CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 3 aprile 2019
169.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
COMUNICATO
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AUDIZIONI INFORMALI

  Mercoledì 3 aprile 2019

Nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1718 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel comune di Cogoleto.
Audizione di rappresentanti dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA).

  L'audizione informale è stata svolta dalle 9 alle 9.10.

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Audizione di rappresentanti di Assolatte.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 9.20 alle 10.

Audizione di rappresentanti di Italia Olivicola Consorzio Nazionale.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 10 alle 10.20.

Audizione di rappresentanti di FAI-CISL, FLAI-CGIL e UILA-UIL.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 10.30 alle 11.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 3 aprile 2019. — Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA.

  La seduta comincia alle 14.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014.
C. 1638, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni II e III).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Filippo GALLINELLA, presidente, comunica che il gruppo M5S e il gruppo PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

  Aurelia BUBISUTTI (Lega), relatrice, ricorda preliminarmente che nella XVII legislatura venne presentato un disegno di legge analogo a quello in titolo (A.C. 4303) sul quale la Commissione Agricoltura, nella seduta del 18 ottobre 2017, espresse un parere favorevole. Tale disegno di legge fu poi approvato dalla Camera il 22 novembre 2017, ma non completò il suo iter presso il Senato per la fine della legislatura.
  Venendo ai contenuti della Convenzione oggetto di ratifica, fa presente che essa è finalizzata a prevenire, individuare e sanzionare la manipolazione delle competizioni sportive, intendendo fare riferimento, con tale espressione, a tutte le possibili modifiche intenzionali e irregolari dello svolgimento o del risultato di una competizione sportiva, volte a interferire in tutto o in parte con il carattere imprevedibile della competizione stessa per ottenere un indebito vantaggio personale o in favore di terzi.
  Nel perseguimento di tale obiettivo, la Convenzione mira a coinvolgere tutte le parti interessate, ossia le autorità pubbliche, le organizzazioni sportive e gli operatori di scommesse sportive e, nel contempo, a potenziare il profilo della cooperazione internazionale.
  Rinviando alla documentazione predisposta dagli uffici per una disamina dei contenuti della Convenzione, si limita in questa sede ad osservare che il testo si compone di un preambolo e di 41 articoli, suddivisi in nove capi, dedicati rispettivamente a: Scopo, princìpi guida e definizioni (articoli 1-3); Prevenzione, cooperazione e altre misure (articoli 4-11); Scambio di informazioni (articoli 12-14); Diritto penale sostanziale e cooperazione in materia di applicazione della normativa (articoli 15-18); Giurisdizione, procedura penale e misure di applicazione della normativa (articoli 19-21); Sanzioni e misure (articoli 22-25); Cooperazione internazionale giudiziaria e in altri ambiti (articoli 26-28); Verifica dell'attuazione (articoli 29-31); Disposizioni finali (articoli 32-41).
  Nel passare all'esame del disegno di legge di ratifica, che si compone di 7 articoli, segnala che gli articoli 1 e 2 prevedono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione della Convenzione. Rammenta che sinora Pag. 207la Convenzione è stata ratificata da Norvegia, Portogallo, Repubblica di Moldavia e Ucraina e che l'obbligo di esecuzione decorre dopo tre mesi dal raggiungimento di cinque ratifiche, delle quali almeno tre di Paesi membri del Consiglio d'Europa.
  Gli articoli da 3 a 5 introducono disposizioni di adeguamento dell'ordinamento nazionale alle previsioni della Convenzione. In particolare, l'articolo 3 dà attuazione nel nostro ordinamento all'articolo 9 della Convenzione, che invita gli Stati a identificare un'autorità responsabile per la regolamentazione delle scommesse sportive e per l'applicazione di misure di contrasto delle manipolazioni delle competizioni. L'autorità competente viene individuata dal legislatore nell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
  Con riferimento agli articoli 4 e 5, rileva che essi recano, seppure marginalmente, profili di interesse per la Commissione Agricoltura, in quanto modificano alcune norme connesse al perseguimento delle condotte di frode nelle competizioni sportive che trovano applicazione anche con riferimento alle competizioni sportive organizzate nel settore ippico.
  L'articolo 4, infatti, dà attuazione all'articolo 25 della Convenzione, che richiede agli Stati Parte di adottare le misure legislative necessarie a consentire il sequestro e la confisca di beni, dei documenti e degli strumenti utilizzati per commettere i reati o dei profitti dei reati, anche attraverso l'aggressione a beni di valore equivalente a tali profitti. A tal fine, l'articolo in esame inserisce nella legge n. 401 del 1989 – che reca interventi nel settore del gioco e delle scommesse clandestini e norme a tutela della correttezza nello svolgimento delle manifestazioni sportive – l'articolo 5-bis, prevedendo che in caso di condanna (o patteggiamento) per uno dei reati di frode in competizioni sportive e altri delitti di esercizio abusivo di giochi o scommesse (di cui agli articoli 1 e 4 della citata legge n. 401 del 1989), il giudice debba ordinare la confisca penale e, se questa non è possibile, la confisca di beni di valore equivalente a quelli che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato e di cui il reo ha la disponibilità anche indirettamente o per interposta persona.
  Ricorda che l'articolo 1 della legge n. 401 del 1989 punisce il delitto di frode in competizioni sportive con la reclusione da 2 a 6 anni e con la multa da 1.000 a 4.000 euro. Si tratta della condotta di chiunque «offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal CONI, dall'UNIRE o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo».
  L'articolo 4 della legge n. 401 del 1989 punisce, invece, l'esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa delineando fattispecie sia delittuose sia contravvenzionali. La disposizione infatti prevede, tra le varie fattispecie di reato, che chiunque organizza scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal CONI o dall'UNIRE è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni.
  Segnala, peraltro, che la legge n. 401 del 1989, in questa sede oggetto di modifica, reca ancora il riferimento all'UNIRE, ente ormai soppresso, essendo state le relative competenze trasferite dapprima all'ASSI (Agenzia per lo sviluppo del settore ippico), indi al MIPAAF, con la legge n. 135 del 2012. Successivamente, in attuazione della citata legge, con decreto del MIPAAF del 31 gennaio 2013, le funzioni già riconosciute all'ex ASSI sono state attribuite al Ministero delle politiche agricole, ad eccezione delle competenze relative alla certificazione delle scommesse sulle corse dei cavalli ai fini del pagamento delle vincite dovute agli scommettitori, che sono state affidate all'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
  Rileva che l'articolo 5 introduce nel decreto legislativo n. 231 del 2001 la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche per reati di frode in competizioni Pag. 208sportive e di esercizio abusivo di giochi e scommesse, dando così attuazione all'articolo 23 della Convenzione.
  In particolare, il disegno di legge inserisce un nuovo articolo 25-quaterdecies nel catalogo dei reati che costituiscono presupposto della responsabilità amministrativa degli enti, prevedendo specifiche sanzioni pecuniarie per la commissione dei reati di frode nelle competizioni sportive e di scommesse illecite. La riforma prevede che: in caso di commissione di delitti, all'ente si applichi la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma corrispondente a massimo 500 quote; in caso di contravvenzioni, all'ente si applichi la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma corrispondente a massimo 260 quote.
  Osserva, infine, che l'articolo 6 del disegno di legge reca la clausola di invarianza finanziaria e che l'articolo 7 prevede l'entrata in vigore del provvedimento il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

  Filippo GALLINELLA (M5S), nessuno intervenendo nella discussione generale, invita la relatrice a formulare una proposta di parere.

  Aurelia BUBISUTTI (Lega), relatrice, preso atto che la Convenzione oggetto di ratifica è finalizzata a prevenire, individuare e sanzionare la manipolazione delle competizioni sportive, tra le quali rientrano anche quelle del settore ippico, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato).

  La Commissione approva la proposta di parere favorevole della relatrice (vedi allegato).

  La seduta termina alle 14.15.

AUDIZIONI INFORMALI

  Mercoledì 3 aprile 2019.

Nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1718 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel comune di Cogoleto.
Audizione di rappresentanti del Consorzio di tutela arancia rossa di Sicilia IGP.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 14.15 alle 14.25.

Audizione di rappresentanti dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressioni frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 14.25 alle 14.45.

Audizione del presidente della provincia di Lecce, Stefano Minerva.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 15 alle 15.30.

Audizione di rappresentanti della Filiera agricola italiana (F.AGR.I).

  L'audizione informale è stata svolta dalle 15.40 alle 15.55.

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