CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 3 aprile 2019
169.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
COMUNICATO
Pag. 99

RISOLUZIONI

  Mercoledì 3 aprile 2019. — Presidenza del presidente Alessandro Manuel BENVENUTO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e per la tutela del territorio e del mare, Salvatore Micillo.

  La seduta comincia alle 14.30.

Sull'ordine dei lavori.

  Alessandro Manuel BENVENUTO, presidente, in ragione della richiesta della collega Muroni, propone di anticipare la discussione delle risoluzioni all'ordine del giorno.

  La Commissione concorda.

7-00195 Ilaria Fontana e 7-00207 Muroni: Misure per assicurare maggiore efficacia e pubblicità agli interventi di tutela della qualità dell'aria.
(Seguito discussione e conclusione – Approvazione delle risoluzioni n. 8-00025 e n. 8-00026).

  La Commissione prosegue la discussione delle risoluzioni in titolo rinviata nella seduta del 27 marzo scorso.

  Chiara BRAGA (PD) annuncia la sottoscrizione della risoluzione Muroni da parte di tutti i deputati del proprio gruppo appartenenti alla Commissione.

  Il sottosegretario Salvatore MICILLO, in ordine alla risoluzione a prima firma Pag. 100Fontana, propone una riformulazione nei termini di cui in allegato (vedi allegato 1). Precisa che la soppressione del quarto capoverso delle premesse è motivata dal fatto che i dati sono pubblicati sul portale europeo ed alimentati dal portale WebInfoAria di Ispra sulla base dei dati trasmessi dalle regioni. L'accesso del pubblico ai dati pertanto consentito nel portale europeo.
  Precisa inoltre che la soppressione del sesto capoverso della premessa è dovuta al fatto che il registro E-PRTR contiene l'informazione sono relativamente agli impianti che afferiscono alle attività parte del regolamento europeo di riferimento e che superano determinate soglie di capacità produttiva e di emissione in aria acqua e suolo. Pertanto gli impianti di incenerimento rifiuti per i quali non sono presenti dati di emissione nel registro europeo sono quelli che non superano tali soglie e non sono tenuti pertanto a trasmettere i loro dati. In altri termini le emissioni riportate sono quelle previste ai sensi della vigente normativa europea.
  Quanto alla riformulazione del settimo capoverso, che illustra, sottolinea che la valutazione della qualità dell'aria è organizzata in base alla zonizzazione del territorio ed alla successiva classificazione delle zone e degli agglomerati effettuata dalle regioni e province autonome secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 155 del 2010.
  La soppressione dell'ottavo capoverso delle premesse è dovuto al fatto che i suoi contenuti sono stati trasposti nella riformulazione del capoverso precedente.
  Per quanto riguarda il dispositivo, la riformulazione del primo impegno è volta a compensare quanto soppresso dalle riformulazioni proposte per gli impegni successivi, attenendosi strettamente alle attività individuate dall'articolo 20 del decreto legislativo n. 155 del 2010.
  Illustra quindi le riformulazione del secondo e del terzo impegno, precisando, riguardo a quest'ultimo, che il Ministero non può esercitare attività di valutazione e controllo sulle misure messe in atto dagli enti territoriali, cui spettano le competenze. Con la riformulazione si prevede quindi che il tavolo possa quindi lavorare anche sulla base di quanto fanno le regioni con i piani regionali per la qualità dell'aria.
  Illustra, infine, la riformulazione del quarto impegno della risoluzione.
  In ordine alla risoluzione a prima firma Muroni, propone una riformulazione nei termini di cui in allegato (vedi allegato 2). Con riguardo ai primi due impegni evidenzia che essi recano elementi di carattere innovativo rispetto a quelli riportati nella risoluzione a prima firma Fontana, mentre per i successivi quattro capoversi della parte dispositiva, essi recano un contenuto sostanzialmente identico e pertanto esprime parere favorevole purché riformulati nei medesimi termini indicati per la risoluzione a prima firma Fontana.

  Ilaria FONTANA (M5S) e Rossella MURONI (LeU) accolgono le riformulazioni delle rispettive risoluzioni proposte dal rappresentante del Governo.

  Alessio BUTTI (FdI) preannuncia il voto favorevole del proprio gruppo su entrambe le risoluzioni, a suo giudizio meritevoli di attenzione e sostegno, trattando un tema sul quale non ci devono essere divisioni di tipo ideologico. Per quanto riguarda i dati in esse riportati aventi ad oggetto l'inquinamento atmosferico prodotto dall'uso delle automobili, ritiene che confronti numerici con altre realtà, come ad esempio la Francia, siano alterati per effetto della minore efficienza del trasporto pubblico locale del nostro Paese. Ritiene meritevole di attenzione l'inquinamento prodotto anche da fonti di riscaldamento e da inceneritori e a tale ultimo riguardo rinnova la richiesta che l'Ufficio di presidenza tratti la richiesta avanzata dal proprio gruppo di un sopralluogo all'impianto di trattamento meccanico biologico di via Salaria a Roma, anche in ragione dei numerosi Pag. 101episodi di cronaca, di cui l'ultimo a Mariano Comense, che vedono rifiuti anche tossici stipati in magazzini e sottoposti a rischio di incendio.

  Ilaria FONTANA (M5S) ribadisce l'importanza del tema oggetto della risoluzione. L'inquinamento atmosferico produce numerosi e gravi danni, come dimostrano le statistiche, secondo le quali ogni cinque secondi nel mondo una persona muore per tale causa.
  Manifesta, infine, apprezzamento per l'atteggiamento di condivisione che tutti i gruppi hanno avuto rispetto agli atti in discussione.

  Piergiorgio CORTELAZZO (FI) dichiara il voto favorevole del proprio gruppo su entrambi gli atti in discussione, che trattano un tema sul quale c’è ampia condivisione di tutte le parti politiche. Pur ritenendo doveroso affrontare la questione in modo attento, giudica opportuno che al riguardo non vengano veicolati messaggi allarmistici e diffusi dati che destino preoccupazioni non motivate.

  Chiara BRAGA (PD), nel precisare che il proprio gruppo mantiene il pieno sostegno alla risoluzione a firma della collega Muroni, anche a seguito delle riformulazioni proposte dal rappresentante del Governo, prende atto che la maggioranza non ha ritenuto opportuno pervenire ad un testo unificato, che forse avrebbe espresso con maggiore forza la posizione della Commissione, che, secondo quanto emerso dal dibattito, sembra essere condivisa. Ribadisce in ogni caso che il Partito democratico voterà a favore di entrambi gli atti di indirizzo.
  Ritiene la risoluzione proposta dalla maggioranza debole riguardo agli impegni in essa contenuti, aventi ad oggetto solo la trasparenza dei dati e delle comunicazioni in materia ambientale. Avrebbe auspicato impegni più stringenti, tali da determinare un radicale cambio di passo nella materia. Auspica infine che il Governo tenga effettivamente conto con la medesima attenzione delle posizioni e degli impegni riportati in entrambi gli atti indirizzo.

  Rossella MURONI (LeU), esprimendo la convinzione che quella contro l'inquinamento atmosferico debba essere una battaglia trasversale che superi le provenienze culturali di ciascun gruppo, rivendica la scelta dello strumento della risoluzione che, nell'ambito del rapporto tra Parlamento e Governo, interpreta la funzione della Commissione di indirizzo al Governo, consentendo una discussione su temi di oggettiva rilevanza.
  Ricorda che il tema oggetto degli atti di indirizzo non è solo di natura ambientale, ma anche di difesa della salute dei cittadini e conseguentemente di natura economica. Giudica questo un primo importante punto di partenza per affrontare questa delicata questione, che potrà essere approfondita attraverso proposte di legge che affrontino in modo più ponderato e specifico gli interventi che è necessario mettere in campo.

  Elena LUCCHINI (Lega) preannuncia il voto favorevole del gruppo della Lega sugli atti in discussione. Esprime apprezzamento per la trattazione degli atti di indirizzo da parte di tutti i gruppi, che hanno manifestato una larga condivisione.
  Evidenzia, da ultimo, l'importanza dell'attuazione dell'articolo 20 del decreto legislativo numero 155 del 2010, che ha istituito un coordinamento tra regione, ministero dell'ambiente, Ispra, Enea e CNR, con la finalità di elaborare indirizzi e linee guida in materia.

  La Commissione, con distinte votazioni, approva la risoluzione Ilaria Fontana 7-00195, come riformulata (vedi allegato 1) e la risoluzione Muroni 7-00207, come riformulata (vedi allegato 2).

  Alessandro Manuel BENVENUTO, presidente, avverte che i testi approvati dalla Commissione assumeranno rispettivamente i numeri 8-00025 e 8-00026.

  La seduta termina alle 14.55.

Pag. 102

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 3 aprile 2019. — Presidenza del presidente Alessandro Manuel BENVENUTO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e per la tutela del territorio e del mare, Salvatore Micillo.

  La seduta comincia alle 14.55.

D.L. n. 27/2019, recante Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel comune di Cogoleto.
C. 1718 Governo.

(Parere alla XIII Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Roberto TRAVERSI (M5S) relatore, riferisce alla Commissione sul disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 27 del 2019, per le parti di competenza della VIII Commissione.
  In particolare, fa presente che l'articolo 12 del provvedimento, reca una serie di misure volte al completamento degli interventi urgenti necessari per le procedure di bonifica ambientale dello stabilimento Stoppani, sito nel comune di Cogoleto in provincia di Genova.
  Nello specifico, vengono disciplinati i compiti del Ministero dell'ambiente, i poteri del Prefetto di Genova, i soggetti attuatori degli interventi risolutivi, da concludersi entro il 31 dicembre 2020, l'assegnazione delle risorse e le deroghe normative.
  Come noto, la procedura di bonifica del sito prende le mosse fin dal 2001, quando il sito è stato inserito nel Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dell'area – perimetrata nel 2002 – che comprende una superficie di circa 45 ettari a terra e di circa 1,67 chilometri quadrati a mare. Nel 2003, con due atti della Presidenza del Consiglio è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alla grave situazione ambientale e sanitaria nello stabilimento (decreto del 23 novembre 2006) e si è proceduto alla nomina del Commissario delegato per il superamento dello stato di emergenza (ordinanza 5 dicembre 2006, n. 3554).
  In una seconda fase, conseguente al fallimento della società Immobiliare Val Lerone s.p.a., proprietaria dello stabilimento, il Prefetto di Genova è stato nominato Commissario delegato, con poteri sostituivi in ordine agli interventi di bonifica (ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 18 novembre 2011, n. 3981). La durata del relativo mandato è stata di volta in volta prorogata, da ultimo fino al 31 dicembre 2018, con la legge di bilancio 2018 (articolo 1, comma 1133 della legge n. 205 del 2017).
  L'articolo in esame reca quindi, al comma 1, la proroga al 31 dicembre 2020 del termine per consentire al Prefetto di Genova di realizzare le attività di bonifica, prevedendo altresì che il Ministero dell'Ambiente individui – entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge – le misure, gli interventi e le relative risorse disponibili, finalizzate alla conclusione delle attività previste nella citata ordinanza del 2006 e alla riconsegna dei beni agli aventi diritto.
  La medesima disposizione individua quindi i poteri del Prefetto. A tale figura sono attribuiti sia funzioni legate all'esecuzione delle attività necessarie sia facoltà di deroga rispetto alla normativa vigente in materia di rifiuti pericolosi in deposito presso il sito.
  Il comma 2 consente al Prefetto di Genova di individuare, d'intesa con il Ministero dell'ambiente e con il Presidente della Regione Liguria, un soggetto attuatore, mentre il comma 3 lo autorizza ad avvalersi, altresì, per le attività volte alla risoluzione dell'emergenza nello stabilimento Stoppani: delle strutture della Sogesid S.p.a.; di altre società in house delle amministrazioni centrali dello Stato; del Sistema nazionale a rete per la protezione Pag. 103dell'ambiente (SNPA); delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato; degli Enti pubblici che operano nell'ambito delle aree di intervento.
  La norma prevede l'utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  Il comma 4 assegna al Prefetto di Genova fino ad un massimo di cinque unità di personale appartenente alle amministrazioni pubbliche poste a tal fine in posizione di comando o di distacco, i cui oneri gravano sulle risorse finanziarie previste nella contabilità speciale assegnata. Per l'attuazione degli interventi individuati dal Ministero dell'ambiente, dichiarati ad ogni effetto indifferibili, urgenti e di pubblica utilità, il Prefetto, ove non sia possibile l'utilizzazione delle strutture pubbliche, può affidare la progettazione a liberi professionisti.
  Il comma 5 prevede l'intestazione di apposita contabilità speciale al Prefetto di Genova, destinata al finanziamento degli interventi necessari urgenti a favore dello stabilimento Stoppani. Il medesimo comma stabilisce l'efficacia delle disposizioni presenti nella ordinanza n. 3554 del 5 dicembre 2006 «per il limitato periodo intercorrente fino alla scadenza del termine fissato dal primo periodo del comma 1». Ricorda che il comma 1 assegna al Ministero dell'Ambiente un termine di trenta giorni per individuare misure, interventi e risorse riguardanti tali attività. Tale disciplina è finalizzata, come precisato nella relazione illustrativa, ad evitare pericolose soluzioni di continuità nella gestione.
  Proprio in ragione di ciò potrebbe essere opportuno legare l'efficacia temporale delle disposizioni della citata ordinanza del 2006 all'effettiva adozione delle misure di competenza del Ministero dell'ambiente, piuttosto che al termine di trenta giorni. Ciò per evitare che un eventuale ritardo possa far venir meno la finalità della norma.
  In ragione della medesima ratio, è altresì previsto che gli atti adottati sulla base della stessa ordinanza continuino ad avere efficacia fino al 31 dicembre 2020.
  Infine, il comma 6 reca l'elenco delle disposizioni statali e regionali cui il Prefetto di Genova, ove lo ritenga indispensabile e sulla base di specifica motivazione, è autorizzato a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e dei vincoli derivanti dall'ordinamento europeo.

  Il sottosegretario Salvatore MICILLO si riserva di intervenire in una successiva seduta.

  Alessandro Manuel BENVENUTO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizione per la semplificazione fiscale, il sostegno delle attività economiche e delle famiglie e il contrasto dell'evasione fiscale.
C. 1074 Ruocco.

(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Alessandro Manuel BENVENUTO, presidente, avverte che la Commissione di merito non ha ancora esaminato gli emendamenti e pertanto nella seduta odierna sarà preso in considerazione il testo originario della proposta di legge salvo valutare, in sede di ufficio di presidenza, se attendere l'esame degli emendamenti prima di esprimere il parere di competenza.
  Ricorda, inoltre, che l'avvio del provvedimento in Assemblea è fissato per il prossimo lunedì 8 aprile.

  Elena RAFFAELLI (Lega), relatrice, riferisce alla Commissione sulla proposta di legge recante Disposizioni per la semplificazione fiscale, il sostegno delle attività economiche e delle famiglie e il contrasto Pag. 104dell'evasione fiscale, per le parti di competenza della VIII Commissione.
  Il provvedimento contiene misure di semplificazione fiscale e di riduzione degli oneri amministrativi a carico dei contribuenti.
  Per quanto di competenza della Commissione, viene in rilievo l'articolo 5 che reca una norma di interpretazione autentica in materia di rinnovo dei contratti di locazione a canone agevolato.
  Al riguardo ricorda che la normativa dettata dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431 prevede che, qualora le parti stipulino un contratto di locazione a canone agevolato, alla prima scadenza il contratto sia prorogato di diritto per due anni, fatta salva la facoltà di disdetta da parte del locatore che intenda adibire l'immobile a determinati usi o effettuare opere sullo stesso ovvero vendere l'immobile. Alla scadenza del periodo di proroga biennale, ciascuna delle parti ha diritto di attivare la procedura per il rinnovo a nuove condizioni o per la rinuncia al rinnovo del contratto, comunicando la propria intenzione con lettera raccomandata da inviare all'altra parte almeno sei mesi prima della scadenza. In mancanza della comunicazione il contratto è rinnovato tacitamente alle medesime condizioni.
  L'articolo 5 in commento, recando l'interpretazione autentica della disposizione sopra commentata, ha disposto che in mancanza della suddetta comunicazione, il contratto è rinnovato tacitamente, a ciascuna scadenza, per un ulteriore biennio. Si intende così superare incertezze applicative sulla durata del rinnovo contrattuale, anche ai fini della corretta tassazione.
  Anche se non di stretta competenza della Commissione, si segnala che nell'ambito delle norme di semplificazione amministrativa, l'articolo 6, comma 3, prevede che con provvedimento adottato dal direttore dell'Agenzia delle entrate siano apportate semplificazioni ai modelli dichiarativi al fine di eliminare l'obbligo per i contribuenti di riportare dati e informazioni relativi a contratti di locazione non necessari ai fini della liquidazione dell'imposta e già in possesso dell'amministrazione finanziaria.

  Il sottosegretario Salvatore MICILLO si riserva di intervenire in una successiva seduta.

  Alessandro Manuel BENVENUTO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.05.

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 3 aprile 2019. — Presidenza del presidente Alessandro Manuel BENVENUTO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e per la tutela del territorio e del mare, Salvatore Micillo.

  La seduta comincia alle 15.05.

Modifica all'articolo 71 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in materia di compatibilità urbanistica dell'uso delle sedi e dei locali impiegati dalle associazioni di promozione sociale per le loro attività.
C. 1059 Foti.

(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame della proposta di legge in titolo.

  Tommaso FOTI (FdI), relatore, preliminarmente all'illustrazione del provvedimento a sua prima firma, chiede che la Commissione acquisisca agli atti la recentissima ordinanza n. 76 del 27 marzo 2019 in cui si affronta in termini concreti la questione oggetto della sua proposta di legge, peraltro nel senso da questa auspicato. L'autorità giudiziaria nega, infatti, la tutela cautelare all'organizzazione ricorrente che chiedeva la sospensione del provvedimento adottato dal Comune per l'immediata cessazione dell'utilizzo come Pag. 105luogo di culto di un immobile sede del centro culturale islamico.
  La proposta si compone di un unico articolo finalizzato alla modifica dell'articolo 71, comma 1, del codice del Terzo settore (decreto legislativo n. 117 del 2017), volta a escluderne l'applicazione per le sole associazioni di promozione sociale (APS) che svolgono, anche occasionalmente, attività di culto.
  La disciplina novellata, nella formulazione vigente, consente di utilizzare sedi e locali a disposizione degli enti del Terzo settore per le destinazioni d'uso omogenee previste dal decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 aprile 1968 n. 1444 e simili, indipendentemente dalla destinazione urbanistica. Una identica disposizione era già contenuta nella legge n. 383 del 2000 all'articolo 32 comma 4.
  In sostanza essa legittima l'insediamento di un'associazione di promozione sociale e l'esercizio della relativa attività in una qualunque delle zone o destinazioni d'uso omogenee previste dal citato decreto ministeriale, senza che si possano opporre limitazioni derivanti dall'assetto urbanistico del territorio interessato. Né appare necessario verificare la conformità urbanistica dei locali delle associazioni di promozione sociale, dal momento che la citata norma ne sancisce la compatibilità con tutte le destinazioni d'uso.
  Ritiene assolutamente condivisibile la ratio del citato articolo 71, in quanto consente di superare le oggettive difficoltà per le associazioni di trovare capannoni o altri spazi adeguati alle proprie attività, senza doversi avventurare in difficili procedure di cambio della destinazione d'uso. La problematica affrontata dalla proposta di legge in esame, come esplicitato nella relazione illustrativa, riguarda la limitazione dell'applicazione di questa disciplina per incidere sul fenomeno della proliferazione di associazioni che, di fatto, hanno come funzione esclusiva o prevalente quella di gestire luoghi di culto in immobili privi dei requisiti urbanistici, strutturali e di sicurezza, necessari per tale utilizzo. L'esperienza peraltro evidenzia come tali pratiche siano ampiamente utilizzate dalle comunità islamiche.
  L'esigenza di colmare una lacuna normativa che ha consentito un uso strumentale della disciplina di favore per le organizzazioni ritenute portatrici di un peculiare valore sociale appare anche suggerita da copiosa giurisprudenza. Da parte sua anche il legislatore regionale si è mosso, quantomeno in Lombardia, circostanza che però ha evidenziato come i poteri legislativi dello Stato non siano interamente surrogabili, come dichiarato espressamente dalla Corte Costituzionale.
  Venendo alla formulazione del testo, si riserva di valutare la congruità dell'espressione «occasionalmente», dal momento che potrebbe creare una incertezza applicativa, dovendosi forse chiarire che la fattispecie considerata dalla norma proposta è integrata da un effettivo uso, in via continuativa o con cadenza periodica cadenzata, che non faccia dubitare del fatto che il bene è adibito a vero e proprio luogo di culto.
  Conclusivamente, sintetizza i principi cardine della sua proposta legislativa in due punti: porre fine all'uso strumentale delle sedi delle associazioni come veri e propri luoghi di culto e stimolare le associazioni ad utilizzare la procedura legittima della richiesta di adibire dei locali a luoghi di culto, eventualmente chiedendone la modifica dell'attuale destinazione d'uso.

  Alessandro Manuel BENVENUTO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.20.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 3 aprile 2019.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.20 alle 15.35.

Pag. 106