.Pag. 23
  Il Secondo Protocollo addizionale alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale mira a migliorare la capacità degli Stati di reagire contro la criminalità transfrontaliera alla luce delle evoluzioni politiche e sociali in Europa e dei progressi tecnologici intervenuti a livello mondiale, migliorando e completando la Convenzione del 1959 e il Protocollo addizionale del 1978; in particolare si amplia la varietà delle situazioni nelle quali potrà essere richiesta la reciproca assistenza, si rende più agevole, più rapida e più flessibile la fornitura di assistenza e si tiene conto dell'esigenza di proteggere i diritti individuali nell'elaborazione automatica dei dati a carattere personale.
  Il Secondo Protocollo addizionale è stato elaborato tenendo ampiamente conto delle norme di assistenza giudiziaria adottate nel frattempo dall'Unione europea, e in particolare nella Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria dell'Unione europea del 29 maggio 2000 (MAP) e nella Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 19 giugno 1990, che prevedono nuove modalità e strumenti investigativi (come, ad esempio, l'audizione mediante videoconferenza o conferenza telefonica, la trasmissione spontanea di informazioni, la restituzione dei beni ottenuti attraverso reati, l'osservazione transfrontaliera, la consegna sorvegliata, le operazioni di infiltrazione, le squadre investigative comuni, la responsabilità penale e civile riguardo ai funzionari).
  Passando a sintetizzare il contenuto delle disposizioni contenute nel Secondo Protocollo addizionale, esso è articolato in tre capitoli.
  Il capitolo I (composto dagli articoli da 1 a 6) contiene le disposizioni che sostituiscono o completano diversi articoli della Convenzione del 1959, il capitolo II (composto dagli articoli da 7 a 29) raggruppa le disposizioni nuove, mentre il capitolo III (composto dagli articoli da 30 a 35) contiene le disposizioni finali.
  L'articolo 1, relativo al campo di applicazione, obbliga lo Stato richiesto a trattare le domande di assistenza giudiziaria con celerità, ed estende il campo d'applicazione ai reati perseguiti da un'autorità amministrativa.
  La formulazione, che riprende quella dell'articolo 49, lettera a), della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, tiene conto del fatto che lo stesso reato è perseguito in alcuni Stati da un'autorità penale e in altri da un'autorità amministrativa.
  Viene inoltre esteso il campo di applicazione alle persone giuridiche, prevedendo altresì che la domanda di assistenza giudiziaria non possa più essere rifiutata per il solo motivo che il diritto dello Stato richiesto non preveda la responsabilità penale delle persone giuridiche.
  L'articolo 2 riguarda la presenza di autorità della Parte richiedente alla commissione rogatoria.
  L'articolo 3 riguarda il trasferimento temporaneo di persone detenute nel territorio della Parte richiedente. Tale disposizione sostituisce l'articolo 11 della Convenzione, il cui campo di applicazione si è rivelato troppo limitato, il quale attualmente prevede che le persone detenute nello Stato richiesto possano essere trasferite nello Stato richiedente soltanto quando lo Stato richiedente domanda la loro comparizione in qualità di testi o per un confronto nel quadro di un procedimento penale.
  L'articolo 4 è relativo alle vie di comunicazione e semplifica le modalità di trasmissione delle richieste. In particolare, si prevede la possibilità di ricorrere a mezzi elettronici per la trasmissione di domande di assistenza giudiziaria e di altre comunicazioni. Viene fatto salvo di diritto di ogni Stato di dichiarare a quali condizioni è disposto ad accettare le domande e le comunicazioni trasmesse per via elettronica o qualsiasi altro mezzo di telecomunicazione.
  L'articolo 5 prevede una nuova regolamentazione in materia di spese, mantenendo il principio di gratuità dell'assistenza giudiziaria, salvo alcune deroghe.
  L'articolo 6 concerne l'indicazione delle autorità giudiziarie da parte degli Stati contraenti.Pag. 24
  L'articolo 7 disciplina l'esecuzione differita delle domande, permettendo non soltanto di rifiutare l'assistenza giudiziaria, ma anche di differire l'esecuzione della domanda, di eseguire la domanda soltanto in parte o di vincolare l'esecuzione della stessa a determinate condizioni.
  L'articolo 8 è relativo alla procedura e attenua leggermente il principio previsto dall'articolo 3 della Convenzione, il quale stabilisce che le domande di assistenza giudiziaria siano trattate conformemente alla procedura dello Stato richiesto.
  L'articolo 9 tratta delle audizioni in videoconferenza, fissandone le regole relativamente alle domande di audizione e allo svolgimento delle stesse.
  L'articolo 10 prevede l'audizione mediante conferenza telefonica, limitatamente a testimoni e periti e con il consenso di questi. Tale audizione, inoltre, deve essere prevista dal diritto nazionale dello Stato richiedente e non deve essere contraria ai princìpi fondamentali del diritto dello Stato richiesto.
  L'articolo 11 disciplina la trasmissione spontanea di informazioni.
  L'articolo 12 disciplina la restituzione dei beni ottenuti attraverso reati.
  L'articolo 13 regola il trasferimento temporaneo di persone detenute nel territorio della Parte richiesta.
  L'articolo 14 dispone in materia di comparsa personale delle persone condannate e trasferite, stabilendo che gli articoli 11 e 12 della Convenzione relativi al trasferimento temporaneo e all'immunità si applichino per analogia alla comparsa personale, nel territorio della Parte che ha pronunciato la condanna, delle persone condannate e trasferite a fini di revisione della sentenza.
  L'articolo 15 dispone in materia di lingua degli atti.
  L'articolo 16 prevede, a fini di semplificazione, la possibilità di ricorrere in taluni casi alla notifica a mezzo posta di atti a persone che si trovino nel territorio di un'altra Parte.
  Gli articoli da 17 a 20 riguardano la disciplina di specifiche modalità di assistenza giudiziaria quali l'osservazione transfrontaliera, la consegna sorvegliata, le operazioni di infiltrazione, le squadre investigative comuni.
  Gli articoli 21 e 22 dettano norme in materia di responsabilità civile e penale dei funzionari.
  L'articolo 23 consente a uno Stato di richiedere misure di protezione di testimoni nel quadro di un procedimento penale e prevede che le Autorità competenti dello Stato richiedente e dello Stato richiesto debbano convenire misure volte a proteggere le persone interessate.
  L'articolo 24 stabilisce che, su domanda della Parte richiedente, la Parte richiesta, conformemente al suo diritto nazionale, può ordinare misure provvisionali al fine di preservare i mezzi probatori, di mantenere una situazione esistente oppure di proteggere interessi giuridici minacciati. La Parte richiesta può consentire alla domanda parzialmente o ponendo condizioni.
  L'articolo 25 prevede che la Parte richiedente possa chiedere alla Parte richiesta la confidenzialità della domanda, purché ciò sia compatibile con la sua esecuzione.
  L'articolo 26 è relativo alla protezione dei dati personali trasmessi sulla base della Convenzione e dei suoi protocolli.
  Gli articoli da 27 a 35 contengono disposizioni relative alla designazione delle autorità, ai rapporti del Protocollo con altri trattati, alla composizione amichevole, alla firma ed entrata in vigore, all'adesione, all'applicazione territoriale, alle riserve, alla denuncia e alle notificazioni.
  Passando a illustrare il Terzo Protocollo addizionale alla Convenzione europea di estradizione, esso crea le basi legali che accelerano e semplificano la procedura di estradizione.
  In dettaglio, l'articolo 1 introduce l'obbligo delle Parti di estradare reciprocamente gli individui ricercati secondo la procedura semplificata, a condizione che la Parte richiesta e la persona interessata acconsentano all'applicazione della procedura.Pag. 25
  L'articolo 2, relativo all'avvio della procedura, prevede che se nei confronti dell'individuo ricercato è stata presentata una domanda di arresto provvisorio l'estradizione non è subordinata alla richiesta formale di estradizione, ma è sufficiente la comunicazione alla Parte richiesta di alcune informazioni specificamente indicate dal paragrafo 1, fra cui l'identità del ricercato, la natura del reato, la pena prevista e quella eventualmente già scontata, la descrizione delle circostanze del fatto.
  L'articolo 3 prevede l'obbligo di informare l'interessato in merito alla domanda di estradizione e alla possibilità di applicazione della procedura semplificata.
  Gli articoli 4 e 5 disciplinano il consenso all'estradizione semplificata e la rinuncia alla regola della specialità da parte dell'estradando.
  In tale ambito il paragrafo 5 dell'articolo 4 prevede che ciascuno Stato possa rendere una dichiarazione per cui il consenso e la rinuncia alla regola della specialità possono essere revocati: al riguardo segnala come l'articolo 3 del disegno di legge di ratifica preveda che il Governo italiano renda tale dichiarazione, al fine di assicurare il coordinamento con l'articolo 703 del codice di procedura penale, che dispone l'irrevocabilità della rinuncia al principio di specialità alle condizioni di cui all'articolo 717, comma 2-bis, dello stesso codice, vale a dire salvo l'intervento di fatti nuovi che modifichino la situazione esistente al momento della rinuncia. L'articolo 3 del disegno di legge di ratifica prevede altresì che il Governo italiano renda la dichiarazione prevista dall'articolo 5, lettera b), del Protocollo, per cui il principio di specialità non si applica soltanto se l'individuo perseguito rinuncia espressamente alla sua applicazione.
  L'articolo 6 riguarda le notificazioni in caso di arresto provvisorio.
  L'articolo 7, al fine di snellire ulteriormente le procedure, stabilisce che, nel caso di consenso all'estradizione da parte da parte dell'interessato, lo Stato richiesto deve notificare la propria decisione allo Stato richiedente entro venti giorni dalla data in cui è stato espresso il consenso dell'interessato.
  L'articolo 8, relativo ai mezzi di comunicazione, semplifica le modalità di trasmissione delle notificazioni, che potrà avere luogo anche per via elettronica.
  L'articolo 9 riguarda la consegna dell'estradato, che dovrà avvenire al più presto, preferibilmente entro dieci giorni dalla data della notificazione della decisione di estradizione.
  L'articolo 10 prevede che la procedura di estradizione semplificata possa applicarsi anche nel caso in cui l'interessato abbia manifestato il consenso all'estradizione oltre il termine di dieci giorni dall'arresto provvisto previsto dall'articolo 6, qualora la Parte richiesta non abbia ancora ricevuto la domanda formale di estradizione ai sensi dell'articolo 12 della Convenzione.
  L'articolo 11 disciplina il transito delle persone estradate con procedura semplificata.
  Gli articoli da 12 a 19 contengono le disposizioni finali, relative alla relazione del Protocollo con la Convenzione e con gli altri accordi internazionali, alla composizione amichevole, alla firma ed entrata in vigore, all'adesione, all'applicazione territoriale, alle dichiarazioni e alle riserve, alla denuncia e alle notificazioni.
  Passando quindi a sintetizzare il contenuto del Quarto Protocollo addizionale alla Convenzione europea di estradizione, esso emenda e completa un certo numero di disposizioni della Convenzione, al fine di adattarla meglio alle esigenze attuali.
  Tali disposizioni riguardano in particolare i tempi di prescrizione, la richiesta e la presentazione dei documenti giustificativi, il principio di specialità, transito e riestradizione verso uno Stato terzo e le vie e i mezzi di comunicazione per l'applicazione della Convenzione.
  In dettaglio, l'articolo 1, relativo alla prescrizione, modifica le norme previste all'articolo 10 della Convenzione e stabilisce, al paragrafo 1, che la prescrizione Pag. 26può impedire l'estradizione solamente se il reato è prescritto secondo il diritto dello Stato richiedente.
  Ai sensi del paragrafo 2, l'estradizione non può di principio essere rifiutata invocando che l'azione penale o l'esecuzione della pena è prescritta secondo il diritto dello Stato richiesto.
  Tuttavia il paragrafo 3 prevede che ciascuno Stato possa dichiarare di riservarsi il diritto di non applicare il paragrafo 2: al riguardo segnala come l'articolo 3 del disegno di legge di ratifica preveda che il Governo italiano si avvalga di tale riserva, rendendo la relativa dichiarazione all'atto del deposito dello strumento di ratifica. La riserva consente al nostro Paese di far valere le proprie norme interne in materia di prescrizione del reato e della pena nelle procedure passive di estradizione.
  L'articolo 2 innova la normativa vigente semplificando le modalità di presentazione della domanda di estradizione.
  L'articolo 3 modifica la regola della specialità prevista all'articolo 14 della Convenzione, con riferimento alle domande di estensione del perseguimento ad altri reati commessi prima dell'estradizione (cosiddetta «domanda suppletiva»).
  Gli articoli 4 e 5 sono relativi, rispettivamente, alla riestradizione verso uno Stato terzo e al transito.
  Per quanto concerne l'articolo 5, segnala come l'articolo 3 del disegno di legge di ratifica preveda che il Governo italiano si avvalga della riserva prevista dall'articolo 21, paragrafo 5, della Convenzione, come modificato dal Quarto protocollo addizionale, rendendo una dichiarazione volta a fare salvi i poteri del Ministro della giustizia, di cui al comma 1-bis dell'articolo 697 del codice di procedura penale, a salvaguardia della sovranità, della sicurezza o di altri interessi essenziali dello Stato, e di ritagliare un'area di riserva con riguardo alle condizioni indicate dall'articolo 698 del codice di procedura penale in materia di rischio che il soggetto in transito possa essere sottoposto a trattamenti inumani, degradanti o che comunque violino i diritti fondamentali della persona ovvero che sia punito nel Paese di destinazione con la pena di morte.
  L'articolo 6 interviene in materia di canali e mezzi di comunicazione, consentendo il ricorso anche a mezzi elettronici.
  Gli articoli da 7 a 15 contengono disposizioni finali relative alla relazione del Protocollo con la Convenzione e con gli altri accordi internazionali, alla composizione amichevole, alla firma ed entrata in vigore, all'adesione, all'applicazione temporale e territoriale, alle dichiarazioni e riserve, alla denuncia e alle notificazioni.
  Per quel che riguarda il contenuto del disegno di legge di ratifica, il quale consta di 4 articoli, gli articoli 1 e 2 recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione.
  L'articolo 3 prevede che all'atto del deposito dello strumento di ratifica il Governo renda le dichiarazioni e apponga le riserve precedentemente citate.
  L'articolo 4 reca un rinvio al decreto legislativo n. 52 del 2017, di attuazione della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, per quanto concerne la regolamentazione di talune forme di cooperazione previste dal Secondo Protocollo addizionale (consegne sorvegliate, operazioni di infiltrazione e squadre investigative comuni)
  L'articolo 5 reca le norme sulla copertura finanziaria, mentre l'articolo 6 prevede l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).

  Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

  La seduta termina alle 14.55.

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