CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 19 marzo 2019
160.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
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INDAGINE CONOSCITIVA

  Martedì 19 marzo 2019. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento e per la democrazia diretta Simone Valente.

  La seduta comincia alle 10.15.

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame delle proposte di legge costituzionale C. 1585 cost. approvata dal Senato, e C. 1172 cost. D'Uva, recanti «Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari» e della proposta di legge C. 1616, approvata dal Senato, recante «Disposizioni per assicurare l'applicabilità delle leggi elettorali indipendentemente dal numero dei parlamentari».
(Deliberazione).

  Giuseppe BRESCIA, presidente, sulla base di quanto convenuto in sede di Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione, ed essendo stata acquisita l'intesa con il Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, propone di deliberare lo svolgimento di un'indagine Pag. 12conoscitiva nell'ambito dell'esame della proposta di legge costituzionale C. 1585, approvata dal Senato, recante «Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari», e dell'abbinata proposta di legge costituzionale C. 1172 D'Uva, nonché della proposta di legge C. 1616, approvata dal Senato, recante «Disposizioni per assicurare l'applicabilità delle leggi elettorali indipendentemente dal numero dei parlamentari».
  Nel corso dell'indagine, che dovrebbe svolgersi nell'arco di circa tre settimane, compatibilmente con l'andamento dei lavori dell'Assemblea, la Commissione procederà alle audizioni di esperti della materia, nonché del Segretario generale del Consiglio generale degli italiani all'estero.

  La Commissione approva la proposta del Presidente.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, avverte che le audizioni previste nell'ambito dell'indagine si svolgeranno a partire dalla seduta di domani.

  La seduta termina alle 10.20.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Martedì 19 marzo 2019. — Presidenza del presidente Alberto STEFANI.

  La seduta comincia alle 15.10.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kenya; b) Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kenya.
C. 1539 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento

  Elisa TRIPODI (M5S), relatrice, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 1539, recante ratifica ed esecuzione del Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kenya, fatto a Milano l'8 settembre 2015, e del Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kenya, fatto a Milano l'8 settembre 2015.
  In linea generale segnala come i due trattati oggetto del disegno di legge vadano ricompresi nell'ambito degli strumenti finalizzati ad intensificare i rapporti di cooperazione tra l'Italia ed i Paesi extra-Ue, al fine di migliorare la cooperazione giudiziaria internazionale e di rendere più efficace, nel settore giudiziario penale, il contrasto della criminalità.
  In particolare il Trattato di estradizione tra Italia e il Kenya si compone di un breve preambolo e di 24 articoli.
  Ai sensi dell'articolo 1 gli Stati contraenti si impegnano a consegnarsi reciprocamente, su domanda, persone ricercate che si trovino sul proprio territorio, sia al fine di dar corso a un procedimento penale (estradizione processuale) sia per consentire l'esecuzione di una condanna definitiva (estradizione esecutiva).
  Ai sensi dell'articolo 2, nel caso di estradizione processuale è necessario che il reato sia punibile in entrambi gli ordinamenti con una pena detentiva non inferiore a un anno; per l'estradizione esecutiva si prevede, invece, che al momento della presentazione della domanda di estradizione, la durata della pena ancora da espiare non sia inferiore a sei mesi. L'estradizione sarà concessa unicamente quando il fatto per cui si procede o si è proceduto nello Stato richiedente sia assoggettato a sanzione penale anche dalla legislazione dello Stato richiesto (principio della doppia incriminazione).
  L'articolo 3 riguarda le ipotesi di rifiuto obbligatorio dell'estradizione. L'estradizione non è concessa: Pag. 13
   qualora il reato sia considerato dallo Stato richiesto reato politico (non sono considerati politici i reati commessi contro un Capo di Stato o di Governo o i membri della sua famiglia e i reati di terrorismo);
   qualora lo Stato richiesto abbia fondati motivi per ritenere che la richiesta sia dettata da ragioni di discriminazione per motivi di razza, sesso, religione, condizione sociale, nazionalità od opinioni politiche;
   quando la persona richiesta sia stata già definitivamente giudicata nello Stato richiesto per lo stesso fatto per cui ne è domandata la consegna (principio del ne bis in idem);
   quando, nello Stato richiesto, sia intervenuta una causa di estinzione del reato o della pena;
   quando il reato per cui si procede è punito dallo Stato richiedente con un tipo di pena proibito dalla legge dello Stato richiesto;
   quando vi sia fondato motivo di ritenere che la persona richiesta possa essere sottoposta a un procedimento che non assicuri il rispetto dei diritti minimi di difesa o a un trattamento crudele, inumano o degradante;
   quando lo Stato richiesto abbia concesso asilo politico all'estradando;
   quando la concessione dell'estradizione possa compromettere la sovranità, la sicurezza o determinare conseguenze contrastanti con i principi della legislazione nazionale dello Stato richiesto.

  Quanto alle ipotesi di rifiuto facoltativo, disciplinate dall'articolo 4, l'estradizione potrà essere negata quando lo Stato richiesto rivendichi la sua giurisdizione sul reato oggetto della richiesta e quando la consegna della persona richiesta possa risultare in contrasto con valutazioni di carattere umanitario riferibili all'età, alle condizioni di salute o ad altre specifiche condizioni della stessa degne di particolare considerazione.
  L'articolo 5 disciplina l'estradizione del cittadino e riconosce a ciascuno Stato il diritto di rifiutare l'estradizione dei propri cittadini. In caso di rifiuto della consegna e su domanda dello Stato richiedente, lo Stato richiesto sottopone il caso alle proprie Autorità competenti per l'instaurazione di un procedimento penale secondo la normativa interna.
  Ai sensi dell'articolo 6 la domanda di estradizione e tutti gli atti e i documenti relativi vanno trasmessi per via diplomatica, presentando requisiti di forma e contenuto dettagliatamente disciplinati dall'articolo 7.
  L'articolo 8 contempla la possibilità per lo Stato richiesto di richiedere informazioni suppletive.
  L'articolo 9 riguarda la decisione sull'estradizione da parte dello Stato richiesto, che avrà l'obbligo di motivare e di informare l'altro Stato di eventuali ragioni di rifiuto, anche parziale, della consegna.
  L'articolo 10 riguarda il principio di specialità, in virtù del quale l'estradato non può essere perseguito o arrestato nello Stato richiedente per reati, commessi anteriormente alla consegna, diversi da quelli in relazione ai quali la consegna è avvenuta.
  L'articolo 11 vieta la riestradizione, da parte dello Stato richiedente, verso uno Stato terzo, per reati commessi anteriormente alla consegna, senza il consenso dello Stato richiesto.
  L'articolo 12 prevede, per i casi di urgenza, la misura cautelare dell'arresto provvisorio e la relativa procedura.
  L'articolo 13 individua specifici criteri di priorità per l'ipotesi di richieste di estradizione avanzate da una pluralità di Stati nei confronti della medesima persona.
  L'articolo 14 riguarda le modalità di consegna della persona da estradare.
  L'articolo 15 prevede il differimento della consegna nel caso di procedimento penale o di esecuzione della pena nello Stato richiesto (per reati diversi da quello oggetto della domanda di estradizione), fatta salva la possibilità che gli Stati si accordino per la consegna temporanea. Pag. 14
  L'articolo 16 prevede la procedura semplificata di estradizione (sulla base della sola domanda di arresto provvisorio), alla quale può farsi ricorso solo con il consenso della persona richiesta (assistita da un difensore e informata della facoltà di avvalersi del procedimento formale di estradizione).
  L'articolo 17 regola la consegna di cose pertinenti al reato rinvenute nello Stato richiesto.
  L'articolo 18 prevede che ciascuno Stato possa autorizzare il transito attraverso il proprio territorio di una persona consegnata all'altro da uno Stato terzo, in conformità alle disposizioni del Trattato e sempre che non ostino ragioni di ordine pubblico.
  L'articolo 19 dispone in materia di ripartizione delle spese tra lo Stato richiesto e quello richiedente.
  L'articolo 20 prevede scambi di informazioni sull'esito del procedimento penale ovvero sull'esecuzione della condanna nello Stato richiedente successivamente all'estradizione.
  L'articolo 21 dispone che il Trattato non impedisce alle Parti di cooperare in materia di estradizione in conformità con altri trattati cui abbiano aderito.
  L'articolo 22 impegna gli Stati alla conservazione delle informazioni e della documentazione acquisite, nonché al rispetto dei relativi obblighi di segretezza e riservatezza.
  L'articolo 23 stabilisce che eventuali controversie sull'interpretazione e l'applicazione del Trattato siano risolte mediante consultazione diplomatica.
  L'articolo 24, infine, dispone in materia di entrata in vigore, modifica e cessazione del Trattato (che ha durata illimitata, con facoltà di recesso per ciascuna delle Parti).
  Per quanto riguarda il Trattato di assistenza giudiziaria tra Italia e Kenya, esso è composto da un breve preambolo e da 27 articoli.
  Ai sensi dell'articolo 1 le Parti s'impegnano a prestarsi reciprocamente la più ampia assistenza giudiziaria in materia penale. Tale assistenza comprende ricerca e identificazione delle persone; notifiche; citazioni di testimoni e parti offese; trasmissione di documenti e perizie; assunzione di testimonianze e svolgimento di interrogatori; trasferimento di persone detenute per il compimento di atti processuali; esecuzione di indagini, ispezioni, perquisizioni e sequestri, confische, scambio di informazioni, in ogni procedimento concernente reati di competenza dello Stato richiedente.
  L'articolo 2 stabilisce che l'assistenza giudiziaria può essere prestata anche quando il fatto per il quale è richiesta non costituisce reato nello Stato richiesto; tuttavia se la richiesta si riferisce a sequestri, confische o ad altri atti che incidono sui diritti fondamentali delle persone o risultino invasivi di beni o di cose l'assistenza è prestata solo se il reato per cui è richiesta è previsto come reato nell'ordinamento giuridico dello Stato richiesto.
  L'articolo 3 disciplina le ipotesi di rifiuto o rinvio dell'assistenza. In particolare, l'assistenza può essere rifiutata se:
   la richiesta è contraria alla legislazione dello Stato richiesto;
   si riferisce a reati politici (non sono considerati tali i reati di terrorismo o contro Capi di Stato o di Governo) o militari, ovvero puniti con una pena vietata nell'ordinamento dello Stato richiesto;
   nel caso di procedimenti penali, in corso o conclusi, per lo stesso reato nello Stato richiesto;
   qualora lo Stato richiesto abbia fondati motivi per ritenere che la richiesta sia dettata da ragioni di discriminazione per motivi di razza, sesso, religione, condizione sociale, nazionalità od opinioni politiche;
   per motivi attinenti alla sovranità, alla sicurezza, all'ordine pubblico o ad altri interessi essenziali dello Stato richiesto.

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  L'articolo 4 individua la Autorità Centrali competenti (per l'Italia, il Ministero della giustizia).
  I requisiti di forma e di contenuto delle richieste sono disciplinati dall'articolo 5, mentre l'articolo 6 disciplina le modalità di esecuzione della richiesta.
  Gli articoli da 7 a 18 contengono una disciplina dettagliata dei singoli atti che possono costituire oggetto della richiesta di cooperazione giudiziaria: ricerca di persone; citazioni e notifiche; assunzioni probatorie, in relazione alle quali sono previste specifiche garanzie con il riconoscimento del principio di specialità; trasferimento temporaneo di detenuti; protezione di vittime e testimoni; comparizione in videoconferenza; produzione di documenti, atti e cose; perquisizioni, sequestri e confische; accertamenti bancari e finanziari.
  L'articolo 19 prevede che il Trattato non pregiudichi i diritti riconosciuti e gli obblighi assunti con altri accordi internazionali, né la possibilità che le Parti prestino altre forme di assistenza o cooperazione giudiziaria in virtù di specifici accordi, di intese o di pratiche condivise, se conformi ai rispettivi ordinamenti giuridici, compresa la costituzione di squadre investigative comuni
  Gli articoli 20, 21 e 22 disciplinano lo scambio di informazioni sui procedimenti penali e sulla legislazione, nonché la trasmissione di sentenze e certificati penali.
  L'articolo 23 stabilisce che gli atti e documenti forniti in base al Trattato non richiedono certificazioni, legalizzazioni o autenticazione e hanno piena efficacia probatoria nello Stato richiedente.
  L'articolo 24 impegna le Parti a rispettare il carattere di riservatezza delle informazioni e dei documenti ricevuti, qualora vi sia una richiesta in questo senso da parte dell'altro Stato.
  L'articolo 25 disciplina la ripartizione delle spese tra gli Stati contraenti
  L'articolo 26 stabilisce che eventuali controversie sull'interpretazione e l'applicazione del Trattato siano risolte mediante consultazione diplomatica.
  L'articolo 27, infine, dispone in materia di entrata in vigore, modifica e cessazione del Trattato.
  Quanto al contenuto del disegno di legge di ratifica, esso consta di 4 articoli.
  Gli articoli 1 e 2 recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione.
  L'articolo 3 reca le norme sulla copertura finanziaria, mentre l'articolo 4 prevede l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere formulata dalla relatrice.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Kazakhstan; b) Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Kazakhstan.
C. 1540 Governo.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento

  Elisa TRIPODI (M5S), relatrice, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 1540, recante ratifica ed esecuzione del Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Kazakhstan, Pag. 16fatto ad Astana il 22 gennaio 2015, e del Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Kazakhstan, fatto ad Astana il 22 gennaio 2015.
  In linea generale segnala come i due trattati oggetto del disegno di legge vadano ricompresi nell'ambito degli strumenti finalizzati ad intensificare i rapporti di cooperazione tra l'Italia ed i Paesi extra-UE, al fine di migliorare la cooperazione giudiziaria internazionale e di rendere più efficace, nel settore giudiziario penale, il contrasto della criminalità.
  In particolare, il Trattato di assistenza giudiziaria tra Italia e Kazakhstan si compone di un breve preambolo e di 24 articoli.
  Ai sensi dell'articolo 1 le Parti s'impegnano a prestarsi reciprocamente la più ampia assistenza giudiziaria in materia penale. Tale assistenza comprende: ricerca e identificazione delle persone; notifiche; citazioni di testimoni e parti offese; trasmissione di documenti e perizie; assunzione di testimonianze e svolgimento di interrogatori; trasferimento di persone detenute per il compimento di atti processuali; esecuzione di indagini, ispezioni, perquisizioni e sequestri, confische, scambio di informazioni, in ogni procedimento concernente reati di competenza dello Stato richiedente.
  L'articolo 2 stabilisce che l'assistenza giudiziaria può essere prestata anche quando il fatto per il quale è richiesta non costituisce reato nello Stato richiesto; tuttavia, se la richiesta si riferisce a sequestri, confische o ad altri atti che incidono sui diritti fondamentali delle persone o risultino invasivi di beni o di cose l'assistenza è prestata solo se il reato per cui è richiesta è previsto come reato nell'ordinamento giuridico dello Stato richiesto.
  L'articolo 3 disciplina le ipotesi di rifiuto o rinvio dell'assistenza. In particolare, l'assistenza può essere rifiutata:
   se la richiesta è contraria alla legislazione dello Stato richiesto, se si riferisce a reati politici (non sono considerati tali i reati di terrorismo o contro Capi di Stato o di Governo) o militari o puniti con una pena vietata nell'ordinamento dello Stato richiesto;
   nel caso di procedimenti penali, in corso o conclusi, per lo stesso reato nello Stato richiesto;
   qualora lo Stato richiesto abbia fondati motivi per ritenere che la richiesta sia dettata da ragioni di discriminazione per motivi di razza, sesso, religione, condizione sociale, nazionalità od opinioni politiche;
   per motivi attinenti alla sovranità, alla sicurezza, all'ordine pubblico o ad altri interessi essenziali dello Stato richiesto.

  L'articolo 4 individua la Autorità centrali competenti (per l'Italia, il Ministero della giustizia).
  I requisiti di forma e di contenuto delle richieste sono disciplinati dall'articolo 5, mentre l'articolo 6 disciplina le modalità di esecuzione della richiesta.
  Gli articoli da 7 a 18 contengono una disciplina dettagliata dei singoli atti che possono costituire oggetto della richiesta di cooperazione giudiziaria: ricerca di persone; citazioni e notifiche; assunzioni probatorie, in relazione alle quali sono previste specifiche garanzie con il riconoscimento del principio di specialità; attività mediante videoconferenza; trasferimento temporaneo di detenuti; protezione di vittime e testimoni; produzione di documenti, atti e cose; perquisizioni, sequestri, congelamenti e confische; accertamenti bancari e finanziari.
  L'articolo 19 prevede che il Trattato non pregiudichi i diritti riconosciuti e gli obblighi assunti con altri accordi internazionali, né la possibilità che le Parti prestino altre forme di assistenza o cooperazione giudiziaria in virtù di specifici accordi, se conformi ai rispettivi ordinamenti giuridici, compresa la costituzione di squadre investigative comuni.
  Gli articoli 20, 21 e 22 disciplinano lo scambio di informazioni sui procedimenti penali e sulla legislazione, nonché la trasmissione di sentenze e certificati penali.Pag. 17
  L'articolo 23 stabilisce che gli atti e documenti forniti in base al Trattato non richiedono certificazioni, legalizzazioni o autenticazione e hanno piena efficacia probatoria nello Stato richiedente.
  L'articolo 24 impegna le Parti a rispettare il carattere di riservatezza delle informazioni e dei documenti ricevuti nell'ambito dell'assistenza giudiziaria, qualora vi sia una richiesta in questo senso da parte dell'altro Stato.
  L'articolo 25 disciplina la ripartizione delle spese tra le Parti contraenti.
  L'articolo 26 stabilisce che eventuali controversie sull'interpretazione e l'applicazione del Trattato siano risolte mediante consultazione e negoziazioni tra le Parti.
  Gli articoli 27 e 28, infine, dispongono in materia di modifica, entrata in vigore, e cessazione del Trattato.
  Per quel che riguarda il Trattato di estradizione tra Italia e Kazakhstan, esso si compone di un breve preambolo e di 24 articoli.
  Ai sensi dell'articolo 1 gli Stati contraenti si impegnano a consegnarsi reciprocamente, su domanda, persone ricercate che si trovino sul proprio territorio, sia al fine di dar corso a provvedimento restrittivo emesso a loro carico nel corso di un procedimento penale (estradizione processuale), sia per consentire l'esecuzione di una condanna definitiva (estradizione esecutiva).
  Ai sensi dell'articolo 2, nel caso di estradizione processuale, è necessario che il reato sia punibile in entrambi gli ordinamenti con una pena detentiva non inferiore a un anno; per l'estradizione esecutiva si prevede, invece, che al momento della presentazione della domanda di estradizione, la durata della pena ancora da espiare non sia inferiore a sei mesi. L'estradizione sarà concessa unicamente quando il fatto per cui si procede o si è proceduto nello Stato richiedente sia assoggettato a sanzione penale anche dalla legislazione dello Stato richiesto (principio della doppia incriminazione).
  L'articolo 3 riguarda le ipotesi di rifiuto obbligatorio dell'estradizione, prevedendo che l'estradizione non è concessa:
   qualora lo Stato richiesto abbia fondati motivi per ritenere che la richiesta sia dettata da ragioni di discriminazione per motivi di razza, sesso, religione, condizione sociale, nazionalità od opinioni politiche;
   quando il reato per cui si procede è punito dallo Stato richiedente con la pena di morte o altro tipo di pena proibito dalla legge dello Stato richiesto;
   quando vi sia fondato motivo di ritenere che la persona richiesta possa essere sottoposta a un procedimento che non assicuri il rispetto dei diritti minimi di difesa o a un trattamento crudele, inumano o degradante;
   quando, nello Stato richiesto, sia intervenuta una causa di estinzione del reato o della pena;
   quando la persona richiesta sia stata già definitivamente giudicata nello Stato richiesto per lo stesso fatto per cui ne è domandata la consegna (principio del ne bis in idem);
   quando lo Stato richiesto abbia concesso asilo politico all'estradando;
   quando la concessione dell'estradizione possa compromettere la sovranità, la sicurezza o determinare conseguenze contrastanti con i principi della legislazione nazionale dello Stato richiesto;
   qualora il reato sia considerato dallo Stato richiesto reato politico (non sono considerati politici i reati commessi contro un Capo di Stato o di Governo o i membri della sua famiglia e i reati di terrorismo) o reato militare.

  Quanto alle ipotesi di rifiuto facoltativo, disciplinate dall'articolo 4, l'estradizione potrà essere negata quando lo Stato richiesto rivendichi la sua giurisdizione sul reato oggetto della richiesta e quando la consegna della persona richiesta possa risultare in contrasto con valutazioni di carattere umanitario riferibili all'età, alle condizioni di salute o ad altre specifiche Pag. 18condizioni della stessa degne di particolare considerazione.
  L'articolo 5 disciplina l'estradizione del cittadino e riconosce a ciascuno Stato il diritto di rifiutare l'estradizione dei propri cittadini. In caso di rifiuto della consegna e su domanda dello Stato richiedente, lo Stato richiesto sottopone il caso alle proprie Autorità competenti per l'instaurazione di un procedimento penale secondo la normativa interna.
  L'articolo 6 prevede che le Parti trasmettano le richieste e comunichino per il tramite delle Autorità centrali espressamente individuate (per l'Italia il Ministero della giustizia).
  L'articolo 7 disciplina i requisiti di forma e di contenuto delle richieste e dei documenti.
  L'articolo 8 contempla la possibilità per lo Stato richiesto di richiedere informazioni suppletive.
  L'articolo 9 riguarda la decisione sull'estradizione da parte dello Stato richiesto, che avrà l'obbligo di motivare e di informare l'altro Stato di eventuali ragioni di rifiuto, anche parziale, della consegna.
  L'articolo 10 riguarda il principio di specialità, in virtù del quale l'estradato non può essere perseguito o arrestato nello Stato richiedente per reati, commessi anteriormente alla consegna, diversi da quelli in relazione ai quali la consegna è avvenuta.
  L'articolo 11 vieta la riestradizione, da parte dello Stato richiedente, verso uno Stato terzo, per reati commessi anteriormente alla consegna, senza il consenso dello Stato richiesto.
  L'articolo 12 prevede, per i casi di urgenza, la misura cautelare dell'arresto provvisorio e la relativa procedura.
  L'articolo 13 individua specifici criteri di priorità per l'ipotesi di richieste di estradizione avanzate da una pluralità di Stati nei confronti della medesima persona.
  L'articolo 14 riguarda le modalità di consegna della persona da estradare.
  L'articolo 15 prevede il differimento della consegna nel caso di procedimento penale o di esecuzione della pena nello Stato richiesto (per reati diversi da quello oggetto della domanda di estradizione), fatta salva la possibilità che gli Stati si accordino per la consegna temporanea.
  L'articolo 16 prevede la procedura semplificata di estradizione (sulla base della sola domanda di arresto provvisorio), alla quale può farsi ricorso solo con il consenso della persona richiesta (assistita da un difensore e informata della facoltà di avvalersi del procedimento formale di estradizione).
  L'articolo 17 regola la consegna degli oggetti e degli strumenti del reato e di ogni altro bene che si trovi nel territorio dello Stato richiesto e abbia valore di prova.
  L'articolo 18 prevede che qualora una Parte, cooperando con uno Stato terzo, debba effettuare il transito di una persona estradata attraverso il territorio dell'altra Parte, chiede l'autorizzazione all'altra Parte, che acconsente al transito se ciò non è incompatibile con la propria legge.
  L'articolo 19 dispone in materia di ripartizione delle spese tra lo Stato richiesto e quello richiedente.
  L'articolo 20 prevede scambi di informazioni sull'esito del procedimento penale ovvero sull'esecuzione della condanna nello Stato richiedente successivamente all'estradizione.
  L'articolo 21 dispone che il Trattato non impedisce alle Parti di cooperare in materia di estradizione in conformità con altri trattati cui abbiano aderito.
  L'articolo 22 impegna gli Stati al rispetto degli eventuali obblighi di segretezza e riservatezza concernenti le informazioni e la documentazione ricevute.
  L'articolo 23 stabilisce che eventuali controversie sull'interpretazione e l'applicazione del Trattato siano risolte mediante consultazione tra le Autorità centrali ovvero, nel caso di mancato accordo, mediante consultazioni per via diplomatica.
  L'articolo 24, infine, dispone in materia di entrata in vigore, modifica e cessazione del Trattato (che ha durata illimitata, con facoltà di recesso per ciascuna delle Parti).
  Quanto al contenuto del disegno di legge di ratifica, esso consta di 4 articoli.Pag. 19
  Gli articoli 1 e 2 recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione.
  L'articolo 3 reca le norme sulla copertura finanziaria, mentre l'articolo 4 prevede l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere formulata dalla relatrice.

  La seduta comincia alle 15.20.

COMITATO DEI NOVE

  Martedì 19 marzo 2019.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sullo stato della sicurezza e sul degrado delle città.
Emendamenti C. 696-A De Maria e abb.

  Il Comitato dei nove si è riunito dalle 15.20 alle 15.25.

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