CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 11 aprile 2019
174.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
Pag. 6

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Giovedì 11 aprile 2019. — Presidenza del presidente Alberto STEFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Stefano Candiani.

  La seduta comincia alle 13.55.

Disposizioni per la semplificazione fiscale, il sostegno delle attività economiche e delle famiglie e il contrasto dell'evasione fiscale.
C. 1074.
(Parere alla VI Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Francesco FORCINITI (M5S), relatore, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alla VI Commissione (Finanze), la proposta di legge C. 1074 Ruocco, recante «Disposizioni per la semplificazione fiscale, il sostegno delle attività economiche e delle famiglie e il contrasto dell'evasione fiscale», come risultante dall'esame in sede referente delle proposte emendative.
  Osserva, in via preliminare, come la proposta di legge, la quale è stata profondamente rivisitata nel corso dell'esame in sede referente, si articola ora in 3 capi: il Capo I, recante misure di semplificazione Pag. 7fiscale, comprende gli articoli da 01 a 18-ter, il Capo II, recante interventi per il sostegno delle famiglie e delle attività economiche, comprende gli articoli da 19 a 24-bis, il Capo III, recante agevolazioni per il sostegno dell'economia locale, comprende gli articoli da 25 a 31-bis e il Capo IV, recante disposizioni per il contrasto dell'evasione fiscale, comprende gli articoli da 35 a 36-bis.
  Passando a sintetizzare il contenuto del provvedimento, l'articolo 01, introdotto in sede referente, modifica il termine per l'emissione della fattura previsto dal decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119 in tema di disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria (decreto fiscale): a decorrere dal 1o luglio 2019 la fattura deve essere emessa entro 15 giorni (non più 10) dal momento dell'effettuazione dell'operazione di cessione del bene o di prestazione del servizio.
  L'articolo 1 modifica i termini di comunicazione dei dati contabili delle liquidazioni trimestrali IVA per il quarto trimestre; si consente così di effettuare tale comunicazione insieme con la dichiarazione annuale IVA che, in tal caso, deve essere presentata entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta.
  L'articolo 1-bis, introdotto in sede referente e relativo agli obblighi informativi posti a carico di coloro che intendono accedere al cosiddetto regime forfetario (di cui all'articolo 1, comma 73, della legge n. 190 del 2014), prevede che tali oneri informativi non comprendano dati ed informazioni già presenti, alla data di approvazione dei modelli di dichiarazione dei redditi, nelle banche dati a disposizione dell'Agenzia delle Entrate, ovvero che siano da comunicare o dichiarare alla stessa entro la data di presentazione dei medesimi modelli di dichiarazione dei redditi.
  L'articolo 2-bis, introdotto in sede referente, consente la cessione del credito IVA anche trimestrale, oltre che di quello annuale, già prevista dall'articolo 5, comma 4-ter, del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70.
  L'articolo 3, riformulato in sede referente, con l'obiettivo esplicito di dare attuazione allo Statuto dei diritti del contribuente (articolo 6 della legge 27 luglio 2000, della Costituzione n. 212), vieta all'amministrazione finanziaria di chiedere ai contribuenti, in sede di controllo formale delle dichiarazioni dei redditi, certificazioni e documenti relativi a informazioni disponibili nell'anagrafe tributaria o dati trasmessi da parte di soggetti terzi in ottemperanza a obblighi dichiarativi, certificativi o comunicativi. Eventuali richieste documentali effettuate dall'amministrazione per dati già in proprio possesso saranno considerate inefficaci.
  L'articolo 3-bis intende semplificare il sistema di gestione degli impegni alla trasmissione telematica, prevedendo la possibilità per il contribuente/sostituto d'imposta di conferire all'intermediario un incarico alla predisposizione di più dichiarazioni e comunicazioni a fronte del quale quest'ultimo rilascia un impegno unico a trasmettere.
  L'articolo 4, modificato in sede referente, amplia al versamento delle tasse sulle concessioni governative e delle tasse scolastiche l'ambito applicativo del modello di pagamento unificato F24.
  Tra le modifiche previste il comma 3 modifica l'articolo 1 del decreto del Ministro delle finanze, adottato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 2 novembre 1998, n. 421.
  A tale ultimo riguardo segnala, sul piano delle fonti del diritto, come la disposizione del comma 3, avente rango legislativo, modifichi una fonte di rango secondario quale il regolamento governativo, con la conseguenza di determinare una diversa «resistenza» delle norme del richiamato decreto rispetto a eventuali modifiche che dovessero intervenire nel tempo. Rileva quindi l'opportunità di riformulare il comma 3 come autorizzazione al Governo a modificare la norma di rango secondario nei termini previsti, anche alla luce di quanto previsto dalla Pag. 8Circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi del Presidente della Camera del 20 aprile 2001.
  Il comma 4 modifica inoltre la procedura di versamento e attribuzione del gettito dell'addizionale comunale all'IRPEF, disponendo che il versamento è effettuato dai sostituti d'imposta cumulativamente per tutti i comuni di riferimento.
  L'articolo 5 reca una norma d'interpretazione autentica dell'articolo 2, comma 5, quarto periodo, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, in materia di proroga dei contratti di locazione a canone agevolato: in mancanza della comunicazione per rinuncia del rinnovo del contratto, da inviarsi almeno sei mesi prima della scadenza, il contratto è rinnovato tacitamente, a ciascuna scadenza, per un ulteriore biennio.
  L'articolo 5-bis, introdotto in sede referente, dispone l'abrogazione dell'obbligo della comunicazione della proroga cedolare secca e della relativa sanzione previsti al comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.
  L'articolo 6-bis, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, sposta il termine di presentazione della dichiarazione IMU/TASI dal 30 giugno al 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo.
  L'articolo 6-ter, inserito nel corso dell'esame in sede referente, prevede che i contribuenti interessati dall'applicazione degli ISA – indici sintetici di affidabilità fiscale – non debbano dichiarare, a tali fini, dati già contenuti negli altri quadri dei modelli di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi, fermo restando che il calcolo degli indici di affidabilità viene effettuato sulla base delle variabili contenute nelle Note tecniche e metodologiche approvate con decreto ministeriale.
  L'articolo 6-quater, introdotto in sede referente, estende i termini di validità dei dati contenuti nella dichiarazione sostitutiva unica (DSU).
  Resta ferma la possibilità di aggiornare i dati prendendo a riferimento i redditi e i patrimoni dell'anno precedente qualora vi sia convenienza per il nucleo familiare.
  L'articolo 7 consente alle associazioni sportive dilettantistiche di autocertificare il non superamento della franchigia per i compensi ricevuti.
  L'articolo 7-bis include nel novero degli enti associativi, di cui al comma 3 dell'articolo 148 del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), che fruiscono del regime della decommercializzazione, anche le associazioni con fini assistenziali.
  L'articolo 8 reca alcune semplificazioni sulla redazione e presentazione delle dichiarazioni di intento previste in materia di imposta sul valore aggiunto.
  L'articolo 9-bis consente agli enti locali di subordinare alla verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali da parte dei soggetti richiedenti il rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi, inerenti ad attività commerciali o produttive.
  L'articolo 10, modificato in sede referente, impegna l'Amministrazione finanziaria ad assumere iniziative volte a garantire la diffusione degli strumenti necessari ad assolvere correttamente gli adempimenti richiesti ai contribuenti. Prevede, inoltre, che tale documentazione sia messa a disposizione con congruo anticipo, almeno sessanta giorni prima del termine concesso al contribuente per l'adempimento al quale si riferiscono.
  L'articolo 11, come modificato in sede referente, introduce, nell'ambito dell'accertamento fiscale previsto dal Capo II del decreto legislativo n. 218 del 1997, un nuovo obbligo per l'Amministrazione Finanziaria, che è tenuta ad avviare, necessariamente e nei casi espressamente previsti, un contraddittorio con il contribuente per definire in via amministrativa la pretesa tributaria.
  L'articolo 11-bis, introdotto in sede referente, ha natura interpretativa e chiarisce che, al di fuori della tipologia di controversie convenzionalmente riservate alla difesa dell'Avvocatura dello Stato, l'Agenzia delle entrate-Riscossione può avvalersi, anche innanzi alla magistratura tributaria, di proprio personale interno, avuto riguardo alla relativa capacità operativa Pag. 9o di legali del libero foro, selezionati nel rispetto del Codice degli appalti pubblici.
  L'articolo 13, interamente sostituito in sede referente, modifica le modalità e i termini di invio delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni, delle province e delle città metropolitane. Si introduce in particolare l'obbligo di trasmissione telematica esclusiva delle delibere inerenti ai tributi con determinate specifiche tecniche, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'assolvimento degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi,
  L'articolo 13-bis, introdotto in sede referente, esenta dal pagamento del tributo per i servizi indivisibili (TASI) i fabbricati costruiti e destinati alla vendita a decorrere dal 1o gennaio 2022.
  L'articolo 14 prevede che l'obbligo di stampa cartacea soltanto all'atto del controllo e su richiesta dell'organo procedente, attualmente previsto per i soli registri IVA, sia esteso anche a tutti i registri contabili aggiornati con sistemi elettronici su qualsiasi supporto.
  L'articolo 18, il cui contenuto è stato integralmente sostituito durante l'esame in Commissione, reca norme in materia di imposta di bollo sulle fatture elettroniche: in particolare consente all'Agenzia delle entrate, già in fase di ricezione delle fatture elettroniche, di verificare con procedure automatizzate la corretta annotazione dell'assolvimento dell'imposta di bollo, avendo riguardo alla natura e all'importo delle operazioni indicate nelle fatture stesse.
  L'articolo 18-bis, introdotto durante l'esame in sede referente, elimina gli obblighi dichiarativi relativi al possesso dei requisiti per fruire delle agevolazioni IMU e TASI per gli immobili concessi in comodato a parenti in linea retta di primo grado, nonché per fruire delle agevolazioni sugli immobili in locazione a canone concordato.
  L'articolo 18-ter, introdotto in Commissione, intende estendere l'ambito operativo della disciplina del ravvedimento operoso, contenuta nell'articolo 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997, recependo in norma primaria alcuni orientamenti già espressi dalla prassi amministrativa in materia di versamento frazionato dell'imposta o versamento «tardivo» dell'imposta frazionata (cosiddetto ravvedimento parziale).
  L'articolo 23, riformulato in sede referente, consente al contribuente – per i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo stipulati a decorrere dal 1o gennaio 2020 – di usufruire della detassazione dei canoni non percepiti senza dover attendere la conclusione del procedimento di convalida di sfratto, ma provandone la mancata corresponsione in un momento antecedente, ovvero mediante l'ingiunzione di pagamento o l'intimazione di sfratto per morosità.
  Per i contratti stipulati prima dell'entrata in vigore delle disposizioni in commento resta fermo, per le imposte versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti come da accertamento avvenuto nell'ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità, il riconoscimento di un credito di imposta di pari ammontare.
  L'articolo 24, integralmente sostituito in sede referente, intende modificare le vigenti agevolazioni in favore dei lavoratori impatriati e dei docenti e ricercatori che rientrano in Italia, al fine di ampliarne l'ambito applicativo e di chiarire l'operatività dei requisiti richiesti ex lege per l'attribuzione dei relativi benefici fiscali.
  In particolare, per quanto riguarda gli impatriati, con riferimento ai soggetti che trasferiscono la residenza in Italia a partire dall'anno 2020:
   si incrementa dal 50 al 70 per cento la riduzione dell'imponibile;
   si semplificano le condizioni per accedere al regime fiscale di favore;
   si estende il regime di favore anche ai lavoratori che avviano un'attività d'impresa a partire dal periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2020;
   si introducono maggiori agevolazioni fiscali per ulteriori 5 periodi d'imposta in Pag. 10presenza di specifiche condizioni (numero di figli minorenni, acquisto dell'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, trasferimento della residenza in regioni del Mezzogiorno).

  Con riferimento ai docenti e ricercatori che trasferiscono la residenza in Italia a partire dall'anno 2020:
   si incrementa da 4 a 6 anni la durata del regime di favore fiscale;
   si prolunga la durata dell'agevolazione fiscale a 8, 11 e 13 anni, in presenza di specifiche condizioni (numero di figli minorenni e acquisto dell'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia).

  L'articolo 24-bis, introdotto in sede referente, reca misure agevolative, sotto forma di abbuoni sui prezzi e di credito d'imposta, per incoraggiare l'aumento della percentuale di imballaggi riutilizzabili o avviati al riciclo immessi sul mercato.
  Gli articoli da 25 a 30 introducono – a decorrere dal 1o gennaio 2020 – agevolazioni volte a promuovere l'economia locale attraverso la riapertura e l'ampliamento di attività commerciali, artigianali e di servizi. L'agevolazione consiste nell'erogazione di un contributo pari ai tributi comunali pagati dall'esercente nel corso dell'anno e viene corrisposta per l'anno nel quale avviene l'apertura o l'ampliamento dell'esercizio commerciale e per i tre anni successivi, per un totale di quattro anni.
  L'articolo 25, in particolare, individua l'ambito di applicazione delle agevolazioni; nel corso dell'esame in sede referente, tale agevolazione è stata circoscritta ai soli esercizi di vicinato e alle medie strutture di vendita.
  L'articolo 26, modificato in Commissione, individua le misure agevolative volte a favorire la riapertura e l'ampliamento di attività commerciali, artigianali e di servizi, disciplinate dal Capo III della proposta in esame.
  In particolare, l'articolo chiarisce che le agevolazioni consistono nell'erogazione di contributi per l'anno nel quale avviene l'apertura o l'ampliamento degli esercizi oggetto dei benefici e per i tre anni successivi.
  La misura del contributo è rapportata alla somma dei tributi comunali dovuti dall'esercente e regolarmente pagati nell'anno precedente a quello nel quale è presentata la richiesta di concessione, fino al 100 per cento dell'importo, secondo quanto stabilito dal successivo articolo 28.
  A tal fine, l'articolo 30 istituisce un Fondo, la cui dotazione annuale – modificata durante l'esame in sede referente – è fissata in 5 milioni per il 2020, 10 milioni per il 2021, 13 milioni per il 2022 e 20 milioni a decorrere dal 2023.
  L'articolo 27 individua i soggetti che possono beneficiare delle agevolazioni, mentre l'articolo 28 disciplina le procedure per il riconoscimento dei benefici.
  L'articolo 29 sottopone la concessione dei benefici alla disciplina sugli aiuti di Stato cosiddetti de minimis.
  Come accennato in precedenza, l'articolo 30 reca la copertura finanziaria delle agevolazioni di cui agli articoli da 25 a 29.
  L'articolo 31-bis, introdotto in sede referente, intende riconoscere benefici finanziari e fiscali, sotto forma di crediti d'imposta per l'acquisto di prodotti da riciclo e da riuso.
  In particolare si riconosce, per l'anno 2020, un contributo pari al 25 per cento del costo di acquisto di:
   semilavorati e prodotti finiti derivanti, per almeno il 75 per cento della loro composizione, dal riciclaggio di rifiuti o di rottami ovvero dal riuso di semilavorati o di prodotti finiti;
   compost di qualità derivante dal trattamento della frazione organica differenziata dei rifiuti.

  L'articolo 35 reintroduce l'obbligo di denuncia fiscale per la vendita di alcolici negli esercizi pubblici, negli esercizi di intrattenimento pubblico, negli esercizi ricettivi e nei rifugi alpini, adempimento che era stato eliminato dalla legge sulla concorrenza (legge n. 124 del 2017).Pag. 11
  L'articolo 36-bis, introdotto in sede referente, prevede la possibilità per i contribuenti di pagare i diritti doganali, così come tutti gli altri diritti riscossi dalle Dogane in forza di specifiche disposizioni legislative, mediante strumenti di pagamento tracciabili ed elettronici.
  Durante l'esame in sede referente sono stati soppressi i seguenti articoli:
   l'articolo 2, che modificava le scadenze dello spesometro, previsto dall'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78; tale adempimento è stato soppresso a decorrere dal 2019;
   l'articolo 6, che introduceva alcune semplificazioni in materia di modelli dichiarativi volte principalmente a evitare duplicazioni di dati e informazioni;
   l'articolo 9, il quale intendeva stabilire che il versamento dell'addizionale comunale IRPEF fosse effettuato dai sostituti d'imposta cumulativamente per tutti i comuni di riferimento;
   l'articolo 12, che intendeva abrogare, dal 1o gennaio 2019, la norma (di cui all'articolo 8, comma 2-septies, della legge 11 novembre 2011, n. 180) che esenta gli atti normativi in materia tributaria, creditizia e di giochi pubblici dal rispetto delle disposizioni contenute nello Statuto delle imprese in materia di nuovi oneri regolatori, informativi o amministrativi a carico di cittadini, imprese e altri soggetti privati;
   l'articolo 15, che intendeva: ridurre, a specifiche condizioni, l'importo delle sanzioni previste per le violazioni delle norme in tema di fatturazione elettronica (comma 1); disciplinare le ipotesi di esclusione delle sanzioni per le violazioni inerenti il reverse charge (comma 2); modificare (comma 3) la generale clausola di non punibilità per le violazioni tributarie, stabilendo che esse non fossero sanzionate ove non incidenti sul quantum dovuto, salvo il caso di omessa dichiarazione con imposta a debito;
   l'articolo 16, recante alcune norme in tema di obsolescenza e archiviazione dei dati presenti in anagrafe tributaria, con la previsione di specifiche modalità di aggiornamento dei dati presenti in anagrafe tributaria, dell'eliminazione dei dati obsoleti o conservati in modo massivo o disaggregato;
   l'articolo 17, in tema di scissione dei pagamenti a fini IVA (split payment), che intendeva consentire ai contribuenti che effettuano prestazioni di servizi o cessioni di beni secondo tale specifica modalità di usufruire di un plafond IVA, analogo a quello previsto dalla legge per gli esportatori abituali, per l'acquisto di beni e di servizi, a specifiche condizioni ed entro limiti stabiliti dalla legge, previa opzione in tal senso;
   l'articolo 19, che intendeva modificare il regime sanzionatorio previsto per le violazioni delle disposizioni antiriciclaggio in materia di assegni, abbassando la misura minima edittale delle sanzioni ivi previste e introducendo una serie di criteri, applicabili obbligatoriamente o discrezionalmente, volti a modulare la sanzione concretamente irrogabile;
   l'articolo 20, che intendeva estendere la disciplina dei limiti di pignorabilità degli emolumenti, attualmente prevista per i compensi derivanti da rapporto di lavoro o di impiego, anche ai proventi derivanti dall'esercizio di impresa, arte o professione delle persone fisiche; venivano di conseguenza modificate sia le norme tributarie, sia la disciplina generale sui limiti di pignorabilità previsti dal codice di procedura civile;
   l'articolo 21, che intendeva introdurre una specifica forma di tassazione opzionale del reddito di lavoro autonomo, denominata «imposta sul reddito professionale», con durata pari a cinque periodi di imposta rinnovabili, che avrebbe comportato la tassazione separata di dette tipologie di reddito, con aliquota unica pari a quella IRES (24 per cento);
   l'articolo 22, volto a modificare la disciplina relativa all'assegno di natalità (meglio conosciuto come bonus bebé) per Pag. 12estenderlo sino al 31 dicembre 2021 e rimodularlo con l'introduzione di due nuove soglie ISEE a cui corrispondevano due nuove misure, con la finalità di introdurre maggiore gradualità nell'ammontare dell'assegno;
   l'articolo 31, volto ad assoggettare i prodotti per l'infanzia e la disabilità ad aliquota agevolata IVA al 5 per cento;
   l'articolo 32, volto a impegnare le strutture socio sanitarie, erogatrici di «trattamenti di lungoassistenza» alle persone non autosufficienti, ad applicare una riduzione della retta a carico degli utenti; la disposizione impegnava inoltre le regioni, nell'assolvimento degli obblighi derivanti dall'erogazione dei LEA relativi all'assistenza sociosanitaria residenziale e semiresidenziale alle persone non autosufficienti, a verificare, mediante controllo da parte dei nuclei operativi, la effettiva riduzione delle rette a carico degli utenti;
   l'articolo 33, recante la copertura finanziaria degli oneri previsti dalle norme sulla riduzione dell'aliquota dell'IVA relativa ai beni e servizi essenziali per l'infanzia e la disabilità;
   l'articolo 34, che subordinava l'entrata in vigore delle menzionate disposizioni in tema di IVA agevolata per infanzia e disabilità, nonché di riduzione dei costi delle strutture sociosanitarie, al rilascio dell'autorizzazione da parte della Commissione dell'Unione europea, al fine della verifica della compatibilità delle citate disposizioni con la disciplina europea in materia di concorrenza;
   l'articolo 36, che intendeva inasprire il trattamento sanzionatorio previsto per l'ipotesi di utilizzo indebito di compensazioni fiscali o di crediti inesistenti.

  Per quanto riguarda il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, segnala come le disposizioni del provvedimento appaiano riconducibili, in via principale, alla materia «sistema tributario e contabile dello Stato» di competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione; per talune previsioni, recate in particolare dal Capo III, viene altresì in rilievo la materia «tutela della concorrenza», anch'essa di competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole con una osservazione (vedi allegato 1), relativa alla formulazione del comma 3 dell'articolo 4.

  Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

DL 27/2019: Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel comune di Cogoleto.
C. 1718 Governo.
(Parere alla XIII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Francesco FORCINITI (M5S), relatore, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alla XIII Commissione Agricoltura, il disegno di legge C. 1718, di conversione in legge del decreto-legge n. 27 del 2019, recante disposizioni urgenti in materia rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel comune di Cogoleto.
  In estrema sintesi il decreto-legge reca interventi in materia di agricoltura, volti a incidere su realtà che, seppure con diverse modalità, sono accomunate da un evidente stato di crisi.
  I settori interessati sono l'olivicolo-oleario, l'agrumicolo e il lattiero-caseario del comparto ovino e caprino. Pag. 13
  La necessità dell'intervento normativo deriva dall'urgenza di prevedere un piano di interventi per il recupero della capacità produttiva in tali settori e di sostenere concretamente le imprese agricole, in crisi anche per il perdurare degli effetti dei danni causati dagli eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e delle infezioni di organismi nocivi ai vegetali.
  Il provvedimento, inoltre, reca, disposizioni urgenti finalizzate alla conclusione delle attività per la messa in sicurezza e la bonifica dello stabilimento Stoppani, sito nel comune di Cogoleto in provincia di Genova.
  Passando a illustrare il contenuto delle disposizioni del decreto-legge, che si articola in 5 Capi suddivisi in 14 articoli, il Capo I, recante misure di sostegno al settore lattiero-caseario, si compone degli articoli da 1 a 5.
  L'articolo 1 introduce un nuovo articolo 23.1 nell'articolo 23 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, recante misure per il rilancio di alcune filiere agricole strategiche e l'istituzione di un Fondo, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2019, per la qualità e la competitività del latte ovino, rinviando a un decreto del Ministro per le politiche agricole alimentari, forestali e del turismo per le modalità di ripartizione del Fondo stesso.
  L'intervento è conseguente alla crisi che ha colpito il settore lattiero caseario del comparto ovino e caprino, interessato da una sovrapproduzione del formaggio DOP «pecorino romano DOP» che ha portato il prezzo del latte venduto a valori inferiori ai costi di produzione.
  L'articolo 2 introduce, al comma 1, un nuovo articolo 3-bis nel decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, riguardante il rilancio dei settori agricoli in crisi. Il nuovo articolo dispone contributi destinati alla copertura dei costi sostenuti per gli interessi sui mutui bancari contratti, entro il 31 dicembre 2018, dalle imprese che operano nel settore lattiero caseario del comparto ovino caprino. L'obiettivo della norma è di fornire un sostegno alle imprese del settore che si trovano, a causa della crisi del mercato, a non avere flussi di liquidità sufficienti per far fronte agli impegni finanziari assunti. In merito ricorda che, a partire dal 14 marzo 2019, sono in vigore le nuove disposizioni che hanno innalzato il limite finanziario entro il quale poter erogare gli aiuti de minimis (quelli cioè che non richiedono una preventiva notifica alla Commissione europea per poter essere erogati).
  La relazione tecnica specifica che, date le disponibilità previste, pari a 5 milioni di euro, con un intervento medio di 7.500 euro, si raggiungerebbero circa 660 imprese. Ciò, nell'ottica di una copertura totale della spesa per interessi da sostenere nel 2019; in caso di copertura parziale, i beneficiari potrebbero aumentare in misura proporzionale.
  L'articolo 3 detta disposizioni in materia di monitoraggio della produzione di latte vaccino, ovino e caprino e dell'acquisto di latte e prodotti lattiero-caseari a base di latte importati da Paesi dell'Unione europea e da Paesi terzi e risponde alla necessità di prevedere l'obbligo di rilevazione delle consegne di latte ovino e caprino, analogamente a quanto già previsto per il latte vaccino.
  Al riguardo viene stabilito che i primi acquirenti di latte crudo registrino mensilmente nella banca dati del Sistema informativo nazionale (SIAN) i quantitativi di latte ovino e caprino e il relativo tenore di materia grassa consegnati loro dai singoli produttori nazionali nonché i quantitativi di latte e i prodotti lattiero-caseari semilavorati introdotti nei propri stabilimenti ed importati da altri Paesi dell'Unione europea o da Paesi terzi. Anche le aziende che producono prodotti lattiero caseari contenenti latte vaccino, ovino o caprino, sono tenute a registrare nella banca dati del SIAN i quantitativi di ciascun prodotto fabbricato, ceduto e le relative giacenze di magazzino.
  Il comma 3 rimette a un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, le modalità di applicazione di tali disposizioni. Sono inoltre previste sanzioni amministrative pecuniarie in caso di violazione delle norme e l'esercizio dei controlli e l'accertamento Pag. 14delle infrazioni sono affidate al Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari, alle regioni, agli enti locali e alle altre autorità di controllo, nell'ambito delle rispettive competenze.
  In merito alla formulazione del comma 3 segnala l'opportunità di prevedere un'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, anche ai fini dell'adozione del decreto ministeriale ivi previsto, volto a definire le modalità di attuazione degli obblighi di registrazione introdotti per i primi acquirenti di latte e di prodotti lattiero-caseari.
  L'articolo 4, che modifica l'articolo 8-quinquies del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, interviene sulle modalità di riscossione coattiva degli importi dovuti relativi al prelievo supplementare latte, fornendo strumenti di migliore funzionalità del recupero delle somme nella delicata fase attuativa della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea 24 gennaio 2018, n. C-433/15, che ha ravvisato un inadempimento nella condotta dello Stato italiano, in relazione alle procedure di recupero del prelievo supplementare sul latte.
  L'obiettivo della disposizione è quello di attribuire le competenze per gli atti della riscossione all'Agenzia delle entrate-Riscossione, sottraendole all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), in quanto la prima è istituzionalmente strutturata, al contrario della seconda, per svolgere con efficienza ed efficacia tali procedure. Al fine di ottenere con maggiore rapidità e omogeneità il recupero delle somme dovute. La sospensione delle procedure di riscossione, limitatamente a quelle successive alla notifica delle cartelle esattoriali e alle iscrizioni a ruolo, è funzionale a evitare disallineamenti nelle more del trasferimento delle funzioni relative alla riscossione delle somme.
  L'articolo 5 incrementa di 14 milioni di euro per l'anno 2019 la dotazione del Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti, al fine di favorire la distribuzione gratuita di alimenti ad alto valore nutrizionale.
  Il Capo II, recante misure di sostegno al settore olivicolo-oleario, comprende gli articoli da 6 a 8.
  L'articolo 6, che è finalizzato ad arginare i danni provocati alle imprese agricole della regione Puglia dalle gelate eccezionali verificatesi dal 26 febbraio al 1o marzo 2018, consente di attivare gli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale esclusivamente nel caso di danni a produzioni, strutture e impianti produttivi non inseriti nel Piano assicurativo agricolo. Tali imprese potranno beneficiare di contributi in conto capitale fino all'80 per cento del danno sulla produzione lorda vendibile ordinaria, di prestiti ad ammortamento quinquennale per le maggiori esigenze di conduzione aziendale nell'anno in cui si è verificato l'evento e in quello successivo, della proroga delle rate delle operazioni di credito in scadenza nell'anno in cui si è verificato l'evento calamitoso e di contributi in conto capitale per il ripristino delle strutture aziendali e la ricostituzione delle scorte eventualmente compromesse o distrutte.
  L'articolo 7 introduce misure per il sostegno del settore olivicolo-oleario, al fine di contrastare le particolari criticità produttive, anche derivanti dal verificarsi di eventi atmosferici avversi e dalle infezioni di organismi nocivi ai vegetali.
  In particolare l'articolo introduce un nuovo articolo 4-bis nel decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, che riconosce, nel limite di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2019, un contributo destinato alla copertura, totale o parziale, dei costi per gli interessi dovuti per il medesimo anno sui mutui bancari contratti dalle imprese entro il 31 dicembre 2018. L'importo del contributo concedibile per ciascun produttore dovrà garantire il rispetto dei massimali stabiliti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis.
  L'articolo 8 reca norme per il contrasto della diffusione della Xylella fastidiosa, introducendo al comma 1 un nuovo articolo Pag. 1518-bis nel decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, recante attuazione della direttiva 2002/89/UE sulle misure di protezione contro l'individuazione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali.
  In particolare, il nuovo articolo 18-bis prevede, al comma 1, che le misure fitosanitarie ufficiali possano essere attuate in deroga ad ogni disposizione vigente e che, in casi di emergenza, si attuino tutti i provvedimenti necessari per evitare il diffondersi della malattia, compresa la distruzione delle piante contaminate. Una delle principali cause della mancata attuazione delle misure fitosanitarie è stata finora, infatti, determinata dalla presenza di vincoli regionali e nazionali di varia natura (paesaggistici, idrogeologici e forestali) che insistono sulle aree oggetto di eradicazione.
  Al riguardo rammenta che la Commissione europea, in relazione alla mancata applicazione delle misure obbligatorie previste, ha promosso una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia (2015/2174) la quale ha sottolineato e rafforzato la necessità di una norma nazionale che consenta di applicare, in casi di emergenza fitosanitaria, le specifiche misure in deroga a tutti gli eventuali vincoli previsti e in tutti i luoghi nei quali sia necessario rimuovere una fonte di infezione ed evitare la sua diffusione.
  Al riguardo, con riferimento alla formulazione del nuovo articolo 18-bis del decreto legislativo n. 214 del 2005, segnala l'opportunità di indicare con maggiore puntualità la normativa alla quale si intende derogare.
  Il Capo III, recante misure di sostegno al settore agrumicolo, è costituito dal solo articolo 9, che novella il decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, introducendovi un nuovo articolo 4-bis, il quale riconosce un contributo, nel limite di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2019, destinato alla copertura, totale o parziale, dei costi per gli interessi dovuti per il medesimo anno sui mutui bancari contratti dalle imprese entro il 31 dicembre 2018.
  Anche in questo caso l'importo del contributo concedibile per ciascun produttore dovrà garantire il rispetto dei massimali stabiliti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis.
  Il Capo IV, recante ulteriori misure per il sostegno e la promozione dei settori agroalimentari in crisi, comprende gli articoli 10 e 11.
  L'articolo 10 prevede il rifinanziamento, con una dotazione pari a 20 milioni di euro per l'anno 2019, del Fondo di solidarietà nazionale-interventi indennizzatori, di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.
  L'articolo 11 prevede uno stanziamento di 2 milioni di euro nel 2019 per la realizzazione di campagne promozionali e di comunicazione istituzionale al fine di incentivare il consumo di olio extra-vergine di oliva, di agrumi e del latte ovi-caprino e dei prodotti da esso derivati.
  Il Capo V, recante misure urgenti per la messa in sicurezza dello stabilimento Stoppani, comprende gli articoli da 12 a 14.
  L'articolo 12 disciplina una serie di misure volte al completamento degli interventi urgenti necessari a favore dello stabilimento Stoppani, sito nel comune di Cogoleto in provincia di Genova, previsti nell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006, individuato quale sito di interesse nazionale per le procedure di bonifica ambientale.
  In particolare, si tratta di interventi volti a garantire le attività di emungimento e di trattamento delle acque di falda contaminate da cromo nell'area dello stabilimento, nonché, nel breve-medio periodo, la continuità dei monitoraggi delle matrici ambientali e gli ulteriori interventi di messa in sicurezza di emergenza del sito di interesse nazionale (SIN) di Cogoleto-Stoppani. Con la cessazione della precedente gestione commissariale per effetto della mancata proroga della stessa in sede Pag. 16di legge di bilancio 2019, si è determinata infatti l'immediata interruzione degli interventi di messa in sicurezza della falda, fino ad oggi garantiti dal Commissario delegato, con la conseguente compromissione degli interventi di messa in sicurezza e di bonifica già attuati e con il rischio concreto di sversamenti di sostanze contaminanti nei corpi idrici superficiali. L'intervento riveste pertanto carattere di necessità e di urgenza ed è finalizzato a garantire la ripresa, sia dal punto di vista amministrativo che dal punto di vista operativo, degli interventi di risanamento del sito, allo stato giunto ad un livello avanzato di attuazione, ai fini del loro completamento.
  In dettaglio, il comma 1 prevede che il Ministero dell'Ambiente individui le misure, gli interventi e le relative risorse disponibili finalizzate alla conclusione delle attività previste nell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006 e alla riconsegna dei beni agli aventi diritto e che il Prefetto di Genova, di cui si avvale il Ministero dell'Ambiente, d'intesa con il Ministro dell'interno, realizzi le previste attività entro il 31 dicembre 2020.
  Ai sensi del comma 2, il Prefetto, per l'adempimento del proprio incarico, può individuare un soggetto attuatore, d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il presidente della regione Liguria, cui sono affidati specifici settori di intervento sulla base di direttive impartite dal medesimo Prefetto.
  Il comma 3 individua il personale di cui il Prefetto di Genova può avvalersi per lo svolgimento delle attività previste. Inoltre, ai sensi del comma 4, il Prefetto è autorizzato ad avvalersi di personale facente parte delle pubbliche amministrazioni, nel limite massimo di cinque unità, mediante comando o distacco dall'amministrazione di appartenenza; al tempo stesso, può affidare a liberi professionisti la progettazione degli interventi dichiarati ad ogni effetto indifferibili, urgenti e di pubblica utilità, qualora non sia possibile l'utilizzazione delle strutture pubbliche.
  Il comma 5 stabilisce che agli oneri derivanti da tali disposizioni si provvede nei limiti delle risorse disponibili sulla contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale ai sensi della medesima ordinanza n. 3554 del 2006, mentre il comma 6 elenca le disposizioni normative statali e della regione Liguria che il Prefetto di Genova è autorizzato a derogare, ove lo ritenga indispensabile e sulla base di specifica motivazione, nel rispetto dei princìpi generali dell'ordinamento giuridico e dei vincoli derivanti dall'ordinamento europeo.
  L'articolo 13 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
  L'articolo 14 disciplina l'entrata in vigore del decreto-legge, prevista il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Per quanto riguarda il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, segnala come le disposizioni del provvedimento appaiano riconducibili alle materie «tutela dell'ambiente», di esclusiva competenza statale, ai sensi dell'articolo 117, primo comma, lettera s), della Costituzione, «alimentazione», di competenza concorrente, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione e «agricoltura», di competenza residuale regionale ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione.
  Al riguardo si ricorda che, in presenza di tali intrecci di competenze, la giurisprudenza costituzionale è orientata a giustificare l'intervento legislativo statale in presenza di adeguate procedure concertative con le regioni, per le quali lo strumento privilegiato risulta essere l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni e di Conferenza unificata (si richiama, ad esempio, la sentenza n. 251 del 2016).
  In proposito, rileva come il provvedimento preveda tre intese in sede di Conferenza Stato-regioni ai fini dell'adozione dei decreti attuativi delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 7.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole con due osservazioni (vedi allegato Pag. 172), relative, rispettivamente, alla formulazione del comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge e dell'articolo 8 del decreto-legge.

  Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 14.10.

SEDE REFERENTE

  Giovedì 11 aprile 2019. — Presidenza della vicepresidente Annagrazia CALABRIA. — Intervengono i sottosegretari di Stato per l'interno Stefano Candiani e Carlo Sibilia.

  La seduta comincia alle 14.10.

Sui lavori della Commissione.

  Stefano CECCANTI (PD), approfittando della presenza dei rappresentanti del Dicastero competente, fa notare che il 25 marzo 2019 sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale i decreti del Presidente della Repubblica di indizione dei comizi elettorali e di assegnazione del numero dei seggi alle circoscrizioni per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, adottati lo scorso 22 marzo in vista delle prossime elezioni europee. Chiede al Governo delucidazioni al riguardo, facendo notare che il provvedimento concernente l'assegnazione del numero dei seggi spettanti all'Italia sembra dare per scontato l'esito della Brexit, che appare, tuttavia, ancora profondamente incerto.

  Il sottosegretario Stefano CANDIANI, pur precisando che la materia in oggetto richiama, oltre alla competenza del Ministero dell'interno, quella di specifici organismi europei, assicura che il Governo vaglierà con attenzione tale questione, svolgendo i necessari approfondimenti.

Nuove norme per la promozione del regolare soggiorno e dell'inclusione sociale e lavorativa di cittadini stranieri non comunitari.
C. 13 di iniziativa popolare.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Riccardo MAGI (Misto-+E-CD), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata ad avviare l'esame, in sede referente, della proposta di legge C. 13, di iniziativa popolare, recante nuove norme per la promozione del regolare soggiorno e dell'inclusione sociale e lavorativa di cittadini stranieri non comunitari. Ricorda quindi che la proposta di legge è stata presentata alla Camera nella XVII legislatura (il 27 ottobre 2017), successivamente è stata mantenuta all'ordine del giorno nella XVIII legislatura e deferita in sede referente alla I Commissione, ai sensi dell'articolo 107, comma 4, del Regolamento.
  In sintesi, essa interviene, sotto diversi profili, sulla disciplina legislativa in materia di immigrazione con la finalità – evidenziata nella relazione illustrativa – di «superare l'attuale modello di gestione dell'immigrazione in Italia».
  Passando a illustrare il contenuto delle disposizioni della proposta di legge, la quale si compone di 8 articoli, l'articolo 1 interviene sul testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, che è stato adottato in attuazione della delega contenuta nella cosiddetta «legge Turco-Napolitano» e costituisce ancora oggi una delle fonti primarie della materia. In esso sono definiti i principi della vigente disciplina sulle politiche migratorie, fondati in particolare su: programmazione dei flussi migratori; contrasto all'immigrazione clandestina; integrazione degli stranieri regolari.
  In tale contesto la disposizione, introducendo tre nuovi articoli nel testo unico sull'immigrazione, introduce due nuove tipologie di permessi di soggiorno (permesso Pag. 18di soggiorno temporaneo per ricerca di lavoro e permesso di soggiorno per comprovata integrazione).
  Inoltre, si disciplina l'attività di intermediazione tra datori di lavoro italiani e lavoratori stranieri e ripristina la prestazione di garanzia per l'accesso al lavoro. Le disposizioni sono collegate con l'abolizione delle quote di ingresso di cui all'articolo 4.
  In dettaglio, il nuovo articolo 22-bis del citato testo unico – introdotto dal comma 1 – istituisce il permesso di soggiorno temporaneo per ricerca di lavoro, con l'obiettivo di favorire l'inserimento lavorativo di stranieri non comunitari nel sistema produttivo nazionale e di contrastare il fenomeno dell'immigrazione clandestina. Il permesso di soggiorno è rilasciato dallo sportello unico per l'immigrazione agli stranieri selezionati dai soggetti autorizzati all'attività di intermediazione tra datori di lavoro italiani e cittadini stranieri.
  Il comma 2 del nuovo articolo 22-bis individua i soggetti autorizzati allo svolgimento di attività di intermediazione (centri per l'impiego, servizi per il lavoro accreditati, fondi paritetici interprofessionali nazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari all'estero, camere di commercio, ONLUS e associazioni ed enti che svolgono attività in favore degli immigrati e che siano iscritte nell'apposito registro di cui all'articolo 42 del testo unico sull'immigrazione).
  Ai sensi del comma 3 del nuovo articolo 22-bis tali soggetti presentano allo sportello unico per l'immigrazione della provincia in cui sono ubicati una richiesta nominativa per l'autorizzazione al rilascio del permesso temporaneo per ricerca di lavoro a stranieri da essi selezionati, al fine di consentire lo svolgimento di colloqui volti al collocamento presso datori di lavoro residenti nel territorio nazionale.
  In base al comma 4 del nuovo articolo 22-bis la richiesta deve essere accompagnata dalla documentazione comprovante la disponibilità in capo al lavoratore di mezzi economici o di altri mezzi di sussistenza idonei per la durata del soggiorno e per l'eventuale ritorno nel Paese di provenienza e da una dichiarazione dello straniero che lo impegni a rimpatriare in caso di mancata stipulazione di un contratto di lavoro entro il termine di durata del permesso di soggiorno. Inoltre, può essere allegata alla richiesta una dichiarazione del livello di conoscenza della lingua italiana da parte dello straniero.
  Il comma 5 del nuovo articolo 22-bis prevede che lo sportello unico per l'immigrazione rilascia, entro 60 giorni dalla richiesta, previo parere del questore, l'autorizzazione al permesso di soggiorno, la cui durata non può essere superiore a dodici mesi.
  Il comma 6 del nuovo articolo 22-bis stabilisce che il permesso di soggiorno non può essere rilasciato e, se rilasciato, viene revocato, nel caso di condanna del datore di lavoro negli ultimi cinque anni, anche con sentenza non definitiva, per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, trasporto di stranieri nel territorio dello Stato, nel caso falsificazione dei documenti presentati, nonché nel caso in cui lo straniero sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato.
  Il comma 7 del nuovo articolo 22-bis prevede la sottoscrizione da parte dello straniero del contratto di soggiorno mentre il comma 8 stabilisce la trasmissione delle informazioni anagrafiche all'INPS.
  Il comma 9 del nuovo articolo 22-bis specifica che i requisiti minimi di solidità economica e organizzativa dei soggetti autorizzati all'attività d'intermediazione saranno fissati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge. Lo stesso Ministro istituisce un'apposita sezione dell'Albo informatico delle agenzie per il lavoro, riservato agli intermediari autorizzati.
  I commi 10 e 11 del nuovo articolo 22-bis prevedono l'attribuzione di ulteriori funzioni all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), senza che ciò comporti nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.Pag. 19
  Il nuovo articolo 22-ter del testo unico – introdotto anch'esso dall'articolo 1 – ripristina il sistema della prestazione di garanzia per l'accesso al lavoro (cosiddetto sponsor) da parte di soggetti pubblici e privati, finalizzato all'inserimento nel mercato del lavoro del lavoratore straniero con la garanzia di risorse finanziarie adeguate e la disponibilità di un alloggio per il periodo di permanenza sul territorio, agevolando in primo luogo quanti abbiano già avuto precedenti esperienze lavorative in Italia o abbiano frequentato corsi di lingua italiana o di formazione professionale.
  Si tratta di un sistema già previsto dall'articolo 23 del testo unico (riprodotto pressoché integralmente dalla proposta in esame) e successivamente soppresso dalla legge n. 189 del 2002 (la cosiddetta «legge Bossi-Fini») e sostituito con la previsione di attività di istruzione e formazione professionale nei Paesi di origine che costituiscono titoli di prelazione per l'accesso al lavoro dei cittadini stranieri.
  I soggetti autorizzati a prestare garanzia sono: i cittadini italiani; gli stranieri con permesso per soggiornanti di lungo periodo; gli enti locali, le associazioni professionali e sindacali, gli enti e le organizzazioni del volontariato operanti nel settore dell'immigrazione da almeno tre anni; le associazioni e gli enti che svolgono attività a favore degli immigrati iscritti nel registro di cui all'articolo 42 del testo unico.
  Con decreto dei Ministri dell'interno e del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della disposizione, sono definiti i requisiti patrimoniali e organizzativi necessari per poter prestare l'attività di garanzia, le modalità di rilascio della prestazione di garanzia, il numero massimo di sponsorizzazioni che ogni singolo soggetto può effettuare in un anno e le agevolazioni nei confronti degli stranieri che hanno già avuto precedenti esperienze lavorative in Italia o hanno frequentato corsi di lingua italiana o di formazione professionale. Il medesimo decreto può istituire un elenco degli enti e delle associazioni ammessi a prestare la garanzia.
  I soggetti autorizzati presentano la richiesta di sponsorizzazione alla questura della provincia di residenza e devono dimostrare di poter effettivamente assicurare allo straniero un alloggio, la copertura dei costi per il sostentamento e l'assistenza sanitaria per la durata del permesso di soggiorno. Una volta accolta la richiesta, viene rilasciata l'autorizzazione all'ingresso dello straniero che consente di ottenere, previa iscrizione alle liste di collocamento, un permesso di soggiorno per un anno a fini dell'inserimento nel mercato del lavoro.
  Il nuovo articolo 22-quater – introdotto a sua volta dall'articolo 1 – istituisce il permesso di soggiorno per comprovata integrazione, che può essere rilasciato allo straniero già presente nel territorio dello Stato a qualsiasi titolo che dimostri di «essere radicato nel territorio nazionale e integrato nel tessuto civile, sociale e ordinamentale del Paese».
  I parametri per valutare il livello di integrazione individuati dalla disposizione in esame sono i seguenti: l'immediata disponibilità al lavoro; il grado di conoscenza della lingua italiana; la frequentazione di corsi di formazione professionale; i legami familiari o altre circostanze di fatto o comportamenti idonei a dimostrare un legame stabile con il territorio.
  È esclusa la concessione del permesso di soggiorno in presenza di procedimenti penali per reati particolarmente gravi.
  Il permesso ha una durata di due anni ed è rinnovabile a condizione che lo straniero abbia stipulato contratti di lavoro subordinato della durata complessiva di almeno un anno nel corso dei due anni precedenti la richiesta di rinnovo.
  In assenza di un contratto, il permesso è ugualmente rinnovato se lo straniero dimostri:
   di aver reso la dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate Pag. 20con il centro per l'impiego, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo n. 150 del 2015;
   di aver sottoscritto il patto di servizio personalizzato e le conseguenti obbligazioni relative alle attività da svolgere, tra le quali i laboratori di orientamento e i corsi di formazione o riqualificazione professionale, di cui all'articolo 20 del medesimo decreto legislativo n. 150 del 2015;
   di non essersi sottratto, senza giustificato motivo, alle convocazioni dei centri per l'impiego e di non avere rifiutato le congrue offerte di lavoro, di cui all'articolo 25 del decreto legislativo n. 150 del 2015 e al decreto ministeriale 10 aprile 2018.

  Nel caso ricorra una delle condizioni ostative viste sopra per il rilascio del permesso per ricerca di lavoro, il permesso di soggiorno non viene rilasciato e, se rilasciato, viene revocato.
  Infine, si prevede che i soggetti che gestiscono i progetti del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) possono essere accreditati a erogare i servizi al lavoro e d'intermediazione, negli ambiti regionali di riferimento, secondo i criteri definiti dalle singole regioni e province autonome ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 150 del 2015.
  L'articolo 2 della proposta di legge, introducendo un comma 4-bis nell'articolo 2 del testo unico sull'immigrazione riconosce agli stranieri l'elettorato attivo e passivo nelle elezioni amministrative «e nelle altre elezioni locali», nonché il diritto di partecipare ai referendum locali. Il diritto è riconosciuto esclusivamente agli stranieri titolari del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo.
  L'articolo 3 interviene sulla disciplina dei contributi versati dai lavoratori extracomunitari che cessano l'attività lavorativa in Italia e lasciano il territorio nazionale, prevedendo che possano godere dei diritti previdenziali e di sicurezza sociale maturati al momento della maturazione dei requisiti previsti dalla normativa vigente, anche in deroga al requisito dell'anzianità contributiva minima di venti anni.
  Inoltre, viene eliminato il limite anagrafico per la pensione di vecchiaia. Secondo quanto precisato nella relazione illustrativa, tale previsione è volta ad evitare all'istituto di previdenza il versamento in toto dei contributi accumulati al lavoratore straniero o al sistema previdenziale del suo Paese, pur garantendo al lavoratore una prestazione a fronte dei propri versamenti.
  L'articolo 4 reca l'abolizione delle quote annuali di ingresso degli stranieri, abrogando a tal fine il comma 4 dell'articolo 3 del testo unico sull'immigrazione, il quale prevede appunto l'individuazione di quote annuali massime di lavoratori da ammettere nel territorio nazionale con un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nonché apportando le connesse modifiche di coordinamento al medesimo testo unico.
  L'articolo 5 introduce la possibilità di convertire il permesso di soggiorno per richiesta asilo (che attualmente consente di svolgere attività lavorativa a determinate condizioni, ma non può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro) nel nuovo permesso di soggiorno per comprovata integrazione, introdotto dal provvedimento all'articolo 1.
  Inoltre, si prevede la partecipazione del richiedente asilo a iniziative di carattere formativo, di riqualificazione o di politica attiva concordate con i centri per l'impiego.
  L'articolo 6 reca norme in materia di garanzie per l'accesso degli stranieri all'assistenza sanitaria, prevedendo in primo luogo che i minori stranieri, a prescindere dalla condizione di regolarità di soggiorno, accedono al Servizio sanitario nazionale, comprese le prestazioni del pediatra di libera scelta e del medico di medicina generale, con le medesime modalità previste per i minori italiani. Si prevede inoltre che agli stranieri indigenti, non iscrivibili al Servizio sanitario nazionale, è rilasciato uno specifico codice ai fini dell'accesso alle prestazioni fornite dal Servizio sanitario nazionale e previste dai livelli essenziali di assistenza (LEA).Pag. 21
  L'articolo 7 reca una norma di carattere generale la quale dispone che tutte le disposizioni di legge che disciplinano i requisiti per l'accesso alle prestazioni di assistenza sociale che costituiscono diritti soggettivi da parte di cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea devono intendersi sostituite dalle disposizioni dell'articolo 41 del testo unico sull'immigrazione.
  In merito ricorda che il citato articolo 41 – a cui la norma in esame attribuisce dunque una «valenza rinforzata» rispetto a tutte le altre disposizioni di legge attualmente vigenti sulla materia – dispone che gli stranieri titolari della carta di soggiorno (ora permesso di soggiorno di lungo periodo) o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, nonché i minori iscritti nella loro carta di soggiorno o nel loro permesso di soggiorno, sono equiparati ai cittadini italiani ai fini della fruizione delle provvidenze e delle prestazioni, anche economiche, di assistenza sociale, incluse quelle previste per coloro che sono affetti da morbo di Hansen o da tubercolosi, per i sordomuti, per i ciechi civili, per gli invalidi civili e per gli indigenti.
  Al riguardo rammenta che, con i più recenti interventi normativi, l'accesso degli stranieri extra-UE ad alcune prestazioni, come il Reddito di cittadinanza e la Carta famiglia, è stato condizionato al possesso di requisiti di soggiorno e residenza quali il possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e la residenza in Italia da almeno 10 anni, di cui gli ultimi due anni in modo continuativo.
  L'articolo 8 al comma 1 abroga il reato di ingresso e soggiorno illegali, previsto dall'articolo 10-bis del testo unico sull'immigrazione.
  Il comma 2 provvede ad espungere dal medesimo testo unico i riferimenti al predetto articolo 10-bis.
  Il comma 3 reca una disposizione di salvaguardia che fa salve le norme vigenti in materia di respingimento ed espulsioni nei confronti dello straniero entrato irregolarmente nel territorio dello Stato.
  Per quanto concerne il rispetto del riparto di competenze legislative costituzionalmente definito, segnala come la proposta di legge intervenga sulle materie «condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea» e «immigrazione», riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, comma secondo, lettere a) e b), della Costituzione.
  Svolgendo talune conclusive considerazioni politiche, manifesta soddisfazione, anzitutto, per l'avvio dell'esame di una proposta di iniziativa popolare, che, a suo avviso, come già avvenuto in altre occasioni nel corso della corrente legislatura, potrà arricchire il dibattito parlamentare, grazie al contributo della società civile.
  Nel merito specifico del provvedimento, osserva come tale proposta di legge, unitamente allo svolgimento dell'indagine conoscitiva di recente deliberata su tale tema, potrebbe rappresentare un'occasione propizia per compiere, in materia di fenomeni migratori, un'attività di ricognizione della disciplina vigente, auspicando che, al di là delle diverse posizioni politiche, si possa lavorare con spirito costruttivo senza pregiudizi e strumentalizzazioni, che invece hanno speso caratterizzato il dibattuto pubblico su tali temi.
  Nel ricordare che sul versante dei programmi di inserimento lavorativo e di formazione professionale degli stranieri, oggetto dalla sua proposta, un soggetto qualificato come Confindustria si è già proposto come sponsor, ovvero come garante dell'accesso al lavoro, auspica che sul provvedimento in esame sia svolto un ampio ciclo di audizioni, al fine di fornire il contributo importante degli operatori del settore.
  Nel rilevare quindi come, a fronte degli annunci del Governo in carica, che aveva dichiarato l'intenzione di rimpatriare ogni anno 100.000 dei circa 530.000 migranti irregolari presenti sul territorio italiano, il numero di rimpatri effettuati risulta allo stato limitato a circa 5.000 l'anno, fa notare come la proposta in esame, oltre a favorire l'introduzione di canali regolari di ingresso nel Paese, attraverso l'incontro Pag. 22tra domanda e offerta di lavoro, preveda forme di regolarizzazione degli stranieri già presenti sul territorio e già sostanzialmente integrati. Non si tratta, a suo avviso, di prevedere sanatorie, che in passato non hanno prodotto effetti positivi, quanto di riconoscere, attraverso la previsione di requisiti individuali, connessi alle capacità lavorative e professionali nonché all'effettivo radicamento sociale del soggetto, le situazioni di fatto esistenti.

  Igor Giancarlo IEZZI (Lega), nel riservarsi di approfondire il contenuto della proposta in esame, si chiede se – considerato che la presentazione della stessa proposta risale alla scorsa legislatura – non sia il caso di valutare se essa incida sulle medesime tematiche su cui è intervenuto di recente il cosiddetto «decreto sicurezza». Si interroga, dunque, se non sia opportuno valutare opportune forme di coordinamento normativo, al fine di scongiurare l'introduzione di disposizioni legislative contraddittorie.

  Annagrazia CALABRIA, presidente, nel rilevare come la questione testé posta dal deputato Iezzi sarà valutata con attenzione anche dalla Presidenza della Commissione, osserva che qualsiasi modifica al testo potrà essere valutata nel corso dell'esame in sede referente. Dopo aver fatto notare che, in base al principio della successione delle leggi nel tempo, ogni norma successiva può abrogarne una precedente, osserva che nulla vieta al legislatore di apportare modifiche ad una normativa già vigente in tale materia.

  Riccardo MAGI (Misto-+E-CD), in risposta al deputato Iezzi, che comunque ringrazia per il contributo offerto al dibattito, fa notare che, mentre il cosiddetto «decreto sicurezza» incide sul terreno della protezione dei richiedenti asilo e dell'accoglienza, la proposta in esame mira all'introduzione di forme regolari di ingresso, favorendo peraltro forme di emersione per quegli stranieri già presenti nel territorio italiano. Ritiene che tale proposta, pertanto, per quanto riguarda l'oggetto materiale su cui si incide, non si ponga in contraddizione con il cosiddetto decreto sicurezza, quanto in termini di complementarietà.

  Stefano CECCANTI (PD) si chiede a sua volta se non sia opportuno valutare con attenzione, nel corso dell'esame in sede referente, l'esigenza di adeguare i riferimenti normativi recati dalla proposta in esame alle novità legislative di recente introdotte nell'ordinamento in materia.

  Andrea GIORGIS (PD) si chiede, anche alla luce dell'avvio di alcune recenti riforme costituzionali, se abbia ancora senso parlare della possibilità per un parlamentare di apportare modifiche ad una proposta di legge di iniziativa popolare e se sia addirittura concretamente possibile, allo stato, ipotizzare una modifica ad un provvedimento, come il cosiddetto «decreto sicurezza», voluto dalla maggioranza e di recente entrato in vigore.

  Annagrazia CALABRIA, presidente, con riferimento alle considerazioni, che giudica paradossali, del deputato Giorgis, fa presente che la proposta di legge in esame potrà ovviamente essere oggetto di proposte emendative. Osserva comunque che la Commissione avrà tutto il tempo per discutere a approfondire il provvedimento in questione, considerato che nella seduta odierna è stato appena avviato l’iter di esame.

  Il sottosegretario Carlo SIBILIA auspica che la Commissione discuta del provvedimento con serietà e svolga i necessari approfondimenti, soprattutto per quanto concerne i profili di natura finanziaria, facendo notare che talune delle disposizioni recate dalla proposta risultano sprovviste di copertura.

  Annagrazia CALABRIA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Pag. 23

Disposizioni concernenti la carta d'identità elettronica e la sua utilizzazione per l'accertamento dell'identità personale.
C. 432 Fragomeli.
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 4 aprile 2019.

  Gian Mario FRAGOMELI (PD), nel far notare come il tema in discussione sia stato già affrontato – seppur limitato ai profili di natura finanziaria e fiscale – nella scorsa legislatura, anche in contraddittorio con alcuni degli attuali rappresentanti del Governo, auspica un esame approfondito della sua proposta di legge, al fine di valorizzare il ruolo della carta elettronica, che, allo stato, a suo avviso, pur avendo comportato costi rilevanti, non offre adeguati servizi ai cittadini. Ritiene che l'attuazione di quanto previsto nella sua proposta possa colmare il gap che separa l'Italia dagli altri Paesi europei, modernizzando il sistema dei servizi digitali e uniformandolo ai parametri stabiliti in materia dall'Unione europea, atteso che la carta d'identità elettronica risponde ai più avanzato standard in materia.
  Fa notare quindi che le stesse recenti novità legislative previste dal disegno di legge C. 1433, cosiddetto «concretezza», recentemente esaminato dalle Commissioni riunite I e XI per contrastare l'assenteismo nella pubblica amministrazione, le quali si fondano sulla verifica dei dati biometrici, scontano una certa arretratezza del sistema di identificazione del personale, che potrebbe essere superata con il provvedimento in esame. Osserva peraltro che l'attuazione di tale provvedimento non potrebbe incontrare ostacoli di natura finanziaria, considerate le risorse già stanziate per l'introduzione della carta d'identità elettronica e tenuto conto che con tale proposta verrebbero introdotte delle opportunità tecnologiche rispetto al cui utilizzo si potrebbe anche ragionare in termini di alternatività e non di obbligatorietà, ovvero circoscrivendo, in una prima fase, i servizi a cui potrebbe dare accesso la stessa carta d'identità elettronica.
  Auspica, in conclusione, lo svolgimento di un ciclo di audizioni informali, indicando fin da ora l'opportunità di ascoltare alcuni soggetti qualificati, tra i quali richiama i rappresentanti del team digitale che opera presso la Presidenza del Consiglio, l'Istituto poligrafico e zecca dello Stato italiano, in quanto organismo responsabile dell'emissione della carta d'identità elettronica, la Sogei S.p.a., l'ANCI, in rappresentanza dei comuni, i quali sono coinvolti nelle procedure di rilascio della carta, nonché il MEF, in relazione agli aspetti di attuazione connessi alla sicurezza e alle attività di contrasto al riciclaggio e ai fenomeni di furto d'identità.

  Annagrazia CALABRIA, presidente, fa notare che l'opportunità di procedere a un ciclo di audizioni sul provvedimento, nonché le relative modalità di svolgimento, potranno essere valutate dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione.

  Il sottosegretario Carlo SIBILIA fa presente che il Governo segue il tema in discussione con assoluto interesse, essendo convinto che dalla digitalizzazione della pubblica amministrazione dipenda la sua stessa sopravvivenza.
  Dopo aver ricordato che su tali temi è stato avviato un importante dibattito già nella scorsa legislatura, richiama l'importanza, ai fini della modernizzazione della PA, di strumenti digitali come la carta d'identità elettronica e l'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente e i sistemi di identità digitale, i quali potrebbero consentire di far compiere al Paese un significativo passo in avanti sul piano dell'innovazione tecnologica.
  Ritiene paradossale che, in un'epoca in cui si ragiona sulla digitalizzazione, possano esservi ancora comuni, tra i quali richiama quelli di Palermo, Noci, Pantelleria, Norcia, Giffone, Civitella San Paolo, Poggiofiorito, Cuccaro Monferrato e Poggio Pag. 24San Vicino, che non riescono a garantire il rilascio della carta d'identità elettronica. Auspica, dunque, che, anche attraverso una interlocuzione con i rappresentanti degli enti locali, compresi i sindaci dei comuni interessati, sia possibile approfondire e comprendere le ragioni di tali disfunzioni amministrative.
  Assicura quindi che l'Esecutivo presterà la massima attenzione al tema oggetto della proposta di legge, con piena disponibilità a confrontarsi nel merito.

  Annagrazia CALABRIA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Introduzione dell'articolo 21-bis della legge 21 novembre 1967, n. 1185, in materia di rilascio di passaporti speciali al personale navigante delle imprese di trasporto aereo.
C. 1223 Scagliusi.
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 4 aprile 2019.

  Annagrazia CALABRIA, presidente, ricorda che nel corso della precedente seduta il relatore, Scagliusi, aveva illustrato il contenuto del provvedimento. Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.40.

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