CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 18 aprile 2019
178.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Comitato per la legislazione
COMUNICATO
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ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO

  Giovedì 18 aprile 2019.— Presidenza della presidente Fabiana DADONE.

  La seduta comincia alle 9.

Disposizioni per assicurare l'applicabilità delle leggi elettorali indipendentemente dal numero dei parlamentari.
C. 1616, approvata dal Senato.
(Parere alla Commissione I).
(Esame e conclusione – Parere con osservazioni).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Alessio BUTTI, relatore, dopo aver illustrato sinteticamente i contenuti del provvedimento, formula la seguente proposta di parere:
  «Il Comitato per la legislazione,
   esaminato il progetto di legge C. 1616, approvato dal Senato, e rilevato che:
  sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:
   la proposta di legge, che si compone di 3 articoli, presenta un contenuto omogeneo e corrispondente al titolo in quanto reca disposizioni volte a determinare il numero di seggi da attribuire nei collegi uninominali e nei collegi plurinominali sulla base di un rapporto frazionario, la cui applicazione restituisce gli stessi numeri attualmente fissati, senza modificare la configurazione del vigente sistema elettorale; finalità del provvedimento è invece quella di far sì che il sistema elettorale possa trovare applicazione indipendentemente dal numero di parlamentari, in modo che non si rendano necessarie modifiche alla normativa elettorale qualora il numero dei parlamentari dovesse essere modificato con riforma costituzionale;
  sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:
   l'attuale formulazione del numero 1) della lettera a) del comma 1 dell'articolo 1 potrebbe determinare dubbi interpretativi; la disposizione prevede infatti, con una modifica dell'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica Pag. 4n. 361 del 1957, che il numero dei collegi uninominali della Camera sia pari ai tre ottavi del totale dei seggi da assegnare; non è invece oggetto di modifica la previsione del medesimo articolo 1, comma 2, che mantiene fermo quanto previsto dall'articolo 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica, cioè che la regione Valle d'Aosta sia costituita in un unico collegio uninominale; pertanto, andrebbe chiarito se nella percentuale di 3/8 di collegi uninominali sia compreso o meno anche il collegio uninominale della Valle d'Aosta;
   il numero 2) della lettera a) del comma 2 dell'articolo 3 prevede l'applicazione, nell'ambito dell'attuazione della delega per la determinazione dei collegi uninominali e plurinominali per l'elezione della Camera e del Senato, del principio di delega di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e) della legge n. 165 del 2017; tale principio prevede che per il Senato «nella circoscrizione Friuli-Venezia Giulia uno dei collegi uninominali è costituito in modo da favorire l'accesso alla rappresentanza dei candidati che siano espressione della minoranza linguistica slovena»; al riguardo andrebbe approfondito come dare attuazione a tale principio di delega nel caso in cui la circoscrizione Friuli-Venezia Giulia per il Senato sia costituita in un unico collegio uninominale, come peraltro potrebbe accadere, in base ai calcoli effettuati, in caso di approvazione della proposta di legge costituzionale C. 1585, di riduzione del numero dei parlamentari, attualmente all'esame in sede referente della I Commissione Affari costituzionali;
  sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:
   l'articolo 3 subordina la delega legislativa prevista per la determinazione dei collegi uninominali e plurinominali di Camera e Senato ad un evento incerto, vale a dire l'approvazione entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge, di una riforma costituzionale che modifica il numero dei componenti delle Camere; al riguardo si ricorda che la sentenza n. 408 del 1998 della Corte costituzionale ha stabilito che una delega condizionata al verificarsi di determinati eventi non è di per sé in contrasto con il modello di cui all'articolo 76 della Costituzione;
   formula, per il rispetto dei parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, le seguenti osservazioni:
  sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:
   valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di:
    chiarire se nella percentuale di 3/8 di collegi uninominali prevista dall'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1), sia ricompreso o meno anche il collegio uninominale della Valle d'Aosta.»
    approfondire la formulazione dell'articolo 3, comma 2, lettera a), numero 2;

  Fabiana DADONE, presidente, con riferimento alla prima osservazione contenuta nella proposta di parere, rileva che la formulazione, effettivamente problematica dal punto di vista della qualità della legislazione, non è tanto della proposta di legge in esame ma della legge attualmente vigente e ricorda in proposito che sul punto non si è intervenuti perché la ratio del provvedimento è quella di non modificare in alcun modo la vigente legislazione elettorale, apportandovi le uniche modifiche necessarie per rendere la legislazione applicabile indipendentemente dal numero di parlamentari. Nel merito fa presente che nel testo vigente si stabilisce che «fermo restando quanto disposto dall'articolo 2» del testo unico elettorale, ossia l'assegnazione di un seggio alla Valle d'Aosta, «nelle circoscrizioni del territorio nazionale sono costituiti 231 collegi». In attuazione della disposizione, in occasione delle scorse elezioni, sono stati costituiti 232 collegi uninominali. L'interpretazione che si è data, dunque, dell'espressione Pag. 5«fermo restando quanto previsto dall'articolo 2» è l'esclusione del collegio della Valle d'Aosta dal numero dei collegi uninominali indicati dall'articolo 1. La riformulazione proposta nel progetto di legge in esame non modifica in alcun modo tale schema normativo, al quale quindi potrà continuare ad applicarsi l'interpretazione ricordata: lascia infatti ferma la clausola relativa alla Valle d'Aosta e si limita a sostituire il numero 231 con una previsione secondo cui «nelle circoscrizioni del territorio nazionale sono costituiti un numero di collegi pari ai tre ottavi del totale dei seggi da eleggere nelle circoscrizioni nazionali [...], con arrotondamento all'unità inferiore». Tale espressione, sulla base dell'attuale composizione delle Camere implica che i collegi uninominali «fermo restando quanto dall'articolo 2» (e cioè l'ulteriore collegio uninominale da assegnare alla Valle d'Aosta) sono pari ai tre ottavi di 618 (ossia 231,75) da approssimarsi all'unità inferiore, ossia 231.
  Quanto alla seconda osservazione, precisa che la disposizione secondo cui «nella circoscrizione Friuli-Venezia Giulia uno dei collegi uninominali è costituito in modo da favorire l'accesso alla rappresentanza dei candidati che siano espressione della minoranza linguistica slovena» è inserita tra i principi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega per il disegno dei collegi del Senato, disposizione che nulla ha a che fare col numero dei collegi uninominali di ciascuna circoscrizione, determinato invece dal comma 2 dell'articolo 1 della legge elettorale. La disposizione citata non prescrive, infatti, che il numero dei collegi uninominali del Friuli–Venezia Giulia sia determinato «in modo da favorire l'accesso alla rappresentanza dei candidati che siano espressione della minoranza linguistica slovena». Essa si limita invece a dettare un criterio relativo alle operazioni di disegno dei collegi volto ad evitare le pratiche di gerrymandering, cioè pratiche disoneste di ridisegno dei collegi volte a prefigurare un determinato risultato elettorale, fermo restando il numero di collegi stabilito dalla legge elettorale. Nel caso specifico la disposizione vuole evitare che la minoranza slovena, attraverso un'iniqua procedura di ritaglio dei collegi, sia dispersa, il che renderebbe più difficile il suo accesso alla rappresentanza. Chiede pertanto al relatore di espungere le due osservazioni dalla proposta di parere.

  Alessio BUTTI, relatore, con riferimento alle considerazioni della presidente, osserva che, per quanto attiene alla questione del computo del collegio della Valle d'Aosta della Camera, è vero che anche l'attuale formulazione della norma presenta margini di ambiguità, ma la formulazione proposta dal progetto di legge sembra aumentare questa ambiguità; come è stato ricordato, infatti, la formulazione attuale dell'articolo 1 del Testo unico elettorale parla di 231 collegi uninominali fermo restando quanto previsto dall'articolo 2 e cioè la previsione di 1 collegio uninominale per la Valle d'Aosta; si può pertanto facilmente ricavare che i collegi uninominali siano, come effettivamente previsto 231+1 e cioè 232. Facendo invece riferimento al rapporto di 3/8 fermo restando quanto previsto dall'articolo 2 potrebbero aumentare i dubbi che nei 3/8 che corrispondono, a Costituzione invariata, a 231 seggi sia ricompreso il collegio uninominale della Valle d'Aosta, con la perdita rispetto all'assetto attuale di un collegio uninominale. Ciò premesso, ritiene comunque di poter accedere all'interpretazione proposta e che l'osservazione e la relativa premessa possano essere espunte dal parere.
  Giudica invece personalmente più difficile accettare l'interpretazione proposta con riferimento alla questione del Friuli-Venezia Giulia; il principio di delega della legge n. 165 del 2017 fa riferimento al fatto che al Senato «nella circoscrizione Friuli-Venezia Giulia uno dei collegi uninominali è costituito in modo da favorire l'accesso alla rappresentanza dei candidati che siano espressione della minoranza linguistica slovena». Pertanto non soltanto gli elettori appartenenti alla minoranza di lingua slovena devono essere concentrati in un unico collegio ma questo collegio deve essere anche effettivamente «contendibile» Pag. 6per i candidati appartenenti a quella minoranza, il che appare difficile da sostenere per un collegio che comprenda l'intero Friuli-Venezia Giulia; propone quindi di mantenere questa osservazione, anche nell'interesse dell'interpretazione alternativa che è stata avanzata: mantenendo l'osservazione si consentirebbe infatti un chiarimento sul punto anche in sede di I Commissione e questo aspetto emergerebbe ancora più chiaramente nei lavori preparatori.

  Fabiana DADONE, presidente, ringrazia il relatore per la disponibilità ad espungere dalla proposta di parere l'osservazione relativa alla Valle d'Aosta e ritiene che possa invece essere mantenuta l'osservazione relativa al Friuli-Venezia Giulia, al fine di consentire un chiarimento sull'interpretazione corretta della norma nell'ambito dei lavori della Commissione competente in sede referente.

  Alessio BUTTI, relatore, riformula quindi la proposta di parere nel senso di espungere dalle premesse e dal dispositivo i riferimenti alla formulazione del numero 1) della lettera a) del comma 1 dell'articolo 1.

  Il Comitato approva la proposta di parere, come da ultimo riformulata dal relatore (vedi allegato).

Disposizioni in materia di associazioni professionali a carattere sindacale del personale militare.
C. 875 Corda e abb. Nuovo testo base.
(Parere alla Commissione IV).
(Esame e conclusione – Parere con condizioni e osservazione).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Valentina CORNELI, relatrice, dopo aver illustrato sinteticamente i contenuti del provvedimento, formula la seguente proposta di parere:
  «Il Comitato per la legislazione,
   esaminato il nuovo testo base del progetto di legge C. 875 e abb., e rilevato che:
  sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:
   la proposta di legge, che si compone di 18 articoli, presenta un contenuto omogeneo e corrispondente al titolo;
  sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:
   andrebbe valutata la congruità dei termini di delega di cui al comma 3 dell'articolo 9 (delega per disciplinare l'esercizio dei diritti sindacali da parte del personale impiegato in missioni internazionali o comunque all'estero) e al comma 1 dell'articolo 17 (delega per il coordinamento normativo);
   al comma 1 dell'articolo 11, occorre sostituire l'espressione «associazioni professionali a carattere sindacale tra militari riconosciute a livello nazionale» con quella «associazioni professionali a carattere sindacale tra militari considerate rappresentative a livello nazionale», in coerenza con quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 13;
   al comma 1 dell'articolo 12, occorre sostituire l'espressione: «organizzazioni sindacali» con l'espressione: «associazioni professionali a carattere sindacale tra militari» in coerenza con la definizione recata dall'articolo 1;
   al comma 1 dell'articolo 15 andrebbe specificato che i militari che ricoprono cariche elettive ai quali si fa riferimento sono quelli che ricoprano cariche elettive nelle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari;
   alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 17 l'espressione «disposizioni normative e regolamentari» andrebbe sostituita con quella «disposizioni legislative e regolamentari», che appare più corretta in quanto anche le disposizioni regolamentari hanno valore normativo, sia pure di carattere secondario; Pag. 7
   per il rispetto dei parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento formula le seguenti condizioni:
  sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:
   provveda la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, a:
    all'articolo 11, comma 1, sostituire le parole: «riconosciute a livello nazionale» con le seguenti: «considerate rappresentative a livello nazionale»;
    all'articolo 12, comma 1, sostituire le parole: «organizzazioni sindacali» con le seguenti: «associazioni professionali a carattere sindacale tra militari»;
    all'articolo 15, comma 1, alinea, aggiungere in fine le parole: «nelle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari»;
    all'articolo 17, comma 1, lettera a), sostituire la parola: «normative» con la seguente: «legislative»
  il Comitato osserva altresì quanto segue:
  sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:
   valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di rendere più ampi i termini di delega di cui all'articolo 9, comma 3, e all'articolo 17, comma 1».

  Il Comitato approva la proposta di parere.

  La seduta termina alle 9.15.

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