CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 30 aprile 2019
180.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

  Martedì 30 aprile 2019. — Presidenza della presidente Carla RUOCCO. — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Massimo Bitonci.

  La seduta comincia alle 12.

DL 22/2019: Misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea.
C. 1789 Governo, approvato dal Senato.

(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Paolo GIULIODORI (M5S), relatore, ricorda che la Commissione Finanze avvia oggi – in sede referente – l'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 22 del 2019, che contiene misure volte a garantire la sicurezza e la stabilità nel caso di uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea senza un accordo (cd. Hard Brexit).
  Il provvedimento è stato approvato dal Senato, che ha apportato alcune modifiche al testo.
  Fatta eccezione per l'articolo 1, che costituisce il Capo I e che riguarda la materia delle telecomunicazioni, le altre disposizioni, recate nel Capo II, attengono a molteplici profili applicativi dei principi comunitari della libera circolazione delle persone, dei capitali e dei servizi, di cui all'articolo 26, comma 2, del Trattato sul fun- zionamento dell'Unione europea (TFUE).
  Il Capo III del provvedimento consente inoltre la prosecuzione delle misure di smaltimento dei crediti in sofferenza presenti nei bilanci bancari, tramite la concessione di garanzie dello Stato nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione, che abbiano come sottostante crediti in sofferenza (Garanzia cartolarizzazione crediti in sofferenza – GACS), già disciplinate dal decreto-legge n. 18 del 2016.
  Più nel dettaglio, il Capo I del provvedimento (costituito dal solo articolo 1) novella la disciplina, contenuta nel decreto- Pag. 43legge n. 21 del 2012, in tema di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, inserendovi una norma sui poteri speciali inerenti le reti di telecomunicazione elettronica a banda larga con tecnologia 5G. Scopo della norma è l'aggiornamento della normativa in materia di poteri speciali, in conseguenza dell'evoluzione tecnologica intercorsa, con particolare riferimento alla tecnologia 5G e ai connessi rischi di un uso improprio dei dati con implicazioni sulla sicurezza nazionale.
  A tal fine, i servizi di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G sono qualificati attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale, ai fini dell'esercizio dei poteri speciali da parte dello Stato.
  Al Capo II del provvedimento (articoli da 2 a 19-quinquies) sono contenute specifiche misure in materia di banche, operatori finanziari ed assicurativi, nonché norme a tutela delle persone fisiche, in tema di salute, sicurezza e cittadinanza.
  In particolare, dopo le definizioni rilevanti (articolo 2) viene disciplinata (articolo 3) la prestazione di specifici servizi e attività bancarie e finanziarie in Italia da parte di banche, imprese di investimento e istituti di moneta elettronica del Regno Unito dopo la data a decorrere dalla quale avrà effetto il recesso del Regno Unito dall'Unione europea, in assenza di un accordo ai sensi dell'articolo 50 del Trattato sull'Unione europea (la data di recesso), fino al termine del diciottesimo mese successivo (periodo transitorio).
  L'articolo 4 disciplina la cessazione dell'operatività da parte di specifici soggetti del Regno Unito operanti in Italia. Per i soggetti che possono continuare ad operare sul territorio della Repubblica secondo quanto disposto dall'articolo 3 viene disposta la cessazione di specifiche attività, ovvero la cessazione integrale dell'operatività nel caso in cui non vengano soddisfatti gli obblighi di notifica e la richiesta di autorizzazione previsti dal provvedimento stesso, fatta salva la possibilità di continuare a gestire gli eventi del ciclo di vita di specifici contratti derivati non soggetti a compensazione da parte di una controparte centrale (derivati OTC).
  L'articolo 5 indica i soggetti aventi sede in Italia per i quali, nel rispetto delle disposizioni previste nel Regno Unito, viene consentita la prosecuzione dell'attività nel periodo transitorio (banche, imprese di investimento, istituti di pagamento, istituti di moneta elettronica, società di gestione del risparmio (SGR), società di investimento a capitale variabile e fisso (Sicav e Sicaf), gestori di fondi (EuVECA, uSEF e ELTIF, intermediari finanziari) e le condizioni per tale prosecuzione di attività.
  L'articolo 6 disciplina la possibilità che i gestori di sedi di negoziazione italiani possano continuare a svolgere la propria attività nel Regno Unito e, viceversa, che i gestori di sedi di negoziazione del Regno Unito possano continuare a svolgere la propria attività sul territorio della Repubblica.
  L'articolo 7 stabilisce l'obbligo per le banche, le imprese di investimento, gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica di mantenere l'adesione ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela disciplinati dalla legge italiana. L'articolo 8 stabilisce, per le banche e le imprese di investimento che possono continuare a svolgere le attività e servizi bancari e di investimento nel periodo transitorio, l'adesione di diritto ai sistemi italiani di garanzia dei depositanti aderenti e di indennizzo degli investitori.
  L'articolo 9 disciplina l'operatività delle imprese di assicurazione del Regno Unito, operanti nel territorio della Repubblica in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi: esse sono cancellate dall'elenco delle imprese UE dopo la data di recesso e nel periodo transitorio proseguono l'attività nei limiti della gestione dei contratti e delle coperture in corso alla data di recesso senza assumere nuovi contratti, né rinnovare, anche tacitamente, contratti esistenti. Analoga disciplina è Pag. 44dettata dall'articolo 10 con riferimento agli intermediari assicurativi o riassicurativi del Regno Unito, operanti in Italia; l'articolo 11 invece dispone la prosecuzione dell'attività delle imprese italiane di assicurazione o riassicurazione operanti nel territorio del Regno Unito in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi. Con riferimento ai fondi pensione, l'articolo 12 disciplina i limiti di investimento dei fondi pensione assimilando, per tutto il corso del periodo transitorio, i fondi di investimento del Regno Unito ai fondi europei.
  L'articolo 13 dispone il mantenimento della legislazione vigente in materia fiscale durante il periodo transitorio previsto dall'accordo di recesso.
  L'articolo 14, relativo al soggiorno in Italia dei cittadini del Regno Unito e dei loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea, reca una disciplina transitoria volta a consentire che tali soggetti conseguano (al ricorrere di determinate condizioni) o un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o un permesso di soggiorno «per residenza». Decorso il periodo transitorio – e dunque a decorrere dal 1o gennaio 2021 – tali soggetti sono considerati, ai fini del soggiorno in territorio italiano, quali cittadini di Stato non membro dell'Unione europea. Le norme si applicano solo per il caso di recesso senza accordo del Regno Unito dall'Unione europea, con decorrenza dall'effettivo recesso.
  Con le modifiche introdotte al Senato si prevede l'applicazione delle misure che consentono alla continuità del soggiorno di non essere pregiudicata da assenze che non superino complessivamente sei mesi l'anno, nonché da assenze di durata superiore per l'assolvimento di obblighi militari ovvero da assenze fino a dodici mesi consecutivi per motivi rilevanti, quali la gravidanza e la maternità, malattia grave, studi o formazione professionale o distacco per motivi di lavoro in un altro Stato membro o in un Paese terzo.
  L'articolo 15 detta una disciplina transitoria per i cittadini del Regno Unito in tema di concessione della cittadinanza italiana. Per il conferimento della cittadinanza, i cittadini del Regno Unito sono equiparati (fino al giuramento) ai cittadini dell'Unione europea, se abbiano maturato il requisito di legale residenza protrattasi per almeno quattro anni, richiesta ex lege, alla data di recesso del Regno Unito dall'Unione europea – e qualora presentino domanda entro il 31 dicembre 2020.
  L'articolo 16, per il potenziamento dei servizi consolari, stanzia somme per l'acquisto di immobili adibiti ai servizi consolari e alla ristrutturazione degli stessi; al miglioramento dei servizi in termini di tempestività ed efficacia; all'assunzione di personale. Durante l'esame al Senato sono state introdotte modifiche alle norme relative ai rimborsi spese del personale a contratto impiegato durante viaggi di servizio, prevedendo che a tale personale, in aggiunta alle spese di viaggio, sia corrisposto il rimborso delle spese di vitto e di alloggio sostenute, coi limiti previsti dalle disposizioni vigenti.
  L'articolo 17 prevede che le norme europee in materia di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, per quanto riguarda i diritti in materia di tutela della salute, continuino ad applicarsi ai cittadini del Regno Unito ed agli apolidi e rifugiati soggetti alla legislazione di tale Stato, nonché ai relativi familiari e superstiti, fino al 31 dicembre 2020, a condizione di reciprocità con i cittadini italiani.
  Nel corso dell'esame al Senato sono state introdotte norme che autorizzano il Ministero della salute, per il triennio 2019-2021, ad effettuare nuove assunzioni a tempo indeterminato di personale con la qualifica di funzionario tecnico della prevenzione, per fronteggiare l'incremento (conseguente al recesso del Regno Unito) delle attività demandate agli uffici periferici del Ministero della salute in materia di controlli sulle importazioni.
  In particolare, l'articolo 17-bis fa salvi, a condizione di reciprocità, i diritti e i doveri degli studenti e dei ricercatori del Regno Unito già presenti in Italia alla data del recesso o comunque che lo saranno entro l'anno accademico 2019-2020.Pag. 45
  L'articolo 17-ter interviene in materia di diritti aeroportuali prevedendo che, ai fini dell'applicazione dei diritti d'imbarco, i passeggeri imbarcati presso gli scali nazionali su voli con destinazione un aeroporto del Regno Unito siano equiparati ai passeggeri imbarcati su voli aventi con destinazione un aeroporto dell'Unione europea, a condizioni di reciprocità; il successivo articolo 17-quater, anch'esso introdotto al Senato, consente ai vettori comunitari e del Regno Unito, in via transitoria e comunque non oltre il 30 marzo 2020, di continuare ad operare collegamenti di linea point to point, mediante aeromobili del tipo a corridoio unico, tra lo scalo di Milano Linate e altri aeroporti del Regno Unito, nei limiti della definita capacità operativa dello scalo di Milano Linate e a condizione di reciprocità.
  L'articolo 18 autorizza la sottoscrizione dell'aumento di capitale della BEI da parte dell'Italia per un ammontare pari a circa 6,9 miliardi di euro: in particolare, si autorizza la partecipazione dell'Italia all'aumento di capitale della Banca Europea per gli Investimenti (BEI) resosi necessario per sostituire il capitale sottoscritto dal Regno Unito.
  L'articolo 19 reca disposizioni per il sostegno all'attività internazionale; segnatamente, i commi 1-3 disciplinano le facoltà assunzionali del MEF connesse alla presidenza italiana del G20 nel 2021 e ai negoziati europei ed internazionali in materia economico-finanziaria e reca le coperture finanziarie per le assunzioni; il comma 4 dispone in materia di riassegnazione delle risorse residue nei conti speciali CEE allo stato di previsione del MEF.
  Sono stati inoltre aggiunti durante l'esame al Senato:
   l'articolo 19-bis, che inserisce nel Testo Unico Bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993), il principio di reciprocità quale condizione per il rilascio dell'autorizzazione a esercitare l'attività bancaria da parte della Banca d'Italia all'operatività senza stabilimento di succursali sul territorio della Repubblica delle banche extracomunitarie;
   l'articolo 19-ter, che ammette la Cassa depositi e prestiti (CDP) alle negoziazioni per conto proprio sulle sedi di negoziazione all'ingrosso in titoli di Stato;
   l'articolo 19-quater, che modifica la disciplina dei principi contabili internazionali;
   l'articolo 19-quinquies, che estende l'ambito di applicazione dell'obbligo di destinare a riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla differenza tra i valori di iscrizione in bilancio e i valori di mercato, al netto del relativo onere fiscale.

  Il Capo III del provvedimento (articoli 20-23) consente la prosecuzione delle misure di smaltimento dei crediti in sofferenza presenti nei bilanci bancari, tramite la concessione di garanzie dello Stato nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione, che abbiano come sottostante crediti in sofferenza (Garanzia cartolarizzazione crediti in sofferenza – GACS), a tal fine utilizzando i meccanismi già disciplinati dal Capo II del decreto-legge n. 18 del 2016, cui sono apportate alcune modifiche.
  In estrema sintesi, in analogia alla disciplina del decreto-legge n. 18 del 2016, possono usufruire della garanzia dello Stato solo le cartolarizzazioni cd. senior, ossia quelle considerate più sicure, in quanto sopportano per ultime eventuali perdite derivanti da recuperi sui crediti inferiori alle attese. Non si procede al rimborso dei titoli più rischiosi se prima non sono integralmente rimborsate le tranches di titoli coperti dalla garanzia di Stato.
  Le garanzie possono essere chieste dalle banche che cartolarizzano e cedono i crediti in sofferenza, a fronte del pagamento di una commissione periodica al Tesoro, calcolata come percentuale annua sull'ammontare garantito. Il prezzo della garanzia è di mercato al fine di non dar vita ad aiuti di Stato.
  Si prevede che il prezzo della garanzia sia crescente nel tempo, allo scopo di tener conto dei maggiori rischi connessi a una Pag. 46maggiore durata dei titoli e di introdurre nel meccanismo un incentivo a recuperare velocemente i crediti.
  Al fine del rilascio della garanzia, i titoli devono avere preventivamente ottenuto un rating uguale o superiore al rating BBB da un'agenzia di rating indipendente e inclusa nella lista delle agenzie accettate dalla BCE secondo i criteri che le agenzie stesse sono tenute ad osservare.
  Con la presenza della garanzia pubblica si intende facilitare il finanziamento delle operazioni di cessione delle sofferenze senza impatti sui saldi di finanza pubblica.
  Rispetto alla disciplina del 2016:
   lo schema di garanzia è destinato a durare, in prima battuta, per un tempo più lungo rispetto a quello originariamente previsto dal decreto-legge n. 18 (24 mesi dal parere positivo UE, prorogabili di ulteriori 12, in luogo dei 18 mesi previsti nel 2016. Lo schema di garanzia del 2016 è stato successivamente prorogato nel tempo, previo assenso della Commissione Europea, come si vedrà infra);
   il prezzo di trasferimento dei crediti in sofferenza cartolarizzati non è più computato al momento della cessione;
   si prevede che il rating minimo dei crediti eleggibili per la garanzia statale sia più elevato del precedente investment grade, e cioè che tale rating non sia inferiore a BBB o equivalente;
   sono previste condizioni più stringenti per la tempistica di remunerazione dei titoli cartolarizzati diversi da quelli senior, nonché delle società che prestano i servizi connessi alle operazioni di cartolarizzazione. La tempistica della remunerazione viene legata al raggiungimento di determinati livelli di incasso;
   è modificata la disciplina del corrispettivo della garanzia statale, sia mediante l'aggiornamento della composizione dei panieri di titoli presi in considerazione per il calcolo del prezzo, sia mediante l'innalzamento delle percentuali di maggiorazione del prezzo legate al trascorrere del tempo.

  L'articolo 24 reca l'entrata in vigore del decreto-legge (il 26 marzo 2019).
  Resta inteso che le norme del decreto-legge saranno superate ove, entro il 31 ottobre 2019, fosse recepito dal Regno Unito l'accordo di recesso già stipulato ex articolo 50 TUE e, per le future relazioni con l'Unione Europea, si addivenisse a un accordo (analogamente, le norme in esame sarebbero prive di operatività ove il Regno Unito esercitasse l'opzione di revocare la notifica di recesso dall'Unione).

  Carla RUOCCO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 12.10.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.10 alle 12.15.

AVVERTENZA

  Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

COMITATO DEI NOVE

Disposizioni per la semplificazione fiscale, il sostegno delle attività economiche e delle famiglie e il contrasto dell'evasione fiscale.
Esame emendamenti C. 1074-A Ruocco.