CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 26 marzo 2019
164.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
COMUNICATO
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AUDIZIONI INFORMALI

  Martedì 26 marzo 2019.

Audizioni, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 200, di attuazione della direttiva 2005/28/CE, adottato in attuazione della delega per il riassetto e la riforma della normativa in materia di sperimentazione clinica dei medicinali ad uso umano (Atto n. 72).
Rappresentanti di Farmindustria.

  L'audizione è stata svolta dalle 11.05 alle 11.30.

Rappresentanti dell'Istituto superiore di sanità, dell'Agenzia italiana del farmaco e del Comitato nazionale per la bioetica.

  L'audizione è stata svolta dalle 11.30 alle 12.25.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 26 marzo 2019. — Presidenza della presidente Marialucia LOREFICE.

  La seduta comincia alle 12.30.

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Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere.
Nuovo testo C. 1455 Governo e abb.
(Parere alla II Commissione)
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 19 marzo 2019.

  Marialucia LOREFICE, presidente, ricorda che, nella seduta del 19 marzo scorso, la relatrice, deputata Lapia, ha svolto la relazione sul disegno di legge C. 1455, adottato come testo base dalla Commissione Giustizia, che nella giornata di ieri ha trasmesso il nuovo testo del disegno di legge, come risultante dalle proposte emendative approvate in sede referente. Ricorda che il provvedimento è calendarizzato per l'esame in Assemblea a partire da domani, mercoledì 27 marzo, e che pertanto il parere va espresso nella seduta odierna della Commissione.
  Dà, quindi, la parola alla relatrice, deputata Lapia, per l'illustrazione delle integrazioni alla relazione svolta precedentemente.

  Mara LAPIA (M5S), relatore, segnala che i cinque articoli del provvedimento oggetto della sua precedente relazione non hanno subito modifiche a seguito delle proposte emendative approvate dalla Commissione di merito e che il provvedimento è stato integrato in maniera considerevole con l'aggiunta di ulteriori nove articoli, che procede ad illustrare.
  L'articolo 5 interviene sui delitti di maltrattamenti contro familiari e conviventi e di atti persecutori prevedendo in primo luogo l'aumento della pena per il delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi (articolo 572 del codice penale). L'attuale pena della reclusione da 2 a 6 anni viene sostituita con la reclusione da 3 a 7 anni.
  Fa presente che si introduce una fattispecie aggravata quando il delitto di maltrattamenti è commesso in presenza o in danno di minore, di donna in stato di gravidanza o di persona con disabilità, ovvero se il fatto è commesso con armi; in questi casi la pena è aumentata fino alla metà. Si prevedono, inoltre, l'aumento della pena per il delitto di atti persecutori (articolo 612-bis del codice penale) e l'inserimento del delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi (articolo 572 del codice penale) nell'elenco dei delitti che consentono, nei confronti degli indiziati, l'applicazione di misure di prevenzione.
  L'articolo 6 modifica il codice penale intervenendo sull'omicidio aggravato dalle relazioni personali, di cui all'articolo 577 del codice penale, per estendere il campo di applicazione delle aggravanti. In particolare, la lettera a) interviene sul primo comma dell'articolo 577 del codice penale e, rispetto alla norma vigente, che punisce con l'ergastolo l'omicidio commesso nei confronti del coniuge (anche legalmente separato), dell'altra parte dell'unione civile o della persona legata al colpevole da relazione affettiva e con esso stabilmente convivente, rende alternative le circostanze della stabile convivenza e della relazione affettiva, consentendo dunque l'applicazione dell'ergastolo sia in caso di relazione affettiva senza stabile convivenza, sia in caso di stabile convivenza non connotata da relazione affettiva. La disposizione dunque sembra prevedere l'aggravante anche quando l'omicidio è commesso in danno di un coinquilino.
  La lettera b) interviene sul secondo comma dell'articolo 577 del codice penale per prevedere l'aggravante della reclusione da 24 a 30 anni se vittima dell'omicidio è, oltre al coniuge divorziato, all'altra parte dell'unione civile cessata, anche la «persona legata al colpevole da stabile convivenza o relazione affettiva, ove cessata». Anche in questo caso il provvedimento estende l'applicazione dell'aggravante alla cessata convivenza o alla cessata relazione affettiva, punendo dunque più severamente, oltre all'omicidio commesso in danno di un ex partner, anche quello Pag. 87commesso in danno di qualsiasi ex convivente, a prescindere dalla relazione affettiva.
  L'articolo 7, comma 1, inserisce nel codice penale il delitto di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso, conseguentemente sopprimendo l'attuale corrispondente ipotesi di lesioni personali gravissime. La nuova fattispecie è inserita all'articolo 583-quinquies del codice penale, dopo il delitto di lesioni, e punisce con la reclusione da 8 a 14 anni la lesione personale dalla quale derivano la deformazione o lo sfregio permanente del viso. Alla condanna consegue anche la pena accessoria della interdizione perpetua dagli uffici attinenti alla tutela, alla curatela ed all'amministrazione di sostegno. Tale pena accessoria è mutuata da quelle attualmente previste per le condanne per i delitti di violenza sessuale, di sfruttamento sessuale dei minori e di mutilazione degli organi genitali femminili.
  La disposizione, inoltre, tra le altre cose, modifica l'ordinamento penitenziario (articolo 4-bis della legge n. 354 del 1975) per consentire l'applicazione dei benefici penitenziari per i condannati per il delitto di deformazione dell'aspetto mediante lesioni permanenti al viso solo sulla base dei risultati dell'osservazione scientifica della personalità condotta collegialmente per almeno un anno e prevede che quando il reato è commesso in danno di minore, ai fini della concessione dei benefici può essere valutata la positiva partecipazione al programma di riabilitazione psicologica specifica previsto dall'articolo 13-bis dell'ordinamento penitenziario.
  L'articolo 8 inasprisce le pene per i delitti di violenza sessuale (articoli da 609-bis a 609-octies).
  In particolare, il provvedimento modifica l'articolo 609-bis del codice penale (Violenza sessuale) per punire con la reclusione da 6 a 12 anni chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali. Tale fattispecie è attualmente punita con la reclusione da 5 a 10 anni (comma 1). Inoltre, intervenendo sull'articolo 609-ter del codice penale, che disciplina le circostanze aggravanti del delitto di violenza sessuale, il provvedimento (comma 2) prevede che la violenza sessuale commessa dall'ascendente, dal genitore anche adottivo o dal tutore sia sempre aggravata (aumento di un terzo della pena), a prescindere dall'età della vittima (attualmente è aggravata solo la violenza commessa da questi soggetti in danno di minorenne) e rimodula le aggravanti quando la violenza sessuale è commessa in danno di minore. Per la violenza sessuale in danno di minori fino a 10 anni la pena base (reclusione da 6 a 12 anni) è raddoppiata; diventa dunque possibile applicare la reclusione da 12 a 24 anni mentre attualmente per tali ipotesi è prevista la reclusione da 7 a 14 anni; per la violenza nei confronti dei minori da 10 a 14 anni, la pena base è aumentata della metà (diventa dunque reclusione da 9 a 18 anni, in luogo dell'attuale reclusione da 6 a 12 anni); per la violenza nei confronti di minori da 14 a 18 anni, la pena base è aumentata di un terzo, e diviene dunque reclusione da 8 a 16 anni, mentre attualmente la violenza è aggravata e si applica la reclusione da 6 a 12 anni solo se è commessa da ascendenti, genitori o tutori.
  L'articolo, inoltre, modifica il delitto di atti sessuali con minorenne (comma 3), di cui all'articolo 609-quater del codice penale, prevedendo una aggravante quando gli atti sessuali siano commessi con minori di anni 14 in cambio di denaro o di qualsiasi altra utilità, anche solo promessi. In questo caso la pena base – per la quale l'articolo 609-quater rinvia all'articolo 609-bis che, a seguito della riforma, prevede la reclusione da 6 a 12 anni – è aumentata fino a un terzo. Attualmente, l'ipotesi non dà luogo ad aggravanti, per cui gli atti sessuali con minore di 14 anni sono puniti con la pena base prevista per la violenza sessuale. Sempre in relazione all'articolo 609-quater, la riforma interviene sulla scriminante del terzo comma, che esclude la punibilità quando gli atti sessuali sono compiuti tra minorenni a patto che non vi sia violenza, che essi abbiano almeno tredici anni e che la differenza tra i partner Pag. 88sia non superiore a tre anni. Il provvedimento incide sulla differenza di età tra i minori, estendendo la non punibilità a tutti i casi in cui la differenza di età tra i minori non superi i 4 anni.
  Fa presente che la disposizione modifica l'articolo 609-septies del codice penale (comma 4), per escludere il delitto di atti sessuali con minorenne (articolo 609-quater del codice penale) dal catalogo dei reati punibili a querela della persona offesa. Tale delitto sarà dunque, sempre, procedibile d'ufficio.
  Per questa ragione viene abrogata la previsione che attualmente consente di procedere d'ufficio quando gli atti sessuali coinvolgano un minore di età inferiore a 10 anni, che diviene superflua. Questa modifica, che riproduce un progetto di legge già approvato dalla sola Camera dei deputati nella scorsa legislatura (A.C. 3862), colma una lacuna del nostro ordinamento nella tutela dei minori vittime di abusi sessuali: infatti, attualmente quando vittima del reato di atti sessuali con minorenne sia un minore di età compresa tra 10 e 14 anni, il delitto è procedibile a querela, con tutte le difficoltà e i ritardi connessi all'esercizio del diritto di querela da parte di un minorenne. L'articolo 8, infine, modifica l'articolo 609-octies, relativo alla violenza sessuale di gruppo (comma 5), per inasprirne la pena: alla attuale reclusione da 6 a 12 anni è sostituita la reclusione da 8 a 14 anni.
  L'articolo 9, al comma 1, interviene sulle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale per inserirvi l'articolo 64-bis, in base al quale se sono in corso procedimenti civili di separazione dei coniugi o cause relative all'affidamento di minori o relative alla responsabilità genitoriale, il giudice penale deve trasmettere, senza ritardo, al giudice civile copia dei seguenti provvedimenti, adottati in relazione a un procedimento penale per un delitto di violenza domestica o di genere: ordinanze relative a misure cautelari personali, avviso di conclusione delle indagini preliminari, provvedimento di archiviazione, sentenza. Gli ulteriori commi dell'articolo 9 modificano il codice di procedura penale con la finalità di ampliare la tutela delle vittime dei reati di violenza di genere. In particolare, la riforma modifica l'articolo 90-bis del codice di procedura penale, relativo alle informazioni che devono essere fornite alla persona offesa dal reato, sin dal primo contatto con l'autorità procedente; alle informazioni sulle strutture sanitarie presenti sul territorio, sulle case famiglia, sui centri antiviolenza e sulle case rifugio vengono aggiunte le informazioni sui servizi di assistenza alle vittime di reato. La disposizione modifica, inoltre, l'articolo 190-bis del codice di procedura penale, che prevede particolari cautele quando debba essere assunta una prova da minore di 16 anni o da vittima in condizioni di particolare vulnerabilità. Intervenendo sul comma 1-bis, la riforma estende a tutti i minori (e non solo agli infra sedicenni) la disposizione che consente di ripetere l'esame probatorio solo se attinente a fatti o circostanze diversi da quelli che hanno già costituito oggetto di precedenti dichiarazioni.
  Le stesse finalità di tutela delle vittime persegue anche l'articolo 10, che interviene sempre sul codice di procedura penale. Si modifica l'articolo 90-ter del codice di procedura penale per prevedere la comunicazione obbligatoria alla persona offesa da un reato di violenza domestica o di genere e al suo difensore dell'adozione di provvedimenti di scarcerazione, di cessazione della misura di sicurezza detentiva, di evasione. Rispetto alla formulazione vigente, che prevede tale comunicazione per tutti i reati commessi con violenza alla persona, ma solo previa richiesta della vittima, la riforma aggiunge per le vittime degli specifici delitti di violenza domestica l'obbligo di comunicazione.
  Si modifica inoltre la misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa di cui all'articolo 282-ter del codice di procedura penale, per consentire al giudice di garantire il rispetto della misura coercitiva attraverso procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici (cosiddetto braccialetto elettronico), come previsto dall'articolo 275-bis del codice di Pag. 89procedura penale per la misura degli arresti domiciliari. La disposizione, inoltre, interviene sull'articolo 282-quater del codice di procedura penale per disporre che dell'applicazione delle misure dell'allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, debba essere data comunicazione anche al difensore della parte offesa; modifica l'articolo 299 del codice di procedura penale, prevedendo che, nei procedimenti aventi ad oggetto delitti commessi con violenza alla persona, la revoca o la sostituzione di misure coercitive o interdittive a carico dell'indagato debba essere immediatamente comunicata, oltre che al difensore della persona offesa, anche alla stessa vittima del reato; modifica l'articolo 659 del codice di procedura penale, per obbligare il pubblico ministero, chiamato a dare esecuzione ai provvedimenti del giudice di sorveglianza, a dare immediata comunicazione alla persona offesa da uno dei delitti di violenza domestica e di genere e al suo difensore della scarcerazione del condannato.
  L'articolo 11 modifica l'ordinamento penitenziario intervenendo sull'articolo 13-bis, che prevede la possibilità per i condannati per delitti sessuali in danno di minori, di sottoporsi a un trattamento psicologico con finalità di recupero e di sostegno, suscettibile di valutazione ai fini della concessione dei benefici penitenziari. Il provvedimento integra anche questo catalogo di reati con i delitti di maltrattamenti contro familiari e conviventi (articolo 572 codice penale), lesioni personali aggravate (articolo 582, aggravato ai sensi dell'articolo 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1 e ai sensi dell'articolo 577, primo e secondo comma), lesioni personali gravissime (articolo 583, secondo comma, codice penale), deformazione mediante lesioni permanenti al viso (articolo 583-quinquies) e atti persecutori (articolo 612-bis codice penale).
  L'articolo 12 interviene sul decreto-legge n. 93 del 2013 con particolare riferimento al riparto di somme tra le regioni per il rafforzamento della rete dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza (articolo 5-bis, comma 2). La riforma elimina la previsione che oggi impone di riservare un terzo dei fondi disponibili all'istituzione di nuovi centri e di nuove case-rifugio. Conseguentemente, nel riparto annuale tra le regioni ci si dovrà limitare a perseguire l'obiettivo di riequilibrare la presenza dei centri antiviolenza e delle case-rifugio in ogni regione.
  L'articolo 13 interviene sulla disciplina del fondo per l'indennizzo delle vittime dei reati intenzionali violenti di cui al decreto legislativo n. 204 del 2007 per individuare nella procura presso il tribunale, in luogo dell'attuale procura presso la Corte d'appello, l'autorità di assistenza cui rivolgersi quando il reato che dà diritto all'indennizzo sia stato commesso nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea e il richiedente l'indennizzo sia stabilmente residente in Italia. A tal fine vengono modificati gli articoli 1, 3, 4 e 7 del decreto legislativo.
  In conclusione, segnala che la Commissione Giustizia ha adeguato anche il titolo del provvedimento a seguito delle modifiche ad esso apportate.

  Elena CARNEVALI (PD), nel rilevare che il provvedimento affronta il grave fenomeno della violenza contro le donne con un inasprimento delle pene previste e l'introduzione di nuove circostanze aggravanti, come chiarito nell'ampia relazione svolta, sottolinea che con esso non viene affrontato il problema delle risorse finanziarie da destinare alla prevenzione e alla riabilitazione di coloro che commettono i reati. Segnala, inoltre, l'assenza di misure atte a garantire una presa in carico e un accompagnamento da parte dei servizi socio-sanitari.

  Roberto NOVELLI (FI), giudicando importante il contenuto del testo in discussione, che prevede un inasprimento delle pene per la violenza contro le donne, pone all'attenzione della Commissione un aspetto poco considerato, relativo all'esigenza di assicurare un percorso di riabilitazione Pag. 90per i soggetti che hanno effettuato le violenze, al fine di ridurre il rischio di una recidiva.

  Maria Teresa BELLUCCI (FdI), giudicando favorevolmente il nuovo impianto sanzionatorio proposto dal provvedimento in discussione e le misure atte a favorire lo scambio di informazioni tra la magistratura e le forze di polizia, ricorda che purtroppo meno del 20 per cento delle donne sporge denuncia per le violenze subite. Occorre quindi promuovere servizi di supporto alle vittime, anche a livello sociale, in grado di mettere le donne in una condizione che consenta loro di avviare un'azione giudiziaria.
  Segnala che il suo gruppo ha presentato alcuni emendamenti, frutto anche di quanto emerso nel corso delle audizioni svolte, volti anche a rafforzare il ruolo che possono svolgere in tal senso le organizzazioni del Terzo settore, che tuttavia sono stati respinti dalla Commissione di merito.
  Auspicando un ripensamento della maggioranza nel corso dell'esame in Assemblea, invita ad investire risorse in campi quali i consultori familiari, le strutture di pronto soccorso e la formazione dei medici di base, al fine di agevolare la denuncia da parte delle donne vittime di comportamenti violenti.

  Massimo Enrico BARONI (M5S), nel condividere la rilevanza del tema posto dai colleghi Novelli e Bellucci, osserva che l'articolo 11 del testo in esame reca misure che vanno nella direzione indicata da costoro, prevedendo un percorso di recupero all'interno degli istituti penitenziari. Invita in proposito ad effettuare un'attenta verifica rispetto al numero di professionisti a disposizione dell'amministrazione giudiziaria per svolgere un compito complesso e di alta specializzazione, anche al fine di scongiurare i tentativi di simulazione da parte delle persone condannate, al fine di godere di eventuali benefici.

  Mara LAPIA (M5S), relatrice, in relazione all'intervento della collega Carnevali, osserva che il provvedimento in esame non prevede lo stanziamento di risorse finanziarie, in quanto affronta il tema della violenza di genere attraverso modifiche, di assoluto rilievo, al codice penale e al codice di procedura penale. Reputa interessante il tema sollevato dal collega Novelli, concordando sull'opportunità di prevedere un recupero sociale del condannato. Al riguardo osserva, come già ricordato dal collega Baroni, che l'articolo 11 del provvedimento reca misure in tal senso.
  Illustra, quindi, una proposta di parere favorevole, con alcune premesse in cui si evidenziano le disposizioni dal contenuto particolarmente rilevante con riferimento alle materie oggetto della competenza della Commissione Affari sociali (vedi allegato).

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

  La seduta termina alle 13.05.

ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 26 marzo 2019. — Presidenza della presidente Marialucia LOREFICE. – Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Armando Bartolazzi.

  La seduta comincia alle 13.05.

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 200, di attuazione della direttiva 2005/28/CE, adottato in attuazione della delega per il riassetto e la riforma della normativa in materia di sperimentazione clinica dei medicinali ad uso umano.
Atto n. 72.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 28 febbraio 2019.

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  Marialucia LOREFICE, presidente, ricorda che nella mattinata odierna ha avuto luogo un breve ciclo di audizioni informali al quale hanno partecipato rappresentanti di Farmindustria, dell'Istituto superiore di sanità, dell'Agenzia italiana del farmaco e del Comitato nazionale per la bioetica. Avverte che è stata trasmessa alla presidenza della Commissione, da parte del Presidente della Camera, l'intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, inviata dal Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta in data 13 marzo 2019, e che il testo dello schema di decreto legislativo è stato successivamente integrato dall'Analisi di impatto regolamentare (AIR), pervenuta in data 14 marzo 2019 dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.
  Ricorda, inoltre, che nella precedente seduta del 28 febbraio scorso, la relatrice, deputata Bologna, ha svolto la relazione e che ha avuto inizio la discussione.

  Elena CARNEVALI (PD), evidenziando la rilevanza delle audizioni svolte nella mattinata odierna, invita a fare propri, nel parere che la Commissione dovrà esprimere, i rilievi formulati dal rappresentante dell'Istituto superiore di sanità in merito all'utilizzo delle espressioni «linee guida» e «promotori» all'interno dello schema di decreto legislativo. Concorda anche sull'esigenza di assicurare l'indipendenza della sperimentazione clinica attraverso adeguate risorse finanziarie. Segnala, quindi, l'opportunità di adottare le misure previste dalla delega in materia di comitati etici, anche al fine di assicurare la competitività. Ribadisce altresì l'obiettivo di valorizzare il tema della differenza di genere e di età, con specifico riferimento all'età pediatrica, in particolare nella fase III della sperimentazione.

  Marialucia LOREFICE, presidente, ricorda che la discussione potrà proseguire nella seduta convocata alle ore 10 di domani e che, nel corso della seduta pomeridiana, la Commissione dovrà procedere all'approvazione del parere. Rinvia, quindi, il seguito dell'esame dello schema di decreto in titolo ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.15.

RISOLUZIONI

  Martedì 26 marzo 2019. — Presidenza della presidente Marialucia LOREFICE.

  La seduta comincia alle 13.15.

7-00102 Bellucci e 7-00187 Leda Volpi: Disturbi dello spettro autistico in età adulta.
(Seguito della discussione congiunta – Abbinamento della risoluzione n. 7-00194 Siani).

  La Commissione prosegue la discussione congiunta delle risoluzioni in titolo, rinviata nella seduta del 27 febbraio 2019.

  Marialucia LOREFICE, presidente, avverte che in data 27 febbraio 2019 è stata presentata la risoluzione n. 7-00194 Siani, vertente sulla medesima materia. La presidenza, pertanto, ne dispone l'abbinamento.
  Ricorda, inoltre, che l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentati dei gruppi, lo scorso giovedì 21 marzo, ha convenuto di procedere allo svolgimento di un breve ciclo di audizioni sul tema. Il termine per le richieste di audizioni da parte dei gruppi è stato fissato a venerdì 29 marzo.
  Rinvia, quindi, il seguito della discussione congiunta delle risoluzioni ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.20.

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