CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 9 maggio 2019
185.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
COMUNICATO
Pag. 47

SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 9 maggio 2019. — Presidenza del presidente Alessandro Manuel BENVENUTO.

  La seduta comincia alle 10.

Decreto-legge 35/2019: Misure emergenziali per il servizio sanitario della regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria.
C. 1816 Governo.

(Parere alla XII Commissione).
(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo rinviato nella giornata dell'8 maggio scorso.

  Giuseppe D'IPPOLITO (M5S), relatore, presenta una proposta di parere favorevole (vedi allegato).

  Alessio BUTTI (FdI), pur nella consapevolezza delle competenze assai limitate della Commissione riguardo alle disposizioni recate dal decreto-legge, ritiene il provvedimento meritevole di alcune considerazioni, anche alla luce del dibattito svoltosi ieri in Assemblea in ordine alla sua costituzionalità. Osservando preliminarmente che la sanità calabrese è commissariata di fatto da circa 10 anni, sottolinea come il Governo acceda sempre più frequentemente allo strumento del commissariamento, al fine di far funzionare disposizioni normative presenti nell'ordinamento, per di più da lungo tempo. In particolare, per quanto riguarda le disposizioni dell'articolo 6, evidenzia l'esistenza di una legge che già disciplina l'utilizzo delle centrali regionali di committenza per l'acquisto di beni e servizi che dovrebbe solo essere applicata e reputa pertanto che il commissario rappresenti il fallimento della struttura istituzionale. Pur apprezzando la resipiscenza della maggioranza riguardo al coinvolgimento dell'Autorità nazionale anticorruzione, rispetto alla quale non c’è stato lo stesso atteggiamento di apertura al momento della discussione del decreto-legge per la ricostruzione del ponte Morandi, non valuta favorevolmente il provvedimento sia per quanto riguarda le specifiche Pag. 48disposizioni di competenza della Commissione, sia nel suo complesso e preannuncia pertanto il voto contrario del proprio gruppo.

  Chiara BRAGA (PD) preannuncia il voto contrario del proprio gruppo. Fa presente che il provvedimento di revisione del codice degli appalti, che la Commissione sarà chiamata ad esaminare da qui a qualche settimana, contiene disposizioni che vanno nella direzione opposta a quella delineata dal provvedimento in esame e segnala pertanto l'incongruenza e l'incoerenza della maggioranza, che utilizza criteri e valutazioni in modo del tutto strumentale a seconda dei casi.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole presentata dal relatore (vedi allegato).

Decreto-legge 34/2019: Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi.
C. 1807 Governo.

(Alle Commissioni V e VI).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Mirco BADOLE (Lega), relatore, illustra i contenuti di interesse della Commissione.
  L'articolo 7 reca un incentivo alla cosiddetta «sostituzione edilizia». Si introduce una agevolazione fiscale, fino al 31 dicembre 2021, per i trasferimenti di interi fabbricati acquisiti da imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare che, entro i successivi 10 anni, provvedano alla loro demolizione e ricostruzione in chiave energetica e antisismica – anche con variazione volumetrica ove consentita – e alla successiva vendita. L'agevolazione consiste nell'applicazione delle imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa (200 euro ciascuna), mentre, se non si realizzano le condizioni, dovranno essere versate le imposte in misura ordinaria più gli interessi di mora. La relazione tecnica stima un onere complessivo di 40 milioni di euro, di cui 30 per il 2019.
  L'articolo 8 estende la possibilità di usufruire del cosiddetto «sisma bonus» – ovvero della detrazione del 75 o 85 per cento del prezzo di acquisto dell'unità immobiliare a seconda della riduzione del rischio sismico rispettivamente pari a uno o due classi, calcolato su un ammontare massimo non superiore a 96.000 euro – anche per gli immobili dei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 2 e 3, modificando la disciplina attuale che ne limitava la spettanza alle sole zone in classe 1. La relazione tecnica ascrive a tale disposizione oneri pari a 120 milioni di euro annui.
  L'articolo 10 persegue l'obiettivo di superare alcune criticità riscontrate nel funzionamento dello strumento della detrazione fiscale già prevista per la realizzazione di interventi di efficientamento energetico e di prevenzione del rischio sismico. In particolare, si introduce la possibilità per il soggetto che sostiene le spese di ricevere uno sconto dal fornitore, che si avvale di un corrispondente credito d'imposta. Le modalità attuative sono demandate ad un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da adottarsi entro 30 giorni dalla conversione del decreto.
  L'articolo 19 rifinanzia per 100 milioni di euro il fondo di garanzia per la prima casa, ovvero del fondo (con controgaranzia dello Stato) che opera per i mutui di importo non superiore ad euro 250.000, connessi all'acquisto, eventualmente accompagnato da interventi di ristrutturazione e riqualificazione energetica, di una prima casa da adibire ad abitazione principale del mutuatario. Oltre al rifinanziamento delle risorse del Fondo, che altrimenti si esauriranno entro i prossimi due mesi, si riduce la percentuale dell'accantonamento all'8 per cento (dall'attuale 10 per cento) liberando così ulteriori risorse.
  L'articolo 24 interviene sulle procedure di liquidazione dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (EIPLI) Pag. 49e di costituzione della nuova società alla quale saranno trasferite le funzioni, al fine di sbloccare gli investimenti idrici nelle zone di competenza. In particolare, si novella la disciplina attuale attribuendo al Ministero dell'economia il potere di esercitare i diritti del socio, di concerto con il Ministro per il Sud, il Ministro delle politiche agricole e il Ministro delle infrastrutture. Inoltre nel garantire la tutela occupazionale con riferimento al personale titolare del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, si prevede che i debiti di natura contributiva, previdenziale e assistenziale dell'ente posto in liquidazione (pari a circa 250 mila euro) non saranno trasferiti al nuovo veicolo societario, che invece eredita i diritti concessori sui beni demaniali in essere. Analogamente, non sono trasferiti alla nuova società i crediti e i debiti di cui è titolare l'ente, unitamente ai beni immobili di natura non strumentale e ai rapporti giuridici, anche processuali. Infine, si precisa che l'approvazione del bilancio finale di liquidazione, avverrà con decreto adottato di concerto dal Ministro delle politiche agricole e del Ministro per il Mezzogiorno.
  L'articolo 26 affida ad un decreto del Ministero dello sviluppo economico (per la cui adozione non è fissato un termine) la definizione di criteri, condizioni e procedure per l'erogazione di contributi a sostegno di progetti di ricerca e sviluppo finalizzati ad un uso più efficiente e sostenibile delle risorse. La finalità esplicitata dalla disposizione è quella di «favorire la transizione delle attività economiche verso un modello di economia circolare, finalizzata alla riconversione produttiva del tessuto industriale».
  Per i profili di interesse, evidenzia che tra i progetti finanziabili – che possono essere presentati anche congiuntamente da imprese o centri di ricerche – rientrano quelli concernenti il trattamento dei rifiuti, il riuso dei materiali la riduzione e il riuso degli scarti alimentari, lo sviluppo di sistemi di ciclo integrato delle acque e riciclo delle materie prime; lo sviluppo delle tecnologie per la fornitura, l'uso razionale e la sanificazione dell'acqua, nonché di modelli di packaging intelligente (smart packaging) che prevedano anche l'utilizzo di materiali recuperati.
  A fronte di progetti che prevedono costi ammissibili compresi tra 500 mila e 2 milioni di euro, possono essere erogati contributi nella misura complessiva di 140 milioni di euro, a valere sulle disponibilità per il 2020 del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione per 40 milioni di euro, e del finanziamento agevolato per 100 milioni di euro, a valere sulle risorse del Fondo rotativo per le imprese, in misura coerente con i limiti fissati dal regolamento (UE) n. 651/2014 (sugli aiuti di Stato).
  L'articolo 30 affida ad un decreto del MISE, da adottare entro venti giorni dalla entrata in vigore del decreto-legge, l'assegnazione di contributi ai comuni per progetti di miglioramento dell'efficienza energetica sul patrimonio edilizio pubblico e di sviluppo territoriale sostenibile. La norma indica tra gli altri gli obiettivi della mobilità sostenibile, dell'adeguamento e messa in sicurezza di edifici pubblici e patrimonio comunale nonché dell'abbattimento di barriere architettoniche.
  L'ammontare del contributo – fino al limite massimo di 500 milioni di euro – varia in base alla popolazione del comune, che è comunque tenuto a iniziare l'esecuzione delle opere pubbliche entro il 31 ottobre 2019, a pena di decadenza dal beneficio.
  Merita una segnalazione anche l'articolo 40, dal momento che riconosce una indennità in favore dei lavoratori impossibilitati a svolgere la propria attività a seguito della chiusura in data 16 gennaio 2019 della strada statale 3-bis Tiberina E45 Orte Ravenna, a causa del sequestro del viadotto Puleto. La riapertura parziale del viadotto è stata autorizzata dalla medesima procura il successivo 13 febbraio.
  L'articolo 46 novella la disposizione dell'articolo 2, comma 6 del decreto-legge n. 1 del 2015 che esclude la responsabilità penale e amministrativa del commissario straordinario, dell'affittuario o acquirente (e dei soggetti da questi delegati) dell'ILVA Pag. 50di Taranto. La novella introdotta con il presente decreto limita dal punto di vista oggettivo l'esonero da responsabilità.
  Dal primo periodo, infatti, è espunto il riferimento alla violazione delle «altre» disposizioni a tutela dell'ambiente, della salute e dell'incolumità pubblica, così da ricondurre l'esonero da responsabilità amministrativa della società alla sole condotte strettamente connesse all'attuazione dell'AIA in osservanza delle disposizioni contenute nel piano ambientale.
  Parallelamente, con la modifica del secondo periodo si espunge il riferimento alle regole in materia di tutela, della salute e dell'incolumità e di sicurezza sul lavoro, così da escludere che, in tali ambiti, operi l'esonero di responsabilità penale e amministrativa del commissario straordinario, dell'affittuario o acquirente (e dei soggetti da questi delegati) per le condotte poste in essere in attuazione del citato piano ambientale, che restano qualificate come «adempimento delle migliori regole preventive in materia ambientale».
  Con la modifica del terzo periodo si individua nel 6 settembre 2019 il termine ultimo di applicazione dell'esonero da responsabilità per gli amministratori. La relazione illustrativa non chiarisce il motivo della fissazione del termine al 6 settembre 2019, termine che verrebbe a cadere un anno dopo la firma dell'accordo con i nuovi acquirenti. Peraltro, sul punto, evidenzia che mentre la formulazione letterale della norma previgente prevedeva l'esonero da responsabilità penale e amministrativa fino al 29 marzo 2019, il parere reso il 21 agosto 2018 al Ministero dello sviluppo economico dall'Avvocatura dello Stato ha individuato nel 23 agosto 2023, data di scadenza dell'A.I.A. il termine di efficacia dell'esimente di cui al citato articolo 2 del decreto del 2015.
  L'articolo 47 autorizza il Ministero delle infrastrutture ad assumere a tempo indeterminato, a partire dal 1o dicembre 2019, 100 unità di personale (di cui 80 di professionalità tecnica e 20 giuristi), per efficientare e velocizzare lo svolgimento dei compiti dei Provveditorati interregionali alle opere pubbliche.
  Il reclutamento avverrà nelle forme del concorso unico, sia pure secondo una procedura semplificata, anche in deroga alla disciplina attuale.
  Infine, ritiene meritevole di un richiamo l'articolo 48, che autorizza la spesa di 10 milioni per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 20 milioni per l'anno 2021 per gli interventi connessi al rispetto degli impegni assunti dal Governo italiano con l'iniziativa Mission Innovation adottata durante la Cop 21 di Parigi, finalizzati a raddoppiare la quota pubblica degli investimenti dedicati alle attività di ricerca, sviluppo e innovazione delle tecnologie energetiche pulite, nonché gli impegni assunti nell'ambito della proposta di Piano Nazionale Integrato Energia Clima.
  Si riserva di formulare un parere in relazione ai contributi che emergeranno dal dibattito.

  Carlo GIACOMETTO (FI) ritiene opportuno svolgere qualche considerazione sugli aspetti di competenza della Commissione illustrati dal relatore, che ringrazia.
  In particolare, per quanto riguarda le disposizioni recate dall'articolo 7, pur ritenendo condivisibili gli incentivi per la sostituzione edilizia, esprime perplessità in ordine alla fissazione della scadenza temporale al 31 dicembre 2021. Osserva, infatti, che per dare certezza agli investitori sarebbero necessarie misure strutturali piuttosto che interventi contingenti.
  Valuta favorevolmente il rifinanziamento del fondo di garanzia per la prima casa, di cui all'articolo 19.
  Riguardo alla disposizione recata dall'articolo 26, evidenzia l'assenza di un termine per l'emanazione del decreto da parte del Ministero dello sviluppo economico, finalizzato a definire i criteri per l'erogazione di contributi per i progetti che vanno nella direzione dell'economia circolare, diversamente da quanto avviene all'articolo 30, nel quale è presente una scadenza temporale, che da certezza ai comuni sui tempi di erogazione dei contributi.
  Riguardo alle disposizioni recate da quest'ultimo articolo, trattandosi di una Pag. 51misura analoga a quella recata con il decreto 10 gennaio 2019, che ha assegnato circa 400 milioni di euro ai comuni al di sotto di 20.000 abitanti per interventi relativi ad opere pubbliche, ritiene opportuno che anche in questo caso venga fissato un criterio legato al numero di abitanti per la fruizione del beneficio. Riterrebbe infatti incongruente che lo stanziamento di 500 milioni potesse andare anche a comuni di grandi dimensioni, penalizzando i piccoli e piccolissimi comuni che, pur avendo spesso consistenti avanzi di bilancio, non potevano fino a poco tempo fa utilizzarli per interventi infrastrutturali prociclici.
  Riguardo infine all'articolo 47, che prevede un aumento dell'organico del Ministero delle infrastrutture dei trasporti, auspica che tale incremento organico risponda alle reali esigenze del Ministero di espletare i propri compiti istituzionali e, come prevede la norma, facilitare i compiti dei Provveditorati interregionali.

  Alessandro Manuel BENVENUTO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla prossima settimana, nella quale si riserva di prevedere due sedute per l'espressione del parere.

  La seduta termina alle 10.25.

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