CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 21 marzo 2019
162.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari esteri e comunitari (III)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 21 marzo 2019. — Presidenza della presidente Marta GRANDE.

  La seduta comincia alle 9.10.

Istituzioni di percorsi formativi in ambito militare per i cittadini di età compresa tra diciotto e ventidue anni.
C. 1012 Perego di Cremnago.

(Parere alla IV Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

  La Commissione avvia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Iolanda DI STASIO, relatrice, sottolinea che il provvedimento in esame disciplina le modalità per l'avvio, a partire dal 1o gennaio 2020, di esperienze formative volontarie da svolgere nelle Forze armate, rivolte a cittadini italiani di età compresa tra i 18 e i 22 anni, in possesso di determinati requisiti stabiliti dalla medesima proposta di legge.
  Al riguardo, segnala che la legge n. 331 del 2000, recante norme per l'istituzione del servizio militare professionale, ha disposto la professionalizzazione dello strumento militare italiano, con la graduale sostituzione, al termine di un periodo transitorio, dei militari in servizio obbligatorio di leva con volontari di truppa e personale civile del Ministero della difesa. Rileva che la nuova connotazione professionale e volontaria dello strumento militare si è realizzata, tuttavia, senza che sia stata abolita integralmente la coscrizione obbligatoria, che è stata soltanto «sospesa» e continua a trovare attuazione in casi eccezionali, quali lo stato di guerra, deliberato ai sensi dell'articolo 78 della Costituzione, o l'insorgere di una grave crisi internazionale, nella quale l'Italia sia Pag. 38coinvolta direttamente o in ragione della sua appartenenza ad una organizzazione internazionale che giustifichi un aumento della consistenza numerica delle Forze armate.
  Ricorda che nel 2000, anno di approvazione della richiamata legge n. 331, le Forze armate italiane erano composte da circa 265 mila uomini, il 44 per cento dei quali costituito da militari di leva. Evidenzia che nel 2001, con il decreto legislativo n. 215, è stato fissato l'obiettivo di raggiungere entro il 2021 un organico complessivo di 190 mila militari, obiettivo successivamente ridotto a 150 mila unità – da conseguire entro il 2024 – dal decreto legislativo n. 8 del 2014.
  Osserva che, come precisato nella relazione illustrativa allegata al provvedimento in esame, scopo dell'iniziativa è quello di offrire alle giovani generazioni l'opportunità di conoscere direttamente, attraverso un periodo di permanenza di almeno sei mesi nelle Forze armate, i valori, la disciplina, la storia e la specificità dell'ordinamento militare, non solo ai fini di un arricchimento personale ma anche in vista del conseguimento di determinati benefici che la medesima proposta di legge collega allo svolgimento, con esito positivo, del percorso formativo svolto in ambito militare.
  Per quanto concerne la competenza specifica della Commissione affari esteri, segnala, in particolare, l'articolo 2, comma 2, che precisa in che cosa consistano tali percorsi formativi. Nello specifico, sottolinea che esso prevede che attraverso questi periodi di permanenza presso le Forze armate i soggetti frequentanti dovrebbero: raggiungere una maggiore comprensione del valore civico della difesa della patria, nonché una maggiore cognizione degli alti valori connessi alla difesa delle istituzioni democratiche del Paese attraverso lo strumento militare in Italia e all'estero; approfondire i princìpi fondamentali che regolano l'ordinamento militare e la specificità dello status militare, in ragione dei peculiari compiti assegnati al relativo personale e degli obblighi imposti per il loro assolvimento; svolgere incontri con le diverse realtà economico-sociali del Paese utili ai fini della conoscenza delle diverse articolazioni del sistema produttivo nazionale connesso ai settori della difesa e della sicurezza; conseguire una conoscenza approfondita delle principali minacce alla sicurezza interna e internazionale, nonché dell'architettura istituzionale preposta alla protezione cibernetica nazionale, con particolare riferimento ai ruoli e alle competenze dei soggetti incaricati di garantire l'autenticità, l'integrità, la disponibilità e la riservatezza dei dati e dei servizi che gravitano nello spazio cibernetico, valutando in tale contesto anche la possibilità di organizzare, presso il Comando C4 difesa, simulazioni di possibili attacchi cibernetici e di assistere alle esercitazioni organizzate dal Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence dell'Alleanza Atlantica.
  In tema di contrasto alle minacce cibernetiche segnala che nella scorsa legislatura le Commissioni riunite I (affari costituzionali) e III (affari esteri) hanno esaminato la «Relazione congiunta al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione del Quadro congiunto per contrastare le minacce ibride – La risposta dell'Unione europea». Ricorda che, in esito a tale esame, le Commissioni riunite hanno approvato un documento finale nel quale, tra le altre cose, segnalano l'opportunità di realizzare una collaborazione più stretta, anche sperimentando forme originali di partenariato, con i Paesi terzi e, in particolare, con quelli che si trovino nelle aree più direttamente investite da fenomeni terroristici o da conflitti e instabilità. Nel documento finale si precisa altresì che, ai fini della prevenzione e del monitoraggio delle minacce, assume carattere prioritario la realizzazione, attraverso l'adozione di tutti gli strumenti informatici utili, e con le opportune cautele a salvaguardia della riservatezza dei dati, un costante ed efficace scambio di informazioni fra le strutture specializzate degli Stati membri, le agenzie dell'Unione europea più direttamente investite nella materia e i corrispondenti organismi degli Stati terzi maggiormente coinvolti.Pag. 39
  Sottolinea che tra i percorsi formativi previsti dalla proposta di legge figura anche la partecipazione a viaggi di studio presso le maggiori istituzioni presenti in Europa e l'acquisizione di conoscenze in tema di cooperazione strutturata permanente nell'ambito della difesa europea (PESCO).
  Al riguardo, ricorda che alla PESCO – istituita con decisione del Consiglio affari esteri dell'UE dell'11 dicembre 2017, sulla base della proposta presentata da Italia, Francia, Germania e Spagna – partecipano 25 Stati membri dell'UE, ovvero tutti tranne Danimarca, Malta e Regno Unito.
  Segnala che nella decisione del Consiglio dell'UE istitutiva della PESCO si stabiliscono una serie di impegni vincolanti, tra cui: cooperare al fine di conseguire l'obiettivo di un aumento a medio termine della spesa per investimenti nel settore della difesa del 20 per cento, destinando il 2 per cento del totale alla ricerca; aumentare i progetti congiunti relativi alle capacità strategiche e di difesa; ravvicinare gli strumenti di difesa, in particolare armonizzando l'identificazione dei bisogni militari e promuovendo la cooperazione nei settori della formazione e della logistica; rafforzare la disponibilità, l'interoperabilità, la flessibilità e la schierabilità delle forze.
  Rileva che la decisione istitutiva della PESCO prevede, inoltre, che ogni Stato membro partecipante dovrà sottoporre un Piano nazionale di attuazione nel quale delinei le capacità su come soddisfare gli impegni vincolanti in ambito PESCO.
  Ricorda che allo stato attuale risultano approvati complessivamente trentaquattro progetti in ambito PESCO: l'Italia partecipa a ventuno di essi – al pari della Francia – e in sette casi risulta essere il Paese capofila.
  Precisando che l'esame riguarda solo le parti di competenza della Commissione, per una esaustiva relazione sul provvedimento rinvia alla relazione della Commissione difesa e alla documentazione riportata nel dossier del Servizio Studi.
  Conclusivamente, presenta una proposta di parere favorevole con una osservazione (vedi allegato).

  La Commissione approva la proposta di parere favorevole con una osservazione, formulata della relatrice.

  La seduta termina alle 9.15.

SEDE REFERENTE

  Giovedì 21 marzo 2019. — Presidenza della presidente Marta GRANDE.

  La seduta comincia alle 9.15.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Serbia inteso a facilitare l'applicazione della Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, fatto a Belgrado il 9 febbraio 2017; b) Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Serbia inteso a facilitare l'applicazione della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, fatto a Belgrado il 9 febbraio 2017.
C. 1538 Governo.

(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Dimitri COIN, relatore, sottolinea che l'Accordo in esame si inserisce nel contesto dell'intensificazione e dell'affinamento degli strumenti di cooperazione giudiziaria finalizzati alla lotta alla criminalità organizzata e al riciclaggio.
  Rileva che con tale intesa aggiuntiva i rapporti tra l'Italia e la Serbia nel campo della cooperazione giudiziaria penale registreranno un notevole passo avanti, essendo stata prevista dai due Stati la facoltà di estradizione reciproca dei propri cittadini (articolo 1) sia per i reati di criminalità organizzata, corruzione e riciclaggio (articolo 3) che per altri reati gravi (articolo 4). Pag. 40
  Sottolinea che si tratta di un importante passo avanti nella qualità della cooperazione giudiziaria tra i due Stati, in considerazione del fatto che, al momento dell'adozione della Convenzione europea di estradizione, la Jugoslavia aveva apposto una riserva che escludeva l'estradizione dei propri cittadini.
  Evidenzia che l'Accordo aggiuntivo in esame delinea una puntuale disciplina della materia dell'estradizione dei cittadini e del transito degli stessi sul territorio delle due Parti nei casi in cui un cittadino consegnato da uno Stato terzo a uno dei due Stati contraenti debba transitare sul territorio dell'altro.
  Osserva che, come evidenziato nella relazione tecnica allegata al provvedimento, attualmente si trovano ristretti presso strutture penitenziarie italiane 154 cittadini serbi (14 donne e 140 uomini), mentre risulta ristretto nella Repubblica serba un solo cittadino italiano: segnala che le procedure attive e passive pendenti in materia di estradizione sono rispettivamente in numero di 4 e in numero di 95.
  Venendo all'articolato dell'Accordo, evidenzia che l'articolo 1, nel prevedere la facoltà degli Stati contraenti di estradare reciprocamente i propri cittadini, fa espresso riferimento sia all'estradizione processuale, fondata su misure cautelari, sia a quella esecutiva, basata cioè su decisioni passate in giudicato, alle condizioni di cui ai successivi articoli 2 e 3.
  Rileva che l'articolo 2 prevede la facoltà di estradare i cittadini ai fini di dare corso a un procedimento penale per i reati di criminalità organizzata, corruzione e riciclaggio, purché siano punibili, secondo le leggi di entrambi gli Stati, con una pena detentiva o con altra misura restrittiva della libertà personale non inferiore nel massimo a quattro anni.
  Osserva che un limite diverso è stato stabilito per il caso di estradizione esecutiva, sempre per i reati di criminalità organizzata, corruzione e riciclaggio. Al riguardo, segnala che il cittadino potrà essere concesso in estradizione ai fini dell'esecuzione di una sentenza di condanna definitiva a pena detentiva o altra misura restrittiva della libertà personale quando la pena stessa non sia inferiore a due anni.
  Sottolinea che l'articolo 3 disciplina, invece, l'ipotesi dell'estradizione del cittadino per altri gravi reati purché, nel caso di estradizione processuale, la pena detentiva o la diversa misura privativa della libertà personale non sia inferiore, nel massimo, a cinque anni, oppure non sia inferiore a quattro anni in caso di estradizione esecutiva, ossia ai fini dell'esecuzione di una sentenza di condanna definitiva a pena detentiva o di altra misura restrittiva della libertà personale.
  Evidenzia che l'articolo 4 prevede, per il caso di estradizione processuale, la facoltà di condizionare la consegna del cittadino alla sua restituzione allo Stato richiesto, affinché possa ivi scontarvi la pena inflitta all'esito del procedimento penale celebrato nello Stato richiedente. Nel caso di estradizione esecutiva, invece, la Parte richiesta può dare esecuzione essa stessa alla pena inflitta conformemente al proprio diritto interno.
  Osserva che l'articolo 5 disciplina il transito sul territorio di una delle Parti contraenti in maniera conforme a quanto previsto dalla Convenzione europea di estradizione.
  Rileva che l'articolo 6, infine, disciplina le diverse vicende giuridiche che riguardano o potrebbero riguardare il trattato. Entrambi gli Stati dovranno sottoporre il trattato a procedura di ratifica in conformità alle proprie legislazioni.
  Sottolinea che è previsto che l'Accordo abbia durata indeterminata, fatta salva per ciascuna Parte la possibilità di recedere in qualsiasi momento con comunicazione scritta all'altra Parte, per via diplomatica. La cessazione dell'efficacia dell'Accordo avrà effetto decorsi centottanta giorni dalla predetta comunicazione. Osserva che è stato inoltre esplicitato, su specifica richiesta da parte delle autorità serbe, che il trattato si applicherà esclusivamente alle richieste di assistenza relative a reati commessi dopo la sua entrata in vigore.
  Segnala che il secondo dei due accordi è invece inteso a facilitare l'applicazione Pag. 41della Convenzione europea di assistenza giudiziaria del 1959, nella prospettiva di una puntuale regolamentazione dei rapporti di cooperazione posti in essere dall'Italia con gli Stati non appartenenti all'Unione europea, con l'obiettivo di migliorare la cooperazione giudiziaria internazionale e di rendere più efficace, nel settore giudiziario penale, il contrasto del fenomeno della criminalità transnazionale.
  Sottolinea che l'incontestabile dato della continua crescita dei rapporti tra i due Paesi implica, inevitabilmente, la comune esigenza di reciproca assistenza giudiziaria penale.
  Evidenzia che l'articolo 1 prevede che le Parti si impegnino a prestarsi reciprocamente la più ampia assistenza giudiziaria in molteplici settori. Precisa che l'assistenza giudiziaria potrà riguardare, in particolare, la notificazione degli atti giudiziari, l'assunzione di testimonianze o di dichiarazioni (tra cui anche l'assunzione di interrogatori di indagati e di imputati), l'assunzione e la trasmissione di perizie, le attività di acquisizione di documenti bancari, finanziari e di conto corrente che una persona fisica o giuridica, sottoposta a procedimento penale dalle autorità giudiziarie dello Stato richiedente, intrattenga nel territorio dello Stato richiesto, senza che possano essere da quest'ultimo opposti motivi di segreto bancario.
  Sottolinea che l'articolo 6, infine, disciplina le diverse vicende giuridiche che riguardano o potrebbero riguardare il trattato. Rileva che entrambi gli Stati dovranno sottoporre il trattato a procedura di ratifica in conformità alle proprie legislazioni. Evidenzia che è previsto che l'Accordo abbia durata indeterminata, fatta salva per ciascuna Parte la possibilità di recedere in qualsiasi momento con comunicazione scritta all'altra Parte, per via diplomatica. La cessazione dell'efficacia dell'Accordo avrà effetto decorsi centottanta giorni dalla predetta comunicazione.
  Rileva che il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica si compone di 4 articoli: gli articoli 1 e 2 contengono l'autorizzazione alla ratifica dei due Trattati e il relativo ordine di esecuzione, mentre l'articolo 3 reca la norma di copertura degli oneri finanziari derivanti dall'attuazione degli accordi, pari complessivamente a 32.016 euro a decorrere dal 2019, di cui euro 16.916 per gli oneri valutati ed euro 15.100 per gli oneri autorizzati. Segnala che detti oneri finanziari sono quantificati nella relazione tecnica allegata al provvedimento.
  Conclusivamente, auspica una rapida approvazione del provvedimento che, al pari di quello in materia di difesa (disegno di legge C. 1541), parimenti all'esame della Commissione, potrà utilmente concorrere a sostenere il processo d'integrazione europea avviato dal presidente Vucic con la sua elezione nell'aprile 2017.

  Marta GRANDE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che si intende si sia rinunciato al termine per la presentazione degli emendamenti e che il provvedimento sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 9.25.

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