CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 19 marzo 2019
160.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
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AUDIZIONI INFORMALI

  Martedì 19 marzo 2019.

Audizione di rappresentanti della Regione Siciliana nell'ambito dell'esame, in sede referente, della proposta di legge C. 977 Germanà recante Disposizioni per il recupero di mancati trasferimenti erariali agli enti locali della Regione siciliana.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 10 alle 10.35.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 19 marzo 2019. — Presidenza del presidente Claudio BORGHI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze, Laura Castelli.

  La seduta comincia alle 15.15.

DL 4/2019: Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni.
C. 1637-A Governo, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Marialuisa FARO (M5S), relatrice, ricorda che il disegno di legge in esame dispone la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni e che le Commissioni riunite XI (Lavoro) e XII (Affari sociali) hanno apportato modifiche al provvedimento nel corso dell'esame in sede referente.Pag. 80
  Segnala che, degli emendamenti approvati, quelli presentati dal Governo sono corredati di relazione tecnica. Inoltre, alcuni fra quelli presentati dalle relatrici sono corredati di una «relazione tecnica» non vidimata dalla Ragioneria generale dello Stato e che non riporta l'indicazione dell'amministrazione competente. Infine, gli ulteriori emendamenti di iniziativa parlamentare non sono corredati di relazione tecnica.
  Rammenta, infine, che, nel corso dell'esame in sede consultiva presso la V Commissione, nella seduta del 13 marzo 2019, il Governo ha depositato la relazione tecnica di passaggio, aggiornata alla luce delle modifiche introdotte in prima lettura dal Senato, positivamente verificata dalla Ragioneria Generale dello Stato subordinatamente a due condizioni, riferite all'articolo 12, comma 7-bis, e all'articolo 25-bis, che sono state oggetto di emendamenti delle relatrici.
  Con riferimento agli articoli 1, comma 2, 2, commi 2 e 4, 12, commi 1 e 8, e 28, comma 2, concernenti le persone in condizione di disabilità grave o non autosufficienza, rileva che le disposizioni in esame sono volte ad estendere i benefici del reddito e della pensione di cittadinanza nei confronti delle persone in condizione di disabilità grave o non autosufficienza. In particolare, le norme intervengono sia ampliando la platea dei beneficiari con modifiche in senso estensivo, sia pur riferite ai soli nuclei familiari con disabili, dei requisiti richiesti, sia incrementando l'importo del reddito per i suddetti nuclei mediante modifica ai parametri della scala di equivalenza. In proposito, prende atto delle quantificazioni riportate nella relazione tecnica, osservando tuttavia che la stessa non fornisce gli specifici dati e parametri utilizzati per la quantificazione quali il maggior numero dei nuclei interessati e l'incremento medio delle prestazioni pro capite. Sul punto ritiene necessario acquisire ulteriori dati ed elementi di valutazione.
  Con riferimento al venir meno – per effetto delle modifiche introdotte – della decurtazione, inserita durante l'esame al Senato, pari allo 0,4 per il componente del nucleo familiare disoccupato a seguito di dimissioni volontarie, si evidenzia che tale parametro non riguarda esclusivamente famiglie con soggetti disabili. Andrebbe quindi chiarito, a suo avviso, se siano configurabili effetti, anche ulteriori rispetto all'incremento del beneficio per le famiglie con disabili, considerato che la relazione tecnica non reca riferimenti espressi a tal proposito.
  Infine, con riferimento alla riduzione delle risorse appostate per il potenziamento dei centri per l'impiego, andrebbe acquisita conferma che detti centri possano comunque sostenere gli adempimenti aggiuntivi previsti dal provvedimento in esame.
  In merito all'articolo 2, sul calcolo ISEE, rileva che le disposizioni appaiono volte a considerare parte del nucleo familiare ISEE, ai fini dell'erogazione del reddito di cittadinanza, i genitori naturali non conviventi, tranne le eccezioni espressamente previste, e i soggetti, coniugi o meno, già parte del nucleo familiare e residenti nella medesima abitazione del nucleo stesso. In proposito, non ha osservazioni da formulare.
  Con riferimento agli articoli 2 e 7-ter, in materia di sospensione del reddito di cittadinanza, rileva che le norme prevedono la sospensione dell'erogazione del reddito o della pensione di cittadinanza per i soggetti sottoposti a misura cautelare o condannati in via non definitiva per taluni delitti, oppure la preclusione della relativa richiesta. La sospensione non ha effetto retroattivo; parimenti l'eventuale diritto al ripristino dell'erogazione delle prestazioni decorre dalla data di presentazione della domanda e della prescritta documentazione all'ente previdenziale e non ha effetto retroattivo sugli importi maturati durante il periodo di sospensione. Ai sensi del comma 6, inoltre, i risparmi sono versati annualmente all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura e agli interventi in favore delle vittime Pag. 81del terrorismo e della criminalità organizzata. Prende preliminarmente atto delle precisazioni del Governo riportate nella relazione tecnica di passaggio in rapporto all'articolo 18-bis, che concerne una fattispecie comparabile a quella in esame, soprattutto in relazione alla riassegnazione dei risparmi. Non si formulano pertanto osservazioni nel presupposto che tale destinazione sia effettuata nel rispetto dei saldi di finanza pubblica. Tuttavia, considera necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla prudenzialità della riassegnazione tenuto conto che le sospensioni sono motivate anche sulla base di provvedimenti – misure cautelari o sentenze non passate in giudicato – comunque non definitivi; ritiene che andrebbe quindi escluso che possa determinarsi la necessità di un rimborso all'interessato per somme eventualmente già destinate a spesa, con conseguenti oneri per la finanza pubblica, pur considerando che il ripristino dell'erogazione non ha effetto retroattivo.
  In relazione al reddito di cittadinanza, inoltre, ulteriori elementi andrebbero acquisiti circa gli effetti del ripristino dell'erogazione: infatti, essendo il beneficio, a differenza della pensione di cittadinanza, che è di carattere permanente, riconosciuto per un periodo di tempo delimitato, andrebbe chiarito se – in caso di ripristino al termine della sospensione – la prestazione debba essere erogata, come parrebbe, per tutte le mensilità mancanti fino alla diciottesima: in tal caso, infatti, potrebbe determinarsi un allungamento della fruizione anche in annualità successive a quelle inizialmente previste nelle stime. Infine, ritiene necessario acquisire conferma che il meccanismo di riequilibrio della compatibilità finanziaria, di cui all'articolo 12, comma 9, sia idoneo a tener conto della diversa modulazione connessa alla sospensione dei benefici e al loro successivo ripristino.
  Per quanto concerne l'articolo 3, in materia di beneficio economico, non ha osservazioni da formulare per quanto attiene ai profili di quantificazione, atteso che le modifiche in esame appaiono di carattere ordinamentale o comunque volte a rendere più stringente la disciplina delle variazioni patrimoniali ai fini della fruizione del beneficio.
  In merito all'articolo 4, recante Patto per il lavoro e patto per l'inclusione sociale, fa presente che andrebbe acquisita una conferma circa la sostenibilità per i soggetti pubblici interessati – in particolare centri per l'impiego, comuni, Ministero del lavoro e delle politiche sociali e ANPAL – degli adempimenti previsti senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  Con riferimento al comma 15-quater, in base al quale, per le finalità di cui al provvedimento in esame e ad ogni altro fine, si considerano in stato di disoccupazione anche i lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni IRPEF per tipologia di reddito, di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, si rileva che già a legislazione vigente viene considerato «non occupato» chi svolge attività lavorativa, in forma subordinata, parasubordinata o autonoma ricavandone un reddito annuo inferiore al reddito minimo escluso da imposizione.
  Segnala come andrebbe comunque acquisita conferma che la disposizione non comporti un ampliamento della platea di beneficiari delle misure previste dal provvedimento in esame e rispetto ad ulteriori prestazioni che, a legislazione vigente, sono disposte in favore dei soggetti non occupati.
  In merito all'articolo 5, comma 1, concernente le richieste del reddito di cittadinanza presso i patronati, rileva che le disposizioni in esame prevedono che anche le richieste del reddito di cittadinanza possano essere presentate presso gli istituti di patronato. In proposito, pur rilevando che le disposizioni non modificano le modalità di finanziamento di tali istituti (prelievo dell'aliquota pari allo 0,199 sul gettito dei contributi previdenziali obbligatori incassati da tutte le gestioni amministrate da INPS e INAIL), andrebbe chiarito, a suo avviso, se dall'incremento dell'attività Pag. 82dei patronati possano derivare maggiori oneri, atteso che i criteri di ripartizione prevedono che l'89,90 per cento del finanziamento sia assegnato in base all'attività svolta.
  Con riferimento all'articolo 5, commi 4, 5 e 7, recante richiesta, riconoscimento ed erogazione del beneficio, per quanto riguarda le disposizioni relative al riconoscimento di agevolazioni per la fornitura del servizio idrico, di cui all'articolo 60 della legge n. 221 del 2015, non vi sono osservazioni da formulare per quanto attiene ai profili di quantificazione, atteso che alle norme originarie non erano ascritti effetti finanziari.
  Non sembra inoltre incidere sulla determinazione in via previsionale degli oneri del provvedimento la possibilità di erogare la pensione di cittadinanza anche con mezzi diversi dalla Carta, quali, in particolare, il contante o l'accredito diretto.
  Per quanto concerne l'articolo 6, in materia di piattaforme digitali per l'attivazione e la gestione dei Patti, non ha osservazioni da formulare per quanto attiene ai profili di quantificazione nel presupposto – sul quale andrebbe acquisita una conferma – che l'interoperabilità possa essere assicurata e che le attività poste in capo agli enti territoriali, di carattere istituzionale, possano essere svolte con le risorse disponibili a legislazione vigente.
  Con riferimento all'articolo 6, commi da 6 a 6-quinquies, recante controllo e monitoraggio nei confronti dei beneficiari del reddito di cittadinanza, ritiene necessario acquisire gli elementi di quantificazione degli oneri recati dalla disposizione, con specifico riguardo alle modalità attuative del piano assunzionale e, conformemente a quanto prescritto dalla legge di contabilità e finanza pubblica all'articolo 17, comma 7, della legge n. 196 del 2009, all'andamento almeno decennale dell'onere che tenga conto delle progressioni di carriera del personale di cui si prevede l'assunzione. Ritiene che i chiarimenti appaiono necessari anche al fine di evidenziare le ragioni per le quali gli importi indicati dalla norma presentano un andamento con crescita particolarmente elevata fino al 2022 e più contenuta negli anni 2022 e 2023.
  Non ha osservazioni riguardo alle modifiche introdotte al comma 6, nel presupposto – sul quale appare opportuna una conferma – della non onerosità delle convenzioni ivi previste, la cui stipula viene resa obbligatoria.
  In merito ai profili di copertura, segnala che il comma 6-ter dell'articolo 6, al fine di potenziare le attività di controllo e di monitoraggio nei confronti dei beneficiari del reddito di cittadinanza nonché degli enti di formazione, aumenta la dotazione organica del ruolo degli ispettori del Corpo della Guardia di finanza di cento unità, autorizzando, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, l'assunzione straordinaria, con decorrenza non anteriore al 1o ottobre 2019, di un corrispondente contingente di personale. Al relativo onere, pari a 511.383 euro per il 2019, a 3.792.248,25 euro per il 2020, a 4.604.145,50 euro per il 2021, a 5.293.121 euro per il 2022, a 5.346.461,25 euro per il 2023 e a 5.506.482 euro annui a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze relativo al bilancio triennale 2019-2021, prevedendo la copertura dell'onere massimo, decorrente dal 2024, a partire dal terzo anno del triennio, vale a dire dall'anno 2021. Ciò posto, nel segnalare che l'accantonamento utilizzato reca le occorrenti disponibilità, si segnala, da un punto di vista formale, in relazione all'utilizzo dell'accantonamento di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze, l'opportunità di espungere la parola «corrispondente», giacché, come detto, la disposizione prevede l'utilizzo del citato accantonamento in misura pari all'onere massimo a partire dall'ultimo anno del triennio 2019-2021. Segnala inoltre l'opportunità di arrotondare le cifre indicate nell'onere oggetto di copertura per gli anni 2020, 2021 e 2023.Pag. 83
  Con riferimento all'articolo 7, commi da 15-quater a 15-septies, concernente il Comando Carabinieri «Tutela del lavoro» e l'Ispettorato nazionale del lavoro, evidenzia che i commi da 15-quater a 15-sexies incrementano di 65 unità in soprannumero il Comando Carabinieri tutela del lavoro e autorizzano l'assunzione di un corrispondente numero di unità di personale militare – 32 nel ruolo ispettori e 33 del ruolo Appuntati e Carabinieri – nel corso del 2019, a decorrere da ottobre. Agli oneri, configurati come limite massimo di spesa, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge n. 232 del 2016, che a normativa vigente è destinato a finanziare, tra l'altro, le assunzioni nel pubblico impiego. Ai fini della verifica della quantificazione dei suddetti oneri, appare opportuno che i dati e gli elementi di quantificazione a tal fine forniti nella documentazione di accompagnamento dell'emendamento vengano integrati, conformemente a quanto prescritto dalla legge di contabilità e finanza pubblica all'articolo 17, comma 7, della legge n. 196 del 2009, dall'illustrazione del loro andamento almeno decennale che tenga conto degli avanzamenti di grado del personale di cui si prevede l'assunzione.
  Non ha osservazioni con riguardo alla riduzione delle assunzioni di personale presso l'Ispettorato nazionale del lavoro disciplinate dal comma 15-septies.
  In merito ai profili di copertura, segnala che l'articolo 7, comma 15-quater, al fine di rafforzare l'attività di contrasto del lavoro irregolare nei confronti dei percettori del reddito di cittadinanza, aumenta il contingente di personale dell'Arma dei carabinieri di 65 unità in soprannumero rispetto all'organico a decorrere dal 1o ottobre 2019. Il successivo comma 15-quinquies autorizza, quindi, l'Arma dei carabinieri ad assumere, in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali, un corrispondente numero di unità di personale a decorrere dal 1o ottobre 2019. Ai relativi oneri, pari a 342.003,51 euro per il 2019, a 2.380.587,14 euro per il 2020, a 2.840.933,37 euro per il 2021, a 3.012.883,98 euro per il 2022, a 3.071.207,15 euro per il 2023, a 3.093.315,84 euro per il 2024 e a 3.129.005,34 euro annui a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle assunzioni di personale a tempo indeterminato per le amministrazioni dello Stato, di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge n. 232 del 2016, come da ultimo rifinanziato ai sensi dell'articolo 1, comma 298, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
  Ciò posto, appare necessario, a suo avviso, che il Governo assicuri che l'utilizzo delle risorse di cui al citato Fondo non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle risorse del predetto Fondo, anche alla luce di ulteriori utilizzi previsti dal presente provvedimento.
  Con riferimento all'articolo 10, commi 1-bis e 1-ter, in materia di monitoraggio del reddito di cittadinanza, non ha osservazioni da formulare tenuto conto della clausola di invarianza prevista dalla norma e nel presupposto, sul quale andrebbe acquisita una conferma, che le funzioni attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali siano effettivamente equivalenti, sul piano dei relativi effetti di carattere finanziario, a quelle già previste, a legislazione vigente, per il Reddito di inclusione.
  In merito all'articolo 11, recante ulteriori modificazioni al decreto legislativo n. 147 del 2017, con riferimento alle disposizioni relative al Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti, appare utile acquisire conferma che l'eventuale riversamento delle risorse ivi appostate al Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183 del 1987 non pregiudichi lo svolgimento di iniziative di spesa già programmate o avviate a valere sulle medesime risorse.
  Per quanto attiene alla creazione di una cabina di regia nell'ambito della Rete della protezione e dell'inclusione sociale, pur tenendo conto dei vincoli di invarianza Pag. 84previsti a legislazione vigente per il suo funzionamento, appare necessario acquisire conferma che gli adempimenti aggiuntivi posti in capo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali siano effettivamente sostenibili con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  In merito ai profili di copertura, evidenzia che l'articolo 11, comma 2, lettera b), numero 4), prevede che le risorse del Fondo per l'efficientamento della filiera della produzione e dell'erogazione e per il finanziamento dei programmi nazionali di distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti possano essere utilizzate per il finanziamento di interventi complementari rispetto al programma operativo del Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD), prevedendo altresì che le corrispondenti risorse possano essere versate al Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie.
  Ciò posto, ritiene che si potrebbe valutare l'opportunità, da un lato, di prevedere che le risorse da destinare al finanziamento dei predetti programmi complementari siano esclusivamente quelle derivanti dalle eventuali disponibilità risultanti sul Fondo per l'efficientamento della filiera della produzione di cui si è detto in precedenza, al fine di evitare l'eventuale «spiazzamento» degli interventi ad esso sottostanti.
  In merito all'articolo 12, commi da 3 a 3-quater, da 8-bis a 8-ter e 12, recante il Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego, evidenzia che, per effetto delle modifiche intervenute, si determina una minore spesa per 25 milioni nel 2019 e un maggior onere per 304 milioni a decorrere dal 2021, per la copertura del quale si rinvia alla scheda sul successivo articolo 28.
  Tanto premesso, ricorda che all'originaria autorizzazione di spesa di cui al comma 3, erano imputati, oltre ai maggiori oneri per incarichi di collaborazione, effetti di maggior gettito, cosiddetti «effetti indotti» per entrate fiscali e contributive nella misura di circa il 50 per cento dello stanziamento. Tenuto conto che le modifiche diversificano la destinazione di tali risorse, indirizzandole anche a finalità diverse da collaborazioni e assunzioni, andrebbe fornita, a suo avviso, una versione aggiornata del prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del provvedimento, che ridetermini l'ammontare dei cosiddetti «effetti indotti» in coerenza con il nuovo dettato normativo, che, per gli esercizi 2019 e 2020, riduce la spesa in relazione alla quale possono essere calcolati effetti indotti di maggiore entrata, mentre, dal 2022, determina un effetto opposto di maggiore spesa assunzionale. Inoltre, con specifico riguardo alle assunzioni da destinare ai centri per l'impiego, autorizzate dal comma 3-bis (fino a 3.000 unità a decorrere dal 2020 e ulteriori 4.600 unità di personale, inclusa la stabilizzazione delle unità di cui all'Accordo del 21 dicembre 2017, a decorrere dal 2021, nel limite di 120 milioni di euro nel 2020 e 304 milioni di euro annui a decorrere dal 2021) la relazione tecnica si limita a ribadire quanto previsto dalla norma, ovvero che alle stesse assunzioni si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 255 dell'articolo 1, della legge di bilancio 2019. Pur considerato che dette autorizzazioni sono configurate come limiti massimi di spesa, andrebbero acquisiti, a suo avviso, i dati e gli elementi relativi ai profili di inquadramento economico e giuridico dei destinatari delle suddette assunzioni nonché, ai sensi di quanto prescritto dall'articolo 17, comma 7, della legge n. 196 del 2009, legge di contabilità, l'illustrazione delle relative dinamiche pluriennali, almeno decennali, di carriera: ciò al fine di verificare la coerenza dello stanziamento con le assunzioni previste.
  Ai predetti fini rileva che andrebbe altresì chiarito quale parte dello stanziamento di cui al comma 3, come riformulato, sia effettivamente destinato ad assunzioni. Segnala, altresì, che quanto agli effetti finanziari relativi al 2019, la relazione tecnica afferma «che residuano risorse, sensibilmente maggiori, pari a 40 milioni di euro, per permettere la compensazione in termini di indebitamento Pag. 85netto e fabbisogno». Premesso che tali risorse, come poi chiarito dalla relazione tecnica, ammontano in effetti a 25 milioni, tenuto conto dei maggiori trasferimenti per 15 milioni ai CAF, andrebbero acquisiti chiarimenti in merito all'incidenza delle disposizioni in termini di indebitamento netto e fabbisogno al fine di verificarne la complessiva compensatività.
  Per quanto riguarda, infine, le modifiche introdotte al comma 12 – che pongono a carico del Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale gli oneri per l'attivazione e la realizzazione dei progetti di cui all'articolo 4, comma 15, e quelli derivanti dalle assicurazioni INAIL e per responsabilità civile dei partecipanti ai medesimi progetti – ritiene necessario acquisire elementi al fine di stimare l'entità dei medesimi oneri e verificare la disponibilità nel Fondo delle risorse necessarie.
  In merito ai profili di copertura, evidenzia che il comma 3 dell'articolo 12, come modificato nel corso dell'esame in sede referente, autorizza la spesa di 160 milioni di euro per il 2019, di 130 milioni di euro per il 2020 e di 50 milioni di euro per il 2021 per l'attuazione del Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro, in ciò sostituendo – unitamente al successivo comma 3-bis – l'autorizzazione di spesa recata dal comma 3 del medesimo articolo 12 che, nel testo iniziale del decreto-legge, stanziava invece la somma di 200 milioni di euro per il 2019, di 250 milioni di euro per il 2020 e di 50 milioni di euro per il 2021 a favore di ANPAL spa. Al riguardo osserva che, poiché gli oneri ascritti alla versione originaria del citato comma 3 rientrano comunque tra quelli richiamati nell'ambito della copertura generale del provvedimento di cui all'articolo 28, dovrebbe essere corrispondentemente adeguato, per differenza, sia l'importo degli oneri oggetto di copertura, come indicato all'alinea del comma 2 del citato articolo 28, sia quello della copertura stessa di cui alla lettera a) del medesimo comma 2, da effettuare mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge n. 145 del 2018. Sul punto ritiene necessaria una conferma da parte del Governo.
  Segnala che il comma 3-bis dell'articolo 12, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, autorizza poi la spesa di 120 milioni di euro per il 2020 e di 304 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, al fine di consentire a regioni, province autonome, agenzie ed enti regionali l'assunzione fino a 3.000 unità di personale a decorrere dal 2020 ed ulteriori 4.600 unità di personale a decorrere dal 2021 da destinare ai centri per l'impiego, in ciò sostituendo – unitamente al comma 3, di cui si è detto in precedenza – l'autorizzazione di spesa già prevista dalla precedente versione del comma 3 del medesimo articolo 12, nel testo iniziale del decreto-legge. Al riguardo osserva che, poiché gli oneri ascritti alla versione originaria del citato comma 3 rientrano comunque tra quelli richiamati nell'ambito della copertura generale del provvedimento di cui all'articolo 28, dovrebbe essere corrispondentemente adeguato, per differenza, sia l'importo degli oneri oggetto di copertura, come indicato all'alinea del comma 2 del citato articolo 28, sia quello della copertura stessa di cui alla lettera a) del medesimo comma 2, da effettuare mediante corrispondente riduzione del Fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1, comma 255, della legge n. 145 del 2018. Sul punto ritiene necessaria una conferma da parte del Governo.
  Evidenzia altresì che il comma 5 dell'articolo 12, come modificato nel corso dell'esame in sede referente, incrementa di ulteriori 15 milioni di euro per il 2019 il finanziamento disposto in favore dei centri di assistenza fiscale. Analogamente a quanto già rilevato in merito ai commi 3 e 3-bis dell'articolo 12, anche a tale riguardo osserva che, poiché gli oneri ascritti alla versione originaria del citato comma 5 rientrano comunque tra quelli richiamati nell'ambito della copertura generale del provvedimento di cui all'articolo 28, dovrebbe essere corrispondentemente adeguato, per differenza, sia l'importo degli oneri oggetto di copertura, come indicato all'alinea del comma 2 del citato Pag. 86articolo 28, sia quello della copertura stessa di cui alla lettera a) del medesimo comma 2, da effettuare mediante corrispondente riduzione del Fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1, comma 255, della legge n. 145 del 2018. Sul punto ritiene necessaria una conferma da parte del Governo.
  In merito all'articolo 12, comma 7-bis, rileva che la disposizione ha autorizzato, nel testo originario introdotto dal Senato, assunzioni presso l'INAIL, stabilendo, a tal fine, limiti di spesa e coprendo i relativi oneri sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge n. 232 del 2016.
  Nella relazione tecnica di passaggio, predisposta dopo l'approvazione del Senato, gli oneri vengono quantificati sulla base del numero di unità interessate e del relativo inquadramento – elementi, questi, esplicitati nella relazione tecnica ma non previsti espressamente nel testo normativo – in misura, per gli anni dal 2021, pari ad euro 6.549.500 annui. Dunque, la verifica positiva della relazione tecnica di passaggio è stata subordinata alla modificazione della norma in senso conforme alle stime della relazione medesima. Ciò posto, prende atto degli elementi forniti dalla relazione tecnica e non formula osservazioni per i profili di quantificazione, tenuto conto che la norma è configurata in termini di limite massimo di spesa e che la mancata individuazione, nel testo normativo, di un numero specifico di unità da assumere appare compatibile con il rispetto del predetto stanziamento. Ritiene che andrebbe peraltro acquisita conferma che il Fondo individuato per la copertura rechi le necessarie disponibilità anche a seguito all'emendamento in esame.
  In merito ai profili di copertura, evidenzia che l'articolo 12, comma 7-bis, al fine di dare piena attuazione ai nuovi e maggiori compiti attribuiti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro – INAIL, autorizza assunzioni di personale presso il predetto Istituto, nel limite di spesa di euro 5.695.723 per l'anno 2020 e di euro 6.549.500 annui a decorrere dall'anno 2021, a valere sulle risorse del Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle assunzioni di personale a tempo indeterminato per le amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
  Ciò posto, nel rinviare alle osservazioni formulate in merito all'articolo 7, commi 15-quater, 15-quinquies e 15-sexies, rileva che rispetto al testo trasmesso dal Senato la disposizione incrementa il limite di spesa a decorrere dall'anno 2021 da 5.549.500 euro a 6.549.500 euro, conformemente a quanto richiesto dalla relazione tecnica di passaggio. In proposito non ha, pertanto, osservazioni da formulare. Si potrebbe, peraltro, valutare l'opportunità di precisare che il Fondo alle cui risorse si attinge per far fronte agli oneri è quello di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come da ultimo rifinanziato ai sensi dell'articolo 1, comma 298, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
  Riguardo all'articolo 13, commi da 1 a 1-ter, recante disposizioni transitorie e finali, non ha osservazioni da formulare atteso che le assunzioni, comunque a carattere non obbligatorio e nel rispetto degli obiettivi di pareggio di bilancio, possono essere effettuate nell'ambito di risorse già predeterminate a legislazione vigente.
  Per quanto riguarda l'articolo 13, comma 2, recante norme transitorie in materia di reddito di cittadinanza, ritiene necessario che siano forniti i chiarimenti di seguito indicati.
  Andrebbe precisato l'ambito applicativo del terzo periodo del secondo comma che fa riferimento genericamente a «le province», a differenza dei periodi precedenti che fanno riferimento espressamente, oltre alle regioni a statuto speciale, alle «province autonome di Trento e Bolzano».
  Andrebbe altresì chiarita la natura degli oneri coperti ai sensi del quarto periodo del medesimo comma 2, posto che il precedente periodo stabilisce che le province possono prevedere, a decorrere dall'anno 2020, misure aventi finalità analoghe Pag. 87a quelle del reddito di cittadinanza, «adottate e finanziate» secondo i propri ordinamenti. La decorrenza degli oneri sempre dal medesimo anno lascerebbe presumere che gli effetti di maggiore spesa siano da collegare proprio all'adozione delle predette misure provinciali.
  Poiché la previsione, introdotta nel corso dell'esame in sede referente, non è corredata di relazione tecnica, andrebbero acquisiti i relativi elementi di valutazione. Tali elementi dovrebbero includere i dati relativi alla stima degli oneri medesimi, oltre al loro sviluppo temporale, anche al fine di verificare l'idoneità della copertura apprestata.
  A tal riguardo, premesso che sulla base del testo il medesimo onere appare configurato come limite di spesa, andrebbe altresì confermata l'idoneità dei meccanismi procedurali già inclusi nel provvedimento a garantire il rispetto anche di tale specifico limite, che sembra dipendere anche da iniziative assunte dalle province interessate.
  Segnala infine che il limite di spesa di 19 milioni annui dal 2020 – finanziato, per espressa previsione del medesimo comma 2, quarto periodo, dell'articolo 13 a valere sul Fondo per il reddito di cittadinanza – trova riscontro in un incremento di pari importo dei limiti di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, per il finanziamento della misura reddito di cittadinanza: tuttavia, non considera conseguentemente coordinate le disposizioni del medesimo articolo 12, comma 1, che imputano a tali limiti di spesa le misure dell'articolo 13, comma 1, e non anche quelle relative al comma 2 del medesimo articolo. In proposito ritiene necessario un chiarimento.
  In merito ai profili di copertura, evidenzia che il terzo periodo del comma 2 dell'articolo 13 dispone che le province possono prevedere, a decorrere dall'anno 2020, misure aventi finalità analoghe a quelle del reddito di cittadinanza, adottate e finanziate secondo i propri ordinamenti, comunicate al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, affinché le stesse non siano computate ai fini dell'accesso, della quantificazione e del mantenimento del reddito di cittadinanza. Agli oneri derivanti dal comma in commento, pari a 19 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Al riguardo, osserva che i predetti oneri, pur essendo espressamente computati ad aumento del limite di spesa per l'erogazione del reddito di cittadinanza ai sensi dell'articolo 12, comma 1 – al pari delle maggiori spese autorizzate dall'articolo 1 per effetto dell'approvazione in sede referente dell'emendamento 1.100 del Governo – non sono però richiamati espressamente tra le disposizioni i cui oneri sono ricompresi nel predetto limite. Peraltro, il fatto che i medesimi oneri vengano portati ad aumento del citato limite di spesa dovrebbe implicare conseguentemente che essi siano da annoverare tra gli oneri oggetto di copertura ai sensi dell'articolo 28 e non dovrebbero pertanto essere coperti direttamente, come invece avviene nel testo del provvedimento, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1, comma 255, della legge n. 145 del 2018.
  Ciò stante ritiene necessario, da un lato, inserire all'articolo 12, comma 1, nell'ambito del limite di spesa ivi contenuto anche il riferimento alle misure di cui all'articolo 13, comma 2, sopprimendo contestualmente la copertura dell'onere recata dal medesimo comma 2 e richiamando la sola autorizzazione di spesa, dall'altro, adeguare gli oneri oggetto di copertura di cui all'alinea del comma 2 dell'articolo 28 e la corrispondente copertura finanziaria di cui alla lettera a), comprendendovi anche l'incremento del limite di spesa indicato all'articolo 12, comma 1, pari a 19 milioni di euro annui a decorrere dal 2020.
  In merito all'articolo 14, commi da 10-octies a 10-undecies, recante norme sul reclutamento di personale presso il Ministero per i beni e le attività culturali, evidenzia preliminarmente che il comma 10-decies, al fine di far fronte agli effetti di Pag. 88contrazione degli organici del Ministero per i beni e le attività culturali derivanti dalle misure di accesso al trattamento pensionistico introdotte dal provvedimento in esame, autorizza il medesimo Ministero ad effettuare dal 15 luglio 2019 assunzioni a tempo indeterminato di personale non dirigenziale fino a 551 unità, di cui 91 unità tramite scorrimento di graduatoria relativa a concorso per 500 posti di Area III-F1 e 460 unità attraverso scorrimento di graduatorie riferite a procedure concorsuali interne già espletate. Tali assunzioni sono disposte in deroga all'articolo 1, comma 399, primo periodo, della legge di bilancio 2019, che fissa al 15 novembre 2019 la decorrenza giuridica ed economica delle assunzioni a tempo indeterminato da effettuare nel 2019 nelle amministrazioni pubbliche. Dalla norma discende quindi un effetto di maggior spesa corrente per il 2019, in termini di indebitamento netto e fabbisogno, che viene indicato dalla stessa disposizione in misura pari ad euro 898.005, al netto degli effetti di maggior gettito fiscale e contributivo. In proposito non formula osservazioni per i profili di quantificazione, considerati i dati e gli elementi di quantificazione forniti dalla relazione tecnica e tenuto conto che l'anticipazione delle suddette assunzioni viene disposta a valere sulle facoltà assunzionali ordinarie per il 2019.
  Con riguardo ai commi 10-octies e 10-novies, che stabiliscono procedure e modalità per il reclutamento di personale del Ministero per i beni e le attività culturali mediante concorsi pubblici, non formula osservazioni, considerata la loro natura procedurale e nel presupposto che, come previsto dal comma 10-decies e confermato dalla relazione tecnica, ai relativi adempimenti si possa effettivamente provvedere nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente senza, quindi, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  In merito ai profili di copertura, evidenzia che il comma 10-decies dell'articolo 14 autorizza il Ministero per i beni e le attività culturali – in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 399, primo periodo, della legge n. 145 del 2018, che vieta assunzioni a tempo indeterminato con decorrenza giuridica ed economica anteriore al 15 novembre 2019 – ad assumere personale non dirigenziale a tempo indeterminato, fino a 551 unità, a decorre dal 15 luglio 2019, provvedendo alla copertura dei conseguenti oneri in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, mediante riduzione, nella misura di 898.005 euro per il 2019, del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008.
  Al riguardo, anche alla luce dell'utilizzo delle risorse del citato Fondo a fini di compensazione degli effetti finanziari connessi all'assunzione di personale presso il Ministero della giustizia prevista dai commi 10-sexies e 10-septies, ritiene necessaria una rassicurazione da parte del Governo in merito al fatto che il predetto Fondo rechi le occorrenti disponibilità.
  In merito all'articolo 14-bis, comma 2, che disciplina le capacità assunzionali delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale, non formula osservazioni, considerata la natura ordinamentale della disposizione in esame.
  Riguardo all'articolo 14-ter, comma 1, che reca disposizioni sulle assunzioni obbligatorie e sul tirocinio delle categorie protette, non formula osservazioni, considerata la natura ordinamentale delle disposizioni in esame.
  Riguardo all'articolo 20, commi 1 e 5, che reca norme sul riscatto di periodi non coperti da contribuzione, rileva che le modifiche hanno, in primo luogo, l'effetto di incrementare i periodi riscattabili ai sensi dell'articolo 20 del decreto in esame, poiché la relativa finestra temporale risulta ampliata sia nell'anno della prima sia in quello dell'ultima contribuzione.
  Rammenta che la relazione tecnica riferita all'articolo 20 ha specificato che, stante la posizione di iscritto post 1995, i riscatti genereranno sia anticipi temporali sia maggiori importi di pensione, che saranno tuttavia corrisposti oltre il decennio di previsione. In proposito, pur tenendo Pag. 89conto di tale elemento temporale, ritiene opportuno acquisire elementi di valutazione circa i possibili effetti di maggiore spesa derivanti dall'anticipazione dei diritti pensionistici e/o dalla loro maggiorazione in virtù delle modifiche introdotte.
  Si prevede altresì che i periodi così riscattati siano parificati a periodi di lavoro: in proposito, ritiene che andrebbe chiarito se da tale parificazione derivino effetti onerosi in virtù di anticipazioni temporali o di maggiorazioni economiche nel godimento di benefici o nell'esercizio di diritti per il cui riconoscimento sono fissati, a legislazione vigente, requisiti legati al numero di anni o altri periodi effettivamente lavorati.
  Infine, si prevede che alla data del saldo dell'onere da riscatto l'INPS provveda all'accredito della contribuzione e ai relativi effetti. Evidenzia che la relazione tecnica di passaggio riferita all'articolo 20 non fornisce elementi per valutare, neppure indirettamente, l'eventuale effetto finanziario di siffatta previsione. Ritiene dunque che andrebbe chiarita l'effettiva portata normativa della disposizione, con particolare riferimento ad eventuali effetti sul computo e sulla rivalutazione del montante contributivo.
  In merito all'articolo 20, comma 6, che reca disposizioni sul riscatto della laurea, rileva che l'emendamento in esame rimuove il limite di età – già fissato, dall'articolo 20 del decreto, in 45 anni – oltre il quale risultava precluso il riscatto della laurea secondo le modalità agevolate introdotte dal decreto medesimo.
  La relazione tecnica riferita all'articolo 20, come integrata dagli elementi forniti dal Governo nel corso dell'esame presso il Senato, stimava che dalla disposizione derivassero effetti finanziari netti positivi – derivanti da maggiori entrate contributive – nel triennio di riferimento, come evidenziato anche nel prospetto riepilogativo. Presume, pur in mancanza di una specificazione espressa in tal senso, che la mancata considerazione di tali effetti discenda dall'assunzione che i soggetti interessati non acquisiranno diritti o incrementi delle pensioni nel decennio di riferimento, in analogia a quanto esplicitato con riferimento ai riscatti di cui ai commi 1-5 dell'articolo 20.
  Ciò posto, poiché l'emendamento consente il riscatto della laurea a condizioni agevolate anche a soggetti prossimi alla pensione, i quali potrebbero essere incentivati a valersene tanto per il conseguimento anticipato del diritto a pensione quanto per l'incremento della relativa misura, ritiene necessario acquisire elementi di valutazione riguardo agli effetti di onerosità della modifica testé introdotta. Questi ultimi, tenuto conto della rimozione del limite anagrafico, potrebbero infatti prodursi già nel primo decennio di applicazione delle disposizioni, ossia entro l'orizzonte temporale prescritto per la stima di oneri pensionistici dall'articolo 17 della legge n. 196 del 2009.
  Per quanto riguarda l'articolo 23, comma 2, che reca norme sull'anticipo del trattamento di fine servizio (TFS), rinvia ai rilievi già formulati sul testo trasmesso dal Senato.
  Con riferimento all'articolo 25, commi 1 e 2, che reca disposizioni sui vice presidenti di INPS e INAIL, prende atto che l'introduzione, a regime, della figura del vice presidente, quale membro dei Consigli di amministrazione dell'INAIL e dell'INPS (comma 1), è disposta in modo da non modificare il numero complessivo dei componenti dei medesimi organi rispetto a quanto previsto nel testo originario del provvedimento. Nel richiamare in proposito le considerazioni già svolte con riguardo al testo del provvedimento trasmesso dal Senato, ritiene comunque che andrebbe confermato che la diversa composizione dell'organo non determini maggiori costi per effetto di eventuali indennità aggiuntive e/o emolumenti di natura non retributiva.
  Per quanto concerne, invece, il comma 2, relativo all'attribuzione dei poteri del vicepresidente nella fase transitoria di prima applicazione della nuova disciplina, evidenzia che la disposizione non è corredata di una specifica clausola di invarianza, a differenza della previsione espressa di neutralità contenuta nel Pag. 90comma 1 e allo stesso riferita. In merito a tale differenza – riferita a fattispecie analoghe, una transitoria e una a regime – ritiene opportuno acquisire un chiarimento.
  Riguardo all'articolo 25-bis, che prevede disposizioni sugli uffici stampa delle amministrazioni pubbliche, rileva che la modifica introdotta nel corso dell'esame in sede referente è volta a recepire la condizione formulata in modo testuale dalla Ragioneria generale dello Stato per la verifica positiva della relazione tecnica di passaggio. La condizione, ripresa nel testo originario dell'emendamento in oggetto, richiama la data del 31 luglio 2019. Nel corso dell'esame in sede referente, le Commissioni di merito hanno approvato il testo riformulato che fa, invece, riferimento alla data del 31 ottobre 2019. In proposito, stanti le motivazioni esposte nella lettera di trasmissione della relazione tecnica, ritiene opportuno acquisire elementi di valutazione circa eventuali effetti di onerosità.
  In merito all'articolo 26-ter, che reca disposizioni sulle prestazioni di cassa integrazione guadagni in deroga, pur rilevando che la disposizione pone in capo alle regioni e alle province autonome una facoltà – e non un obbligo – di autorizzare un'ulteriore proroga per un periodo massimo di dodici mesi delle prestazioni di cassa integrazione guadagni in deroga, considera opportuno acquisire conferma che le risorse utilizzabili siano sufficienti a coprire il prolungamento dei trattamenti di integrazione salariale in questione. Inoltre ritiene opportuno chiarire se gli effetti derivanti dalla proroga per il 2019 siano suscettibili di comportare effetti di cassa non scontati a legislazione vigente.
  Riguardo all'articolo 26-quinquies, che reca norme sul regime pensionistico ENAV, rileva che la disposizione in esame sopprime la prevista abrogazione di una disciplina pensionistica di maggior favore, con ciò mantenendo dunque inalterata la situazione preesistente all'emanazione del decreto-legge n. 4 del 2019. Segnala che la relazione tecnica di passaggio non ha considerato la disposizione abrogativa, introdotta dal Senato, alla quale non sono stati quindi ascritti espressamente effetti di risparmio.
  Osserva, in linea di principio, che dalla soppressione di tale disposizioni abrogativa non dovrebbero quindi conseguire effetti finanziari: in proposito ritiene peraltro utile acquisire una conferma.
  In merito all'articolo 26-septies, che reca norme sul sistema di governo dell'ANPAL, non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione, anche tenuto conto che alle disposizioni recanti i termini ora differiti non erano stati ascritti effetti finanziari.
  Per quanto riguarda i profili di copertura dell'articolo 28, che reca disposizioni finanziarie, tenuto conto delle considerazioni dianzi svolte in merito alle disposizioni di cui agli articoli 12, commi 1, 3, 3-bis e 5, e 13, comma 2, ritiene necessario aggiornare, con riferimento alle disposizioni contenute nel capo I del provvedimento in esame, l'importo degli oneri, come quantificati dall'alinea del comma 2 dell'articolo 28 nei seguenti termini: «2. Agli oneri derivanti dagli articoli 12, commi 1, 3, 3-bis, 4, 5, 6, 7, 8, lettera b), numeri 2) e 3), e dal comma 1 del presente articolo, pari a 6.284,8 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.746,7 milioni di euro per l'anno 2020, a 7.798 milioni di euro per l'anno 2021 e a 7.958,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022».
  Ritiene conseguentemente necessario adeguare la copertura finanziaria di cui alla lettera a) del predetto comma 2 nei seguenti termini: «a) quanto a 6.515,7 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.629,9 milioni di euro per l'anno 2020, a 7.875,2 milioni di euro per l'anno 2021 e a 7.602,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».
  Ciò posto, evidenzia che il Fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1, comma 255, della legge n. 145 del 2018, utilizzato a copertura ai sensi del comma 2, lettera a), dell'articolo in commento, anche alla luce degli oneri ad esso imputati Pag. 91per effetto delle modifiche introdotte nel corso dell'esame in sede referente, reca comunque le necessarie disponibilità.

  La sottosegretaria Laura CASTELLI, in relazione alle richieste di chiarimento formulate dalla relatrice, deposita agli atti della Commissione una nota del Ministero dell'economia e delle finanze (vedi allegato).

  Marialuisa FARO (M5S), relatrice, formula quindi la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,
   esaminato il progetto di legge C. 1637-A Governo, approvato dal Senato, recante Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, per quanto riguarda i profili di quantificazione, da cui si evince, tra l'altro, che:
    con riferimento al meccanismo per il ripristino della compatibilità finanziaria, di cui all'articolo 12, comma 9, nel caso di esaurimento delle risorse disponibili per l'esercizio di riferimento, si precisa che l'INPS per ciascun richiedente, come già effettuato per il reddito di inclusione, attraverso procedure informatizzate, verifica i requisiti di eleggibilità, determina il beneficio spettante, dispone l'accredito mensile e l'accantonamento con riferimento all'intera annualità;
    tali procedure informatiche consentono, ai sensi del comma 10, di effettuare le attività di monitoraggio dell'erogazione del beneficio economico, nonché di inviare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro il 10 di ciascun mese, la rendicontazione anche con riferimento alle risorse accantonate; tale attività di monitoraggio consente di rilevare l'avvicinarsi ai limiti di spesa ben prima che questi siano raggiunti;
    risulta pertanto realizzabile nei tempi di cui al comma 9 la sospensione dell'acquisizione delle nuove domande e delle erogazioni e la rimodulazione dell'ammontare del beneficio tramite decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;
    si conferma dunque che il meccanismo di ripristino della compatibilità finanziaria è effettivamente realizzabile;
    le elaborazioni relative all'articolo 2 sono state effettuate su un campione rappresentativo di dati pari a circa il 4 per cento della popolazione ISEE complessiva e i criteri di estrazione del campione sono analoghi a quelli utilizzati negli ultimi 15 anni nei report di monitoraggio della disciplina ISEE, basati sulla data di nascita del dichiarante;
    per quanto riguarda la platea dei beneficiari, come già chiarito in relazione tecnica, sulla base dell'esperienza del Reddito di Inclusione, nonché delle rassegne internazionali disponibili con riferimento all'effettivo take up, la stima dei potenziali beneficiari appare sufficientemente prudenziale;
    per quanto riguarda gli effetti finanziari della nuova definizione di nucleo familiare in relazione a prestazioni sociali diverse dal Reddito di cittadinanza si chiarisce che in via generale si tratta di disposizioni volte ad evitare comportamenti opportunistici finalizzati a ottenere prestazioni agevolate cui non si avrebbe diritto;
    in ogni caso, resta ferma in capo agli enti erogatori, in particolare agli enti locali, la definizione di soglie di accesso alle prestazioni finalizzate ad evitare qualunque effetto di natura negativa sulla finanza pubblica;
    la metodologia di stima dell'onere relativo al beneficio in oggetto è la medesima utilizzata per il Reddito di inclusione, basata sull'utilizzo delle dichiarazioni ISEE di due annualità successive, con l'unica differenza rispetto al ReI che è Pag. 92stato utilizzato il biennio più recente ad oggi disponibile. Sulla base di questi dati è stato stimato il tasso di permanenza;
    per quanto riguarda la richiesta di indicare la quota rispetto agli importi di spesa annua relativa alla pensione di cittadinanza, si precisa che questa è pari per il 2019 al 5,7 per cento del totale;
    all'articolo 4, per quanto riguarda le attività dell'anagrafe tributaria, l'interconnessione tra le banche dati è già da tempo operativa ed è stata utilizzata, tra l'altro, per le verifiche relative al reddito di inclusione;
    per quanto riguarda le attività in capo ai comuni di verifica dei requisiti di residenza, si premette che si tratta di controlli già previsti per la totalità dei beneficiari del ReI entro 15 giorni dalla richiesta del beneficio, le cui modalità in riferimento al Reddito di cittadinanza verranno definite con accordi in sede di Conferenza unificata presumibilmente al fine di semplificarne l'applicazione, anche attraverso la previsione di meccanismi di campionamento;
    con riferimento agli effetti per la finanza pubblica dell'estensione delle agevolazioni del bonus gas ai beneficiari della misura Rdc si precisa che la disposizione non modifica i requisiti di eleggibilità avendo una mera funzione di semplificazione delle procedure di accesso;
    non si rilevano pertanto effetti espansivi sulla finanza pubblica, atteso che i requisiti di accesso al bonus risultano meno restrittivi rispetto a quelli richiesti dal Reddito di cittadinanza, con particolare riferimento alla soglia di ISEE prevista;
    per quanto riguarda la stima dei costi complessivi connessi alla realizzazione del sistema informativo del Reddito di cittadinanza, si precisa che a valere sul PON Inclusione sono stati stanziati circa 2 milioni di euro;
    per quanto concerne la quantificazione degli oneri derivanti dall'adeguamento delle attività strumentali al soddisfacimento dei livelli essenziali dei servizi, si premette, con riferimento ai Patti per l'Inclusione sociale, che sono fatti salvi gli interventi originariamente previsti per il Reddito di Inclusione, ai sensi del comma 13 dell'articolo 4, per i quali le attività da realizzare e i relativi stanziamenti sono stati definiti nell'ambito del Piano nazionale per l'utilizzo della quota del Fondo povertà destinata al rafforzamento degli interventi e dei servizi sociali, approvato con decreto del 18 maggio 2018, definito ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 147 del 2017;
    con riferimento alle annualità successive, gli interventi saranno definiti nei relativi piani tenendo delle compatibilità finanziarie e della disposizione di cui all'articolo 12, comma 12, che esplicitamente considera come ammissibili anche i costi relativi ai sistemi informativi dei Comuni;
    l'articolo 7-bis, che modifica il regime sanzionatorio previsto in materia di infedele asseverazioni o visto di conformità, non incide sulla misura delle somme complessivamente richieste nei casi di visto di conformità infedele e pertanto non determina effetti sui saldi di finanza pubblica;
    con riguardo all'articolo 9-bis, l'entità complessiva delle risorse destinate al finanziamento dei patronati dipende esclusivamente dall'ammontare del gettito contributivo e non dai requisiti dei patronati;
    con riguardo all'articolo 13, con riferimento alla discrepanza rilevata tra i dati riferiti al mese di agosto forniti nell'ultimo rapporto dell'Osservatorio statistico dell'INPS e quanto riportato nella relazione tecnica si chiarisce che questa è dovuta all'utilizzo dei dati preliminari forniti dall'Istituto, disponibili al momento della definizione della relazione medesima;
    per quanto riguarda la percentuale di beneficiari del ReI che continueranno a Pag. 93percepire la misura in assenza del requisito di residenza di 10 anni, si precisa che il calcolo degli stranieri beneficiari del ReI che si presume non abbiano il requisito di residenza da almeno 10 anni non può essere calcolato utilizzando la stessa percentuale applicata agli stranieri che hanno i requisiti ISEE per accedere al Reddito di cittadinanza, giacché gli stranieri non comunitari beneficiari del ReI per definizione possiedono un permesso di lungo soggiorno riconosciuto a chi risiede nel paese da almeno 5 anni;
    inoltre, tutti gli stranieri per accedere al ReI devono soddisfare il requisito di residenza continuativa per almeno 2 anni, al contrario, per gli stranieri presenti nella banca dati ISEE che soddisfano i requisiti economici per accedere al Reddito di cittadinanza non si può assumere che soddisfino una durata minima di residenza;
    con riguardo all'articolo 24, relativo alla detassazione del TFS, si precisa che la valutazione del relativo onere è basato sui dati relativi ai pensionamenti annuali, ai corrispondenti importi di TFS dovuti e al periodo medio che intercorre tra la data di cessazione del rapporto di lavoro e quella di percezione del TFS, stimati dall'INPS. La stima della norma originaria fissa oneri a regime e pertanto considera tutti i dipendenti pubblici, anche coloro che percepiranno il TFR che negli anni sostituirà il TFS;
    si confermano quindi gli effetti quantificati in sede di valutazione della norma originaria, in quanto la stima considera gli effetti della riduzione dell'aliquota sia sul TFS sia anche sul TFR che negli anni a venire sostituirà la precedente indennità;
    per quanto riguarda l'articolo 26-bis, si conferma che il Fondo sociale per occupazione e formazione presenta le necessarie disponibilità finanziarie per il rifinanziamento dell'intervento di accesso ai programmi di CIGS per riorganizzazione, crisi aziendale e contratto di solidarietà, per un importo di euro 80 milioni per il 2019 ed euro 50 milioni per il 2020, senza pregiudizio per la copertura di altri interventi previsti a legislazione vigente;
    si conferma che gli interventi previsti dall'articolo 26-ter, in materia di prestazioni di cassa integrazione guadagni in deroga, trovano totale copertura, anche per gli effetti di cassa, nei limiti degli stanziamenti già disposti ai sensi del decreto legislativo n. 148 del 2015;
    si precisa, inoltre, che in caso di successivo provvedimento di reiezione dell'istanza presentata dall'impresa, il rinvio all'articolo 1-bis del decreto-legge n. 108 del 2002 non determina effetti di maggiore spesa rispetto alla legislazione vigente, in quanto la disposizione richiamata consente di porre in essere le procedure per la ripetizione delle somme erogate (sia per prestazioni che per contributi) direttamente nei confronti dell'impresa, senza effetti negativi per i lavoratori;
    per quanto riguarda l'articolo 27, comma 2, che incrementa dello 0,65 per cento il PREU sugli apparecchi AWP, relativamente agli effetti di analoghi recenti provvedimenti sul pay out, si segnala che la relazione tecnica tiene conto della riduzione di pay out disposta con la legge di bilancio per il 2019;
    per quanto riguarda l'articolo 27, comma 3, che incrementa i corrispettivi per i titoli autorizzatori degli apparecchi AWP (cd. «NOE» e «NOD»), si precisa che le stime si riferiscono ai titoli che sono stati o saranno rilasciati successivamente all'entrata in vigore del decreto-legge in esame;
    i compiti assegnati dall'articolo 27, comma 6, non determineranno, per il Corpo della Guardia di finanza, ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, posto che già viene assicurata una costante presenza ispettiva nel contrasto del gioco illegale;
    l'aumento della domanda di gioco legale, una volta acquisito nel corso del Pag. 942019 per effetto della diminuzione di offerta illegale, produrrà i suoi effetti anche negli esercizi successivi;
   preso altresì atto degli ulteriori chiarimenti forniti dal Governo in merito ai profili di copertura, da cui si evince, tra l'altro, che:
    all'articolo 5, comma 1, quinto periodo, appare necessario integrare la clausola di invarianza finanziaria relativa al ricevimento delle domande del Rdc da parte degli istituti di patronato mediante specifica indicazione che le predette attività abbiano comunque luogo nei limiti del finanziamento previsto dall'articolo 13, comma 9, della legge n. 152 del 2001, recante «Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale»;
    all'articolo 6, comma 6-ter, appare necessario arrotondare gli importi degli oneri ivi previsti;
    all'articolo 6, comma 7, appare necessario espungere la previsione di oneri eventuali, prevedendo che l'attuazione delle disposizioni ivi contenute avvenga nei limiti delle risorse disponibili sul Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, con esclusione della quota del medesimo Fondo destinata al rafforzamento degli interventi e dei servizi sociali ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, a valere sulla quale si provvede invece all'attuazione del successivo articolo 12, comma 12;
    all'articolo 7, comma 15-sexies, appare necessario arrotondare gli importi degli oneri ivi previsti;
    all'articolo 7-ter, comma 6, appare necessario precisare che il versamento annuale all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse derivanti dai provvedimenti di sospensione del beneficio del Rdc in caso di condanna o applicazione di misura cautelare personale, ai fini della riassegnazione ai capitoli di spesa corrispondenti al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, è effettuato dall'INPS, anziché dagli enti interessati come attualmente previsto dal testo, posto che il predetto Istituto è l'unico ente che dovrà provvedere al citato versamento;
    all'articolo 11, comma 2, lettera b), numero 4), appare necessario precisare che le risorse da destinare al finanziamento degli interventi complementari rispetto al Programma operativo del Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD) siano esclusivamente quelle derivanti dalle eventuali disponibilità risultanti sul Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti, di cui all'articolo 58 del decreto-legge n. 83 del 2012;
    appare necessario inserire tra le disposizioni i cui oneri sono ricompresi nel limite massimo di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, anche quelle da cui derivano i maggiori oneri relativi all'erogazione nelle province di misure aventi finalità analoghe a quelle del Rdc, di cui all'articolo 13, comma 2, posto che i predetti oneri, pur essendo computati nel citato limite di spesa, non sono però espressamente richiamati dal medesimo articolo 12, comma 1;
    all'articolo 13, comma 2, appare conseguentemente necessario espungere l'autonoma copertura dei predetti oneri, pari a 19 milioni di euro annui decorrere dall'anno 2020, effettuata mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge n. 145 del 2018, giacché a tali oneri si provvede ai sensi dell'articolo 28 attraverso la copertura del predetto limite di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, limitando il contenuto della richiamata disposizione esclusivamente all'autorizzazione di spesa relativa ai predetti oneri;
    all'articolo 12, appare necessario adeguare le spese di funzionamento di ANPAL per consentire alla stessa di provvedere all'attuazione delle funzioni ad essa assegnate dal presente provvedimento introducendo un'apposita autorizzazione di spesa, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e a 5 milioni di euro per il 2021;Pag. 95
    le occorrenti risorse risultano reperite, per l'anno 2019, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 258, quarto periodo, della legge n. 145 del 2018, relativa al reclutamento di personale da parte delle regioni da destinare ai centri per l'impiego e, per gli anni 2020 e 2021, attingendo al Fondo per il reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 1, comma 255, della predetta legge n. 145;
    all'articolo 12, comma 9, precisare che l'accertamento dell'esaurimento delle risorse disponibili destinate al Rdc è effettuato secondo le modalità previste dall'articolo 17, comma 10, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che prevede l'adozione di un decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, cosicché risulti stabilito in modo inequivoco il termine a decorrere dal quale devono essere computati i trenta giorni per l'adozione del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;
    all'articolo 12, comma 11, occorre precisare che il meccanismo per effetto del quale si prevede la destinazione delle eventuali economie derivanti dall'erogazione del Rdc ai centri per l'impiego deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 257, terzo e quarto periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
    all'articolo 25, comma 2, occorre precisare che il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali – con il quale, in fase di prima attuazione, sono nominati i soggetti cui sono attribuiti, rispettivamente, i poteri del Presidente e del consiglio di amministrazione dell'INPS e dell'INAIL, nelle more del perfezionamento della procedura di nomina dei nuovi organi – definisce altresì gli emolumenti dei predetti soggetti senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
    all'articolo 26-bis, appare necessario sostituire il comma 2 al fine di precisare, da un lato, che gli oneri oggetto di copertura, ricavabili solo implicitamente dal testo per differenza, rispetto agli oneri della disposizione novellata di cui al comma 1, sono pari a 80 milioni di euro per l'anno 2019 e 50 milioni di euro per l'anno 2020, dall'altro, che le risorse utilizzate a copertura sono quelle indicate all'articolo 29, comma 3, lettere a) e b), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, anche se confluite in piani gestionali diversi da quello di cui all'alinea del medesimo comma 3 del citato articolo 29 (piano gestionale n. 11 del capitolo 2230 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali), in modo da escludere che l'utilizzo delle predette risorse sia circoscritto esclusivamente a quelle iscritte nel citato piano gestionale n. 11, posto che esse sarebbero insufficienti ad assicurare la copertura dei citati oneri;
    all'articolo 26-quinquies appare necessario precisare il carattere annuo degli oneri oggetto di copertura a decorrere dall'anno 2028;
    all'articolo 26-sexies, comma 1, appare necessario precisare che le risorse utilizzate a copertura sono quelle indicate all'articolo 29, comma 3, lettere a) e b), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, anche se confluite in piani gestionali diversi da quello di cui all'alinea del medesimo comma 3 del citato articolo 29 (piano gestionale n. 11 del capitolo 2230 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali), in modo da escludere che l'utilizzo delle predette risorse sia circoscritto esclusivamente a quelle iscritte nel citato piano gestionale n. 11, posto che esse sarebbero insufficienti ad assicurare la copertura dei citati oneri;
    all'articolo 28, comma 2, alinea, appare altresì necessario aggiornare, con riferimento alle disposizioni contenute nel capo I del provvedimento, in funzione degli effetti finanziari delle modifiche introdotte nel corso dell'esame in sede referente, l'importo degli oneri ivi indicati, adeguando al contempo quota parte della relativa copertura finanziaria, ossia quella Pag. 96effettuata mediante riduzione del Fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1, comma 255, della legge n. 145 del 2018, ai sensi della lettera a) del citato comma 2;
    all'articolo 28, comma 4, che richiama la procedura contabile di compensazione degli oneri eccedenti le previsioni di spesa, appare necessario sopprimere il riferimento all'articolo 1, comma 257, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che disciplina invece il meccanismo di compensazione tra eventuali eccedenze di spesa ed eventuali economie riferite all'attuazione delle misure relative al Rdc e a «quota 100»;
    il predetto richiamo appare infatti improprio sia perché il meccanismo di compensazione previsto dalla norma richiamata risulta sostanzialmente derogato, per quanto riguarda le economie di spesa derivanti dall'attuazione del Rdc, dalle disposizioni di cui all'articolo 12, comma 11, sia perché esso sembrerebbe limitare la portata della compensazione degli effetti finanziari soltanto ad alcune previsioni di spesa (articoli 14, 15 e 16) e non a tutte quelle contenute nel presente decreto;
    all'articolo 28, comma 6, recante la clausola di neutralità finanziaria relativa alle attività previste dal presente decreto, appare necessario escludere dall'ambito di applicazione della clausola medesima non solo l'articolo 12 in materia di attuazione del programma del Rdc ma anche le ulteriori disposizioni onerose riguardanti attività delle pubbliche amministrazioni, recanti specifiche autorizzazioni di spesa, introdotte nel corso dell'esame parlamentare,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:
  All'articolo 5, comma 1, quinto periodo, dopo le parole: della finanza pubblica aggiungere le seguenti:, nei limiti del finanziamento previsto dall'articolo 13, comma 9, della legge n. 152 del 2001;
  All'articolo 6, comma 6-ter, sostituire le parole: 3.792.248,25 con le seguenti: 3.792.249, sostituire le parole: 4.604.145,50 con le seguenti: 4.604.146 e sostituire le parole: 5.346.461,25 con le seguenti: 5.346.462;
  All'articolo 6, comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: Con riferimento alle attività dei comuni fino a: a valere sul con le seguenti: Alle attività dei comuni di cui al presente articolo, strumentali al soddisfacimento dei livelli essenziali di cui all'articolo 4, comma 14, si provvede nei limiti delle risorse disponibili sul.

  Conseguentemente, al medesimo comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, ad esclusione della quota del medesimo Fondo destinata al rafforzamento degli interventi e dei servizi sociali ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147.
  All'articolo 7, comma 15-sexies, sostituire le parole: euro 342.003,51 per l'anno 2019, a euro 2.380.587,14 per l'anno 2020, a euro 2.840.933,37 per l'anno 2021, a euro 3.012.883,98 per l'anno 2022, a euro 3.071.207,15 per l'anno 2023, a euro 3.093.315,84 per l'anno 2024 e a euro 3.129.005,34 annui con le seguenti: euro 342.004 per l'anno 2019, a euro 2.380.588 per l'anno 2020, a euro 2.840.934 per l'anno 2021, a euro 3.012.884 per l'anno 2022, a euro 3.071.208 per l'anno 2023, a euro 3.093.316 per l'anno 2024 e a euro 3.129.006 annui;
  All'articolo 7-ter, comma 6, sostituire le parole: dagli enti interessati con le seguenti: dall'INPS;
  All'articolo 11, comma 2, lettera b), numero 4), sostituire le parole: il Fondo di cui all'articolo 58 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, Pag. 97può essere utilizzato con le seguenti: le eventuali disponibilità del Fondo di cui all'articolo 58 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, possono essere utilizzate;
  All'articolo 12, apportare le seguenti modificazioni:
   al comma 1, sostituire le parole:, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, con le seguenti: e delle misure aventi finalità analoghe a quelle del Rdc, ai sensi rispettivamente dei commi 1 e 2 dell'articolo 13,;
   dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  4-bis. Al fine di adeguare le spese di funzionamento dell'ANPAL per l'attuazione del Rdc è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 5 milioni di euro per l'anno 2021. Ai predetti oneri si provvede:
   a) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 258, quarto periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
   b) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2020 e a 5 milioni di euro per l'anno 2021, ai sensi dell'articolo 28, comma 2, lettera a).

  Conseguentemente:
   all'articolo 13, comma 2, sostituire il quarto periodo con il seguente: Ai fini dell'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 19 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.;
   all'articolo 28, comma 2, apportare le seguenti modificazioni:
    all'alinea, sostituire le parole: Agli oneri derivanti dagli articoli 12, commi 1, 3, 3-bis, 4, 5, 6, 7, 8, lettera b), numeri 2) e 3), e dal comma 1 del presente articolo, pari a 6.309,8 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.727,7 milioni di euro per l'anno 2020, a 7.475 milioni di euro per l'anno 2021 e a 7.635,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: Agli oneri derivanti dagli articoli 12, commi 1, 3, 3-bis, 4, 4-bis, lettera b), 5, 6, 7, 8, lettera b), numeri 2) e 3), e dal comma 1 del presente articolo, pari a 6.284,8 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.756,7 milioni di euro per l'anno 2020, a 7.803 milioni di euro per l'anno 2021 e a 7.958,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022;
    sostituire la lettera a) con la seguente: a) quanto a 6.515,7 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.639,9 milioni di euro per l'anno 2020, a 7.880,2 milioni di euro per l'anno 2021 e a 7.602,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
  All'articolo 12, comma 9, terzo periodo, dopo le parole: ai sensi del comma 1, aggiungere le seguenti: accertato secondo le modalità previste dall'articolo 17, comma 10, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,;
  All'articolo 12, comma 11, premettere le seguenti parole: In deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 257, terzo e quarto periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,;
  All'articolo 25, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Con il decreto di cui al primo periodo sono altresì definiti, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, gli emolumenti spettanti ai predetti soggetti.;
  All'articolo 26-bis, sostituire il comma 2 con il seguente: 2. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2019 e a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, mediante utilizzo delle risorse indicate all'articolo 29, comma 3, lettere a) e Pag. 98b), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, anche se confluite in piani gestionali diversi da quello di cui all'alinea del medesimo comma 3.
  All'articolo 26-quinquies, comma 3, dopo le parole: 9.549.000 euro aggiungere la seguente: annui.
  All'articolo 26-sexies, comma 1, sostituire le parole: di cui all'articolo 29, comma 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 con le seguenti: indicate all'articolo 29, comma 3, lettere a) e b), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, anche se confluite in piani gestionali diversi da quello di cui all'alinea del medesimo comma 3.
  All'articolo 28, comma 4, sopprimere le parole: Ai sensi di quanto previsto all'articolo 1, comma 257, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
  All'articolo 28, comma 6, sostituire le parole: ai sensi dell'articolo 12 con le seguenti: ai sensi degli articoli 6, commi 6-bis e 6-ter, 7, commi 15-quater, 15-quinquies e 15-sexies, 12 e 14, commi 10-sexies, 10-septies, 10-decies e 10-undecies.».

  Andrea MANDELLI (FI) chiede di poter esaminare con attenzione la proposta di parere formulata dalla relatrice.

  Claudio BORGHI, presidente, non essendovi obiezioni, sospende la seduta, per consentire ai commissari di effettuare i necessari approfondimenti sulla proposta di parere della relatrice.

  La seduta, sospesa alle 15.35, riprende alle 16.55.

  Claudio BORGHI, presidente, comunica di aver appena appreso della morte in un incidente del padre della Ministra per gli affari regionali e le autonomie Erika Stefani, alla quale esprime la propria più sentita vicinanza, anche a nome della Commissione bilancio.

  Marialuisa FARO (M5S), relatrice, segnala di aver predisposto una nuova formulazione della proposta di parere, la quale, rispetto alla precedente, contiene un'ulteriore condizione, volta a precisare che le province menzionate all'articolo 13, comma 2, sono le province autonome di Trento e Bolzano.
  Dà quindi lettura della proposta di parere, come riformulata:

  «La V Commissione,
   esaminato il progetto di legge C. 1637-A Governo, approvato dal Senato, recante Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, per quanto riguarda i profili di quantificazione, da cui si evince, tra l'altro, che:
    con riferimento al meccanismo per il ripristino della compatibilità finanziaria, di cui all'articolo 12, comma 9, nel caso di esaurimento delle risorse disponibili per l'esercizio di riferimento, si precisa che l'INPS per ciascun richiedente, come già effettuato per il reddito di inclusione, attraverso procedure informatizzate, verifica i requisiti di eleggibilità, determina il beneficio spettante, dispone l'accredito mensile e l'accantonamento con riferimento all'intera annualità;
    tali procedure informatiche consentono, ai sensi del comma 10, di effettuare le attività di monitoraggio dell'erogazione del beneficio economico, nonché di inviare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro il 10 di ciascun mese, la rendicontazione anche con riferimento alle risorse accantonate; tale attività di monitoraggio consente di rilevare l'avvicinarsi ai limiti di spesa ben prima che questi siano raggiunti;
    risulta pertanto realizzabile nei tempi di cui al comma 9 la sospensione dell'acquisizione delle nuove domande e Pag. 99delle erogazioni e la rimodulazione dell'ammontare del beneficio tramite decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;
    si conferma dunque che il meccanismo di ripristino della compatibilità finanziaria è effettivamente realizzabile;
    le elaborazioni relative all'articolo 2 sono state effettuate su un campione rappresentativo di dati pari a circa il 4 per cento della popolazione ISEE complessiva e i criteri di estrazione del campione sono analoghi a quelli utilizzati negli ultimi 15 anni nei report di monitoraggio della disciplina ISEE, basati sulla data di nascita del dichiarante;
    per quanto riguarda la platea dei beneficiari, come già chiarito in relazione tecnica, sulla base dell'esperienza del Reddito di Inclusione, nonché delle rassegne internazionali disponibili con riferimento all'effettivo take up, la stima dei potenziali beneficiari appare sufficientemente prudenziale;
    per quanto riguarda gli effetti finanziari della nuova definizione di nucleo familiare in relazione a prestazioni sociali diverse dal Reddito di cittadinanza si chiarisce che in via generale si tratta di disposizioni volte ad evitare comportamenti opportunistici finalizzati a ottenere prestazioni agevolate cui non si avrebbe diritto;
    in ogni caso, resta ferma in capo agli enti erogatori, in particolare agli enti locali, la definizione di soglie di accesso alle prestazioni finalizzate ad evitare qualunque effetto di natura negativa sulla finanza pubblica;
    la metodologia di stima dell'onere relativo al beneficio in oggetto è la medesima utilizzata per il Reddito di inclusione, basata sull'utilizzo delle dichiarazioni ISEE di due annualità successive, con l'unica differenza rispetto al ReI che è stato utilizzato il biennio più recente ad oggi disponibile. Sulla base di questi dati è stato stimato il tasso di permanenza;
    per quanto riguarda la richiesta di indicare la quota rispetto agli importi di spesa annua relativa alla pensione di cittadinanza, si precisa che questa è pari per il 2019 al 5,7 per cento del totale;
    all'articolo 4, per quanto riguarda le attività dell'anagrafe tributaria, l'interconnessione tra le banche dati è già da tempo operativa ed è stata utilizzata, tra l'altro, per le verifiche relative al reddito di inclusione;
    per quanto riguarda le attività in capo ai comuni di verifica dei requisiti di residenza, si premette che si tratta di controlli già previsti per la totalità dei beneficiari del ReI entro 15 giorni dalla richiesta del beneficio, le cui modalità in riferimento al Reddito di cittadinanza verranno definite con accordi in sede di Conferenza unificata presumibilmente al fine di semplificarne l'applicazione, anche attraverso la previsione di meccanismi di campionamento;
    con riferimento agli effetti per la finanza pubblica dell'estensione delle agevolazioni del bonus gas ai beneficiari della misura Rdc si precisa che la disposizione non modifica i requisiti di eleggibilità avendo una mera funzione di semplificazione delle procedure di accesso;
    non si rilevano pertanto effetti espansivi sulla finanza pubblica, atteso che i requisiti di accesso al bonus risultano meno restrittivi rispetto a quelli richiesti dal Reddito di cittadinanza, con particolare riferimento alla soglia di ISEE prevista;
    per quanto riguarda la stima dei costi complessivi connessi alla realizzazione del sistema informativo del Reddito di cittadinanza, si precisa che a valere sul PON Inclusione sono stati stanziati circa 2 milioni di euro;
    per quanto concerne la quantificazione degli oneri derivanti dall'adeguamento delle attività strumentali al soddisfacimento dei livelli essenziali dei servizi, si premette, con riferimento ai Patti per l'Inclusione sociale, che sono fatti salvi gli Pag. 100interventi originariamente previsti per il Reddito di Inclusione, ai sensi del comma 13 dell'articolo 4, per i quali le attività da realizzare e i relativi stanziamenti sono stati definiti nell'ambito del Piano nazionale per l'utilizzo della quota del Fondo povertà destinata al rafforzamento degli interventi e dei servizi sociali, approvato con decreto del 18 maggio 2018, definito ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 147 del 2017;
    con riferimento alle annualità successive, gli interventi saranno definiti nei relativi piani tenendo delle compatibilità finanziarie e della disposizione di cui all'articolo 12, comma 12, che esplicitamente considera come ammissibili anche i costi relativi ai sistemi informativi dei Comuni;
    l'articolo 7-bis, che modifica il regime sanzionatorio previsto in materia di infedele asseverazioni o visto di conformità, non incide sulla misura delle somme complessivamente richieste nei casi di visto di conformità infedele e pertanto non determina effetti sui saldi di finanza pubblica;
    con riguardo all'articolo 9-bis, l'entità complessiva delle risorse destinate al finanziamento dei patronati dipende esclusivamente dall'ammontare del gettito contributivo e non dai requisiti dei patronati;
    con riguardo all'articolo 13, con riferimento alla discrepanza rilevata tra i dati riferiti al mese di agosto forniti nell'ultimo rapporto dell'Osservatorio statistico dell'INPS e quanto riportato nella relazione tecnica si chiarisce che questa è dovuta all'utilizzo dei dati preliminari forniti dall'Istituto, disponibili al momento della definizione della relazione medesima;
    per quanto riguarda la percentuale di beneficiari del ReI che continueranno a percepire la misura in assenza del requisito di residenza di 10 anni, si precisa che il calcolo degli stranieri beneficiari del ReI che si presume non abbiano il requisito di residenza da almeno 10 anni non può essere calcolato utilizzando la stessa percentuale applicata agli stranieri che hanno i requisiti ISEE per accedere al Reddito di cittadinanza, giacché gli stranieri non comunitari beneficiari del ReI per definizione possiedono un permesso di lungo soggiorno riconosciuto a chi risiede nel paese da almeno 5 anni;
    inoltre, tutti gli stranieri per accedere al ReI devono soddisfare il requisito di residenza continuativa per almeno 2 anni, al contrario, per gli stranieri presenti nella banca dati ISEE che soddisfano i requisiti economici per accedere al Reddito di cittadinanza non si può assumere che soddisfino una durata minima di residenza;
    con riguardo all'articolo 24, relativo alla detassazione del TFS, si precisa che la valutazione del relativo onere è basato sui dati relativi ai pensionamenti annuali, ai corrispondenti importi di TFS dovuti e al periodo medio che intercorre tra la data di cessazione del rapporto di lavoro e quella di percezione del TFS, stimati dall'INPS. La stima della norma originaria fissa oneri a regime e pertanto considera tutti i dipendenti pubblici, anche coloro che percepiranno il TFR che negli anni sostituirà il TFS;
    si confermano quindi gli effetti quantificati in sede di valutazione della norma originaria, in quanto la stima considera gli effetti della riduzione dell'aliquota sia sul TFS sia anche sul TFR che negli anni a venire sostituirà la precedente indennità;
    per quanto riguarda l'articolo 26-bis, si conferma che il Fondo sociale per occupazione e formazione presenta le necessarie disponibilità finanziarie per il rifinanziamento dell'intervento di accesso ai programmi di CIGS per riorganizzazione, crisi aziendale e contratto di solidarietà, per un importo di euro 80 milioni per il 2019 ed euro 50 milioni per il 2020, senza pregiudizio per la copertura di altri interventi previsti a legislazione vigente; Pag. 101
    si conferma che gli interventi previsti dall'articolo 26-ter, in materia di prestazioni di cassa integrazione guadagni in deroga, trovano totale copertura, anche per gli effetti di cassa, nei limiti degli stanziamenti già disposti ai sensi del decreto legislativo n. 148 del 2015;
    si precisa, inoltre, che in caso di successivo provvedimento di reiezione dell'istanza presentata dall'impresa, il rinvio all'articolo 1-bis del decreto-legge n. 108 del 2002 non determina effetti di maggiore spesa rispetto alla legislazione vigente, in quanto la disposizione richiamata consente di porre in essere le procedure per la ripetizione delle somme erogate (sia per prestazioni che per contributi) direttamente nei confronti dell'impresa, senza effetti negativi per i lavoratori;
    per quanto riguarda l'articolo 27, comma 2, che incrementa dello 0,65 per cento il PREU sugli apparecchi AWP, relativamente agli effetti di analoghi recenti provvedimenti sul pay out, si segnala che la relazione tecnica tiene conto della riduzione di pay out disposta con la legge di bilancio per il 2019;
    per quanto riguarda l'articolo 27, comma 3, che incrementa i corrispettivi per i titoli autorizzatori degli apparecchi AWP (cd. «NOE» e «NOD»), si precisa che le stime si riferiscono ai titoli che sono stati o saranno rilasciati successivamente all'entrata in vigore del decreto-legge in esame;
    i compiti assegnati dall'articolo 27, comma 6, non determineranno, per il Corpo della Guardia di finanza, ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, posto che già viene assicurata una costante presenza ispettiva nel contrasto del gioco illegale;
    l'aumento della domanda di gioco legale, una volta acquisito nel corso del 2019 per effetto della diminuzione di offerta illegale, produrrà i suoi effetti anche negli esercizi successivi;
   preso altresì atto degli ulteriori chiarimenti forniti dal Governo in merito ai profili di copertura, da cui si evince, tra l'altro, che:
    all'articolo 5, comma 1, quinto periodo, appare necessario integrare la clausola di invarianza finanziaria relativa al ricevimento delle domande del Rdc da parte degli istituti di patronato mediante specifica indicazione che le predette attività abbiano comunque luogo nei limiti del finanziamento previsto dall'articolo 13, comma 9, della legge n. 152 del 2001, recante «Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale»;
    all'articolo 6, comma 6-ter, appare necessario arrotondare gli importi degli oneri ivi previsti;
    all'articolo 6, comma 7, appare necessario espungere la previsione di oneri eventuali, prevedendo che l'attuazione delle disposizioni ivi contenute avvenga nei limiti delle risorse disponibili sul Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, con esclusione della quota del medesimo Fondo destinata al rafforzamento degli interventi e dei servizi sociali ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, a valere sulla quale si provvede invece all'attuazione del successivo articolo 12, comma 12;
    all'articolo 7, comma 15-sexies, appare necessario arrotondare gli importi degli oneri ivi previsti;
    all'articolo 7-ter, comma 6, appare necessario precisare che il versamento annuale all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse derivanti dai provvedimenti di sospensione del beneficio del Rdc in caso di condanna o applicazione di misura cautelare personale, ai fini della riassegnazione ai capitoli di spesa corrispondenti al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, è effettuato dall'INPS, anziché dagli enti interessati come attualmente previsto dal testo, posto che il predetto Istituto è l'unico ente che dovrà provvedere al citato versamento;
    all'articolo 11, comma 2, lettera b), numero 4), appare necessario precisare Pag. 102che le risorse da destinare al finanziamento degli interventi complementari rispetto al Programma operativo del Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD) siano esclusivamente quelle derivanti dalle eventuali disponibilità risultanti sul Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti, di cui all'articolo 58 del decreto-legge n. 83 del 2012;
    appare necessario inserire tra le disposizioni i cui oneri sono ricompresi nel limite massimo di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, anche quelle da cui derivano i maggiori oneri relativi all'erogazione nelle province di misure aventi finalità analoghe a quelle del Rdc, di cui all'articolo 13, comma 2, posto che i predetti oneri, pur essendo computati nel citato limite di spesa, non sono però espressamente richiamati dal medesimo articolo 12, comma 1;
    all'articolo 13, comma 2, appare conseguentemente necessario espungere l'autonoma copertura dei predetti oneri, pari a 19 milioni di euro annui decorrere dall'anno 2020, effettuata mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge n. 145 del 2018, giacché a tali oneri si provvede ai sensi dell'articolo 28 attraverso la copertura del predetto limite di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, limitando il contenuto della richiamata disposizione esclusivamente all'autorizzazione di spesa relativa ai predetti oneri;
    sempre all'articolo 13, comma 2, terzo periodo, appare necessario precisare che le province interessate dalla disposizione in commento sono le province autonome di Trento e Bolzano;
    all'articolo 12, appare necessario adeguare le spese di funzionamento di ANPAL per consentire alla stessa di provvedere all'attuazione delle funzioni ad essa assegnate dal presente provvedimento introducendo un'apposita autorizzazione di spesa, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e a 5 milioni di euro per il 2021;
    le occorrenti risorse risultano reperite, per l'anno 2019, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 258, quarto periodo, della legge n. 145 del 2018, relativa al reclutamento di personale da parte delle regioni da destinare ai centri per l'impiego e, per gli anni 2020 e 2021, attingendo al Fondo per il reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 1, comma 255, della predetta legge n. 145;
    all'articolo 12, comma 9, precisare che l'accertamento dell'esaurimento delle risorse disponibili destinate al Rdc è effettuato secondo le modalità previste dall'articolo 17, comma 10, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che prevede l'adozione di un decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, cosicché risulti stabilito in modo inequivoco il termine a decorrere dal quale devono essere computati i trenta giorni per l'adozione del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;
    all'articolo 12, comma 11, occorre precisare che il meccanismo per effetto del quale si prevede la destinazione delle eventuali economie derivanti dall'erogazione del Rdc ai centri per l'impiego deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 257, terzo e quarto periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
    all'articolo 25, comma 2, occorre precisare che il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali – con il quale, in fase di prima attuazione, sono nominati i soggetti cui sono attribuiti, rispettivamente, i poteri del Presidente e del consiglio di amministrazione dell'INPS e dell'INAIL, nelle more del perfezionamento della procedura di nomina dei nuovi organi – definisce altresì gli emolumenti dei predetti soggetti senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
    all'articolo 26-bis, appare necessario sostituire il comma 2 al fine di precisare, da un lato, che gli oneri oggetto di copertura, ricavabili solo implicitamente Pag. 103dal testo per differenza, rispetto agli oneri della disposizione novellata di cui al comma 1, sono pari a 80 milioni di euro per l'anno 2019 e 50 milioni di euro per l'anno 2020, dall'altro, che le risorse utilizzate a copertura sono quelle indicate all'articolo 29, comma 3, lettere a) e b), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, anche se confluite in piani gestionali diversi da quello di cui all'alinea del medesimo comma 3 del citato articolo 29 (piano gestionale n. 11 del capitolo 2230 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali), in modo da escludere che l'utilizzo delle predette risorse sia circoscritto esclusivamente a quelle iscritte nel citato piano gestionale n. 11, posto che esse sarebbero insufficienti ad assicurare la copertura dei citati oneri;
    all'articolo 26-quinquies appare necessario precisare il carattere annuo degli oneri oggetto di copertura a decorrere dall'anno 2028;
    all'articolo 26-sexies, comma 1, appare necessario precisare che le risorse utilizzate a copertura sono quelle indicate all'articolo 29, comma 3, lettere a) e b), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, anche se confluite in piani gestionali diversi da quello di cui all'alinea del medesimo comma 3 del citato articolo 29 (piano gestionale n. 11 del capitolo 2230 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali), in modo da escludere che l'utilizzo delle predette risorse sia circoscritto esclusivamente a quelle iscritte nel citato piano gestionale n. 11, posto che esse sarebbero insufficienti ad assicurare la copertura dei citati oneri;
    all'articolo 28, comma 2, alinea, appare altresì necessario aggiornare, con riferimento alle disposizioni contenute nel capo I del provvedimento, in funzione degli effetti finanziari delle modifiche introdotte nel corso dell'esame in sede referente, l'importo degli oneri ivi indicati, adeguando al contempo quota parte della relativa copertura finanziaria, ossia quella effettuata mediante riduzione del Fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1, comma 255, della legge n. 145 del 2018, ai sensi della lettera a) del citato comma 2;
    all'articolo 28, comma 4, che richiama la procedura contabile di compensazione degli oneri eccedenti le previsioni di spesa, appare necessario sopprimere il riferimento all'articolo 1, comma 257, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che disciplina invece il meccanismo di compensazione tra eventuali eccedenze di spesa ed eventuali economie riferite all'attuazione delle misure relative al Rdc e a «quota 100»;
    il predetto richiamo appare infatti improprio sia perché il meccanismo di compensazione previsto dalla norma richiamata risulta sostanzialmente derogato, per quanto riguarda le economie di spesa derivanti dall'attuazione del Rdc, dalle disposizioni di cui all'articolo 12, comma 11, sia perché esso sembrerebbe limitare la portata della compensazione degli effetti finanziari soltanto ad alcune previsioni di spesa (articoli 14, 15 e 16) e non a tutte quelle contenute nel presente decreto;
    all'articolo 28, comma 6, recante la clausola di neutralità finanziaria relativa alle attività previste dal presente decreto, appare necessario escludere dall'ambito di applicazione della clausola medesima non solo l'articolo 12 in materia di attuazione del programma del Rdc ma anche le ulteriori disposizioni onerose riguardanti attività delle pubbliche amministrazioni, recanti specifiche autorizzazioni di spesa, introdotte nel corso dell'esame parlamentare,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:
  All'articolo 5, comma 1, quinto periodo, dopo le parole: della finanza pubblica Pag. 104aggiungere le seguenti:, nei limiti del finanziamento previsto dall'articolo 13, comma 9, della legge n. 152 del 2001;
  All'articolo 6, comma 6-ter, sostituire le parole: 3.792.248,25 con le seguenti: 3.792.249, sostituire le parole: 4.604.145,50 con le seguenti: 4.604.146 e sostituire le parole: 5.346.461,25 con le seguenti: 5.346.462;
  All'articolo 6, comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: Con riferimento alle attività dei comuni fino a: a valere sul con le seguenti: Alle attività dei comuni di cui al presente articolo, strumentali al soddisfacimento dei livelli essenziali di cui all'articolo 4, comma 14, si provvede nei limiti delle risorse disponibili sul.

  Conseguentemente, al medesimo comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, ad esclusione della quota del medesimo Fondo destinata al rafforzamento degli interventi e dei servizi sociali ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147.
  All'articolo 7, comma 15-sexies, sostituire le parole: euro 342.003,51 per l'anno 2019, a euro 2.380.587,14 per l'anno 2020, a euro 2.840.933,37 per l'anno 2021, a euro 3.012.883,98 per l'anno 2022, a euro 3.071.207,15 per l'anno 2023, a euro 3.093.315,84 per l'anno 2024 e a euro 3.129.005,34 annui con le seguenti: euro 342.004 per l'anno 2019, a euro 2.380.588 per l'anno 2020, a euro 2.840.934 per l'anno 2021, a euro 3.012.884 per l'anno 2022, a euro 3.071.208 per l'anno 2023, a euro 3.093.316 per l'anno 2024 e a euro 3.129.006 annui;
  All'articolo 7-ter, comma 6, sostituire le parole: dagli enti interessati con le seguenti: dall'INPS;
  All'articolo 11, comma 2, lettera b), numero 4), sostituire le parole: il Fondo di cui all'articolo 58 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, può essere utilizzato con le seguenti: le eventuali disponibilità del Fondo di cui all'articolo 58 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, possono essere utilizzate;
  All'articolo 12, apportare le seguenti modificazioni:
   al comma 1, sostituire le parole:, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, con le seguenti: e delle misure aventi finalità analoghe a quelle del Rdc, ai sensi rispettivamente dei commi 1 e 2 dell'articolo 13,;
   dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  4-bis. Al fine di adeguare le spese di funzionamento dell'ANPAL per l'attuazione del Rdc è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 5 milioni di euro per l'anno 2021. Ai predetti oneri si provvede:
   a) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 258, quarto periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
   b) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2020 e a 5 milioni di euro per l'anno 2021, ai sensi dell'articolo 28, comma 2, lettera a);

  Conseguentemente:
   all'articolo 13, comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: Le province possono prevedere con le seguenti: Le province autonome di Trento e Bolzano possono prevedere;
   al medesimo articolo 13, comma 2, sostituire il quarto periodo con il seguente: Ai fini dell'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 19 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020;
   all'articolo 28, comma 2, apportare le seguenti modificazioni:
    all'alinea, sostituire le parole: Agli oneri derivanti dagli articoli 12, commi 1, 3, 3-bis, 4, 5, 6, 7, 8, lettera b), numeri 2) Pag. 105e 3), e dal comma 1 del presente articolo, pari a 6.309,8 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.727,7 milioni di euro per l'anno 2020, a 7.475 milioni di euro per l'anno 2021 e a 7.635,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: Agli oneri derivanti dagli articoli 12, commi 1, 3, 3-bis, 4, 4-bis, lettera b), 5, 6, 7, 8, lettera b), numeri 2) e 3), e dal comma 1 del presente articolo, pari a 6.284,8 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.756,7 milioni di euro per l'anno 2020, a 7.803 milioni di euro per l'anno 2021 e a 7.958,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022;
    sostituire la lettera a) con la seguente: a) quanto a 6.515,7 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.639,9 milioni di euro per l'anno 2020, a 7.880,2 milioni di euro per l'anno 2021 e a 7.602,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
  All'articolo 12, comma 9, terzo periodo, dopo le parole: ai sensi del comma 1, aggiungere le seguenti: accertato secondo le modalità previste dall'articolo 17, comma 10, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,;
  All'articolo 12, comma 11, premettere le seguenti parole: In deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 257, terzo e quarto periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,;
  All'articolo 25, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Con il decreto di cui al primo periodo sono altresì definiti, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, gli emolumenti spettanti ai predetti soggetti;
  All'articolo 26-bis, sostituire il comma 2 con il seguente: 2. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2019 e a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, mediante utilizzo delle risorse indicate all'articolo 29, comma 3, lettere a) e b), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, anche se confluite in piani gestionali diversi da quello di cui all'alinea del medesimo comma 3.
  All'articolo 26-quinquies, comma 3, dopo le parole: 9.549.000 euro aggiungere la seguente: annui.
  All'articolo 26-sexies, comma 1, sostituire le parole: di cui all'articolo 29, comma 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 con le seguenti: indicate all'articolo 29, comma 3, lettere a) e b), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, anche se confluite in piani gestionali diversi da quello di cui all'alinea del medesimo comma 3.
  All'articolo 28, comma 4, sopprimere le parole: Ai sensi di quanto previsto all'articolo 1, comma 257, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
  All'articolo 28, comma 6, sostituire le parole: ai sensi dell'articolo 12 con le seguenti: ai sensi degli articoli 6, commi 6-bis e 6-ter, 7, commi 15-quater, 15-quinquies e 15-sexies, 12 e 14, commi 10-sexies, 10-septies, 10-decies e 10-undecies

  La sottosegretaria Laura CASTELLI concorda con la nuova proposta di parere della relatrice.

  Roberto OCCHIUTO (FI) chiede alla rappresentante del Governo di confermare che la soppressione, all'articolo 20, comma 6, del limite di età di 45 anni per accedere al riscatto degli anni di laurea con modalità agevolate, sia priva di effetti pregiudizievoli dal punto di vista finanziario.
  Chiede inoltre se per la copertura dell'articolo 26-bis, relativo alla proroga della cassa integrazione guadagni straordinaria, sia stato rispettato il vincolo di utilizzo Pag. 106nelle regioni del Mezzogiorno dell'85 per cento delle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione.

  Claudio BORGHI, presidente, con riferimento alla soppressione del limite di età per accedere al riscatto degli anni di laurea con modalità agevolate, segnala che per i prossimi 10 anni si prevedono esclusivamente maggiori entrate contributive, rappresentate dai contributi versati per effettuare il riscatto. Pertanto la predetta modifica introdotta in sede referente non richiede alcuna copertura finanziaria.

  La sottosegretaria Laura CASTELLI conferma quanto evidenziato dal presidente in ordine all'esclusiva presenza di maggiori entrate contributive nel primo decennio di applicazione dell'articolo 20, comma 6.
  In relazione poi al vincolo di utilizzo dell'85 per cento del Fondo sociale per occupazione e formazione nelle regioni meridionali fa presente che sulla disposizione in oggetto è stato previamente acquisito il parere favorevole della Ministra per il Sud Barbara Lezzi.

  Felice Maurizio D'ETTORE (FI) segnala la possibile presenza di oneri privi di copertura derivanti dall'applicazione della facoltà di riscatto agevolato ai periodi durante i quali gli interessati hanno svolto dottorati di ricerca e frequentato scuole di specializzazione.

  La sottosegretaria Laura CASTELLI sottolinea che, ai sensi dell'ultimo periodo dell'articolo 20, comma 1, i periodi che possono essere riscattati non possono superare cinque anni, anche non consecutivi.

  Felice Maurizio D'ETTORE (FI) ritiene incostituzionale tale previsione, osservando come la laurea sia da intendersi parificata al dottorato di ricerca e alla specializzazione.

  Claudio BORGHI, presidente, evidenzia come la Commissione bilancio non sia la sede nella quale debba essere svolta una valutazione di questi specifici aspetti di costituzionalità.

  Giuseppe Ercole BELLACHIOMA (Lega) suggerisce alla relatrice l'opportunità di valutare l'inserimento, nella proposta di parere, di una disposizione volta a prevedere che i dipendenti pubblici possano essere collocati in aspettativa per i periodi e ai sensi dell'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dell'articolo 18 della legge 4 novembre 2010, n. 183, precisando che i predetti periodi, salvo diversa disposizione contrattuale, possano essere oggetto di rinnovo per non più di due volte. Ricorda che si tratta di un tema che era già stato posto all'attenzione delle Commissioni di merito nel corso dell'esame in sede referente ma che successivamente non è stato effettivamente discusso. Poiché considera che tale disposizione sia di particolare interesse e non dovrebbe presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, ritiene che, ove nulla osti dal punto di vista finanziario da parte del Governo, si potrebbe inserire un'osservazione nella proposta di parere favorevole della relatrice come indicazione all'Assemblea per valutare l'opportunità di inserirla nel testo in esame.

  Luigi MARATTIN (PD) evidenzia l'inopportunità di inserire un'osservazione relativa al merito del provvedimento in un parere avente ad oggetto i profili di carattere finanziario.

  Claudio BORGHI, presidente, ritiene che, solo qualora si registrasse un'unanime volontà da parte della Commissione, si potrebbe inserire nel parere l'osservazione suggerita dell'onorevole Bellachioma.

  Maria Elena BOSCHI (PD) chiede chiarimenti in merito al contenuto della proposta dell'onorevole Bellachioma.

  Andrea MANDELLI (FI) ritiene che il Comitato dei nove delle Commissioni di merito potrebbe farsi carico della questione.

Pag. 107

  La sottosegretaria Laura CASTELLI segnala che la proposta dell'onorevole Bellachioma potrebbe comportare un ritardo nell'approvazione del provvedimento.

  Marialuisa FARO (M5S) relatrice, apprezzate le circostanze, non ritiene opportuno integrare la proposta di parere nel senso indicato dal deputato Bellachioma.

  Maria Elena BOSCHI (PD) intende in primo luogo esprimere le perplessità di fondo del gruppo del Partito Democratico in ordine all'impianto complessivo del reddito di cittadinanza nonché alle modalità di concreta attuazione dello stesso, sottolineando come le notevoli aspettative sinora ingenerate nella platea dei potenziali beneficiari resteranno molto probabilmente disattese, già solo in considerazione del fatto che, come espressamente previsto dallo specifico meccanismo di salvaguardia di cui all'articolo 12 del decreto-legge in esame, in caso di esaurimento delle risorse finanziarie all'uopo destinate non si procederà oltre nella erogazione delle prestazioni economiche, pur in presenza dei prescritti requisiti.
  In tale quadro, ritiene che il mancato riconoscimento di una misura che allo stato appare configurarsi alla stregua di un diritto soggettivo comporterà il verificarsi di un non irrilevante contenzioso presso le competenti sedi giurisdizionali. Osserva altresì che la dotazione del Fondo per il reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 1, comma 255, della legge n. 145 del 2018, risulta in realtà ormai assai inferiore rispetto a quella inizialmente prevista, in quanto le risorse allocate sul predetto Fondo sono state in concreto utilizzate a copertura anche di mere spese di funzionamento dei diversi soggetti a diverso titolo chiamati ad assicurare piena attuazione alle misure relative al reddito di cittadinanza.
  Passando quindi alla richiesta puntuale di taluni chiarimenti in merito alla nuova proposta di parere formulata dalla relatrice, concorda con l'onorevole Occhiuto circa la necessità di assicurare comunque, in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 26-bis, recante la proroga della cassa integrazione guadagni straordinaria, che le risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, ivi utilizzate a copertura, non siano distolte dalle specifiche finalità di spesa cui le stesse risultano preordinate, auspicando che in tal senso intervenga una esplicita rassicurazione da parte del Governo. Per quanto concerne invece la premessa contenuta nella nuova proposta di parere della relatrice nella quale si sostiene che «in ogni caso, resta ferma in capo agli enti erogatori, in particolare agli enti locali, la definizione di soglie di accesso alle prestazioni finalizzate ad evitare qualunque effetto di natura negativa sulla finanza pubblica», non risulta univocamente chiaro se dalla attivazione di tale facoltà possa eventualmente derivare il sacrificio di prestazioni sociali, anche diverse dal reddito di cittadinanza, erogate dagli enti locali. Con riferimento infine alla condizione, posta ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, relativa all'articolo 11, comma 2, lettera b), numero 4), reputa che in tal modo l'attuazione delle disposizioni ivi contenute risulteranno comunque subordinate al reperimento di risorse disponibili sul Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti, con la conseguenza che tale previsione assume in sostanza un carattere meramente eventuale.

  La sottosegretaria Laura CASTELLI, nel ringraziare i deputati dianzi intervenuti per le richieste di chiarimento poste, replicando in particolare alle osservazioni svolte dall'onorevole Boschi con riferimento al ruolo degli enti locali, chiarisce che le risorse a questi ultimi già attribuite ai sensi della legislazione vigente per l'attuazione del reddito di inclusione non verranno comunque meno, fermo restando che, viceversa, le funzioni assegnate agli enti locali dalla disciplina sul reddito di cittadinanza comporteranno per gli stessi oneri di minore rilevanza rispetto ai precedenti adempimenti. Osserva altresì che le norme in questione costituiscono peraltro il risultato di un ampio consenso Pag. 108registrato in sede di Conferenza unificata, ciò con particolare riguardo alla disciplina dei Patti per l'inclusione sociale che, come noto, rivestono carattere alternativo rispetto ai Patti per il lavoro.

  Felice Maurizio D'ETTORE (FI), tornando sull'articolo 26-bis recante la proroga della cassa integrazione guadagni straordinaria, ribadisce che il Fondo sociale per occupazione e formazione, ivi utilizzato a copertura, è condizionato per legge a precisi vincoli di destinazione delle risorse in esso stanziate, che non appaiono viceversa rispettati dalla disposizione in commento, con il conseguente rischio concreto di un esaurimento della quota delle risorse finalizzate agli interventi da effettuare nel Meridione.

  Claudio BORGHI, presidente, fa presente che, ai fini delle competenze specifiche della Commissione bilancio, l'articolo 26-bis risulta comunque dotato di adeguata copertura finanziaria.

  Felice Maurizio D'ETTORE (FI) osserva tuttavia che non sembrano essere stati pienamente computati anche gli eventuali effetti indotti determinati dal citato articolo 26-bis. Rileva inoltre in merito all'articolo 2 che – laddove nelle premesse della nuova proposta di parere della relatrice si afferma che «per quanto riguarda la platea dei beneficiari, come già chiarito in relazione tecnica, sulla base dell'esperienza del Reddito di Inclusione, nonché delle rassegne internazionali disponibili con riferimento all'effettivo take up, la stima dei potenziali beneficiari appare sufficientemente prudenziale» – tale rassicurazione appare fondata su elementi di carattere meramente probabilistico e, in quanto tali, privi di qualsiasi argomentazione di ordine tecnico nonché di puntuali riscontri fattuali.

  Maria Elena BOSCHI (PD) ritiene che la risposta fornita dalla sottosegretaria Castelli alla sua richiesta di chiarimento in merito alla facoltà in capo agli enti locali di definire di soglie di accesso alle prestazioni finalizzate ad evitare qualunque effetto di natura negativa sulla finanza pubblica sia forse da intendere più puntualmente riferita alla condizione contenuta nella proposta di parere della relatrice all'articolo 6, comma 7, secondo periodo, laddove giustamente viene precisato che alle attività dei comuni di cui al predetto articolo 6 si provvederà nei limiti delle risorse disponibili sul Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, ad esclusione della quota del Fondo medesimo già destinata al rafforzamento degli interventi dei servizi sociali ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 147 del 2017. Ribadisce pertanto la preoccupazione che la predetta facoltà possa in realtà comportare una compressione nella erogazione di prestazioni sociali da parte degli enti locali, anche diverse dal reddito di cittadinanza, a nocumento della tutela di diritti qualificabili quali soggettivi.

  Maria Anna MADIA (PD), intervenendo sulla medesima questione da ultimo richiamata dalla collega Boschi, esprime la propria convinzione circa il fatto che il decreto-legge, così come configurato, non potrà che determinare una notevole confusione nella fase attuativa del reddito di cittadinanza, stante la pluralità dei soggetti a vario titolo chiamati ad assicurare l'erogazione delle prestazioni. A suo avviso, il precedente intervento della sottosegretaria Castelli conferma invece che sarebbe stato piuttosto necessario implementare lo strumento del reddito di inclusione. Richiama altresì l'attenzione della Commissione sulla mancanza di certezza in merito alle risorse finanziarie effettivamente disponibili per l'attuazione del reddito di cittadinanza, giacché al momento non si ha contezza puntuale degli accantonamenti del Fondo all'uopo istituito dall'articolo 1, comma 255, della legge n. 145 del 2018, che è stato progressivamente oggetto di riduzione anche per finalità di copertura delle spese di funzionamento dei soggetti a diverso titolo coinvolti nell'attuazione delle misure relative al reddito di cittadinanza, con il conseguente, Pag. 109potenziale sacrificio del diritto alle prestazioni da parte dei beneficiari.
  Concorda altresì con le osservazioni svolte dalla collega Boschi in merito al carattere solo eventuale delle risorse da destinare al finanziamento di interventi complementari al programma operativo del FEAD, conformemente a quanto precisato nella condizione posta all'articolo 11, comma 2, lettera b), numero 4). Per quanto concerne, infine, la condizione posta all'articolo 5, comma 1, quinto periodo, rileva che all'incremento delle funzioni attribuite agli istituti di patronato, in conseguenza della possibilità riconosciuta agli stessi di ricevere le domande per l'accesso al reddito di cittadinanza, non corrisponde lo stanziamento di risorse finanziarie aggiuntive.

  Mauro D'ATTIS (FI) concorda con le perplessità da ultimo manifestate dalla deputata Madia circa la possibilità che gli istituti di patronato possano adempiere ai compiti ulteriori ad essi assegnati ad invarianza di risorse finanziarie.

  Andrea MANDELLI (FI) chiede chiarimenti circa i profili di possibile onerosità derivanti dal differimento dal 31 luglio al 31 ottobre 2019 della disciplina transitoria per i giornalisti in servizio presso gli uffici stampa delle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 25-bis, posto che tale data non coincide con quella proposta dalla relazione tecnica di passaggio ai fini del positivo riscontro del testo trasmesso dal Senato.

  Elena CARNEVALI (PD) osserva che la questione centrale è rappresentata dalla mancanza di certezze in ordine alle effettive risorse finanziarie destinate all'attuazione del reddito di cittadinanza, anche alla luce del ripetuto utilizzo – con finalità di copertura di spese di funzionamento dei diversi enti preposti all'attuazione stessa – dell'apposito Fondo all'uopo istituito dall'articolo 1, comma 255, della legge n. 145 del 2018. Con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, modificate nel corso dell'esame in sede referente, concernenti l'estensione del beneficio del reddito e della pensione di cittadinanza nei confronti delle persone in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza, ritiene invece che l'impatto in termini finanziari possa essere maggiore di quello stimato nella relazione tecnica di accompagnamento della sottostante proposta emendativa. Chiede inoltre chiarimenti sulla ratio delle disposizioni di cui all'articolo 7, nella parte in cui si prevede la decadenza dal beneficio qualora il soggetto interessato non abbia adempiuto agli obblighi previsti dall'articolo 4, nell'ambito dei Patti per il lavoro e per l'inclusione sociale, ivi compresa la partecipazione a progetti a titolarità dei comuni.

  Il sottosegretario Laura CASTELLI (M5S) precisa che il differimento al 31 ottobre 2019 della data di cui all'articolo 25-bis non presenta profili problematici dal punto di vista finanziario, anche all'esito delle verifiche condotte dai competenti uffici. Per quanto concerne invece la condizione posta all'articolo 1, comma 2, lettera b), numero 4), fa presente che la stessa deriva dalla necessità di scongiurare l'esaurimento delle risorse del Fondo in questione per le finalità cui lo stesso risulta preordinato a legislazione vigente. Quanto inoltre alla questione sollevata dalla deputata Carnevali in merito all'osservanza di specifiche condizioni quale presupposto per l'accesso e il mantenimento del beneficio del reddito di cittadinanza, chiarisce che all'articolo 4 viene in particolare richiamata la disponibilità da parte del beneficiario ad impegnarsi per un determinato numero di ore settimanali, fermo restando che tra gli obiettivi della norma vi è quello di evitare che dal verificarsi di eventuali ritardi negli adempimenti posti a carico degli enti locali possano derivare effetti pregiudizievoli nella fruizione del beneficio stesso da parte dell'avente diritto.

  La Commissione approva quindi la proposta di parere della relatrice, come riformulata.

Pag. 110

Avvio di un progetto sperimentale per la realizzazione di percorsi formativi in ambito militare per i cittadini di età compresa tra diciotto e ventidue anni.
Nuovo testo C. 1012.

(Parere alla IV Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Erik Umberto PRETTO (Lega), relatore, osserva che la proposta di legge in esame, non corredata di relazione tecnica, nel testo risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito, prevede l'avvio di un progetto sperimentale per la realizzazione di percorsi formativi in ambito militare per i cittadini di età compresa tra diciotto e ventidue anni.
  In merito agli articoli da 1 a 6, evidenzia che il provvedimento in esame disciplina l'avvio nel 2020 di un progetto sperimentale, di durata semestrale e non retribuito, articolato in un percorso formativo volontario da svolgere nelle Forze armate, aperto alla partecipazione di cittadini italiani di età compresa tra 18 e 22 anni. La definizione del progetto e l'individuazione delle strutture dell'amministrazione della difesa coinvolte nella sua implementazione viene demandata al Capo di stato maggiore della difesa ed è prevista la possibilità di tenere nel 2021 un secondo ciclo di sperimentazione semestrale, senza nuove spese a carico del bilancio della difesa, sulla base di criteri la cui definizione viene demandata ad un decreto ministeriale (articolo 3). Evidenzia, altresì, che il provvedimento è corredato di una previsione di neutralità finanziaria secondo la quale – con l'eccezione dell'articolo 3, cui sono associati oneri pari ad euro 1.000.000 per il 2020 e ad euro 500.000 per il 2021 – le amministrazioni pubbliche daranno attuazione alle norme in esame nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente (articolo 6).
  Tanto premesso, pur considerato che gli oneri derivanti dal summenzionato articolo 3 sono configurati come limiti massimi di spesa, ritiene che andrebbero indicati gli elementi sottostanti l'entità di tali limiti massimi. Inoltre, al fine di suffragare la suddetta previsione di neutralità finanziaria riferita alle restanti previsioni del provvedimento in esame, considera comunque necessario acquisire chiarimenti del Governo in merito ai profili organizzativi del progetto, con particolare riguardo alla presumibile platea dei fruitori e alla loro selezione, al personale pubblico o eventualmente esterno alla pubblica amministrazione che verrà utilizzato nelle attività formative e di supporto, nonché agli oneri di funzionamento, con specifico riferimento alle strutture presso le quali si terranno le attività di formazione, agli strumenti didattici che verranno utilizzati e alle attività che si terranno presso enti o organismi esterni all'amministrazione della difesa.
  In merito ai profili di copertura, fa presente che l'articolo 6, comma 2, provvede a far fronte agli oneri di cui all'articolo 3, derivanti dalla realizzazione di un progetto sperimentale di formazione in ambito militare – non retribuito e di durata semestrale – da avviare e concludere nel 2020, nonché dal riconoscimento all'Amministrazione della difesa della facoltà di svolgere nel 2021 un secondo ciclo di sperimentazione.
  Poiché ai predetti oneri, pari a 1 milione di euro per l'anno 2020 e a 500.000 euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2019-2021, di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze, che reca le occorrenti disponibilità, non ha al riguardo osservazioni da formulare.
  Tanto premesso, rileva tuttavia la necessità di apportare alcune correzioni agli articoli 3 e 6 del provvedimento.
  In primo luogo, considera necessario introdurre all'articolo 3 un'espressa autorizzazione di spesa specificandone la corrispondente finalità, allo scopo di distinguere le attività suscettibili di determinare i predetti nuovi o maggiori oneri da quelle che invece dovrebbero essere poste a carico Pag. 111delle risorse umane, strumentali e finanziarie delle amministrazioni interessate disponibili a legislazione vigente, conformemente alla clausola di neutralità finanziaria di cui all'articolo 6, comma 1.
  In particolare, si potrebbe prevedere che le attività suscettibili di determinare i nuovi o maggiori oneri – pari a 1 milione di euro per il 2020 e 500.000 euro per il 2021 – siano quelle direttamente connesse alle attività di formazione, rispettivamente, del primo e del secondo ciclo, mentre tutte le altre attività, ivi compreso l'utilizzo delle strutture operative, formative e addestrative, dovrebbero invece rientrare nell'ambito di applicazione della citata clausola di neutralità finanziaria.
  In secondo luogo, all'articolo 3 dovrebbe essere espunto, in relazione allo svolgimento del secondo ciclo di formazione, il riferimento all'assenza di «nuove spese a carico del bilancio della Difesa», giacché anche per tale ciclo di formazione dovrebbe valere la ripartizione tra attività onerose e attività non onerose, cui si è fatto cenno in precedenza, provvedendosi al finanziamento delle attività onerose attraverso la menzionata autorizzazione di spesa per l'anno 2021, pari a 500.000 euro.
  Infine, si dovrebbe conseguentemente riformulare la clausola di neutralità finanziaria di cui all'articolo 6, specificando al comma 1 che le disposizioni escluse dal suo ambito di applicazione sono quelle relative alle attività di formazione, come esplicitate nell'autorizzazione di spesa da inserire all'articolo 3. A questo riguardo ritiene che l'attuale versione della clausola di neutralità finanziaria, escludendo invece dal suo ambito di applicazione «quanto previsto dal comma 2», non appare sufficientemente puntuale, giacché si limita ad operare un mero rinvio agli oneri quantificati dal provvedimento e alla relativa copertura finanziaria.

  La sottosegretaria Laura CASTELLI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

  Claudio BORGHI, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 17.45.

AVVERTENZA

  Il punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE CONSULTIVA

Avvio di un progetto sperimentale per la realizzazione di percorsi formativi in ambito militare per i cittadini di età compresa tra diciotto e ventidue anni.
Nuovo testo C. 1012.

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