CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 7 maggio 2019
183.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 48

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 7 maggio 2019. — Presidenza del presidente Claudio BORGHI. — Interviene la viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli.

  La seduta comincia alle 12.40.

Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari.
C. 1585 cost., approvato dal Senato, e abb.

(Parere all'Assemblea).
(Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Pag. 49

  Giorgio LOVECCHIO (M5S), relatore, avverte che l'Assemblea, in data odierna, ha trasmesso il fascicolo n. 2 degli emendamenti, che rispetto al precedente fascicolo – sul quale la Commissione bilancio ha già espresso un parere di nulla osta nella seduta del 30 aprile scorso – presenta le seguenti nuove proposte emendative: Ceccanti 01.060 e 1.70, Migliore 1.71, De Menech 1.72 e 1.73 e Ungaro 2.70. Poiché le citate proposte emendative non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, propone di esprimere sulle stesse un parere di nulla osta.

  La viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni per assicurare l'applicabilità delle leggi elettorali indipendentemente dal numero dei parlamentari.
C. 1616, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).
(Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Giuseppe BUOMPANE (M5S), relatore, segnala che l'Assemblea, in data odierna, ha trasmesso il fascicolo n. 2 degli emendamenti, che rispetto al precedente fascicolo – sul quale la Commissione bilancio ha già espresso un parere di nulla osta nella seduta del 30 aprile scorso – presenta le nuove proposte emendative Migliore 1.60 e De Menech 3.60. Poiché le citate proposte emendative citate non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, propone di esprimere sulle stesse un parere di nulla osta.

  La viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni per la semplificazione fiscale, il sostegno delle attività economiche e delle famiglie e il contrasto dell'evasione fiscale.
C. 1074-A.

(Parere all'Assemblea).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, e osservazioni).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto e delle proposte emendative ad esso riferite, rinviato, da ultimo, nella seduta del 2 maggio 2019.

  Claudio BORGHI, presidente, ricorda che nella seduta dello scorso 2 maggio il rappresentante del Governo aveva depositato la relazione tecnica sul provvedimento, predisposta ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, e che, nella medesima seduta, la relatrice si era riservata di acquisire dal Governo eventuali ulteriori elementi di informazione.

  La viceministra Laura CASTELLI segnala che l'articolo 4, in materia di cedibilità dei crediti IVA trimestrali, non determina riflessi ai fini del debito pubblico in caso di cessione del credito agli istituti finanziari. A questo riguardo, ricorda preliminarmente che la cessione di crediti commerciali a soggetti bancari-finanziari determina la riclassificazione, da parte dell'organismo europeo di statistica (Eurostat), della posta quale debito finanziario, in sostanza debito pubblico. Tuttavia, la cessione che determina la riclassificazione è quella pro-soluto, ossia con liberazione del cedente. Sottolinea come nel caso in questione, il cedente non sia liberato poiché rimane impregiudicata l'attività di accertamento tributario nei confronti del cedente stesso, seppure entro i limiti temporali di decadenza della stessa. A ciò si aggiunge il fatto che l'ufficio Pag. 50finanziario possa ripetere le somme dal cessionario.
  Conferma poi che i nuovi adempimenti previsti dall'articolo 6, in materia di incarichi per la trasmissione cumulata delle dichiarazioni, potranno essere svolti nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.
  Segnala che l'articolo 10, recante termini per la presentazione delle dichiarazioni relative all'imposta municipale propria e al tributo per i servizi indivisibili, non comporta conseguenze sull'attività di verifica degli enti locali giacché il differimento della presentazione della dichiarazione IMU/TASI da esso prevista è di soli 6 mesi, mentre, ai sensi della legislazione vigente, gli accertamenti devono essere notificati entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Osserva peraltro che la predetta presentazione riguarda casi ormai limitati e meramente residuali, come precisato nelle istruzioni allegate alla dichiarazione IMU, ossia concerne le sole fattispecie in cui il comune non è a conoscenza dei dati necessari per controllare l'esatto adempimento dei soggetti passivi.
  Fa quindi presente che l'articolo 13, in materia di semplificazioni per le associazioni sportive dilettantistiche, non appare determinare effetti negativi di cassa, giacché le società sportive dilettantistiche generalmente non operano l'applicazione di ritenute sui compensi erogati fino ai 10.000 euro.
  Osserva che l'articolo 15, recante semplificazioni in materia di dichiarazioni di intento relative all'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, non comporta il rischio di affievolimento dell'attività di contrasto all'evasione fiscale, giacché l'alleggerimento di adempimenti a carico di contribuenti potrebbe essere compensato dalla maggiore deterrenza correlata all'incremento della misura delle sanzioni e, in generale, dal regime sanzionatorio.
  Infine evidenzia che l'articolo 19, intervenendo in merito all'efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali, consente ai comuni di acquisire comunque nell'esercizio di riferimento il gettito relativo alle delibere tariffarie approvate e pubblicate sul Portale del federalismo fiscale e pertanto non determina effetti di cassa, fermo restando che eventuali ulteriori adempimenti a carico dell'Agenzia delle entrate potranno essere svolti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

  Vanessa CATTOI (Lega), relatrice, formula quindi la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,
  esaminata la proposta di legge C. 1074-A, recante Disposizioni per la semplificazione fiscale, il sostegno delle attività economiche e delle famiglie e il contrasto dell'evasione fiscale;
  preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo e dei contenuti della relazione tecnica trasmessa ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, da cui si evince che:
   l'articolo 3, che esclude dagli obblighi informativi che gravano sui contribuenti che applicano il regime forfetario dati e informazioni già presenti nelle banche dati a disposizione dell'Agenzia delle entrate o che sono dichiarati o comunicati dal contribuente stesso e da terzi, sotto il profilo strettamente finanziario non comporta effetti in termini di gettito, in quanto i dati e le informazioni richieste sono già presenti nelle banche dati dell'Agenzia delle entrate a seguito di comunicazioni effettuate da terze parti ovvero, in mancanza, sono comunicati direttamente dal contribuente come già avviene;
   inoltre, gli eventuali ulteriori adempimenti a carico dell'Agenzia delle entrate, necessari all'attuazione delle predette disposizioni normative, potranno essere svolti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;Pag. 51
   l'articolo 4, in materia di cedibilità dei crediti IVA trimestrali, non incide sui tempi di erogazione dei rimborsi, in quanto l'efficacia della cessione del credito trimestrale nei confronti dell'Agenzia delle entrate non è rimandata alla presentazione della dichiarazione annuale, ma il rimborso dovrà avvenire secondo le normali tempistiche, e non comporta pertanto spese per maggiori interessi sui rimborsi stessi;
   inoltre, dal punto di vista amministrativo, si evidenzia che, come già avviene per la cessione dei crediti IVA chiesti a rimborso con la dichiarazione annuale, la presenza di una cessione del credito IVA chiesto a rimborso in sede trimestrale non comporta alcuna modifica ai controlli sull'esistenza del credito e sulla spettanza del rimborso, cui usualmente tale richiesta è sottoposta;
   l'unica novità consisterebbe nello svolgimento di un'ulteriore attività istruttoria, di solito non gravosa, diretta a verificare la correttezza formale dell'atto di cessione e della sua notifica;
   inoltre, in caso di cessione del credito agli istituti finanziari, non si ravvisano comunque riflessi ai fini del debito pubblico, giacché il cedente non è liberato rimanendo impregiudicata l'attività di accertamento tributario nei suoi confronti, seppure entro i limiti temporali di decadenza della stessa, fermo restando che l'ufficio finanziario potrà eventualmente ripetere le somme dal cessionario;
   eventuali ulteriori adempimenti a carico dell'Agenzia delle entrate, necessari all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 4, potranno essere svolti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;
   il comma 1 dell'articolo 5, nel confermare il principio secondo il quale al contribuente non possono essere richiesti documenti e informazioni già in possesso dell'amministrazione, prevede, tuttavia, la possibilità di chiedere documenti ai fini della verifica delle detrazioni d'imposta o della deducibilità di oneri, nei casi in cui i requisiti soggettivi non emergano dalle informazioni presenti nell'Anagrafe tributaria ovvero quando gli elementi di informazione in possesso dell'Agenzia delle entrate non siano conformi a quelli dichiarati dal contribuente, e pertanto non determina effetti negativi per il bilancio dello Stato;
   il comma 2 del medesimo articolo 5 prevede invece il solo slittamento dei termini per la presentazione della dichiarazione telematica dei redditi, fermi restando gli ordinari termini di versamento dell'acconto e del saldo delle imposte, e pertanto non determina effetti negativi per il bilancio dello Stato;
   i nuovi adempimenti previsti dall'articolo 6, in materia di incarichi per la trasmissione cumulata delle dichiarazioni, potranno essere svolti nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;
   i commi da 1 a 3 dell'articolo 7 prevedono che alcune tipologie di tributi attualmente pagati tramite bollettino di conto corrente postale – tasse sulle concessioni governative, tasse scolastiche, nonché IRAP e addizionale regionale IRPEF versate da alcune categorie residuali di enti pubblici – saranno versati tramite modello F24;
   le citate disposizioni consentono di ridurre il numero di bollettini e le commissioni corrisposte a Poste Italiane per ciascuno di essi, ma nello stesso tempo aumentano il numero di modelli F24 ricevuti e di conseguenza le commissioni riconosciute agli intermediari del sistema F24 per ciascuna delega di pagamento, con conseguente maggiori oneri netti quantificati dalla relazione tecnica 1,535 milioni di euro annui a decorrere dal 2020;
   il comma 4 dell'articolo 7 prevede invece che il versamento dell'addizionale comunale all'IRPEF sia effettuato dai sostituti d'imposta cumulativamente per tutti i comuni di riferimento, rinviando a un Pag. 52decreto del Ministro dell'economia e delle finanze la ripartizione del gettito tra i comuni;
   si può comunque ipotizzare che tale ripartizione sia effettuata sulla base delle informazioni contenute nelle dichiarazioni dei contribuenti e dei sostituti di imposta, con una metodologia analoga a quella già adottata per la ripartizione dell'IRAP delle attività multimpianto;
   il versamento cumulativo dell'addizionale comunale all'IRPEF, effettuato dai sostituti d'imposta per tutti i comuni di riferimento, comporterà invece una notevole riduzione del numero di modelli F24 ricevuti su base annua dal sistema e delle corrispondenti commissioni riconosciute a banche e Poste per ciascuna delega di pagamento;
   poiché tuttavia gli effettivi risparmi della spesa per commissioni possono essere quantificati solo a consuntivo, prudenzialmente non si ritiene di poter ascrivere, complessivamente, effetti finanziari positivi al presente articolo;
   l'occorrente adeguamento delle procedure potrà essere effettuato nell'ambito della convenzione quadro con il partner tecnologico So.Ge.I. S.p.a., fermo restando che eventuali ulteriori adempimenti a carico dell'Agenzia delle entrate, necessari all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 7, potranno essere svolti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;
   l'articolo 8, recante norma di interpretazione autentica in materia di rinnovo dei contratti di locazione a canone agevolato, non comporta oneri a carico della finanza pubblica giacché si limita a precisare che per i contratti di locazione a canone agevolato, in mancanza della comunicazione prevista dall'articolo 2, comma 5, della legge n. 431 del 1998, il rinnovo tacito opera per un ulteriore biennio;
   l'articolo 9, recante soppressione dell'obbligo di comunicazione della proroga del regime della cedolare secca e della distribuzione gratuita dei modelli cartacei delle dichiarazioni, determina una potenziale perdita di entrate per il bilancio dello Stato di circa 1,8 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, stimata dalla relazione tecnica sulla base dei versamenti eseguiti nel 2018;
   appare pertanto necessario integrare l'articolo 9 con una disposizione volta ad indicare le minori entrate che derivano dall'attuazione del predetto articolo, provvedendo alla relativa copertura a valere sulle maggiori entrate complessivamente derivanti dal presente provvedimento;
   l'articolo 10, recante termini per la presentazione delle dichiarazioni relative all'imposta municipale propria e al tributo per i servizi indivisibili, non comporta conseguenze sull'attività di verifica degli enti locali giacché il differimento della presentazione della dichiarazione IMU/TASI da esso prevista è di soli 6 mesi, mentre, ai sensi della legislazione vigente, gli accertamenti devono essere notificati entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati;
   la predetta presentazione, peraltro, riguarda casi ormai limitati e meramente residuali, come precisato nelle istruzioni allegate alla dichiarazione IMU, ossia concerne le sole fattispecie in cui il comune non è a conoscenza dei dati necessari per controllare l'esatto adempimento dei soggetti passivi;
   l'articolo 11, recante semplificazione in tema di indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), comporterà a livello informatico una modifica di struttura della modulistica ISA, con un conseguente onere quantificato in 500.000 euro per l'anno 2019, sentito il parere del partner tecnologico So.Ge.I., sulla base di un'ipotesi che prevede l'assenza di modifiche dei tracciati informatici esistenti, con impatti limitati unicamente ai prodotti di compilazione dell'Agenzia delle entrate;Pag. 53
   appare, pertanto, necessario modificare il comma 2 dell'articolo 11 al fine di limitare l'onere, ivi previsto a decorrere dall'anno 2019, alla sola annualità 2019, configurandolo come limite massimo di spesa;
   l'articolo 13, in materia di semplificazioni per le associazioni sportive dilettantistiche, non appare determinare effetti negativi di cassa, giacché le società sportive dilettantistiche generalmente non operano l'applicazione di ritenute sui compensi erogati fino ai 10.000 euro;
   per quanto riguarda invece gli aspetti connessi agli adempimenti previsti dal predetto articolo, l'Agenzia provvederà ad essi con l'utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente;
   l'articolo 14, recante revisione della disciplina fiscale degli enti associativi esclusi dal codice del terzo settore, non comporta sostanziali effetti finanziari, giacché ripristina la legislazione previgente all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 117 del 2017, inserendo le associazioni assistenziali nell'ambito di applicazione dell'articolo 148, comma 3, del TUIR;
   i soggetti interessati dalla modifica per l'anno 2017, tuttavia, non hanno sostanzialmente modificato i propri comportamenti in sede dichiarativa, come si evince dall'elaborazione dei primi dati provvisori relativi alla stessa annualità, alla luce anche dell'interpretazione dell'Amministrazione finanziaria;
   l'Agenzia delle entrate ha infatti precisato che l'articolo 148, comma 3, del TUIR, nella versione precedente, conserva efficacia fino a quando non inizieranno a essere applicabili le nuove disposizioni fiscali previste dal titolo X del codice del terzo settore;
   anteriormente a tale termine, quindi, tutte le associazioni assistenziali, culturali, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona, ivi comprese quelle che non entreranno a far parte degli enti del terzo settore, potranno continuare a fruire della decommercializzazione di cui all'articolo 148, comma 3, del TUIR, sempre che siano in possesso dei requisiti attualmente previsti;
   l'articolo 15, recante semplificazioni in materia di dichiarazioni di intento relative all'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, non comporta il rischio di affievolimento dell'attività di contrasto all'evasione fiscale, giacché l'alleggerimento di adempimenti a carico di contribuenti potrebbe essere compensato dalla maggiore deterrenza correlata all'incremento della misura delle sanzioni e, in generale, dal regime sanzionatorio;
   l'articolo 16, che prevede che l'amministrazione finanziaria, per una migliore attuazione dei princìpi sanciti dallo statuto dei diritti del contribuente, sia tenuta a diffondere i modelli di dichiarazione, le relative istruzioni, i servizi telematici, la modulistica e i documenti di prassi amministrativa, con idonee modalità di comunicazione e di pubblicità, non oltre sessanta giorni prima del termine assegnato al contribuente per l'adempimento al quale si riferiscono, sarà attuato dall'Agenzia delle entrate nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;
   l'articolo 17, che prevede una nuova modalità di avvio del procedimento di accertamento con adesione di cui al decreto legislativo n. 218 del 1997, non richiede nuovi investimenti informatici in quanto si inserisce in un processo già esistente e consolidato e pertanto sarà attuato dall'Agenzia delle entrate nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;
   l'articolo 18, che, interpretando la legislazione vigente, chiarisce che, al di fuori della tipologia di controversie convenzionalmente riservate alla difesa dell'Avvocatura dello Stato, l'Agenzia delle entrate-Riscossione può avvalersi, anche innanzi alla magistratura tributaria, di proprio personale interno, non è suscettibile di determinare effetti negativi sulla Pag. 54finanza pubblica, ma al contrario impedisce che il gettito da ruolo, atteso a legislazione vigente, possa essere pregiudicato da interpretazioni diverse che impediscano, di fatto, all'Agenzia delle entrate-Riscossione di tutelare in sede giudiziale i crediti pubblici ad essa affidati in riscossione;
   l'articolo 19, intervenendo in merito all'efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali, consente ai comuni di acquisire comunque nell'esercizio di riferimento il gettito relativo alle delibere tariffarie approvate e pubblicate sul Portale del federalismo fiscale e pertanto non determina effetti di cassa, fermo restando che eventuali ulteriori adempimenti a carico dell'Agenzia delle entrate potranno essere svolti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;
   l'articolo 20, recante esenzione dalla TASI per gli immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, determina una perdita di gettito TASI a decorrere dall'anno 2022 pari a 15 milioni di euro annui, quantificata sulla base della metodologia indicata nella relazione tecnica;
   l'articolo 21, in materia di tenuta della contabilità in forma meccanizzata, non determina effetti per la finanza pubblica;
   l'articolo 22, in materia di imposta di bollo virtuale sulle fatture elettroniche, mette a disposizione dell'Agenzia delle entrate una procedura semplificata e automatizzata per rilevare il non corretto assolvimento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche e di conseguenza rende particolarmente efficace ed accelerato il recupero del tributo, rispetto alle procedure tradizionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972;
   in particolare, la circostanza che l'Agenzia delle entrate comunichi tempestivamente al contribuente l'ammontare dell'imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche, anche nei casi in cui per le fatture stesse non sia stata correttamente assolta, stimolerà l'adempimento spontaneo e in ogni caso renderà più semplice, rapido ed efficace il recupero delle somme non versate;
   si prevede di recuperare, come risulta dalla relazione tecnica, circa 76 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 in termini di maggior gettito, mentre nell'anno 2020, primo anno di vigenza della disposizione, l'effetto positivo sarebbe ridotto a circa 57 milioni di euro (3/4 di 76 milioni di euro), giacché la disposizione si applicherebbe solo ai primi tre trimestri, dato che il pagamento dell'imposta dovuta sulle fatture del quarto trimestre avviene nel mese di gennaio dell'anno successivo, fermo restando che all'attuazione delle nuove disposizioni si farà fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
   all'articolo 23, in materia di semplificazioni per gli immobili concessi in comodato d'uso, appare necessario sopprimere il comma 2, recante l'indicazione dell'onere e la relativa copertura finanziaria, giacché l'articolo in esame, non modificando i requisiti previsti per la fruizione delle agevolazioni stabilite dalla normativa vigente, non determina effetti sul piano del gettito;
   all'articolo 24, recante norma di interpretazione autentica in materia di ravvedimento parziale, è necessario precisare che la disposizione si applica per i soli tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate, in modo che l'articolo stesso risulti conforme alle indicazioni di prassi già fornite dall'Agenzia medesima e non determini effetti sul gettito;
   l'articolo 25, che, modificando l'articolo 26 del TUIR, stabilisce sostanzialmente che i canoni relativi agli immobili locati ad uso abitativo con contratti stipulati a decorrere dal 1o gennaio 2020 sono assoggettati all'IRPEF solo se percepiti, Pag. 55comporta, sulla base delle ipotesi risultanti dalla relazione tecnica, minori entrate quantificate dall'anno 2020 all'anno 2025, con maggiori entrate nell'anno 2026;
   appare pertanto necessario modificare il comma 3 dell'articolo 25, che reca l'indicazione degli oneri derivanti dal medesimo articolo 25 a partire dall'anno 2020 fino all'anno 2026, espungendo il riferimento all'anno 2026;
   l'articolo 27, recante disposizioni in materia di rifiuti e di imballaggi, comporta un onere di 10 milioni di euro per l'anno 2021 che deve essere indicato, al comma 4, come limite massimo anziché come mera previsione di spesa;
   l'articolo 28, recante agevolazioni fiscali sui prodotti da riciclo e riuso, comporta un onere di 20 milioni di euro per l'anno 2021 che deve essere indicato, al comma 6, come limite massimo anziché come mera previsione di spesa;
   all'articolo 30, che prevede l'istituzione nei bilanci dei comuni di un fondo da destinare alla concessione dei contributi per l'apertura o l'ampliamento di esercizi commerciali operanti nei settori indicati all'articolo 29, appare necessario espungere la precisazione che ciò debba avvenire con oneri a carico del bilancio dello Stato, fermo restando che l'ammontare complessivo delle risorse messe a disposizione dal bilancio statale sono quelle iscritte nel Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno come previsto dal medesimo comma 3;
   appare pertanto necessario integrare l'articolo 30 con una disposizione volta ad indicare i maggiori oneri configurati come limite massimo di spesa che derivano dall'attuazione del predetto articolo, provvedendo alla relativa copertura a valere sulle maggiori entrate complessivamente derivanti dal presente provvedimento;
   l'articolo 35, che prevede la reintroduzione della denuncia fiscale per la vendita di alcolici per i soggetti che effettuano la minuta vendita di alcolici nei pubblici esercizi, negli esercizi di intrattenimento al pubblico, negli esercizi ricettivi, nonché per i rifugi alpini, abolita, a partire dal 29 agosto 2017, comporta un incremento del gettito relativamente all'imposta di bollo, dovuta in relazione ai procedimenti amministrativi avviati con la richiesta di parte, quantificabile, sulla base dei dati trasmessi dall'Agenzia delle dogane e monopoli, relativi agli anni 2015 e 2016, in misura pari a 1,94 milioni di euro per il 2019 e 0,83 milioni di euro per il 2020 e per gli anni successivi;
  ritenuto che:
   agli articoli 3, 4, 6, 7, 13, 16, 17, 19 e 22 appare necessario introdurre una disposizione volta a prevedere che le amministrazioni interessate provvedano alle attività relative all'attuazione di ciascun articolo – e, limitatamente all'articolo 7, all'attuazione del solo comma 4 – nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
   all'articolo 12, in materia di termini di validità della dichiarazione sostitutiva unica, dovrebbe essere valutata l'opportunità di espungere la decorrenza dal 2020 dalla novella introdotta al comma 4 dell'articolo 10 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, prevedendo invece tale decorrenza al di fuori della novella stessa, in modo da escludere dubbi interpretativi sulla disciplina applicabile nell'anno 2019;
   dovrebbe essere valutata l'opportunità di sopprimere l'articolo 14, recante revisione della disciplina fiscale degli enti associativi esclusi dal codice del terzo settore, giacché il contenuto di tale disposizione risulta sostanzialmente identico a quello dell'articolo 14 del decreto-legge n. 34 del 2019;
   all'articolo 15, comma 1, lettera a), si dovrebbe valutare l'opportunità di modificare la novella introdotta alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 1 della legge 27 Pag. 56febbraio 1984, n. 17, per consentire all'Agenzia delle dogane e dei monopoli di attingere alle informazioni della banca dati delle dichiarazioni di intento, operante presso l'Agenzia delle entrate;
   all'articolo 20, in materia di esenzione dalla TASI per gli immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, e all'articolo 25, in materia di redditi fondiari percepiti, appare necessario precisare che le minori entrate quantificate dalla relazione tecnica sono da considerarsi, come di prassi, oneri «pari a», cioè assimilabili a tetti di spesa, e non oneri «valutati in», ossia assimilabili a previsioni di spesa, giacché l'eventuale disallineamento tra oneri previsti e oneri effettivi, essendo verificabile solo dopo la conclusione dell'esercizio di riferimento, non potrebbe essere fronteggiato efficacemente attraverso la clausola di salvaguardia finanziaria di cui all'articolo 17, commi da 12 a 12-quater, della legge n. 196 del 2009;
   risulta necessario sopprimere l'articolo 26, recante incentivi per il rientro dei lavoratori, poiché da un lato le disposizioni introdotte ai commi 1, 2, 3, 7 e 8 si sovrappongono a quelle di analogo contenuto introdotte dall'articolo 5 del decreto-legge n. 34 del 2019, dall'altro quelle di cui ai commi 4, 5 e 6 del medesimo articolo 26, che recano l'istituzione presso il Ministero dell'interno di un Portale unico e di una commissione speciale – in mancanza di elementi nella relazione tecnica che ne attestino la neutralità finanziaria – appaiono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di quantificazione e di copertura;
   appare necessario inserire, dopo l'articolo 37, un articolo recante la copertura finanziaria degli oneri di cui agli articoli 7, comma 5, 9, comma 1-bis – inserito ai sensi del presente parere-, 11, comma 2, 20, comma 2, 25, comma 3, 27, comma 4, 28, comma 6, 30, comma 4-bis – inserito ai sensi del presente parere –, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dagli articoli 22, 25, commi 1 e 2, e 35, coordinando, conseguentemente, con il nuovo articolo di copertura il testo delle singole disposizioni onerose e valutando l'opportunità di destinare le maggiori entrate residue al rifinanziamento del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:
  All'articolo 3, dopo il comma 1 aggiungere il seguente: 1-bis. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività relative all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
  All'articolo 4, dopo il comma 2 aggiungere il seguente: 2-bis. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività relative all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
  All'articolo 6, dopo il comma 1 aggiungere il seguente: 1-bis. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività relative all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
  All'articolo 7, sostituire il comma 5 con i seguenti: 5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1, 2 e 3, pari a 1,535 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 37-bis.Pag. 57
  5-bis. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività relative all'attuazione del comma 4 nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

  Conseguentemente:
   all'articolo 9, dopo il comma 1 aggiungere il seguente: 1-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 0,9 milioni di euro per l'anno 2019 e a 1,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 37-bis;
   all'articolo 11, sostituire il comma 2 con il seguente: 2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 0,5 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede ai sensi dell'articolo 37-bis;
   all'articolo 20, comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: valutati in fino alla fine con le seguenti: pari a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede si provvede ai sensi dell'articolo 37-bis;
   all'articolo 25, comma 3, sostituire le parole da: valutati in fino alla fine con le seguenti: pari a 9,1 milioni di euro per l'anno 2020, a 26,7 milioni di euro per l'anno 2021, a 39,3 milioni di euro per l'anno 2022, a 28,5 milioni di euro per l'anno 2023, a 18,6 milioni di euro per l'anno 2024 e a 4,4 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 37-bis;
   all'articolo 27, comma 4, sostituire le parole: valutati in fino alla fine, con le seguenti: pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede ai sensi dell'articolo 37-bis;
   all'articolo 28, comma 6, sostituire le parole: valutati in fino alla fine, con le seguenti: pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 37-bis;
   all'articolo 30 dopo il comma 4 aggiungere il seguente: 4-bis. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, a 10 milioni di euro per l'anno 2021, a 13 milioni di euro per l'anno 2022 e a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 37-bis;

  dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

  Art. 37-bis. (Copertura finanziaria) – 1. Agli oneri di cui agli articoli 7, comma 5, 9, comma 1-bis, 11, comma 2, 20, comma 2, 25, comma 3, 27, comma 4, 28, comma 6, 30, comma 4-bis, pari a 1,4 milioni di euro per l'anno 2019, a 17,435 milioni di euro per l'anno 2020, a 70,035 milioni di euro per l'anno 2021, a 70,635 milioni di euro per l'anno 2022, a 66,835 milioni di euro per l'anno 2023, a 56,935 milioni di euro per l'anno 2024, a 42,735 milioni di euro per l'anno 2025, a 38,335 milioni di euro per l'anno 2026 e a 38,335 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dagli articoli 22, 25, commi 1 e 2, e 35.
  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  All'articolo 13, dopo il comma 4 aggiungere il seguente: 4-bis. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività relative all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
  All'articolo 16, dopo il comma 1 aggiungere il seguente: 1-bis. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività relative all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e Pag. 58strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
  All'articolo 17, dopo il comma 4 aggiungere il seguente: 4-bis. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività relative all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
  All'articolo 19, dopo il comma 2 aggiungere il seguente: 2-bis. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività relative all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
  All'articolo 22, dopo il comma 4 aggiungere il seguente: 4-bis. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività relative all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
  All'articolo 23, sopprimere il comma 2;
  All'articolo 24, comma 1, capoverso ART. 13-bis, dopo il comma 1 aggiungere, in fine, il seguente: 1-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai soli tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate;
  Sopprimere l'articolo 26;
  All'articolo 30, comma 3, primo periodo, sopprimere le parole:, con oneri a carico del bilancio dello Stato;
   e con le seguenti osservazioni:
   a) all'articolo 12, comma 1, si valuti l'opportunità di apportare le seguenti modificazioni:
    all'alinea premettere le seguenti parole: A decorrere dal 1o gennaio 2020;
    al capoverso comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: A decorrere dal 1o gennaio 2020;
    al capoverso comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole: a decorrere dal 2020,;
   b) si valuti l'opportunità di sopprimere l'articolo 14;
   c) all'articolo 15, comma 1, lettera a), si valuti l'opportunità di apportare le seguenti modificazioni al capoverso lettera c):
    al primo periodo aggiungere in fine le seguenti parole: che rilascia apposita ricevuta telematica con indicazione del protocollo di ricezione;
    sostituire il terzo periodo con i seguenti: Gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione devono essere indicati nelle fatture emesse in base ad essa, ovvero devono essere indicati dall'importatore nella dichiarazione doganale. Per la verifica di tali indicazioni al momento dell'importazione, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli la banca dati delle dichiarazioni d'intento per dispensare l'operatore dalla consegna in dogana di copia cartacea delle dichiarazioni di intento e delle ricevute di presentazione.
   d) si valuti l'opportunità di destinare le maggiori entrate derivanti dagli articoli 22, 25, commi 1 e 2, e 35, non utilizzate per la copertura degli oneri complessivamente derivanti dal presente provvedimento al rifinanziamento del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, autorizzando contestualmente il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

  La viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere della relatrice.

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  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakhstan, dall'altra, con allegati, fatto ad Astana il 21 dicembre 2015.
C. 1648 Governo.

(Parere alla III Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 30 aprile 2019.

  Claudio BORGHI, presidente, ricorda che, nella seduta del 30 aprile 2019, la rappresentante del Governo aveva fornito i chiarimenti richiesti dal relatore e quest'ultimo si era riservato di formulare una proposta di parere sul provvedimento.

  La viceministra Laura CASTELLI, in merito alle richieste di chiarimento formulate dal relatore che ancora necessitano di una risposta, fa presente che i funzionari di ruolo competenti potranno effettivamente provvedere alle attività di interpretariato e traduzione richieste in attuazione del Protocollo.

  Erik Umberto PRETTO (Lega), relatore, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,
  esaminato il progetto di legge C. 1648 Governo, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakhstan, dall'altra, con allegati, fatto ad Astana il 21 dicembre 2015;
  preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
   eventuali riduzioni tariffarie collegate al trattamento della nazione più favorita per le merci provenienti dal Kazakhstan (equiparate al trattamento tariffario accordato a tutte le merci provenienti da altri Paesi aderenti all'Organizzazione mondiale del commercio) avranno ripercussioni soltanto per il bilancio dell'UE, in quanto i cespiti doganali sono di competenza unionale (Direzione generale della fiscalità e dell'unione doganale – DG Taxud);
   l'esenzione degli oneri all'importazione di cui all'articolo 18 dell'Accordo in questione ha un effetto sulla riduzione degli oneri di natura amministrativa delle due Parti contraenti UE e Kazakhstan, non comportando, pertanto, effetti finanziari sul bilancio pubblico;
   i funzionari di ruolo competenti potranno effettivamente provvedere alle attività di interpretariato e traduzione richieste in attuazione del Protocollo;
  ritenuto che:
   all'articolo 3, comma 1, del disegno di legge, che provvede alla copertura finanziaria, gli oneri di missione del personale, in quanto non delimitabili nell'ambito di un limite massimo di spesa, dovrebbero essere espressi in termini meramente previsionali:
   appare pertanto necessario riformulare il predetto comma 1 dell'articolo 3 nel senso di indicare che si tratta di un onere «valutato in», anziché «pari a», come attualmente previsto dal testo in esame, intendendosi in tal modo automaticamente applicabile la clausola di salvaguardia di cui all'articolo 17, commi da 12 a 12-quater, della legge n. 196 del 2009;
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:
  All'articolo 3, comma 1, sostituire le parole: pari a con le seguenti: valutato in».

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Istituzione della Giornata nazionale della memoria e del sacrificio alpino.
Nuovo testo C. 622.

(Parere alla IV Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 30 aprile 2019.

  La viceministra Laura CASTELLI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore nella seduta del 16 aprile 2019.

  Claudio BORGHI, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

DL 22/2019: Misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea.
C. 1789 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla VI Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Giuseppe BUOMPANE (M5S), relatore, fa presente che il disegno di legge dispone la conversione del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, recante misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria, integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea.
  Evidenzia che il provvedimento, approvato con modificazioni dal Senato, è corredato di una relazione tecnica e di un prospetto riepilogativo riferiti al testo iniziale e che nel corso dell'esame al Senato sono state presentate relazioni tecniche riferite ad alcune delle modifiche introdotte e talune note tecniche.
  In merito all'articolo 1, che prevede poteri speciali sugli assetti societari nei settori strategici, non ha osservazioni da formulare in merito ai profili di quantificazione.
  Riguardo agli articoli da 2 a 8, che recano misure in caso di recesso del Regno Unito in assenza di accordo, non formula osservazioni in merito ai profili di quantificazione.
  Per quanto concerne gli articoli da 9 a 11, che recano disposizioni sull'operatività delle imprese di assicurazione dopo la data di recesso, non formula osservazioni in merito ai profili di quantificazione.
  In merito all'articolo 12, che prevede limiti di investimento dei fondi pensione, non ha osservazioni da formulare in merito ai profili di quantificazione.
  Riguardo all'articolo 13, che reca disposizioni fiscali, in merito ai profili di quantificazione, tenuto conto che il mantenimento dell'attuale disciplina è disposto dalla norma soltanto per il periodo transitorio, ritiene che andrebbero forniti più puntuali elementi di valutazione riguardo agli effetti finanziari prevedibili una volta decorso tale periodo. In proposito, ritiene altresì che andrebbe precisato se il rinvio a futuri provvedimenti, indicato dalla documentazione governativa consegnata al Senato, debba intendersi o meno riferito all'adozione di norme che garantiscano comunque la verifica parlamentare dei relativi effetti sui saldi.
  Per quanto riguarda l'articolo 14, che reca norme sul soggiorno dei cittadini del Regno Unito e dei loro familiari presenti in Italia, in merito ai profili di quantificazione non ha osservazioni da formulare, dal momento che il rilascio del permesso di soggiorno è soggetto al pagamento di diritti.
  In merito all'articolo 15, che reca disposizioni in materia di concessione della cittadinanza, non ha osservazioni da formulare in merito ai profili di quantificazione.
  Riguardo all'articolo 16, che prevede misure urgenti per la tutela dei cittadini italiani, in merito ai profili di quantificazione evidenzia preliminarmente che il Pag. 61comma 1 reca specifiche autorizzazioni di spesa, finalizzate ad interventi di acquisizione/manutenzione immobiliare delle sedi degli uffici consolari italiani nel Regno Unito (comma 1, lettera a), all'incremento delle voci di spesa per assegni ed indennità per servizio all'estero del personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (comma 1, lettera b) e all'incremento delle voci di spesa per il funzionamento dei medesimi uffici consolari (comma 1, lettera c). Al riguardo, non ha osservazioni da formulare, considerato che i relativi oneri sono limitati all'entità delle rispettive autorizzazioni di spesa disposte e tenuto conto altresì degli elementi e dei dati di quantificazione – confermati dal Governo nel corso dell'esame presso il Senato – specificamente forniti dalla relazione tecnica con riguardo a ciascuna delle summenzionate fattispecie di intervento.
  Rileva peraltro che l'intervento di cui al comma 1, lettera b), secondo quanto riferito dalla relazione tecnica, si concretizzerà nell'invio nel Regno Unito di 13 unità di personale di ruolo degli esteri alle quali verrà corrisposto il relativo trattamento indennitario per servizio all'estero per una spesa complessiva di 750.000 euro per il 2019 e di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2020: tale maggiore spesa viene evidenziata nel prospetto riepilogativo, che non riporta tuttavia i correlati effetti indotti di maggiore entrata fiscale e contributiva, generalmente registrati in termini di fabbisogno e di indebitamento. In proposito considera utile un chiarimento.
  Non ha nulla da osservare con riguardo al comma 2, che incrementa di 50 unità il contingente di personale reclutabile in loco, alla luce dei dati e degli elementi di quantificazione forniti dalla relazione tecnica. In merito al comma 3-bis, introdotto nel corso dell'esame in prima lettura al Senato, che modifica la disciplina dei trattamenti aggiuntivi da riconoscere al personale degli esteri a contratto per viaggi di servizio, ritiene che andrebbero forniti elementi di valutazione volti ad escludere che il nuovo regime introdotto – che prevede la corresponsione di un rimborso spese per vitto e alloggio nei limiti previsti per i viaggi di servizio del personale di ruolo – possa determinare effetti di maggior onere rispetto al regime vigente che riconosce, al medesimo personale, un'indennità giornaliera proporzionata a specifiche voci retributive.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, segnala che il comma 4 dell'articolo 16 fa fronte agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 dello stesso articolo 16, relativi al potenziamento e al miglioramento dei servizi consolari prestati ai cittadini e alle imprese italiani. In particolare, tali oneri sono pari a:
   2,5 milioni di euro per il 2019 e un milione di euro per il 2020 per l'acquisto, la ristrutturazione, il restauro, la manutenzione straordinaria o la costruzione di immobili adibiti o da adibire a sedi di uffici consolari nel Regno Unito (comma 1, lettera a));
   750.000 euro per il 2019 e 1,5 milioni di euro per il 2020 ad integrazione dell'autorizzazione di spesa per assegni ed indennità a favore del personale dell'Amministrazione degli affari esteri in servizio all'estero, di cui all'articolo 170 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 (comma 1, lettera b));
   1,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2019 per incrementare la tempestività e l'efficacia dei servizi consolari (comma 1, lettera c));
   1.127.175 euro per il 2019, 2.299.437 euro per il 2020, 2.345.426 euro per il 2021, 2.392.334 euro per il 2022, 2.440.181 euro per il 2023, 2.488.985 euro per il 2024, 2.538.764 euro per il 2025, 2.589.540 euro per il 2026, 2.641.330 euro per il 2027 e 2.694.157 euro annui a decorrere dal 2028, per incrementare di 50 unità il contingente massimo di personale a contratto che le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari di prima categoria e gli Pag. 62istituti italiani di cultura possono assumere per le proprie esigenze di servizio, previa autorizzazione dell'Amministrazione centrale (comma 2).

  Ciò posto, segnala che il comma 4 dell'articolo in commento provvede agli oneri descritti, pari complessivamente a 5.877.175 euro per il 2019, a 6.299.437 euro per il 2020, a 5.345.426 euro per il 2021, a 5.392.334 euro per il 2022, a 5.440.181 euro per il 2023, a 5.488.985 euro per il 2024, a 5.538.764 euro per il 2025, a 5.589.540 euro per il 2026, a 5.641.330 euro per il 2027 e a 5.694.157 euro annui a decorrere dal 2028, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per 5.877.175 euro per il 2019, per 6.299.437 per il 2020 e per 5.694.157 euro annui a decorrere dal 2021. In proposito non ha osservazioni da formulare, giacché il citato accantonamento reca le occorrenti disponibilità.
  Riguardo all'articolo 17, commi 1 e 2, che reca disposizioni sulle prestazioni sanitarie nell'ambito dei sistemi di sicurezza sociale, in merito ai profili di quantificazione prende preliminarmente atto che la norma prolunga il quadro previsto a legislazione vigente, a condizione di reciprocità. Tuttavia, considerato che l'operatività della stessa – in caso di «Brexit senza accordo» – risulta condizionata al requisito della reciprocità per i cittadini italiani nel Regno Unito e che le previsioni tendenziali di spesa in materia sanitaria sono state presumibilmente definite senza considerare lo scenario in questione, considera utile acquisire dati riferiti ai rapporti finanziari recenti in materia sanitaria intercorsi fra Italia e Regno Unito, che consentano una più precisa ricostruzione degli eventuali effetti finanziari in questo specifico settore.
  Riguardo all'articolo 17, commi da 2-bis a 2-quater, che reca disposizioni sulle assunzioni presso il Ministero della salute, in merito ai profili di quantificazione evidenzia preliminarmente l'esigenza di acquisire i dati e gli elementi di quantificazione dell'onere assunzionale recato dalla disposizione (euro 423.614 per il 2019 ed euro 3.388.911 a decorrere dal 2020 per l'assunzione 67 funzionari tecnici – Area III-F1), evidenziando i termini temporali e gli scaglioni di reclutamento di tale personale nel corso del triennio indicato dalla norma.
  Ritiene che tali elementi appaiano necessari anche in considerazione del fatto che non risulta chiaro se gli oneri assunzionali recati dalla norma siano o meno da intendere come limiti massimi di spesa; osserva, in ogni caso, che l'assunzione riguarda un contingente di personale il cui numero è determinato non come limite massimo, ma in modo puntuale. In merito alla prudenzialità di tale formulazione ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, segnala che il comma 2-bis dell'articolo 17, al fine di assicurare la tutela della salute e con l'obiettivo di adempiere alle accresciute attività demandate agli uffici periferici del Ministero della salute, per effetto del recesso del Regno Unito dall'Unione europea, in materia di controlli sulle importazioni provenienti dal Regno Unito, autorizza il Ministero della salute, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali e senza il previo espletamento delle procedure di mobilità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001, ad assumere, a tempo indeterminato, nel triennio 2019-2020, mediante apposita procedura concorsuale pubblica per esami, un contingente di personale di 67 unità appartenenti all'area III, posizione economica F1, funzionario tecnico della prevenzione. Il successivo comma 2-ter provvede all'onere derivante dal comma 2-bis, quantificato, incluse le competenze accessorie, in 423.614 euro per il 2019 e in 3.388.911 euro annui a decorrere dal Pag. 632020, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero della salute relativo al bilancio triennale 2019-2021. In proposito non ha osservazioni da formulare, giacché il citato accantonamento reca le occorrenti disponibilità.
  Riguardo all'articolo 17-bis, che reca disposizioni sulla salvaguardia della posizione giuridica degli studenti e dei ricercatori, in merito ai profili di quantificazione rileva che la norma, facendo salvi i diritti e i doveri degli studenti e dei ricercatori del Regno Unito già presenti in Italia alla data di recesso e le qualifiche professionali riconosciute o in via di riconoscimento alla data di recesso, non appare determinare nuovi o maggiori oneri rispetto a quelli già scontati nei tendenziali. In proposito ritiene comunque utile una conferma.
  Riguardo all'articolo 17-ter, che reca disposizioni in materia di tariffe aeroportuali, in merito ai profili di quantificazione non formula osservazioni, dal momento che le norme non variano la misura dei diritti attualmente incassati; pertanto le stesse potrebbero, tutt'al più, configurare una ipotesi di rinuncia a maggior gettito. Sul punto ritiene utile acquisire la valutazione del Governo.
  Riguardo all'articolo 17-quater, che reca disposizioni in materia aeroportuale, in merito ai profili di quantificazione non ha osservazioni da formulare, alla luce di quanto affermato dalla relazione tecnica.
  Per quanto concerne l'articolo 18, che reca norme sulla sostituzione del capitale del Regno Unito nella Banca Europea per gli Investimenti, in merito ai profili di quantificazione non formula osservazioni, tenuto conto dei chiarimenti forniti nel corso dell'esame presso il Senato.
  Riguardo all'articolo 19, concernente il supporto all'attività internazionale, in merito ai profili di quantificazione, con riferimento al comma 1, non formula osservazioni considerati i dati e gli elementi di quantificazione forniti dalla relazione tecnica e tenuto conto che i relativi oneri sono definiti come limiti di spesa.
  In merito alla modifica disposta al comma 586 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2019 (comma 2), non formula osservazioni, considerato che viene confermata la possibilità di stipula di contratti di consulenza entro il limite di risorse (comma 3) a tal fine già stanziate ai sensi del previgente testo del citato comma 586.
  Con riguardo al comma 4, che sostituisce il vigente limite massimo delle risorse assegnabili al bilancio dello Stato (15 milioni di euro) a valere delle risorse giacenti sui conti «speciali» CEE, con una riformulazione che pone il limite massimo al 70 per cento delle risorse «residue» nel conto nell'anno considerato, non formula osservazioni alla luce di quanto evidenziato nel corso dell'esame presso il Senato.
  Con riferimento alle norme introdotte nel corso dell'esame al Senato, con specifico riguardo all'incremento di 800.000 euro per ciascuno degli anni del triennio 2019-2021 della dotazione finanziaria – prevista a normativa vigente – per la corresponsione dell'indennità accessoria di diretta collaborazione al personale degli uffici di diretta collaborazione del Ministero dell'economia e delle finanze (comma 1, ultimo periodo) ritiene che andrebbero forniti i dati e gli elementi di quantificazione sottostanti la stima di tale onere, specificando gli importi da attribuire in funzione del numero e delle qualifiche dei destinatari dell'intervento normativo. Evidenzia, inoltre, l'esigenza di un chiarimento in merito alla portata applicativa dei commi 1-bis e 1-ter, che intervengono sulle misure di riorganizzazione delle strutture del Ministero dell'economia e delle finanze disciplinate dall'articolo 1, comma 350, della legge n. 145 del 2018, misure alle quali il successivo comma 351 associa una procedura di riordino del trattamento economico del personale del Ministero dell'economia e delle finanze e alle quali sono ascritti sui saldi di finanza pubblica Pag. 64effetti complessivi di maggior spesa corrente pari a 20,2 milioni di euro a decorrere dal 2019. Il chiarimento appare opportuno sia in considerazione della natura interpretativa – con effetti quindi retroattivi – del comma 1-bis, sia in quanto la relazione tecnica relativa alla legge di bilancio 2019 non ha esplicitato gli elementi alla base della quantificazione del suddetto effetto di maggior spesa, che sembrerebbe da ricondurre anche, se non prevalentemente, alla correlata procedura di riordino del trattamento economico del personale in servizio al Ministero dell'economia e delle finanze.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che i primi tre periodi del comma 1 autorizzano, nel triennio 2019-2021, il Ministero dell'economia e delle finanze ad assumere, a tempo indeterminato, trenta unità di personale di alta professionalità da inquadrare nel profilo di area terza. Al relativo onere, pari a 220.000 euro per l'anno 2019 e a 1.310.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle assunzioni di personale a tempo indeterminato per le amministrazioni dello Stato, di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge n. 232 del 2016, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 298, della legge n. 145 del 2018.
  Ciò posto, considera necessario che il Governo assicuri che l'utilizzo delle risorse di cui al citato Fondo non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo medesimo. Ritiene altresì necessario che il Governo assicuri che le risorse utilizzate per l'anno 2019 a valere sul citato Fondo non rientrino tra quelle accantonate e rese indisponibili, in termini di competenza e di cassa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1118, della legge n. 145 del 2018, per un importo complessivo di 2 miliardi di euro, secondo quanto indicato nell'allegato 3 della medesima legge n. 145.
  Per quanto attiene al quarto periodo del comma 1, osserva che lo stesso incrementa di 800.000 euro, per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021, le risorse destinate alla concessione di un'indennità accessoria al personale non dirigenziale o con rapporto di impiego non privato, assegnato agli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'economia e delle finanze, a fronte delle responsabilità e degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagevoli, eccedenti quelli ordinari previsti per il personale medesimo. Il quinto periodo del medesimo comma 1 provvede alla copertura del relativo onere, pari a 800.000 euro annui per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze, relativo al bilancio triennale 2019-2021. In proposito non ha osservazioni da formulare, giacché il citato accantonamento reca le occorrenti disponibilità.
  Infine evidenzia che i commi 2 e 3, mediante novelle alla legge di bilancio per il 2019, legge n. 145 del 2018, autorizzano una spesa pari a 1,2 milioni di euro per l'anno 2019, a 1,6505 milioni di euro per l'anno 2020 e a 1,669 milioni di euro per l'anno 2021 per la stipula di contratti di consulenza e di lavoro a tempo determinato o flessibile da parte della delegazione per la presidenza italiana del G20 e del Ministero dell'economia e delle finanze, in vista della presidenza italiana del G20 nell'anno 2021. Evidenzia che il testo dell'articolo 1, comma 586, della citata legge n. 145 del 2018, nel testo precedente l'entrata in vigore del presente decreto-legge, già prevedeva la stipula di detti contratti di consulenza, di lavoro a tempo determinato o di lavoro flessibile e stabiliva che la stessa dovesse avvenire nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui al medesimo comma 586, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2019, a 10 milioni di euro per l'anno 2020, a 26 milioni di euro per l'anno 2021 e a un milione di euro per l'anno 2022.Pag. 65
  Fa presente che la norma in esame introduce ora un'espressa autorizzazione di spesa per la stipula dei menzionati contratti e provvede alla copertura del relativo onere mediante corrispondente riduzione della sopra ricordata autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 586, della legge n. 145 del 2018, relativa alle attività di carattere logistico-organizzativo connesse con la presidenza italiana del G20.
  Ciò posto ritiene innanzitutto opportuno acquisire indicazioni in merito alla circostanza che il trasferimento alla Presidenza del Consiglio dei ministri delle somme di cui all'articolo 1, comma 586, della legge n. 145 del 2018, sia avvenuto o meno. Reputa altresì necessario che il Governo assicuri che l'utilizzo delle risorse previste a copertura non sia suscettibile di pregiudicare impegni già assunti sulla base della legislazione vigente e che le risorse utilizzate per l'anno 2019 a valere sulla menzionata autorizzazione di spesa non rientrino tra quelle accantonate e rese indisponibili, in termini di competenza e di cassa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1118, della legge n. 145 del 2018, per un importo complessivo di 2 miliardi di euro, secondo quanto indicato nell'allegato 3 della medesima legge n. 145.
  Riguardo all'articolo 19-bis, in materia di principio di reciprocità nel Testo unico bancario nei rapporti con terzi, non ha osservazioni da formulare in merito ai profili di quantificazione.
  Riguardo all'articolo 19-ter, che reca norme sull'attività di negoziazione per conto proprio in titoli di Stato, in merito ai profili di quantificazione rileva che la norma include determinati istituti finanziari, fra i quali, per l'Italia, la Cassa depositi e prestiti, fra i soggetti che possono operare – al sussistere dei requisiti legali e regolamentari e subordinatamente all'ammissione da parte del soggetto gestore – sulle sedi di negoziazione all'ingrosso dei titoli di Stato. Tale elenco non include alcune istituzioni del Regno Unito.
  Ciò posto, non ha osservazioni da formulare, tenuto conto che l'ammissione di ulteriori soggetti ai mercati presso i quali si svolgono negoziazioni all'ingrosso sui titoli di Stato non appare suscettibile di comportare effetti diretti sulla finanza pubblica; in merito ritiene comunque utile una conferma.
  Considera altresì utile chiarire la precisa portata normativa della disposizione. Infatti, i soggetti ammessi dalla norma in esame non costituiscono un elenco esaustivo ed esclusivo, dato che altri soggetti sono e restano ammessi a tali negoziazioni. Dunque, la mancata inclusione dei soggetti del Regno Unito non parrebbe precludere agli stessi – purché in possesso dei requisiti di legge e regolamentari – l'operatività sui mercati all'ingrosso dei Titoli di Stato; se si considera, ad esempio, il Regolamento di mercato del Mercato telematico dei titoli di Stato (MTS), il maggiore mercato all'ingrosso dei titoli di Stato italiani, rileva che possono parteciparvi anche soggetti non-UE. Ove la disposizione fosse interpretabile in tal senso, essa potrebbe infatti risultare neutrale sulla finanza pubblica, oltre che per le predette ragioni, anche in quanto non innovativa rispetto alla legislazione vigente.
  Riguardo all'articolo 19-quater, in merito ai profili di quantificazione rileva che la disposizione interviene sulla disciplina relativa ai principi contabili internazionali. In proposito, pur tenendo conto della clausola di neutralità finanziaria prevista dalla norma nonché di quanto affermato dalla relazione tecnica presentata al Senato, circa la valenza civilistica delle disposizioni, ritiene opportuno acquisire chiarimenti dal Governo in merito ai possibili effetti fiscali conseguenti alle disposizioni introdotte, avendo particolare riguardo ad eventuali riduzioni di gettito rispetto a quanto iscritto nei tendenziali nell'ipotesi in cui dall'applicazione della nuova normativa dovesse risultare, per una parte dei contribuenti interessati, un saldo contabile negativo. A tal riguardo, evidenzia altresì che, tenuto conto degli automatismi insiti Pag. 66nella determinazione dei predetti, possibili effetti di gettito, la clausola di neutralità non sembra costituire un presidio idoneo ad escludere tale eventualità. In proposito ritiene che andrebbero acquisiti elementi di valutazione dal Governo.
  Per quanto riguarda l'articolo 19-quinquies, in materia di accantonamenti a riserve per valutazione titoli, in merito ai profili di quantificazione non formula osservazioni, tenuto conto che l'estensione prevista dalla norma sembra rispondere a ragioni di coordinamento normativo.
  Riguardo agli articoli da 20 a 23, che prevedono disposizioni sulla Garanzia cartolarizzazione sofferenze (GACS), di proroga e di modifica, in merito ai profili di quantificazione rileva che le norme in esame prorogano lo schema delle GACS, già previsto dal decreto-legge n. 18 del 2016, mediante il quale lo Stato garantisce le tranche senior delle sofferenze cartolarizzate dalle banche, verso il pagamento di un corrispettivo di mercato, nell'intento di accelerare e agevolare la diminuzione degli stock di non performing loans (NPL) che gravano nei bilanci delle banche italiane. La proroga è subordinata alla positiva valutazione della Commissione UE per escludere la natura di aiuto di Stato della misura. Inoltre, allo schema di funzionamento delle GACS vengono apportate modifiche che, nel loro insieme, hanno l'effetto di innalzare la qualità delle tranche di titoli garantite e di rendere i corrispettivi più rispondenti ad un valore «di mercato». Infine, il Fondo di garanzia per la cartolarizzazione delle sofferenze è incrementato di 100 milioni per l'anno 2019, in via prudenziale – secondo quanto riferisce la relazione tecnica – al fine di tener conto degli ulteriori rischi cui si espone lo Stato quale garante: trattandosi di garanzie non standardizzate ai sensi del SEC 2010 i relativi oneri non hanno effetto sull'indebitamento netto.
  Ciò posto, in merito all'incremento del Fondo GACS ritiene che andrebbero esplicitati gli elementi sulla cui base la somma di 100 milioni è stata ritenuta idonea a fronte dei maggiori rischi assunti dallo Stato nella propria veste di garante.
  In merito alla contabilizzazione dell'impatto sul solo saldo netto da finanziare, coerentemente, con quanto avvenuto in occasione dell'istituzione dello schema GACS, non formula osservazioni, considerato che le garanzie in esame hanno natura non standardizzata.
  Peraltro, come già rilevato in occasione di precedenti, analoghi interventi, ritiene che andrebbe valutata la prudenzialità della mancata iscrizione di effetti finanziari anche in termini di fabbisogno, benché ciò corrisponda alla prassi adottata in materia.
  In merito alle modificazioni allo schema di funzionamento delle GACS, non formula osservazioni, considerato che, nel loro insieme, esse rafforzano la posizione dello Stato quale garante e che talune di esse rispondono ad esigenze rilevate dalla Commissione europea in occasione della valutazione dei precedenti schemi di intervento.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, segnala che l'articolo 23 fa fronte agli oneri derivanti dall'incremento – in misura pari a 100 milioni di euro per l'anno 2019 – del Fondo di garanzia per la cartolarizzazione delle sofferenze bancarie istituito ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 2016, la cui gestione è affidata ad una apposita contabilità speciale.
  In particolare, alla copertura dei suddetti oneri il citato articolo 23 provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo da ripartire per l'integrazione delle risorse destinate alla concessione di garanzie rilasciate dallo Stato, di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge n. 66 del 2014. Rammenta che il Fondo da ultimo citato è allocato sul capitolo 7590 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e al momento presenta, come risulta da un'interrogazione effettuata al sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato, disponibilità per l'anno 2019 pari a 930 milioni di euro.Pag. 67
  Ciò premesso, ritiene comunque necessario che il Governo assicuri che l'utilizzo delle risorse del Fondo in parola non sia suscettibile di compromettere gli impegni che già gravano o che potrebbero gravare sul Fondo stesso a seguito dell'escussione delle garanzie ad esso imputate a legislazione vigente.
  Segnala altresì che a valere sulle risorse del menzionato Fondo di garanzia per la cartolarizzazione delle sofferenze bancarie, come rifinanziato ai sensi del presente decreto, troveranno copertura anche gli oneri di cui all'articolo 20, comma 3, pari a euro 150.000 per ciascuno degli anni 2019-2022, connessi alle attività di monitoraggio svolte da uno o più soggetti qualificati indipendenti (cosiddetto trustee) in ordine alla conformità del rilascio delle garanzie di cui al capo III del presente decreto-legge.
  A tale riguardo, non ha osservazioni da formulare, in considerazione del fatto che il menzionato Fondo risulta ulteriormente alimentato, secondo quanto disposto dall'articolo 23 in commento, dai corrispettivi annui delle garanzie concesse ai sensi del citato capo III del presente decreto, che a tal fine sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo medesimo.
  In proposito, segnala infatti che, secondo quanto riportato nella relazione tecnica, «sulla base del dato storico delle entrate e delle uscite del Fondo, gli importi delle commissioni che saranno versate dai cessionari delle banche richiedenti, quale prezzo per la garanzia sulle operazioni GACS, in essere e future, risultano adeguati ai fini della copertura degli oneri relativi alla remunerazione del trustee».

  La viceministra Laura CASTELLI, nel depositare agli atti della Commissione la relazione tecnica aggiornata predisposta ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato (vedi allegato), si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

  Claudio BORGHI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 7 maggio 2019. — Presidenza del presidente Claudio BORGHI. – Interviene la viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli.

  La seduta comincia alle 13.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM.
Atto n. 79.

(Rilievi alle Commissioni VII e XI).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto in oggetto.

  Claudio BORGHI, presidente, in sostituzione del relatore, osserva che lo schema di decreto in esame reca la disciplina delle modalità di programmazione e reclutamento del personale degli enti di Alta formazione artistica e musicale – AFAM, in attuazione dell'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, di riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati.
  In particolare segnala che l'articolo 2 citato ha previsto l'intervento di uno o più regolamenti per la disciplina di vari profili relativi a tali Istituzioni. Il regolamento è adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per cui Pag. 68deve essere acquisito il parere del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
  Rileva che sulla materia in questione sono altresì intervenute alcune disposizioni della legge di bilancio per il 2018, delle quali la relazione tecnica certifica che si è tenuto conto nella redazione del provvedimento: articolo 1, commi 652, 653, 654, 655 e 1146, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
  Riguardo all'articolo 1, che prevede definizioni, non ha nulla da rilevare. Ricorda comunque che la gran parte delle istituzioni AFAM è da considerare appartenente al sottosettore S13 della contabilità nazionale, rilevante ai fini dell'indebitamento netto.
  In merito all'articolo 2, che reca norme sulla programmazione e sul reclutamento del personale, sui commi da 1 a 3, preliminarmente all'esame dei profili contabili della relazione tecnica, sottolinea che le norme in esame dispongono la disciplina del reclutamento a tempo indeterminato e determinato, del personale docente ed amministrativo delle istituzioni scolastiche artistiche e musicali (AFAM), al fine di consentire una progressiva stabilizzazione del personale precario che è oggi iscritto nelle graduatorie «permanenti». Sul punto, la relazione tecnica evidenzia che sono circa 1.900 iscritti nelle graduatorie ad esaurimento di cui circa 600 sarebbero iscritti in graduatorie datate da più di 15 anni, per cui è «verosimile ritenere che non tutti siano realmente interessati alle assunzioni». A tal fine, ritiene che andrebbero fornite maggiori informazioni in merito alla situazione di anzianità di servizio maturata dal personale docente precario delle AFAM, atteso che dal differente grado di anzianità discendono oneri differenti per la ricostruzione di carriera una volta operata la stabilizzazione di personale, a partire dall'anno successivo a quello della immissione in ruolo. A tal proposito, la relazione tecnica, nella simulazione prevede un onere anche per i neoassunti a tempo indeterminato, sin dal secondo anno, corrispondente alla terza classe di stipendio (9-14 anni). Ritiene che andrebbero quindi fornite le fonti e il metodo di determinazione di tale parametro al fine di suffragarne la correttezza, anche considerato che la relazione tecnica, come visto, afferma che circa un terzo della platea sarebbe iscritta in graduatorie datate da più di 15 anni con conseguenti oneri per ricostruzione di carriera che potrebbero riferirsi a classi stipendiali superiori a quella considerata. Parimenti, ritiene che andrebbero fornite le fonti e le metodologie utilizzate per la determinazione dell'onere per cessazioni pari alla classe stipendiale 21-27 anni. Quanto allo scrutinio dei parametri di computo inerenti al costo «medio» annuo indicato per singola qualifica professionale in Tabella 1, rispetto ai valori del CCNL del 19 aprile 2018, in mancanza di dati analitici aggiornati del Conto Annuale, richiamando la Circolare n. 32 del 2010 della Ragioneria generale dello Stato, andrebbero richiesti elementi di dettaglio in merito agli elementi ivi considerati nel trattamento economico, distintamente alla componente riferibile al trattamento cosiddetto «fondamentale» (Tabellare più Indennità integrativa speciale) e «accessorio» (sia per i profili dirigenziali che non), corredati dei prospetti di calcolo degli oneri fiscali e contributivi posti a carico dell'Amministrazione. A tale proposito, andrebbero altresì richieste conferme in merito alla considerazione nei costi medi annui riportati in Tabella 1 degli aggiornamenti retributivi inerenti al riconoscimento della indennità di vacanza contrattuale a partire dallo scorso mese di aprile, relativamente al ritardo incorso nella contrattazione del triennio 2019/2021. In merito alla definizione dei budget assunzionali «complessivi» Pag. 69(100 per cento dei risparmi dell'anno precedente dalle cassazioni più il 10 per cento del budget per supplenze del 2017) previsti per gli anni accademici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, sarebbe utile un chiarimento circa il parametro base utilizzato per gli anni accademici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021 che si rivela essenziale nel calcolo. Infatti, il numero delle cessazioni è stimato in ogni annualità pari a 271 unità, che sono ripartite costantemente nei medesimi profili di inquadramento di quelle attese nel 2019. Circostanza, quest'ultima, solo astrattamente ipotizzabile, essendo le cessazioni dal servizio connesse alla storia e anzianità «contributiva» dei dipendenti e al regime normativo-previdenziale vigente al momento. Infine, una riflessione aggiuntiva andrebbe richiesta in merito alla prevista variazione del numero dei posti in organico, da considerarsi congelati o inattivi nel prossimo triennio, che passano complessivamente dai 78 dell'anno accademico 2019/2020 ai 77 dell'anno accademico 2020/2021 ai 72 dell'anno accademico 2021/2022.
  Sul comma 4, posto che la norma limita a non più del 50 per cento delle assunzioni svolte con le procedure di cui all'articolo 4 i reclutamenti «riservati» di cui al comma 3, lettera d), numeri da 1) a 4) (docenti precari iscritti nelle graduatorie permanenti) e lettera e), numero 1) (docenti in altre graduatorie GET), osserva che tale limite è difficilmente compatibile con gli altri fissati. Infatti la lettera d) del comma 3 prevede una quota fissa pari al 30 per cento per i reclutamenti dei docenti iscritti nelle graduatorie, cui vanno aggiunti gli iscritti di cui alla lettera e) numero 1 che hanno priorità sui reclutamenti ai sensi dell'articolo 4. Inoltre, un ulteriore quota del 10 per cento è riservata al personale tecnico amministrativo (lettera g) del comma 3). Quindi per i reclutamenti svolti tramite articolo 4 residuerebbe una quota inferiore al 60 per cento del totale, non sufficiente a integrare il doppio dei reclutamenti da graduatorie come impone il comma 4. Sarebbe quindi opportuno un chiarimento sulla coerenza interna delle varie quote prefissate di reclutamento.
  In merito al comma 5, posto che la norma prevede che il docente rinunciatario all'assunzione a tempo indeterminato decada dalla graduatoria esclusivamente con riferimento all'Istituzione che ne ha proposto l'assunzione, ferma restando la continuazione della validità della permanenza nella graduatoria nazionale, andrebbero richieste rassicurazioni in merito alla circostanza che tale facoltà possa influire sui tempi di assorbimento (che la relazione tecnica certifica medio tempore) negli organici a tempo indeterminato delle AFAM della platea di «precari» indicata dalla relazione tecnica.
  Con riferimento all'articolo 3, in materia di collaborazioni tra istituzioni, non ha osservazioni da formulare, potendo anzi derivare potenziali risparmi dalle finalità della norma.
  Per quanto concerne l'articolo 4, recante procedure di reclutamento per esami e titoli del personale docente a tempo indeterminato, posto che alla lettera a) si prevedono modalità anche telematiche per la presentazione delle domande e dei titoli e che alla lettera t) si prevede che le commissioni possano avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale, andrebbe assicurata la disponibilità di adeguate infrastrutture tecnologiche da parte delle istituzioni. Con riferimento alla composizione delle commissioni giudicatrici, allo svolgimento della prova didattica, andrebbe assicurato che dalla disciplina qui prevista non derivino maggiori oneri rispetto a quelli finora sostenuti.
  In merito all'articolo 5, recante disposizioni sul reclutamento del personale docente a tempo determinato, rinvia alle osservazioni relative all'articolo 4.
  Con riferimento all'articolo 6, recante disposizioni sugli incarichi di insegnamento, posto che il comma 1 richiama espressamente il limite indicato al comma 2 dell'articolo 8, e che tale vincolo vale in riferimento alla generalità degli istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA) Pag. 70e per l'Accademia nazionale di Arte drammatica – per cui la norma richiamata stabilisce che tali enti non possono comunque destinare annualmente, alla stipula di contratti di insegnamento, un importo superiore all'80 per cento delle entrate libere correnti – va sottolineato che il comma 3 dell'articolo, nel caso gli interessati agli incarichi d'insegnamento siano persone già alle dipendenze di enti lirici o altre istituzioni di produzione musicali (come di tutta evidenza, gli enti interessati da tali «contratti» di insegnamento saranno i soli Conservatori e istituti coreutici), prevede che i relativi oneri verranno però posti a carico del MIUR «per la parte riguardante le spese per supplenze annuali o brevi». La circostanza prefigura la copertura di un nuovo onere, a valere di uno stanziamento che è già previsto dalla legislazione vigente ma per diversa finalità di spesa, dal momento che, non sembra potersi assimilare i contratti di supplenza a tempo determinato per assicurare la normalità delle attività didattiche con gli incarichi di insegnamento de quo configurati come contratti d'opera e non come contratti di lavoro dipendente e che peraltro interessano i soli Conservatori.
  Per quanto concerne l'articolo 7, in materia di reclutamento del personale amministrativo e tecnico, per i profili di copertura, andrebbero richieste delucidazioni in merito alla portata del comma 4, circa la ivi prevista possibilità d'ora innanzi, da parte delle istituzioni in esame, in relazione a fabbisogni amministrativi per cui non si renda per loro esperibile il ricorso a personale di ruolo o con contratto a tempo «determinato», della stipula di contratti d'opera ex articolo 2222 del codice civile, atteso che alcuna indicazione è fornita in tale senso dalla norma a valere di quali risorse ciò potrà avvenire e se esse siano già previste nei bilanci ordinari delle istituzioni.
  In merito all'articolo 8, recante disposizioni finali, transitorie e abrogazioni, ritenuto il tenore meramente ordinamentale delle disposizioni, non ha osservazioni da formulare

  La viceministra Laura CASTELLI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti.

  Claudio BORGHI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.05.

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