CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 8 maggio 2019
184.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
Pag. 63

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 8 maggio 2019. — Presidenza della presidente Francesca BUSINAROLO.

  La seduta comincia alle 14.40.

Sui lavori della Commissione.

  Francesca BUSINAROLO, presidente, comunica che il Presidente della Camera ha trasmesso alla Commissione, per le valutazioni di competenza, copia di una segnalazione del Garante per la protezione dei dati personali in materia di possibili modifiche della disciplina delle intercettazioni tra presenti realizzate, in particolare, mediante captatore informatico. Comunica che il Presidente della Camera ha altresì trasmesso copia di due segnalazioni effettuate dall'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge n. 112 del 2011, rispettivamente, in materia di violenza contro le persone di minore età e di tutela degli orfani per crimini domestici.

  La Commissione prende atto.

Disposizioni concernenti l'indicazione degli animali di affezione nelle certificazioni anagrafiche.
C. 86 Brambilla.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 13 febbraio 2019.

  Francesca BUSINAROLO, presidente, ricorda che nella precedente seduta del 13 febbraio scorso il relatore, onorevole Cassinelli, aveva illustrato il provvedimento.

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  Roberto CASSINELLI (FI), relatore, nel constatare come non vi siano richieste di intervento, ritiene, con soddisfazione, che l'atteggiamento dei colleghi sia da interpretare come una generale manifestazione di consenso sui contenuti del provvedimento in esame.

  Cosimo Maria FERRI (PD) chiede che sia abbinata al provvedimento in discussione la proposta di legge a sua firma C. 950, recante modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di reati contro gli animali.

  Francesca BUSINAROLO, presidente, con riferimento alla richiesta del collega Ferri, fa presente che la proposta di legge a sua firma C. 950 verte su materia diversa rispetto all'oggetto della proposta di legge in titolo.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, nel dichiarare concluso l'esame preliminare del provvedimento, rinvia al prossimo ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, la fissazione del termine per la presentazione di proposte emendative. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per il contrasto della violenza in occasione di manifestazioni sportive.
C. 1603-ter Governo.

(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Francesca BUSINAROLO, presidente, avverte che la Commissione inizia oggi l'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 1603-ter Governo, recante disposizioni per il contrasto della violenza in occasione di manifestazioni sportive. Prima di dare la parola al relatore per l'illustrazione del provvedimento, ricorda che il provvedimento in esame nasce dallo stralcio del Capo III (articoli da 6 a 11) del disegno di legge A.C. 1603, che il Governo aveva presentato come collegato alla legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 2018). Ricorda altresì che il Governo ha dichiarato anche per il provvedimento in esame la natura di collegato nel Documento di economia e finanza del 2019.

  Riccardo Augusto MARCHETTI (Lega), relatore, ricorda che la Commissione è chiamata ad esaminare, nella seduta odierna, il disegno di legge A.C. 1603-ter, recante «Disposizioni per il contrasto della violenza in occasione di manifestazioni sportive». Come anticipato dalla presidente, ricorda che tale provvedimento risulta dallo stralcio – disposto dal Presidente della Camera ai sensi dell'articolo 123-bis, comma 1, del Regolamento, e comunicato all'Assemblea il 12 marzo 2019 – del Capo III (articoli da 6 a 11) del disegno di legge A.C. 1603, che il Governo aveva presentato come collegato alla legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 2018). Nel rammentare che l'A.C. 1603 era stato approvato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2019 e presentato alla Camera, in prima lettura, il 15 febbraio 2019 e che gli articoli da 1 a 5 e da 12 a 14 sono confluiti nell'A.C. 1603-bis, evidenzia che la natura di collegato alla manovra di finanza pubblica per il 2020 del disegno di legge A.C. 1603-ter è stata dichiarata dal Governo nel documento di economia e finanza 2019. Avverte poi che in data 30 aprile la V Commissione ha espresso, ai sensi dell'articolo 123-bis, comma 1, del Regolamento, il parere al Presidente della Camera con cui ha accertato che il provvedimento collegato alla manovra di finanza pubblica C. 1603-ter non reca disposizioni estranee al suo oggetto, come definito dalla legislazione vigente in materia di bilancio e di contabilità dello Stato, nonché dalla risoluzione di approvazione del Documento di economia e finanza. Esaminando il contenuto del provvedimento all'esame della Commissione Giustizia, evidenzia che lo stesso, composto da 6 articoli: interviene sulla disciplina del divieto di accesso alle competizioni sportive (cosiddetto DASPO), per ampliarne la portata; estende anche agli arbitri e agli altri soggetti chiamati ad assicurare la regolarità delle competizioni Pag. 65sportive le tutele attualmente previste dall'ordinamento per gli addetti ai varchi di accesso agli impianti; estende il campo d'applicazione del divieto, per le società sportive, di corrispondere titoli di accesso o altre agevolazioni, nonché di contrattare, con i soggetti destinatari di DASPO, di misure di prevenzione o con i pregiudicati per specifici reati; interviene sul cosiddetto Codice antimafia per consentire il fermo di indiziato di delitto, in deroga ai limiti di pena previsti dal codice di procedura penale, anche per coloro che risultino gravemente indiziati di un delitto commesso in occasione o a causa di manifestazioni sportive; stabilizza nel nostro ordinamento l'istituto dell'arresto in flagranza differita sia per reati violenti commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive, per i quali è obbligatorio o facoltativo l'arresto, sia quando per gli stessi reati, compiuti alla presenza di più persone anche in occasioni pubbliche, sia obbligatorio l'arresto; apporta modifiche al codice penale, volte al rafforzamento delle misure di contrasto dei fenomeni di violenza nelle competizioni sportive; amplia l'ambito applicativo della disciplina sanzionatoria della vendita non autorizzata di biglietti per le competizioni sportive e del cosiddetto bagarinaggio, ossia la stessa vendita a prezzi maggiorati; affida al Governo una delega per l'adozione di un testo unico di riordino della disciplina sulla prevenzione e il contrasto alla violenza nelle manifestazioni sportive, dettando alcuni principi e criteri direttivi.
  Nel dettaglio, rammenta che l'articolo 6 del disegno di legge in discussione reca misure per il contrasto di fenomeni di violenza connessi a manifestazioni sportive. Il comma 1 di tale articolo interviene sulla legge n. 401 del 1989, relativa a interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive. In particolare, la lettera a) di tale comma modifica l'articolo 6 della legge n. 401 del 1989, che disciplina il DASPO che, ricordo, è una misura di prevenzione atipica.
  Rispetto alla normativa vigente, il disegno di legge: aggiunge il reato di rissa (articolo 588 del codice penale) tra quelli che, in caso di denuncia o di condanna anche non definitiva, possono comportare l'applicazione del DASPO (nuovo comma 1, lettera c), dell'articolo 6); specifica che i fatti che determinano il questore o l'autorità giudiziaria ad emettere il divieto di accesso alle competizioni sportive possono essere stati commessi anche non in occasione o a causa di manifestazioni sportive (nuovo comma 1, lettera c) e d), dell'articolo 6); introduce un nuovo comma 1-ter, nel quale sposta il contenuto degli attuali secondo e ultimo periodo del comma 1, e precisa che il DASPO per fatti commessi all'estero può essere disposto a seguito di accertamenti svolti, non solo dall'autorità straniera competente, ma anche dalle forze di polizia italiane che cooperano con detta autorità in relazione alla specifica manifestazione sportiva; aumenta al nuovo comma 5 la durata della misura di prevenzione applicabile ai recidivi ed a coloro che abbiano violato un precedente DASPO: nei confronti di persona già destinataria del DASPO, la durata del nuovo divieto – cui si accompagna sempre l'obbligo di presentarsi all'ufficio di polizia in concomitanza con le manifestazioni sportive – non potrà essere inferiore a 6 anni né superiore a 10 (attualmente da 5 a 8 anni). In caso di violazione del divieto di accesso alle manifestazioni sportive, la durata del DASPO può essere aumentata fino a 12 anni (in luogo degli attuali 8) (numero 3, comma 1 dell'articolo 6 del disegno di legge); subordina (nuovo comma 8-bis) il provvedimento di riabilitazione, che il destinatario può chiedere trascorsi 3 anni dalla cessazione del divieto, a condotte di ravvedimento operoso consistenti nella riparazione dei danni causati, nel risarcimento del danno, nella collaborazione con le autorità ai fini dell'individuazione di altri autori delle violenze. La disposizione sembra fare esclusivo riferimento al DASPO applicato a seguito di violenze nell'ambito di manifestazioni sportive e non anche, invece, a quello che potrebbe essere applicato Pag. 66a soggetti ritenuti pericolosi per l'ordine pubblico in base alle lettere c) e d) del nuovo comma 1 dell'articolo 6 della legge n. 401 del 1989 (gli indiziati di particolari reati); inserisce il comma 8-ter per consentire al questore, quando il DASPO colpisca soggetti definitivamente condannati per delitti non colposi, di aggiungere al divieto di partecipazione alle manifestazioni sportive anche i divieti normalmente impartiti ai destinatari dell'avviso orale (disciplinato dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 159 del 2011): si tratta del divieto di possedere o utilizzare, in tutto o in parte, qualsiasi apparato di comunicazione radiotrasmittente, radar e visori notturni, indumenti e accessori per la protezione balistica individuale, mezzi di trasporto blindati o modificati al fine di aumentarne la potenza o la capacità offensiva, ovvero comunque predisposti al fine di sottrarsi ai controlli di polizia, armi a modesta capacità offensiva, riproduzioni di armi di qualsiasi tipo, compresi i giocattoli riproducenti armi, altre armi o strumenti, in libera vendita, in grado di nebulizzare liquidi o miscele irritanti non idonei ad arrecare offesa alle persone, prodotti pirotecnici di qualsiasi tipo, nonché sostanze infiammabili e altri mezzi comunque idonei a provocare lo sprigionarsi delle fiamme, nonché programmi informatici ed altri strumenti di cifratura o crittazione di conversazioni e messaggi. In analogia con quanto previsto per l'avviso orale dal Codice antimafia, anche in questo caso gli ulteriori divieti possono essere applicati in presenza di qualsiasi condanna per delitto non colposo: non si fa infatti riferimento a condanne per delitti ricompresi nell'elenco di quelli che giustificano il DASPO nei confronti dell'indagato. Contro l'applicazione di questi ulteriori divieti, il destinatario del DASPO può presentare opposizione davanti al tribunale in composizione monocratica.
  In caso di violazione dei divieti, si applica l'articolo 76, comma 2, del Codice antimafia, che prevede la reclusione da 1 a 8 anni e la multa da 1.549 a 5.164 euro. Gli strumenti, gli apparati, i mezzi e i programmi posseduti o utilizzati sono confiscati ed assegnati alle Forze di polizia, se ne fanno richiesta, per essere impiegati nei compiti di istituto. Le lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 6 del disegno di legge intervengono, rispettivamente, sugli articoli 6-quater e 6-quinquies della legge n. 401 del 1989, per estendere anche agli arbitri e agli altri soggetti chiamati ad assicurare la regolarità delle competizioni sportive le tutele attualmente previste dall'ordinamento per gli addetti ai varchi di accesso agli impianti. In particolare: la lettera b), inserendo un ulteriore comma all'articolo 6-quater, prevede la pena della reclusione da 6 mesi a 5 anni a carico di chiunque commette fatti di violenza o minaccia nei confronti degli arbitri e degli altri soggetti che assicurano la regolarità tecnica delle manifestazioni sportive. È prevista infatti l'applicazione delle pene previste per i reati di violenza o minaccia a pubblico ufficiale (articolo 336 del codice penale) e di resistenza a pubblico ufficiale (articolo 337 del codice penale); la lettera c), inserendo un ulteriore comma all'articolo 6-quinquies, prevede l'applicazione delle pene previste per il reato di lesioni personali gravi o gravissime a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive (articolo 583-quater del codice penale) anche quando le lesioni siano arrecate ad arbitri o ad altri soggetti che assicurano la regolarità tecnica delle manifestazioni sportive. In particolare, l'articolo 583-quater del codice penale, prevede la reclusione da 4 a 10 anni in caso di lesioni gravi e la reclusione da 8 a 16 anni per le lesioni gravissime. Il comma 2 dell'articolo 6 modifica l'articolo 8 del decreto-legge n. 8 del 2007 per estendere il campo d'applicazione del divieto, per le società sportive, di corrispondere titoli di accesso o altre agevolazioni, nonché di contrattare, con i soggetti destinatari di DASPO, di misure di prevenzione o con i pregiudicati per specifici reati. Rispetto alla normativa vigente, la riforma: specifica che tanto il divieto di corrispondere benefici, quanto quello di contrattare, opera nei confronti dei soggetti destinatari Pag. 67di DASPO non solo per la durata del provvedimento, ma anche oltre la scadenza, finché non intervenga la riabilitazione; specifica, anche in relazione ai destinatari di una misura di prevenzione personale, che il divieto per le società opera anche oltre la scadenza della misura, finché non intervenga la riabilitazione disciplinata dal Codice antimafia.
  Evidenzia che l'articolo 7 amplia le ipotesi di fermo di indiziato di delitto, intervenendo sul Codice antimafia di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 per consentire il fermo di indiziato di delitto, in deroga ai limiti di pena previsti dal codice di procedura penale, anche per coloro che risultino gravemente indiziati di un delitto commesso in occasione o a causa di manifestazioni sportive.
  Il disegno di legge in discussione interviene sull'articolo 77 del Codice antimafia per consentire il fermo degli indiziati di un delitto commesso in occasione o a causa di manifestazioni sportive anche quando il reato commesso sia punito con pene inferiori rispetto a quelle richieste dall'articolo 384 del codice di procedura penale (ergastolo o reclusione non inferiore nel minimo ai due anni e nel massimo ai sei anni); per procedere al fermo sarà comunque richiesto che il reato per il quale si procede sia contemplato tra quelli per i quali è consentito l'arresto facoltativo in flagranza.
  Segnala che l'articolo 8 stabilizza nel nostro ordinamento l'istituto dell'arresto in flagranza differita sia per reati violenti commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive, per i quali è obbligatorio o facoltativo l'arresto, sia quando per gli stessi reati, compiuti alla presenza di più persone anche in occasioni pubbliche, sia obbligatorio l'arresto. Ai fini della stabilizzazione dell'istituto l'articolo 8 interviene, quindi, sull'articolo 10 del decreto-legge n. 14 del 2017 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città) sopprimendo – ai commi 6-ter e 6-quater – il riferimento temporale (30 giugno 2020) al termine dell'efficacia delle disposizioni sull'arresto in flagranza differita per i reati collegati alle manifestazioni sportive e per quelli commessi in presenza di più persone, anche nelle manifestazioni pubbliche. Alla soppressione di cui al comma 6-ter consegue, per i reati nelle manifestazioni sportive e in caso di violazione del DASPO, anche la messa a regime della possibile applicazione di misure coercitive in deroga ai limiti ordinari di pena previsti dal codice di rito penale.
  Sottolinea che l'articolo 9 apporta modifiche agli articoli 61 e 131-bis del codice penale, ed è volto al rafforzamento delle misure di contrasto dei fenomeni di violenza nelle competizioni sportive. In particolare, il comma 1, lettera a) integra la formulazione dell'articolo 61, primo comma, del codice penale con l'introduzione di una nuova aggravante comune (nuovo numero 11-septies), consistente nell'aver commesso il fatto-reato in occasione o a causa di manifestazioni sportive, o durante i trasferimenti da o verso i luoghi in cui si svolgono dette manifestazioni. Ai sensi dell'articolo 64 del codice penale – in assenza di concorso di circostanze – la presenza di tale nuova aggravante comune comporta l'aumento della pena edittale fino a un terzo. Con le stesse finalità il comma 1, lettera b), novella l'articolo 131-bis del codice penale relativo alla esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto. All'articolo 131-bis è, infatti, aggiunto un periodo al secondo comma che prevede una ulteriore ipotesi di esclusione della particolare tenuità del fatto quando si procede per delitti commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive, puniti con una pena superiore nel massimo a due anni e sei mesi.
  Evidenzia che l'articolo 10 amplia l'ambito applicativo della disciplina sanzionatoria della vendita non autorizzata di biglietti per le competizioni sportive e del cosiddetto bagarinaggio, ossia la stessa vendita a prezzi maggiorati. L'attuale formulazione dell'articolo 1-sexies del decreto-legge n. 28 del 2013 limita la punibilità alla vendita abusiva e al bagarinaggio commesso in tutti i luoghi interessati dai singoli eventi sportivi, quali l'impianto sportivo, i parcheggi, le aree di sosta Pag. 68autostradali. Rispetto alla disciplina vigente: tramite la soppressione (al comma 1 dell'articolo 1-sexies citato) del riferimento ai luoghi di commissione dell'illecito, si consente la punibilità (con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 10.000 euro) di tutte le condotte di vendita non autorizzata di biglietti per accedere alle manifestazioni sportive, dunque sia quelle che avvengano fuori dei luoghi interessati all'evento sportivo, sia quelle effettuate «on line»; si specifica (nuovo comma 1-bis del medesimo articolo 1-sexies) che il divieto di vendita non autorizzata dei biglietti opera anche nei confronti di enti forniti di personalità giuridica e di società e associazioni anche prive di personalità giuridica (i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 231 del 2001).
  Segnala che l'articolo 11 affida al Governo una delega per l'adozione di un testo unico di riordino della disciplina sulla prevenzione e il contrasto alla violenza nelle manifestazioni sportive, dettando alcuni principi e criteri direttivi. I primi criteri di delega (dettati dal comma 2) prevedono – con la ricognizione, il coordinamento, e l'armonizzazione della normativa in materia, anche penale e processuale, non disciplinata dai codici – le necessarie modifiche alla disciplina vigente per migliorarne la coerenza e sistematicità, adeguarne e semplificarne il linguaggio normativo (lettera a) nonché per adeguarne il contento alle novità introdotte dal provvedimento in esame (lettera b). Uno specifico criterio di delega (comma 2, lettera c) riguarda l'obbligo di espressa indicazione delle norme oggetto di abrogazione, fatta salva comunque l'applicazione dell'articolo 15 delle preleggi. Ulteriori principi e criteri per l'attuazione della delega attengono agli obblighi in capo alle società sportive (comma 3). Il testo unico deve infatti prevedere i casi in cui le società sportive sono tenute a istituire figure di raccordo con le associazioni di sostenitori delle medesime società, i relativi compiti, nonché gli obblighi di collaborazione con le Autorità di pubblica sicurezza e le Forze di polizia. Con un ultimo criterio il Governo è vincolato a prevedere i casi in cui le società sportive sono tenute ad adottare codici di autoregolamentazione finalizzati a definire i comportamenti a seguito dei quali le medesime società possono rifiutare la vendita del titolo di accesso al luogo di svolgimento delle manifestazioni sportive ovvero ritirarlo. Il testo unico è adottato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della giustizia. Il parere del Consiglio di Stato deve essere reso entro 45 giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto legislativo, decorsi i quali il Governo può comunque procedere (comma 4). Le Commissioni parlamentari competenti sono tenute ad esprimere il parere entro 60 giorni dalla trasmissione, decorsi i quali il decreto può essere comunque adottato (comma 5).
  Viene prevista la consueta formula dello «scorrimento» del termine della delega nel caso di trasmissione tardiva dello schema: qualora il termine del parere parlamentare scada nei 30 giorni che precedono la scadenza della delega o successivamente, il termine della delega stessa (dodici mesi) è prorogata di 90 giorni. Nel caso in cui il Governo non intenda uniformarsi al parere parlamentare, deve trasmettere nuovamente lo schema alle Camere corredato con le osservazioni ed eventuali modificazioni. In tal caso solo le Commissioni competenti per materia hanno 10 giorni ulteriori per esprimersi, decorsi i quali il decreto può essere comunque adottato.
  È prevista la possibilità di emanare eventuali disposizioni integrative e correttive del testo unico, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del medesimo (comma 6).
  Entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del testo unico, è adottato, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri interessati, anche un testo unico delle norme regolamentari in materia, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, Pag. 69della legge 23 agosto 1988, n. 400, che disciplina la potestà regolamentare del Governo.

  Francesca BUSINAROLO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.45.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 8 maggio 2019. — Presidenza della presidente Francesca BUSINAROLO.

  La seduta comincia alle 14.45.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'estradizione tra gli Stati membri dell'Unione europea, con Allegato, fatta a Dublino il 27 settembre 1996.
C. 1797 Governo.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Flavio DI MURO (Lega), relatore, fa presente che la Commissione è chiamata ad esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere, il disegno di legge C. 1797, recante «Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'estradizione tra gli Stati membri dell'Unione europea, con Allegato, fatta a Dublino il 27 settembre 1996».
  Rammenta che la Convenzione relativa all'estradizione tra gli Stati membri dell'Unione europea, con Allegato, fatta a Dublino il 27 settembre 1996 – e firmata lo stesso giorno dagli Stati membri dell'Unione europea – è volta a realizzare la collaborazione tra gli Stati membri dell'Unione europea in materia di estradizione. L'obiettivo è quello di migliorare la cooperazione giudiziaria in materia penale per quanto riguarda sia il perseguimento dei reati sia l'esecuzione delle condanne, tenuto conto che è interesse comune degli Stati membri assicurare che le procedure di estradizione funzionino in maniera rapida ed efficace.
  Segnala che la Convenzione fatta a Dublino è la seconda convenzione adottata in materia di estradizione dall'entrata in vigore del Trattato sull'Unione europea. La prima convenzione, non ratificata dall'Italia, era stata stabilita e firmata a Bruxelles il 10 marzo 1995 e verteva sull'istituzione di una procedura semplificata di estradizione.
  Evidenzia, come sottolineato nella relazione illustrativa che correda il provvedimento in esame, che le Convenzioni di Bruxelles e di Dublino impegnano soltanto gli Stati appartenenti all'Unione europea, a differenza di quanto avviene per la maggior parte degli accordi conclusi nell'ambito del Consiglio d'Europa, che invece ammettono l'adesione di Stati esterni al Consiglio stesso. La Convenzione in titolo, infatti, completa e migliora il funzionamento di due convenzioni concluse a suo tempo nell'ambito del Consiglio d'Europa: si tratta, in particolare, della Convenzione europea di estradizione del 1957 e anche della Convenzione europea per la repressione del terrorismo del 1977. Nella medesima relazione illustrativa, si legge che, ai fini della realizzazione degli obiettivi dell'Unione, gli Stati membri considerano il miglioramento delle procedure di estradizione una questione d'interesse comune «che rientra nella cooperazione prevista dal titolo VI del Trattato sull'Unione europea (nella forma vigente alla data della stipulazione della Convenzione) e segnatamente dall'articolo K.3, paragrafo 2, lettera c)». La Convenzione di Dublino nasce quindi dalla decisione degli Stati membri dell'Unione europea di considerare l'estradizione una questione di interesse comune – che rientra nella cooperazione prevista dal titolo V della parte terza del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) – e di considerare necessario, inoltre, integrare la disciplina prevista dalla Convenzione europea di estradizione di Parigi.Pag. 70
  Precisa che la Convenzione in esame, che ha come obiettivo l'attuazione di uno spazio giudiziario europeo per la riduzione degli ostacoli all'estradizione, riguarda realtà nazionali la cui normativa interna – quanto a diritti dell'imputato e del condannato – è caratterizzata da un elevato grado di omogeneità. In tale ottica si giustifica una più ampia collaborazione rispetto a quella tradizionalmente offerta agli Stati con i quali esistono rapporti di cooperazione internazionale. In particolare, vengono introdotte misure di razionalizzazione, semplificazione e accelerazione della disciplina che garantiscono lo svolgimento delle procedure di estradizione dai Paesi membri del Consiglio d'Europa con modalità e tempi di realizzazione più efficaci. Nella relazione illustrativa si afferma, in proposito, che «l'accordo, in sostanza, comporta l'attuazione di quanto previsto, sebbene in forma piuttosto sintetica, dall'Accordo di Schengen, al quale il nostro Paese ha già da tempo aderito».
  Nel passare ad esaminare il contenuto della Convenzione fatta a Dublino il 27 settembre 1996, evidenzia che la stessa consta di 20 articoli preceduti da un preambolo.
  In particolare, sottolinea che l'articolo 1 detta le disposizioni generali e richiama le convenzioni vigenti in materia, di cui la Convenzione in esame intende completare le disposizioni e facilitare l'applicazione fra gli Stati membri. Il riferimento è ai seguenti atti pattizi: la Convenzione europea di estradizione, firmata a Parigi il 13 dicembre 1957; la Convenzione europea per la repressione del terrorismo, firmata a Strasburgo il 27 gennaio 1977; la Convenzione del 19 giugno 1990 di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativa all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni; il «Trattato Benelux» (tra il Regno del Belgio, il Granducato del Lussemburgo e il Regno dei Paesi Bassi) di estradizione e mutua assistenza giudiziaria in materia penale del 27 giugno 1962, modificato dal Protocollo dell'11 maggio 1974, nelle relazioni tra gli Stati membri dell'Unione Benelux. Il paragrafo 2 dell'articolo 1 della Convenzione specifica che non è pregiudicata l'applicazione delle norme più favorevoli contenute in accordi bilaterali o multilaterali tra Stati membri, né delle intese convenute in materia di estradizione sulla base di una legislazione uniforme o di leggi che prevedono reciprocamente l'esecuzione, sul territorio di uno Stato membro, dei mandati di arresto emessi da un altro Stato membro.
  Rammenta che l'articolo 2 individua i fatti che danno luogo all'estradizione precisando, al paragrafo 2, che l'estradizione non può essere rifiutata per il motivo che la legge dello Stato membro richiesto non prevede lo stesso tipo di misura di sicurezza privativa della libertà contemplata dalla legislazione dello Stato membro richiedente. L'articolo 3 disciplina l'ipotesi in cui il fatto su cui si basa la domanda di estradizione secondo la legge dello Stato membro richiedente è configurato quale cospirazione o associazione per delinquere. L'articolo 4 prevede che la domanda di estradizione ai fini del procedimento penale non possa essere rifiutata per il solo fatto che il provvedimento emesso dall'autorità giudiziaria dello Stato richiedente preveda la privazione della libertà in luogo diverso da uno stabilimento penitenziario.
  Fa presente che l'articolo 5 prevede che nessun reato può essere considerato dallo Stato membro richiesto, ai fini dell'applicazione della Convenzione, come un reato politico, un fatto connesso con un reato politico, ovvero un reato determinato da motivi politici. Ai sensi dell'articolo 6, che dispone in materia di reati fiscali, l'estradizione non può essere rifiutata per il motivo che la legge dello Stato membro richiesto non impone lo stesso tipo di tasse o di imposte o non prevede lo stesso tipo di regolamentazione in materia di tasse e imposte, di dogana e di cambio.
  Rileva che l'articolo 7 detta la disciplina dell'estradizione dei nazionali. L'articolo stabilisce che la domanda di estradizione non può essere rifiutata per il fatto che l'estradando è cittadino dello Stato membro richiesto, come invece previsto dall'articolo 6, lettera a) della Convenzione Pag. 71europea di estradizione. L'articolo 8 prevede che l'estradizione non può essere rifiutata per il motivo che secondo la legge dello Stato membro richiesto l'azione penale o la pena sono prescritte. È espressamente previsto che lo Stato membro richiesto abbia la facoltà di non applicare tale disposizione quando la domanda di estradizione è basata sui fatti che, secondo la sua legge penale, rientrano nella giurisdizione del medesimo Stato membro. L'articolo 9 prevede che l'estradizione non è concessa per un reato coperto da amnistia nello Stato membro richiesto, qualora detto Stato sia competente a perseguire il reato in questione secondo la propria legge penale.
  Evidenzia che l'articolo 10 dispone per i fatti diversi da quelli che hanno dato luogo alla domanda di estrazione, stabilendo che per tali fatti, commessi anteriormente alla consegna, la persona estradata può essere sottoposta a procedimento penale o essere giudicata senza che sia necessario raccogliere il consenso dello Stato membro richiesto in alcuni casi specificamente individuati (paragrafo 1, lettere a), b), c) e d)).
  Precisa che l'articolo 11 riguarda la presunzione di consenso dello Stato membro richiesto, l'articolo 12 dispone in merito alla riestradizione da uno Stato membro verso un altro, mentre l'articolo 13 reca disposizioni in materia di Autorità centrale e trasmissione di documenti via telefax. L'articolo 14 riguarda le informazioni complementari, mentre l'articolo 15 prevede l'esenzione dall'autenticazione, salve disposizioni contrarie espresse dalla stessa Convenzione, dei documenti, o copie di essi, trasmessi ai fini dell'estradizione.
  Segnala che l'articolo 16 disciplina le ipotesi in cui l'individuo estradato verso lo Stato richiedente viene fatto transitare attraverso il territorio di un altro Paese contraente. L'articolo 17 stabilisce che la Convenzione non può essere oggetto di alcuna riserva ad eccezione di quelle che essa prevede espressamente, mentre gli articoli 18 e 19 stabiliscono rispettivamente l'entrata in vigore e l'adesione di altri Stati membri. L'articolo 20, infine, individua il Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea quale depositario della Convenzione.
  Per quanto concerne l'Allegato alla Convenzione, evidenzia che lo stesso contiene la dichiarazione comune relativa al diritto d'asilo.
  Nel passare, infine, ad esaminare il contenuto del disegno di legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione, rammenta che lo stesso di compone di quattro articoli. In particolare, gli articoli 1 e 2 recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e il relativo ordine di esecuzione della Convenzione di Dublino. L'articolo 3 contiene le disposizioni finanziarie e l'articolo 4 dispone l'entrata in vigore del provvedimento.

  Francesca BUSINAROLO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rammenta che è prevista per la giornata di domani la deliberazione sul prescritto parere e rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

DL n. 22/2019: Misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea.
C. 1789 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla VI Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Eugenio SAITTA (M5S), relatore, fa presente che la Commissione è chiamata ad esaminare, nella seduta odierna, ai fini dell'espressione del prescritto parere, il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 22 del 2019, recante misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea. Ricorda infatti Pag. 72che, a seguito dell'esito del referendum tenutosi nel Regno Unito il 23 giugno 2016, il 14 novembre 2018 il Governo del Regno Unito e il negoziatore per l'UE, Michel Barnier, hanno concluso un accordo sulle condizioni di recesso del Paese, che tuttavia è stato respinto dal Parlamento britannico. Da ultimo, a seguito delle reiterate richieste di differimento della cosiddetta Brexit da parte del Governo britannico, il Consiglio europeo straordinario del 10 aprile scorso ha accordato una proroga del termine di recesso al 31 ottobre 2019 (originariamente fissato al 29 marzo 2019, in base alle disposizioni dell'articolo 50 del Trattato sull'Unione europea). Si è concordato che, in questo lasso di tempo, il Regno Unito potrà approvare il pacchetto (già peraltro respinto dai Comuni) e in tal caso la Brexit avverrà anche prima del 31 ottobre. Altrimenti, potrà riconsiderare tutta la sua strategia: potrà avanzare proposte nuove inerenti alla dichiarazione politica (ma non all'accordo di recesso) e potrà revocare unilateralmente la notifica di recesso.
  Con riferimento al provvedimento in esame, originariamente composto di 24 articoli, segnala che esso ha subito diverse aggiunte nel corso dell’iter di conversione al Senato. Fatta eccezione per l'articolo 1, che inerisce alla materia delle telecomunicazioni, le altre disposizioni attengono a molteplici profili applicativi dei principi comunitari della libera circolazione delle persone, dei capitali e dei servizi, di cui all'articolo 26, comma 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).
  A tale proposito, evidenzia che il Capo II del decreto-legge è intitolato «Misure in caso di recesso del Regno Unito in assenza di accordo». Segnala, in particolare, che l'articolo 2, nell'individuare oggetto e ambito di applicazione di tali disposizioni, reca le definizioni rilevanti, tra cui le principali sul piano generale sono quelle contenute nel comma 2, alle lettere l) ed m), in cui viene rispettivamente offerta la nozione di data di recesso e di periodo transitorio, inteso quest'ultimo come l'arco di tempo che intercorre tra il recesso No deal e la scadenza dei successivi 18 mesi. Resta inteso che le norme del decreto-legge saranno superate ove, entro il 31 ottobre 2019, fosse recepito dal Regno Unito l'accordo di recesso già stipulato ex articolo 50 del Trattato sull'Unione europea e, per le future relazioni con l'Unione Europea, si addivenisse a un accordo (analogamente, le norme in esame sarebbero prive di operatività ove il Regno Unito esercitasse l'opzione di revocare la notifica di recesso dall'Unione).
  Tutto ciò premesso, nel rinviare alla documentazione predisposta dagli uffici per una dettagliata disamina dei contenuti del provvedimento, avverte che in questa sede si limiterà ad illustrare le parti di stretta competenza della Commissione Giustizia. A tal fine, segnala che rilevano le disposizioni di cui agli articoli 7, 9, 10, 14 e 17-bis del provvedimento.
  Osserva che, quanto all'articolo 7, viene stabilito l'obbligo per le banche, le imprese di investimento, gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica del Regno Unito che svolgono attività sul nostro territorio di mantenere l'adesione ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela. In particolare, il comma 1 stabilisce per tutti i soggetti che svolgono attività e servizi di natura bancaria ammessi al mutuo riconoscimento, a prescindere dal fatto che sia loro consentito o meno continuare l'attività svolta prima della data di recesso nel periodo transitorio, l'obbligo di mantenere l'adesione ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela di cui all'articolo 128-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB – decreto legislativo n. 385 del 1993). Per i soggetti che operano in Italia in regime di libera prestazione di servizi vi è, tuttavia, la possibilità (comma 2) di non aderire a tali sistemi purché gli stessi soggetti aderiscano o siano sottoposti a un sistema estero di composizione stragiudiziale delle controversie, partecipante alla rete Fin-Net promossa dalla Commissione europea. In tale ipotesi, gli intermediari comunicano alla Banca d'Italia il sistema stragiudiziale al quale aderiscono o sono Pag. 73sottoposti nel Paese d'origine. Il comma 3 si applica invece ai soggetti che svolgono attività e servizi di investimento (le banche e le imprese di investimento di cui all'articolo 3, comma 4, nonché i soggetti per i quali è disposta la cessazione dell'attività ai sensi dell'articolo 4). Tali soggetti sono obbligati a mantenere l'adesione ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela di cui all'articolo 32-ter del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF – del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58) nel periodo transitorio (la cui durata è pari a diciotto mesi per i soggetti che continuano ad operare a norma dell'articolo 3 e a sei mesi per i soggetti che cessano l'attività a norma dell'articolo 4 del decreto in esame).
  Rammenta che l'articolo 9 dispone invece che le imprese di assicurazione del Regno Unito, operanti nel territorio della Repubblica in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi, sono cancellate dall'elenco delle imprese UE dopo la data di recesso e nel periodo transitorio proseguono l'attività nei limiti della gestione dei contratti e delle coperture in corso alla data di recesso senza assumere nuovi contratti, né rinnovare, anche tacitamente, contratti esistenti. Segnala in particolare che il comma 4 prevede che a tali imprese continuano ad applicarsi, nel periodo transitorio, le disposizioni dell'articolo 193 del codice delle assicurazioni private (CAP), di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e ogni altra disposizione in materia assicurativa loro applicabile al giorno antecedente alla data di recesso. Inoltre l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) può applicare le sanzioni di cui al titolo XVIII del CAP (quelle previste nei seguenti casi: abusivismo e impedimento all'esercizio delle funzioni di vigilanza, violazioni non riguardanti la distribuzione assicurativa, assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti, trasparenza delle operazioni e protezione dell'assicurato, doveri nei confronti dell'autorità di vigilanza, violazioni riguardanti la distribuzione assicurativa e disciplinare per i periti assicurativi). Quanto alle disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative, esse sono dettate dagli articoli da 325 a 328 del CAP.
  Fa presente che l'articolo 10 dispone che gli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, o riassicurativi del Regno Unito, operanti in Italia, cessano la loro attività entro la data di recesso dall'UE e sono cancellati dal registro degli intermediari. Sono fatte salve le operazioni necessarie all'ordinata chiusura dei rapporti di distribuzione già in essere, non oltre il termine massimo di sei mesi dalla data di recesso. Il comma 3 di tale articolo, come modificato dall'altro ramo del Parlamento, stabilisce che, nei sei mesi successivi alla data del recesso, agli intermediari continuano ad applicarsi le disposizioni relative alle violazioni in caso di esercizio dell'attività in regime di libera prestazione di servizi o di stabilimento (Titolo IX, Capo II, Sezione IV del CAP) e ogni altra disposizione in materia assicurativa loro applicabile al giorno antecedente alla data di recesso medesimo. L'IVASS può applicare le sanzioni di cui al Titolo XVIII del medesimo codice, analogamente a quanto previsto dall'articolo 9 per e imprese di assicurazione.
  Rileva che l'articolo 14 dispone in materia di soggiorno in Italia dei cittadini del Regno Unito e dei loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea. In particolare, profila una disciplina transitoria, sì che tali soggetti conseguano (al ricorrere di determinate condizioni) o un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o un permesso di soggiorno «per residenza». Decorso il periodo transitorio – e dunque a decorrere dal 1o gennaio 2021 – tali soggetti sono considerati, ai fini del soggiorno in territorio italiano, quali cittadini di Stato non membro dell'Unione europea. Pertanto, come previsto dal comma 6 dell'articolo 14, l'esibitore di titolo di soggiorno non più valido è soggetto alle disposizioni poste dall'articolo 6, comma 3, del Testo unico dell'immigrazione (recato dal decreto legislativo n. 286 del 1998), circa l'obbligo di esibire alle pubbliche autorità, oltre al documento di Pag. 74identificazione, documento attestante la regolare presenza nel territorio italiano, pena l'arresto fino ad un anno e l'ammenda fino a 2.000 euro.
  Rammenta, infine, che l'articolo 17-bis, introdotto al Senato, fa salvi, a condizione di reciprocità, i diritti e i doveri degli studenti e dei ricercatori del Regno Unito già presenti in Italia alla data del recesso o comunque che lo saranno entro l'anno accademico 2019-2020. La norma prevede, inoltre, che sono fatte salve, alle medesime condizioni di reciprocità, le qualifiche professionali riconosciute o per le quali è stato avviato il processo di riconoscimento, secondo le procedure dell'Unione europea, alla data del recesso. Resta fermo il rispetto degli obblighi internazionali vigenti.

  Francesca BUSINAROLO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rammenta che è prevista per la giornata di domani la deliberazione sul prescritto parere e rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.50.