CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 19 marzo 2019
160.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
COMUNICATO
Pag. 160

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 19 marzo 2019. — Presidenza della presidente Barbara SALTAMARTINI.

  La seduta comincia alle 15.05.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Serbia sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Belgrado il 16 dicembre 2013.
C. 1541 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Andrea GIARRIZZO (M5S), relatore, ricorda che il disegno di legge C. 1541 concerne la ratifica dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Serbia sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Belgrado il 16 dicembre 2013. L'Accordo, composto da un breve preambolo e da 13 articoli, ha lo scopo di incrementare la cooperazione bilaterale tra le Forze armate dei due Stati, nell'intento di consolidare le rispettive capacità difensive e di migliorare la comprensione reciproca sulle questioni della sicurezza. Inoltre, come riportato nella relazione introduttiva, l'Accordo mira anche a indurre positivi effetti indiretti in alcuni settori produttivi e commerciali dei due Paesi.
  Espone in sintesi i contenuti del provvedimento.
  L'articolo 1 reca la definizione dei termini utilizzati nel corpo del documento.
  L'articolo 2 enuncia i princìpi ispiratori e lo scopo dell'Accordo.
  L'articolo 3 disciplina gli aspetti generali della cooperazione tra i Ministeri della difesa dei due Stati, i cui rappresentanti si potranno riunire con cadenza annuale e alternativamente in Italia e in Serbia al fine di elaborare e approvare accordi specifici a integrazione e completamento Pag. 161dell'Accordo nonché eventuali programmi di cooperazione tra le Forze armate dei due Stati.
  L'articolo 4 individua le aree in cui potrà svilupparsi la cooperazione tra le quali: politica di difesa e sicurezza; ricerca e sviluppo di armi ed equipaggiamenti militari; approvvigionamento di prodotti e servizi della difesa; industria della difesa; protezione ambientale e controllo dell'inquinamento causato da attività militari.
  L'articolo 5 delinea le modalità attraverso le quali si svilupperà la cooperazione bilaterale tra le quali, in particolare, anche dibattiti, consultazioni e partecipazioni a convegni, conferenze e seminari.
  L'articolo 6 disciplina la cooperazione nel campo dei materiali per la difesa, con riguardo a una serie di categorie di armamenti. Si prevede, inoltre, che la reciproca fornitura di materiali di interesse delle rispettive Forze armate sarà attuato con operazioni dirette da Stato a Stato oppure tramite società private autorizzate dalle Parti, le quali si impegnano a non riesportare a terzi il materiale acquisito, senza il consenso scritto della Parte cedente. In base a tali previsioni l'Accordo semplifica le procedure di scambio di prodotti per la difesa, fatti salvi i divieti imposti dalla legge 9 luglio 1990, n. 185.
  L'articolo 7 regola gli aspetti finanziari derivanti dall'Accordo.
  L'articolo 8 regola le questioni riguardanti l'eventuale risarcimento dei danni.
  L'articolo 9, di specifico interesse per le competenze della X Commissione, tratta della protezione della proprietà intellettuale e dei brevetti derivanti dalle attività condotte in attuazione dell'Accordo, specificando che tale protezione sarà conforme alle rispettive legislazioni nazionali e agli accordi internazionali sottoscritti dalle Parti.
  L'articolo 10 stabilisce che le eventuali controversie, derivanti dall'interpretazione o dall'applicazione dell'Accordo, verranno risolte esclusivamente mediante consultazioni e negoziati bilaterali, attraverso i canali diplomatici e senza mediazioni di terze Parti.
  L'articolo 11 stabilisce che l'Accordo entri in vigore alla data di ricezione dell'ultima delle due notifiche scritte con cui le Parti si informeranno, attraverso i canali diplomatici, dell'avvenuta ratifica secondo le proprie procedure nazionali e specifica, inoltre, che esso sostituirà il precedente Accordo del 2003.
  L'articolo 12 regola le modalità per l'adozione di emendamenti al testo.
  L'articolo 13, infine, prevede che l'Accordo avrà durata indeterminata, fino a quando una delle Parti non deciderà di denunciarlo. Sono stabilite, inoltre, le modalità di notificazione dell'eventuale risoluzione, su iniziativa di una Parte nei riguardi dell'altra, che produrrà effetti novanta giorni dopo il suo ricevimento.
  Il disegno di legge di ratifica consta di 5 articoli.
  L'articolo 1 reca l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo mentre l'articolo 2 reca l'ordine di esecuzione del medesimo. L'articolo 3 reca la copertura finanziaria delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 4, dell'Accordo, relativo a riunioni da svolgere con cadenza annuale e alternativamente in Italia e in Serbia, mentre l'articolo 4 reca la clausola di invarianza finanziaria per le restanti parti. L'articolo 5 dispone infine l'entrata in vigore della legge il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Istituzione di percorsi formativi in ambito militare per i cittadini di età compresa tra diciotto e ventidue anni.
Nuovo testo C. 1012 Perego di Cremnago.

(Parere alla IV Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Lino PETTAZZI (Lega), relatore, osserva che la proposta di legge C. 1012, la quale Pag. 162nel nuovo testo risultante dall'esame degli emendamenti in sede referente ha assunto il titolo «Avvio di un progetto sperimentale per la realizzazione di percorsi formativi in ambito militare per i cittadini di età compresa tra diciotto e ventidue anni», consta di 7 articoli.
  Espone in sintesi i contenuti della proposta di legge, sottolineando i profili di competenza della X Commissione.
  L'articolo 1 indica la finalità del provvedimento, che è quella di assicurare ai cittadini italiani, di età compresa tra diciotto e ventidue anni, la possibilità di accedere a un percorso educativo e di formazione specializzato nelle Forze armate, su base volontaria, utilizzabile nella progressione degli studi universitari e in ambito professionale.
  L'articolo 2 attribuisce al Presidente del Centro alti studi per la difesa (CASD) il compito di presentare al Capo di Stato maggiore della difesa, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, uno studio concernente la possibilità di avviare un progetto sperimentale di formazione in ambito militare, di durata semestrale e non retribuito, rivolto ai giovani della fascia d'età sopra indicata. Si prevede che il progetto sperimentale debba essere articolato, tra l'altro, in incontri con le diverse realtà economico-sociali del Paese utili ai fini della conoscenza delle diverse articolazioni del sistema produttivo nazionale e l'eccellenza del comparto industriale connesso ai settori della difesa e della sicurezza, aspetto, rilevante per le competenze della X Commissione.
  L'articolo 3 dispone che il Capo di Stato maggiore della difesa individui, in base allo studio presentato dal Presidente del CASD, le strutture operative, formative e addestrative, equamente distribuite nel territorio nazionale, da utilizzare per la realizzazione del progetto sperimentale e definisce un progetto formativo da concludere entro il 2020, con la facoltà per l'Amministrazione della difesa di svolgere un secondo ciclo sperimentale semestrale nel 2021, rivolto ai candidati risultati idonei nella precedente selezione.
  L'articolo 4 stabilisce i requisiti per richiedere la partecipazione al progetto sperimentale, tra cui, oltre alla cittadinanza italiana, a un'età compresa tra diciotto e ventidue anni e al possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado: l'assenza di condanne di procedimenti penali in atto per delitti non colposi; non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione o licenziati dallo stesso a seguito di procedimento disciplinare; non essere stati sottoposti a misure di prevenzione; non essere in servizio quali volontari nelle Forze armate.
  L'articolo 5 prevede che al termine dello svolgimento del progetto sperimentale l'amministrazione della difesa rilasci un attestato volto a certificare l'esito positivo del percorso formativo svolto. L'attestato costituisce titolo valutabile ai fini della nomina ad ufficiale di complemento e consente l'acquisizione di crediti formativi universitari.
  L'articolo 5-bis dispone che al termine dello svolgimento del progetto sperimentale il Governo presenti al Parlamento una relazione sui risultati conseguiti e sulla possibilità di svolgere i percorsi formativi, oggetto del progetto sperimentale, in via permanente, con la facoltà di indicare, al fine della valorizzazione di futuri corsi, eventuali ed idonee iniziative di carattere legislativo.
  L'articolo 6 prevede infine la copertura finanziaria per gli oneri connessi all'attuazione dell'articolo 3 e la clausola di invarianza finanziaria per le restanti disposizioni del provvedimento.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).

  Sara MORETTO (PD) osserva preliminarmente che il suo gruppo non è contrario, in linea generale, a progetti di formazione come quello oggetto della proposta di legge in esame. Esprime però perplessità sulle disposizioni specifiche del provvedimento, in particolare con riferimento alla mancanza di una copertura adeguata. Analoghe perplessità, a quanto a Pag. 163lei risulta, sono state avanzate anche dai rappresentanti delle Forze armate ascoltati in audizione presso la IV Commissione. Evidenzia, quindi, come sia difficile dare effettiva attuazione al percorso formativo delineato dalla proposta di legge senza un reale impegno economico e senza una vera copertura finanziaria. Per questi motivi, preannuncia la posizione di astensione del gruppo del Partito Democratico sulla proposta di parere del relatore.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 15.15.

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