CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 19 marzo 2019
160.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
Pag. 127

INTERROGAZIONI

  Martedì 19 marzo 2019. — Presidenza della presidente Carla RUOCCO. — Intervengono il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Michele Geraci e il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Massimo Garavaglia.

  La seduta comincia alle 15.05.

  Carla RUOCCO, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata tramite l'attivazione degli impianti audiovisivi a circuito chiuso.
  Ne dispone, pertanto, l'attivazione.

5-01644 Ruocco: Sperequazione territoriale dei premi assicurativi per la responsabilità civile auto.

  Il sottosegretario Michele GERACI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

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  Carla RUOCCO (M5S), ringrazia il sottosegretario per la risposta particolareggiata che ha fornito. L'atto di sindacato ispettivo presentato si proponeva di richiamare l'attenzione del Governo sulla sperequazione dei costi della responsabilità civile auto operata dalle compagnie assicurative sulla base della zona geografica di residenza dell'assicurato. Un automobilista virtuoso infatti è tale sia se risiede a Napoli sia se risiede a Milano, ed è profondamente ingiusto che il primo paghi un premio assicurativo doppio rispetto al secondo. Altrettanto ingiusto sarebbe legare le tariffe assicurative allo stato di dissesto delle strade, poiché ciò penalizzerebbe doppiamente l'automobilista per bene, che ha la sfortuna di vivere in un territorio da questo punto di vista disagiato. Né appare comunque che la differenziazione tra tassi di incidentalità nelle diverse aree geografiche possa giustificare un così grande divario tra le tariffe applicate, anche in considerazione del fatto che gli automobilisti che rispettano le regole debbono sempre essere premiati, indipendentemente dal luogo di residenza.
  Per quanto concerne il deprecabile fenomeno dell'evasione totale dei premi RC auto – che deve senz'altro essere sempre e comunque stigmatizzato – si deve tuttavia riconoscere che è per certi versi connesso al caro-tariffe. Per questa ragione accoglie con favore l'impegno manifestato dal Governo per una generalizzata riduzione dei premi RC auto, nonché la previsione di sconti obbligatori per gli assicurati che installino meccanismi di registrazione dell'attività del veicolo.

5-01161 Ciampi: Esaurimento delle graduatorie dei concorsi banditi dalla Guardia di finanza prima dell'anno 2011.

  Il sottosegretario Massimo GARAVAGLIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

  Lucia CIAMPI (PD) si dichiara esterrefatta per il linguaggio bizantino della risposta del sottosegretario, volutamente oscuro. Rammenta che la legge di Bilancio per il 2019 ha riaperto sino al 30 settembre 2019 le graduatorie formatesi tra il 1o gennaio 2010 e il 31 dicembre 2013; ciononostante risultano esclusi dalle recenti assunzioni nella Guardia di Finanza gli idonei presenti nelle graduatorie dei concorsi banditi prima del 2011, sebbene abbiano anche svolto un triennio di tirocinio. Si tratta di una grave disparità di trattamento rispetto ad altre graduatorie più recenti. Si è quindi di fronte ad una norma appena approvata e che non trova applicazione; a farne le spese sono giovani – con una media di 35 anni, quindi giovani a tutti gli effetti – che vivono nell'incertezza, senza poter comprendere quale sarà il loro futuro lavorativo.

5-01207 Gallinella: Proroga dell'incremento delle percentuali di compensazione applicabili dai produttori agricoli relativamente alla cessione di animali vivi.

  Carla RUOCCO, presidente, dichiara che intende sottoscrivere l'interrogazione 5-01207 Gallinella.

  Il sottosegretario Massimo GARAVAGLIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

  Carla RUOCCO (M5S), ringrazia il sottosegretario per la risposta, della quale prende atto dichiarandosi soddisfatta.

5-01310 Schullian: Aumento delle percentuali di compensazioni applicabili dai produttori agricoli alla cessione del legno e della legna da ardere.

  Il sottosegretario Massimo GARAVAGLIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4).

  Manfred SCHULLIAN (Misto-Min.Ling.), non potendosi dichiarare soddisfatto, Pag. 129resta in ogni caso in attesa dell'evolversi della situazione.

5-01541 Centemero: Modalità di funzionamento del nuovo sistema di pagamento INSTEX (Instrument for Supporting Trade Exchanges).

  Il sottosegretario Massimo GARAVAGLIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 5).

  Giulio CENTEMERO (Lega) ringrazia il Sottosegretario per i chiarimenti forniti e sottolinea come la trasparenza non sia legata solo alla lotta all'evasione ma anche al contrasto dei fenomeni di terrorismo. Invita quindi il Governo a prestare particolare attenzione ai temi in discussione, soprattutto nell'attuale fase storica.

  Carla RUOCCO, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 19 marzo 2019. — Presidenza della presidente Carla RUOCCO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Massimo Garavaglia.

  La seduta comincia alle 15.35.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kenya, fatto a Milano l'8 settembre 2015; b) Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kenya, fatto a Milano l'8 settembre 2015.
C. 1539 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Pino CABRAS (M5S), relatore, ricorda che la VI Commissione Finanze è chiamata ad esaminare, ai fini del parere da rendere alla III Commissione Affari esteri, la proposta di legge C. 1539 recante ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kenya, fatto a Milano l'8 settembre 2015; b) Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kenya, fatto a Milano l'8 settembre 2015. Si tratta di strumenti finalizzati ad intensificare i rapporti di cooperazione tra l'Italia ed i Paesi extra-UE, al fine di migliorare la cooperazione giudiziaria internazionale e di rendere più efficace, nel settore giudiziario penale, il contrasto della criminalità transnazionale.
  Il Trattato di assistenza giudiziaria tra Italia e Kenya è composto da un breve preambolo e da 27 articoli.
  Ai sensi dell'articolo 1, le Parti s'impegnano a prestarsi reciprocamente la più ampia assistenza giudiziaria in molteplici settori, impegnandosi altresì a scambiarsi informazioni sulla legislazione nazionale e a porre in essere qualsiasi altra forma di assistenza purché non sia in contrasto con la legislazione dello Stato richiesto.
  L'articolo 2 stabilisce che l'assistenza giudiziaria può essere prestata anche quando il fatto per il quale è richiesta non costituisce reato nello Stato richiesto.
  L'articolo 3 disciplina le ipotesi di rifiuto o rinvio dell'assistenza e l'articolo 4 individua nel Ministero della Giustizia della Repubblica Italiana e nell'Ufficio dell'Attorney General le Autorità Centrali designate dalle Parti alle quali presentare le richieste di assistenza. I requisiti di forma e di contenuto delle richieste sono disciplinati dall'articolo 5 mentre l'articolo 6 disciplina dettagliatamente le modalità di esecuzione della richiesta.
  Gli articoli da 7 a 18 contengono una disciplina dettagliata dei singoli atti che possono costituire oggetto della richiesta di cooperazione giudiziaria. Pag. 130
  In particolare, merita di essere segnalato, sotto il profilo delle competenze della Commissione Finanze, l'articolo 18 relativo agli accertamenti bancari e finanziari.
  In particolare l'articolo stabilisce che, a seguito di specifica domanda, la Parte richiesta accerta prontamente se una determinata persona, fisica o giuridica, sottoposta a procedimento penale, è titolare di uno o più rapporti o conti presso le banche ubicate nel suo territorio e fornisce alla Parte richiedente le relative informazioni, ivi comprese quelle relative all'identificazione dei soggetti abilitati a operare sui conti, alla localizzazione di questi ultimi e alle movimentazioni a questi riferibili. La richiesta di accertamento può riguardare anche istituti finanziari diversi dalle banche. Viene infine espressamente esclusa la possibilità di rifiutare l'esecuzione della richiesta per motivi di segreto bancario.
  L'articolo 19 contempla la possibilità che le Parti prestino altre forme di assistenza o cooperazione giudiziaria in virtù di specifici accordi, di intese o di pratiche condivise, se conformi ai rispettivi ordinamenti giuridici.
  Gli articoli 20, 21 e 22 disciplinano lo scambio di informazioni tra gli Stati. È esclusa qualsiasi forma di legalizzazione, certificazione o autenticazione dei documenti forniti sulla base del Trattato (articolo 23).
  L'articolo 24 impegna le Parti a rispettare il carattere di riservatezza e di segretezza delle informazioni e dei documenti ricevuti, qualora vi sia una richiesta in questo senso da parte dell'altro Stato.
  L'articolo 25 disciplina la ripartizione delle spese sostenute per la richiesta di cooperazione.
  Gli ultimi due articoli, infine, disciplinano rispettivamente la soluzione delle eventuali controversie sull'interpretazione e sull'applicazione del Trattato (articolo 26) e le clausole finali (entrata in vigore, modifica e durata, che è illimitata) (articolo 27).
  Quanto al Trattato di estradizione tra Italia e il Kenya, si compone di un breve preambolo e di 24 articoli, per l'illustrazione dei quali rinvio alla documentazione predisposta dagli Uffici, non recando il Trattato profili di competenza della Commissione Finanze.
  Quanto infine, al contenuto della proposta di legge di autorizzazione alla ratifica del Trattato di estradizione e del Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kenya, essa consta di quattro articoli. Gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo. L'articolo 3 contiene la norma di copertura finanziaria, mentre l'articolo 4 dispone l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica per il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

  Carla RUOCCO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Kazakhstan, fatto ad Astana il 22 gennaio 2015; b) Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Kazakhstan, fatto ad Astana il 22 gennaio 2015.
C. 1540 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Paolo PATERNOSTER (Lega), relatore, rammenta che la Commissione Finanze avvia l'esame – ai fini del parere da rendere alla III Commissione Affari esteri – del Trattato di assistenza giudiziaria tra Italia e Kazakhstan e del Trattato di estradizione con la Repubblica del Kazakhstan.  Pag. 131
  Si tratta di strumenti finalizzati ad intensificare i rapporti di cooperazione tra l'Italia ed i Paesi extra-UE, al fine di migliorare la cooperazione giudiziaria internazionale e di rendere più efficace, nel settore giudiziario penale, il contrasto della criminalità transnazionale.
  Il Trattato di assistenza giudiziaria è composto da un breve preambolo e da 28 articoli
  L'articolo 1 impegna le Parti a prestarsi la più ampia assistenza giudiziaria in ogni procedimento concernente reati la cui repressione sia di competenza dello Stato richiedente.
  L'articolo 2 stabilisce che l'assistenza giudiziaria può essere prestata anche quando il fatto per il quale è richiesta non costituisce reato nello Stato richiesto; tuttavia se la richiesta si riferisce a sequestri, confische o ad atti che incidono sui diritti fondamentali delle persone, l'assistenza è prestata solo se il reato per cui è richiesta è previsto come reato nell'ordinamento giuridico dello Stato richiesto.
  L'articolo 3 disciplina le ipotesi di rifiuto o rinvio dell'assistenza e l'articolo 4 individua per la Repubblica Italiana il Ministero della Giustizia e per la Repubblica del Kazakhastan l'Ufficio del Procuratore Generale quali Autorità Centrali designate dalle Parti alle quali presentare le richieste di assistenza.
  I requisiti di forma e di contenuto delle richieste sono disciplinati dall'articolo 5 mentre l'articolo 6 disciplina dettagliatamente le modalità di esecuzione della richiesta.
  Gli articoli da 7 a 18 contengono una disciplina dettagliata dei singoli atti che possono costituire oggetto della richiesta di cooperazione giudiziaria.
  In particolare, merita di essere segnalato, sotto il profilo delle competenze della Commissione Finanze, l'articolo 18 relativo agli accertamenti bancari e finanziari.
  In particolare l'articolo stabilisce che, a seguito di specifica domanda, la Parte richiesta accerta prontamente se una determinata persona, fisica o giuridica, sottoposta a procedimento penale, è titolare di uno o più rapporti o conti presso le banche ubicate nel suo territorio e fornisce alla Parte richiedente le relative informazioni, ivi comprese quelle relative all'identificazione dei soggetti abilitati a operare sui conti, alla localizzazione di questi ultimi e alle movimentazioni a questi riferibili. La richiesta di accertamento può riguardare anche istituti finanziari diversi dalle banche. Viene infine espressamente esclusa la possibilità di rifiutare l'esecuzione della richiesta per motivi di segreto bancario.
  L'articolo 19 contempla la possibilità che le Parti prestino altre forme di assistenza o cooperazione giudiziaria in virtù di specifici accordi, di intese o di pratiche condivise, se conformi ai rispettivi ordinamenti giuridici.
  Gli articoli 20, 21 e 22 disciplinano lo scambio di informazioni tra gli Stati. È esclusa qualsiasi forma di legalizzazione, certificazione o autenticazione dei documenti forniti sulla base del Trattato (articolo 23) Ai sensi dell'articolo 24, le Parti si sono impegnate a rispettare il carattere di segretezza dei documenti e delle informazioni fornite o ricevute dall'altra Parte.
  L'articolo 25 disciplina la ripartizione delle spese sostenute per la richiesta di cooperazione.
  Gli ultimi tre articoli, infine, disciplinano rispettivamente la soluzione delle eventuali controversie sull'interpretazione e sull'applicazione del Trattato (articolo 26), le modalità di modifica del Trattato (articolo 27) e le clausole finali del Trattato (entrata in vigore, durata illimitata e cessazione) (articolo 28).
  Quanto al Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Kazakhstan, si compone di un breve preambolo e di 24 articoli, per l'illustrazione dei quali rinvio alla documentazione predisposta dagli Uffici, non recando il Trattato profili di competenza della Commissione Finanze.
  Il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica del Trattato di assistenza Pag. 132giudiziaria in materia penale e del Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kazakhstan, entrambi fatti ad Astana il 22 gennaio 2015, si compone di 4 articoli.
  Gli articoli 1 e 2 contengono l'autorizzazione alla ratifica dei due Trattati e il relativo ordine di esecuzione.
  L'articolo 3 reca la norma di copertura finanziaria.
  L'articolo 4 prevede l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

  Carla RUOCCO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.40.

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