CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 8 maggio 2019
184.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 8 maggio 2019. — Presidenza del presidente Claudio BORGHI, indi del vicepresidente Giuseppe Buompane. – Interviene la Viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli.

  La seduta comincia alle 14.45.

Istituzione della Giornata nazionale della memoria e del sacrificio alpino.
Nuovo testo C. 622.
(Parere alla IV Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

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  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 7 maggio 2019.

  La Viceministra Laura CASTELLI fa presente che le amministrazioni pubbliche interessate potranno provvedere alle attività previste dal provvedimento nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.
  Ritiene comunque necessario precisare agli articoli 2 e 4 che le attività ivi disciplinate hanno carattere facoltativo e possono essere promosse dalle amministrazioni interessate, al fine di assicurare in ogni caso che esse risultino coerenti con la clausola di neutralità finanziaria di cui all'articolo 5.
  Ritiene altresì necessario, al medesimo articolo 4, in relazione al coinvolgimento delle istituti scolastici di ogni ordine e grado nella promozione delle iniziative celebrative del Corpo degli Alpini, espungere il riferimento all'assenza di «oneri a carico del proprio bilancio», giacché tali attività rientrano nell'ambito di applicazione della predetta clausola di invarianza finanziaria riferita all'attuazione delle disposizioni del presente provvedimento, rinviando comunque all'autonomia dei medesimi istituti scolastici l'adozione delle predette iniziative.

  Antonio ZENNARO (M5S), relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione,
  esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 622, recante Istituzione della Giornata nazionale della memoria e del sacrificio alpino;
  preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
   le amministrazioni pubbliche interessate potranno provvedere alle attività previste dal provvedimento nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;
   appare comunque necessario precisare agli articoli 2 e 4, comma 1, che le attività ivi disciplinate hanno carattere facoltativo e possono essere promosse dalle amministrazioni interessate, al fine di assicurare in ogni caso che esse risultino coerenti con la clausola di neutralità finanziaria di cui all'articolo 5;
   appare altresì necessario, al medesimo articolo 4, comma 1, in relazione al coinvolgimento delle istituti scolastici di ogni ordine e grado nella promozione delle iniziative celebrative del Corpo degli Alpini, espungere il riferimento all'assenza di «oneri a carico del proprio bilancio», giacché tali attività rientrano nell'ambito di applicazione della predetta clausola di invarianza finanziaria riferita all'attuazione delle disposizioni del presente provvedimento, rinviando comunque all'autonomia dei medesimi istituti scolastici l'adozione delle predette iniziative,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

   All'articolo 2, comma 1, sostituire le parole: “promuovono e organizzano” con le seguenti: “possono promuovere e organizzare”;
   All'articolo 4, sostituire il comma 1 con il seguente: 1. In considerazione dell'alto valore educativo, sociale e culturale della Giornata di cui all'articolo 1, gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, nell'ambito della loro autonomia, possono promuovere iniziative per la celebrazione della Giornata medesima».

  La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

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DL 22/2019: Misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea.
C. 1789 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla VI Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 7 maggio 2019.

  La Viceministra Laura CASTELLI, nel rispondere alle richieste di chiarimento del relatore formulate nella seduta precedente, rileva quanto segue.
  In merito all'articolo 13, fa presente che il Dipartimento delle finanze ha evidenziato, per gli aspetti giuridici, che la previsione secondo cui le direttive e i regolamenti dell'Unione europea vigenti si applicano ai fini IVA e accise in quanto compatibili, non è riferita al periodo transitorio, ma al momento a partire dal quale si attua il recesso del Regno Unito dall'Unione europea. Evidenzia che, nell'ipotesi in esame di recesso senza accordo, infatti, il Regno Unito dovrà considerarsi Paese terzo già dal momento del recesso dall'Unione europea. Fa presente che, sotto il profilo strettamente finanziario, il Dipartimento delle finanze ha ribadito che la disposizione non produce ulteriori effetti rispetto a quelli attualmente scontati in bilancio, in considerazione del fatto che la norma mira a mantenere il vigente trattamento fiscale nei confronti del Regno Unito. Per quanto concerne le misure da adottare oltre il periodo transitorio, segnala che al momento non vi sono elementi di dettaglio da fornire, fermo restando che si terrà conto nell'ambito dell'evoluzione del recesso del Regno Unito dall'Unione europea anche degli effetti finanziari.
  Relativamente all'articolo 16, comma 1, lettera b), fa presente che il medesimo articolo 16 fa riferimento all'integrazione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 170 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativa all'indennità di servizio all'estero, stabilita per il posto di organico in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari di prima categoria. Rappresenta che la suddetta indennità e le sue maggiorazioni costituiscono reddito solamente nei limiti previsti dall'articolo 51, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986. In particolare, evidenzia che il secondo periodo del predetto comma prevede che «se per i servizi prestati all'estero dai dipendenti delle amministrazioni statali la legge prevede la corresponsione di una indennità base e di maggiorazioni ad esse collegate concorre a formare il reddito la sola indennità base nella misura del 50 per cento nonché il 50 per cento delle maggiorazioni percepite fino alla concorrenza di due volte l'indennità base». Pertanto, tenuto conto che nel caso di specie l'onere, quantificato nella relazione tecnica in complessivi 115.000 euro lordi per ciascuna delle 13 unità aggiuntive, è stato determinato sulla base della media dell'esborso per trattamento economico del personale di ruolo attualmente presente nel Regno Unito ma che il costo effettivo dipenderà dalla qualifica del dipendente, dalla sede di destinazione e da altri fattori, fa presente che non si è in grado di determinare con esattezza l'ammontare degli effetti fiscali e previdenziali. Pertanto, per motivi prudenziali, tenuto anche conto del limitato ammontare della spesa in questione, segnala che non sono stati scontati effetti indotti in termini di fabbisogno e di indebitamento netto. Evidenzia, altresì, che gli effetti indotti di maggiore entrata fiscale e contributiva dipendono da situazioni e comportamenti individuali dei dipendenti interessati, quindi potranno essere quantificati solo a consuntivo.
  In merito all'articolo 16, commi 1 e 3-bis, conferma che la disposizione non reca nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che la relazione tecnica aggiornata, positivamente verificata con nota n. 88635 del 2019, ha fornito evidenza dei risparmi attesi dalla disposizione.
  Relativamente all'articolo 19, comma 1, primo, secondo e terzo periodo, conferma che l'utilizzo a copertura del Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle assunzioni di personale a Pag. 89tempo indeterminato per le amministrazioni dello Stato, di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge n. 232 del 2016, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 298, della legge n. 145 del 2018, non pregiudica la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo medesimo. Assicura, infine, che le risorse utilizzate per l'anno 2019 a valere sul citato Fondo non rientrano tra quelle accantonate e rese indisponibili, in termini di competenza e di cassa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1118, della legge n. 145 del 2018.
  Per quanto riguarda l'articolo 19, comma 1, ultimo periodo, fa presente che la misura dell'indennità viene determinata, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nell'ambito del contingente previsto dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 227 del 2003. Pertanto, le effettive misure da attribuire ai singoli componenti del contingente dipendono dal numero di personale effettivamente assegnato e dalla determinazione del Ministro.
  Relativamente all'articolo 19, commi 1-bis e 1-ter, fa presente che l'articolo 1, comma 353, della legge n. 145 del 2018, prevede, per le finalità già previste dal comma 351 della stessa legge, la copertura finanziaria per l'intero anno 2019. Pertanto, poiché il comma 1-ter prevede espressamente di assicurare, con decorrenza 1o gennaio 2019, l'uniformità di trattamento economico del personale in servizio presso il Ministero dell'economia e delle finanze già prevista dal predetto comma 351, fa presente che la disposizione non determina oneri aggiuntivi.
  In merito all'articolo 19, commi 2 e 3, con riferimento al trasferimento alla Presidenza del Consiglio dei ministri delle somme di cui all'articolo 1, comma 586, della legge n. 145 del 2018, assicura che detto trasferimento non è avvenuto e assicura altresì che l'utilizzo delle risorse previste a copertura non è suscettibile di pregiudicare impegni già assunti sulla base della legislazione vigente e che le risorse utilizzate per l'anno 2019 a valere sulla menzionata autorizzazione di spesa non rientrano tra quelle accantonate e rese indisponibili, in termini di competenza e di cassa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1118, della legge n. 145 del 2018.
  Per quanto riguarda l'articolo 19-ter conferma che la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In particolare, come evidenziato nella relazione tecnica aggiornata, evidenzia che la disposizione ha la funzione di chiarire che soggetti quali la Cassa depositi e prestiti Spa e le equivalenti strutture degli altri Paesi europei, possano svolgere attività di negoziazione in conto proprio nelle sedi negoziazione all'ingrosso dei titoli di Stato. Evidenzia che la disposizione è suscettibile di comportare dei risparmi di spesa, che prudenzialmente non possono essere comunque quantificati.
  In merito all'articolo 19-quater, nel rinviare alla relazione tecnica aggiornata, rappresenta che il Dipartimento delle finanze ha evidenziato che l'articolo 19-quater, al comma 3, introduce l'articolo 7-bis che disciplina gli effetti contabili connessi con il passaggio dai princìpi contabili internazionali alla normativa nazionale. Al riguardo evidenzia che al comma 3 dello stesso articolo viene prevista una disposizione fiscale che garantisce la neutralità finanziaria delle misure adottare, prevedendo la non rilevanza fiscale delle variazioni contabili. Pertanto osserva che, qualunque saldo contabile dovesse manifestarsi civilisticamente dal passaggio dai principi contabili internazionali a quelli nazionali, gli stessi saldi non avrebbero alcuna valenza fiscale.
  Infine, relativamente all'articolo 23, assicura che l'utilizzo delle risorse del Fondo da ripartire per l'integrazione delle risorse destinate alla concessione di garanzie rilasciate dallo Stato, di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge n. 66 del 2014 non compromette gli impegni che già gravano o che potrebbero gravare sul Fondo stesso a seguito dell'escussione delle garanzie ad esso imputate a legislazione vigente.

  Giuseppe BUOMPANE (M5S), relatore, preso atto dei chiarimenti forniti dalla Pag. 90rappresentante del Governo, si riserva di formulare una proposta di parere.

  Claudio BORGHI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per la semplificazione fiscale, il sostegno delle attività economiche e delle famiglie e il contrasto dell'evasione fiscale.
C. 1074-A.
(Parere all'Assemblea).
(Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame delle proposte emendative relative al provvedimento.

  Vanessa CATTOI (Lega), relatrice, avverte che l'Assemblea ha trasmesso il fascicolo n. 5 degli emendamenti. Al riguardo, con riferimento alle proposte emendative la cui quantificazione o copertura ritiene carente o inidonea segnala le seguenti:
   Binelli 1.100, che è volta ad esonerare dalla disciplina della fatturazione elettronica i soggetti passivi che, al termine del primo semestre del 2019, per documentate carenze strutturali, non possono ancora accedere alle reti telematiche messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, provvedendo ai relativi oneri, non quantificati, a valere sulle risorse di cui all'articolo 22 del provvedimento;
   Brunetta 2.0100, che riconosce alcuni benefici in favore di taluni esercenti attività di impresa, arti o professioni tra cui, tra l'altro, un credito di imposta pari al cento per cento della spesa sostenuta per il rilascio di visti di conformità, entro un limite massimo di spesa stabilito annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, senza prevedere alcuna copertura finanziaria;
   identici Pella 15.0106 e Pastorino 15.0114, che escludono dall'ambito di applicazione dell'articolo 2, comma 615, della legge n. 244 del 2007 (legge di bilancio per il 2008), volto a conseguire obiettivi di risparmio tramite la mancata riassegnazione alla spesa di specifiche entrate, l'articolo 2, comma 11, della legge n. 350 del 2003, ai sensi del quale quota parte dell'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di passeggeri sulle aeromobili è versata all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione ad appositi fondi del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'interno, senza provvedere alla quantificazione dell'onere che ne consegue, a causa dei minori risparmi di spesa previsti a legislazione vigente, e alla relativa copertura finanziaria;
   Ungaro 19.98 e 19.99, che sono volte ad ampliare la facoltà concessa ai comuni di considerare abitazione principale, ai fini IMU, gli immobili dei cittadini italiani iscritti all'AIRE, senza prevedere alcuna modalità di copertura del relativo onere;
   Gusmeroli 20.0100, che, con norma interpretativa, è volta a escludere dal pagamento della TARI i terreni agricoli destinati all'esercizio delle imprese agricole, senza prevedere alcuna modalità di copertura del relativo onere;
   Golinelli 20.0101, che è volta a riconoscere le agevolazioni tributarie spettanti ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali anche alle società agricole, quando almeno un socio, per le società di persone, o un amministratore, per le società di capitali, sia iscritto alla previdenza agricola, senza prevedere alcuna modalità di copertura del relativo onere;
   Fragomeli 20.0107, che è volta a elevare dal 40 al 50 per cento la percentuale di deduzione, dal reddito di impresa, dell'IMU versata sugli immobili strumentali, senza prevedere alcuna modalità di copertura del relativo onere;
   Pastorino 22.0100, che è volta ad esentare la pubblica amministrazione, che sia parte in causa, dal pagamento dell'imposta di registro sugli atti degli organi giurisdizionali e a prevedere l'applicazione della medesima imposta nella misura fissa Pag. 91di 200 euro per gli atti di trasferimento in favore dello Stato e degli enti pubblici territoriali, senza prevedere alcuna modalità di copertura del relativo onere;
   Bignami 23.101, che sopprime il secondo periodo dell'articolo 23, comma 2, del provvedimento, il quale provvede alla copertura dell'onere recato dal comma 1 del medesimo articolo 23;
   identici Nevi 23.0100 e Gadda 23.0103, che sono volte a riconoscere le agevolazioni tributarie previste per i coltivatori diretti a tutte le persone fisiche iscritte negli elenchi comunali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, soggette all'obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia, provvedendo alla copertura dei relativi oneri per il solo triennio 2020-2022;
   identici Nevi 23.0101, Gadda 23.0102 e Caretta 23.0104, che sono volte a consentire l'iscrizione nella gestione previdenziale e assistenziale per l'agricoltura ai figli dell'imprenditore agricolo professionale che prestino il proprio lavoro nell'impresa per almeno il 50 per cento del tempo di lavoro complessivo, provvedendo alla copertura dei relativi oneri per il solo triennio 2020-2022;
   Gusmeroli 24.0100, che è volta a disporre lo scomputo dalla base imponibile ai fini IRAP della quota di valore della produzione derivante dall'esercizio, a bordo delle navi da crociera, delle attività commerciali, complementari e accessorie, senza prevedere alcuna modalità di copertura del relativo onere;
   Porchietto 24.0110 e 24.0111, che recano modifiche alla disciplina in materia di patent box di cui alla legge n. 190 del 2014, estendendo l'applicazione del predetto regime ai marchi funzionalmente equivalenti ai brevetti e alle opere di ingegno. Esse provvedono alla copertura dei relativi oneri, quantificati in 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente relativo al bilancio triennale 2019-2021, senza tuttavia specificare l'accantonamento oggetto di riduzione;
   Pastorino 25.100, che, sostituendo l'articolo 25, è volta a prevedere che i redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, se non percepiti, non concorrono a formare il reddito ai fini delle imposte sui redditi, senza provvedere alla quantificazione dell'onere e alla relativa copertura finanziaria originariamente prevista dal predetto articolo 25;
   Fregolent 25.200 e Schullian 25.102, che sono volte ad estendere l'esclusione dalla base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, prevista dall'articolo 25, per i redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, se non percepiti, anche ad altri immobili senza provvedere alla quantificazione dell'onere e alla relativa copertura finanziaria;
   Centemero 25.0102, che è volta a prevedere che le università private possono costituirsi o trasformarsi in società di capitali, nel qual caso l'imposta sul reddito e l'imposta sul valore aggiunto versata da tali soggetti sono riversate al fondo per il finanziamento ordinario delle università. Con proprio regolamento il MIUR determina la riduzione della tassazione universitaria in proporzione all'aumento del fondo medesimo. La proposta emendativa non provvede tuttavia alla quantificazione delle minori entrate per il bilancio dello Stato che da essa derivano e alla relativa copertura finanziaria;
   Mandelli 33.0100, che è volta ad introdurre una aliquota agevolata IVA per gli integratori alimentari, provvedendo ai relativi oneri, valutati in 4.647.244,04 euro annui a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente relativo al bilancio triennale 2019-2021, senza tuttavia specificare l'accantonamento oggetto di riduzione.

  Con riferimento, invece, alle proposte emendative sulle quali ritiene opportuno Pag. 92acquisire l'avviso del Governo, segnala le seguenti:
   Martino 01.01, che estende a tutto il 2019 il regime sanzionatorio attenuato, previsto per il primo semestre del 2019, in caso di ritardo nell'emissione della fattura elettronica. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in commento;
   Martino 01.03, che prevede che, anche per le fatture di acquisto relative ad operazioni effettuate nell'anno precedente, il diritto alla detrazione dell'imposta possa essere esercitato in relazione al momento di effettuazione dell'operazione anziché al momento di ricezione del documento. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito ai possibili effetti di cassa derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in commento;
   Gusmeroli 1.0115, che prevede che l'emissione della fattura non sia obbligatoria per le prestazioni di gestione del servizio delle lampade votive dei cimiteri e che per dette prestazioni la bolletta, che tiene luogo della fattura, possa essere emessa in formato diverso da quello elettronico. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in commento;
   Mandelli 2.100, che è volta ad escludere dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, secondo cui al pagamento dell'imposta è tenuto il cessionario, le prestazioni di servizi rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l'attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell'appaltatore principale o di un altro subappaltatore e le prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici, provvedendo al relativo onere, valutato in 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, mediante la previsione di una revisione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale volta ad assicurare maggiori entrate pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2019. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità dell'onere e della relativa copertura finanziaria;
   Mandelli 2.101, che eleva da 5.000 a 50.000 euro il limite di credito compensabile al di sopra del quale è necessaria l'apposizione del visto di conformità alla dichiarazione IVA. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in commento;
   Mandelli 2.102 e Marco Di Maio 2.103, che riducono dall'8 al 4 per cento la ritenuta operata dalle banche e da Poste Italiane Spa a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dai beneficiari, con obbligo di rivalsa, all'atto dell'accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione delle proposte emendative in commento;
   Fregolent 2.200, che prevede che, a decorrere dal 2020, l'amministrazione finanziaria metta a disposizione, attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, una bozza di comunicazione periodica modificabile dal contribuente e tutti gli elementi necessari per la predisposizione dei prospetti di liquidazione periodica IVA. Al riguardo, ritiene necessario che il Governo chiarisca se la proposta emendativa possa trovare attuazione nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente;
   Bignami 2.0101 e 2.0102, che prorogano al 1o gennaio 2020 l'entrata in vigore dell'obbligo di fatturazione elettronica, provvedendo al relativo onere, pari a 365 milioni di euro per il 2019, mediante la previsione di una revisione dei regimi di Pag. 93esenzione, esclusione e favore fiscale volta ad assicurare maggiori entrate pari a 365 milioni di euro per l'anno 2019. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità dell'onere e della relativa copertura finanziaria;
   Giacomoni 3.0100, che è volta ad abolire il cosiddetto «redditometro». Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione delle proposte emendative in commento;
   Lollobrogida 4.0100, che sopprime il secondo periodo dell'articolo 14, comma 2-sexies, del decreto-legge n. 63 del 2013, che vieta la cessione ad istituti di credito e intermediari finanziari dei crediti maturati dai beneficiari in relazione alle spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa in esame;
   Schullian 5.0100, che è volta ad estendere la dichiarazione dei redditi precompilata a tutti i contribuenti. Al riguardo, ritiene necessario che il Governo chiarisca se la proposta emendativa possa trovare attuazione nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente;
   Trano 6.0101, che semplifica gli adempimenti dichiarativi in ordine ai termini di presentazione del Modello 730 e quelli di trasmissione all'Agenzia delle entrate delle certificazioni uniche da parte del sostituto e degli altri dati da parte di soggetti terzi necessari ai fini della predisposizione della dichiarazione precompilata. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in commento;
   Fregolent 7.100, che estende l'utilizzo del modello F24 a talune amministrazioni pubbliche per il pagamento delle somme mensilmente dovute a titolo di acconto IRAP nonché per il versamento dell'addizionale IRPEF. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in esame;
   Comaroli 8.100, che è volta ad applicare anche ai casi verificatisi prima dell'entrata in vigore della legge n. 205 del 2017 le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 6, secondo e terzo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, in materia di errata applicazione dell'IVA, provvedendo al relativo onere, valutato in 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, a valere sulle risorse di cui all'articolo 22 del provvedimento in esame. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità dell'onere e della relativa copertura finanziaria;
   Giacomoni 8.101, che prevede che, in caso di mancata presentazione della comunicazione relativa alla risoluzione del contratto di locazione, il reddito derivante dagli immobili concorra a formare il reddito complessivo dei soggetti che possiedono a qualsiasi titolo gli immobili medesimi sino alla data di presentazione della suddetta comunicazione. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa in esame;
   Giacomoni 8.102, che prevede, con norma di interpretazione autentica dell'articolo 3, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo n. 23 del 2011, concernente gli effetti della mancata comunicazione relativa alla proroga del contratto di locazione di immobili ad uso abitativo, che la proroga del contratto sussista solo nel caso in cui non sia previsto il tacito rinnovo contrattualmente o per legge. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa in esame, anche in considerazione del carattere retroattivo della norma Pag. 94di interpretazione autentica introdotta dall'emendamento;
   Raffaelli 8.0100, che modifica talune disposizioni del comma 48 dell'articolo 31 della legge n. 448 del 1998, in materia di cessione delle aree di edilizia economica popolare. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione delle proposte emendative in commento;
   Brunetta 9.0100, che modifica il regime sanzionatorio per visto di conformità infedele sul Modello 730, previsto dall'articolo 39 del decreto legislativo n. 241 del 1997. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in commento, con particolare riferimento alla circostanza che i proventi delle sanzioni di cui all'articolo 39 del decreto legislativo n. 241 del 1997 siano stati o meno già scontati nei tendenziali di bilancio;
   Fragomeli 10.0100, che è volta a sostituire l'imposta municipale propria e il tributo per i servizi indivisibili con un'unica imposta municipale sugli immobili (Nuova IMU). Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in commento;
   D'Ettore 13.100, che, modificando l'articolo 13 in materia di semplificazioni per le associazioni sportive dilettantistiche, prevede, tra l'altro, che in caso di omesso versamento delle ritenute il soggetto percipiente potrà sanare tale situazione applicando la disciplina in materia di ravvedimento, definizione agevolata, concorso di variazioni e continuazione. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine agli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in esame;
   D'Ettore 13.102, che esclude dall'obbligo di invio dei dati di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto-legge n. 185 del 2008, tra l'altro, anche le società sportive dilettantistiche iscritte nel registro del Comitato olimpico nazionale italiano. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine agli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in esame;
   D'Ettore 13.103, che prevede, tra l'altro, che il regime di maggior favore ai fini delle detrazioni IVA previsto dall'articolo 74, sesto comma, del decreto del presidente della Repubblica n. 633 del 1972, si applichi ai proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali di associazioni sportive dilettantistiche e soggetti assimilati «finalizzate» alla realizzazione degli scopi istituzionali, anziché conseguiti nell'esercizio di attività commerciali «connesse» alla realizzazione dei medesimi scopi, come invece previsto dalla legislazione vigente. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine agli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in esame;
   Emanuela Rossini 14.51, che dispone, tra l'altro, l'applicazione alle bande musicali del regime tributario previsto per le associazioni sportive dilettantistiche di cui alla legge n. 398 del 1991, provvedendo ai relativi oneri, valutati in 1 milione di euro annui a decorrere dal 2020 a valere sulle maggiori entrate di cui all'articolo 22. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità dell'onere e della relativa copertura finanziaria;
   Baratto 15.101, che abroga l'articolo 24, comma 2, del decreto-legge n. 78 del 2010, ai sensi del quale, ai fini del contrasto al fenomeno delle imprese in perdita «sistemica», l'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza realizzano annualmente, nei confronti dei contribuenti non soggetti agli indici sintetici di affidabilità né a tutoraggio, piani di intervento coordinati sulla base di analisi di rischio sviluppate mediante l'utilizzo delle banche dati nonché di elementi e circostanze Pag. 95emersi nell'esercizio degli ordinari poteri istruttori e d'indagine. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine agli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in esame;
   Baratto 15.0104, che reca l'abrogazione del comma 567 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016 (legge di bilancio per il 2017), in materia di disciplina IVA sulle variazioni dell'imponibile o dell'imposta, provvedendo alla copertura del relativo onere, valutato in 1 miliardo di euro annui a decorrere dal 2019, mediante revisione, soppressione o riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui all'articolo 21, comma 11-bis, della legge n. 196 del 2009. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità dell'onere e della relativa finanziaria individuata;
   Bignami 15.0100, che delega il Governo ad effettuare la revisione delle vigenti disposizioni antielusive al fine di disciplinare il regime dell'onere della prova, specificando tra l'altro, nell'ambito dei principi e criteri direttivi, che sia sempre a carico dell'amministrazione finanziaria l'onere della prova dei fatti costitutivi della propria pretesa. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine agli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in esame;
   Brunetta 15.0101, che reca disposizioni in materia di determinazione, in via opzionale, del reddito delle società tra professionisti di cui all'articolo 10 della legge n. 183 del 2011 secondo il criterio di cassa, prevedendo altresì, con una norma di interpretazione autentica, che alle attività professionali prestate dalle predette società si applica il contributo soggettivo e il contributo integrativo previsto dalle norme legislative che regolano la Cassa di previdenza di categoria cui ciascun socio professionista fa riferimento in forza della iscrizione obbligatoria al relativo albo professionale. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in esame;
   Brunetta 15.0102, che, novellando l'articolo 2 del decreto legislativo n. 462 del 1997, prevede che, nel caso in cui la comunicazione sia ricevuta dal contribuente entro un anno dalla violazione e lo stesso o il sostituto d'imposta provveda al pagamento nei termini prescritti, l'ammontare delle sanzioni amministrative dovute è ridotto ad un settimo e gli interessi sono dovuti fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello dell'elaborazione della comunicazione. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine agli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in esame;
   Brunetta 15.0103, che prevede che l'articolo 64, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, si interpreta nel senso che il sostituito non è obbligato in solido con il sostituto per le ritenute di acconto da questi effettuate nei confronti del primo e non versate. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine agli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in esame;
   identici Pella 15.0105, Pastorino 15.0130 e Fragomeli 15.0150, che prevedono che, a decorrere dal 2019 e in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, i comuni approvino le tariffe e i regolamenti della TARI entro il 30 aprile di ciascun anno di riferimento. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito ai potenziali effetti sull'equilibrio di bilancio dei comuni, giacché le proposte emendative appaiono suscettibili di determinare a regime un disallineamento tra la data di approvazione delle tariffe e quella di deliberazione dei bilanci di previsione dei comuni;
   identici Pella 15.0107 e Pastorino 15.0120, che prevedono che, qualora la controversia sia proposta nei confronti Pag. 96degli agenti della riscossione e dei soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sia competente la commissione tributaria provinciale nella cui circoscrizione ha sede il soggetto attivo d'imposta. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine alla possibilità di far fronte all'attuazione delle proposte emendative in commento nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
   identici Pella 15.0109 e Pastorino 15.0110, che estendono l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 203 del 2005, in materia di partecipazione dei comuni al contrasto dell'evasione fiscale, anche ai recuperi provenienti da alcune fattispecie di ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997, a legislazione vigente introitati dallo Stato. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine agli effetti finanziari derivanti dall'attuazione delle proposte emendative in esame;
   Pastorino 15.0112, che prevede che i comuni possano prevedere che una percentuale del gettito dell'imposta municipale propria sia destinata al potenziamento degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate, anche comprendendo nel programma di potenziamento la possibilità di attribuire compensi incentivanti al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in esame;
   Giacomoni 16.101, che è volta a prevedere che, in caso di ritardo nella messa a disposizione da parte dell'amministrazione finanziaria dei modelli di dichiarazione e della modulistica nei termini previsti dall'articolo 16 del presente provvedimento, tutte le scadenze di riferimento sono prorogate di diritto in uguale misura al ritardo stesso. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine agli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in esame;
   Giacomoni 17.100 e Cattaneo 17.101, che, nel sostituire il comma 1 dell'articolo 7 del presente provvedimento, introducono una disciplina complessiva relativa all'obbligo di invito al contraddittorio endoprocedimentale, prevedendo in particolare che l'ufficio procedente dell'Agenzia delle entrate, prima di emettere qualunque avviso di accertamento, di rettifica o qualunque altro atto impositivo, notifichi un preventivo invito al contribuente, a pena di nullità dell'atto impositivo. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine alla possibilità di dare attuazione alle proposte emendative in esame nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
   Raffaelli 18.0100, che è volta a sospendere, fino al 30 novembre 2019, i procedimenti di riscossione coattiva dei canoni demaniali marittimi, prevedendo inoltre che siano privi di effetto i provvedimenti già emessi a conclusione dei procedimenti amministrativi di riscossione coattiva e non ancora eseguiti. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in commento;
   Cattaneo 19.104, che è volta a prevedere la costituzione di un apposito database, nella sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero dell'economia e delle finanze, dove saranno inseriti i dati rilevanti contenuti nelle delibere regolamentari e tariffarie relative all'imposta municipale propria e al tributo per i servizi indivisibili. Al riguardo, ritiene necessario che il Governo chiarisca se la proposta emendativa possa trovare attuazione nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente;
   Fregolent 20.100, che è volta ad anticipare al 1o gennaio 2020 la decorrenza Pag. 97dell'esenzione dalla TASI per gli immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita e provvede alla copertura delle relative minori entrate, valutate in 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità dell'onere e della relativa copertura finanziaria;
   Pastorino 20.0103, che è volta a modificare la destinazione dei proventi delle sanzioni derivanti da violazioni al Codice della strada, tra l'altro, sopprimendo la riserva in favore degli enti locali. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in commento;
   Fornaro 20.0104, che è volta a introdurre, rispetto alla legislazione vigente, un'ulteriore fattispecie di riduzione del 50 per cento della base imponibile IMU in caso di comodato in favore di parenti in linea retta di primo grado, ossia il caso in cui il comodante sia comproprietario di una quota pari ad almeno il 50 per cento dell'immobile, e provvede alla copertura del relativo onere, del quale peraltro non è indicata la decorrenza, quantificato in 30 milioni di euro annui, a valere sulle maggiori entrate di cui all'articolo 22. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità della valutazione dell'onere e alla possibilità che la proposta emendativa possa trovare attuazione nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 22 del provvedimento;
   Caon 20.0105, che volta a escludere l'abitazione principale dall'indicatore della situazione patrimoniale ai fini del calcolo ISEE e provvede alla copertura del relativo onere, quantificato in 1,5 miliardi di euro annui a decorrere dal 2019, mediante corrispondente riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità della valutazione dell'onere e alla idoneità della copertura proposta;
   Martino 20.0106, che è volta ad estendere il principio del contradditorio e a ridurre gli automatismi nell'applicazione delle sanzioni in materia fiscale. Al riguardo, ritiene necessario che il Governo chiarisca se la proposta emendativa possa trovare attuazione nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente;
   Nevi 20.0150, che reca, tra l'altro, una norma di interpretazione dell'articolo 1, comma 13, della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio per il 2019), in materia di esenzione IMU per i terreni agricoli, che sembrerebbe volta ad ampliarne l'ambito di applicazione. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in commento, anche in considerazione delle quantificazioni operate dalla relazione tecnica con riferimento al citato articolo 1, comma 13, della legge n. 145 del 2018;
   Gusmeroli 21.0108, che è volta a modificare il regime sanzionatorio per la violazione degli obblighi di trasparenza delle erogazioni pubbliche, prevedendo, in particolare, che in luogo dell'immediata restituzione dei contributi ricevuti, che sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, sia applicata una sanzione pari allo 0,5 per cento degli importi ricevuti, con un minimo di 500 euro, e che i contributi ricevuti debbano essere restituiti solo in caso di mancato pagamento della sanzione entro tre mesi dalla contestazione della violazione. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in commento;
   Giacomoni 21.0100, che è volta ad abolire lo split payment, con effetto retroattivo, a decorrere dal 1o gennaio 2019 e provvede alla copertura del relativo onere, quantificato in 2,5 miliardi di euro per il 2019 e in 1,25 miliardi di euro per il 2020, mediante interventi di razionalizzazione della spesa pubblica, che comportino una riduzione della stessa di importo corrispondente. Pag. 98La proposta emendativa prevede inoltre che, qualora non siano adottate le occorrenti misure di riduzione della spesa pubblica, alla copertura dell'onere si provveda mediante variazioni delle aliquote di imposta e riduzione delle agevolazioni e detrazioni vigenti. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità della valutazione dell'onere e alla idoneità della copertura proposta;
   Centemero 24.0105, che è volta a consentire alle imprese che optano per il regime del cosiddetto Patent box di scegliere, in alternativa alla stipula degli accordi preventivi per le imprese con attività internazionale, di cui all'articolo 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, di indicare le informazioni necessarie, ai fini della determinazione del reddito agevolabile, in idonea documentazione, da definire con apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. La proposta emendativa prevede, tra l'altro, che i soggetti che effettuano tale scelta ripartiscano le variazioni in diminuzione in tre quote annuali di pari importo, da indicare nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui è esercitata la scelta e nei due successivi. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa;
   Schullian 24.0103, che è volta a elevare da mille a tremila euro il limite di importo oltre il quale gli esercenti di commercio al minuto e le agenzie di viaggi e turismo sono tenuti a comunicare all'Agenzia delle entrate le operazioni in contanti, legate al turismo, effettuate nei confronti delle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana o dell'Unione europea. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa;
   Centemero 24.0104, che prevede l'istituzione del Comitato interministeriale per l'economia digitale nel settore bancario, finanziario e assicurativo, con il compito di individuare obiettivi, programmi e azioni dell'attività amministrativa e regolamentare da porre in essere per lo sviluppo del settore, nonché di favorire il dialogo e il raccordo con gli operatori del settore. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa in commento nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
   Bignami 25.110, che è volta a modificare il regime di esenzione dal pagamento delle imposte sui redditi per i canoni di locazione non percepiti per morosità del conduttore. In particolare, è volta non solo a non subordinare la concessione dell'agevolazione alla conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore, come previsto dall'articolo 25, ma anche ad estendere tale regime agli immobili ad uso diverso da quello abitativo. Rimane tuttavia ferma la copertura dell'onere, prevista dal comma 3 dell'articolo 25, a valere sulle maggiori entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo 22. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità dell'onere e alla relativa copertura finanziaria;
   Fregolent 25.104, che è volta ad estendere all'anno 2019 la previsione di non imponibilità dei redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, se non percepiti, provvedendo alla copertura finanziaria del relativo onere, valutato in 5 milioni di euro, a valere sulle maggiori entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo 22. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità dell'onere e della relativa copertura finanziaria prevista;
   Alessandro Pagano 25.0100, che prevede che, ai fini della determinazione del Pag. 99costo standard di cui all'articolo 5, comma 4, lettera f), della legge 30 dicembre 2010 n. 240, il riferimento ai differenti contesti economici, territoriali e infrastrutturali è operato tenendo conto della contribuzione studentesca media richiesta dal singolo ateneo. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in commento;
   Gusmeroli 25.0101, che è volta ad estendere a tutto il territorio nazionale la possibilità per le imprese agricole a prevalente o totale partecipazione giovanile di ottenere un contributo a fondo perduto fino al 35 per cento della spesa ammissibile. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in commento, fermo restando che il beneficio per il quale è previsto l'ampliamento della platea di riferimento, sembrerebbe erogabile a legislazione vigente nell'ambito di un limite di spesa (risorse di cui al punto 2 della delibera CIPE n. 62/2002);
   Gebhard 26.100 e 26.107, che sono volte a prevedere che, al fine di poter usufruire del regime speciale concesso ai lavoratori rimpatriati dall'articolo 16 del decreto legislativo n. 147 del 2015, il requisito ivi previsto si intende soddisfatto anche se i lavoratori avevano stabilito, rispettivamente nei due o nei cinque periodi d'imposta precedenti il rimpatrio, la propria residenza secondaria nel Paese terzo secondo la normativa ivi vigente. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dalle proposte emendative in commento, anche in considerazione del presumibile carattere interpretativo della disposizione dalle stesse recata, con conseguenti effetti retroattivi;
   Ungaro 26.202, che è volta ad estendere l'ambito di applicazione delle agevolazioni previste dall'articolo 26 per i lavoratori impatriati, anche a coloro che risultino beneficiari, alla data del 31 dicembre 2019, del regime previsto dall'articolo 16 del decreto legislativo n. 147 del 2015, recante regime speciale per lavoratori impatriati. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa in commento;
   Ungaro 26.101, 26.102 e 26.104, che sono volte ad estendere l'ambito di applicazione delle agevolazioni previste dall'articolo 26 per i lavoratori impatriati, anche a coloro che risultino beneficiari, alla data del 31 dicembre 2019, del regime previsto dall'articolo 16 del decreto legislativo n. 147 del 2015, recante regime speciale per lavoratori impatriati, provvedendo ai relativi oneri mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità della quantificazione dell'onere e all'idoneità della copertura finanziaria prevista;
   Gebhard 26.103 e 26.108, che prevedono che, al fine di poter usufruire del regime speciale concesso ai lavoratori rimpatriati dall'articolo 16 del decreto legislativo n. 147 del 2015, il requisito della continuità ed effettività dell'attività di studio o di lavoro all'estero si intende soddisfatto anche in presenza di fisiologiche interruzioni dell'anno accademico o di fisiologiche interruzioni determinate dal cambio di attività lavorativa in concomitanza con giorni festivi. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dalle proposte emendative in commento, anche in considerazione del presumibile carattere interpretativo della disposizione dalle stesse recata, con conseguenti effetti retroattivi;
   Ungaro 26.205, che è volta ad istituire presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca una struttura di missione ad hoc a cui è attribuito il compito di svolgere le attività di centro nazionale di informazione, valutazione e controllo per accelerare il riconoscimento Pag. 100dei titoli vigenti in Italia, sul sistema italiano d'istruzione superiore e sui titoli conseguiti all'estero. Al riguardo, ritiene necessario che il Governo chiarisca se la proposta emendativa possa trovare attuazione nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio;
   Ungaro 26.206, che estende le agevolazioni previste dall'articolo 26 per i lavoratori impatriati anche a coloro che abbiano già trasferito prima del 2020 la loro residenza ai sensi dell'articolo 2 del TUIR e che risultino beneficiari del regime previsto dall'articolo 44 del decreto-legge n. 78 del 2010, recante incentivi per il rientro in Italia per i ricercatori residenti all'estero. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa;
   Ungaro 26.106 e 26.207, che estendono le agevolazioni previste dall'articolo 26 per i lavoratori impatriati anche a coloro che risultino beneficiari, alla data del 31 dicembre 2019, del regime previsto dall'articolo 44 del decreto-legge n. 78 del 2010, recante incentivi per il rientro in Italia per i ricercatori residenti all'estero, provvedendo ai relativi oneri mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità della quantificazione dell'onere e all'idoneità della copertura finanziaria prevista;
   Ungaro 28.0100, che è volta ad introdurre una aliquota IVA agevolata sui prodotti sanitari o igienici femminili, provvedendo ai relativi oneri, valutati in 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità dell'onere e della relativa copertura finanziaria;
   Prestigiacomo 28.0101, che è volta a prevedere la riduzione dell'aliquota IVA sui prodotti di protezione per l'igiene intima femminile, provvedendo ai relativi oneri, valutati in 65 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, mediante riduzione per pari importo delle tax expenditures. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità dell'onere e all'idoneità della relativa copertura finanziaria;
   Mandelli 33.0101, che sono volte ad introdurre una aliquota agevolata IVA per gli integratori alimentari, provvedendo ai relativi oneri, valutati in 4.647.244,04 euro annui a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità dell'onere e della relativa copertura finanziaria;
   Pastorino 34.0105, che è volta alla ridefinizione della procedura di riparto ai comuni dell'addizionale comunale sui diritti d'imbarco aeroportuale. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in commento;
   Pastorino 34.0106, che è volta ad estendere a tutte le pubbliche amministrazioni l'ambito di applicazione della prenotazione a debito del contributo unificato relativo ai processi tributari in cui sono parte gli enti locali. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in commento;
   Pastorino 34.0107, che è volta ad introdurre una procedura di verifica ed eventuale compensazione della perdita di gettito subita dai comuni relativamente all'imposta comunale sulla pubblicità e al diritto sulle pubbliche affissioni negli anni dal 2013 al 2018. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in commento;
   Brunetta 35.0100 e Giacomoni 35.0101, che sono volte ad introdurre un Pag. 101incremento del limite per la preclusione alla autocompensazione in presenza di debito su ruoli definitivi. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione delle proposte emendative in commento;
   Giacomoni 35.0102, che è volta ad abrogare l'articolo 1, comma 990, della legge n. 205 del 2017, secondo cui l'Agenzia delle entrate può sospendere, fino a trenta giorni, l'esecuzione delle deleghe di pagamento contenenti compensazioni che presentano profili di rischio, al fine del controllo dell'utilizzo del credito. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in commento.

  Segnala infine che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

  Claudio BORGHI, presidente, non essendovi obiezioni, sospende brevemente la seduta per consentire al Governo di svolgere alcuni approfondimenti istruttori.

  La seduta, sospesa alle 15, è ripresa alle 15.15.

  La Viceministra Laura CASTELLI, relativamente alle proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea, esprime parere contrario su tutte quelle richiamate dalla relatrice, ad esclusione degli articoli aggiuntivi Gusmeroli 20.0100, con riferimento al quale non si rilevano effetti finanziari, e Gusmeroli 24.0100, purché sia riformulato nel senso di sopprimere le parole da «commerciali» fino a «anche se» e, dopo le parole: «dell'articolo 17», di aggiungere le seguenti: «, comma 1, primo periodo,». In merito alle proposte emendative sulle quali sono stati richiesti chiarimenti al Governo esprime parere contrario su tutte quelle richiamate dalla relatrice, ad esclusione delle proposte emendative Martino 01.03, Gusmeroli 1.0115, Fregolent 2.200, Trano 6.0101, Giacomoni 8.102, D'Ettore 13.102, Emanuela Rossini 14.51, Pastorino 15.0112, Gusmeroli 21.0108, Centemero 24.0105 e Alessandro Pagano 25.0100, sulle quali esprime nulla osta non essendo suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Infine esprime nulla osta sulle restanti proposte emendative trasmesse.

  Vanessa CATTOI (Lega), relatrice, formula quindi la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione,
  esaminati gli emendamenti al progetto di legge C. 1074-A, recante Disposizioni per la semplificazione fiscale, il sostegno delle attività economiche e delle famiglie e il contrasto dell'evasione fiscale, contenuti nel fascicolo n. 5;
  preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  sull'articolo aggiuntivo 24.0100 con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

   Al predetto articolo aggiuntivo, apportare le seguenti modificazioni:
    sopprimere le parole da: “commerciali” fino a: “anche se”;
    dopo le parole: “dell'articolo 17” aggiungere le seguenti: “, comma 1, primo periodo,”;

PARERE CONTRARIO

  sull'articolo premissivo 01.01, sugli emendamenti 1.100, 2.100, 2.101, 2.102, 2.103, 7.100, 8.100, 8.101, 13.100, 13.103, 15.101, 16.101, 17.100, 17.101, 19.98, 19.99, 19.104, 20.100, 23.101, 25.100, 25.102, 25.104, 25.110, 25.200, 26.100, 26.101, 26.102, 26.103, 26.104, 26.106, 26.107, 26.108, 26.202, 26.205, 26.206 e 26.207 e sugli articoli aggiuntivi 2.0100, 2.0101, 2.0102, 3.0100, 4.0100, 5.0100, 8.0100, 9.0100, Pag. 10210.0100, 15.0100, 15.0101, 15.0102, 15.0103, 15.0104, 15.0105, 15.0106, 15.0107, 15.0109, 15.0110, 15.0114, 15.0120, 15.0130, 15.0150, 18.0100, 20.0101, 20.0103, 20.0104, 20.0105, 20.0106, 20.0107, 20.0150, 21.0100, 22.0100, 23.0100, 23.0101, 23.0102, 23.0103, 23.0104, 24.0103, 24.0104, 24.0110, 24.0111, 25.0101, 25.0102, 28.0100, 28.0101, 33.0100, 33.0101, 34.0105, 34.0106, 34.0107, 35.0100, 35.0101 e 35.0102, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

  sulle restanti proposte emendative».

  La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere della relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

  La seduta termina alle 15.20

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 8 maggio 2019. — Presidenza del presidente Claudio BORGHI. – Interviene la Viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli.

  La seduta comincia alle 15.20

Schema di del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del Fondo per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e lo sviluppo del Paese.
Atto n. 81.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

  Nunzio ANGIOLA (M5S), relatore, ricorda che lo schema di decreto del Presidente del Consiglio in esame è emanato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, in attuazione del comma 98 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio per il 2019), che disciplina il riparto del Fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle Amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese, istituito dai commi 95-96 dell'articolo 1 della medesima legge, con una dotazione complessiva di circa 43,6 miliardi di euro per gli anni dal 2019 al 2033.
  Fa presente che al riparto del fondo si provvede con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 31 gennaio 2019, sulla base di programmi settoriali presentati dalle Amministrazioni centrali dello Stato per le materie di propria competenza.
  Ricorda che gli schemi dei decreti sono trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti per materia, le quali esprimono il proprio parere entro trenta giorni dalla data dell'assegnazione. Decorso tale termine, i decreti possono essere adottati anche in mancanza del predetto parere.
  Fa presente che l'annuncio all'Assemblea della Camera del presente atto del Governo è avvenuto il 29 aprile 2019, e pertanto il parere della Commissione bilancio sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri deve essere espresso entro il 29 maggio 2019.
  Segnala che i decreti individuano altresì i criteri e le modalità di eventuale revoca degli stanziamenti, anche pluriennali, non utilizzati entro 18 mesi dalla loro assegnazione e la loro diversa destinazione nell'ambito delle finalità previste dalla norma istitutiva.
  Il comma 98 prevede, inoltre, nel caso in cui siano individuati interventi rientranti nelle materie di competenza regionale o delle province autonome, e limitatamente agli stessi, che vengano adottati appositi decreti, previa intesa con gli enti territoriali interessati, ovvero in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Il comma 98 prevede, infine, che nei medesimi decreti devono essere indicate le modalità di utilizzo dei contributi, sulla Pag. 103base di criteri di economicità e contenimento della spesa, anche attraverso operazioni finanziarie con oneri di ammortamento a carico del bilancio dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti (BEI), con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa (CEB), con la Cassa depositi e prestiti S.p.A. e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria (ai sensi del decreto legislativo n. 385 del 1993 – Testo Unico Bancario), compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica.
  Il profilo finanziario del Fondo, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (cap. 7557), è il seguente: 740 milioni di euro per l'anno 2019, 1.260 milioni per l'anno 2020, 1.600 milioni per l'anno 2021, 3.250 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023, di 3.300 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028 e di 3.400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2033.
  Segnala che le risorse del Fondo sono genericamente finalizzate al rilancio degli investimenti delle Amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese. Una quota parte, peraltro non quantificata, viene espressamente destinata alla realizzazione, allo sviluppo e alla sicurezza di sistemi di trasporto pubblico di massa su sede propria, di cui al comma 96.
  Il medesimo comma 96 dispone inoltre l'utilizzo delle risorse del Fondo, per un importo complessivo pari a 900 milioni di euro, per il finanziamento del prolungamento della linea metropolitana 5 (M5) da Milano fino al comune di Monza.
  Ritenuto di procedere all'assegnazione delle predette risorse per il prolungamento della linea metropolitana 5 (M5) con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (A.G. n. 82, all'esame della Commissione IX Trasporti), per un importo complessivo di 900 milioni di euro nel periodo 2019-2027, con lo schema di decreto in esame si procede pertanto al riparto della quota residua del Fondo, per complessivi 42,7 miliardi di euro, nel periodo 2029-2033. Tali risorse, con il comma 1 dell'articolo 1 dello schema di decreto in esame, vengono ripartite tra le Amministrazioni centrali dello Stato, come da elenco riportato nell'Allegato 1 allo schema di decreto, a cui rinvia.
  Evidenzia come nella relazione illustrativa si precisi che la proposta di riparto del Fondo è stata definita tenendo conto delle proposte formulate dai Ministeri. Le risorse del Fondo (42,7 milioni di euro nel periodo 2019-2033) sono state assegnate per oltre due terzi (37,7 per cento) al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per il 16,8 per cento al Ministero dello sviluppo economico, per il 13,6 per cento al Ministero della difesa e per il 9,4 per cento al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. A tutti gli altri Ministeri sono state assegnate quote inferiori al cinque per cento.
  Rileva che il comma 2 dispone l'individuazione degli interventi da parte delle Amministrazioni centrali dello Stato nell'ambito degli stanziamenti assegnati secondo le procedure previste a legislazione vigente anche, ove necessario, attraverso l'intesa con i livelli di governo decentrati e il sistema delle autonomie.
  I commi 3 e 4 riguardano il monitoraggio e il controllo dei programmi finanziati, previsto nel comma 105 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2019.
  In particolare, fa presente che il comma 3 prevede che, ai fini di garantire il monitoraggio della spesa effettuata, gli interventi finanziati debbano essere corredati del codice unico di progetto (CUP) e del codice identificativo della gara (CIG), ove previsti dalla normativa vigente. Tali codici sono riportati nelle fatture elettroniche e nei mandati di pagamento relativi agli interventi.
  Inoltre, per gli interventi infrastrutturali, i programmi finanziati sono monitorati ai sensi del decreto legislativo n. 229 del 2011, che introduce nuovi obblighi informativi e opera un coordinamento con gli adempimenti previsti dal codice dei contratti pubblici in merito alla trasmissione dei dati all'autorità di vigilanza. Esso prevede l'istituzione, presso ciascuna amministrazione, di un sistema gestionale informatizzato contenente tutte le informazioni inerenti l'intero processo realizzativo dell'opera, con obbligo, tra l'altro, di subordinare l'erogazione dei finanziamenti Pag. 104pubblici all'effettivo adempimento degli obblighi di comunicazione ivi previsti. Il decreto prevede che le amministrazioni provvedano a comunicare i dati, con cadenza almeno trimestrale, alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP).
  Fa presente che il comma 4 richiede a ciascun Ministero di presentare, entro il 15 settembre di ogni anno, una relazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero dell'economia e delle finanze e alle Commissioni parlamentari competenti per materia, ai fini della valutazione dello stato di avanzamento dei programmi finanziati e delle principali criticità riscontrate nell'attuazione degli interventi, ai sensi del comma 105 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2019. Tale disposizione prevede che ciascun Ministero illustri, in una apposita sezione della relazione di cui al comma 1075 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2018, lo stato dei rispettivi investimenti e dell'utilizzo dei finanziamenti, indicando le principali criticità attuative. Si tratta della relazione annuale presentata ai fini del monitoraggio dello stato di avanzamento degli interventi finanziati con le risorse del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese.
  Al riguardo, segnala che la relazione di cui al comma 1075 dell'articolo 1 della legge n. 205 del 2017 (Doc. CCXL) non risulta fin qui trasmessa alle Camere.
  I commi 5 e 6 riguardano le somme assegnate ma non impegnate.
  In particolare, il comma 5 richiama il comma 98 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018, che prevede l'individuazione, nei decreti di riparto, dei criteri e delle modalità per l'eventuale revoca degli stanziamenti, anche pluriennali, non utilizzati entro diciotto mesi dalla loro assegnazione, e la loro diversa destinazione nell'ambito delle finalità del Fondo.
  Rileva che, ai sensi del comma 5, tramite decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, devono essere individuate le somme non impegnate e determinate quelle da riassegnare alle Amministrazioni centrali dello Stato nell'ambito delle finalità del Fondo, anche con riferimento a risorse destinati ad interventi non più di interesse dell'Amministrazione proponente.
  La quota di tali risorse iscritta nel conto dei residui passivi, ai sensi dell'articolo 34-bis della legge di contabilità, è accantonata e resa indisponibile, ed è versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata sui pertinenti capitoli di spesa delle amministrazioni interessate.
  Fa presente che il comma 6 concerne le somme assegnate per l'anno 2019, nell'ambito delle quali, tramite decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 15 novembre 2020, devono essere individuate le somme non impegnate e determinate quelle da riassegnare alle Amministrazioni centrali dello Stato nell'ambito delle finalità del Fondo. La quota di tali risorse iscritta nel conto dei residui passivi, ai sensi dell'articolo 34-bis della legge di contabilità, è versata all'entrata del bilancio dello Stato entro il 15 dicembre 2020 e riassegnata sui pertinenti capitoli di spesa delle amministrazioni interessate.
  Segnala che i termini fissati dal comma 6 potrebbero non garantire alle Amministrazioni centrali, per quanto concerne le risorse relative al 2019, il tempo di diciotto mesi dall'assegnazione degli stanziamenti previsto per il loro utilizzo dal comma 98 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018, decorso il quale può intervenire la revoca. Il momento dell'assegnazione delle risorse, infatti, dipende anche dai tempi di pubblicazione del provvedimento in esame.

  La Viceministra Laura CASTELLI, nel sottolineare come l'esame del provvedimento rappresenti un fondamentale momento di condivisione con il Parlamento, evidenzia come lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri rechi due elementi di novità rispetto ai precedenti. Innanzitutto, la previsione della restituzione delle risorse non utilizzate comporta che l'imputazione delle risorse ai singoli Ministeri sia effettuata sulla base dell'effettiva spendibilità delle stesse. Inoltre, è previsto che ogni Ministero illustri in apposita relazione lo stato di avanzamento Pag. 105dei rispettivi investimenti e l'utilizzo dei finanziamenti ricevuti.

  Luigi MARATTIN (PD), replicando alla Viceministra Castelli, osserva che il Governo è in ritardo di nove mesi rispetto alla presentazione della relazione prevista dal comma 1075 dell'articolo 1 della legge n. 205 del 2017, relativa all'anno 2018, che doveva essere presentata entro il 15 settembre dello scorso anno.

  Claudio BORGHI, presidente, fa presente che, considerati i contenuti del provvedimento in esame, intende richiedere al Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, secondo periodo, del Regolamento, di invitare le Commissioni interessate a formulare i propri rilievi sugli aspetti di loro competenza del provvedimento.

  La Commissione concorda.

  Claudio BORGHI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.30.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 8 maggio 2019. — Presidenza del presidente Claudio BORGHI. – Interviene la viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli.

  La seduta comincia alle 15.30.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante assegnazione di una quota del Fondo per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e lo sviluppo del Paese per il prolungamento della linea metropolitana 5 (M5) da Milano fino al comune di Monza.
Atto n. 82.
(Rilievi alla IX Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto in oggetto.

  Alberto RIBOLLA (Lega), relatore, ricorda che lo schema di decreto in oggetto assegna, ai sensi dei commi 95, 96 e 98 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018 – legge di bilancio per il 2019 –, le risorse del Fondo per il rilancio degli investimenti e lo sviluppo del Paese, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, destinate al prolungamento della linea metropolitana 5 (MS) da Milano fino al comune di Monza. La relazione illustrativa fa riferimento alla necessità di assicurare il finanziamento del suddetto intervento.
  Ricorda che lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del Fondo per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e lo sviluppo del Paese, altresì presentato alle Camere per il parere parlamentare (A.G. n. 81), concerne il riparto delle risorse del Fondo per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e lo sviluppo del Paese, al netto dei 900 milioni destinati al prolungamento della linea metropolitana 5 (M5) da Milano fino al comune di Monza, in base alle disposizioni richiamate (comma 96 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018).
  Rileva che il comma 1 dell'articolo 1 dello schema in esame dispone, per il finanziamento del prolungamento della linea metropolitana 5 (MS) da Milano fino al comune di Monza, l'assegnazione delle seguenti risorse: 15 milioni di euro per il 2019; 10 milioni di euro per il 2020; 25 milioni di euro per il 2021; 95 milioni di euro per il 2022; 180 milioni di euro per il 2023; 245 milioni di euro per il 2024; 200 milioni di euro per il 2025; 120 milioni di euro per il 2026; 10 milioni di euro per il 2027.
  La dicitura utilizzata dal comma 1 dell'articolo 1 dello schema in esame potrebbe essere chiarita, posto che si fa riferimento al Fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo «sviluppo del paese tra le Amministrazioni centrali dello Stato», sul piano della formulazione letterale.Pag. 106
  Ricorda infatti che il comma 96 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2019 fa riferimento al fondo «finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese».
  Fa presente che il comma 2 prevede, con la finalità di garantire il monitoraggio della spesa effettuata, l'applicazione del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, già richiamato in premessa, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche e di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti. Si dispone che, conseguentemente, l'intervento debba essere corredato dal Codice unico di Progetto (CUP) e dal Codice identificativo di gara (CIG). Tali codici sono riportati nelle fatture elettroniche e nei mandati di pagamento relativi agli interventi.
  Rileva che il comma 3 prevede l'invio annuale – entro il 15 settembre di ogni anno – di una relazione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero dell'economia e delle finanze nonché alle Commissioni parlamentari competenti per materia, ai fini della valutazione dello stato di avanzamento dei programmi finanziati e delle principali criticità riscontrate nell'attuazione degli interventi, ai sensi del comma 105 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2019.
  Appare necessario, a suo avviso, chiarire la formulazione della norma, laddove si fa riferimento allo stato di avanzamento dei «programmi finanziati», posto che lo schema in esame reca la finalizzazione delle risorse all'unico intervento del prolungamento della Linea di metropolitana 5 (MS) da Milano fino al comune di Monza.

  La Viceministra Laura CASTELLI si riserva di fornire gli elementi di chiarimento richiesti dal relatore.

  Claudio BORGHI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.35

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 8 maggio 2019. — Presidenza del Vicepresidente Giuseppe BUOMPANE. – Interviene la viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli.

  La seduta comincia alle 15.35.

Disposizioni per il recupero di mancati trasferimenti erariali agli enti locali della Regione siciliana.
C. 977 Germanà.
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 3 aprile 2019.

  Giuseppe BUOMPANE, presidente, avverte che sono state presentate undici proposte emendative, che risultano ammissibili (vedi allegato).

  La Viceministra Laura CASTELLI chiede che l'esame del provvedimento sia rinviato per consentire al Governo un ulteriore approfondimento delle proposte emendative presentate.

  Giuseppe BUOMPANE, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.40 alle 15.50.

Pag. 107