CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 8 maggio 2019
184.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
Pag. 36

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

  Mercoledì 8 maggio 2019. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Carlo Sibilia.

  La seduta comincia alle 10.

Sulla pubblicità dei lavori.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata Pag. 37anche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.
  Avverte quindi che il deputato Fiano ha sottoscritto l'interrogazione 5-02045 Migliore.

5-02042 Prisco: Sulle cariche della polizia durante la commemorazione, svoltasi a Milano il 29 aprile 2019, della morte di Sergio Ramelli ed Enrico Pedenovi.

  Paola FRASSINETTI (FdI) illustra l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmataria, concernente gli episodi verificatisi il 29 aprile a Milano in occasione della manifestazione in ricordo di Sergio Ramelli ed Enrico Pedenovi.
  Sottolinea infatti come il Questore e il Prefetto di Milano abbiano negato, a suo avviso ingiustificatamente, l'autorizzazione allo svolgimento di una fiaccolata silenziosa, nonostante in occasione delle fiaccolate consentite nei decenni precedenti non si siano mai verificati episodi di violenza, e chiede quali siano i motivi per cui è stato ordinato agli agenti di caricare uno sparuto gruppo di persone inermi, provocando peraltro alcuni feriti.

  Il sottosegretario Carlo SIBILIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

  Paola FRASSINETTI (FdI), replicando, rileva come non sia stata data risposta al quesito posto dall'interrogazione, concernente i motivi per cui si è fatto ricorso all'uso della forza caricando i manifestanti in occasione della richiamata commemorazione.
  Evidenzia al riguardo come, a fronte del divieto di svolgimento del corteo in ricordo di Sergio Ramelli, sia stata invece autorizzata la contromanifestazione promossa dai centri sociali, e stigmatizza l'utilizzo, nelle due circostanze, di un diverso metro di valutazione.
  Segnala inoltre come la condotta dei funzionari di polizia impegnati nel servizio di ordine pubblico in tale occasione sia risultata ingiustificata – anche in considerazione della disponibilità degli organizzatori a cambiare il percorso – e non consona al ruolo da essi ricoperto, facendo presente come in tale occasione rimasto ferito da alcune manganellate alla testa l'architetto Lorenzo Valcepina, esponente di Fratelli d'Italia che non si era certo macchiato di alcun comportamento violento.
  Ribadisce quindi la richiesta al Governo affinché siano adottati provvedimenti al riguardo, anche al fine di evitare il ripetersi di episodi analoghi, in occasione delle future manifestazioni in ricordo di Sergio Ramelli.

5-02043 Gebhard: Sull'integrazione del personale delle forze dell'ordine in servizio nella città di Firenze.

  Gabriele TOCCAFONDI (Misto-CP-A-PS-A) illustra l'interrogazione, di cui è cofirmatario, facendo presente di averne già presentata una analoga nello scorso mese di settembre 2018, rispetto alla quale il Governo, fornendo una specifica risposta al riguardo, indicò alcune carenze di organico del personale delle forze dell'ordine in servizio nella città di Firenze. Fa quindi presente che, con la presente interrogazione, si intende proprio chiedere al Governo se vi siano novità, rispetto ai dati precedentemente forniti, in ordine all'assegnazione del personale delle forze dell'ordine mancante nella città di Firenze.

  Il sottosegretario Carlo SIBILIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

  Gabriele TOCCAFONDI (Misto-CP-A-PS-A) replicando, ringrazia il rappresentante del Governo per la risposta fornita, soprattutto laddove ha richiamato la necessità di prevedere incrementi di organico delle forze di polizia tenendo in considerazione la peculiare valenza turistica della città e della provincia di Firenze.
  Fa notare, infatti, che, ai fini di un'adeguata definizione delle dotazioni organiche Pag. 38di tale personale appare opportuno considerare, oltre che il numero dei residenti, l'elevato flusso di turisti che visitano quei territori.
  Prende quindi atto dello sforzo compiuto dal Governo sul versante degli incrementi di organico, facendo notare, tuttavia, che, in considerazione delle uscite per pensionamento, la dotazione organica delle forze dell'ordine appare sostanzialmente stabile.
  Dopo aver preso atto che gli incrementi di organico appaiono soddisfacenti solamente per l'Arma dei Carabinieri, evidenzia come la situazione appaia invece molto critica sul fronte del personale della Guardia di Finanza.
  Ritiene che le promesse formulate in passato dal Ministro Salvini siano state dunque disattese, dal momento che, sul versante dell'effettivo impiego delle forze dell'ordine, continuano a mancare, rispetto alle previsioni organiche, circa 250 unità di personale, ritenendo pertanto che su una materia così delicata si debba procedere con provvedimenti concreti, non con slogan.

5-02044 Iezzi: Sulle problematiche di sicurezza conseguenti all'utilizzo abusivo da parte di un gruppo Sinti di un terreno agricolo sito nel Comune di Roncadelle (BS).

  Simona BORDONALI (Lega) illustra l'interrogazione, di cui è cofirmataria, facendo notare come l'insediamento, nel comune di Roncadelle, in provincia di Brescia, in un'area destinata ad uso agricolo di una comunità allargata di Sinti abbia determinato forti tensioni con la locale cittadinanza. Dopo aver richiamato che tale comunità si è insediata con roulotte e ha costruito in quella zona manufatti abusivi, ricorda che la Lega, nel Consiglio comunale di Roncadelle, ha già sostenuto le proteste dei cittadini.
  Fa quindi presente che nel mese di aprile 2019, a seguito di un tavolo svoltosi sulla questione presso la competente prefettura, il Sindaco Spada – che già aveva scritto al Prefetto e alla questura – ha emesso un'ordinanza per il ripristino del campo agricolo e il trasferimento dei nomadi in aree pubbliche del comune e ne ha dato notizia nel corso di un consiglio comunale. Nel constatare il carattere provvisorio della soluzione individuata e l'eccessiva genericità di tale ordinanza, rileva tuttavia come i problemi tra il gruppo Sinti e i cittadini del comune interessato persistano, nonostante il Sindaco abbia assicurato alla cittadinanza di aver scritto nuovamente al Prefetto, il quale, nonostante operativo sul territorio da poco tempo, si è già attivato per risolvere la questione.
  In tale contesto l'interrogazione chiede quindi al Governo se intenda chiarire quali richieste di intervento il Sindaco abbia inviato al Prefetto e al Questore e, rispetto alle ordinanze emesse, come il prefetto intenda intervenire per risolvere questa situazione complicata.

  Il sottosegretario Carlo SIBILIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

  Simona BORDONALI (Lega) replicando, si dichiara soddisfatta della risposta fornita dal rappresentante del Governo, che testimonia l'ottimo lavoro svolto dal Prefetto dal giorno del suo insediamento.
  Si augura quindi che si ponga dunque rimedio ad una situazione problematica generata, a suo avviso, dal comportamento dello stesso Sindaco, che ritiene sia più incline a fare concessioni a tale comunità di Sinti, peraltro rivelatasi irrispettosa delle regole e violenta – piuttosto che preoccuparsi del resto della cittadinanza.
  Auspica, in conclusione, che i tavoli di confronto avviati dal Prefetto conducano ad un risultato positivo a favore dei cittadini residenti in quei territori.

5-02045 Migliore: Sulle iniziative per garantire la sicurezza nella città di Napoli e nella sua provincia.

  Emanuele FIANO (PD) illustra l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmatario, Pag. 39che fa seguito alla sparatoria verificatasi il 3 maggio a Napoli, in pieno giorno, in piazza Nazionale, a seguito della quale è rimasta gravemente ferita una bambina di quattro anni, che proprio nella giornata di ieri ha ricevuto la visita in ospedale del Presidente della Repubblica.
  Nel ricordare che il primo firmatario dell'interrogazione ha presentato più volte negli ultimi mesi, a seguito di numerosi attentati a Napoli e nella provincia, analoghi atti di sindacato ispettivo per chiedere uomini e mezzi adeguati e una presenza costante dello Stato, al fine di ripristinare quanto prima la legalità e il pieno controllo del territorio, chiede quali iniziative urgenti il Governo intenda adottare per contrastare il sistematico ripetersi di attentati a Napoli e nella sua provincia e per garantire la sicurezza dei cittadini di quest'area, con particolare attenzione al possibile coinvolgimento dei soggetti più deboli quali i minori di età.

  Il sottosegretario Carlo SIBILIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4).

  Emanuele FIANO (PD), replicando, prende atto dell'invio a Napoli nell'ultimo anno di 137 agenti di polizia, ma rileva come tale dato non sia di per sé indicativo di un effettivo incremento degli operatori delle forze dell'ordine, in quanto occorre tener conto delle cessazioni dal servizio nel frattempo intervenute.
  Prende altresì atto dell'impegno del Governo per la realizzazione della cosiddetta «super questura», ma rileva come a tale impegno debbano fare seguito interventi strutturali e provvedimenti concreti, di cui finora non si hanno segnali, al fine di attuare una vera e propria rivoluzione nella strategia di lotta contro la camorra e tutte le altre mafie.

5-02046 Macina: Sull'equiparazione del personale inserito nel ruolo direttivo a esaurimento della Polizia di Stato all'omologo personale di altre forze di polizia.

  Fabiana DADONE (M5S) illustra l'interrogazione, di cui è cofirmataria, ricordando che, dopo 17 anni di elusione normativa ed una class action vittoriosa presso il TAR Lazio, il decreto legislativo n. 95 del 2017, attuativo della legge delega cosiddetta «Madia», ha istituito il nuovo ruolo direttivo ad esaurimento della Polizia di Stato, che, per sanare un'annosa questione, ha sostituito il ruolo direttivo speciale di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 334 del 2000, il quale tuttavia non era stato istituito nella Polizia di Stato, danneggiando conseguentemente gli ispettori della polizia di Stato ex legge n. 121 del 1981.
  Al riguardo fa tuttavia notare come l'istituzione del predetto ruolo direttivo ad esaurimento non abbia risolto la questione, comportando una regressione di 12 parametri economici, e non restituendo neanche le prerogative annullate dal 2000, dopo che gli stessi soggetti interessati, con il decreto legislativo n. 197 del 1995, erano stati retrocessi e demansionati, caso unico nella storia della Repubblica, violando dunque apertamente il principio di equiordinazione indicato nella richiamata normativa di delega.
  In tale contesto l'interrogazione chiede se e quali iniziative il Governo intenda adottare per sanare l'iniqua e penalizzante situazione del richiamato personale della Polizia di Stato – questione che, ricorda, è già stata rimessa alla Corte costituzionale dal Tar Abruzzo – al fine di equiordinare gli interessati ai loro omologhi delle altre forze di polizia civili e militari ai quali, prima del decreto legislativo n. 197 del 1995, erano sovraordinati gerarchicamente, funzionalmente ed economicamente.

  Il sottosegretario Carlo SIBILIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 5).

  Fabiana DADONE (M5S) replicando, si dichiara soddisfatta della risposta fornita dal Sottosegretario.
  Fa quindi notare come la questione dell'equiordinazione di tale personale della Pag. 40Polizia di Stato sia nota da tempo, essendo stata affronta nella scorsa Legislatura, e appaia particolarmente meritevole di risoluzione.
  Ritiene pertanto opportuno che, anche sulla base dei futuri pronunciamenti in materia della Corte costituzionale, il Governo intervenga con i necessari provvedimenti correttivi, di cui si augura che il Parlamento sia messo a conoscenza.

5-02047 Sisto: Sulle iniziative per garantire la sicurezza nella città di Bari.

  Francesco Paolo SISTO (FI) rinuncia a illustrare la propria interrogazione.

  Il sottosegretario Carlo SIBILIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 6).

  Francesco Paolo SISTO (FI), replicando, si dichiara totalmente insoddisfatto della risposta fornita, ritenendo che invocare la strategia di prevenzione e il contrasto della criminalità in nome di un sostegno corale delle istituzioni sia come pretendere di placare la sete solo mostrando bottiglie di acqua minerale.
  Sottolinea quindi come la «coesione sociale e il tessuto economico» invocati dal Governo nella risposta dovrebbero lasciare spazio e interventi concreti in favore della gente del quartiere Libertà di Bari, che ha diritto non solo alla sicurezza, ma anche alla vivibilità, intesa come effettiva liberazione dalla presenza di soggetti dimostratamente inclini all'illegalità. Da questo punto di vista ritine che non bastino le sensibilizzazioni e le intenzioni, ma sia indispensabile che le rassicurazioni non siano solo verbali, ma siano caratterizzate da una maggiore presenza delle forze dell'ordine, di un'attività di indagine continua, e di un effettivo presidio del territorio, che è invece allo stato inesistente.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

  La seduta termina alle 10.40.

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 8 maggio 2019. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Carlo Sibilia.

  La seduta comincia alle 10.40.

Disposizioni per il coordinamento in materia di politiche integrate per la sicurezza e di polizia locale.
C. 242 Fiano, C. 255 Guidesi, C. 318 Rampelli, C. 451 Bordonali, C. 705 Polverini, C. 837 Sandra Savino e C. 1121 Vito.

(Seguito esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 30 aprile scorso.

  Simona BORDONALI (Lega), relatrice, rileva come la Commissione sia a suo avviso chiamata preliminarmente a decidere se limitare l'intervento normativo alla sola riforma dell'ordinamento della polizia locale, di cui si occupano tutte le proposte di legge in esame, riforma che appare peraltro ormai necessaria, in quanto l'attuale legge quadro in materia risale al 1986, ovvero se estenderlo, secondo quanto previsto da cinque proposte di legge sulle sette complessivamente in discussione, anche al tema delle politiche integrate per la sicurezza, dichiarando fin d'ora di essere favorevole a tale seconda opzione.
  In tale contesto rileva come gli interventi sulle politiche integrate per la sicurezza concernano in primo luogo la collaborazione, a suo avviso essenziale, tra la polizia locale e le altre forze dell'ordine e la conseguente delimitazione dei rispettivi ambiti di competenza, attinenti alla sicurezza urbana, per quanto concerne la polizia locale, e all'ordine pubblico nel suo complesso, per quanto riguarda le altre forze dell'ordine. Ricorda come il concetto Pag. 41di sicurezza urbana sia stato introdotto con i decreti-legge n. 125 del 2008 e n. 187 del 2010, promossi dall'allora Ministro dell'Interno Maroni, e successivamente approfondito anche dal Ministro Minniti.
  Sottolinea, in particolare, come la proposta di legge C. 451 preveda la possibilità di stipulare, da parte di comuni, province, città metropolitane e regioni, accordi territoriali in materia di politiche integrate per la sicurezza, al fine di rendere più efficace il controllo del territorio, nonché la valorizzazione del ruolo delle regioni e l'istituzione di una conferenza regionale per la sicurezza urbana.
  Ricorda quindi che il tema delle politiche integrate per la sicurezza riguardi anche altri temi, come la disciplina delle associazioni di cittadini, che già oggi sono presenti sul territorio e in relazione alle quali si ravvisa la necessità di definire una normativa chiara, in particolare per quanto concerne i relativi compiti e limiti.
  Rileva altresì come una ulteriore questione da affrontare in tale ambito tematico riguardi i poteri sanzionatori delle violazioni del codice della strada, che le proposte di legge C. 242, C. 705 e C. 837 attribuiscono al personale ispettivo delle aziende di trasporto pubblico locale e ai dipendenti di società di gestione dei parcheggi, sottolineando come tale questione sia anche oggetto di un autonomo provvedimento, la proposta di legge C. 680, all'esame dell'Assemblea.
  Venendo agli aspetti concernenti il tema della riforma della polizia locale, il cui ordinamento è disciplinato attualmente dalla legge n. 65 del 1986, rileva come le proposte in esame siano simili per quanto concerne l'individuazione delle funzioni, riconducibili alla polizia amministrativa locale, polizia edilizia, polizia commerciale e tutela del consumatore, polizia ambientale, polizia ittico-venatoria. Per quanto riguarda, in particolare, la polizia ambientale ed ittico-venatoria rileva come le relative competenze spettino essenzialmente alle polizie provinciali, le quali, tuttavia, a causa del ridimensionamento delle province, si trovano spesso in una situazione di difficoltà nello svolgimento dei propri compiti.
  Sottolinea, inoltre, come la proposta di legge C. 451 rechi disposizioni volte a promuovere il coordinamento a livello regionale dell'esercizio delle funzioni di polizia locale, pur senza configurare l'istituzione di un corpo di polizia regionale, rilevando come tale coordinamento possa risultare particolarmente efficace in materia di polizia ambientale o per fare fronte a situazioni contingenti di emergenza, citando al riguardo, quale modello positivo, l'esperienza di coordinamento realizzata in Lombardia in occasione dell'Expo di Milano nel 2015.
  Rileva altresì come le proposte di legge in esame rechino disposizioni in materia di qualifiche e ruoli del personale della polizia locale e di distinzione di funzioni tra i vari livelli di governo, ravvisandosi al riguardo la necessità di una disciplina uniforme a livello nazionale. Ribadisce la necessità di valorizzare il ruolo delle regioni e ricorda come la proposta di legge C. 451 preveda l'istituzione di accademie regionali per la formazione del personale della polizia locale.
  Richiama, inoltre, l'attenzione della Commissione su alcune specifiche previsioni, contenute in forme parzialmente differenti nelle proposte di legge in esame, meritevoli di essere prese in considerazione, quali ad esempio quelle relative all'esenzione dal pagamento del canone per gli apparecchi radio delle polizie locali, opportunamente prevista dalla proposta di legge C. 837, alla possibilità di portare armi anche fuori dall'ambito territoriale dell'ente di appartenenza, nonché alla patente di servizio.
  Richiama, infine, l'attenzione sull'esigenza, anch'essa considerata dalle proposte in esame, che il personale della polizia locale sia oggetto di una contrattazione autonoma, che tenga conto, ad esempio in materia di copertura assicurativa e di indennizzi, della specificità dei compiti svolti e dell'esigenza di assicurare una armonizzazione rispetto alle altre forze di polizia.Pag. 42
  Ritiene quindi opportuno procedere ad un ciclo di audizioni per approfondire meglio le questioni affrontate dai provvedimenti in esame.

  Anna MACINA (M5S), relatrice, condivide l'esigenza di svolgere un ciclo di audizioni sul tema in oggetto, tenuto conto che la tematica in esame, la quale presenta una certa complessità, appare meritevole di un serio approfondimento. Ritiene opportuno concentrarsi soprattutto su taluni aspetti, tra i quali richiama quelli connessi alla contrattazione del personale interessato, segnalando altresì l'esigenza di intervenire sul versante delle funzioni della polizia locale, a fronte dell'evidente sovrapporsi di compiti ed attribuzioni, rispetto al quale si riscontra al momento un vuoto normativo.

  Emanuele FIANO (PD), nel riservarsi di approfondire le questioni di merito nel prosieguo dell'esame, auspica l'elaborazione di un testo unificato di ampio respiro, che tragga spunto dalle numerose proposte presentate.

  Emanuele PRISCO (FdI) ritiene che l'esame dei provvedimenti in oggetto rappresenti una grande occasione per affrontare tematiche rilevanti, confidando nell'egregio lavoro della relatrice, di cui apprezza la competenza acquisita anche in virtù delle sue precedenti esperienze maturate in ambito locale.
  Nel condividere l'opportunità di avviare una discussione di ampio respiro, affrontando il tema delle politiche integrate della sicurezza, segnala la necessità di svolgere un adeguato lavoro di approfondimento, al fine di adeguare ai tempi correnti l'ordinamento vigente della polizia locale, il quale appare particolarmente risalente e che nel corso del tempo ha subito rilevanti modifiche, anche a seguito di interventi della Corte costituzionale.
  Giudica quindi necessario approfondire seriamente la materia, nel rispetto delle rispettive competenze tra i diversi livelli territoriali, sottolineando in particolare la necessità di definire fin da subito la prospettiva dalla quale inquadrare la questione del personale della polizia municipale. Si chiede, infatti, se sia opportuno inquadrare le questioni relative a tale personale nell'ambito di un ordinamento speciale oppure rimanere nell'alveo della disciplina generale del pubblico impiego, facendo notare che, qualora si propendesse per la seconda soluzione, potrebbe risultare poi complicato richiedere a tale personale un rilevante ampliamento di funzioni e responsabilità.
  Auspica, in conclusione, l'elaborazione di un testo unificato efficace, augurandosi sia possibile anche un confronto serio con i rappresentanti, tecnici e politici, del Ministero dell'interno.

  Il Sottosegretario Carlo SIBILIA, nel far presente che il Governo presta la massima attenzione alle tematiche oggetto dei provvedimenti, osservando, peraltro, come taluni dei punti in esame rientrino nel contratto di governo. Ritiene altresì che sull'argomento in questione debba esservi unità d'intenti, al fine di perseguire con efficacia il condivisibile obiettivo di aggiornare il quadro normativo vigente, risalente agli anni ’80. Manifesta dunque soddisfazione per il contributo sinergico offerto dalle forze politiche sul tema, osservando che il Governo, nell'offrire il proprio punto di vista, ritiene opportuno inquadrare gli interventi da definire in tale sede nell'ambito di talune linee guida generali, che riguardino, in particolare, alcuni filoni tematici specifici.
  Fa riferimento, in particolare, all'esigenza di concentrarsi sulla questione della tutela della sicurezza degli agenti di polizia e della loro formazione, tenendo in considerazione, in particolare, l'evoluzione – registratasi dagli anni ’80 in poi – del ruolo degli operatori di polizia di prossimità, di cui ritiene opportuno un riconoscimento normativo.
  Evidenzia, in ogni caso, che le questioni sul tavolo sono molteplici, segnalando come esse, da un lato, attendano da tempo una risposta concreta, imponendo soluzioni celeri e, dall'altro, richiedano comunque approfondimenti seri, soprattutto laddove riguardino problematiche più Pag. 43complesse connesse al quadro ordinamentale e agli ambiti organizzativi di carattere generale.
  Fa presente, in ogni caso, che il Governo si riserva di intraprendere eventuali iniziative nei prossimi mesi, valutando l'inserimento di specifici interventi nell'ambito dei prossimi veicoli normativi che saranno individuati e adottati.

  Emanuele FIANO (PD) chiede al Governo di fare chiarezza circa la sua intenzione – peraltro già in precedenza preannunciata – di assumere iniziative normative autonome sul tema in oggetto, non comprendendo come si possa lavorare con efficacia in presenza di due parallele iniziative normative intraprese da Esecutivo e Parlamento.

  Il sottosegretario Carlo SIBILIA ritiene che Parlamento e Governo debbano lavorare per perseguire il medesimo obiettivo, senza alcuna volontà di ostacolarsi, utilizzando tutti gli strumenti normativi disponibili e adeguati al raggiungimento dello scopo, tenendo in considerazione anche il grado di urgenza degli interventi.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, essendo imminente l'avvio della seduta dell'Assemblea, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad una seduta da convocare nella prossima settimana, nel corso della quale i temi in discussione potranno essere ulteriormente approfonditi con tempi più ampi. Rileva inoltre come nella prossima riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, potranno essere definite le audizioni da svolgere ai fini dell'istruttoria legislativa sui provvedimenti.

  La seduta termina alle 11.05.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Mercoledì 8 maggio 2019. — Presidenza del presidente Alberto STEFANI.

  La seduta comincia alle 14.15.

DL 22/2019: Misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea.
C. 1789 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla VI Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Francesco BERTI (M5S), relatore, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alla VI Commissione Finanze, il disegno di legge C. 1789, approvato dal Senato, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, recante misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea.
  Al fine di inquadrare politicamente il provvedimento, il quale non è stato modificato nel corso dell'esame in sede referente presso la VI Commissione, fa presente, in via preliminare, che, a seguito del referendum sulla permanenza del Regno Unito nell'Unione europea svoltosi il 23 giugno 2016, il cui esito risultò favorevole al recesso del Regno Unito dall'UE (51,9 per cento, con un'affluenza alle urne del 72 per cento), il Governo britannico ha avviato le procedure previste dall'articolo 50 del Trattato sull'Unione europea – mai applicato sinora – il quale prevede che ciascuno Stato membro possa recedere dall'Unione, secondo le proprie norme costituzionali. In tal caso, infatti, lo Stato membro che intende recedere e l'Unione europea negoziano e concludono un «accordo volto a definire le modalità del recesso, tenendo conto del quadro delle future relazioni». Pag. 44
  La Prima ministra britannica, Theresa May, ha avviato le relative procedure, notificando l'intenzione del recesso del Regno Unito con lettera del 29 marzo 2017. Da tale data erano calcolati pertanto i due anni previsti dall'articolo 50 TFUE per la conclusione del negoziato, scaduti inutilmente i quali vi sarebbe stato il recesso unilaterale nella forma cosiddetto No deal (la decadenza dallo status di Paese membro senza regolazione alcuna). Il negoziatore per l'Unione europea è stato individuato in Michel Barnier.
  Successivamente, il Regno Unito, da un lato, ha prodotto un libro bianco sulle sue posizioni; dall'altro, ha approvato una legge sulle modalità da seguire per il recesso (lo European Union Withdrawal Act 2018). Vi si stabiliva – conformemente allo spirito di una sentenza della Corte Suprema del gennaio 2017 – che l'accordo di recesso del Regno Unito dall'UE dovesse essere ratificato dal Parlamento, a seguito dell'apposita procedura ivi prevista.
  Il 14 novembre 2018, il Governo del Regno Unito e il negoziatore per l'Unione europea Barnier hanno concluso l'accordo di recesso, accompagnato da una dichiarazione politica sulle future relazioni.
  Il Governo britannico ha presentato alla Camera dei comuni la mozione volta alla ratifica dell'accordo e della dichiarazione politica il 26 novembre 2018. Inizialmente fissato per l'11 dicembre 2018, il relativo voto – nel contesto di vicende parlamentari assai intricate – è stato rinviato al 15 gennaio 2019.
  L'accordo May-Barnier è stato respinto con 432 voti contrari e 202 favorevoli. Dopo ulteriori sviluppi politico-parlamentari e interlocuzioni con l'Unione europea, Theresa May ha domandato e ottenuto un nuovo voto sulle intese per il 12 marzo 2019. Anche questa volta è risultata soccombente per 391 voti a 242.
  In data 29 marzo 2019, presso la House of Commons si è tenuta un'ulteriore votazione che ha avuto per oggetto non già il «pacchetto» di accordo di recesso e dichiarazione politica (già respinto due volte) ma il solo accordo di recesso. Anche in questa circostanza sono prevalsi i voti contrari (344 a 286). Il Presidente del Consiglio Europeo Tusk ha pertanto convocato un Consiglio europeo straordinario per il 10 aprile 2019, poco prima del quale il Regno Unito ha approvato una legge che obbligava il Governo britannico a un passaggio parlamentare che individuasse la data del rinvio della Brexit da domandare all'Unione Europea. Pertanto, il Primo Ministro May ha reiterato la richiesta di differimento del recesso al 30 giugno 2019 (che era già stata formulata al Presidente del Consiglio europeo Donald Tusk il 20 marzo).
  Al termine del Consiglio europeo, i 27 Paesi dell'UE hanno accordato al Regno Unito una proroga del termine di recesso (non già al 30 giugno 2019 ma al 31 ottobre 2019). Si è concordato che, in questo lasso di tempo, il Regno Unito potrà approvare il pacchetto (già peraltro respinto dai Comuni) e in tal caso la Brexit avverrà anche prima del 31 ottobre. Altrimenti, potrà riconsiderare tutta la sua strategia: potrà avanzare proposte nuove inerenti alla dichiarazione politica (ma non all'accordo di recesso) e potrà revocare unilateralmente la notifica di recesso.
  Passando a sintetizzare il contenuto del decreto-legge n. 22 del 2019, rileva in generale come esso, originariamente composto di 24 articoli, abbia subito diverse aggiunte nel corso dell’iter di conversione al Senato.
  Fatta eccezione per l'articolo 1 (di cui si compone il Capo I), che inerisce alla materia delle telecomunicazioni e – modificando il decreto-legge n. 21 del 2012 – estende l'esercizio dei poteri speciali da parte del Governo alla banda larga cosiddetta 5G, le altre disposizioni, recate dal Capo II (composto dagli articoli da 2 a 19-quinquies), attengono a molteplici profili applicativi dei principi comunitari della libera circolazione delle persone, dei capitali e dei servizi, di cui all'articolo 26, comma 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).
  Il Capo III (composto dagli articoli da 20 a 24) del provvedimento consente inoltre la prosecuzione delle misure di smaltimento dei crediti in sofferenza presenti Pag. 45nei bilanci bancari, tramite la concessione di garanzie dello Stato nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione, che abbiano come sottostante crediti in sofferenza (Garanzia cartolarizzazione crediti in sofferenza – GACS), già disciplinate dal decreto-legge n. 18 del 2016.
  Resta inteso che le norme del decreto-legge saranno superate ove, entro il 31 ottobre 2019, fosse recepito dal Regno Unito l'accordo di recesso già stipulato ex articolo 50 TUE e, per le future relazioni con l'Unione Europea, si addivenisse a un accordo (analogamente, le norme del decreto-legge sarebbero prive di operatività ove il Regno Unito esercitasse l'opzione di revocare la notifica di recesso dall'Unione).
  Passando ad illustrare nel dettaglio il contenuto dell'articolato, l'articolo 1 novella il decreto-legge n. 21 del 2012, recante «norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni».
  In particolare, nel predetto decreto- legge n. 21 del 2012 viene inserito un nuovo articolo 1-bis, recante poteri speciali inerenti alle reti di telecomunicazione elettronica a banda larga con tecnologia 5G.
  La norma ha la finalità di aggiornare la normativa in materia di poteri speciali in conseguenza dell'evoluzione tecnologica intercorsa, con particolare riferimento alla tecnologia 5G e ai connessi rischi di un uso improprio dei dati con implicazioni sulla sicurezza nazionale. A tal fine, i servizi di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G sono qualificati attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale, ai fini dell'esercizio dei poteri speciali da parte dello Stato.
  L'articolo 2, che apre il Capo II, Sezione I, recante la disciplina transitoria applicabile per garantire la stabilità finanziaria in caso di recesso del Regno Unito dall'Unione Europea in assenza di accordo, fornisce le definizioni di alcune espressioni utilizzate nel testo del decreto.
  L'articolo 3 disciplina la prestazione di specifici servizi e attività bancarie e finanziarie in Italia da parte di banche, imprese di investimento e istituti di moneta elettronica del Regno Unito dopo la data a decorrere dalla quale avrà effetto il recesso del Regno Unito dall'Unione europea in assenza di un accordo ai sensi dell'articolo 50 del Trattato sull'Unione europea (la data di recesso), fino al termine del diciottesimo mese successivo (periodo transitorio).
  L'articolo 4 disciplina la cessazione dell'operatività da parte di specifici soggetti del Regno Unito operanti in Italia.
  Per i soggetti che possono continuare ad operare sul territorio della Repubblica secondo quanto disposto dall'articolo 3 viene disposta la cessazione di specifiche attività ovvero la cessazione integrale dell'operatività nel caso in cui non vengano soddisfatti gli obblighi di notifica e la richiesta di autorizzazione previsti dall'articolo 3 del decreto-legge, fatta salva la possibilità di continuare a gestire gli eventi del ciclo di vita di specifici contratti derivati non soggetti a compensazione da parte di una controparte centrale (derivati OTC).
  L'articolo 5 indica i soggetti aventi sede in Italia per i quali, nel rispetto delle disposizioni previste nel Regno Unito, viene consentita la prosecuzione dell'attività nel periodo transitorio.
  In particolare, il comma 1 stabilisce che, fermo restando quanto specificamente previsto dal successivo articolo 6 con riferimento ai gestori di sedi di negoziazione, possono continuare a operare nel Regno Unito nel periodo transitorio determinati soggetti aventi sede legale in Italia, tra i quali vengono indicati banche, imprese di investimento, istituti di pagamento, istituti di moneta elettronica, società di gestione del risparmio (SGR), società di investimento a capitale variabile e fisso (Sicav e Sicaf), gestori di fondi EuVECA, EuSEF e ELTIF, intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del TUB.
  L'articolo 6 disciplina la possibilità che i gestori di sedi di negoziazione italiani Pag. 46possano continuare a svolgere la propria attività nel Regno Unito e, viceversa, che i gestori di sedi di negoziazione del Regno Unito possano continuare a svolgere la propria attività sul territorio della Repubblica.
  L'articolo 7 stabilisce l'obbligo per le banche, le imprese di investimento, gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica di mantenere l'adesione ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela disciplinati, per quanto riguarda i servizi bancari, dall'articolo 128-bis del Testo unico bancario (TUB) e, per quanto riguarda i servizi di investimento, dall'articolo 32-ter del Testo unico della finanza (TUF). I soggetti che operano in regime di libera prestazione di servizi possono non aderire a tali sistemi purché aderiscano o siano sottoposti a un sistema estero di composizione stragiudiziale delle controversie, partecipante alla rete Fin-Net promossa dalla Commissione europea.
  L'articolo 8 stabilisce, per le banche e le imprese di investimento che possono continuare a svolgere le attività e servizi bancari e di investimento nel periodo transitorio, l'adesione di diritto ai sistemi italiani di garanzia dei depositanti aderenti e di indennizzo degli investitori. L'adesione di diritto si applica anche ai soggetti che operano in regime di libera prestazione di servizi, ai gestori di fondi, alle banche e alle imprese di investimento che cessino i servizi e le attività secondo quanto previsto dall'articolo 4, fatto salvo il caso in cui tali soggetti presentino al sistema di garanzia ovvero di indennizzo italiano una dichiarazione di quello del Regno Unito attestante che i relativi investitori continueranno ad essere protetti per il periodo successivo alla data del recesso. Vengono infine stabiliti obblighi informativi nei confronti dei depositanti e degli investitori, che consentano loro di essere correttamente informati sulle tutele loro applicabili.
  L'articolo 9 dispone che le imprese di assicurazione del Regno Unito, operanti nel territorio della Repubblica in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi, sono cancellate dall'elenco delle imprese UE dopo la data di recesso e nel periodo transitorio proseguono l'attività nei limiti della gestione dei contratti e delle coperture in corso alla data di recesso senza assumere nuovi contratti, né rinnovare, anche tacitamente, contratti esistenti.
  L'articolo 10 prevede che gli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, o riassicurativi del Regno Unito, operanti in Italia, cessano la loro attività entro la data di recesso dall'UE e sono cancellati dal registro degli intermediari.
  Sono fatte salve le operazioni necessarie all'ordinata chiusura dei rapporti di distribuzione già in essere, non oltre il termine massimo di sei mesi dalla data di recesso.
  L'articolo 11 dispone la prosecuzione dell'attività delle imprese italiane di assicurazione o riassicurazione operanti nel territorio del Regno Unito in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi.
  L'articolo 12 interviene sulla disciplina dei limiti di investimento dei fondi pensione; a tali fini la disposizione assimila, per tutto il corso del periodo transitorio, i fondi di investimento del Regno Unito ai fondi europei.
  L'articolo 13 dispone il mantenimento della legislazione vigente in materia fiscale durante il periodo transitorio previsto dall'accordo di recesso.
  L'articolo 14 dispone in materia di soggiorno in Italia dei cittadini del Regno Unito e dei loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea.
  In particolare, i commi da 1 a 5 definiscono una disciplina transitoria, valevole fino al 31 dicembre 2020, per far sì che tali soggetti conseguano (al ricorrere di determinate condizioni) o un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o un permesso di soggiorno «per residenza».
  Decorso il periodo transitorio – e dunque a decorrere dal 1o gennaio 2021 – tali soggetti sono considerati, ai fini del soggiorno Pag. 47in territorio italiano, quali cittadini di Stato non membro dell'Unione europea.
  Tali disposizioni si applicano solo per il caso di recesso senza accordo del Regno Unito dall'Unione europea, con decorrenza dall'effettivo recesso.
  In particolare, il comma 1 ha per destinatari: i cittadini del Regno Unito iscritti nell'anagrafe della popolazione residente; i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea, in possesso della carta di soggiorno.
  Tali soggetti possono richiedere – entro il 31 dicembre 2020 – il permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo.
  La richiesta è indirizzata al questore della provincia in cui dimorino.
  Condizione per l'ottenimento del permesso di soggiorno UE di lungo periodo – come prescrive il comma 2 – è un soggiorno regolare in territorio italiano, protrattosi in modo continuativo da almeno cinque anni alla data di recesso del Regno Unito dall'Unione europea.
  Con le modifiche introdotte al Senato al comma 2 si prevede l'applicazione, ai fini della continuità del soggiorno, delle disposizioni di cui all'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo n. 30 del 2007. Tale norma prevede che la continuità del soggiorno non sia pregiudicata da assenze che non superino complessivamente sei mesi l'anno, nonché da assenze di durata superiore per l'assolvimento di obblighi militari ovvero da assenze fino a dodici mesi consecutivi per motivi rilevanti, quali la gravidanza e la maternità, malattia grave, studi o formazione professionale o distacco per motivi di lavoro in un altro Stato membro o in un Paese terzo.
  Il comma 3 specifica – per il caso sopra ricordato di rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, da parte del cittadino del Regno Unito iscritto in anagrafe e del suo familiare cittadino non UE – mediante una serie di rinvii normativi, le disposizioni vigenti da applicare a tale fattispecie.
  Il comma 4 dispone per il caso in cui difetti il requisito di regolare soggiorno continuativo in Italia da almeno cinque anni alla data del recesso del Regno Unito dall'Unione europea. Si prevede allora che i cittadini del Regno Unito iscritti nell'anagrafe della popolazione residente e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea in possesso della carta di soggiorno possano richiedere al questore – entro il 31 dicembre 2020 – un permesso di soggiorno «per residenza».
  Il comma 5 prevede che i titolari del permesso di soggiorno «per residenza» possano ottenerne la conversione in permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo, qualora abbiano maturato cinque anni di regolare e continuativo soggiorno nel territorio nazionale.
  I commi 6 e 7 recano invece la disciplina «a regime», a decorrere dal 1o gennaio 2021.
  In tale ambito il trattamento giuridico dei cittadini del Regno Unito e dei loro familiari diviene pari a quello riservato dalla normativa vigente (di cui al Testo unico recato dal decreto legislativo n. 286 del 1998 e al regolamento attuativo recato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999) ai cittadini di Stato non membro dell'Unione europea – salvo che quelli non abbiano conseguito un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o un permesso di soggiorno «per residenza», secondo la disciplina innanzi sunteggiata.
  In caso di mancato conseguimento di tali permessi – o di non intervenuta loro richiesta da parte del cittadino del Regno Unito iscritto in anagrafe – entro il 31 dicembre 2020, si «azzera», per così dire, la validità dell'attestazione di regolare soggiorno, di cui quei soggetti siano titolari.
  Si prevede inoltre che colui il quale esibisce del titolo di soggiorno non più valido, sia soggetto alle disposizioni poste dall'articolo 6 del Testo unico dell'immigrazione, circa l'obbligo di esibire alle pubbliche autorità, oltre al documento di identificazione, documento attestante la regolare presenza nel territorio italiano (pena l'arresto fino ad un anno e l'ammenda fino a 2.000 euro). Pag. 48
  Si stabilisce altresì l'espulsione amministrativa, ai sensi dell'articolo 13 del Testo unico dell'immigrazione, in caso di assenza di documento attestante la regolare presenza nel territorio dello Stato.
  Il comma 8 specifica che la disciplina recata dall'articolo 14 del decreto-legge si applichi solo in caso di recesso del Regno Unito dall'Unione europea in assenza di accordo, e dalla data di effettivo recesso.
  L'articolo 15 detta una disciplina transitoria per i cittadini del Regno Unito, circa l'applicazione delle norme relative alla concessione della cittadinanza italiana.
  Al riguardo ricorda che la legge n. 91 del 1992 (recante «Nuova norme sulla cittadinanza») disciplina, all'articolo 9, la concessione a stranieri della cittadinanza italiana (con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell'interno). Tra le fattispecie previste, figura (alla lettera d) del comma 1 del citato articolo 9) il conferimento della cittadinanza a cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea il quale risieda legalmente da almeno quattro anni nel territorio italiano.
  In tale contesto normativo l'articolo 15 del decreto-legge prevede che ai fini del conferimento della cittadinanza, i cittadini del Regno Unito siano equiparati (fino al giuramento) ai cittadini dell'Unione europea, se abbiano maturato il requisito di legale residenza protrattasi per almeno quattro anni, alla data di recesso del Regno Unito dall'Unione europea – e qualora presentino domanda entro il 31 dicembre 2020.
  Diversamente, è da ritenersi permanere l'altra (più lunga) via di acquisizione della cittadinanza, prevista dalla lettera f), comma 1, del medesimo articolo 9 della richiamata legge n. 91, vale a dire la concessione della cittadinanza allo straniero che risieda legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica.
  Rimane fermo che la cittadinanza può essere concessa allo straniero quando questi abbia reso eminenti servizi all'Italia ovvero quando ricorra un eccezionale interesse dello Stato (ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge n. 91 del 1992).
  L'articolo 16 mira al potenziamento dei servizi consolari e reca, a tal fine, stanziamenti di somme finalizzati all'acquisto di immobili adibiti ai servizi consolari e alla ristrutturazione degli stessi; al miglioramento dei servizi in termini di tempestività ed efficacia; all'assunzione di personale. Sono quindi dettate le disposizioni per la copertura dei relativi oneri.
  Nel corso dell'esame al Senato, è stata inserita in tale ambito una norma riguardante i rimborsi spese per il personale a contratto in occasione di viaggi di servizio.
  Inoltre, l'articolo novella le disposizioni sulla decorrenza degli effetti delle dichiarazioni – rese agli uffici consolari dai cittadini italiani – di trasferimento di residenza all'estero ovvero di trasferimento di residenza o di abitazione all'interno dello Stato estero di residenza.
  L'articolo 17 reca una normativa transitoria in materia di tutela della salute per l'ipotesi in cui il recesso del Regno Unito dall'Unione europea avvenga in assenza di un accordo.
  Nel corso dell'esame al Senato è stata disposta l'estensione della suddetta normativa transitoria anche alle altre prestazioni di sicurezza sociale, nonché l'autorizzazione ad assunzioni a tempo indeterminato da parte del Ministero della salute per il triennio 2019-2021.
  L'articolo 17-bis, introdotto al Senato, fa salvi, a condizione di reciprocità, i diritti e i doveri degli studenti e dei ricercatori del Regno Unito già presenti in Italia alla data del recesso o comunque che lo saranno entro l'anno accademico 2019-2020.
  L'articolo 17-ter, introdotto anch'esso dal Senato, interviene in materia di diritti aeroportuali, prevedendo che, ai fini dell'applicazione dei diritti d'imbarco dei passeggeri, di cui all'articolo 5 della legge n. 324 del 1976, i passeggeri imbarcati presso gli scali nazionali su voli con destinazione un aeroporto del Regno Unito siano equiparati ai passeggeri imbarcati su Pag. 49voli aventi con destinazione un aeroporto dell'Unione europea, a condizioni di reciprocità.
  Si stabilisce che ciò avvenga fino alla data di entrata in vigore di un accordo globale che disciplini le prestazioni di servizi di trasporto con il Regno Unito o, in mancanza, fino al 30 marzo 2020.
  L'articolo 17-quater, introdotto a sua volta al Senato, consente ai vettori comunitari e del Regno Unito, in via transitoria e comunque non oltre il 30 marzo 2020, di continuare ad operare collegamenti di linea «point to point», mediante aeromobili del tipo «narrow body» (a corridoio unico), tra lo scalo di Milano Linate e altri aeroporti del Regno Unito, nei limiti della definita capacità operativa dello scalo di Milano Linate e a condizione di reciprocità.
  La finalità della norma è quella di assicurare il pieno rispetto del vigente sistema di distribuzione del traffico aereo sul sistema aeroportuale milanese e consentire una transizione ordinata nel settore del trasporto aereo che eviti disservizi per il traffico di passeggeri e merci.
  L'articolo 18 autorizza la sottoscrizione dell'aumento di capitale della Banca Europea per gli Investimenti (BEI) da parte dell'Italia per un ammontare pari a circa 6,9 miliardi di euro.
  La partecipazione dell'Italia all'aumento di capitale della BEI si rende necessaria per sostituire il capitale sottoscritto dal Regno Unito e garantire in tal modo l'operatività, la solvibilità e il merito di credito della Banca. L'aumento di capitale avviene nella forma di sottoscrizione di ulteriori azioni di capitale a chiamata.
  L'articolo 19 reca disposizioni per il sostegno all'attività internazionale.
  In dettaglio, i commi da 1 a 3 disciplinano le facoltà assunzionali del Ministero dell'economia e delle finanze connesse alla Presidenza italiana del G20 nel 2021 e ai negoziati europei ed internazionali in materia economico-finanziaria e reca le coperture finanziarie per le assunzioni, mentre il comma 4 dispone in materia di riassegnazione delle risorse residue nei conti speciali CEE allo stato di previsione del MEF.
  Con le modifiche introdotte al Senato è stato modificato il comma 1 e sono stati inseriti i nuovi commi 1-bis e 1-ter. Le modifiche proposte incrementano lo stanziamento per indennità destinate al personale non dirigenziale o a quello con rapporto di impiego non privato, assegnato agli uffici di diretta collaborazione e recano disposizioni inerenti le articolazioni periferiche degli uffici del medesimo Ministero.
  L'articolo 19-bis, introdotto al Senato, inserisce nel Titolo II, Capo II, del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB), il principio di reciprocità quale condizione per il rilascio dell'autorizzazione a esercitare l'attività bancaria da parte della Banca d'Italia all'operatività senza stabilimento di succursali sul territorio della Repubblica delle banche extracomunitarie.
  L'articolo 19-ter, inserito dal Senato, ammette la Cassa depositi e prestiti (CDP) alle negoziazioni per conto proprio sulle sedi di negoziazione all'ingrosso in titoli di Stato.
  L'articolo 19-quater, inserito anch'esso dal Senato, apporta alcune modifiche al decreto legislativo n. 38 del 2005, recante l'esercizio delle opzioni previste dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1606/2002 in materia di principi contabili internazionali.
  L'articolo 19-quinquies, introdotto a sua volta al Senato, estende l'ambito di applicazione dell'obbligo di destinare a riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla differenza tra i valori di iscrizione in bilancio e i valori di mercato, al netto del relativo onere fiscale. (di cui all'articolo 20-quater, comma 3, del decreto-legge n. 119 del 2018, cosiddetto decreto fiscale).
  L'articolo 20 (che apre il Capo III) – riproducendo sostanzialmente il contenuto dell'articolo 3 del decreto-legge n. 18 del 2016 – definisce l'ambito di applicazione delle GACS (Garanzia cartolarizzazione crediti in sofferenza): la misura consiste nella concessione della garanzia statale su titoli cartolarizzati, aventi come sottostanti i crediti in sofferenza delle banche e degli Pag. 50intermediari con sede in Italia. La misura è temporanea, destinata cioè a operare per ventiquattro mesi dalla data della positiva decisione della Commissione UE, prorogabili per altri dodici mesi, previo parere positivo delle autorità europee.
  L'articolo 21 apporta numerose modifiche alla disciplina delle GACS contenuta nel decreto-legge n. 18 del 2016.
  In sintesi:
   si interviene sul momento in cui è calcolato il corrispettivo di trasferimento dei crediti cartolarizzati;
   si prevede, a specifiche condizioni, che il soggetto incaricato della riscossione dei crediti cartolarizzati possa essere sostituito;
   si eleva la misura del rating minimo necessario perché i titoli senior accedano alla garanzia statale;
   sono maggiormente dettagliate le condizioni alle quali è consentito il pagamento degli interessi dei titoli cosiddetti mezzanine e delle remunerazioni al cosiddetto servicer, in modo da ancorare tali emolumenti alla tempistica degli incassi delle operazioni di cartolarizzazione;
   viene modificata la disciplina del corrispettivo della garanzia statale, anche a seguito di specifiche indicazioni della Commissione UE;
   si chiarisce che le suddette modifiche sono applicabili alle garanzie di nuova concessione, successivamente alla data del 6 marzo 2019.

  L'articolo 22 affida a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze la possibilità di integrare le – già emanate – disposizioni di attuazione dello schema di garanzia disciplinato dal decreto-legge n. 18 del 2016, per rafforzare il presidio dei rischi garantiti dallo Stato e le attività di monitoraggio.
  Più in dettaglio, l'articolo 22 affida a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze la possibilità di integrare le disposizioni di attuazione, già adottate ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del decreto-legge n. 18 del 2016, anche per rafforzare il presidio dei rischi garantiti dallo Stato e le attività di monitoraggio, ivi comprese quelle sull'evoluzione dei recuperi effettivi rispetto a quelli inizialmente previsti. Secondo le modifiche introdotte al Senato, l'integrazione delle disposizioni di attuazione già adottate non debba determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  L'articolo 23 reca la copertura finanziaria per il prolungamento delle GACS, a tal fine rifinanziando di 100 milioni di euro per il 2019 l'apposito Fondo, istituito dal decreto-legge n. 18 del 2016 e alimentato a valere sul Fondo per le garanzie dello Stato.
  In particolare, il comma 1 incrementa di 100 milioni di euro per il 2019 la dotazione dell'apposito fondo GACS, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze e gestito da CONSAP.
  L'articolo 24 disciplina l'entrata in vigore del decreto-legge, che è vigente dal 26 marzo 2019.
  Per quanto riguarda il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come le disposizioni del provvedimento appaiano sostanzialmente riconducibili alle materie «politica estera e rapporti internazionali dello Stato» e «moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema tributario e contabile dello Stato», attribuite alla competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere a) ed e), della Costituzione.
  Con riferimento a specifiche disposizioni, assumono rilievo anche le seguenti materie, tutte di competenza esclusiva dello Stato:
   «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici» di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione – con riferimento agli articoli 17, comma 2-bis, e 19 del decreto-legge;
   «norme generali sull'istruzione» di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera n), della Costituzione – con riferimento all'articolo 17-bis del decreto-legge.

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  Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 7).

  Stefano CECCANTI (PD) dichiara il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 14.20.

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