CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 11 aprile 2019
174.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
Pag. 106

SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 11 aprile 2019. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.

  La seduta comincia alle 10.05.

Disposizioni per la semplificazione fiscale, il sostegno delle attività economiche e delle famiglie e il contrasto dell'evasione fiscale.
Nuovo testo C. 1074 Ruocco.
(Parere alla VI Commissione).
(Esame nuovo testo e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 10 aprile 2019.

  Sergio BATTELLI, presidente, avverte che la VI Commissione (Finanze) ha trasmesso un nuovo testo della proposta di legge C. 1074 Ruocco, come risultante dalle proposte emendative approvate in sede referente e che pertanto l'esame della medesima proseguirà su tale testo, di cui illustrerà i contenuti in sostituzione del relatore, Filippo Scerra, impegnato in una missione all'estero.
  Ricorda, peraltro, che la discussione del provvedimento è inserita nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire da lunedì 15 prossimo e che pertanto, anche in relazione ai tempi di esame stabiliti dalla Commissione di merito, che intenderebbe conferire il mandato al relatore oggi stesso, il parere dovrà essere reso, al più tardi, entro la seduta già prevista per oggi, al termine delle votazioni antimeridiane dell'Assemblea.
  Illustrando i contenuti del provvedimento all'esame, osserva preliminarmente che si tratta di una proposta di legge di origine parlamentare che conteneva un vasto articolato di semplificazione fiscale e di sostegno alle attività economiche.
  Durante l'esame referente, il testo originario ha subito notevoli modificazioni, pur senza perdere la caratterizzazione di provvedimento volto ad alleggerire gli adempimenti fiscali dei contribuenti.
  Segnala che il testo trasmesso dalla Commissione Finanze si compone attualmente di 37 articoli, molti dei quali aggiunti mediante proposte emendative approvate, Pag. 107pur in presenza di altrettante proposte soppressive, accolte dalla Commissione referente.
  Sottolinea che il nuovo articolo 01 modifica il decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria, e prevede che la fattura debba essere emessa entro 15 giorni dal momento dell'operazione soggetta ad IVA e non più entro 10 giorni.
  Sempre in materia di IVA, il nuovo articolo 1 prevede che la dichiarazione trimestrale inerente all'ultimo trimestre dell'anno possa essere resa insieme con la dichiarazione annuale entro il mese di febbraio dell'anno successivo. Ancora in materia di IVA, il nuovo articolo 2-bis prevede che possa essere ceduto non solo il credito IVA annuale ma anche quello trimestrale. Alle dichiarazioni IVA si riferisce anche l'articolo 8, che prevede semplificazioni varie.
  Segnala che l'articolo 1-bis attiene all'imposta sul reddito e prevede, per coloro che intendono accedere al cosiddetto regime forfettario, che gli oneri informativi non devono comprendere dati ed informazioni già presenti nelle banche dati dell'Agenzia delle entrate.
  Sottolinea che l'articolo 3, anch'esso riscritto in sede referente, vieta all'amministrazione finanziaria di chiedere al contribuente informazioni disponibili nell'anagrafe tributaria.
  Rileva che l'articolo 3-bis inerisce all'intermediario che trasmette in via telematica dichiarazioni o comunicazioni. All'atto di conferirgli l'incarico il contribuente o il sostituto d'imposta possono dare incarichi plurimi a fronte di un unico impegno a trasmettere.
  Osserva che l'articolo 4, modificato in sede referente, amplia al versamento delle tasse sulle concessioni governative e delle tasse scolastiche l'ambito applicativo del modello di pagamento unificato F24. È stata, inoltre, modificata la procedura di versamento e attribuzione del gettito dell'addizionale comunale all'IRPEF, disponendo che il versamento sia effettuato dai sostituti d'imposta cumulativamente per tutti i comuni di riferimento.
  Evidenzia che gli articoli 5, 5-bis e 18-bis concernono le locazioni di immobili a canone agevolato. L'articolo 5 prevede che il contratto è rinnovato tacitamente per due anni in mancanza di disdetta. L'articolo 5-bis prevede che non occorra la comunicazione della proroga del regime fiscale della «cedolare secca». L'articolo 18-bis elimina gli obblighi dichiarativi inerenti al possesso dei requisiti, per gli immobili dati in comodato ai parenti in linea retta e per quelli dati in locazione a canone concordato, per fruire delle agevolazioni IMU e Tasi.
  Segnala che il nuovo articolo 6-bis prevede che la dichiarazione IMU/TASI sia trasmessa non già entro il 30 giugno ma entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo. Rileva che l'articolo 6-ter, inserito nel corso dell'esame in sede referente, prevede che i contribuenti interessati dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale non debbano dichiarare, a tali fini, dati già contenuti negli altri quadri dei modelli di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi, fermo restando che il calcolo degli indici di affidabilità viene effettuato sulla base delle variabili contenute nelle Note tecniche e metodologiche approvate con decreto ministeriale. Evidenzia che l'articolo 6-quater, introdotto in sede referente, estende i termini di validità dei dati contenuti nella dichiarazione sostitutiva unica, ferma restando la possibilità di aggiornare i dati prendendo a riferimento i redditi e i patrimoni dell'anno precedente qualora vi sia convenienza per il nucleo familiare.
  Osserva che l'articolo 7 prevede la possibilità per le associazioni sportive dilettantistiche di effettuare l'autocertificazione di compensi ricevuti inferiori alla franchigia dalla tassazione, mentre l'articolo 7-bis contiene norme di favore fiscale per le associazioni con fini assistenziali.
  Fa presente che l'articolo 9-bis riguarda invece la facoltà per gli enti locali di subordinare il rilascio di licenze, autorizzazioni, Pag. 108concessioni e dei relativi rinnovi, inerenti attività commerciali o produttive alla verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali.
  Rammenta che gli articoli 10, 11, 11-bis, 13 e 14 contengono norme inerenti ai rapporti tra amministrazione finanziaria e contribuente, alle verifiche e al contraddittorio, mentre l'articolo 18 inerisce all'imposta di bollo sulle fatture elettroniche, consentendo all'Agenzia delle entrate di verificarne l'assolvimento e l'articolo 18-ter, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, prevede poi un'estensione della disciplina del ravvedimento operoso.
  Rileva che l'articolo 13-bis, introdotto in sede referente, esenta dal pagamento del tributo per i servizi indivisibili (TASI) i fabbricati costruiti e destinati alla vendita a decorrere dal 1o gennaio 2022.
  Evidenzia che l'articolo 23 consente al contribuente – per i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo stipulati a decorrere dal 1o gennaio 2020 – di usufruire della detassazione dei canoni non percepiti senza dover attendere la conclusione del procedimento di convalida di sfratto, ma provandone la mancata corresponsione in un momento antecedente, ovvero mediante l'ingiunzione di pagamento o l'intimazione di sfratto per morosità.
  Rappresenta che l'articolo 24, integralmente sostituito in sede referente, intende modificare le vigenti agevolazioni in favore dei lavoratori e dei docenti e ricercatori che rientrano in Italia, al fine di ampliarne l'ambito applicativo e di chiarire l'operatività dei requisiti richiesti ex lege per l'attribuzione dei relativi benefici fiscali.
  Evidenzia che l'articolo 24-bis, introdotto in sede referente, reca misure agevolative, sotto forma di abbuoni sui prezzi e di credito d'imposta, per incoraggiare l'aumento della percentuale di imballaggi riutilizzabili o avviati al riciclo immessi sul mercato.
  Segnala che gli articoli dal 25 a 30 prevedono agevolazioni fiscali per la riapertura e per l'ampliamento di esercizi commerciali; in specie, l'articolo 29 prevede che – a ogni modo – questi aiuti siano contenuti entro il limite delle direttive europee sul de minimis.
  Evidenzia che l'articolo 31-bis, introdotto in sede referente, intende riconoscere benefici finanziari e fiscali, sotto forma di crediti d'imposta per l'acquisto di prodotti da riciclo e da riuso.
  Sottolinea che l'articolo 35 reintroduce l'obbligo di denuncia fiscale per la vendita di alcolici negli esercizi pubblici compresi i rifugi alpini e che l'articolo 36-bis prevede la possibilità di pagare i diritti doganali con strumenti elettronici.
  Osserva che le norme descritte recano una serie di misure puntuali sulla legislazione fiscale italiana. Evidenzia peraltro che, come è noto, l'articolo 5 del Trattato sull'Unione europea fissa il principio di attribuzione, per cui la medesima Unione europea non ha competenza in materie non attribuitele dai Trattati. Sottolinea, in tal senso, che la disciplina di aspetti specifici relativi alla fiscalità domestica non rientra tra queste. Rileva, peraltro, che se per un verso il gettito IVA costituisce la base di una risorsa propria dell'Unione europea, per l'altro verso, e sul piano più generale, l'articolo 121 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea prevede che gli Stati membri considerino le loro politiche economiche materia di interesse comune. Ritiene quindi che, in definitiva, sotto questo profilo indiretto, non sembrano esservi motivi di contrasto della disciplina prodotta dalla Commissione referente con l'ordinamento europeo.

  Guido Germano PETTARIN (FI) ritiene che, alla luce della relazione svolta dal presidente e degli elementi forniti, il presidente, in sostituzione del relatore, potrebbe formulare una proposta di parere già nella seduta in corso riservandosi, in tal caso, di intervenire in sede di dichiarazione di voto.

  Sergio BATTELLI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire e non essendovi obiezioni sulla richiesta formulata dal deputato Pettarin, in sostituzione del Pag. 109relatore, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato).

  Guido Germano PETTARIN (FI) ringrazia il presidente per il lavoro svolto, in sostituzione del relatore, e per la tempestività con la quale ha presentato la sua proposta di parere. Sottolinea che il gruppo Forza Italia ritiene positivo ogni intervento normativo finalizzato a semplificare l'attuale sistema fiscale, così complicato e gravoso per il contribuente. A titolo di esempio ricorda di aver ascoltato proprio questa mattina, in un intervento radiofonico, la rassegnata testimonianza di un artigiano del nord-est italiano che segnalava come, di fatto, la propria aliquota marginale di tassazione arrivi al 78 per cento dei suoi ricavi.
  Preannuncia quindi il voto favorevole del suo gruppo sul provvedimento all'esame anche se, osserva, avrebbe preferito che venisse cancellata quella parte della normativa, da lui personalmente ritenuta vergognosa, che impone ai contribuenti e alle imprese di pagare le tasse in anticipo sul reddito conseguito e cioè prima che tali redditi vengano effettivamente generati. Esprime, peraltro, l'auspicio che si possa effettivamente giungere, sia pure nel quadro del rispetto del dettato costituzionale relativo alla progressività dell'imposta da raggiungere attraverso un sistema di detrazioni fiscali, ad un sistema impositivo basato sulla flat tax che continua a ritenere l'unica soluzione possibile per gravare sul contribuente in maniera equa e supportare lo sviluppo delle attività economiche del Paese.

  Filippo SENSI (PD) preannuncia il voto di astensione da parte del suo gruppo osservando che quello all'esame, come tutti i provvedimenti finora assunti dalla maggioranza e dal Governo, realizza l'opposto di quanto inizialmente ci si prefiggeva.

  Giuseppina OCCHIONERO (LeU) preannuncia il suo voto contrario ritenendo che il provvedimento in titolo rappresenti, di fatto, un aiuto agli evasori fiscali.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore (vedi allegato).

Sull'ordine dei lavori.

  Sergio BATTELLI, presidente, ricorda che la Commissione è oggi convocata, al termine delle votazioni a.m. dell'Assemblea, per l'esame ai fini del parere da rendere al Governo, dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/797 relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea (atto n. 73). Avverte in proposito, concorde la Commissione, che, qualora il predetto parere della Conferenza Stato-regioni non sia trasmesso per tempo, si riserva di procedere alla sconvocazione della seduta prevista per oggi al termine delle votazioni antimeridiane dell'Assemblea e di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento alla prossima settimana, come convenuto nella riunione dell'Ufficio di Presidenza svoltasi ieri.

  La seduta termina alle 10.15.

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