CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 11 aprile 2019
174.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
COMUNICATO
Pag. 111

SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 11 aprile 2019. — Presidenza della presidente Emanuela CORDA.

  La seduta comincia alle 8.40.

Disposizioni per la semplificazione fiscale, il sostegno delle attività economiche e delle famiglie e il contrasto dell'evasione fiscale.
Nuovo testo C. 1074.

(Parere alla VI Commissione della Camera).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  La deputata Sara FOSCOLO (Lega) relatrice, ricorda che la proposta di legge è stata profondamente rivisitata nel corso dell'esame in sede referente e risulta, nel testo trasmesso, di notevoli dimensioni (35 articoli). Nel rinviare, per una descrizione maggiormente esaustiva del testo alla documentazione predisposta dagli uffici, segnala come particolarmente significative le disposizioni di cui all'articolo 01 che modifica il termine per l'emissione della fattura (a decorrere dal 1o luglio 2019 la fattura deve essere emessa entro 15 giorni, e non più 10, dal momento dell'effettuazione dell'operazione di cessione del bene Pag. 112o di prestazione del servizio; all'articolo 1 che modifica i termini di comunicazione dei dati contabili delle liquidazioni trimestrali IVA per il quarto trimestre (in particolare tale comunicazione potrà essere trasmessa insieme alla dichiarazione annuale IVA che, in tal caso, deve essere presentata entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta); all'articolo 5 che reca una norma d'interpretazione autentica in materia di proroga dei contratti di locazione a canone agevolato (in mancanza della comunicazione per rinuncia del rinnovo del contratto, da inviare almeno sei mesi prima della scadenza, il contratto è rinnovato tacitamente, a ciascuna scadenza, per un ulteriore biennio); all'articolo 24, che intende modificare le vigenti agevolazioni in favore dei lavoratori rimpatriati e dei docenti e ricercatori che rientrano in Italia, al fine di ampliarne l'ambito applicativo e di chiarire l'operatività dei requisiti richiesti ex lege per l'attribuzione dei relativi benefìci fiscali; all'articolo 31-bis, il quale intende riconoscere benefici finanziari e fiscali, sotto forma di crediti d'imposta per l'acquisto di prodotti da riciclo e da riuso; all'articolo 35, che reintroduce l'obbligo di denuncia fiscale per la vendita di alcolici negli esercizi pubblici, negli esercizi di intrattenimento pubblico, negli esercizi ricettivi e nei rifugi alpini, adempimento che era stato eliminato dalla legge sulla concorrenza (legge n. 124 del 2017).
  Segnala che, per quanto concerne lo specifico ambito di competenza della Commissione, risulta poi d'interesse l'articolo 4, che amplia al versamento delle tasse sulle concessioni governative e delle tasse scolastiche l'ambito applicativo del modello di pagamento unificato F24; è inoltre modificata la procedura di versamento e attribuzione del gettito dell'addizionale comunale all'IRPEF, disponendo che il versamento è effettuato dai sostituti d'imposta cumulativamente per tutti i comuni di riferimento; segnala ancora l'articolo 6-bis che sposta il termine di presentazione della dichiarazione IMU/TASI dal 30 giugno al 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo; l'articolo 9-bis, che consente agli enti locali di subordinare alla verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali da parte dei soggetti richiedenti il rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi, inerenti attività commerciali o produttive; l'articolo 18-bis, che elimina gli obblighi dichiarativi relativi al possesso dei requisiti per fruire delle agevolazioni IMU e TASI per gli immobili concessi in comodato a parenti in linea retta di primo grado, nonché per fruire delle agevolazioni sugli immobili in locazione a canone concordato.
  Rileva poi come sia d'interesse della Commissione il Capo III della proposta di legge, composto dagli articoli da 25 a 30, il quale introduce, a decorrere dal 1o gennaio 2020, un'agevolazione volta a promuovere l'economia locale attraverso la riapertura e l'ampliamento di attività commerciali, artigianali e di servizi. L'agevolazione consiste nell'erogazione di un contributo pari ai tributi comunali pagati dall'esercente nel corso dell'anno e viene corrisposta per l'anno nel quale avviene l'apertura o l'ampliamento dell'esercizio commerciale e per i tre anni successivi, per un totale di quattro anni. In particolare, l'articolo 26 individua le misure agevolative volte a favorire la riapertura e l'ampliamento di attività commerciali, artigianali e di servizi, disciplinate dal Capo III della proposta in esame; l'articolo 27 individua i soggetti che possono beneficiare delle agevolazioni, mentre l'articolo 28 disciplina le procedure per il riconoscimento dei benefici; l'articolo 29 sottopone la concessione dei benefici alla disciplina sugli aiuti di Stato cosiddetti de minimis.
  Rileva che le disposizioni appaiono comunque tutte riconducibili alle esclusive competenze statali in materia di sistema tributario e contabile dello Stato e di tutela della concorrenza (articolo 117, secondo comma, lettera e); il provvedimento non appare pertanto presentare profili Pag. 113problematici per quello che attiene le competenze della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

  Il deputato Dario BOND (FI), nel dichiarare la sua condivisione di alcune disposizioni di semplificazione contenute nel provvedimento, si sofferma sull'articolo 14 del provvedimento che prevede che l'obbligo di stampa cartacea soltanto all'atto del controllo e su richiesta dell'organo procedente, attualmente previsto per i soli registri IVA, sia esteso anche a tutti i registri contabili aggiornati con sistemi elettronici in qualsiasi supporto. Al riguardo, si interroga se la norma significhi che chi è soggetto al controllo debba fornire la documentazione in formato cartaceo. In tal caso la norma costituirebbe un passo indietro che finirebbe per complicare la vita del contribuente piuttosto che agevolarla. Chiede pertanto alla Commissione di avviare una riflessione su questo tema ed eventualmente di inviare un richiamo alla Commissione di merito.

  La senatrice Roberta TOFFANIN (FI-BP) nel concordare con quanto dichiarato dal deputato Bond sottolinea che la disposizione dell'articolo 14 anziché agevolare le attività del contribuente finisce per complicarle. Ricorda di aver più volte proposto, nel corso della Legislatura, proposte emendative per far sì che i contribuenti non siano costretti a presentare più volte la stessa documentazione che, una volta acquisita dall'ente, non dovrebbe più poter essere richiesta.

  La senatrice Donatella CONZATTI (FI-BP) ritiene il provvedimento un primo passo apprezzabile ma eccessivamente timido. Ricorda che al Senato è già stato presentato un disegno di legge per consentire i controlli della documentazione esclusivamente on line. Risulta necessario infatti che dopo la fatturazione elettronica siano messi in atto anche la conservazione elettronica dei registri ed i controlli informatici della documentazione.

  La deputata Sara FOSCOLO (Lega) relatrice, rileva come tali questioni attengano al merito del provvedimento.

  Emanuela CORDA, presidente, concorda con la relatrice sul fatto che tali questioni dovrebbero essere affrontate nelle Commissioni di merito.

  Il deputato Dario BOND (FI) consapevole del fatto che si tratta di questioni di merito, insiste perché la Presidente rivolga un richiamo alle Commissioni di merito.

  La senatrice Virginia LA MURA (M5S), pur concordando con le osservazioni svolte fa presente che si tratta di questioni di merito che non attengono alle competenze della Commissione per le questioni regionali.

  Emanuela CORDA, presidente, dichiara che le discussioni svolte in Commissione restano comunque agli atti.

  La senatrice Roberta TOFFANIN (FI-BP) nella consapevolezza che non si tratta di competenza della Commissione per le questioni regionali ritiene tuttavia di grande utilità avere un confronto anche nel merito.

  La deputata Sara FOSCOLO (Lega) relatrice, formula una proposta di parere favorevole.

  Il deputato Dario BOND (FI) dichiara il voto contrario del gruppo di Forza Italia.

  Il deputato Francesco ACQUAROLI (FdI) pur riconoscendo che il provvedimento apporta dei miglioramenti, dichiara il voto di astensione del gruppo parlamentare di Fratelli d'Italia.

  La Commissione approva la proposta di parere (vedi allegato 1).

Alla XII Commissione della Camera: Disposizioni per il riconoscimento della cefalea primaria cronica come malattia sociale (esame ulteriore nuovo testo unificato C. 684 e abb. – Rel. on. Foscolo).
Ulteriore nuovo testo unificato C. 684 e abb.

(Parere alla XII Commissione della Camera).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

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  La deputata Sara FOSCOLO (Lega) relatrice, ricorda che la Commissione, nella seduta del 12 febbraio 2019, ha già espresso parere favorevole sul provvedimento, nel testo precedentemente trasmesso dalla XII Commissione. In sintesi, il provvedimento, che consiste di un unico articolo, al comma 1 riconosce come malattia sociale la cefalea primaria cronica, a seguito dell'accertamento da almeno un anno nel paziente, mediante diagnosi effettuata da uno specialista del settore presso un centro accreditato per la diagnosi e cura delle cefalee che ne attesti l'effetto invalidante (l'attestazione dell'effetto invalidante indica che la malattia è in grado di limitare o compromettere gravemente la capacità di far fronte agli impegni di famiglia e di lavoro).
  Ai sensi del medesimo comma 1 le tipologie di cefalea che vengono riconosciute come malattia sociale sono l'emicrania cronica e ad alta frequenza; la cefalea cronica quotidiana con o senza uso eccessivo di farmaci analgesici; la cefalea a grappolo cronica; l'emicrania parossistica cronica; la cefalea nevralgiforme unilaterale di breve durata con arrossamento oculare e lacrimazione (SUNCT); l'emicrania continua. Rispetto al testo precedentemente esaminato, la XII Commissione ha specificato che tale riconoscimento riguarda le finalità del comma 2, il quale è stato integralmente riscritto dalla Commissione stessa.
  Nell'attuale formulazione il comma 2 dispone che il Ministro della salute, con proprio decreto, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e previa intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati progetti finalizzati a sperimentare metodi innovativi di presa in carico delle persone affette da cefalea nelle forme elencate dal comma 1, nonché i criteri e le modalità con cui le regioni attuano i menzionati progetti.
  Nella precedente versione del testo la disposizione prevedeva invece che il Ministro della salute adeguasse alle disposizioni introdotte dal provvedimento il decreto del Ministro della sanità 20 dicembre 1961, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 1962, il quale ha elencato le forme morbose che sono da qualificare come malattie sociali.
  Per quanto riguarda il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, la materia oggetto del provvedimento può essere ricondotta all'ambito della «tutela della salute», oggetto di potestà legislativa concorrente ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.
  Segnala come la nuova formulazione del comma 2, nel prevedere che il decreto ministeriale ivi contemplato sia adottato previa intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e che il decreto medesimo individui criteri e modalità con cui le regioni attuano i progetti innovativi per il trattamento delle cefalee, appaia ancora più rispettosa, rispetto al testo precedente, della competenza legislativa regionale concorrente in materia di tutela della salute.

  La senatrice Rosa Silvana ABATE (M5S) dichiara di accogliere il provvedimento con estremo favore in quanto lei stessa è stata in passato affetta da cefalea. Intende portare una testimonianza personale circa il pesante condizionamento che questa patologia arreca nella vita del singolo sia sul piano familiare che su quello professionale. Dichiara il voto favorevole del gruppo del Movimento 5 stelle ed esprime solidarietà alle persone che soffrono di questa patologia.

  Il senatore Daniele MANCA (PD) apprezza il provvedimento ma esprime la propria perplessità sul fatto che il riconoscimento di tale malattia come malattia sociale possa avvenire, come previsto dalla clausola di invarianza presente nel testo, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Invita pertanto ad evitare l'approvazione di «norme manifesto» e dichiara la necessità di uno stanziamento di risorse.

  Il deputato Dario BOND (FI) dichiara il proprio sostegno al provvedimento. Fa presente Pag. 115come il confronto con le regioni sarà essenziale per definire l'attuazione della norma e il relativo quadro finanziario.

  La deputata Sara FOSCOLO (Lega), relatrice rileva come il provvedimento intenda anzitutto riconoscere la cefalea cronica come malattia sociale, e come queste malattie rappresentino già un costo per la comunità sia per le terapie sia per le inevitabili assenze dai luoghi di lavoro. Ricorda come il provvedimento, così come scritto, non reca nuovi o maggiori oneri poiché opera semplicemente un riconoscimento della cefalea cronica come malattia sociale. In seguito potranno essere fatti altri passi in avanti.

  La senatrice Rosa Silvana ABATE (M5S) concorda con la relatrice sul fatto che si tratta del riconoscimento di un appropriato status legislativo a patologie che già rappresentano un costo coperto dal servizio sanitario nazionale.

  Il senatore Daniele MANCA (PD) osserva come il provvedimento, in questi termini, sembra operare una sorta di riconoscimento solo «psicologico», perché se fosse un riconoscimento reale non potrebbe, infatti, non avere inevitabili ricadute sul sistema economico.

  La deputata Sara FOSCOLO (Lega) relatrice, formula una proposta di parere favorevole.

  La Commissione approva la proposta di parere (vedi allegato 2).

DL 27/2019: Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel comune di Cogoleto.
C. 1718 Governo.

(Parere alla XIII Commissione della Camera).
(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento iniziato nella seduta del 10 aprile 2019.

  La senatrice Rosa Silvana ABATE (M5S), relatrice, in risposta alla richiesta avanzata dal collega Pella di prevedere, ai fini dell'attuazione del provvedimento, il coinvolgimento della Conferenza unificata anziché della Conferenza Stato-regioni, osserva che, vertendo il provvedimento su una materia concorrente, la sede opportuna di raccordo è la Conferenza stato regioni e non la Conferenza unificata. Richiama in proposito la sentenza n. 251 del 2016. Formula dunque una proposta di parere favorevole con un'osservazione.

  La Commissione approva la proposta di parere (vedi allegato 3).

  La seduta termina alle 9.15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.15 alle 9.25.

INDAGINE CONOSCITIVA

  Giovedì 11 aprile 2019. — Presidenza del vicepresidente Carlo PIASTRA.

  La seduta comincia alle 14.30.

Indagine conoscitiva sul processo di attuazione del «regionalismo differenziato» ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione.
Audizione del professor Andrea Giovanardi, professore di diritto tributario presso l'Università di Trento.
(Svolgimento e conclusione).

  Carlo PIASTRA, presidente, avverte che l'audizione sarà trasmessa anche attraverso la web-tv della Camera dei deputati.
Pag. 116Dà quindi la parola al professor Giovanardi.

  Andrea GIOVANARDI, professore di diritto tributario presso l'Università di Trento, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

  Intervengono quindi le senatrici Donatella CONZATTI (FI-BP) e Rosa Silvana ABATE (M5S).

  Andrea GIOVANARDI, professore di diritto tributario presso l'Università di Trento, risponde ai quesiti posti e rende ulteriori precisazioni.

  Carlo PIASTRA, presidente, ringrazia il professor Giovanardi e dichiara conclusa l'audizione.

  La seduta termina alle 15.10.

  N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

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