CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 10 aprile 2019
173.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (II e VIII)
COMUNICATO
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ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 10 aprile 2019. — Presidenza del presidente della VIII Commissione, Alessandro Manuel BENVENUTO. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e per la tutela del territorio e del mare, Salvatore Micillo.

  La seduta comincia alle 14.10.

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2015/757, concernente il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di anidride carbonica generate dal trasporto marittimo.
Atto n. 76.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

  Le Commissioni iniziano l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

  Alessandro Manuel BENVENUTO, presidente per la VIII Commissione, avverte che le Commissioni dovranno esprimere il parere di competenza entro il prossimo 7 maggio 2019.
  Dà quindi la parola ai relatori, onorevoli Vallotto e Barbuto, per lo svolgimento della relazione introduttiva.

  Sergio VALLOTTO (Lega), relatore per la VIII Commissione, riferisce sui profili di carattere generale dello schema di decreto legislativo recante la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2015/757, concernente il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di anidride carbonica generate dal trasporto marittimo, lasciando alla collega Barbuto, relatrice per la Commissione Giustizia, l'illustrazione dei contenuti.
  Lo schema di decreto legislativo in esame introduce sanzioni amministrative per la violazione di alcuni obblighi posti a carico delle imprese di navigazione dal regolamento UE 2015/757.
  Come sottolineato nella relazione illustrativa, la finalità del provvedimento è collegata alla necessità per cui tutti i settori dell'economia, compreso il settore del trasporto marittimo internazionale, concorrano alla riduzione delle emissioni Pag. 9di gas ad effetto serra. Fino all'adozione del regolamento, il trasporto marittimo internazionale era l'unico ramo del settore dei trasporti non incluso nell'impegno dell'Unione di ridurre le emissioni di gas a effetto serra.
  La consapevolezza della crescente incidenza delle emissioni di gas serra provocate dal trasporto marittimo ha indotto la Commissione europea, nel 2013, a definire una strategia per l'integrazione delle emissioni del trasporto marittimo nelle politiche di riduzione dei gas a effetto serra dell'UE (COM(2013)479 final).
  Il primo passo da compiere, secondo tale strategia, è quello di implementare un sistema di monitoraggio, comunicazione e verifica delle emissioni di CO2 delle grandi navi che utilizzano i porti dell'UE. A tal fine è stato emanato il regolamento (UE) n. 2015/757.
  In base a tale regolamento, dal 1o gennaio 2018, le navi di grandi dimensioni che caricano o scaricano merci o passeggeri nei porti dello Spazio Economico Europeo (SEE) devono monitorare e comunicare le relative emissioni di CO2 e altre informazioni pertinenti, in conformità alle modalità individuate dal regolamento medesimo.
  Il secondo passo da compiere, sempre secondo la strategia in questione, è quello di inserire gradualmente fra gli impegni di riduzione anche quelli relativi alle emissioni di gas a effetto serra generate dal trasporto marittimo. Si può ricordare come secondo i dati fomiti dall'International Maritime Organization (IMO), il consumo di energia e le emissioni di CO2 delle navi potrebbero essere ridotti fino al 75 per cento mediante l'applicazione di misure operative e l'utilizzo delle tecnologie esistenti.
  Per quanto riguarda il sistema sanzionatorio, l'articolo 20 del regolamento UE n. 2015/757 impone agli Stati membri di introdurre un sistema di sanzioni per il mancato rispetto degli obblighi di monitoraggio e comunicazione previsti dagli articoli da 8 a 12 del regolamento medesimo e di adottare tutte le misure necessarie per garantire che tali sanzioni siano irrogate.
  Come segnala l'analisi tecnico-normativa che accompagna lo schema di decreto legislativo in esame, «la Commissione europea, nell'ambito del caso EU Pilot (2017)9246 attualmente pendente sulla questione, ha prospettato nei confronti dello Stato italiano la violazione del citato articolo 20 che impone agli Stati membri di notificare alla Commissione stessa, entro il 1o luglio 2017, le sanzioni da applicare in caso di inosservanza degli obblighi di monitoraggio e comunicazione, nonché le misure necessarie per garantire che tali sanzioni siano irrogate».
  Gli obblighi per i quali devono essere previste le sanzioni citate sono: l'obbligo, in capo alle società, decorrente dal 1o gennaio 2018, di «monitoraggio delle attività»; l'obbligo di «monitoraggio per tratta»; l'obbligo di «monitoraggio su base annua»; l'obbligo, in capo alle società, decorrente dal 2019, di presentare alla Commissione europea e alle autorità degli Stati di bandiera, entro il 30 aprile di ogni anno, una relazione sulle emissioni di CO2; l'obbligo di trasmettere la relazione secondo modalità e formati definiti dalla Commissione europea.

  Elisabetta Maria BARBUTO (M5S), relatrice per la II Commissione, prima di passare ad esaminare il contenuto dello schema di decreto legislativo all'esame delle Commissioni, rammenta che lo stesso è adottato sulla base della norma di delega contenuta nell'articolo 2 della legge di delegazione europea 2016-2017 (legge n. 163 del 2017), entrata in vigore il 21 novembre 2017, con il quale si delega il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, ad adottare – ai sensi dell'articolo 33 della legge n. 234 del 2012 e secondo i princìpi e i criteri direttivi di cui all'articolo 32, comma 1, lettera d), della medesima legge – disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in regolamenti dell'Unione europea pubblicati alla data di entrata in vigore della legge di delegazione Pag. 10europea, per i quali non siano già previste sanzioni penali o amministrative.
  Rammenta che il provvedimento in esame si compone di 6 articoli attraverso i quali reca la disciplina sanzionatoria per la violazione degli obblighi di monitoraggio e comunicazione previsti dagli articoli da 8 a 12 del regolamento (UE) 2015/757.
  In particolare, l'articolo 1 definisce il campo d'applicazione del provvedimento.
  L'articolo 2 reca disposizioni per il caso di violazione degli obblighi di monitoraggio di cui agli articoli 8 («monitoraggio delle attività»), 9 («monitoraggio per tratta») e 10 («monitoraggio su base annua») del regolamento.
  In particolare, l'armatore della nave o qualsiasi altra persona fisica, giuridica o ente collettivo che ha assunto la responsabilità dell'esercizio della nave stessa, che non adempie in tutto o in parte agli obblighi di monitoraggio di cui agli articoli 8, 9 e 10 del regolamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 20.000 a euro 100.000. Se la violazione è dovuta alla mancata predisposizione e trasmissione del piano di monitoraggio secondo quanto previsto all'articolo 6 del regolamento, ovvero al mancato rispetto degli obblighi di verifica periodica e di modifica del piano di monitoraggio di cui all'articolo 7 del regolamento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 30.000 a euro 150.000.
  L'articolo 3 prevede che l'armatore della nave o chiunque abbia la responsabilità dell'esercizio della nave, che non adempie in tutto o in parte agli obblighi di presentazione delle relazioni sulle emissioni di CO2 di cui all'articolo 11 del regolamento, nel rispetto delle modalità prescritte (articolo 12 del regolamento), sia punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro.
  L'articolo 4 individua nella Capitaneria di Porto-Guardia Costiera l'autorità competente per svolgere la vigilanza sul rispetto degli obblighi di relazione e monitoraggio delle emissioni. I verbali di accertamento dovranno poi essere inviati al Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto, autorità competente per l'irrogazione delle sanzioni amministrative. I proventi derivanti dalla riscossione delle sanzioni amministrative sono riassegnati allo stato di previsione del Ministero dell'ambiente per essere destinati al finanziamento delle misure di riduzione delle emissioni del gas ad effetto serra.
  Infine, l'articolo 5 contiene la clausola di invarianza finanziaria, mentre l'articolo 6 prevede che il decreto legislativo entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

  Alessandro Manuel BENVENUTO, presidente per la VIII Commissione, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.20.