CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 16 aprile 2019
176.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 85

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 16 aprile 2019. — Presidenza del presidente Claudio BORGHI. – Interviene la viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli.

  La seduta comincia alle 14.45.

Disposizioni per la semplificazione fiscale, il sostegno delle attività economiche e delle famiglie e il contrasto dell'evasione fiscale.
C. 1074-A.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Vanessa CATTOI (Lega), relatrice, fa presente che il provvedimento, il cui testo iniziale e gli emendamenti approvati non sono corredati di relazione tecnica, reca disposizioni per la semplificazione fiscale, il sostegno delle attività economiche e delle famiglie e il contrasto dell'evasione fiscale.
  Riguardo all'articolo 1, che reca disposizioni sulle semplificazioni in tema di emissione delle fatture, in merito ai profili di quantificazione, non formula osservazioni, tenuto conto che alla precedente analoga disposizione non sono stati ascritti effetti finanziari.
  In merito all'articolo 2, in materia di comunicazioni periodiche IVA, riguardo ai profili di quantificazione, evidenzia che la norma non sembra suscettibile di determinare effetti diretti sui saldi di finanza pubblica.
  Per quanto riguarda l'articolo 3, che reca disposizioni sulla semplificazione degli obblighi informativi per i soggetti in regime forfetario, in merito ai profili di quantificazione, ritiene che andrebbero acquisiti elementi volti a confermare la possibilità, per l'Agenzia delle entrate, di svolgere le funzioni di propria competenza relativamente ai contribuenti in regime forfettario utilizzando dati comunicati dal contribuente o da altri soggetti senza nuovi o maggiori oneri.
  Relativamente all'articolo 4, che reca disposizioni sulla cedibilità dei crediti IVA trimestrali, in merito ai profili di quantificazione, rileva che la norma in esame estende ai rimborsi IVA trimestrali la disciplina per il recupero di crediti – risultanti da dichiarazioni annuali – oggetto di cessione: ritiene che andrebbe in primo luogo chiarita l'effettiva portata applicativa della norma, precisando se la stessa comporti un'estensione della facoltà di cessione al credito IVA evidenziato nelle comunicazioni infrannuali presentate dal contribuente. In tale ipotesi, in caso di cessione del credito agli istituti finanziari, andrebbero verificati gli eventuali riflessi ai fini del debito pubblico: in proposito ritiene opportuno acquisire la valutazione del Governo. Ritiene inoltre che andrebbe verificata la possibilità per l'Amministrazione finanziaria di gestire un numero maggiore di crediti cedibili – in quanto maturati nelle liquidazioni periodiche in Pag. 86luogo di quelle annuali – utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente.
  Riguardo all'articolo 5, che prevede disposizioni in materia di controlli formali e termini di presentazione delle dichiarazioni dei redditi e IRAP, in merito ai profili di quantificazione, ritiene che andrebbe acquisita la valutazione del Governo riguardo all'eventualità che l'impossibilità di richiedere la documentazione già disponibile per l'Amministrazione finanziaria possa determinare un affievolimento dell'efficacia delle attività di verifica fiscale, con conseguenti effetti di gettito. Inoltre ritiene che andrebbero verificati gli eventuali riflessi del differimento del termine di scadenza per la presentazione delle dichiarazioni rispetto all'attività di controllo e ai conseguenti effetti di gettito.
  Riguardo all'articolo 6, che reca disposizioni sull'impegno cumulativo a trasmettere, in merito ai profili di quantificazione, tenuto conto che la disposizione interessa anche le amministrazioni pubbliche – in qualità di sostituti d'imposta – ritiene che andrebbe acquisita conferma che i nuovi adempimenti previsti dalla norma in esame possano essere svolti nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Ritiene, inoltre, che andrebbe escluso che, per effetto della norma, possano verificarsi effetti onerosi in sede di verifica fiscale, conseguenti all'obbligo di trasmissione telematica introdotto per i soggetti incaricati della trasmissione, comprese le amministrazioni pubbliche.
  Riguardo all'articolo 7, che reca norme sulle semplificazioni in materia di versamento unitario, in merito ai profili di quantificazione, rileva la necessità di acquisire dal Governo elementi per la verifica della stima degli oneri indicati nel comma 5, di cui non è chiara l'imputazione alle specifiche disposizioni recate dal testo.
  Con riguardo alla formulazione letterale delle stesse, segnala quanto segue.
  Con riferimento ai commi da 1 a 3, rileva che l'estensione dell'ambito applicativo dell'istituto della compensazione dei crediti per il pagamento dei debiti di natura fiscale appare suscettibile di determinare effetti negativi in termini di cassa. Considera quindi necessario acquisire l'avviso del Governo riguardo agli eventuali riflessi sul gettito atteso per ciascun esercizio.
  In merito al comma 4, relativo all'introduzione del versamento cumulato delle addizionali comunali IRPEF, ritiene che andrebbe verificata la possibilità, per l'Agenzia delle entrate, di effettuare la ripartizione giornaliera del gettito in favore dei comuni senza ulteriori oneri per la finanza pubblica.
  In merito all'articolo 8, concernente il rinnovo dei contratti di locazione a canone agevolato, in merito ai profili di quantificazione evidenzia che la norma sembra assumere carattere prevalentemente procedurale. Peraltro ritiene che andrebbe chiarito se la previsione della proroga per due anni «a ciascuna scadenza» possa configurare un'estensione temporale dell'istituto del rinnovo tacito rispetto a quanto previsto a legislazione vigente. Considerato inoltre il carattere di norma interpretativa, ritiene che andrebbero esclusi eventuali riflessi finanziari connessi alla retroattività della stessa.
  Con riguardo all'articolo 9, relativo alla cedolare secca, in merito ai profili di quantificazione ritiene che andrebbe acquisita conferma dal Governo che le previsioni di entrata a normativa vigente non includano quote di gettito atteso per il versamento delle sanzioni delle quali il comma 1 prevede la soppressione.
  Relativamente all'articolo 10, in materia di termini per la dichiarazione IMU e TASI, in merito ai profili di quantificazione, ritiene che andrebbe escluso che il differimento dei termini per la presentazione delle dichiarazioni IMU e TASI comporti conseguenze sull'attività di verifica da parte degli enti locali, con conseguenti effetti di gettito.
  Riguardo all'articolo 11, relativo agli indici sintetici di affidabilità – ISA, in merito ai profili di quantificazione rileva la necessità di acquisire elementi per la verifica della stima degli oneri, valutati in 500.000 euro annui a decorrere dal 2020.Pag. 87
  Evidenzia che gli indicatori sintetici di affidabilità (ISA) intervengono in sostituzione degli studi di settore e dei parametri e, pertanto, rappresentano una delle misure attraverso le quali viene effettuata l'attività di contrasto all'evasione fiscale alla quale le norme succedutesi nel tempo hanno ascritto, nel complesso, ingenti effetti di maggior gettito. Segnala, inoltre, che le verifiche dell'Agenzia delle entrate sono basate, tra l'altro, su criteri di coerenza dei dati forniti dal contribuente. Ritiene pertanto che andrebbe confermato che la disposizione non comporti una contrazione degli effetti di maggior gettito riferiti all'attività di accertamento.
  Inoltre, ritiene che andrebbe verificata la possibilità, per l'Agenzia delle entrate, di adempiere alle nuove funzioni utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente o comunque nell'ambito dello stanziamento previsto dalla norma in esame.
  Per quanto concerne l'articolo 12, che prevede termini di validità della dichiarazione sostitutiva unica – DSU, in merito ai profili di quantificazione, per quanto di competenza, non ha osservazioni da formulare.
  In merito alla formulazione letterale della norma rileva che la decorrenza della stessa viene precisata non nell'alinea, ma soltanto nel testo novellato del citato comma 4. Ritiene quindi utile acquisire la valutazione del Governo in merito all'eventualità di dubbi concernenti la disciplina applicabile nell'anno 2019, in considerazione dell'utilizzo della DSU al fine di erogare le prestazioni basate sull'ISEE.
  Riguardo all'articolo 13, relativo alla semplificazione per le associazioni sportive dilettantistiche, in merito ai profili di quantificazione ritiene che andrebbe verificata la possibilità, per l'Agenzia delle entrate, di applicare le nuove procedure previste senza nuovi oneri per la finanza pubblica.
  In merito agli effetti riferiti alle ritenute d'acconto, rileva che la disposizione appare suscettibile di determinare effetti negativi di cassa. Infatti, la norma determina una minore applicazione della ritenuta di acconto relativamente ai redditi fino a 10.000 euro percepiti da tutti i soggetti.
  In relazione all'articolo 14, che interviene sulla disciplina fiscale degli enti associativi esclusi dal codice del terzo settore, in merito ai profili di quantificazione rileva che la disposizione modifica il regime impositivo applicabile alle associazioni assistenziali. In proposito, considera necessario acquisire dal Governo dati ed elementi di valutazione volti a verificare i possibili effetti di gettito derivanti dall'estensione del regime fiscale di cui all'articolo 148, comma 3, del TUIR, alle predette associazioni, che, a decorrere dall'entrata in vigore delle nuove norme sul terzo settore, sarebbero state escluse dal regime agevolativo. Ricorda che all'estensione, prevista dall'articolo 1, comma 1022, della legge di bilancio 2019, del predetto regime alle «strutture periferiche di natura privatistica necessarie agli enti pubblici non economici per attuare la funzione di preposto a servizi di pubblico interesse» sono stati ascritti effetti di minor gettito dalla relazione tecnica relativa alla stessa legge di bilancio. A tal riguardo, al fine di evitare dubbi interpretativi, ritiene che andrebbe altresì chiarito se le predette «strutture periferiche», non espressamente menzionate dalla novella in esame, debbano intendersi comunque ricomprese nell'ambito applicativo del citato articolo 148, comma 3.
  In merito all'articolo 15, relativo alle dichiarazioni di intento relative all'applicazione dell'IVA, in merito ai profili di quantificazione ritiene che andrebbero esclusi effetti finanziari riferiti ad un possibile affievolimento dell'attività per il contrasto all'evasione fiscale determinato dalla riduzione di adempimenti a carico dei contribuenti interessati, quali, ad esempio, la tenuta dell'apposito registro IVA.
  Ritiene altresì che andrebbero acquisiti elementi che consentano di verificare gli eventuali effetti finanziari attribuibili alle modifiche che riguardano la disciplina sanzionatoria.Pag. 88
  In merito all'articolo 16, in materia di conoscenza degli atti e semplificazione, in merito ai profili di quantificazione, per quanto di competenza, non ha osservazioni da formulare nel presupposto che le modifiche, introdotte nello Statuto del contribuente, determinino adempimenti sostenibili da parte delle amministrazioni interessate nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. In merito a tale aspetto ritiene che andrebbe acquisito l'avviso del Governo.
  Riguardo all'articolo 17, relativo all'obbligo di invito al contraddittorio, in merito ai profili di quantificazione rileva che la disposizione introduce una nuova procedura in materia di definizione degli accertamenti nelle imposte sui redditi e sul valore aggiunto. La stessa non sembra pertanto determinare in via diretta l'insorgenza di nuovi oneri. Peraltro, considera opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità per gli uffici interessati di svolgere i nuovi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente.
  Per quanto concerne l'articolo 18, relativo alla difesa in giudizio dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, in merito ai profili di quantificazione, rileva che la disposizione reca un'interpretazione autentica – con efficacia quindi retroattiva – relativa alla rappresentanza in giudizio dell'Agenzia delle entrate. In particolare, si esclude la necessità di deliberazione degli organi di controllo per l'affidamento dell'incarico di difesa in giudizio all'Avvocatura dello Stato nei casi di indisponibilità della stessa Avvocatura ad assumere il patrocinio. In proposito, evidenzia che la disposizione assume prevalentemente carattere procedurale. Tuttavia, in considerazione del carattere retroattivo della stessa, ritiene che andrebbe esclusa l'eventuale insorgenza di oneri non previsti dovuti ad affidamenti ad avvocati del libero Foro.
  Con riferimento all'articolo 19, concernente le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali, in merito ai profili di quantificazione ritiene che andrebbe confermato che le modifiche introdotte consentano comunque l'acquisizione del gettito entro l'esercizio di competenza, al fine di escludere effetti di cassa. Ritiene altresì che andrebbero escluse eventuali spese aggiuntive per adeguamento da parte delle amministrazioni interessate delle procedure e degli standard informatici.
  Relativamente all'articolo 20, in materia di TASI degli immobili-merce, in merito ai profili di quantificazione rileva che la disposizione valuta oneri per 15 milioni annui a fronte dell'esenzione, a decorrere dal 2022, degli immobili-merce dal pagamento della TASI. In proposito, considerato che la norma non è corredata di relazione tecnica, ritiene che andrebbero forniti i dati necessari alla verifica della stima dell'onere indicato.
  Con riferimento all'articolo 21, in materia di tenuta della contabilità in forma meccanizzata, in merito ai profili di quantificazione ritiene che andrebbe escluso che le modifiche introdotte siano suscettibili di determinare una riduzione dell'efficacia di disposizioni finalizzate al contrasto all'evasione fiscale ed incidere quindi sugli effetti attribuiti a normative in materia di accertamento cui sono stati ascritti effetti di maggior gettito scontati ai fini dei tendenziali.
  Riguardo all'articolo 22, in materia di imposta di bollo virtuale sulle fatture elettroniche, in merito ai profili di quantificazione rileva la necessità di acquisire elementi riferiti agli effetti di gettito attesi dalla norma in esame. Ciò al fine di verificare la congruità delle coperture delle norme di cui agli articoli 7, 11, 20, 23, 25, 27, 28, 34, a valere sulle maggiori entrate attese dall'articolo in esame.
  In merito ai profili di copertura finanziaria segnala che le maggiori entrate derivanti dall'articolo 22, il quale introduce una procedura semplificata e automatizzata per rilevare il non corretto assolvimento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche, sono utilizzate per la copertura degli oneri derivanti da:
   l'introduzione di disposizioni per la semplificazione in materia di versamento unitario mediante il modello F24, valutati Pag. 89in 1,535 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 (articolo 7, comma 5);
   l'introduzione di disposizioni per la semplificazione in tema di indici sintetici di affidabilità fiscale, valutati in 0,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 (articolo 11, comma 2);
   l'introduzione di disposizioni di semplificazione per gli immobili concessi in comodato d'uso, valutati in 0,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 (articolo 23, comma 2);
   il riconoscimento di un credito di imposta in materia di rifiuti e di imballaggi, valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2021 (articolo 27, comma 4);
   il riconoscimento di un credito di imposta per l'acquisto di prodotti da riciclo e riuso, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2021 (articolo 28, comma 6);
   l'istituzione, disposta dall'articolo 30, comma 3, presso il Ministero dell'interno, di un Fondo da ripartire tra i comuni per la concessione dei contributi agli esercizi commerciali, artigianali e di servizi previsti dal Capo III del provvedimento, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, a 10 milioni di euro per l'anno 2021, a 13 milioni di euro per l'anno 2022 e a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 (articolo 34, comma 1);

  nonché per la copertura delle minori entrate derivanti:
   dall'esenzione dalla TASI per gli immobili-merce non venduti né locati, valutate in 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 (articolo 20, comma 2);
   dall'esclusione dal reddito fondiario dei canoni di locazione non percepiti, indipendentemente dall'esito del procedimento di convalida di sfratto, valutate in 9,1 milioni di euro per l'anno 2020, in 26,7 milioni di euro per l'anno 2021, in 39,3 milioni di euro per l'anno 2022, in 28,5 milioni di euro per l'anno 2023, in 18,6 milioni di euro per l'anno 2024, in 4,4 milioni di euro per l'anno 2025 e in 6,8 milioni di euro per l'anno 2026 (articolo 25, comma 3).

  Complessivamente gli oneri sopra indicati ammontano a 16,635 milioni di euro per l'anno 2020, 69,235 milioni di euro per l'anno 2021, 69,835 milioni di euro per l'anno 2022, 66,035 milioni di euro per l'anno 2023, 56,135 milioni di euro per l'anno 2024, 41,935 milioni di euro per l'anno 2025, 44,335 milioni di euro per l'anno 2026 e 37,535 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.
  Ciò posto, ai fini della verifica della capienza delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 22 in commento rispetto agli oneri complessivi recati dalle disposizioni testé indicate, rinvia alle considerazioni svolte in relazione ai profili di quantificazione.
  Segnala peraltro l'opportunità di sostituire, nel testo degli articoli 27, comma 4, e 28, comma 6, l'espressione «oneri valutati in» con l'espressione «oneri pari a» in quanto i crediti di imposta ivi previsti sono espressamente riconosciuti nel rispetto del limite di spesa stabilito dagli articoli medesimi.
  Evidenzia inoltre che analoga sostituzione dovrebbe essere operata anche nel testo degli articoli 20, comma 2, e 25, comma 3, in quanto per gli oneri costituiti da minori entrate – con riferimento alle quali l'eventuale disallineamento tra gli oneri previsti e quelli effettivi è verificabile solo a consuntivo – risulta sostanzialmente inefficace la clausola di salvaguardia di cui all'articolo 17, commi da 12 a 12-quater, della legge n. 196 del 2009. In proposito considera comunque necessario acquisire l'avviso del Governo.
  Riguardo all'articolo 23, che prevede semplificazioni per gli immobili concessi in comodato d'uso, in merito ai profili di quantificazione rileva che, a fronte delle modifiche introdotte, la norma, che non risulta corredata di relazione tecnica, valuta i relativi oneri in 500.000 euro annui dal 2020. Tale onere non risulta ricostruibile sulla base degli effetti ascritti alle disposizioni che hanno introdotto le Pag. 90norme ora soppresse. In proposito ritiene dunque opportuno acquisire i dati e gli elementi di valutazione necessari ai fini della verifica tecnica degli effetti finanziari indicati dalle norme.
  In merito all'articolo 24, relativo al ravvedimento parziale, in merito ai profili di quantificazione evidenzia che la norma reca una disposizione di interpretazione autentica in materia di ravvedimento. Tenuto conto dell'efficacia retroattiva della stessa, ritiene che andrebbero acquisiti dati riferiti agli effetti finanziari prefigurabili in ragione di eventuali rimborsi di imposte o sanzioni già pagate.
  Con riferimento all'articolo 25, in materia di redditi fondiari percepiti, in merito ai profili di quantificazione rileva che la disposizione prevede che l'esenzione fiscale per i canoni di locazione non percepiti sia riconosciuta indipendentemente dallo stato del procedimento giurisdizionale di convalida dello sfratto per morosità del conduttore purché comprovata dall'intimazione di sfratto per morosità o dall'ingiunzione di pagamento. In relazione a detta modifica la norma indica oneri valutati in 9,1 milioni di euro per l'anno 2020, 26,7 milioni di euro per l'anno 2021, 39,3 milioni di euro per l'anno 2022, 28,5 milioni per il 2023, 18,6 milioni per il 2024, 4,4 milioni per il 2025 e 6,8 milioni per il 2026, cui si provvede a valere sulle maggiori entrate di cui all'articolo 22. Poiché la norma non è corredata di relazione tecnica, ritiene che andrebbero forniti i dati ed i parametri posti alla base della quantificazione dei predetti oneri nonché dell'ipotesi di limitazione degli effetti di gettito al periodo 2020-2026. A tal fine, ritiene che andrebbero distintamente indicati gli effetti che conseguono all'applicazione dell'aliquota di imposta non superiore al 27 per cento sui canoni non riscossi dal locatore e percepiti in periodi d'imposta successivi ai sensi dell'articolo 21 del TUIR, espressamente richiamato dalla norma in esame.
  Riguardo all'articolo 26, relativo agli incentivi per il rientro dei lavoratori, in merito ai profili di quantificazione rileva che la disposizione estende l'ambito temporale di applicazione nonché la misura delle agevolazioni già previste a legislazione vigente per i lavoratori rimpatriati, compresi docenti e ricercatori. In proposito evidenzia che alle precedenti disposizioni relative ai predetti benefici non sono stati ascritti effetti finanziari dalle relative relazioni tecniche. Tanto premesso, in considerazione delle estensioni previste, ritiene che andrebbe acquisita una valutazione del Governo circa l'effettiva possibilità di applicare anche alle norme in esame l'assunzione di neutralità finanziaria indicata per i precedenti provvedimenti di analogo tenore.
  Con riferimento all'istituzione del portale unico dei cittadini ritiene che andrebbero forniti elementi in merito ai possibili costi che l'amministrazione dovrà sostenere per l'istituzione e la gestione della relativa piattaforma informatica.
  Infine, per quanto attiene all'istituzione, presso il Ministero dell'interno, di una commissione speciale, ritiene che andrebbero individuati i possibili oneri – non espressamente esclusi dalla norma – relativi al riconoscimento ai componenti della stessa di compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o emolumenti comunque denominati nonché altri oneri finanziari in relazione al funzionamento della commissione stessa.
  Riguardo all'articolo 27, che reca disposizioni in materia di rifiuti e di imballaggi, per i profili di quantificazione non ha osservazioni da formulare, essendo l'onere limitato allo stanziamento previsto.
  Riguardo all'articolo 28, che reca agevolazioni fiscali sui prodotti da riciclo e riuso, in merito ai profili di quantificazione non ha osservazioni da formulare, essendo gli oneri ricondotti nell'ambito di due specifici limiti di spesa.
  Riguardo agli articoli da 29 a 34, che recano norme sulla promozione dell'economia locale, in merito ai profili di quantificazione non ha osservazioni da formulare, dal momento che le agevolazioni possono essere concesse nell'ambito di un limite di spesa e nel presupposto, sul quale considera opportuna una conferma, che i Pag. 91comuni possano svolgere le funzioni istruttorie e concessorie con le risorse disponibili a legislazione vigente.
  In relazione all'articolo 35, che reca norme sulla denuncia fiscale per vendita di alcolici, all'articolo 36, che riguarda le modalità di pagamento o deposito dei diritti doganali, e all'articolo 37, che reca misure preventive a sostegno del contrasto all'evasione sui tributi locali, in merito ai profili di quantificazione non ha osservazioni da formulare.

  Claudio BORGHI, presidente, in ragione delle numerose richieste di chiarimenti avanzate dalla relatrice, rileva la necessità di acquisire la relazione tecnica sul provvedimento in esame.

  Vanessa CATTOI (Lega), relatrice, concorda con il presidente circa l'opportunità di richiedere la trasmissione, entro il termine di dieci giorni, della relazione tecnica sul provvedimento in esame.

  La Commissione delibera pertanto di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, la trasmissione, entro il termine di dieci giorni, della relazione tecnica sul testo del provvedimento in esame.

  Claudio BORGHI, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per il riconoscimento della cefalea primaria cronica come malattia sociale.
C. 684 e abb.-A.
(Parere all'Assemblea).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 10 aprile 2019.

  Claudio BORGHI, presidente, ricorda che nella seduta dello scorso 10 aprile la Commissione ha deliberato di richiedere, nel termine di cinque giorni, la relazione tecnica sul provvedimento in oggetto. Segnala quindi che tale relazione, positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato, è stata trasmessa alla Commissione in data 11 aprile 2019.

  Francesca FLATI (M5S), relatrice, formula quindi la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione,
   esaminata la proposta di legge C. 684 e abb.-A, recante Disposizioni per il riconoscimento della cefalea primaria cronica come malattia sociale;
   preso atto della relazione tecnica e dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
    il SSN già garantisce l'assistenza sanitaria anche per i soggetti affetti da cefalea primaria cronica, nell'ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente, pertanto l'unica previsione innovativa contenuta nel provvedimento in esame consiste nella facoltà di individuare appositi progetti di ricerca per la presa in carico di soggetti affetti dalla patologia in oggetto;
    le disposizioni in esame, quindi, giacché non intendono incidere sul livello delle prestazioni sanitarie, la cui garanzia, secondo gli attuali LEA, resta immutata, non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
    la qualificazione di «malattia sociale» non è foriera di alcun rinvio a discipline settoriali – in ipotesi recanti benefici o agevolazioni di qualsiasi genere – che possano, anche indirettamente, far derivare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere della relatrice.

Pag. 92

  Luigi MARATTIN (PD) chiede quale sia l'effettiva portata innovativa del provvedimento in esame, posto che la qualificazione di «malattia sociale» è allo stato priva di alcun valore sistematico e non è foriera di alcun rinvio a discipline settoriali.

  Claudio BORGHI, presidente, osserva come la portata innovativa del provvedimento sia stata ridimensionata nel corso dell'esame parlamentare.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Serbia inteso a facilitare l'applicazione della Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, fatto a Belgrado il 9 febbraio 2017; b) Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Serbia inteso a facilitare l'applicazione della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, fatto a Belgrado il 9 febbraio 2017.
C. 1538-A Governo.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Rebecca FRASSINI (Lega), relatrice, ricorda che la Commissione bilancio ha già esaminato il provvedimento in titolo nella seduta del 3 aprile scorso, esprimendo su di esso un parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione.
  Rammenta altresì che la III Commissione (Affari esteri) ne ha quindi concluso l'esame in sede referente in data 9 aprile 2019, approvando due sole proposte emendative volte a recepire integralmente le predette condizioni.
  Alla luce di ciò propone pertanto di esprimere sul testo ora all'esame dell'Assemblea un parere favorevole.

  La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere della relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kenya, fatto a Milano l'8 settembre 2015; b) Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kenya, fatto a Milano l'8 settembre 2015.
C. 1539-A Governo.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Michele GUBITOSA (M5S), relatore, ricorda che la Commissione bilancio ha già esaminato il provvedimento in titolo nella seduta del 27 marzo scorso, esprimendo su di esso un parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione.
  Rammenta altresì che la III Commissione (Affari esteri) ne ha quindi concluso l'esame in sede referente in data 9 aprile 2019, approvando una sola proposta emendativa volta a recepire integralmente le predette condizioni.
  Alla luce di ciò propone pertanto di esprimere sul testo ora all'esame dell'Assemblea un parere favorevole.

  La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Pag. 93Kazakhstan, fatto ad Astana il 22 gennaio 2015; b) Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Kazakhstan, fatto ad Astana il 22 gennaio 2015.
C. 1540-A Governo.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Gabriele LORENZONI (M5S), relatore, ricorda che la Commissione bilancio ha già esaminato il provvedimento in titolo nella seduta del 27 marzo scorso, esprimendo su di esso un parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione.
  Rammenta altresì che la III Commissione (Affari esteri) ne ha quindi concluso l'esame in sede referente in data 9 aprile 2019, approvando una sola proposta emendativa volta a recepire integralmente le predette condizioni.
  Alla luce di ciò propone pertanto di esprimere sul testo ora all'esame dell'Assemblea un parere favorevole.

  La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Serbia sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Belgrado il 16 dicembre 2013.
C. 1541-A Governo.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Erik Umberto PRETTO (Lega), relatore, ricorda che la Commissione bilancio ha già esaminato il provvedimento in titolo nella seduta del 27 marzo scorso, esprimendo su di esso un parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione.
  Rammenta altresì che la III Commissione (Affari esteri) ne ha quindi concluso l'esame in sede referente in data 9 aprile 2019, approvando due sole proposte emendative volte a recepire integralmente le predette condizioni.
  Alla luce di ciò propone pertanto di esprimere sul testo ora all'esame dell'Assemblea un parere favorevole.

  La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere favorevole del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Istituzione della Giornata nazionale della memoria e del sacrificio alpino.
Nuovo testo C. 622.
(Parere alla IV Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Antonio ZENNARO (M5S), relatore, fa presente che il provvedimento all'esame della Commissione ha ad oggetto l'istituzione della Giornata nazionale della memoria e del sacrificio alpino, e che il relativo testo, composto da cinque articoli, non è corredato di relazione tecnica.
  Passando all'esame delle norme che presentano profili di carattere finanziario, in merito agli articoli da 1 a 5, recanti istituzione della Giornata nazionale della memoria e del sacrificio alpino, con riguardo ai profili di quantificazione segnala che la Giornata nazionale della memoria e del sacrificio alpino – non considerata solennità civile, in base alla normativa di cui all'articolo 3 – non comporta effetti sull'orario di lavoro degli uffici pubblici né sull'orario scolastico. Per quanto attiene alla promozione e all'organizzazione di cerimonie, eventi, incontri, conferenze storiche Pag. 94e mostre fotografiche e testimonianze, con il coinvolgimento delle scuole in tali iniziative – di cui agli articoli 2 e 4 –, evidenzia che dette attività non sembrano configurate come facoltative dal testo. Tuttavia, essendo la proposta corredata di una clausola di non onerosità all'articolo 5, riferita all'intero provvedimento, non formula osservazioni per i profili di quantificazione, nel presupposto che le amministrazioni pubbliche interessate possano provvedere alle predette attività esclusivamente nell'ambito delle risorse effettivamente disponibili, già previste a legislazione vigente. In proposito reputa necessario acquisire una conferma dal Governo.
  Anche con riferimento all'ulteriore clausola di non onerosità di cui all'articolo 4, riferita specificamente al coinvolgimento delle istituzioni scolastiche, ritiene che andrebbe acquisita conferma dell'effettiva possibilità di svolgere le attività in questione ad invarianza di oneri.
  In merito ai profili di copertura, ritiene che all'articolo 4 dovrebbe essere espunto, in relazione all'adozione da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di apposite direttive per il coinvolgimento delle scuole di ogni ordine e grado nella promozione delle iniziative celebrative del Corpo degli Alpini, il riferimento all'assenza di «oneri a carico del proprio bilancio», giacché tale attività dovrebbe rientrare nell'ambito di applicazione della generale clausola di invarianza finanziaria di cui al successivo articolo 5, riferita all'attuazione delle disposizioni del presente provvedimento.

  La Viceministra Laura CASTELLI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

  Claudio BORGHI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Dichiarazione di monumento nazionale del ponte sul Brenta detto «Ponte Vecchio di Bassano».
C. 1203.
(Parere alla VII Commissione).
(Esame e conclusione – Nulla osta).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Erik Umberto PRETTO (Lega), relatore, evidenzia che la proposta di legge in esame, composta da un solo articolo, reca la dichiarazione di monumento nazionale del ponte sul Brenta in Bassano del Grappa, nella provincia di Vicenza, detto «Ponte Vecchio di Bassano». Sottolinea quindi che il ponte è una struttura, già riconosciuta dal Ministero per i beni e le attività culturali come bene culturale da tutelare, che rappresenta, tra l'altro, un simbolo di tutti gli alpini d'Italia.
  Giacché il provvedimento non appare presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, propone di esprimere sullo stesso un parere di nulla osta.

  La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

DL 27/2019: Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel comune di Cogoleto.
C. 1718-A Governo.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, e osservazione – Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Gabriele LORENZONI (M5S), relatore, fa presente che il disegno di legge in esame dispone la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo Pag. 952019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto.
  Segnala che il testo originario del provvedimento, corredato di relazione tecnica, è stato assegnato in sede consultiva alla Commissione Bilancio, che ne ha concluso l'esame nella seduta del 10 aprile 2019, esprimendo parere favorevole con due condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione. Entrambe le condizioni sono state recepite dalla Commissione di merito.
  Evidenzia altresì che la Commissione XIII (Agricoltura) ha apportato modifiche al provvedimento nel corso dell'esame in sede referente e che gli emendamenti approvati non sono corredati di relazione tecnica o di prospetto riepilogativo.
  In merito ai profili di quantificazione relativi all'articolo 3, comma 4, che prevede sanzioni per il mancato adempimento degli obblighi di registrazione, non ha osservazioni da formulare, in quanto la riduzione riguarda sanzioni introdotte con il decreto-legge in esame.
  Riguardo all'articolo 4, concernente le attività di riscossione, ritiene opportuno acquisire conferma che l'Agenzia delle entrate-Riscossione possa svolgere anche le nuove attribuzioni – risultanti dalle modifiche introdotte in sede referente – con le risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente; con riferimento a tali attribuzioni e alla sospensione delle procedure di riscossione coattiva da parte delle regioni e delle province autonome, rileva che per effetto del rinvio – non modificato in sede referente – contenuto nel comma 2 dell'articolo 4 le modifiche in esame entrano in vigore retroattivamente, ossia a decorrere dal 1o aprile 2019: ritiene che andrebbero quindi verificati i possibili effetti su procedure di riscossione già in corso. In proposito ritiene opportuno acquisire la valutazione del Governo.
  Riguardo all'articolo 4-bis, che reca norme sulla movimentazione degli animali delle specie sensibili al virus della «Lingua blu» nel territorio nazionale, in merito ai profili di quantificazione, ritiene opportuno acquisire conferma che le misure straordinarie previste dal comma 2 possano essere realizzate nell'ambito delle risorse esistenti.
  Per quanto concerne l'articolo 6-bis, che prevede un contributo per la ripresa produttiva dei frantoi oleari ubicati nella regione Puglia, in merito ai profili di quantificazione non ha osservazioni da formulare, in quanto l'intervento è configurato nell'ambito di un limite di spesa.
  In merito ai profili di copertura, fa presente che il comma 4 dell'articolo 6-bis, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, provvede alla copertura degli oneri – pari a 8 milioni di euro per l'anno 2019 – derivanti dalla concessione di un contributo in conto capitale finalizzato alla ripresa produttiva dei frantoi oleari interessati dalle gelate verificatesi in Puglia nel 2018 a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (cap. 8000 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze).
  Al riguardo, nel rappresentare preliminarmente che il citato Fondo reca, per l'annualità interessata dalla disposizione in esame, una dotazione di bilancio pari a circa 6,3 miliardi di euro, considera necessario che il Governo fornisca una rassicurazione circa il fatto che l'utilizzo del Fondo medesimo non sia comunque suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già programmati a valere sulle risorse del Fondo stesso.
  Osserva infine, da un punto di vista formale, che la disposizione in commento qualifica l'utilizzo, con finalità di copertura, del Fondo in parola in termini di «avvalimento» delle risorse sullo stesso allocate, mentre in realtà sembrerebbe doversi procedere alla corrispondente «riduzione» delle risorse del Fondo medesimo, giacché le risorse utilizzate sembrerebbero dover essere collocate contabilmente Pag. 96al di fuori del Fondo in esame, analogamente a quanto previsto dall'articolo 8-quater, comma 3.
  In relazione all'articolo 8, che reca misure di contrasto degli organismi nocivi da quarantena in applicazione di provvedimenti di emergenza fitosanitaria, in merito ai profili di quantificazione, non ha osservazioni da formulare.
  Relativamente all'articolo 8-bis, che reca modifiche all'articolo 54 del decreto legislativo n. 214 del 2005, in merito ai profili di quantificazione non ha osservazioni da formulare.
  Riguardo all'articolo 8-ter, che prevede misure per il contenimento della diffusione del batterio Xylella fastidiosa, in merito ai profili di quantificazione, pur rilevando che le modifiche introdotte non dispongono incrementi di spesa rispetto a quanto previsto a legislazione vigente – 400 milioni di euro per l'anno 2019 – considera necessario acquisire conferma dal Governo che l'introduzione di un'ulteriore finalizzazione nell'ambito dei contributi erogati ai comuni ai sensi dell'articolo 1, comma 107, della legge n. 145 del 2018, sia compatibile con la realizzazione e il completamento di programmi già avviati a valere sulle medesime risorse, anche in considerazione dei particolari profili di cassa evidenziati dal prospetto riepilogativo riferito alla legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 2018).
  Per quanto concerne l'articolo 8-quater, recante piano straordinario per la rigenerazione olivicola del Salento, in merito ai profili di quantificazione non formula osservazioni tenuto conto che l'intervento è configurato nell'ambito di un limite di spesa. Ritiene che andrebbe peraltro acquisito un chiarimento in merito all'effettivo ambito territoriale di applicazione dell'agevolazione concessa.
  In merito ai profili di copertura, fa presente che il comma 3 dell'articolo 8-quater, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, fa fronte agli oneri derivanti dalla istituzione di un fondo per la realizzazione di un piano straordinario per la rigenerazione olivicola del Salento – con una dotazione pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 – mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione (cap. 8000 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze).
  Al riguardo, nel rappresentare preliminarmente che il citato Fondo reca, per le annualità interessate dalla disposizione in esame, uno stanziamento di bilancio pari – rispettivamente – a circa 6,85 miliardi di euro e a 7 miliardi euro, considera necessario che il Governo fornisca una rassicurazione circa il fatto che l'utilizzo del Fondo medesimo non sia comunque suscettibile di pregiudicare la realizzazione degli interventi già programmati a valere sulle risorse del Fondo stesso.
  Riguardo all'articolo 10-bis, che prevede interventi previdenziali e assistenziali in favore dei lavoratori agricoli e dei piccoli coloni, in merito ai profili di quantificazione rileva che le norme in esame riconoscono ai lavoratori agricoli delle zone interessate dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dall'ottobre 2018, in aggiunta alle giornate di lavoro effettivamente prestate, giornate figurative valide ai fini previdenziali e assistenziali.
  Il primo periodo limita il beneficio agli anni 2019 e 2020. Tuttavia il terzo periodo introduce un diverso riferimento temporale, prevedendo il riconoscimento di giornate figurative «per i due anni successivi» a quello in cui le imprese abbiano fruito degli interventi di cui al Fondo di solidarietà nazionale. Al riguardo ritiene opportuno chiarire se in virtù di tale diverso riferimento l'applicazione dei benefici in questione possa verificarsi anche in esercizi successivi al 2020.
  Inoltre, ritiene opportuno chiarire la portata applicativa del beneficio concesso ai sensi del terzo periodo, che riconosce ai lavoratori interessati «un numero di giornate pari a quelle accreditate nell'anno precedente»: in particolare, andrebbe precisato se si intenda far riferimento alle sole giornate accreditate in via figurativa ovvero al complesso dei giorni per i quali Pag. 97sussiste comunque una contribuzione – effettiva o figurativa – nel precedente esercizio.
  Tanto premesso, evidenzia altresì che le norme – peraltro non corredate di relazione tecnica – non recano l'espressa indicazione degli oneri prodotti da ciascuna disposizione, prescritta dall'articolo 17 della legge n. 196 del 2009 in materia di contabilità pubblica.
  Pertanto considera necessario acquisire dati ed elementi di valutazione volti a definire l'ammontare degli oneri in questione ed il loro sviluppo temporale.
  Riguardo alla copertura degli oneri – di misura, come detto, non individuata – a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 12, comma 6, del decreto-legge n. 4 del 2019 – 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2019 – rinvia alle successive considerazioni relative ai profili di copertura.
  In merito ai profili di copertura, fa presente che l'articolo 10-bis, capoverso comma 6-bis, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, fa fronte agli oneri derivanti dalle misure in materia previdenziale e assistenziale ivi previste in favore di lavoratori agricoli e piccoli coloni, a valere sulle risorse di cui all'articolo 12, comma 6, del decreto-legge n. 4 del 2019, recante Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e pensioni.
  In proposito, rammenta che tale ultima disposizione ha autorizzato la spesa di 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2019 per consentire, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 399, della legge n. 145 del 2018, l'assunzione di personale presso l'INPS al fine di assicurare piena attuazione alle disposizioni in materia di reddito di cittadinanza e di riforma del sistema pensionistico di cui al citato decreto-legge. In tale quadro, le risorse in parola sembrerebbero pertanto preordinate all'attuazione di una finalità specificatamente determinata.
  Tanto premesso, come già rilevato nella parte relativa ai profili di quantificazione, evidenzia che l'attuale formulazione del suddetto comma 6-bis, ultimo periodo, non reca una quantificazione degli oneri derivanti dalle citate misure in favore di lavoratori agricoli e piccoli coloni né l'andamento temporale degli stessi.
  Ciò posto, considera necessario che il Governo chiarisca quale sia l'ammontare degli oneri derivanti dalla disposizione in esame e conseguentemente fornisca delucidazioni in merito all'idoneità e alla congruità della copertura finanziaria indicata.
  Riguardo all'articolo 10-ter, che reca disposizioni sul sistema di anticipazione delle somme dovute agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla Politica agricola comune, in merito ai profili di quantificazione rileva che la norma permette anticipazioni di cassa nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune (PAC), «fino al persistere della situazione di crisi determinatasi». In proposito, per quanto riguarda il meccanismo di anticipazioni previsto, ritiene necessario acquisire conferma che la disposizione in esame sia compatibile con le pertinenti normative europee. Inoltre considerata anche la durata della misura agevolativa – che la norma fissa testualmente al termine della situazione di crisi – ritiene opportuno acquisire chiarimenti volti ad escludere effetti di carattere finanziario connessi al meccanismo delle anticipazioni.
  In merito all'articolo 10-quater, relativo alla disciplina dei rapporti commerciali nell'ambito delle filiere agroalimentari, relativamente ai profili di quantificazione evidenzia che la norma in esame prevede un'attività di elaborazione mensile dei costi medi di produzione dei prodotti agricoli a carico dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), per la quale è previsto l'esonero dal contributo annuale di 1 milione di euro di cui all'articolo 1, comma 663, della legge di stabilità 2016.
  In proposito, non formula osservazioni per i profili di quantificazione, tenuto conto che l'ISMEA è un soggetto esterno al perimetro delle pubbliche amministrazioni e nel presupposto, sul quale ritiene utile una conferma, che le risorse derivanti dall'esonero dal versamento annuale siano sufficienti a consentire lo svolgimento Pag. 98delle nuove rilevazioni, senza determinare la necessità di ulteriori assegnazioni da parte dello Stato.
  Quanto all'attività di accertamento delle violazioni da parte dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato – inclusa nel conto economico della pubblica amministrazione – segnala che quest'ultima provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento nei limiti del contributo annuale posto a carico delle società di capitali con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 10 della legge n. 287 del 1990. Non formula pertanto osservazioni nel presupposto che l'Autorità possa far fronte ai nuovi compiti con risorse proprie.
  In merito ai profili di copertura, fa presente che l'articolo 10-quater, comma 2, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, fa fronte agli oneri derivanti dalle minori entrate, pari a 1 milione di euro annui a decorrere dal 2019, conseguenti alla soppressione ivi prevista, con analoga decorrenza, del versamento – in misura pari a 1 milione di euro – che l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) è tenuto annualmente a versare all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 1, comma 663, della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità per il 2016).
  In particolare, evidenzia che la disposizione in esame provvede alla copertura dei predetti oneri con le seguenti modalità:
   a) corrispondente riduzione, per l'anno 2019 e a decorrere dall'anno 2021, del Fondo per l'attuazione del programma di Governo (cap. 3080 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze), di cui all'articolo 1, comma 748, della legge n. 145 del 2018;
   b) corrispondente riduzione, per l'anno 2020, delle proiezioni dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.

  Al riguardo, con riferimento alla copertura indicata alla lettera a) considera necessario che il Governo, da un lato, confermi l'effettiva disponibilità delle risorse previste a copertura, dall'altro, fornisca una rassicurazione in merito al fatto che l'utilizzo delle risorse medesime non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sul Fondo in parola. Considera altresì necessario che il Governo assicuri che le risorse a valere sul citato Fondo non rientrino tra quelle accantonate e rese indisponibili in termini di competenza e di cassa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1118, della legge n. 145 del 2018, per un importo complessivo di 2 miliardi di euro, secondo quanto indicato nell'allegato 3 della medesima legge n. 145.
  Per quanto concerne invece la copertura indicata alla lettera b), non ha osservazioni da formulare, posto che il citato accantonamento reca le occorrenti disponibilità, anche alla luce dell'ulteriore ricorso al medesimo accantonamento operato, per un importo pari a 4 milioni di euro per lo stesso anno 2020, dall'articolo 11-bis introdotto nel corso dell'esame in sede referente.
  Riguardo all'articolo 11, in materia di campagne promozionali, in merito ai profili di quantificazione ritiene che andrebbe acquisita conferma che la previsione introdotta, di natura obbligatoria, possa effettivamente essere attuata nel quadro delle risorse già disponibili a legislazione vigente, senza incidere su impegni già assunti o su interventi già avviati o programmati a valere sulle medesime risorse.
  Riguardo all'articolo 11-bis, che reca misure per il sostegno del settore suinicolo, in merito ai profili di quantificazione non ha osservazioni da formulare, tenuto conto che l'onere è configurato come limite di spesa.
  Peraltro, considerato che la disposizione non reca – a differenza delle altre misure previste dal decreto in esame – un richiamo espresso alla pertinente disciplina UE in materia di aiuti di Stato, ritiene che andrebbe acquisita una conferma della conformità dell'attuale formulazione all'ordinamento europeo.Pag. 99
  In merito ai profili di copertura, fa presente che l'articolo 11-bis, comma 2, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, fa fronte agli oneri derivanti dalla istituzione di un Fondo nazionale per la suinicoltura, con una dotazione di 1 milione di euro per il 2019 e di 4 milioni di euro per il 2020, mediante riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo. Al riguardo, non ha osservazioni da formulare, posto che il citato accantonamento reca le occorrenti disponibilità, anche alla luce dell'ulteriore ricorso al medesimo accantonamento disposto, per un importo pari a 1 milione di euro per l'anno 2020, dall'articolo 10-quater, comma 2.
  Relativamente all'articolo 11-ter, che prevede disposizioni per il contrasto alla pesca illegale e il riordino del sistema sanzionatorio, in merito ai profili di quantificazione evidenzia che la norma interviene sui limiti di importo e sui presupposti di talune sanzioni. Ritiene opportuno chiarire se per effetto di tali modifiche – che per alcune fattispecie comportano riduzioni degli importi da irrogare – possa determinarsi una riduzione di previsioni di gettito da sanzioni eventualmente scontate ai fini dei tendenziali.
  In merito all'articolo 12, relativo all'emergenza nello stabilimento Stoppani sito nel comune di Cogoleto, in merito ai profili di quantificazione, quanto allo stanziamento aggiuntivo di 5 milioni di euro per il 2019 previsto dal comma 5-bis «al fine di sostenere gli interventi di bonifica, di messa in sicurezza e di riutilizzo delle aree del SIN Stoppani», pur evidenziando che l'onere è configurato entro un limite di spesa, ricorda che nel corso dell'esame presso la V Commissione, il Governo ha confermato l'adeguatezza delle risorse disponibili sulla contabilità speciale e ha affermato che alla stessa saranno altresì trasferiti euro 14.844.288,75, a valere sulle risorse del Piano Operativo Ambiente.
  Pertanto, ritiene opportuno acquisire elementi in ordine alle specifiche esigenze di spesa cui si intenda far fronte con le risorse aggiuntive di cui al comma 5-bis, anche in considerazione del fatto che non è previsto il versamento delle somme all'apposita contabilità speciale.
  Quanto all'autorizzazione, ai sensi del comma 4, per il personale in distacco o comando presso la struttura guidata dal prefetto, ad effettuare lavoro straordinario nel limite di 70 ore mensili pro capite, oltre i limiti previsti dalla vigente legislazione, ritiene opportuno acquisire chiarimenti riguardo ai relativi effetti finanziari.
  In merito ai profili di copertura, fa presente che l'articolo 12, comma 5-bis, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, fa fronte agli oneri, pari a 5 milioni di euro per il 2019, derivanti dalla previsione di una specifica autorizzazione di spesa volta ad interventi di bonifica, messa in sicurezza e riutilizzo delle aree del sito di interesse nazionale Stoppani, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (cap. 3075 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze).
  Al riguardo, considera necessario che il Governo, da un lato, confermi l'effettiva disponibilità delle risorse previste a copertura, dall'altro, fornisca una rassicurazione in merito al fatto che l'utilizzo delle risorse medesime non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sul Fondo in parola. Ritiene altresì necessario che il Governo assicuri che le risorse a valere sul citato Fondo non rientrino tra quelle accantonate e rese indisponibili in termini di competenza e di cassa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1118, della legge n. 145 del 2018, per un importo complessivo di 2 miliardi di euro, secondo quanto indicato nell'allegato 3 della medesima legge n. 145.
  Infine, considera necessario coordinare il testo del menzionato comma 5-bis dell'articolo 12 con la modifica introdotta al precedente comma 5 nel corso dell'esame in sede referente in recepimento di una condizione formulata, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, dalla Commissione Pag. 100bilancio nella seduta dello scorso 10 aprile, laddove viene previsto che all'attuazione del citato articolo 12 si provveda nei limiti delle risorse disponibili sulla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario. In particolare, si dovrebbe precisare che quest'ultima disposizione si applica ad esclusione di quanto previsto dal comma 5-bis del medesimo articolo 12, che reca invece una autonoma copertura finanziaria.

  La Viceministra Laura CASTELLI osserva che le misure straordinarie previste dall'articolo 4-bis, comma 2, in materia di movimentazione degli animali delle specie sensibili al virus della «Lingua blu» nel territorio nazionale, appaiono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  Ritiene necessario precisare, al comma 1, dell'articolo 6-bis, recante contributo per la ripresa produttiva dei frantoi oleari ubicati nella regione Puglia, che il citato contributo è concesso per l'anno 2019. Con riferimento all'utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione, previsto, a fini di copertura finanziaria, dal comma 4 del predetto articolo 6-bis, assicura che detto utilizzo non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già programmati a valere sulle risorse del Fondo stesso. Segnala peraltro, da un punto di vista formale, che il medesimo comma 4 dell'articolo 6-bis qualifica l'utilizzo, con finalità di copertura, del Fondo in parola in termini di «avvalimento» delle risorse sullo stesso allocate, mentre in realtà sembrerebbe doversi procedere alla corrispondente «riduzione» delle risorse del Fondo medesimo, giacché le risorse utilizzate dovrebbero essere collocate contabilmente al di fuori del Fondo in esame, analogamente a quanto previsto dall'articolo 8-quater, comma 3.
  In merito all'articolo 8-ter, recante misure per il contenimento della diffusione del batterio Xylella fastidiosa, conferma che l'introduzione di un'ulteriore finalizzazione nell'ambito dei contributi erogati ai comuni ai sensi dell'articolo 1, comma 107, della legge n. 145 del 2018, è compatibile con la realizzazione e il completamento di programmi già avviati a valere sulle medesime risorse.
  Assicura poi che l'utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione previsto, a fini di copertura finanziaria, effettuato dall'articolo 8-quater, recante piano straordinario per la rigenerazione olivicola del Salento, non è comunque suscettibile di pregiudicare la realizzazione degli interventi già programmati a valere sulle risorse del Fondo stesso.
  Segnala quindi che l'attuale testo dell'articolo 10-bis, recante interventi previdenziali e assistenziali in favore dei lavoratori agricoli e dei piccoli coloni, presenta profili problematici dal punto di vista finanziario, sia per la quantificazione dell'onere che ne deriva, che appare sottostimato, sia per la dinamica temporale dello stesso. In proposito osserva che i predetti profili problematici potrebbero essere superati ove la disposizione venisse riformulata nel senso di limitare l'onere al solo anno 2019 ed elevando la misura dello stesso a 860.000 euro.
  In relazione all'articolo 10-quater, recante disciplina dei rapporti commerciali nell'ambito delle filiere agroalimentari, conferma l'effettiva disponibilità delle risorse previste a copertura mediante riduzione del Fondo per l'attuazione del programma di Governo, di cui all'articolo 1, comma 748, della legge n. 145 del 2018 e assicura che l'utilizzo delle risorse medesime non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sul Fondo medesimo. Assicura inoltre che le risorse a valere sul citato Fondo non rientrano tra quelle accantonate e rese indisponibili in termini di competenza e di cassa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1118, della legge n. 145 del 2018, per un importo complessivo di 2 miliardi di euro, secondo quanto indicato nell'allegato 3 della medesima legge n. 145.
  Indi conferma che la previsione introdotta all'articolo 11, che prevede la predisposizione, da parte dell'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, di specifici Pag. 101programmi di promozione dei prodotti del comparto agrumicolo nazionale, può essere attuata nel quadro delle risorse già disponibili a legislazione vigente, senza incidere su impegni già assunti o su interventi già avviati o programmati a valere sulle medesime risorse.
  Assicura inoltre che l'articolo 11-ter, in materia di contrasto alla pesca illegale e riordino del sistema sanzionatorio, non è suscettibile di determinare una riduzione di previsioni di gettito da sanzioni eventualmente scontate ai fini dei tendenziali.
  In relazione all'articolo 12, in materia di emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel comune di Cogoleto, evidenzia la necessità di ripristinare il testo iniziale del comma 4, giacché la modifica introdotta nel corso dell'esame in sede referente, che comporta che le cinque unità di personale di cui può avvalersi il Prefetto di Genova possano essere poste anche in posizione di comando, ai sensi dell'articolo 17, comma 4, della legge n. 127 del 1997, e che le medesime siano autorizzate allo svolgimento di lavoro straordinario nel limite di 70 ore mensili pro capite, eliminando la previsione secondo cui il personale in questione conserva lo stato giuridico e il trattamento economico dell'amministrazione di appartenenza, determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  Ritiene inoltre necessario coordinare il testo del comma 5-bis dell'articolo 12, che prevede una specifica autorizzazione di spesa pari a 5 milioni di euro per il 2019 volta ad interventi di bonifica, messa in sicurezza e riutilizzo delle aree del sito di interesse nazionale Stoppani, con il comma 5 del medesimo articolo, laddove viene previsto che all'attuazione del citato articolo 12 si provveda nei limiti delle risorse disponibili sulla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario. In particolare ritiene che si dovrebbe precisare che quest'ultima disposizione si applica ad esclusione di quanto previsto dal comma 5-bis del medesimo articolo 12, che reca invece una autonoma copertura finanziaria.
  Sempre in relazione al predetto articolo 12 osserva peraltro che potrebbe essere valutata l'opportunità, al comma 5-bis, di sostituire la copertura a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, giacché tale Fondo potrebbe essere destinato alla copertura di iniziative governative programmate per la realizzazione di interventi considerati prioritari per il Governo, con quella a valere sul fondo speciale di conto capitale del Ministero dell'economia e delle finanze, accantonamento del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che reca le necessarie disponibilità.

  Luigi MARATTIN (PD) chiede alla rappresentante del Governo di fornire una stima della platea dei lavoratori agricoli e piccoli coloni ai quali si applicano gli interventi previdenziali e assistenziali previsti dall'articolo 10-bis.

  La Viceministra Laura CASTELLI evidenzia che la normativa vigente prevede – per i lavoratori agricoli a tempo determinato, i piccoli coloni e i compartecipanti familiari, che siano stati, per almeno cinque giornate, impiegati nelle imprese agricole che abbiano beneficiato degli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 102 del 2004 – il riconoscimento, ai fini previdenziali e assistenziali, in aggiunta alle giornate di lavoro prestate, di un numero di giornate necessarie al raggiungimento di quelle lavorative effettivamente svolte alle dipendenze dei medesimi datori di lavoro nell'anno precedente a quello di fruizione dei benefici.
  Segnala che la proposta di modifica in esame, che comporta l'inserimento del comma 6-bis all'articolo 21 della legge n. 223 del 1991, amplia la platea dei beneficiari – in quanto ricomprende anche le imprese agricole che hanno beneficiato degli interventi in deroga, previsti dall'Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile n. 558 del 15 novembre 2018.
  Evidenzia quindi che, per determinare l'ampliamento della platea delle aziende beneficiarie, non essendo disponibili elementi Pag. 102per stabilire quante possano essere le imprese agricole che hanno beneficiato degli interventi in deroga previsti dalla citata Ordinanza n. 558 del 2018, si è proceduto a stabilire una maggiorazione in termini percentuali. Per quanto riguarda l'onere annuo di riferimento per contribuzione figurativa, da considerare rappresentativo della normativa attualmente vigente, è stato previsto un onere di 100.000 euro. Il corrispondente valore di bilancio registrato negli ultimi cinque anni non risulta mai essere stato superiore alla cifra ipotizzata. Osserva che la semplificazione si è resa necessaria non avendo alcun elemento statistico utile a quantificare la platea dei lavoratori interessati. Quindi la stima dei maggiori oneri per contribuzione figurativa nell'anno 2019 per i soggetti per i quali non sia già riconosciuta attraverso il meccanismo della disoccupazione agricola – lavoratori senza i requisiti per la disoccupazione – è pari a 50.000 euro.
  Segnala inoltre che, per i lavoratori agricoli con requisiti per la disoccupazione, il riconoscimento, ai fini previdenziali e assistenziali, del maggior numero di giornate lavorate determina un incremento della prestazione di disoccupazione nell'anno 2019 stimata in 810.000 euro. Per la quantificazione è stata utilizzata un'indennità media giornaliera di disoccupazione pari a 27 euro – comprensiva della quota di assegno al nucleo familiare – ed ipotizzato un numero di giornate pari a 30.000 unità suddivise su 750 lavoratori – media dell'ultimo biennio.
  Precisa infine che sono stati considerati i soli oneri relativi ad eventi verificatisi nell'anno 2018 e che non sono stati valutati i maggiori oneri per anticipazione dei trattamenti di pensione in considerazione del limitato periodo medio riconosciuto a fini contributivi.

  Luigi MARATTIN (PD) si dichiara perplesso per quanto segnalato dalla rappresentante del Governo in ordine all'assenza di elementi statistici utili a quantificare la platea dei lavoratori interessati dall'articolo 10-bis.

  Gabriele LORENZONI (M5S), relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,
   esaminato il disegno di legge C. 1718-A Governo, di conversione in legge del decreto-legge n. 27 del 2019, recante Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel comune di Cogoleto, e gli emendamenti ad esso riferiti contenuti nel fascicolo n. 1;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
    le misure straordinarie previste dall'articolo 4-bis, comma 2, in materia di movimentazione degli animali delle specie sensibili al virus della «Lingua blu» nel territorio nazionale, appaiono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
    all'articolo 6-bis, recante contributo per la ripresa produttiva dei frantoi oleari ubicati nella regione Puglia, appare necessario precisare, al comma 1, che il citato contributo è concesso per l'anno 2019;
    l'utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione, previsto, a fini di copertura finanziaria, dal comma 4 del predetto articolo 6-bis, non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già programmati a valere sulle risorse del Fondo stesso;
    da un punto di vista formale, il medesimo comma 4 dell'articolo 6-bis qualifica l'utilizzo, con finalità di copertura, del Fondo in parola in termini di «avvalimento» delle risorse sullo stesso allocate, mentre in realtà sembrerebbe doversi procedere alla corrispondente «riduzione» delle risorse del Fondo medesimo, giacché le risorse utilizzate dovrebbero essere collocate contabilmente al di Pag. 103fuori del Fondo in esame, analogamente a quanto previsto dall'articolo 8-quater, comma 3;
    si conferma che, all'articolo 8-ter, recante misure per il contenimento della diffusione del batterio Xylella fastidiosa, l'introduzione di un'ulteriore finalizzazione nell'ambito dei contributi erogati ai comuni ai sensi dell'articolo 1, comma 107, della legge n. 145 del 2018 è compatibile con la realizzazione e il completamento di programmi già avviati a valere sulle medesime risorse;
    l'utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione previsto, a fini di copertura finanziaria, dall'articolo 8-quater, recante piano straordinario per la rigenerazione olivicola del Salento, non è comunque suscettibile di pregiudicare la realizzazione degli interventi già programmati a valere sulle risorse del Fondo stesso;
    l'attuale testo dell'articolo 10-bis, recante interventi previdenziali e assistenziali in favore dei lavoratori agricoli e dei piccoli coloni, presenta profili problematici dal punto di vista finanziario, sia per la quantificazione dell'onere che ne deriva, che appare sottostimato, sia per la dinamica temporale dello stesso;
    i predetti profili problematici potrebbero essere superati ove la disposizione venisse riformulata nel senso di limitare l'onere al solo anno 2019 ed elevando la misura dello stesso a 860.000 euro;
    all'articolo 10-quater, recante disciplina dei rapporti commerciali nell'ambito delle filiere agroalimentari, si conferma l'effettiva disponibilità delle risorse previste a copertura mediante riduzione del Fondo per l'attuazione del programma di Governo, di cui all'articolo 1, comma 748, della legge n. 145 del 2018 e si assicura che l'utilizzo delle risorse medesime non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sul Fondo medesimo;
    le risorse a valere sul citato Fondo non rientrano tra quelle accantonate e rese indisponibili in termini di competenza e di cassa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1118, della legge n. 145 del 2018, per un importo complessivo di 2 miliardi di euro, secondo quanto indicato nell'allegato 3 della medesima legge n. 145;
    la previsione introdotta all'articolo 11, che prevede la predisposizione da parte dell'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, di specifici programmi di promozione dei prodotti del comparto agrumicolo nazionale, può essere attuata nel quadro delle risorse già disponibili a legislazione vigente, senza incidere su impegni già assunti o di interventi già avviati o programmati a valere sulle medesime risorse;
    l'articolo 11-ter, in materia di contrasto alla pesca illegale e riordino del sistema sanzionatorio, non è suscettibile di determinare una riduzione di previsioni di gettito da sanzioni eventualmente scontate ai fini dei tendenziali;
    all'articolo 12, in materia di emergenza nello stabilimento Stoppani sito nel comune di Cogoleto, appare necessario ripristinare il testo iniziale del comma 4, giacché la modifica introdotta nel corso dell'esame in sede referente, che comporta che le cinque unità di personale di cui può avvalersi il Prefetto di Genova possano essere poste anche in posizione di comando ai sensi dell'articolo 17, comma 4, della legge n. 127 del 1997 e che le medesime siano autorizzate allo svolgimento di lavoro straordinario nel limite di 70 ore mensili pro capite, eliminando la previsione secondo cui il personale in questione conserva lo stato giuridico ed il trattamento economico dell'amministrazione di appartenenza, determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
    appare necessario coordinare il testo del comma 5-bis dell'articolo 12, che prevede una specifica autorizzazione di spesa pari a 5 milioni di euro per il 2019 volta ad interventi di bonifica, messa in Pag. 104sicurezza e riutilizzo delle aree del sito di interesse nazionale Stoppani, con il comma 5 del medesimo articolo, laddove viene previsto che all'attuazione del citato articolo 12 si provveda nei limiti delle risorse disponibili sulla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario;
    in particolare, si dovrebbe precisare che quest'ultima disposizione si applica ad esclusione di quanto previsto dal comma 5-bis del medesimo articolo 12, che reca invece una autonoma copertura finanziaria;
    al predetto articolo 12 si potrebbe peraltro valutare l'opportunità, al comma 5-bis, di sostituire la copertura a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, giacché tale Fondo potrebbe essere destinato alla copertura di iniziative governative programmate per la realizzazione di interventi considerati prioritari per il Governo, con quella a valere sul fondo speciale di conto capitale del Ministero dell'economia e delle finanze, accantonamento del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che reca le necessarie disponibilità,
   esprime sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

  All'articolo 4-bis sopprimere il comma 2.

  All'articolo 6-bis, comma 1, dopo le parole: è concesso aggiungere le seguenti: per l'anno 2019.

  All'articolo 6-bis, comma 4, sostituire le parole: a valere sul con le seguenti: mediante corrispondente riduzione del.

  Sostituire l'articolo 10-bis con il seguente:

Art. 10-bis.
(Interventi previdenziali e assistenziali in favore dei lavoratori agricoli e dei piccoli coloni)

  1. Dopo il comma 6 dell'articolo 21 della legge 23 luglio 1991, n. 223, è inserito il seguente: «6-bis. Ai lavoratori agricoli a tempo determinato che siano stati per almeno cinque giornate, come risultanti dalle iscrizioni degli elenchi anagrafici, alle dipendenze di imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, ricadenti nelle zone di cui all'Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della protezione civile 15 novembre 2018, n. 558, e che abbiano beneficiato degli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, sono riconosciuti per l'anno 2019 i benefici di cui al comma 6».
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in euro 860.000 per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 6, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

  All'articolo 12, comma 4, sostituire il primo e il secondo periodo con il seguente: Il Prefetto di Genova è altresì autorizzato ad avvalersi fino ad un massimo di cinque unità di personale appartenente alle amministrazioni pubbliche poste a tal fine in posizione di comando o di distacco secondo i rispettivi ordinamenti, conservando lo stato giuridico ed il trattamento economico dell'amministrazione di appartenenza.

  All'articolo 12, comma 5, primo periodo, dopo le parole: del presente articolo, aggiungere le seguenti: ad eccezione del comma 5-bis,

  e con la seguente osservazione:

  All'articolo 12, comma 5-bis, si valuti l'opportunità di sostituire le parole: del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, Pag. 105del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 con le seguenti: dello stanziamento del Fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».

  La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  Gabriele LORENZONI (M5S), relatore, avverte che l'Assemblea ha trasmesso in data odierna il fascicolo n. 1 degli emendamenti.
  Con riferimento alle proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea, segnala le seguenti:
   Lucaselli 1.9, che è volta ad incrementare di 5 milioni di euro per il 2019 la dotazione del Fondo destinato a favorire la qualità e la competitività del latte ovino, provvedendo ai relativi oneri mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'attuazione del programma di Governo, che non reca le necessarie disponibilità;
   Lucaselli 2.5, che è volta ad incrementare di 2 milioni di euro per il 2019 il limite di spesa entro cui riconoscere il contributo, previsto dal nuovo articolo 3-bis del decreto-legge n. 51 del 2015, in favore delle aziende del settore lattiero-caseario del comparto del latte ovino e caprino, provvedendo ai relativi oneri mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, che non reca le necessarie disponibilità;
   Caretta 7.21, che è volta ad incrementare di 5 milioni di euro per il 2019 il limite complessivo di spesa entro cui riconoscere le misure di sostegno alle imprese del settore olivicolo-oleario previste dall'articolo 7 del provvedimento, provvedendo ai relativi oneri mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, che non reca le necessarie disponibilità;
   Lucaselli 7.14, che è volta ad incrementare di 2 milioni di euro per il 2019 il limite di spesa entro cui riconoscere il contributo previsto dal nuovo articolo 4-bis del decreto-legge n. 51 del 2015 in favore delle aziende del settore olivicolo-oleario, provvedendo ai relativi oneri mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, che non reca le necessarie disponibilità;
   Caretta 7.16, che è volta a prevedere un contributo in conto capitale, nel limite di spesa di 5 milioni di euro per il 2019, in favore delle imprese in crisi della filiera oleicolo-olearia, provvedendo ai relativi oneri mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, che non reca le necessarie disponibilità;
   Gemmato 7.13, che è volta a prevedere, per il 2019 una serie di misure di sostegno al settore oleario, provvedendo ai relativi oneri, quantificati in 50 milioni di euro per il 2019, quanto a 2 milioni di euro per il 2019, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, e, quanto Pag. 106a 48 milioni di euro per il 2019, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze, che non recano le necessarie disponibilità;
   Muroni 8.7, che è volta a prevedere la nomina di un Commissario delegato per il contrasto alla diffusione della Xylella fastidiosa, il quale predispone un programma per la ricostruzione e la ripresa delle attività economiche colpite, rinviando a un successivo provvedimento l'individuazione delle risorse, peraltro non quantificate, necessarie alla realizzazione del programma;
   Ciaburro 8-ter.41, che è volta a stanziare ulteriori 400 milioni di euro per il rilancio del settore agricolo ed agroalimentare nei territori colpiti da Xylella fastidiosa, provvedendo al relativo onere, di cui peraltro non viene specificato l'andamento temporale, anche mediante riduzione, in misura pari a 100 milioni di euro, del Fondo per interventi strutturali di politica economica, che non reca le necessarie disponibilità;
   Ubaldo Pagano 8-ter.29, che è volta a riconoscere, nel limite di 1 milione di euro per il 2019, un contributo ai comuni nei cui territori è accertata la presenza della fitopatologia della Xylella fastidiosa, provvedendo ai relativi oneri, quantificati, invece, pari a 2 milioni di euro per il 2019, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, che non reca le necessarie disponibilità;
   Lucaselli 9.5, che è volta a incrementare di 2 milioni di euro per il 2019 il limite di spesa entro cui riconoscere il contributo previsto dal nuovo articolo 4-ter del decreto-legge n. 51 del 2015 in favore delle aziende del settore agrumicolo, provvedendo ai relativi oneri mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, che non reca le necessarie disponibilità;
   Lucaselli 10.3, che, nell'incrementare di ulteriori 5 milioni di euro per il 2019 la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale – interventi indennizzatori, provvede alla copertura del relativo onere mediante ulteriore riduzione del Fondo per l'attuazione del programma di Governo, di cui all'articolo 1, comma 748, della legge n. 145 del 2018, che non reca, per detta annualità, le occorrenti di disponibilità;
   gli identici Fornaro 11-bis.01 e Gadda 11-bis.020, che sono volti a prevedere che i redditi provenienti dall'esercizio delle attività agricole delle imprese agricole operanti nei settori interessati dalle misure di cui ai capi I, II e III del presente decreto-legge non concorrono alla determinazione del reddito complessivo per l'anno 2019, provvedendo ai relativi oneri, valutati in 500.000 euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente senza indicare l'accantonamento oggetto di riduzione;
   gli identici Fornaro 11-bis.02 e Luca De Carlo 11-bis.016, che sono volti a prevedere che alle imprese agricole operanti nei settori interessati dalle misure di cui ai capi I, II e III del presente decreto-legge, che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi dal 1o gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 è attribuito un credito d'imposta in misura pari al 24 per cento dell'ammortamento teorico determinato applicando al costo di acquisizione dei beni le aliquote di cui alla tabella dei coefficienti di ammortamento allegata al decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988. Ai relativi oneri, valutati in 5 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'attuazione del programma di Governo, che non reca le necessarie disponibilità;
   gli identici Fornaro 11-bis.03, Ferro 11-bis.017 e Incerti 11-bis.023, che sono volti a prevedere che le imprese agricole Pag. 107operanti nei settori interessati dalle misure di cui ai capi I, II e III del presente decreto-legge sono esonerate per l'anno 2019 dal pagamento dell'IMU e della TASI sui terreni agricoli e sui fabbricati rurali strumentali destinati alle medesime attività, provvedendo ai relativi oneri, valutati in 200.000 euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente senza indicare l'accantonamento oggetto di riduzione.

  Con riferimento alle proposte emendative per le quali appare opportuno acquisire l'avviso del Governo, segnala le seguenti:
   Benedetti 3.35, Caretta 3.33 e Incerti 3.103, che sono volte a prevedere che, al fine di evitare oneri eccessivi per le imprese, vengano utilizzati i dati già trasmessi dalle aziende alla pubblica amministrazione. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione delle proposte emendative in commento;
   Caretta 3.34, che è volta a escludere i soggetti passivi che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi tramite distributori automatici per la vendita diretta di latte crudo dall'obbligo di memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in commento;
   Fornaro 4.15, che è volta ad estendere anche alle procedure di recupero del prelievo supplementare sul latte bovino non ancora versato, di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 51 del 2015, il regime introdotto dai commi 10-ter e 10-quater dell'articolo 8-quinquies del decreto-legge n. 5 del 2009, il cui obiettivo è quello di attribuire le competenze per gli atti della riscossione all'Agenzia delle Entrate-Riscossione, sottraendole ad AGEA. Al riguardo, reputa necessario che il Governo chiarisca se la proposta emendativa possa trovare attuazione nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate all'Agenzia delle Entrate-Riscossione e disponibili a legislazione vigente;
   gli identici Fornaro 6.1 e Benedetti 6.2, che sono volti a prevedere che le imprese agricole ubicate in Puglia, Lazio ed Emilia-Romagna, che hanno subito danni dalle eccezionali gelate e brinate verificatesi nei mesi di febbraio e marzo 2018, possano accedere agli interventi per favorire la ripresa dell'attività produttiva previsti dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 102 del 2004, nel limite della dotazione del Fondo di solidarietà nazionale di cui all'articolo 15 dello stesso decreto legislativo n. 102 del 2004. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di utilizzare le risorse del Fondo di solidarietà nazionale senza pregiudizio di ulteriori interventi già programmati a valere sulle medesime risorse;
   Cenni 6-bis.100, che è volta a prevedere, tra l'altro, l'istituzione di un Fondo, con una dotazione pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, da destinare a progetti di riconversione industriale degli impianti da destinare all'attività di deposito, lavorazione e trasformazione del legname, provvedendo ai relativi oneri a valere, in parte, sul Fondo per lo sviluppo e la coesione e, in parte, sul Fondo per interventi strutturali di politica economica. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità della copertura finanziaria;
   Cenni 6-bis.101, che è volta ad estendere il contributo previsto dall'articolo 6-bis ai frantoi oleari ubicati in taluni comuni della provincia di Pisa, provvedendo al relativo onere, pari a 1 milione di euro per il 2019, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità della copertura finanziaria;
   gli identici Viviani 7.100, Gagnarli 7.101 e Cenni 7.102, che sono volti a Pag. 108prevedere interventi compensativi in favore delle imprese del settore olivicolo-oleario ubicate in taluni comuni della provincia di Pisa, provvedendo al relativo onere, pari a 2 milioni di euro per il 2019, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 499, della legge n. 205 del 2017, a valere sui residui di stanziamento per l'esercizio 2018. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in merito all'idoneità e alla congruità della copertura finanziaria;
   Ciaburro 7.43, che, nell'abrogare il decreto legislativo luogotenenziale n. 475 del 1945, recante «Divieto di abbattimento di alberi di olivo», elimina le sanzioni ivi previste. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in commento, con particolare riferimento alla circostanza che i proventi delle sanzioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale n. 475 del 1945 siano stati o meno già scontati nei tendenziali di bilancio;
   Cunial 8.6, che è volta a prevedere, tra l'altro, che la Commissione di analisi all'uopo istituita gestisce e aggiorna apposita banca dati contenente le informazioni per l'individuazione dell'organismo della Xylella fastidiosa. Al riguardo, ritiene necessario che il Governo chiarisca se all'attuazione della presente proposta emendativa possa farsi fronte nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, come previsto dal comma 8;
   Ciaburro 8.40, che è volta a prevedere, tra l'altro, che l'eradicazione delle piante contaminate è sempre assentita su richiesta dell'interessato se non espressamente negata con provvedimento di rigetto motivato dell'autorità competente e che gli eventuali accertamenti di merito della pubblica autorità sono effettuati senza aggravio di spese per il richiedente. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in commento;
   Ciaburro 8.42 e gli identici Fornaro 8.18 e Ferro 8.28, che sono volti a prevedere la nomina di un Commissario straordinario, la cui carica ha una durata di 5 anni, con il compito di attuare le misure necessarie ad evitare la possibile ulteriore diffusione della Xylella fastidiosa. Al riguardo, ritiene necessario che il Governo chiarisca se le proposte emendative possano trovare attuazione nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente;
   gli identici Golinelli 8.06 e Fornaro 8.03, che sono volti, tra l'altro, a consentire alle regioni e agli enti strumentali ad essi collegati, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, di derogare i vincoli in materia di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010, limitatamente alle assunzioni indispensabili a garantire l'esercizio delle funzioni di difesa fitosanitaria obbligatoria. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione delle proposte emendative;
   L'Abbate 8-ter.102, che è volta a prevedere che la regione Puglia possa deliberare, in deroga alla normativa vigente, la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi, al fine di consentire la ripresa economica delle imprese agricole colpite dalla Xylella fastidiosa. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa;
   Gadda 8-ter.104, che è volta a prevedere che la quota del disavanzo di amministrazione delle regioni determinata dall'accantonamento al Fondo anticipazioni di liquidità sia ripianata nel tempo previsto per il rimborso dell'anticipazione medesima, stabilendo, altresì, che al solo fine di provvedere al risarcimento dei danni causati da eventi calamitosi dichiarati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, i risultati della gestione considerati al netto dell'accontamento al Pag. 109Fondo anticipazioni di liquidità, costituiscono, se positivi, quota libera dell'avanzo di amministrazione. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa;
   Gadda 8-ter.21, che è volta a prevedere, tra l'altro, l'istituzione di un Fondo, con una dotazione pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, da destinare a progetti di riconversione industriale degli impianti da destinare all'attività di deposito, lavorazione e trasformazione del legname, provvedendo ai relativi oneri a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità della copertura finanziaria;
   Gadda 8-ter.23, che è volta a prevedere l'istituzione di una zona economica speciale (ZES) nelle aree infette da Xylella fastidiosa, provvedendo al relativo onere, valutato in 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019-2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità della copertura finanziaria;
   L'Abbate 8-ter.0100, che è volta a prevedere, tra l'altro, che le regioni avviano le procedure per la redazione dei piani di zonizzazione olivicola, a tal fine potendosi avvalere anche del supporto scientifico di università e centri di ricerca pubblici. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari della proposta emendativa;
   Elvira Savino 9.7, che è volta a incrementare di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 la dotazione del Fondo qualità comparto agrumicolo, provvedendo al relativo onere mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità della copertura proposta, con specifico riferimento all'onere relativo al 2020;
   Benedetti 9.04, che è volta a incrementare, in misura pari a 1,2 milioni di euro annui dal 2019, il Fondo risorse decentrate relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, nonché, in misura pari a 300 mila euro annui dal 2019, il Fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato del personale di livello dirigenziale contrattualizzato, provvedendo al relativo onere, in parte, mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica e, in parte, mediante riduzione del Fondo per l'attuazione del programma di Governo. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità della copertura proposta, con specifico riferimento agli oneri previsti a decorrere dal 2020;
   Ferro 010.08 e 010.09, gli identici Bignami 010.010 e Ciaburro 010.011, Caretta 010.0101, 010.0102, 010.0103, 010.0104, 010.0105, 010.0106 e 010.0100 e Spena 010.015, che sono volti a prevedere che le imprese agricole di alcune regioni e zone italiane, che hanno subito danni da eccezionali eventi atmosferici espressamente richiamati possono accedere agli interventi per favorire la ripresa dell'attività produttiva previsti dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 102 del 2004, nel limite della dotazione del Fondo di solidarietà nazionale di cui all'articolo 15 dello stesso decreto legislativo n. 102 del 2004. Al riguardo, considera necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di utilizzare le risorse del Fondo di solidarietà nazionale senza pregiudizio di ulteriori interventi già programmati a valere sulle medesime risorse;
   Ciaburro 10.043, che è volta a comprendere nella definizione di imprenditore agricolo, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 228 del 2001, le associazioni e le organizzazioni dei produttori agricoli, anche costituite in forma di Pag. 110società di capitali. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa;
   Ciaburro 10.044, che è volta a prevedere che, nei contratti di rete di cui all'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge n. 5 del 2009, la successiva cessione, tra i contraenti, della produzione agricola oggetto della divisione non costituisce alterazione della causa tipica del contratto. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa;
   Martina 10.012, che è volta, tra l'altro, a istituire presso l'ISMEA l'Osservatorio dei prezzi e dei costi agroalimentari, prevedendo che per lo svolgimento delle attività dell'Osservatorio l'ISMEA utilizzi le risorse proprie di cui all'articolo 1, comma 663, della legge n. 208 del 2015. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nell'ambito delle risorse proprie dell'ISMEA;
   Ciaburro 10.042, che è volta ad aumentare del 40 per cento la deducibilità delle spese per investimenti in nuovi impianti di colture arboree pluriennali, provvedendo alla copertura dei relativi oneri, quantificati in 3 milioni di euro per l'anno 2019, in 5 milioni di euro per l'anno 2020 e in 5 milioni di euro per l'anno 2021, a valere sulla Fondo per interventi strutturali di politica economica. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità della quantificazione degli oneri e della copertura proposta;
   Viviani 10-quater.0100, che è volta a prevedere che, al fine di sostenere le imprese del settore saccarifero in crisi, sulle quali gravano procedimenti di recupero degli aiuti di Stato, i suddetti procedimenti decorrono dall'accertamento definitivo della loro imputabilità ai beneficiari e, per l'effetto, le garanzie fideiussorie prestate per evitare le azioni di recupero mediante compensazione già avviate sono prive di effetti. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in oggetto;
   Caretta 11.028, che è volta a prevedere che per il triennio 2019-2021 sono stanziati 1,5 milioni di euro a favore dell'istituto Zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno, provvedendo ai relativi oneri, pari a 500 mila euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 748, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, da destinare al finanziamento di nuove politiche di bilancio e al rafforzamento di quelle già esistenti perseguite dai Ministeri. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla idoneità della copertura finanziaria proposta;
   Lucaselli 11.018, che è volta a istituire un Fondo per la riduzione delle accise sui carburanti usati in agricoltura, con una dotazione di 50 milioni di euro a decorrere dal 2019, provvedendo ai relativi oneri mediante corrispondente riduzione del Fondo da ripartire per l'introduzione del reddito di cittadinanza. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla idoneità della copertura finanziaria proposta;
   Ciaburro 11.041, che è volta ad incrementare la dotazione del Fondo volto a favorire la qualità e la competitività delle produzioni delle imprese agricole cerealicole e dell'intero comparto cerealicolo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, provvedendo ai relativi oneri a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica. Al riguardo, considera necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità della copertura finanziaria proposta;
   Ciaburro 11.042, che è volta a prevedere che, allorché sia accertata l'assenza di inadempimenti da parte delle imprese Pag. 111del settore saccarifero, le procedure di recupero, avviate a seguito della decisione di esecuzione (UE) n. 2015/103 della Commissione del 16 gennaio 2015 nei confronti delle imprese ottemperanti, sono nulle di diritto e si procede alla restituzione o allo sblocco di tutte le somme a qualsiasi titolo trattenute o non ancora erogate per effetto delle citate procedure. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in oggetto;
   Paita 12.18, che è volta a prevedere che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la regione Liguria e gli enti interessati, provvede a predisporre un cronoprogramma degli interventi di bonifica, messa in sicurezza e riutilizzo delle aree in oggetto nonché a riferire trimestralmente alle competenti Commissioni parlamentari. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine alla possibilità di attuare la proposta emendativa nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;
   Pastorino 12.4, che è volta a prevedere la predisposizione di un programma dettagliato finalizzato all'avvio e realizzazione degli interventi di bonifica e riutilizzo delle aree contaminate con relativo cronoprogramma di attuazione e quantificazione delle risorse necessarie per la completa riqualificazione del sito dello stabilimento Stoppani nel comune di Cogoleto. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine alla possibilità di attuare la proposta emendativa nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

  Evidenzia quindi che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario. Tra queste segnala in particolare:
   le proposte emendative Caretta 2.8, 2.7 e 2.6, Gadda 7.106, Gemmato 7.11, Caretta 7.17, 7.19 e 7.18, Ciaburro 9.14, 9.15 e 9.13, identici Luca De Carlo 11.1 e Cenni 11.4, Lucaselli 11.2 e Gemmato 11.100 che provvedono alla copertura dei relativi oneri, qualificati come limiti massimi di spesa, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo che allo stato reca le occorrenti disponibilità;
   l'emendamento Nevi 9.10, che provvede alla copertura dei relativi oneri, qualificati come limiti massimi di spesa, in parte mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e, in parte, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze, che allo stato recano le occorrenti disponibilità;
   le proposte emendative Incerti 7.2, Cenni 7.4, Gadda 8-ter.24, Cardinale 9.4 e 9.100, Critelli 010.06, Incerti 010.04, De Filippo 010.0108, Cardinale 010.05 e 010.07 e Nevi 10.5, che provvedono alla copertura dei relativi oneri mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, che, sulla base di un'interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, reca le occorrenti disponibilità;
   l'emendamento Lucaselli 5.2, che provvede alla copertura del relativo onere, pari a 1 milione di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente, che, sulla base di un'interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, reca le occorrenti disponibilità.

  La Viceministra Laura CASTELLI chiede una breve sospensione della seduta al fine di valutare le proposte emendative segnalate dal relatore.

Pag. 112

  Claudio BORGHI, presidente, non essendovi obiezioni, sospende la seduta.

  La seduta, sospesa alle 15.10, riprende alle 15.40.

  La Viceministra Laura CASTELLI esprime parere contrario su tutte le proposte emendative puntualmente richiamate dal relatore, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, ad eccezione dell'articolo aggiuntivo Viviani 10-quater.0100 e degli emendamenti Paita 12.18 e Pastorino 12.4, sui quali esprime invece nulla osta, in quanto privi di effetti finanziari. Esprime altresì nulla osta sulle restanti proposte emendative riferite al provvedimento.

  Gabriele LORENZONI (M5S), relatore, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, propone quindi di esprimere parere contrario sugli articoli premissivi 010.08, 010.09, 010.010, 010.011, 010.015, 010.0100, 010.0101, 010.0102, 010.0103, 010.0104, 010.0105 e 010.0106 e sugli emendamenti 1.9, 2.5, 3.33, 3.34, 3.35, 3.103, 4.15, 6.1, 6.2, 6-bis.100, 6-bis.101, 7.13, 7.14, 7.16, 7.21, 7.43, 7.100, 7.101, 7.102, 8.6, 8.7, 8.18, 8.28, 8.40, 8.42, 8-ter.21, 8-ter.23, 8-ter.29, 8-ter.41, 8-ter.102, 8-ter.104, 9.5, 9.7 e 10.3, nonché sugli articoli aggiuntivi 8.03, 8.06, 8-ter.0100, 9.04, 10.012, 10.042, 10.043, 10.044, 11.018, 11.028, 11.041, 11.042, 11-bis.01, 11-bis.02, 11-bis.03, 11-bis.016, 11-bis.017, 11-bis.020 e 11-bis.023, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, e di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative.

  La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 15.45.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 16 aprile 2019. — Presidenza del presidente Claudio BORGHI. – Interviene la viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli.

  La seduta comincia alle 15.10.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/797 relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea.
Atto n. 73.
(Rilievi alla IX Commissione).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 10 aprile 2019.

  Emanuele CESTARI (Lega), relatore, comunica che non è stato ancora trasmesso il parere della Conferenza unificata sul provvedimento in esame. Chiede, pertanto, che l'esame del provvedimento sia rinviato ad altra seduta.

  Claudio BORGHI, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2015/757, concernente il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di anidride carbonica generate dal trasporto marittimo.
Atto n. 76.
(Rilievi alle Commissioni II e VIII).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi).

Pag. 113

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 10 aprile 2019.

  Claudio BORGHI, presidente, ricorda che nella seduta dello scorso 10 aprile la rappresentante del Governo aveva fornito i chiarimenti richiesti dalla relatrice e quest'ultima si era riservata di formulare una proposta di parere sullo schema in esame.

  Maura TOMASI (Lega), relatrice, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
   esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2015/757, concernente il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di anidride carbonica generate dal trasporto marittimo (Atto n. 76);
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
    le attività che il Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto dovrà svolgere ai sensi dell'articolo 4, comma 2, dello schema di decreto in esame consistono nella contestazione e notifica del verbale e coincidono con quelle che il medesimo Comitato già esercita nell'ambito delle attività di cui al decreto legislativo n. 30 del 2013;
    pertanto, dallo stesso Comitato non saranno svolte attività nuove o diverse rispetto a quelle che già esercita sulla base della normativa vigente;
    per lo svolgimento delle attività di funzionamento del Comitato risultano disponibili le risorse allocate sul capitolo n. 2030 denominato «Spese per attività di funzionamento connesse al sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra», la cui gestione compete alla Divisione II – Clima e certificazione ambientale della Direzione generale per il clima ed energia del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
    sul citato capitolo, che non ha mai avuto necessità di integrazioni e le cui risorse provengono dal pagamento delle tariffe di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 214 del 25 luglio 2016, potranno pertanto gravare le spese per le attività di contestazione e notifica dei verbali che saranno irrogati ai sensi del presente schema di decreto;
    dal trasferimento dell'attività di accertamento delle violazioni delle norme di cui al citato decreto legislativo n. 30 del 2013 in capo al Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera non deriveranno effetti negativi per la finanza pubblica, provvedendovi l'amministrazione competente con le risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente;
    alla luce di quanto dianzi evidenziato, i nuovi adempimenti previsti dal provvedimento in esame potranno quindi essere fronteggiati dalle amministrazioni interessate nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;
    in considerazione del contenuto dell'articolo 5, volto esclusivamente ad affermare la neutralità sul piano finanziario delle norme contenute nel presente schema di decreto, appare necessario riformularne la rubrica, sostituendo le parole: «Disposizioni finanziarie» con le seguenti: «Clausola di invarianza finanziaria».

Pag. 114

VALUTA FAVOREVOLMENTE

  lo schema di decreto legislativo e formula il seguente rilievo sulle sue conseguenze di carattere finanziario:

  All'articolo 5, sostituire la rubrica con la seguente: Clausola di invarianza finanziaria.».

  La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere della relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

  La seduta termina alle 15.15.