CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 30 aprile 2019
180.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 30

ESAME, AI SENSI DELL'ARTICOLO 123-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

  Martedì 30 aprile 2019. — Presidenza del presidente Claudio BORGHI.

  La seduta comincia alle 13.30.

Disposizioni per il contrasto della violenza in occasione di manifestazioni sportive.
C. 1603-ter Governo.
(Esame per la verifica del contenuto proprio del disegno di legge e conclusione).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Claudio BORGHI, presidente, avverte che la Commissione è oggi convocata, ai sensi dell'articolo 123-bis, comma 1, del Regolamento, per l'espressione del parere alla Presidenza della Camera sul disegno di legge n. 1603-ter, recante «Disposizioni per il contrasto della violenza in occasione di manifestazioni sportive». Ricorda che, ai sensi dell'articolo 123-bis, comma 1, del Regolamento, il parere che la Commissione bilancio è chiamata ad esprimere alla Presidente della Camera ha la finalità di accertare se il provvedimento collegato non rechi disposizioni estranee al suo oggetto, così come definito dalla legislazione vigente in materia di bilancio e di contabilità dello Stato, nonché dalla risoluzione di approvazione del Documento di economia e finanza (o della relativa Nota di aggiornamento).
  Ciò premesso, con riferimento al provvedimento in oggetto formula la seguente proposta di parere:
   «La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,
   esaminato il disegno di legge recante “Disposizioni per il contrasto della violenza in occasione di manifestazioni sportive (collegato alla manovra di finanza pubblica 2020)” (C. 1603-ter);
   premesso che:
    l'articolo 10, comma 6, della legge n. 196 del 2009 dispone che in allegato al DEF sono indicati i disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, ciascuno dei quali reca disposizioni omogenee per materia, tenendo conto delle competenze delle amministrazioni, e concorre al raggiungimento degli obiettivi programmatici fissati dal DEF, con esclusione di quelli relativi alla fissazione dei saldi, nonché all'attuazione del Programma nazionale di riforma, anche attraverso interventi di carattere ordinamentale, organizzatorio ovvero di rilancio e sviluppo dell'economia;
    l'articolo 10-bis, comma 7, della stessa legge dispone che in allegato alla Nota di aggiornamento del DEF sono indicati eventuali disegni di legge collegati, con i requisiti di cui al menzionato articolo 10, comma 6;
    il disegno di legge in oggetto deriva dallo stralcio di alcune disposizioni (articoli da 6 a 11) contenute nel disegno di legge C. 1603, recante Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché misure di contrasto della violenza in occasione delle manifestazioni sportive e di semplificazione;
    il predetto stralcio è stato disposto dal Presidente della Camera, nella seduta del 12 marzo 2019, ai sensi dell'articolo 123-bis, comma 1, del Regolamento, sentito il parere della Commissione bilancio, in quanto le disposizioni stralciate sono state ritenute non riconducibili alle materie indicate nella Nota di aggiornamento del DEF 2018 e pertanto estranee al suo oggetto, come definito dalla legislazione vigente in materia di bilancio e di contabilità dello Stato;
   considerato che:
    il Documento di economia e finanza 2019 successivamente ha previsto tra i provvedimenti collegati alla manovra di finanza pubblica per il 2020 anche il disegno di legge di delega al Governo per l'adozione di disposizioni per il contrasto della violenza in occasioni di manifestazioni sportive (C. 1603-ter);
    il citato provvedimento, composto di sei articoli (articoli da 6 a 11), reca Pag. 31disposizioni che intervengono in maniera organica sulla disciplina complessiva della lotta alla violenza negli stadi in occasione delle manifestazioni sportive, che, pur presentando carattere ordinamentale, appaiono comunque suscettibili di concorrere al conseguimento degli obiettivi fissati dal DEF 2019, essendo le stesse indicate nel Programma nazionale di riforma, contenuto nel medesimo DEF;
    esse, in particolare, prevedono il rafforzamento degli strumenti di contrasto dei suddetti fenomeni nonché una completa ricognizione della normativa, anche penale e processuale, in materia di prevenzione e di contrasto dei fenomeni di violenza connessi alle manifestazioni sportive e possono pertanto ricondursi ai temi individuati dal DEF 2019 nell'ambito dei provvedimenti collegati e, prevalentemente, alle competenze del Ministero dell'interno e del Ministero della giustizia,

RITIENE

  che il contenuto del disegno di legge C. 1603-ter, recante «Disposizioni per il contrasto della violenza in occasione di manifestazioni sportive»:
   a) sia riconducibile alle materie individuate dal DEF 2019;
   b) non rechi disposizioni estranee al suo oggetto, così come definito dalla legislazione vigente in materia di bilancio e di contabilità dello Stato».

  La Commissione approva la proposta di parere del presidente.

  La seduta termina alle 13.35.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 30 aprile 2019. — Presidenza del presidente Claudio BORGHI. – Intervengono i viceministri dell'economia e delle finanze Laura Castelli e Massimo Garavaglia.

  La seduta comincia alle 13.35.

Disposizioni per la semplificazione fiscale, il sostegno delle attività economiche e delle famiglie e il contrasto dell'evasione fiscale.
C. 1074-A.
(Parere all'Assemblea).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 16 aprile 2019.

  Vanessa CATTOI (Lega), relatrice, comunica che il Governo non ha ancora trasmesso la relazione tecnica richiesta nella seduta del 16 aprile scorso.

  La Viceministra Laura CASTELLI comunica che il Governo è ancora in attesa dei necessari elementi di chiarimento da parte dell'Agenzia delle Entrate, che auspica arrivino al più presto.

  Claudio BORGHI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari.
C. 1585 cost., approvato dal Senato, e abb.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Nulla osta – Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Giorgio LOVECCHIO (M5S), relatore, ricorda che la proposta di legge costituzionale in esame, approvata dal Senato, reca Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari ed è composta da quattro articoli.
  In particolare, segnala che l'articolo 1 riduce il numero complessivo dei deputati dagli attuali 630 a 400, di cui 8 da eleggere nella circoscrizione Estero.Pag. 32
  L'articolo 2 determina invece in 200, rispetto agli attuali 315, il numero complessivo dei senatori elettivi, di cui 4 da eleggere nella circoscrizione Estero.
  L'articolo 3 dispone inoltre che il numero di cinque senatori a vita nominati per alti meriti dal Presidente della Repubblica sia da intendere quale numero massimo riferito alla permanenza in carica di tale novero di senatori.
  L'articolo 4 stabilisce, infine, che la riduzione dei parlamentari abbia decorrenza dalla data del primo scioglimento o della prima cessazione delle Camere successiva alla data di entrata in vigore della legge costituzionale, e comunque non prima che siano decorsi da essa sessanta giorni.
  Ciò posto, rileva che le disposizioni di rango costituzionale contenute nel provvedimento in esame presentano carattere ordinamentale e non appaiono presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.
  Alla luce di tali considerazioni, propone pertanto di esprimere sul provvedimento in esame un parere di nulla osta.

  La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  Giorgio LOVECCHIO (M5S), relatore, avverte che l'Assemblea, in data odierna, ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti. Poiché le proposte emendative in esso contenute non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, propone di esprimere sulle stesse un parere di nulla osta.

  La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni per assicurare l'applicabilità delle leggi elettorali indipendentemente dal numero dei parlamentari.
C. 1616, approvato dal Senato.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Nulla osta – Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Giuseppe BUOMPANE (M5S), relatore, segnala che la proposta di legge in esame, approvata dal Senato, reca Disposizioni per assicurare l'applicabilità delle leggi elettorali indipendentemente dal numero dei parlamentari ed è composta da tre articoli.
  In particolare l'articolo 1, intervenendo sulla disciplina elettorale per la Camera dei deputati stabilita dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, prevede che il numero complessivo dei collegi uninominali sia pari a tre ottavi del totale dei seggi da eleggere nelle circoscrizioni, con arrotondamento all'unità inferiore.
  L'articolo 2 interviene invece sulla disciplina elettorale per il Senato, di cui al testo unico contenuto nel decreto legislativo n. 533 del 1993, prevedendo la ripartizione del territorio nazionale in un numero di collegi uninominali pari a tre ottavi del totale dei seggi da eleggere nelle circoscrizioni regionali, con arrotondamento all'unità più prossima.
  L'articolo 3, infine, reca una delega al Governo per la determinazione dei collegi, sia uninominali che plurinominali, qualora intervenga – entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento – la promulgazione di una legge costituzionale modificativa del numero dei parlamentari.
  Ciò posto, rileva che le disposizioni contenute nel provvedimento in esame presentano carattere ordinamentale e non appaiono presentare profili problematici dal punto di vista finanziario. In considerazione di ciò, propone pertanto di esprimere sullo stesso un parere di nulla osta.

Pag. 33

  La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  Giuseppe BUOMPANE (M5S), relatore, avverte che l'Assemblea, in data odierna, ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti. Poiché le proposte emendative in esso contenute non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, propone di esprimere sulle stesse un parere di nulla osta.

  La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica.
C. 682 e abb.-A.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Maura TOMASI (Lega), relatrice, fa presente che la proposta di legge, non corredata di relazione tecnica, reca l'introduzione dell'insegnamento dell'educazione civica nella scuola primaria e secondaria.
  Riguardo all'articolo 2, che reca disposizioni per l'istituzione dell'insegnamento dell'educazione civica, in merito ai profili di quantificazione osserva che la norma prevede l'attivazione dell'insegnamento dell'educazione civica, con un monte ore annuale di 33 ore nel primo e secondo ciclo di istruzione, nonché l'avvio di iniziative di sensibilizzazione alla cittadinanza responsabile nella scuola dell'infanzia. Per raggiungere il predetto orario gli istituti scolastici possono avvalersi della quota di autonomia e affidano l'insegnamento ai docenti della classe utilizzando le risorse dell'organico dell'autonomia. Infine, il comma 7 prevede che dall'attuazione dell'articolo in esame non debbano derivare incrementi o modifiche dell'organico del personale scolastico, né ore d'insegnamento eccedenti rispetto all'orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti.
  In proposito, ritiene necessario acquisire dati ed elementi di quantificazione volti a suffragare l'assunzione che l'insegnamento dell'educazione civica – che la norma qualifica come obbligatorio e valevole ai fini della valutazione del discente – possa essere effettivamente svolto presso ciascuna istituzione scolastica, a partire dal primo anno scolastico utile, nel quadro delle risorse dell'autonomia, senza quindi nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e senza pregiudizio di ulteriori attività già programmate o avviate a valere sulle medesime risorse; tale valutazione dovrebbe tenere esplicitamente conto, in particolare, dei contenuti di educazione alla cittadinanza digitale che l'articolo 5 (alla cui scheda rinvia), ai commi 1 e 2, prevede che debbano essere sviluppati nell'ambito dell'insegnamento di educazione civica. Inoltre, per quanto concerne le scuole dell'infanzia, andrebbe chiarito a valere su quali risorse debbano essere effettuate le iniziative di sensibilizzazione alla cittadinanza responsabile di cui al comma 1.
  In merito ai profili di copertura finanziaria segnala che il comma 7 dell'articolo 2 stabilisce che al docente con compiti di coordinamento, individuato, per ciascuna classe, tra i docenti a cui è affidato l'insegnamento dell'educazione civica, non sono dovuti compensi, indennità o altri emolumenti comunque denominati, salvo che la contrattazione di istituto stabilisca diversamente, con oneri a carico del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa.
  Riguardo al citato Fondo segnala che esso è disciplinato dall'articolo 40 del Pag. 34Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto istruzione e ricerca per il triennio 2016-2018 e che il contratto integrativo nazionale per il settore scuola provvede alla sua ripartizione tra le diverse finalità alle quali esso è destinato ai sensi del predetto articolo 40, definendo i criteri di riparto tra le singole istituzioni scolastiche ed educative.
  Al riguardo non ha osservazioni da formulare, giacché gli oneri eventuali non potranno comunque eccedere i limiti delle disponibilità del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa.
  Ritiene peraltro che si potrebbe valutare l'opportunità di escludere espressamente, al pari degli altri emolumenti, anche la possibilità di corrispondere rimborsi spese al personale docente con compiti di coordinamento, ferma restando comunque la previsione secondo la quale la contrattazione di istituto può stabilire diversamente, con oneri a carico del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa. Sul punto considera comunque necessario acquisire una conferma da parte del Governo.
  In merito agli articoli 3 e 4, concernenti lo sviluppo delle competenze e gli obiettivi di apprendimento, Costituzione e cittadinanza, in merito ai profili di quantificazione non ha osservazioni da formulare in relazione al contenuto essenzialmente ordinamentale delle norme.
  Per quanto concerne l'articolo 5, relativo all'educazione alla cittadinanza digitale, in merito ai profili di quantificazione, con riferimento ai commi 1 e 2, che elencano i contenuti dell'educazione alla cittadinanza digitale, da erogare nell'ambito dell'insegnamento di educazione civica, rinvia alla richiesta di dati ed elementi formulata con riguardo all'articolo 2, che concerne l'istituzione dell'insegnamento di educazione civica. In particolare, ritiene che andrebbero forniti chiarimenti sulla disponibilità delle professionalità e delle attrezzature richieste per tale disciplina, ovvero i costi da sostenere per la relativa attività di formazione (in proposito rinvia al successivo articolo 6) e le corrispondenti fonti di finanziamento.
  In merito ai commi da 3 a 7, che istituiscono e disciplinano la Consulta dei diritti e dei doveri dell'adolescente digitale – alla quale sono affidate funzioni di valutazione, di diffusione informativa nonché propositive – rileva che, ai sensi del comma 7, ai relativi componenti non sono dovuti compensi, indennità, gettoni di presenza o altre utilità comunque denominate, né rimborsi spese. In proposito, ritiene necessario da un lato acquisire chiarimenti circa le spese derivanti dal funzionamento della Consulta – quali, ad esempio, spese di segreteria, per acquisizioni di risorse informative, per svolgimento di ricerche – e dalle relative esigenze logistiche, dall'altro, acquisire una conferma che la Consulta possa effettivamente operare in mancanza di rimborsi spese per i rappresentanti di studenti, insegnanti e famiglie. Ai predetti fini ritiene altresì utile acquisire indicazioni circa la collocazione della Consulta.
  Riguardo all'articolo 6, in materia di formazione dei docenti, in merito ai profili di quantificazione evidenzia che la norma finalizza parte delle risorse destinate al Piano nazionale di formazione per la formazione dei docenti ai fini dell'insegnamento trasversale di educazione civica. Sul punto considera necessario acquisire dati che confermino l'effettiva possibilità di far fronte alle esigenze di formazione derivanti dalla norma in esame a valere sulle risorse previste. Ritiene che andrebbe altresì confermato che tale previsione non pregiudichi la realizzazione di ulteriori attività di formazione già programmate o che risulti comunque necessario realizzare a valere sulle medesime disponibilità.
  Quanto agli accordi di cui al comma 2, non formula osservazioni nel presupposto che gli stessi possano essere realizzati ad invarianza di oneri da parte di tutti i soggetti pubblici partecipanti.
  In merito ai profili di copertura finanziaria fa presente che l'articolo 6, comma 1, destina una quota parte delle risorse di cui all'articolo 1, comma 125, della legge n. 107 del 2015, pari a 4 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, alla formazione Pag. 35dei docenti sulle tematiche concernenti l'insegnamento trasversale dell'educazione civica.
  In proposito ricorda che il citato comma 125 ha autorizzato una spesa di 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016 per l'attuazione del Piano nazionale di formazione e per la realizzazione delle attività formative dei docenti, di cui ai commi da 121 a 124 dell'articolo 1 della stessa legge n. 107 del 2015.
  Ciò posto considera necessario che il Governo assicuri, da un lato, l'effettiva disponibilità delle risorse da destinare, ai sensi del presente articolo, alla formazione dei docenti e, dall'altro, che l'utilizzo delle suddette risorse non sia comunque suscettibile di pregiudicare la realizzazione degli interventi già programmati a valere sulle risorse stesse.
  In merito all'articolo 7, relativo alla scuola e alla famiglia, in merito ai profili di quantificazione evidenzia che la norma non precisa le modalità dell'integrazione scuola-famiglia di cui si prevede un rafforzamento. Pur rilevando il carattere programmatico della norma, considera utili elementi di maggior dettaglio circa i profili applicativi della stessa, che consentano di verificare se alla sua attuazione si possa far fronte a valere sulle risorse disponibili da parte delle istituzioni scolastiche.
  In relazione all'articolo 8, concernente la scuola e il territorio, in merito ai profili di quantificazione, per quanto concerne il comma 1 – che prevede l'integrazione dell'insegnamento di educazione civica con ulteriori esperienze – considerato che la relativa previsione appare rivestire carattere obbligatorio, ritiene che andrebbe chiarito quali siano i soggetti ai quali debbano essere specificamente imputati i relativi adempimenti e gli eventuali oneri.
  Per quanto concerne il comma 2, che prevede la possibilità di ulteriori iniziative promosse dai comuni, non formula osservazioni, nel presupposto che gli enti territoriali citati possano provvedere a tali iniziative, nel quadro dei rispettivi vincoli di finanza pubblica, solo al sussistere delle necessarie risorse.
  In relazione all'articolo 9, concernente l'albo delle buone pratiche di educazione civica, in merito ai profili di quantificazione non formula osservazioni, nel presupposto che le relative attività possano essere svolte ad invarianza di risorse come espressamente previsto dalla clausola di neutralità finanziaria di cui è corredata la norma. In proposito ritiene utile una conferma.
  Riguardo all'articolo 10, che reca disposizioni sulla valorizzazione delle migliori esperienze, in merito ai profili di quantificazione, tenuto conto che dalla formulazione della norma emerge il carattere obbligatorio dell'indizione del concorso annuale, ritiene che andrebbe chiarito a valere su quali risorse l'amministrazione competente possa effettuare le attività necessarie allo svolgimento dello stesso, quali, ad esempio, preparazione dei bandi, pubblicizzazione dei concorsi, valutazione degli elaborati, eventuali premiazioni. Ciò al fine di verificare se dette attività possano essere effettivamente svolte nel quadro delle risorse disponibili a legislazione vigente, come previsto dalla clausola di invarianza finanziaria che l'articolo 12 riferisce alla legge nel suo complesso.
  In merito all'articolo 12, che prevede una clausola di invarianza finanziaria, in merito ai profili di quantificazione evidenzia che la norma pone una clausola di neutralità riferita al complesso del provvedimento, laddove l'articolo 6 prevede attività finanziate a valere su specifiche risorse, sia pur già previste dalla vigente normativa. Inoltre ulteriori clausole di neutralità sono riportate all'articolo 2, comma 7 e all'articolo 9, comma 1. In proposito ritiene opportuno acquisire la valutazione del Governo.
  Riguardo all'effettiva possibilità di realizzare le attività previste dal testo ad invarianza di oneri, rinvia alle osservazioni riferite ai singoli articoli.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, ritiene che dovrebbe essere valutata l'opportunità di sostituire la clausola di invarianza di cui all'articolo 12, riferita all'attuazione delle disposizioni di cui alla Pag. 36presente legge, con una clausola di invarianza di portata più ampia, che precisi altresì che le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione della presente legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  In particolare, l'articolo 12 potrebbe essere riformulato nei seguenti termini: «Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione della presente legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica». Sul punto considera comunque necessario acquisire una conferma da parte del Governo.

  Il Viceministro Massimo GARAVAGLIA evidenzia che l'insegnamento trasversale dell'educazione civica, di cui all'articolo 2, potrà essere effettivamente svolto presso ciascuna istituzione scolastica, a partire dal primo anno scolastico utile, nel quadro delle risorse dell'autonomia, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e senza pregiudizio di ulteriori attività già programmate o avviate a valere sulle medesime risorse, nel rispetto della clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 12.
  Conferma che le iniziative di sensibilizzazione alla cittadinanza responsabile nell'ambito della scuola dell'infanzia, di cui al medesimo articolo 2, comma 1, secondo periodo, saranno svolte nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel rispetto della clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 12.
  Ritiene necessario che all'articolo 2, comma 7 – che stabilisce, tra l'altro, che al docente con compiti di coordinamento, individuato, per ciascuna classe, tra i docenti a cui è affidato l'insegnamento dell'educazione civica, non sono dovuti compensi, indennità o altri emolumenti comunque denominati – sia previsto espressamente che allo stesso non siano altresì dovuti rimborsi spese.
  Ritiene necessario che all'articolo 5, comma 3, sia precisato, anche ai fini dell'individuazione dell'amministrazione che dovrà supportare le attività della Consulta dei diritti e dei doveri dell'adolescente digitale, che la medesima Consulta è istituita presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
  In relazione all'articolo 6, comma 1, che destina una quota parte delle risorse di cui all'articolo 1, comma 125, della legge n. 107 del 2015, in misura pari a 4 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, alla formazione dei docenti sulle tematiche concernenti l'insegnamento trasversale dell'educazione civica, assicura l'effettiva disponibilità delle risorse da destinare, ai sensi del citato articolo 6, alla formazione dei docenti, garantendo altresì che l'utilizzo delle suddette risorse non è comunque suscettibile di pregiudicare la realizzazione degli interventi già programmati a valere sulle risorse stesse.
  All'articolo 12, ritiene necessario sostituire la clausola di invarianza ivi contenuta, riferita all'attuazione delle disposizioni di cui al presente provvedimento, con una clausola di invarianza di portata più ampia, che precisi altresì che le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente provvedimento nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

  Maura TOMASI (Lega), relatrice, formula la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione,
   esaminato il progetto di legge C. 682 e abbinate-A, recante Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
    l'insegnamento trasversale dell'educazione civica, di cui all'articolo 2, potrà essere effettivamente svolto presso ciascuna istituzione scolastica, a partire dal primo anno scolastico utile, nel quadro Pag. 37delle risorse dell'autonomia, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e senza pregiudizio di ulteriori attività già programmate o avviate a valere sulle medesime risorse, nel rispetto della clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 12;
    le iniziative di sensibilizzazione alla cittadinanza responsabile nell'ambito della scuola dell'infanzia, di cui al medesimo articolo 2, comma 1, secondo periodo, saranno svolte nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel rispetto della clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 12;
    all'articolo 2, comma 7 – che stabilisce, tra l'altro, che al docente con compiti di coordinamento, individuato, per ciascuna classe, tra i docenti a cui è affidato l'insegnamento dell'educazione civica, non sono dovuti compensi, indennità o altri emolumenti comunque denominati – appare necessario prevedere espressamente che allo stesso non siano altresì dovuti rimborsi spese;
    all'articolo 5, comma 3, appare necessario precisare, anche ai fini dell'individuazione dell'amministrazione che dovrà supportare le attività della Consulta dei diritti e dei doveri dell'adolescente digitale, che la medesima Consulta è istituita presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
    in relazione all'articolo 6, comma 1, che destina una quota parte delle risorse di cui all'articolo 1, comma 125, della legge n. 107 del 2015, in misura pari a 4 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, alla formazione dei docenti sulle tematiche concernenti l'insegnamento trasversale dell'educazione civica, si assicura l'effettiva disponibilità delle risorse da destinare, ai sensi del citato articolo 6, alla formazione dei docenti, garantendo altresì che l'utilizzo delle suddette risorse non è comunque suscettibile di pregiudicare la realizzazione degli interventi già programmati a valere sulle risorse stesse;
    all'articolo 12, appare necessario sostituire la clausola di invarianza ivi contenuta, riferita all'attuazione delle disposizioni di cui al presente provvedimento, con una clausola di invarianza di portata più ampia, che precisi altresì che le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente provvedimento nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:
   all'articolo 2, comma 7, dopo le parole: indennità aggiungere le seguenti: , rimborsi spese;
   all'articolo 5, comma 3, dopo le parole: dell'adolescente digitale aggiungere le seguenti: , istituita presso il medesimo Ministero ai sensi del decreto di cui al comma 4;
   all'articolo 12, sostituire il comma 1 con il seguente: 1. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione della presente legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

  Il Viceministro Massimo GARAVAGLIA concorda con la proposta di parere della relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

  Maura TOMASI (Lega), relatrice, avverte che l'Assemblea ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti. Al riguardo, con riferimento alle proposte emendative la cui quantificazione o copertura ritiene carente o inidonea segnala l'emendamento Ascani 2.7, che è volto a Pag. 38prevedere un incremento, nella misura di 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, provvedendo al relativo onere mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, che non reca, per l'anno 2019, le occorrenti disponibilità.
  Con riferimento, invece, alle proposte emendative sulle quali ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo, segnala le seguenti:
   Fratoianni 4.1, che è volta a prevedere, tra l'altro, che lo studio dell'educazione civica nelle scuole del secondo ciclo comprenda attività di ricerca e di sperimentazione extrascolastiche, anche attraverso viaggi di istruzione e visite all'estero. Al riguardo, ritiene necessario che il Governo chiarisca se la proposta emendativa possa trovare attuazione nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente;
   Ascani 6.1, che è volta a prevedere un incremento, nella misura di 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, delle risorse per l'attuazione del Piano nazionale di formazione e per la realizzazione delle attività formative dei docenti, provvedendo al relativo onere mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità della copertura finanziaria prevista dalla proposta emendativa;
   Fusacchia 8.1, che è volta a prevedere che l'insegnamento trasversale dell'educazione civica promuova esperienze sviluppate anche con reti, già costituite o da costituire. Al riguardo, ritiene necessario che il Governo chiarisca se la proposta emendativa possa trovare attuazione nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente;
   Ascani 10.1, che è volta a prevedere l'assegnazione di un finanziamento di un milione di euro alle istituzioni scolastiche vincitrici del concorso nazionale per la valorizzazione degli migliori esperienze in materia di educazione civica, provvedendo al relativo onere, pari a un milione di euro annui a decorrere dal 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità della copertura finanziaria prevista dalla proposta emendativa.

  Segnala, infine, che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

  Il Viceministro Massimo GARAVAGLIA esprime parere contrario su tutte le proposte emendative puntualmente richiamate dalla relatrice, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura.

  Maura TOMASI (Lega), relatrice, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, propone quindi di esprimere parere contrario sugli emendamenti 2.7, 4.1, 6.1, 8.1 e 10.1, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, nonché di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1.

  Il Viceministro Massimo GARAVAGLIA concorda con la proposta di parere della relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Giulio Regeni.
Doc. XXII, n. 36 e abb.-A.
(Parere all'Assemblea).
(Parere su emendamenti).

Pag. 39

  La Commissione inizia l'esame degli emendamenti riferiti al provvedimento in oggetto.

  Maura TOMASI (Lega), relatrice, avverte che l'Assemblea, in data odierna, ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti. Poiché le proposte emendative in esso contenute non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, propone di esprimere sulle stesse un parere di nulla osta.

  La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere della relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo al Trattato del Nord Atlantico sull'adesione della Repubblica di Macedonia del Nord, fatto a Bruxelles il 6 febbraio 2019.
C. 1660 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame degli emendamenti riferiti al provvedimento in oggetto.

  Michele GUBITOSA (M5S), relatore, ricorda che il disegno di legge in esame reca la ratifica ed esecuzione del Protocollo al Trattato del Nord Atlantico (NATO) sull'adesione della Macedonia del Nord. In merito ai profili finanziari non ha osservazioni da formulare, prendendo atto di quanto rilevato dalla relazione tecnica.
  Formula, pertanto, una proposta di parere favorevole sul provvedimento.

  La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakhstan, dall'altra, con allegati, fatto ad Astana il 21 dicembre 2015.
C. 1648 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Erik Umberto PRETTO (Lega), relatore, ricorda che il disegno di legge reca la ratifica ed esecuzione dell'Accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakhstan, dall'altra, con allegati, fatto ad Astana il 21 dicembre 2015. L'Accordo consta di 287 articoli ed è integrato da sette allegati e un Protocollo relativo all'assistenza reciproca tra le autorità amministrative in materia doganale.
  Segnala che il disegno di legge di ratifica è corredato di relazione tecnica, che quantifica, soltanto, per due articoli del Protocollo oneri derivanti dall'ipotesi in cui funzionari italiani svolgano una missione di indagine in Kazakhstan e in cui funzionari kazaki depongano davanti all'autorità giudiziaria italiana in qualità di testimoni ed esperti.
  In merito alle disposizioni dell'Accordo, prende atto dei chiarimenti forniti dalla relazione tecnica, secondo la quale gli oneri per l'attuazione dell'Accordo gravano sul bilancio dell'Unione senza necessità di contributi aggiuntivi da parte dell'Italia.
  Dato il carattere estremamente ampio delle previsioni dell'Accordo, fa presente che andrebbe peraltro acquisita conferma che dallo stesso non possano derivare ulteriori oneri oltre a quelli evidenziati dalla relazione tecnica con riguardo al Protocollo di assistenza in materia doganale.
  In proposito, andrebbero acquisiti altresì chiarimenti in merito all'effettiva invarianza finanziaria delle norme connesse Pag. 40al trattamento della nazione più favorita per quanto riguarda gli scambi di merci, di cui all'articolo 14, e all'esenzione reciproca dagli oneri all'importazione, di cui all'articolo 18.
  Passando al Protocollo di assistenza reciproca in materia doganale, con riferimento all'articolo 7, paragrafi 3 e 4, in materia di indagini sul territorio kazako in materia di infrazioni doganali, prende atto dei chiarimenti forniti dalla relazione tecnica e non si formulano osservazioni nel presupposto che alle previsioni del Protocollo sia data attuazione secondo le ipotesi esplicitate dalla relazione tecnica, relative al numero, alla durata delle missioni e ai funzionari che vi partecipano. Per quanto attiene alla configurazione degli oneri in termini di limiti di spesa, rinvia alle osservazioni relative all'articolo 3 del disegno di legge di ratifica, relativo alla copertura finanziaria.
  Con riferimento all'articolo 11 del Protocollo, in materia di periti e testimoni dell'autorità interpellata, prende atto dei chiarimenti forniti dalla relazione tecnica e non formula osservazioni nel presupposto che alle previsioni del Protocollo sia data attuazione secondo le ipotesi esplicitate dalla relazione tecnica, relative al numero, alla durata delle missioni e ai funzionari che vi partecipano. Per quanto attiene alla configurazione degli oneri in termini di limiti di spesa, rinvia alle osservazioni relative all'articolo 3 del disegno di legge di ratifica, relativo alla copertura finanziaria.
  In merito ai profili di quantificazione degli articoli 3 e 5, recanti assistenza su richiesta e consegna e notifica, non ha osservazioni da formulare nel presupposto che l'Agenzia delle dogane e dei monopoli possa assolvere ai relativi compiti nel quadro delle risorse esistenti come indicato dalla relazione tecnica.
  Con riferimento all'articolo 12, concernente la rinuncia al rimborso delle spese di assistenza, non ha osservazioni da formulare in merito ai profili di quantificazione nel presupposto, sul quale ritiene necessario acquisire una conferma, che i funzionari di ruolo competenti possano effettivamente provvedere alle attività di interpretariato e traduzione richieste in attuazione del Protocollo.
  Per quanto concerne l'articolo 3 del disegno di legge di ratifica, recante la copertura finanziaria, osserva che tale articolo provvede all'onere consistente nelle spese di missione derivanti dall'articolo 7, paragrafi 3 e 4, e dall'articolo 11 del protocollo allegato all'Accordo oggetto di ratifica, quantificato in 15.280 euro annui a decorrere dal 2019, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale relativo al bilancio triennale 2019-2021, che reca le occorrenti disponibilità.
  Ciò posto, rileva che i predetti oneri di missione, in quanto non delimitabili nell'ambito di un limite massimo di spesa, dovrebbero essere espressi in termini meramente previsionali. Al riguardo, segnala pertanto la necessità di riformulare il comma 1 dell'articolo 3 nel senso di indicare che si tratta di un onere «valutato in», anziché «pari a», come attualmente previsto dal testo in esame – intendendosi in tal modo automaticamente applicabile la clausola di salvaguardia di cui all'articolo 17, commi da 12 a 12-quater, della legge n. 196 del 2009 –, in linea del resto con il parere di recente deliberato dalla Commissione bilancio su provvedimenti di contenuto analogo. Sul punto ritiene comunque opportuno acquisire una conferma da parte del Governo.

  La Viceministra Laura CASTELLI fa presente che eventuali riduzioni tariffarie collegate al trattamento della nazione più favorita per le merci provenienti dal Kazakhstan (equiparate al trattamento tariffario accordato a tutte le merci provenienti da altri Paesi aderenti all'OMC) avranno ripercussione soltanto per il bilancio dell'UE, in quanto i cespiti doganali sono di competenza unionale (Direzione generale della fiscalità e dell'unione doganale – DG Taxud).
  Precisa inoltre che l'esenzione degli oneri all'importazione di cui all'articolo 18 Pag. 41dell'Accordo in questione ha un effetto sulla riduzione degli oneri di natura amministrativa delle due Parti contraenti UE e Kazakhstan. Pertanto, non ritiene vi siano effetti che possano intaccare il principio dell'invarianza finanziaria del bilancio pubblico.

  Erik Umberto PRETTO (Lega), relatore, si riserva di formulare una proposta di parere sul provvedimento in esame sulla base dei chiarimenti testé forniti dalla rappresentante del Governo.

  Claudio BORGHI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Istituzione della Giornata nazionale della memoria e del sacrificio alpino.
Nuovo testo C. 622.
(Parere alla IV Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 16 aprile 2019.

  La Viceministra Laura CASTELLI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore nella seduta precedente.

  Claudio BORGHI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.50.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 30 aprile 2019. — Presidenza del presidente Claudio BORGHI. – Interviene la viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli.

  La seduta comincia alle 13.50.

Schema di decreto ministeriale concernente la procedura per la formazione degli elenchi nazionali di archeologi, archivisti, bibliotecari, demoetnoantropologi, antropologi fisici, esperti di diagnostica e di scienza e tecnologia applicate ai beni culturali e storici dell'arte.
Atto n. 77.
(Rilievi alla VII Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto ministeriale in oggetto.

  Marialuisa FARO (M5S), relatrice, segnala che lo schema di decreto ministeriale in esame disciplina le modalità per l'iscrizione di archeologi, archivisti, bibliotecari, demoetnoantropologi, antropologi fisici, esperti di diagnostica e di scienza e tecnologia applicate ai beni culturali e storici dell'arte negli elenchi nazionali previsti dalla legge 22 luglio 2014, n. 110, nonché le modalità per la tenuta degli stessi elenchi in collaborazione con le associazioni professionali, e sette allegati che indicano i requisiti per l'iscrizione a ciascuna fascia di ciascun profilo professionale.
  Ciò posto, poiché il provvedimento in esame non appare presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, propone di esprimere una valutazione favorevole sul testo del provvedimento medesimo.

  La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere della relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

  La seduta termina alle 13.55.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.55 alle 14.10.