CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 7 maggio 2019
183.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
COMUNICATO
Pag. 145

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 7 maggio 2019. — Presidenza della presidente Emanuela CORDA.

  La seduta comincia alle 12.25.

DL 32/2019: Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici.
S. 1248 Governo.

(Parere alle Commissioni 8a e 13a del Senato).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  La senatrice Tiziana Carmela Rosaria DRAGO (M5S), relatrice, nel riassumere il contenuto del provvedimento ricorda che al Capo I (articoli da 1 a 5), esso reca norme in materia di contratti pubblici, di accelerazione degli interventi infrastrutturali e di rigenerazione urbana. Tra le disposizioni più significative ricorda, all'articolo 1, la reintroduzione del regolamento unico recante disposizioni di esecuzione, attuazione e integrazione del codice, da adottare entro 180 giorni con decreto del Presidente della Repubblica; conseguentemente, sono eliminati dal codice dei contratti pubblici numerosi rinvii a successive linee guida dell'ANAC e a decreti ministeriali, prevedendo però che quelli già adottati rimangano in vigore fino all'entrata in vigore del nuovo regolamento Pag. 146unico. Inoltre, le stazioni appaltanti sono autorizzate ad affidare sulla base del progetto definitivo, invece che su quello esecutivo, tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, senza limiti di importo ma con l'esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti. Viene ancora modificata la disciplina dei contratti sotto soglia, prevedendo che per affidamenti di lavori tra i 40.000 e i 200.000 euro si ricorra alla procedura negoziata (con riduzione da 10 a 3 del numero di operatori da consultare), mentre dai 200.000 euro fino alla soglia si ricorra alla procedura aperta, con esclusione obbligatoria degli offerenti che abbiano presentato offerte anomale. L'articolo 1 modifica anche la disciplina del subappalto, prevedendo che la stazione appaltante possa decidere nel bando che i lavori subappaltabili possano raggiungere il 50 per cento dell'importo complessivo di lavori, servizi o forniture; eliminando il divieto di affidare il subappalto a chi abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto e l'obbligo per il concorrente di dimostrare l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione. L'articolo 4 prevede invece che, per gli interventi infrastrutturali ritenuti prioritari, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, disponga la nomina di uno o più Commissari straordinari. I Commissari straordinari, ai quali spetta ogni determinazione necessaria per l'avvio o la prosecuzione dei lavori, provvedono all'eventuale rielaborazione e approvazione dei progetti non ancora appaltati, operando in raccordo con i provveditorati interregionali alle opere pubbliche.
  Il Capo II (articoli da 6 a 20) reca disposizioni relative agli eventi sismici della regione Molise e dell'area Etnea con disposizioni molto dettagliate. Il Capo III (articoli da 21 a 30) reca infine disposizioni relative agli eventi sismici dell'Abruzzo nell'anno 2009, del centro-Italia negli anni 2016 e 2017 e nei comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno dell'isola d'Ischia nel 2017.
  Il provvedimento appare quindi prevalentemente riconducibile alla materia «governo del territorio», di competenza legislativa concorrente (articolo 117, terzo comma, della Costituzione), fermo restando che la disciplina dei contratti pubblici investe anche materie di esclusiva competenza statale come la tutela della concorrenza (articolo 117, secondo comma, lettera e) e l'ordinamento civile (articolo 117, secondo comma, lettera l). Si pone pertanto l'esigenza, per la Commissione, di verificare la presenza nel testo di adeguate forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali.
  Al riguardo, segnala in primo luogo che l'articolo 1, comma 1, lettera mm), n. 7, nel prevedere la già ricordata reintroduzione di un regolamento unico in materia di contratti pubblici in luogo delle linee guida dell'ANAC, opportunamente dispone che tale regolamento sia adottato, tra le altre cose, sentita la Conferenza Stato-regioni.
  Ulteriori forme di coinvolgimento delle autonomie territoriali sono previste all'articolo 3, comma 5, lettera d), capoverso 2, dove si dispone l'intesa in sede di Conferenza unificata ai fini dell'adozione delle linee guida per interventi strutturali in zone sismiche; all'articolo 4, comma 2 che prevede che i progetti predisposti dai Commissari straordinari per gli interventi infrastrutturali prioritari siano adottati d'intesa con i presidenti delle regioni e delle province autonome territorialmente competenti; all'articolo 4, comma 6 dove viene prevista l'intesa del presidente della regione Sicilia ai fini della nomina del Commissario straordinario per la rete viaria siciliana e all'articolo 6, comma 2 dove si prevede l'intesa dei presidenti delle regioni interessate per la nomina dei Commissari per il sisma di Campobasso dell'agosto 2018 e per quello di Catania del dicembre 2018.
  Segnala poi che l'articolo 5, comma 1, lettera a), è prevista una modifica all'articolo 2-bis del testo unico in materia Pag. 147edilizia (decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001) ai sensi della quale le regioni e le province autonome introducono disposizioni derogatorie al decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 1444 del 1968 che definisce gli standard urbanistici. La disciplina previgente prevedeva invece una facoltà, per regioni e province autonome, di derogare al citato decreto.
  Al riguardo rileva l'opportunità di un approfondimento sulla formulazione della disposizione; questa sembra infatti prefigurare un obbligo di deroga imposto alle regioni, il quale potrebbe presentare delle problematicità con riferimento al riparto di competenze tra Stato e regioni, alla luce delle competenze regionali in materia di urbanistica.
  Segnala, infine, che l'articolo 25 modifica una disposizione contenuta nell'ultima legge di bilancio (legge n. 145 del 2018, articolo 1, comma 998) prevedendo l'adozione, ai fini della definizione del rimborso ai comuni del minor gettito derivante da esenzioni relative all'imposta comunale sulla pubblicità e alla tassa di occupazione degli spazi pubblici prevista dalla medesima legge, di un decreto ministeriale sentita la Conferenza Stato-città, in luogo del regolamento adottato d'intesa con la Conferenza inizialmente previsto dalla norma. In proposito, propone di valutare l'opportunità di mantenere la previsione dell'intesa e non del semplice parere.

  Il deputato Roberto PELLA (FI) fa presente che la Commissione sta procedendo a dare il parere su questo provvedimento prima ancora che la Commissione di merito ne abbia iniziato l'esame. Ricordando che il gruppo di Forza Italia si esprimerà comunque nelle Commissioni di merito fa presente tuttavia che l'associazione nazionale dei costruttori edili ha posto una serie di tematiche che espongono alcune criticità, che auspica che il Parlamento prenda comunque in considerazione. Ricorda che le opere incompiute sono circa 600 per un valore di 53 miliardi euro con 800 posti di lavoro in meno e che le grandi opere incompiute sono 49 per un valore di 51 miliardi di euro. Sottolinea come questo provvedimento non potrà risolvere alcun problema. Rileva come nel testo siano previsti almeno 15 provvedimenti attuativi da adottare tra cui l'adozione del regolamento che dovrà sostituire le linee guida dell'ANAC e che, molto probabilmente, non sarà di immediata attuazione. Allo stesso modo per gli interventi nei piccoli comuni è prevista l'emanazione di un decreto del Ministero delle infrastrutture di concerto con il Ministero dell'economia. Sarà parimenti necessario un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per la nomina del commissario straordinario per l'esecuzione degli interventi nella rete viaria Siciliana e sempre con un decreto saranno nominati i commissari per la ricostruzione e anche per i rimborsi è necessario un successivo decreto. Rileva come manchi la previsione che consente di intervenire nelle zone terremotate di Abruzzo, Lazio e Marche e anche per l'individuazione delle linee guida sarà necessario un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Ne conclude che queste misure molto probabilmente non sbloccheranno alcunché. Dovrebbero invece essere adottate norme di semplificazione per i piccoli comuni, quali l'incentivazione dell'utilizzo delle stazioni appaltanti unico e dell'appalto integrato. Ribadisce la necessità di attendere un avanzamento dell’iter del provvedimento presso la Commissione di merito prima di esprimere un parere.

  La senatrice Tiziana Carmela Rosaria DRAGO (M5S), relatrice, fa presente che le audizioni sono già iniziate nella Commissione di merito e che sono state numerose e molto interessanti. Con riferimento all'audizione dell'associazione nazionale costruttori edili ricorda come il presidente abbia elogiato, nel corso della sua audizione, il provvedimento in esame in particolare per l'eliminazione del criterio del massimo ribasso. Per quanto riguarda invece la sospensione della TARI, ricorda come non si tratti di una scelta casuale o immotivata dovuta all'inesperienza, come Pag. 148viene detto, ma è dovuto al fatto che la legge n. 147 del 2013 in riferimento alla TARI presuppone che il calcolo sia fatto con riferimento agli immobili che producono rifiuti e dunque evidentemente, un immobile crollato non può produrne. Aggiunge poi che non si tratta affatto di un provvedimento disastroso, ricorda che nella provincia di Catania, recentemente colpita da un terremoto, molti tecnici del settore hanno avuto modo di apprezzare il provvedimento. Ricorda come una norma redatta in maniera troppo specifica e minuziosa può essere controproducente.

  Il senatore Francesco MOLLAME (M5S), dichiara che il provvedimento non intende evidentemente risolvere tutta la problematica degli appalti pubblici e ne è dimostrazione il fatto che è in discussione al Senato un più ampio disegno di legge delega di riforma del settore. Il decreto-legge intende essere un punto di partenza, un inizio per sbloccare centinaia di lavori che sono stati rallentati e spesso bloccati per via della burocrazia. Questa normativa viene in aiuto ai piccoli comuni sbloccando i lavori cosiddetti «sottosoglia», consentendo di ricorrere a una procedura negoziata. Ricorda come le semplici procedure di aggiudicazione di appalto possono richiedere anche mesi e che questo provvedimento è finalizzato a sbloccare l'intero settore delle costruzioni che versa in una profonda crisi dal 2008. Si dichiara consapevole dell'impatto che il rilancio di questo settore può avere sulla crescita del prodotto interno lordo e dichiara l'urgenza del provvedimento.

  Il deputato Roberto PELLA (FI), invita i colleghi, ed in particolare i colleghi del gruppo della Lega, che fa parte della maggioranza, a fare proprie le proposte di emendamento avanzate dall'associazione nazionale dei costruttori edili e dell'ANCI.

  La senatrice Tiziana Carmela Rosaria DRAGO (M5S), relatrice, ricorda come, in provincia di Catania sia stato costituito, nell'ambito di un comitato per la ricostruzione composto da cittadini, un tavolo tecnico con esperti ed ingegneri, al quale ha avuto l'onore e il piacere di partecipare. In quella sede sono stati elaborati circa 20 emendamenti, che quindi recepiscono istanze che vengono dal basso, e che risultano anch'essi meritevoli di attenzione. Formula quindi una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato 1).

  La Commissione approva la proposta di parere.

DL 27/2019: Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e del settore ittico nonché di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto.
S. 1249 Governo, approvato dalla Camera.

(Parere alla 9a Commissione del Senato).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Il deputato Flavio GASTALDI (Lega), relatore, ricorda che la Commissione ha espresso il proprio parere su tale provvedimento, nel corso dell'iter al Senato, l'11 aprile scorso e che in quell'occasione la Commissione ha in particolare espresso un parere favorevole con un'osservazione che richiedeva l'inserimento, all'articolo 3, comma 3, della previsione dell'intesa in sede di Conferenza unificata ai fini dell'adozione del decreto chiamato a definire le modalità di attuazione degli obblighi di registrazione introdotti per i primi acquirenti di latte e di prodotti lattiero-caseari. Segnala con soddisfazione che tale osservazione è stata recepita.
  Riassumendo in estrema sintesi il decreto-legge, evidenzia come questo rechi interventi in materia di agricoltura, volti a incidere su realtà che, seppure con diverse modalità, sono accomunate da un evidente stato di crisi. I settori interessati sono l'olivicolo-oleario, l'agrumicolo e il lattiero-caseario del comparto ovino e caprino Pag. 149e il settore ittico. Il provvedimento reca, inoltre, all'ultimo capo, disposizioni urgenti finalizzate alla conclusione delle attività per la messa in sicurezza e la bonifica dello stabilimento ex-industriale Stoppani, sito nel comune di Cogoleto in provincia di Genova.
  In tale senso, le disposizioni del provvedimento appaiono riconducibili alle materie «tutela dell'ambiente», di esclusiva competenza statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, «alimentazione», di competenza concorrente, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma e agricoltura di competenza residuale regionale ai sensi dell'articolo 117, quarto comma.
  Alla luce di questo intreccio di competenze e della giurisprudenza costituzionale in materia, è quindi compito della Commissione verificare, per le modifiche introdotte alla Camera, la presenza di adeguate procedure concertative con il sistema delle autonomie territoriali. Con riferimento alle modifiche introdotte dalla Camera durante l'esame in prima lettura d'interesse della Commissione, ricorda che è stato inserito l'articolo 4-bis che, ai fini del contrasto e dell'eradicazione della febbre catarrale degli ovini («Lingua blu»), l'intero territorio nazionale sia considerato quale area omogenea e non soggetta a restrizioni per quanto riguarda la movimentazione degli animali della specie bovina. Tale disposizione non si applica alle Regioni e alle Province autonome che facciano richiesta di esclusione.
  Ulteriori disposizioni inserite alla Camera prevedono poi specifici contributi per fronteggiare emergenze territorialmente circoscritte. Si tratta in particolare dell'articolo 6-bis, recante un contributo per la ripresa produttiva dei frantoi oleari ubicati nella regione Puglia, e dei commi da 2-bis a 2-quater dell'articolo 7, recanti interventi compensativi per le imprese del settore olivicolo-oleario colpite da incendi in specifici comuni della provincia di Pisa.
  L'articolo 8-quater prevede poi la predisposizione di un piano straordinario per la rigenerazione olivicola nella regione Puglia per cui sono stati stanziati 8 milioni di euro. Il piano dovrà essere approvato con decreto del Ministro delle politiche agricole, previo parere della Conferenza Stato-regioni.
  Alla Camera è stato poi specificato, con riferimento allo stanziamento per la realizzazione di campagne promozionali e di comunicazione istituzionale al fine di incentivare il consumo di olio extra-vergine di oliva, di agrumi e del latte ovi-caprino e dei prodotti da esso derivati, di cui all'articolo 11, che sull'argomento dovranno essere sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. L'articolo 11-bis prevede l'adozione di un fondo nazionale per suinicoltura. Il testo opportunamente prevede che il decreto del Ministro delle politiche agricole chiamato a definire i criteri e le modalità di utilizzazione delle risorse del fondo sia adottato previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni e per cui sono stati stanziati 5 milioni di euro. All'articolo 12, relativo alla bonifica del sito Stoppani, la Camera ha inserito la possibilità per il Commissario straordinario per l'emergenza, il prefetto di Genova, di indire conferenze di servizi. Nell'ambito della conferenza il dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale e paessagistico-territoriale o alla tutela della salute può essere superata, in deroga all'articolo 14-quater della legge n. 241 del 1990, con l'assenso del ministero competente, ove l'amministrazione dissenziente sia statale, ovvero della giunta regionale, ove il dissenso sia espresso da un'amministrazione regionale. La procedura ordinaria prevederebbe invece nuove riunioni con le amministrazioni dissenzienti e, nel caso non si raggiunga un'intesa, la trasmissione della questione al Consiglio dei ministri. Al riguardo, rimettendo alle sedi competenti le valutazioni più complessive sul merito della disposizione, segnala che le competenze delle autonomie territoriali appaiono tutelate dal previsto coinvolgimento delle giunte regionali.

  Il deputato Roberto PELLA (FI), dichiara il voto di astensione su questo provvedimento del gruppo di Forza Italia, Pag. 150dovuta al fatto che il provvedimento è troppo sbilanciato sulla regione Puglia mentre il resto del territorio italiano è trascurato.

  Il deputato Flavio GASTALDI (Lega), relatore, fa presente che nel provvedimento vi sono interventi sulla regolamentazione della produzione del latte a beneficio della pastorizia che produrranno effetti positivi in Sardegna, nel Lazio e in Toscana. Dunque il provvedimento ha un respiro nazionale e non locale. Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).

  La Commissione approva la proposta di parere.

DL 22/2019: Misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea.
C. 1789 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla VI Commissione della Camera).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Emanuela CORDA, presidente, in considerazione dell'impossibilità della relatrice, deputata Faro, ad intervenire nella seduta, invita il deputato Antonio Federico a svolgerne le funzioni.

  Il deputato Antonio FEDERICO (M5S), relatore, ricorda che la Commissione ha già espresso il proprio parere, nel corso dell'iter al Senato, il 10 aprile scorso.
  Il provvedimento, originariamente composto di 24 articoli, ha subìto diverse modifiche e aggiunte nel corso dell’iter di conversione al Senato. In termini generali, il Capo I, composto dal solo articolo 1, inerisce alla materia delle telecomunicazioni e – modificando il decreto-legge n. 21 del 2012 – estende l'esercizio dei poteri speciali da parte del Governo alla banda larga cosiddetta 5G. Il Capo II (composto dagli articoli da 2 a 19-quinquies), attengono a molteplici profili applicativi dei principi comunitari della libera circolazione delle persone, dei capitali e dei servizi, di cui all'articolo 26, comma 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Il Capo III (composto dagli articoli da 20 a 24) del provvedimento consente inoltre la prosecuzione delle misure di smaltimento dei crediti in sofferenza presenti nei bilanci bancari, tramite la concessione di garanzie dello Stato nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione, che abbiano come sottostante crediti in sofferenza (Garanzia cartolarizzazione crediti in sofferenza – GACS), già disciplinate dal decreto-legge n. 18 del 2016.
  Ricorda che le norme del decreto-legge saranno superate ove, entro il 31 ottobre 2019, fosse recepito dal Regno Unito l'accordo di recesso già stipulato ex articolo 50 TUE e, per le future relazioni con l'Unione Europea, si addivenisse a un accordo (analogamente, le norme del decreto – legge sarebbero prive di operatività ove il Regno Unito esercitasse l'opzione di revocare la notifica di recesso dall'Unione).
  Passando a una breve analisi delle modifiche apportate dal Senato, segnala anzitutto le modifiche apportate all'articolo 17 che autorizzano il Ministero della salute, per il triennio 2019-2021, ad assumere a tempo indeterminato, mediante apposita procedura concorsuale pubblica un contingente di personale pari a massimo 67 unità, provvedendo al conseguente incremento della dotazione organica, nonché alla copertura finanziaria degli oneri. Tali assunzioni sono autorizzate al fine di fronteggiare l'incremento (conseguente al suddetto recesso del Regno Unito) delle attività demandate agli uffici periferici del Ministero della salute in materia di controlli sulle importazioni. Alle assunzioni in esame si può procedere in deroga sia ai vigenti limiti in materia di facoltà assunzionali, sia all'obbligo di preventivo esperimento delle procedure di mobilità volontaria.
  Per quanto attiene l'ambito di competenza della Commissione, segnala che la disposizione appare riconducibile alla materia di esclusiva competenza statale, ordinamento Pag. 151e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali (articolo 117, secondo comma, lettera g).
  Il nuovo articolo 17-bis fa salvi, a condizione di reciprocità, i diritti e i doveri degli studenti e dei ricercatori del Regno Unito già presenti in Italia alla data del recesso o comunque che lo saranno entro l'anno accademico 2019-2020.
  La disposizione appare riconducibile alla materia di esclusiva competenza statale concernente le norme generali sull'istruzione (articolo 117, secondo comma, lettera n).
  L'articolo 17-ter interviene in materia di diritti aeroportuali, prevedendo che, ai fini dell'applicazione dei diritti d'imbarco dei passeggeri, di cui all'articolo 5 della legge n. 324 del 1976, i passeggeri imbarcati presso gli scali nazionali su voli con destinazione un aeroporto del Regno Unito siano equiparati ai passeggeri imbarcati su voli aventi con destinazione un aeroporto dell'Unione europea, a condizioni di reciprocità. Si stabilisce ciò avvenga fino alla data di entrata in vigore di un accordo globale che disciplini le prestazioni di servizi di trasporto con il Regno Unito o, in mancanza, fino al 30 marzo 2020.
  Anche la disciplina in materia di diritti aeroportuali risulta riconducibile alla materia di esclusiva competenza statale in materia di tutela della concorrenza (articolo 117, secondo comma, lettera e).
  L'articolo 17-quater consente ai vettori comunitari e del Regno Unito, in via transitoria e comunque non oltre il 30 marzo 2020, di continuare ad operare collegamenti di linea «point to point», mediante aeromobili del tipo «narrow body» (a corridoio unico), tra lo scalo di Milano Linate e altri aeroporti del Regno Unito, nei limiti della definita capacità operativa dello scalo di Milano Linate e a condizione di reciprocità.
  La finalità della norma è quella di assicurare il pieno rispetto del vigente sistema di distribuzione del traffico aereo sul sistema aeroportuale milanese e consentire una transizione ordinata nel settore del trasporto aereo che eviti disservizi per il traffico di passeggeri e merci.
  La disposizione, intervenendo sulla ripartizione del traffico aereo, appare riconducibile alla materia di esclusiva competenza statale concernente la tutela della concorrenza (articolo 117, secondo comma, lettera e).
  L'articolo 19-bis inserisce nel Titolo II, Capo II, del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB), il principio di reciprocità quale condizione per il rilascio dell'autorizzazione a esercitare l'attività bancaria da parte della Banca d'Italia all'operatività senza stabilimento di succursali sul territorio della Repubblica delle banche extracomunitarie.
  L'articolo 19-ter ammette la Cassa depositi e prestiti (CDP) alle negoziazioni per conto proprio sulle sedi di negoziazione all'ingrosso in titoli di Stato.
  L'articolo 19-quater apporta alcune modifiche al decreto legislativo n. 38 del 2005, recante l'esercizio delle opzioni previste dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1606/2002 in materia di principi contabili internazionali.
  L'articolo 19-quinquies estende l'ambito di applicazione dell'obbligo di destinare a riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla differenza tra i valori di iscrizione in bilancio e i valori di mercato, al netto del relativo onere fiscale.
  Le disposizioni appaiono riconducibili alla materia di esclusiva competenza statale concernente la tutela del risparmio e i mercati finanziari (articolo 117, secondo comma, lettera e).
  Conclude che il provvedimento non appare presentare profili problematici per quel che attiene l'ambito di competenza della Commissione e formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 3).

  Il deputato Roberto PELLA (FI), dichiara il voto favorevole del gruppo di Forza Italia.

  La Commissione approva la proposta di parere.

  La seduta termina alle 13.

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