CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 9 aprile 2019
172.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Martedì 9 aprile 2019. — Presidenza del presidente Claudio BORGHI. – Interviene la viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli.

  La seduta comincia alle 13.25.

Sull'ordine dei lavori.

  Claudio BORGHI, presidente, propone, se non vi sono obiezioni, di esaminare il disegno di legge C. 1433-A, recante Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo, quale ultimo punto all'ordine del giorno. Avverte, inoltre, che sui disegni di legge di ratifica C. 1469, C. 1638 e C. 1681, che figurano all'ordine del giorno della presente seduta ai fini dell'espressione del parere all'Assemblea su eventuali emendamenti, non risultano presentate proposte emendative in detta sede.

  La Commissione concorda sulla proposta formulata dal presidente Borghi.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione in materia di difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Niger, fatto a Roma il 26 settembre 2017.
C. 1468-A Governo.

(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

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  Rebecca FRASSINI (Lega), relatrice, ricorda che la Commissione ha già esaminato il provvedimento in titolo nella seduta del 5 marzo scorso, esprimendo su di esso un parere favorevole con una condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione. Rammenta, altresì, che la III Commissione ne ha quindi concluso l'esame in sede referente in data 4 aprile 2019, approvando una sola proposta emendativa volta a recepire integralmente la predetta condizione.
  Alla luce di ciò, propone pertanto di esprimere sul testo ora all'esame dell'Assemblea un parere favorevole.

  La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Disposizioni per il riconoscimento della cefalea primaria cronica come malattia sociale.
Ulteriore nuovo testo unificato C. 684 e abb.
(Parere alla XII Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Francesca FLATI (M5S), relatrice, fa presente che il progetto di legge reca il riconoscimento della cefalea primaria cronica come malattia sociale e consta di un articolo. Osserva che il provvedimento in titolo è stato già esaminato dalla Commissione bilancio nella seduta del 17 gennaio 2019 nel nuovo testo unificato, mentre oggetto di valutazione nella presente seduta è l'ulteriore nuovo testo unificato, risultante dall'emendamento approvato dalla Commissione di merito nella seduta del 3 aprile 2019. Avverte che saranno pertanto esaminate, di seguito, per i profili di competenza, le sole modifiche introdotte dal predetto emendamento.
  Rammenta che sul precedente testo la Commissione bilancio, nella citata seduta del 17 gennaio scorso, ha deliberato di richiedere al Governo la predisposizione di una relazione tecnica. Nella seduta del 26 febbraio 2019, il rappresentante del Governo ha quindi depositato una nota predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze, concernente la relazione tecnica sul provvedimento redatta dal Ministero della salute e negativamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato. Nella citata nota si evidenziava che il Ministero della salute non era in grado di quantificare l'impatto finanziario della proposta normativa in quanto la stessa – nel testo allora in esame – disponeva che la cefalea fosse trattata presso appositi centri per le malattie sociali, la cui istituzione avrebbe comportato oneri non quantificabili dallo stesso Ministero della salute. La nota aggiungeva altresì che la relazione tecnica avrebbe dovuto precisare anche se il riconoscimento quale malattia sociale potesse comportare, da un lato, possibili vantaggi riferiti alle prestazioni, quali ad esempio l'esenzione da ticket, e, dall'altro, ulteriori benefici in ambiti diversi da quello sanitario e, dunque, ulteriori oneri per la finanza pubblica.
  Segnala che la Commissione di merito ha dunque proseguito l'esame del provvedimento in titolo, approvando, nella seduta del 3 aprile scorso, un emendamento della relatrice che: sopprime la previsione dell'istituzione di appositi centri per le malattie sociali; dispone l'individuazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di progetti finalizzati a sperimentare metodi innovativi di presa in carico delle persone affette da cefalea, nonché i criteri e le modalità con cui le regioni attuano i menzionati progetti; specifica che il riconoscimento quale malattia sociale abbia effetto ai soli fini della descritta individuazione di progetti.
  In merito ai profili di quantificazione, ritiene che andrebbero pertanto acquisiti elementi volti a confermare che, per effetto delle modifiche introdotte dalla Commissione di merito, possano ritenersi superati i profili di possibile onerosità individuati nella documentazione in precedenza depositata dal Governo. Ritiene che Pag. 32andrebbero altresì acquisiti, ai sensi dell'articolo 17 della legge di contabilità e finanza pubblica n. 196 del 2009, dati ed elementi volti a verificare l'effettiva possibilità di individuare e realizzare, senza oneri per la finanza pubblica, i progetti finalizzati a sperimentare metodi innovativi di presa in carico delle persone affette da cefalea.

  La Viceministra Laura CASTELLI si riserva di fornire in altra seduta i chiarimenti richiesti dalla relatrice.

  Claudio BORGHI, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

DL 27/2019: Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel comune di Cogoleto.
C. 1718 Governo.
(Parere alla XIII Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Gabriele LORENZONI (M5S), relatore, ricorda che il disegno di legge in esame, corredato di relazione tecnica, dispone la conversione del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto.
  Con riferimento all'articolo 1, recante misure di sostegno al settore lattiero-caseario del comparto del latte ovino, non ha osservazioni da formulare in merito ai profili di quantificazione, in quanto l'intervento è configurato nell'ambito di un limite di spesa. In merito ai profili di copertura, fa presente che il comma 1 dell'articolo 1 introduce l'articolo 23.1 nel decreto-legge n. 113 del 2016, recante «Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio». In particolare, il comma 1 del predetto articolo 23.1 istituisce, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, un Fondo, con una dotazione iniziale pari a 10 milioni di euro per l'anno 2019, destinato a favorire la qualità e la competitività del latte ovino attraverso il sostegno ai contratti e agli accordi di filiera, l'adozione di misure temporanee di regolazione della produzione e la ricerca, il trasferimento tecnologico e gli interventi infrastrutturali nel settore di riferimento. Il successivo comma 4 del medesimo articolo 23.1 provvede invece alla copertura dei relativi oneri, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per l'attuazione del programma di Governo, di cui al comma 748 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018, iscritto nel capitolo 3080 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
  Ciò posto, fa presente che il Fondo per l'attuazione del programma di Governo presenta la necessaria capienza, come risulta anche da un'apposita interrogazione al sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato. Al riguardo appare comunque necessario, a suo avviso, che il Governo assicuri che l'utilizzo delle risorse previste a copertura non sia suscettibile di pregiudicare impegni già assunti sulla base della legislazione vigente. Ritiene altresì necessario che il Governo assicuri che le risorse complessivamente utilizzate per l'anno 2019 a valere sul citato Fondo, sia dall'articolo in esame sia dall'articolo 10, pari a 30 milioni di euro, non rientrino tra quelle accantonate e rese indisponibili in termini di competenza e di cassa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1118, della legge n. 145 del 2018, per un importo complessivo di 2 miliardi di euro, secondo quanto indicato nell'allegato 3 della medesima legge n. 145.
  Con riferimento all'articolo 2, in materia di settore lattiero-caseario del comparto Pag. 33del latte ovino e caprino, non ha osservazioni da formulare in merito ai profili di quantificazione, tenuto conto che l'onere è configurato come limite di spesa.
  In merito ai profili di copertura, fa presente che l'articolo 2, comma 1, inserisce l'articolo 3-bis nel decreto-legge n. 51 del 2015, recante «Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali». In particolare, il comma 1 del predetto articolo 3-bis riconosce, nel limite complessivo di spesa di 5 milioni di euro per il 2019, un contributo destinato alla copertura, totale o parziale, dei costi sostenuti per gli interessi dovuti per l'anno 2019 sui mutui bancari contratti dalle imprese del settore lattiero-caseario del comparto del latte ovino e caprino entro la data del 31 dicembre 2018. Il successivo comma 3 del medesimo articolo 3-bis provvede alla copertura dei relativi oneri, pari a 5 milioni di euro per il 2019, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo relativo al bilancio triennale 2019-2021. In proposito non ha osservazioni da formulare, giacché il citato accantonamento reca le occorrenti disponibilità, anche alla luce delle ulteriori riduzioni previste agli articoli 7, 9 e 11 del provvedimento in esame.
  In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 3, in materia di monitoraggio della produzione di latte e dell'acquisto di latte e prodotti lattiero-caseari, rileva che le norme in esame ampliano le attività di monitoraggio sugli acquisti effettuati dagli acquirenti primi di latte crudo, prevedendo l'obbligo di rilevazione delle consegne di latte ovino e caprino, analogamente a quanto già previsto per il latte vaccino. Rileva che Il monitoraggio avviene mediante registrazione degli acquisti nella banca dati del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN). I controlli sulle dichiarazioni sono effettuati dal Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi del Ministero delle politiche agricole, dalle regioni, dagli enti locali e dalle altre autorità di controllo. Ciò premesso, prende atto di quanto affermato dalla relazione tecnica circa l'assenza di oneri derivanti dall'utilizzo del SIAN, in quanto gli stanziamenti previsti a legislazione vigente sono in grado di supportare le eventuali modifiche necessarie all'applicazione delle disposizioni.
  Con riferimento alle attività di controllo, prende altresì atto di quanto dichiarato dalla relazione tecnica circa la congruità delle risorse a disposizione del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi del Ministero delle politiche agricole a svolgere i compiti ad esso assegnati. Peraltro, ritiene utile acquisire una conferma che regioni, enti locali e altre autorità, anch'essi chiamati, in base alle norme in esame, allo svolgimento delle suddette attività, siano in grado di adempiervi nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, anche considerato che la normativa di cui al decreto ministeriale 2337 del 2015, in ogni caso limitata ai controlli sul latte vaccino, appare porre attualmente in capo alle sole regioni la titolarità delle misure di controllo.
  Non ha infine osservazioni da formulare sull'irrogazione di sanzioni atteso che le stesse si configurano come aggiuntive rispetto a quelle previste a legislazione vigente.
  In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 4, recante attività di riscossione, prende atto di quanto affermato dalla relazione tecnica circa la possibilità per l'Agenzia delle Entrate-Riscossione di svolgere i compiti attribuitegli con le risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente.
  Con riferimento all'articolo 5, recante integrazione del Fondo indigenti, non ha osservazioni da formulare in merito ai profili di quantificazione, in quanto l'intervento è configurato nell'ambito di un limite di spesa. In merito ai profili di copertura, fa presente che il predetto Pag. 34articolo, al fine di consentire l'acquisto e la distribuzione gratuita di formaggi DOP fabbricati con latte di pecora, incrementa di 14 milioni di euro per il 2019 la dotazione del Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti, di cui all'articolo 58, comma 1, del decreto-legge n. 83 del 2012. In proposito, ricorda che il citato Fondo è istituito presso l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura e che le somme da assegnare alla stessa Agenzia per il finanziamento del citato Fondo sono iscritte nel capitolo 1526 dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo. Rileva che ai relativi oneri, pari a 14 milioni di euro per il 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente. In proposito, fa presente che il citato Fondo presenta la necessaria capienza, come risulta anche da un'apposita interrogazione al sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato. Al riguardo ritiene comunque necessario che il Governo assicuri che l'utilizzo delle risorse previste a copertura non sia suscettibile di pregiudicare impegni già assunti sulla base della legislazione vigente.
  Con riferimento all'articolo 6, in materia di gelate nella regione Puglia nei mesi di febbraio e marzo 2018, in merito ai profili di quantificazione, rileva che le disposizioni in esame consentono alle imprese agricole pugliesi che hanno subito danni a causa delle gelate eccezionali del tardo inverno 2018 l'accesso agli interventi finanziati dal Fondo di solidarietà nazionale, anche in assenza di polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, in deroga all'articolo 1, comma 3, lettera b), del decreto legislativo n. 102 del 2004. L'accesso alle misure a valere sul Fondo è peraltro consentito nel limite della dotazione finanziaria ordinaria, come rifinanziata ai sensi dell'articolo 10 del provvedimento in esame per 20 milioni di euro nel 2019. Pertanto, pur rilevando che il venir meno della condizione della stipula di una polizza assicurativa è suscettibile di ampliare l'ambito applicativo delle misure in questione, non formula osservazioni tenuto conto che gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale sono comunque previsti nell'ambito delle risorse ivi stanziate.
  Non ha osservazioni da formulare in merito ai profili di quantificazione dell'articolo 7, recante misure a sostegno delle imprese del settore olivicolo oleario, in quanto l'intervento è configurato nell'ambito di un limite di spesa.
  In merito ai profili di copertura, fa presente che il comma 1 dell'articolo 7 inserisce l'articolo 4-bis nel già citato decreto-legge n. 51 del 2015. In particolare, il comma 1 del predetto articolo 4-bis riconosce, nel limite complessivo di spesa di 5 milioni di euro per il 2019, un contributo destinato alla copertura, totale o parziale, dei costi sostenuti per gli interessi dovuti per l'anno 2019 sui mutui bancari contratti dalle imprese del settore olivicolo-oleario entro la data del 31 dicembre 2018. Il successivo comma 3 del medesimo articolo 4-bis provvede alla copertura dei relativi oneri, pari a 5 milioni di euro per il 2019, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo relativo al bilancio triennale 2019-2021. In proposito non ha osservazioni da formulare, giacché il citato accantonamento reca le occorrenti disponibilità, anche alla luce delle ulteriori riduzioni previste agli articoli 2, 9 e 11 del provvedimento in esame.
  In merito all'articolo 8, recante contrasto della Xylella fastidiosa e di altre fitopatie, con particolare riferimento ai profili di quantificazione, rileva che le disposizioni intendono agevolare l'applicazione immediata delle misure fitosanitarie, derogando ad eventuali vincoli territoriali, ambientali, paesaggistici e architettonici presenti sul territorio oggetto di intervento. Inoltre, si consente ai Servizi fitosanitari di attuare le misure previste anche sui materiali di imballaggio, sui recipienti, sui macchinari o su quant'altro possa essere veicolo di diffusione di organismi nocivi. Ciò premesso, prende atto di Pag. 35quanto affermato dalla relazione tecnica, secondo cui gli interventi previsti rientrano tra le attività istituzionali già svolte dai soggetti pubblici interessati nel contesto delle misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di Xylella fastidiosa previste a legislazione vigente. Appare peraltro utile, a suo avviso, acquisire conferma che le misure di contrasto previste, compreso l'accesso da parte dei soggetti pubblici interessati a tutti i luoghi della filiera in cui si trovano i prodotti vegetali sospetti – con l'ausilio, ove necessario, della forza pubblica – possa effettivamente risultare sostenibile nel quadro delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  Con riferimento all'articolo 9, recante misure a sostegno delle imprese del settore agrumicolo, non ha osservazioni da formulare, in merito ai profili di quantificazione, in quanto l'intervento è configurato entro un limite massimo di spesa. In merito ai profili di copertura, fa presente che l'articolo 9, comma 1, inserisce l'articolo 4-ter nel già citato decreto-legge n. 51 del 2015. In particolare il comma 1 del predetto articolo 4-ter riconosce, nel limite complessivo di spesa di 5 milioni di euro per il 2019, un contributo destinato alla copertura, totale o parziale, dei costi sostenuti per gli interessi dovuti per l'anno 2019 sui mutui bancari contratti dalle imprese del settore agrumicolo entro la data del 31 dicembre 2018. Il successivo comma 3 del medesimo articolo 4-ter provvede alla copertura dei relativi oneri, pari a 5 milioni di euro per il 2019, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo relativo al bilancio triennale 2019-2021. In proposito non ha osservazioni da formulare, giacché il citato accantonamento reca le occorrenti disponibilità, anche alla luce delle ulteriori riduzioni previste agli articoli 2, 7 e 11 del provvedimento in esame.
  Non ha osservazioni da formulare in merito ai profili di quantificazione dell'articolo 10, recante rifinanziamento del Fondo di solidarietà nazionale, essendo l'onere configurato come limite di spesa.
  In merito ai profili di copertura, fa presente che l'articolo in commento incrementa di 20 milioni di euro per il 2019 la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale, di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 102 del 2004 in materia di interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole. In proposito, segnala che le risorse del citato Fondo, iscritto nel capito 7411 dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, come rifinanziato dall'articolo in commento, sono utilizzate dall'articolo 6 del presente provvedimento per consentire alle imprese agricole ubicate nei territori della regione Puglia che hanno subito danni dalle eccezionali gelate verificatesi dal 26 febbraio al 1o marzo 2018 di accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 102 del 2004. Agli oneri derivanti dall'incremento della dotazione del Fondo di solidarietà nazionale, pari a 20 milioni per il 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per l'attuazione del programma di Governo, di cui al comma 748 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018, iscritto nel capitolo 3080 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
  Al riguardo, rinvia a quanto già osservato in merito all'utilizzo del predetto Fondo effettuato ai sensi dell'articolo 1.
  Con riferimento all'articolo 11, in materia di campagne promozionali o di comunicazione istituzionali, in merito ai profili di quantificazione, non ha osservazioni da formulare tenuto conto che l'onere è configurato all'interno di un limite di spesa. In merito ai profili di copertura, fa presente che l'articolo in esame destina al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo 2 milioni di euro per la realizzazione di campagne promozionali e di comunicazione istituzionale al fine di incentivare il consumo di olio extra vergine di oliva, di agrumi, di Pag. 36latte ovino e caprino e dei prodotti da esso derivati. Fa presente che ai relativi oneri, pari a 2 milioni di euro per il 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo relativo al bilancio triennale 2019-2021. In proposito non ha osservazioni da formulare, giacché il citato accantonamento reca le occorrenti disponibilità, anche alla luce delle ulteriori riduzioni previste agli articoli 2, 7 e 9 del provvedimento in esame.
  Con riferimento all'articolo 12, concernente l'emergenza nello stabilimento Stoppani sito nel Comune di Cogoleto, in merito ai profili di quantificazione, prende atto che la norma limita espressamente gli oneri da fronteggiare alle sole risorse effettivamente disponibili e che la relazione tecnica afferma che le risorse giacenti sulla contabilità speciale sono sufficienti a garantire il completamento delle attività previste dal testo in esame. Fa presente che la relazione tecnica fornisce poi la quantificazione di singole voci di spesa, ad esempio, per l'utilizzo di esperti, la corresponsione delle competenze maturate e non corrisposte, la nomina di un soggetto attuatore ecc.: tuttavia, al fine di verificare l'effettiva capienza delle risorse stanziate rispetto al complesso degli adempimenti posti in capo al Commissario delegato, sarebbe necessario, a suo avviso, acquisire un quadro onnicomprensivo degli oneri stimati con riferimento al complesso delle misure che si prevede di realizzare. Ciò con riguardo sia alle spese di funzionamento e di personale sia a quelle che attengono agli interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica. Pertanto, con specifico riferimento a questi ultimi interventi, segnala che andrebbero forniti dati ed elementi di valutazione che consentano di verificare lo stato di realizzazione del complesso delle attività richieste, ivi comprese quelle di carattere tecnico-istruttorio, nonché gli interventi che restano da effettuare, con lo sviluppo quantitativo e temporale dei relativi oneri da sostenere – in caso di inadempienza dei soggetti responsabili – posto che la conclusione degli interventi è disposta entro il 31 dicembre 2020.
  Osserva altresì che gli interventi in questione, data la loro specifica natura, non sembrerebbero comprimibili nell'ambito delle risorse disponibili. In proposito ritiene che andrebbe acquisita la valutazione del Governo. Con riguardo alle spese di personale e di funzionamento, occorrerebbe inoltre, a suo avviso, disporre di un prospetto più puntuale degli oneri previsti in relazione alle specifiche previsioni dell'articolo in esame, precisando, tra l'altro quelli relativi alla formazione e alle future retribuzioni del personale già dipendente dalla Immobiliare Val Lerone s.p.a., posto che la relazione tecnica fa riferimento esclusivamente alle «competenze maturate e non corrisposte».
  In merito ai profili di copertura, fa presente che l'articolo in commento disciplina una serie di misure volte al completamento degli interventi urgenti in favore dello stabilimento Stoppani, sito nel comune di Cogoleto in provincia di Genova, previsti nell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006, provvedendo ai relativi oneri nei limiti delle risorse disponibili sulla contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale ai sensi della citata ordinanza, che – secondo quanto riportato nella relazione tecnica – ammontano, alla data del 25 marzo 2019, a 5.042.492,63 euro.
  Ciò posto, ritiene necessario, da un lato, che sia espressamente indicato nell'articolo in esame il limite massimo degli oneri dallo stesso derivanti, quale ricavabile dalla relazione tecnica, dall'altro, che il Governo assicuri che l'utilizzo delle suddette risorse non sia comunque suscettibile di pregiudicare interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse medesime.
  In merito ai profili di copertura dell'articolo 13, recante disposizioni finanziarie, considera necessario specificare che le citate variazioni di bilancio sono quelle conseguenti all'attuazione del presente decreto.

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  La Viceministra Laura CASTELLI si riserva di fornire in altra seduta i chiarimenti richiesti dal relatore.

  Claudio BORGHI, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo.
C. 1433-A.
(Parere all'Assemblea).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 3 aprile 2019, e delle proposte emendative ad esso riferite.

  Maura TOMASI (Lega), relatrice, ricorda che nella seduta del 3 aprile 2019 la rappresentante del Governo si era riservata di fornire le delucidazioni richieste. Chiede pertanto alla rappresentante del Governo se sia ora in grado di chiarire gli aspetti problematici dal punto di vista finanziario evidenziati nella citata seduta.

  La Viceministra Laura CASTELLI deposita agli atti della Commissione due note predisposte dalla Ragioneria generale dello Stato e una dall'ufficio legislativo del Dipartimento della funzione pubblica (vedi allegato). Per quanto riguarda le risposte alle richieste di chiarimento formulate dalla relatrice nella citata seduta del 3 aprile scorso, anche sulla base della documentazione testé depositata, fa presente quanto segue.
  Rileva, in primo luogo, la necessità di riformulare come novella al testo del decreto legislativo n. 165 del 2001 il comma 2 dell'articolo 1, che prevede che le disposizioni del medesimo articolo 1, in materia di istituzione del Nucleo della concretezza, si applichino, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, agli istituti e scuole di ogni ordine e grado e alle istituzioni educative, tenendo conto delle loro specificità organizzative e funzionali e nel rispetto dell'autonomia ad essi riconosciuta dalla legislazione vigente.
  Rileva altresì la necessità di riformulare la clausola di neutralità finanziaria, di cui all'articolo 2, comma 1, primo periodo, per meglio coordinarla con la previsione concernente l'utilizzo del fondo di cui al comma 5 del medesimo articolo 2, destinato all'attuazione degli interventi per il contrasto all'assenteismo. Al medesimo articolo 2, comma 4, ritiene inoltre necessario riformulare più puntualmente la clausola di neutralità finanziaria concernente la sottoposizione dei dirigenti degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative all'accertamento esclusivamente ai fini della verifica dell'accesso, facendo riferimento all'utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
  Chiarisce quindi che l'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 2, comma 1, in materia di verifica biometrica dell'identità e di videosorveglianza degli accessi, dovrà essere realizzata nel rispetto della dotazione del fondo di cui al successivo comma 5 del medesimo articolo 2, che rappresenta un limite massimo di spesa.
  Precisa che la disposizione di cui all'articolo 3, comma 3, secondo periodo, che consente il cumulo delle risorse, corrispondenti a economie da cessazione del personale già maturate, destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a cinque anni, non è suscettibile di produrre effetti finanziari rispetto ai saldi di finanza pubblica, giacché fa riferimento a risparmi già maturati dalle amministrazioni in termini di budget assunzionali e dovrà comunque trovare attuazione nel rispetto del piano dei fabbisogni e della programmazione finanziaria e contabile.
  Con riferimento all'articolo 3, comma 7, fa presente che lo sviluppo di un portale del reclutamento per la raccolta e la gestione in modalità automatizzata delle domande di partecipazione ai concorsi Pag. 38pubblici rientra nell'ambito delle attività previste da una specifica convenzione fra il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e l'associazione FormezPA, che prevede l'impegno di 7 milioni di euro a valere sulle risorse del PON GOV.
  Rileva inoltre la necessità di riformulare conseguentemente la clausola di neutralità finanziaria ivi contenuta, facendo riferimento all'utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente – comprese quindi quelle derivanti dai fondi strutturali – e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  Con riferimento all'articolo 3, comma 8, nel rilevare che le disposizioni in esso contenute, a differenza di quelle di tenore analogo recate dal precedente comma 3, si riferiscono a tutte le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e sono applicabili a prescindere dalle modalità di svolgimento dei concorsi, rileva la necessità di precisare che ai fini della loro attuazione si fa comunque salvo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che fissa i termini di decorrenza delle assunzioni a tempo indeterminato per l'anno 2019 presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, i ministeri, gli enti pubblici non economici, le agenzie fiscali e le università.
  Segnala che all'articolo 3, comma 13, la deroga alle previsioni di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge n. 78 del 2010, consente di rideterminare le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate da corrispondere ai componenti delle Commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici senza tener conto dei vincoli ivi previsti, ossia la riduzione automatica del 10 per cento dei predetti emolumenti. In questo quadro, assicura che la citata deroga potrà essere attuata nel rispetto della clausola di neutralità finanziaria prevista dal medesimo comma 13, ultimo periodo, dell'articolo 3, tenuto conto del fatto che, da un lato, tale deroga riguarderà soltanto le Commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici nominate successivamente alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, dall'altro, nei concorsi gestiti secondo le modalità dell'articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge n. 101 del 2013, le singole commissioni esaminatrici potranno essere sostituite da un'unica commissione, con conseguenti risparmi di spesa.
  Rileva inoltre che la deroga alla disciplina dell'onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti ai fini del riconoscimento di un corrispettivo per l'attività di membro di una commissione esaminatrice di concorso pubblico, recata dall'articolo 13, comma 14, non determina profili di onerosità in quanto la corresponsione dei predetti compensi, pur incrementando la retribuzione dirigenziale individuale, non determina complessivamente oneri aggiuntivi in quanto, in assenza di tale deroga, gli importi dei compensi verrebbero comunque versati sui fondi destinati al trattamento accessorio dei dirigenti.
  Con riferimento all'articolo 3, comma 15, che prevede l'istituzione presso il Dipartimento della funzione pubblica, di un Albo nazionale delle commissioni esaminatrici di concorso, evidenzia che la costituzione di un apposito Albo dei componenti delle commissioni esaminatrici dei concorsi organizzati dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri è già prevista dal paragrafo 7 della direttiva del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 24 aprile 2018, n. 3, registrata dalla Corte dei conti in data 22 maggio 2018 e pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 134 del 12 giugno 2018. In proposito, ritiene in ogni caso necessario corredare il citato comma 15 di una apposita clausola di neutralità finanziaria, prevedendo che all'attuazione delle disposizioni in esso contenute si provveda nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

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  Maura TOMASI (Lega), relatrice, formula quindi la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,
   esaminato il progetto di legge C. 1433 Governo, approvato dal Senato, e abb.-A, recante Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
    appare necessario riformulare come novella al testo del decreto legislativo n. 165 del 2001 il comma 2 dell'articolo 1, che prevede che le disposizioni del medesimo articolo 1, in materia di istituzione del Nucleo della concretezza, si applichino, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, agli istituti e scuole di ogni ordine e grado e alle istituzioni educative, tenendo conto delle loro specificità organizzative e funzionali e nel rispetto dell'autonomia ad essi riconosciuta dalla legislazione vigente;
    appare necessario riformulare la clausola di neutralità finanziaria, di cui all'articolo 2, comma 1, primo periodo, per meglio coordinarla con la previsione concernente l'utilizzo del fondo di cui al comma 5 del medesimo articolo 2, destinato all'attuazione degli interventi per il contrasto all'assenteismo;
    al medesimo articolo 2, comma 4, appare necessario riformulare più puntualmente la clausola di neutralità finanziaria concernente la sottoposizione dei dirigenti degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative all'accertamento esclusivamente ai fini della verifica dell'accesso, facendo riferimento all'utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente;
    l'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 2, comma 1, in materia di verifica biometrica dell'identità e di videosorveglianza degli accessi, dovrà essere realizzata nel rispetto della dotazione del fondo di cui al successivo comma 5 del medesimo articolo 2, che rappresenta un limite massimo di spesa;
    la disposizione di cui all'articolo 3, comma 3, secondo periodo, che consente il cumulo delle risorse, corrispondenti a economie da cessazione del personale già maturate, destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a cinque anni, non è suscettibile di produrre effetti finanziari rispetto ai saldi di finanza pubblica, giacché fa riferimento a risparmi già maturati dalle amministrazioni in termini di budget assunzionali e dovrà comunque trovare attuazione nel rispetto del piano dei fabbisogni e della programmazione finanziaria e contabile;
    con riferimento all'articolo 3, comma 7, lo sviluppo di un portale del reclutamento per la raccolta e la gestione in modalità automatizzata delle domande di partecipazione ai concorsi pubblici rientra nell'ambito delle attività previste da una specifica convenzione fra il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e l'associazione FormezPA, che prevede l'impegno di 7 milioni di euro a valere sulle risorse del PON GOV;
    appare necessario riformulare conseguentemente la clausola di neutralità finanziaria ivi contenuta, facendo riferimento all'utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente – comprese quindi quelle derivanti dai fondi strutturali – e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
    con riferimento all'articolo 3, comma 8, nel rilevare che le disposizioni in esso contenute, a differenza di quelle di tenore analogo recate dal precedente comma 3, si riferiscono a tutte le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e sono applicabili a prescindere dalle modalità di svolgimento dei concorsi, appare necessario precisare che ai fini della loro attuazione si fa comunque salvo quanto stabilito dall'articolo 1, comma Pag. 40399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che fissa i termini di decorrenza delle assunzioni a tempo indeterminato per l'anno 2019 presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, i ministeri, gli enti pubblici non economici, le agenzie fiscali e le università;
    all'articolo 3, comma 13, la deroga alle previsioni di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge n. 78 del 2010, consente di rideterminare le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate da corrispondere ai componenti delle Commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici senza tener conto dei vincoli ivi previsti, ossia la riduzione automatica del 10 per cento dei predetti emolumenti;
    in questo quadro, la citata deroga potrà essere attuata nel rispetto della clausola di neutralità finanziaria prevista dal medesimo comma 13, ultimo periodo, dell'articolo 3, tenuto conto del fatto che, da un lato, tale deroga riguarderà soltanto le Commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici nominate successivamente alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, dall'altro, nei concorsi gestiti secondo le modalità dell'articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge n. 101 del 2013, le singole commissioni esaminatrici potranno essere sostituite da un'unica commissione, con conseguenti risparmi di spesa;
    la deroga alla disciplina dell'onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti ai fini del riconoscimento di un corrispettivo per l'attività di membro di una commissione esaminatrice di concorso pubblico, recata dall'articolo 13, comma 14, non determina profili di onerosità in quanto la corresponsione dei predetti compensi, pur incrementando la retribuzione dirigenziale individuale, non determina complessivamente oneri aggiuntivi in quanto, in assenza di tale deroga, gli importi dei compensi verrebbero comunque versati sui fondi destinati al trattamento accessorio dei dirigenti;
    con riferimento all'articolo 3, comma 15, che prevede l'istituzione presso il Dipartimento della funzione pubblica, di un Albo nazionale delle commissioni esaminatrici di concorso, la costituzione di un apposito Albo dei componenti delle commissioni esaminatrici dei concorsi organizzati dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri è già prevista dal paragrafo 7 della direttiva del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 24 aprile 2018, n. 3, registrata dalla Corte dei conti in data 22 maggio 2018 e pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 134 del 12 giugno 2018;
    appare in ogni caso necessario corredare il citato comma 15 di una apposita clausola di neutralità finanziaria, prevedendo che all'attuazione delle disposizioni in esso contenute si provveda nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,
  esprime sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

  All'articolo 1, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente capoverso: «Art. 60-quinquies. – (Applicazione alle istituzioni scolastiche ed educative) – 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 60-quater, le disposizioni degli articoli 60-bis e 60-ter si applicano, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, agli istituti e scuole di ogni ordine e grado e alle istituzioni educative tenendo conto delle loro specificità organizzative e funzionali e nel rispetto dell'autonomia organizzativa, didattica, di ricerca e di sviluppo ad essi riconosciuta dalle vigenti disposizioni».

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  Conseguentemente, al medesimo articolo 1, sopprimere il comma 2.

  All'articolo 2, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: ad invarianza di oneri rispetto alla normativa vigente e, comunque, nel rispetto con le seguenti: nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e;

  All'articolo 2, comma 4, secondo periodo, sopprimere la parola: sole;

  All'articolo 3, comma 7, apportare le seguenti modificazioni:
   sopprimere le parole:, anche ricorrendo al finanziamento tramite le risorse dei fondi strutturali e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,;
   aggiungere, in fine, il seguente periodo: All'attuazione delle disposizioni del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

  All'articolo 3, comma 8, premettere le seguenti parole: Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,;

  All'articolo 3, comma 15, aggiungere, in fine, il seguente periodo: All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

  La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere della relatrice sul testo del provvedimento in esame.

  La Commissione approva quindi la proposta di parere della relatrice sul testo del provvedimento in esame.

  Maura TOMASI (Lega), relatrice, avverte che l'Assemblea ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti. Al riguardo, con riferimento alle proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea segnala le seguenti:
   Viscomi 1.32 (ex 1.47), che è volta a sopprimere la disposizione secondo cui le disposizioni dell'articolo 1 si applicano agli istituti e alle scuole di ogni ordine e grado e alle istituzioni educative senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e con l'utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente;
   Polverini 2.35 (ex 2.43), che è volta a prevedere che la dotazione del Fondo istituito dal comma 5 dell'articolo 2, finalizzato al contrasto dell'assenteismo, sia incrementata di 15 milioni di euro per l'anno 2020 e 5 milioni di euro per l'anno 2021, provvedendo alla copertura dei relativi oneri mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente per l'anno 2019, senza indicare l'accantonamento oggetto di riduzione.

  Con riferimento, invece, alle proposte emendative sulle quali ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo, segnala le seguenti:
   Rizzetto 2.25 (ex 2.34), che prevede che le pubbliche amministrazioni territoriali si avvalgano delle risorse del Fondo di cui al comma 5 per dare attuazione alle misure di contrasto all'assenteismo. Al riguardo, considera necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa con le risorse del Fondo di cui al comma 5, e non anche avvalendosi delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente;
   Polverini 2.37 (ex 2.46) e Moretto 2.39 (ex 2.48), che sono volte a modificare la disciplina degli accertamenti medico-legali sui dipendenti pubblici assenti dal servizio per malattia, provvedendo alla Pag. 42copertura dei relativi oneri, pari a 68 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, quanto a 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, a valere sulle somme da trasferire all'INPS per gli oneri connessi agli accertamenti medico-legali sostenuti dalle amministrazioni pubbliche e, quanto a 18 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, a valere sulle risorse finanziarie rese disponibili dall'INPS nel proprio bilancio destinate all'attuazione delle visite mediche di controllo d'ufficio per il settore privato. Alla realizzazione degli accertamenti medico-legali sono altresì destinati i rimborsi riconosciuti all'INPS per visite mediche di controllo per conto dei datori di lavoro e enti previdenziali. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine idoneità della copertura proposta e alla possibilità di impiegare le risorse utilizzate a copertura senza pregiudizio di ulteriori interventi già programmati a valere sulle medesime risorse;
   Polverini 2.38 (ex 2.47), che, nell'introdurre modifiche alla disciplina degli accertamenti medico-legali sui dipendenti pubblici assenti dal servizio per malattia, dispone l'incremento, nella misura di 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, delle somme da trasferire all'INPS per gli oneri connessi agli accertamenti medico-legali sostenuti dalle amministrazioni pubbliche. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla disponibilità delle occorrenti risorse sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, con particolare riferimento agli anni successivi al 2019, e alla possibilità di utilizzare dette risorse senza pregiudizio di ulteriori interventi già programmati a valere sulle medesime risorse;
   Ferro 3.8 (ex 4.22), che prevede che – nelle more delle procedure concorsuali per le assunzioni di personale a tempo indeterminato di cui al comma 1 dell'articolo 3 del presente provvedimento – le amministrazioni dello Stato, incluse quelle locali, presso le quali operano lavoratori destinatari di trattamento di mobilità in deroga, predispongono percorsi formativi finalizzati alla qualificazione professionale dei predetti soggetti. Al riguardo, reputa necessario che il Governo chiarisca se all'attuazione della presente proposta emendativa possa farsi fronte nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
   Epifani 3.29 (ex 4.48), che, nell'introdurre disposizioni relative alla proroga delle validità delle graduatorie concorsuali nella pubblica amministrazione, prevede che l'applicazione di tali disposizioni possa avvenire in deroga al divieto di effettuare assunzioni in data anteriore al 15 novembre 2019, stabilito dall'articolo 1, comma 399, della legge n. 145 del 2018. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in commento;
   Viscomi 3.35 (ex 0.4.102.5), che prevede che l'aggiornamento dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici debba essere effettuato sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Al riguardo, considera necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in commento;
   Carnevali 3.56 (ex 3.19), che è volta a stabilire che il limite all'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale delle amministrazioni pubbliche, fissato nell'importo a tal fine determinato per l'anno 2016, decade alla firma di ogni contratto collettivo nazionale di lavoro che realizzi l'armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale delle amministrazioni. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti Pag. 43dall'attuazione della proposta emendativa in commento;
   Bucalo 3.61 (ex 3.7), che è volta a prevedere che le quote di retribuzione individuale di anzianità dei dirigenti scolastici, cessati dal servizio tra il 31 agosto 2012 e il 31 agosto 2018, siano versate al Fondo unico nazionale di cui all'articolo 42 del contratto collettivo nazionale di lavoro del 1o marzo 2002. Ai relativi oneri si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate alla contrattazione collettiva nazionale dei dirigenti scolastici, integrate da quelle previste dall'articolo 1, comma 86, della legge n. 107 del 2015. Al riguardo, considera necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine all'idoneità della copertura proposta e alla possibilità di impiegare le risorse utilizzate a copertura senza pregiudizio di ulteriori interventi già programmati a valere sulle medesime risorse;
   Polverini 3.01 (ex 4.02), che è volta a prevedere che l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale dipendente delle amministrazioni pubbliche sia autonomamente determinato da ogni ente e abbia come unico limite finanziario il contenimento, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari della proposta emendativa;
   Epifani 3.05 (ex 4.09), che reca disposizioni volte a modificare la disciplina degli accertamenti medico-legali sui dipendenti pubblici assenti dal servizio per malattia, prevedendo il potenziamento dei controlli da svolgere, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al riguardo, reputa necessario che il Governo chiarisca se la proposta emendativa possa trovare attuazione nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

  Segnala infine che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario. Tra queste ultime, segnala in particolare le proposte emendative Prisco 1.26 (ex 1.40), 1.27 (ex 1.41) e 1.28 (ex 1.42) nonché Sisto 5.2 (ex 5.4) che provvedono alla copertura dei relativi oneri, qualificati come limiti massimi di spesa, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze, che allo stato reca le occorrenti disponibilità.
  Segnala inoltre che la proposta emendativa Serracchiani 2.2 provvede alla copertura del relativo onere, qualificato come limite massimo di spesa, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di conto capitale di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze, che allo stato reca le occorrenti disponibilità.
  Segnala altresì che la proposta emendativa Sisto 5.1 (ex 5.3) provvede alla copertura del relativo onere, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, che, sulla base di un'interrogazione al sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato, reca le occorrenti disponibilità.
  Da ultimo, segnala che non appare presentare profili problematici dal punto di vista finanziario neppure la proposta emendativa 2.200 delle Commissioni, testé trasmessa dall'Assemblea.

  La Viceministra Laura CASTELLI ritiene opportuno disporre una breve sospensione della seduta, al fine di consentire ai competenti uffici del Governo di ultimare le verifiche istruttorie in corso sulle proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea.

  Claudio BORGHI, presidente, non essendovi obiezioni, sospende brevemente la seduta.

  La seduta, sospesa alle 13.50, riprende alle 14.10.

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  La Viceministra Laura CASTELLI esprime parere contrario su tutte le proposte emendative puntualmente richiamate dalla relatrice prima della sospensione della seduta, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, ad eccezione dell'emendamento Viscomi 3.35, su cui esprime nulla osta. Esprime, altresì, parere contrario sugli emendamenti Sisto 1.5, Lacarra 1.34, Carla Cantone 2.27, Polverini 3.2, Frassinetti 3.3, Aprea 3.4, Prisco 3.5, Polverini 3.6, Frassinetti 3.7, De Luca 3.24 e Prisco 3.57 nonché sull'articolo aggiuntivo Ciaburro 3.03, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura. Si rimette invece alle valutazioni della Commissione sugli emendamenti Prisco 1.26, 1.27 e 1.28, Sisto 5.2, Serracchiani 2.2 e Sisto 5.1, giacché gli stessi attingono a stanziamenti che, pur recando le occorrenti disponibilità, il Governo intenderebbe tuttavia destinare ad altre finalità. Esprime, infine, nulla osta sulle restanti proposte emendative trasmesse, incluso l'emendamento 2.200 delle Commissioni.

  Maura TOMASI (Lega), relatrice, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, propone quindi di esprimere parere contrario sugli emendamenti 1.5, 1.32, 1.34, 2.25, 2.27, 2.35, 2.37, 2.38, 2.39, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.24, 3.57, 3.8, 3.29, 3.56, 3.61 e sugli articoli aggiuntivi 3.01, 3.03 e 3.05, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, nonché di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 e sull'emendamento 2.200 delle Commissioni.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

  La seduta termina alle 14.15.

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