CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 13 marzo 2019
156.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
COMUNICATO
Pag. 164

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 13 marzo 2019. — Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA.

  La seduta comincia alle 14.

Disposizioni concernenti l'etichettatura, la tracciabilità e il divieto della vendita sottocosto dei prodotti agricoli e agroalimentari, nonché delega al Governo per la disciplina e il sostegno delle filiere etiche di produzione.
C. 1549 Cenni.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Filippo GALLINELLA, presidente, comunica che il gruppo M5S e il gruppo PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

  Chiara GAGNARLI (M5S), relatrice, evidenzia, preliminarmente, che la proposta di legge in esame mira ad introdurre nell'ordinamento norme per contrastare il fenomeno della vendita sottocosto – che penalizza intere filiere, con ripercussioni dirette sulle dinamiche di produzione e sui rapporti di lavoro nelle campagne – e a promuovere dunque un'agricoltura di qualità attenta alla salute dei consumatori, all'ambiente e ai diritti dei lavoratori impiegati.
  Segnala, infatti, che la vendita sottocosto, infatti, pur non interessando direttamente l'acquisto del prodotto agricolo ad un prezzo inferiore al costo di produzione incide indirettamente su questo fenomeno, in quanto facilita accordi commerciali tra i produttori e i venditori che includono Pag. 165clausole per le vendite promozionali, spesso a svantaggio di un'equa remunerazione del costo di produzione.
  Ricorda che sull'analisi di tale fenomeno si è soffermata più volte la Commissione Agricoltura in diverse sedi, tra le quali rammenta lo svolgimento di un ciclo di audizioni informali, il 26 settembre 2018, e l'esame, svolto congiuntamente con la Commissione Attività produttive, della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera alimentare (COM (2018) 173), conclusosi, in pari data, con l'approvazione di un documento finale.
  Fa presente che la proposta di legge all'esame è articolata in due Capi.
  Il Capo I è dedicato al divieto di vendita di prodotti agroalimentari sottocosto e al contrasto alle aste a doppio ribasso.
  L'articolo 1 abroga la lettera a) contenuta nel comma 1 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 2001, n. 218, che prevede la possibilità di effettuare la vendita sottocosto dei prodotti alimentari freschi e deperibili.
  Ricorda, al riguardo che, a norma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 218/2001, si intende per vendita sottocosto la vendita al pubblico di uno o più prodotti effettuata ad un prezzo inferiore a quello risultante dalle fatture di acquisto maggiorato dell'imposta del valore aggiunto e di ogni altra imposta o tassa connessa alla natura del prodotto e diminuito degli eventuali sconti o contribuzioni riconducibili al prodotto medesimo purché documentati.
  Secondo la definizione riportata, il sottocosto si riferisce al rapporto tra il prezzo di acquisto del prodotto e il prezzo di vendita, il secondo inferiore al primo.
  L'articolo 2 modifica l'articolo 2598 del codice civile, aggiungendovi un'ulteriore ipotesi di atto di concorrenza sleale. La fattispecie introdotta fa riferimento all'allestimento di un'asta elettronica per l'acquisto di prodotti agricoli e agroalimentari attraverso la presentazione, da parte degli offerenti, di prezzi modificati al ribasso, con un divario di costi non giustificato dagli obiettivi della produzione e fuorviando la scelta del consumatore.
  A tale riguardo fa presente che, secondo quanto riportato nel corso del ciclo di audizioni informali che la Commissione Agricoltura ha svolto in merito al fenomeno della vendita dei prodotti agricoli sottocosto e delle aste a doppio ribasso il 26 settembre 2018, il sistema in esame fa sì che alcune grandi aziende di distribuzione chiedano ai fornitori un'offerta di vendita per i propri prodotti. Una volta raccolte le diverse proposte, viene indetta una seconda gara nella quale viene usato come base di partenza non l'offerta qualitativamente migliore, ma, al contrario, quella di prezzo inferiore. Le offerte vengono esercitate «al buio», senza che i partecipanti possano sapere con chi concorrono.
  Ricorda che nel giugno 2017 Federdistribuzione e Ancd Conad hanno siglato con il Ministro un Protocollo di intesa al fine di favorire un mercato più trasparente e per evitare effetti distorsivi dei rapporti di filiera con l'impegno a non far ricorso alle aste elettroniche inverse al doppio ribasso per l'acquisto di prodotti agricoli e agroalimentari.
  Evidenzia che il Protocollo contiene un Codice etico che prevede tra gli impegni quello di non utilizzare la modalità d'asta inversa al doppio ribasso e ad adottare misure di massima trasparenza nell'utilizzo di piattaforme elettroniche di acquisto e di approvvigionamento, definendo e rendendo noto ai fornitori il regolamento d'asta e garantendo libertà di accesso ai fornitori di ogni dimensione, che abbiano una struttura produttiva adeguata sia in termini qualitativi che quantitativi per commercializzare i loro prodotti attraverso la GDO.
  Osserva poi che l'articolo 3 integra la disciplina delle aste elettroniche (introducendo il comma 1-bis nell'articolo 56 del Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 50/2016) al fine di vietarne l'utilizzo negli appalti diretti all'acquisto di prodotti Pag. 166e servizi nei settori della ristorazione collettiva e della fornitura di derrate alimentari.
  In base al citato articolo 56 del D.Lgs. 50/2016 (che contiene la disciplina delle aste elettroniche, che recepisce quella dettata a livello europeo dall'articolo 35 della direttiva 2014/24/UE), le stazioni appaltanti «possono ricorrere ad aste elettroniche nelle quali vengono presentati nuovi prezzi, modificati al ribasso o nuovi valori riguardanti taluni elementi delle offerte. A tal fine, le stazioni appaltanti strutturano l'asta come un processo elettronico per fasi successive, che interviene dopo una prima valutazione completa delle offerte e consente di classificarle sulla base di un trattamento automatico».
  L'articolo 56 disciplina, altresì, lo svolgimento delle aste prevedendo, tra l'altro, che le stesse siano aggiudicate sulla base di uno dei seguenti elementi contenuti nell'offerta: esclusivamente i prezzi, quando l'appalto viene aggiudicato sulla sola base del prezzo; il prezzo o i nuovi valori degli elementi dell'offerta indicati nei documenti di gara, quando l'appalto è aggiudicato sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo o costo/efficacia.
  Relativamente ai servizi di ristorazione, ricorda che ad essi il Codice dedica una specifica disciplina, contenuta nell'articolo 144. In particolare, il comma 1 di tale articolo dispone che i servizi di ristorazione indicati nell'allegato IX (catering, fornitura pasti, ristorazione scolastica, servizi di mensa) sono aggiudicati secondo quanto disposto dall'articolo 95, comma 3, cioè sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.
  Rileva poi che il Capo II introduce norme di sostegno alle imprese virtuose che promuovono filiere etiche di produzione e la tracciabilità dei prodotti.
  In particolare, l'articolo 4 prevede che nell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori debbano figurare i nominativi dei soci affiliati. A tal fine, si prevede che venga modificato, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 3 febbraio 2016 che contiene il suddetto elenco e che, in generale, regola la concessione, il controllo, la sospensione e la revoca del riconoscimento delle organizzazioni dei produttori che operano nei settori agricoli elencati dall'articolo 1, par. 2, del reg. (UE) n. 1308/2013 ad esclusione dei prodotti del settore dell'olio di oliva, dei prodotti ortofrutticoli, inclusi quelli trasformati.
  L'articolo 5 detta disposizioni in materia di tracciabilità dei prodotti agricoli di origine o di provenienza nazionale, intervenendo sul comma 3 dell'articolo 4 della legge 3 febbraio 2011, n. 4, nel testo antecedente le modifiche ad esso apportate dalla legge 11 febbraio 2019 n. 12, di conversione del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, delle quali non tiene quindi conto.
  Il comma 1, in particolare, stabilisce che con decreti interministeriali del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza Unificata, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative nel settore e acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti, siano definite le modalità per l'indicazione obbligatoria e per la tracciabilità dei prodotti agricoli che provengono dal territorio nazionale e che con gli stessi decreti siano definite le disposizioni relative alla tracciabilità dei prodotti agricoli di origine o di provenienza nazionale, finalizzate a informare i consumatori sulla provenienza delle materie prime, sul rispetto delle norme sul lavoro agricolo e sui passaggi di filiera, anche tenendo conto di quanto disposto dal regolamento (UE) n. 1169/2011.
  Il comma 2 prevede che le disposizioni di cui al comma 1 entrano in vigore tre mesi dopo la data di notifica delle stesse alla Commissione europea e, il comma 3, stabilisce che i decreti interministeriali sono emanati entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della notifica.
  Al riguardo, segnalo che tale ultima previsione dovrebbe essere rivista al fine di tenere conto di quanto stabilito dal Pag. 167paragrafo 3 dell'articolo 45 del richiamato regolamento (UE) n. 1169/2011, secondo il quale: «Lo Stato membro che ritiene necessario adottare una nuova normativa in materia di informazioni sugli alimenti, può adottare le disposizioni previste solo tre mesi dopo la notifica, purché non abbia ricevuto un parere negativo dalla Commissione.».
  Venendo ora alle modifiche apportate all'articolo 4 della legge n. 4 del 2011, dall'articolo 3-bis della legge di conversione del decreto-legge n. 135 del 2018, cosiddetto decreto semplificazioni (legge n. 12 del 2019) ricorda che essa ha abrogato i commi 1, 2, 4 e 4-bis, sostituito i commi 3 e 10, e modificato, con disposizioni di risulta, i commi 6, 11 e 12.
  Con riferimento al comma 3, segnala che, prima della modifica si prevedeva che, con decreti interministeriali del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza Unificata, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative nel settore e acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti, previo espletamento della procedura di notifica alla Commissione europea, dovessero essere definite le modalità per l'indicazione obbligatoria e per la tracciabilità dei prodotti agricoli che provengono dal territorio nazionale.
  Fa presente quindi che, in sostituzione di tale disposizione, la legge n. 12 del 2019 ha introdotto all'articolo 4 della legge n. 4 del 2011 tre commi dei quali richiama il contenuto. Il comma 3 ha stabilito che, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo, d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative nel settore agroalimentare, acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari e previo espletamento della procedura di notifica, sono definiti i casi in cui l'indicazione del luogo di provenienza è obbligatoria. Sono fatte salve le norme europee relative agli obblighi di tracciabilità e di etichettatura dei prodotti contenenti organismi geneticamente modificati.
  Il comma 3-bis ha previsto che, con il medesimo decreto, sono individuate le categorie specifiche di alimenti per i quali è stabilito l'obbligo dell'indicazione del luogo di provenienza. In base a quanto previsto dal paragrafo 2 dell'articolo 39 del regolamento (UE) 1169/2011, il Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo, in collaborazione con l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), realizza appositi studi che siano capaci di provare il nesso diretto tra la qualità di taluni alimenti e la provenienza e come sia percepita nel consumatore l'informazione relativa alla provenienza del prodotto e quando la sua omissione è considerata ingannevole. I risultati saranno trasmessi alla Commissione europea insieme alla notifica del decreto.
   Infine, il comma 3-ter ha stabilito che l'indicazione del luogo di provenienza è sempre obbligatoria quando, occorrendo indicare obbligatoriamente l'indicazione di origine dell'alimento perché, in caso contrario, tale mancanza potrebbe indurre in errore in consumatore, occorre indicare anche la provenienza di origine dell'ingrediente primario. Un'indicazione difforme del Paese di origine rispetto a quella reale si configura come violazione dell'articolo 7 in materia di pratiche leali di informazione.
  Segnala, infine, che l'articolo 6 della proposta di legge in esame reca una delega al Governo per la disciplina delle filiere etiche di produzione, importazione e distribuzione dei prodotti alimentari e agroalimentari.
  A tale scopo, il comma 1 prevede che, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, il Governo è delegato ad adottare un decreto legislativo che preveda agevolazioni fiscali e misure di incentivo per l'accesso ai fondi europei da parte delle imprese (di cui non è esplicitata la qualifica di agricole) che presentino progetti per la realizzazione di filiere etiche di produzione, distribuzione e commercializzazione dei prodotti agroalimentari.Pag. 168
  I criteri e principi direttivi dei quali il Governo deve tener conto nell'esercizio della delega sono: la definizione di sistemi di classificazione e di tracciabilità delle produzioni, inclusa la divulgazione pubblica dell'elenco dei fornitori da parte delle imprese, della grande distribuzione organizzata e dell'industria di trasformazione alimentare; l'individuazione di criteri per la definizione della sostenibilità ambientale, sociale ed economica delle filiere etiche.
  Da ultimo, il comma 2 definisce la procedura di adozione dei decreti (recte: del decreto), che prevede, tra l'altro, la possibilità di un secondo parere parlamentare nel caso in cui il Governo non intenda conformarsi ai pareri espressi dalle Commissioni.

  Susanna CENNI (PD) ringrazia la relatrice per l'approfondita relazione svolta. Sottolinea che lo scopo principale della proposta di legge della quale è prima firmataria è di introdurre per legge il divieto della vendita sottocosto e delle aste a doppio ribasso dei prodotti agricoli, accogliendo una richiesta pervenuta da numerosi soggetti auditi dalla Commissione sul tema.
  Osserva, infatti, che sebbene la sottoscrizione, su base volontaria, da parte di taluni operatori della grande distribuzione, dei Protocolli di intesa volti, tra l'altro, a favorire un mercato più trasparente e ad evitare effetti distorsivi dei rapporti di filiera, rappresenta un grande passo avanti, molto resta ancora da fare per impedire il ricorso alle aste al ribasso, ancora di sovente praticate. Rammenta, a tale proposito, la notizia dell'acquisto avvenuto di recente, in piena crisi del latte ovi-caprino, da parte di un gruppo della grande distribuzione, di un grosso quantitativo di pecorino romano a prezzi molto bassi con pratiche sleali.
  Nel manifestare la propria disponibilità ad apportare interventi migliorativi del testo della sua proposta di legge e ad effettuare gli opportuni coordinamenti e integrazioni, anche tenendo conto dei contenuti della proposta di direttiva in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera alimentare (COM (2018) 173) in corso di approvazione. Auspica, pertanto, che tutti i gruppi rappresentati in Commissione apportino il loro contributo al fine di pervenire a un testo che rappresenti una buona soluzione al fenomeno della vendita sottocosto.

  Filippo GALLINELLA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.10.

RISOLUZIONI

  Mercoledì 13 marzo 2019. — Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA.

  La seduta comincia alle 14.10.

Sulla pubblicità dei lavori.

  Filippo GALLINELLA, presidente, comunica che il gruppo M5S e il gruppo PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

7-00168 Marzana: Iniziative a sostegno del settore agrumicolo nazionale.
(Discussione e rinvio).

  La Commissione inizia la discussione della risoluzione in titolo.

  Paolo PARENTELA (M5S), illustra la risoluzione 7-00168 Marzana, della quale è cofirmatario, la quale affronta il tema della grave crisi che interessa il comparto agrumicolo meridionale, specie in Sicilia e in Calabria, che sta compromettendo in modo irreversibile la capacità di impresa Pag. 169degli agricoltori, nonché l'occupazione di migliaia di lavoratori dell'indotto. Tra le cause della crisi ricorda il susseguirsi di eventi atmosferici avversi, con gelate ed esondazioni, un eccesso di offerta dovuto alla saturazione del mercato con prodotti provenienti dall'estero, in primis Spagna e Marocco, a prezzi estremamente competitivi, la diffusione del virus Tristeza e il danneggiamento dei frutti ad opera della polvere lavica dell'Etna.
  Nel dare atto al Governo di aver messo già in campo una serie di interventi, dallo stanziamento di 5 milioni che dovrebbe essere previsto dal decreto-legge di recente approvato dal Consiglio dei ministri ed in attesa di pubblicazione, allo stanziamento di risorse per il contrasto alla diffusione della Tristeza, all'adozione del decreto ministeriale sugli agrumeti caratteristici, la risoluzione di cui è cofirmatario reca una serie di impegni che vanno ad affrontare i problemi ancora irrisolti.
  Conclusivamente, propone di svolgere un breve ciclo di audizioni e giungere rapidamente all'approvazione della risoluzione.

  Filippo GALLINELLA, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito della discussione ad altra seduta.

7-00170 Golinelli: Iniziative per fronteggiare la crisi della filiera cunicola.
(Discussione e rinvio).

  La Commissione inizia la discussione della risoluzione in titolo.

  Guglielmo GOLINELLI (Lega) illustra la risoluzione di cui è cofirmatario, ricordando che mentre la normativa europea ha istituito un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e di etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, nonché delle carni fresche suine, ovine, caprine e di volatili, resta ancora esclusa dall'obbligo di etichettatura d'origine, oltre alla carne di cavallo, anche quella di coniglio, il cui consumo è molto diffuso a livello nazionale. Sottolinea al riguardo che tale obbligo, invece, potrebbe garantire una maggiore trasparenza sul luogo di nascita, allevamento e macellazione nonché una migliore tutela per gli allevamenti italiani e per i consumatori.
  La risoluzione è dunque volta ad impegnare il Governo ad attivarsi nelle opportune sedi europee per l'inserimento, nella normativa dell'Unione, dell'obbligo di etichettatura di origine per le carni di coniglio e per i prodotti trasformati a base di coniglio e a porre in essere ogni iniziativa possibile e utile per tutelare gli allevatori e i produttori e per sostenere la filiera.

  Chiara GAGNARLI (M5S) dichiara di condividere i contenuti della risoluzione del deputato Golinelli, preannunciando la presentazione, anche da parte del suo gruppo, di analogo atto di indirizzo che tenga conto anche del lavoro svolto nella scorsa legislatura.

  Filippo GALLINELLA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito della discussione ad altra seduta.

7-00069 Cadeddu, 7-00148 Luca De Carlo, 7-00182 Gadda, 7-00184 Spena e 7-00185 Gastaldi: Iniziative a sostegno del comparto del latte ovicaprino.
(Seguito discussione congiunta e rinvio).

  La Commissione prosegue la discussione congiunta delle risoluzioni in titolo, rinviata, da ultimo, nella seduta del 27 febbraio 2019.

  Filippo GALLINELLA, presidente, ricorda che nelle scorse sedute la Commissione ha svolto un nutrito ciclo di audizioni ascoltando, in particolare, rappresentanti dell'Organismo interprofessionale latte ovino sardo (Oilos), del Consorzio per la tutela del pecorino toscano dop, della Confederazione italiana liberi agricoltori, Pag. 170dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), delle organizzazioni agricole Agrinsieme (Confagricoltura, CIA, Copagri e Alleanza delle cooperative italiane – agroalimentare) e Coldiretti, dell'Associazione pastori sardi (ASPI), del Consorzio per la tutela del formaggio pecorino romano nonché rappresentanti delle regioni Toscana e Lazio e dell'Associazione nazionale comuni italiana (ANCI) Sardegna.
  Ricorda, inoltre, che in sede di Ufficio di presidenza si era poi convenuto di rinviare il seguito dell'esame delle risoluzioni in attesa dell'approvazione dell'annunciato decreto-legge sulle emergenze agricole. Fa presente che tale decreto-legge è stato effettivamente approvato dal Consiglio dei ministri lo scorso giovedì ed è in attesa di pubblicazione. Segnala altresì che, a quanto si apprende dal comunicato stampa pubblicato sul sito della Presidenza del Consiglio dei ministri, esso contiene una serie di misure a sostegno del comparto del latte ovicaprino.
  Propone, pertanto, di rinviare il seguito dell'esame delle risoluzioni in titolo tenuto conto che le risoluzioni potrebbero contenere impegni con i quali si chiede l'adozione di misure già inserite nel decreto-legge e che, d'altro lato, impegni contenuti nelle risoluzioni potrebbero essere tradotti in proposte di modifica al testo del decreto-legge.

  Federico FORNARO (LeU) chiede spiegazioni sul perché non si intenda concludere l'esame delle risoluzioni.

  Filippo GALLINELLA, presidente, ricorda che a norma dell'articolo 117, comma 1, del regolamento, la Commissione non può approvare atti di indirizzo su materie per le quali ha obbligo di riferire all'Assemblea, circostanza che si potrebbe verificare a breve qualora fosse assegnato alla Commissione il decreto-legge sulle emergenze agricole che ha prima menzionato. Aggiunge quindi che si potrà ovviamente lavorare sul decreto-legge al fine di inserirvi i contenuti delle risoluzioni che non siano stati tradotti in norme e riprendere in un secondo momento l'esame delle risoluzioni per le parti non ricomprese nel provvedimento d'urgenza.

  Maria Cristina CARETTA (FdI) ritiene che la Commissione debba comunque approvare le risoluzioni, per dimostrare il lavoro ad oggi svolto.

  Maria Chiara GADDA (PD) ricorda come in precedenza sia stato chiesto di dedicare un tempo ulteriore all'esame delle risoluzioni per poter svolgere i necessari accertamenti istruttori senza però che ciò comportasse un sostanziale abbandono di tale esame. Sottolinea infatti l'importanza di mantenere i due strumenti – atti di indirizzo e decreto-legge – su due piani distinti, anche tenuto conto che gli impegni contenuti nelle risoluzioni appaiono di respiro più ampio rispetto a quelli del decreto-legge, che peraltro non è stato ancora pubblicato. Rimarca altresì che mentre sulle risoluzioni all'esame si è registrata una sostanziale unità di vedute in Commissione, sul decreto-legge ciò potrebbe non accadere.

  Lorenzo VIVIANI (Lega) suggerisce di rinviare l'esame delle risoluzioni alla prossima settimana quando sarà anche possibile avere contezza dell'effettiva pubblicazione e presentazione del decreto-legge sulle emergenze in agricoltura.

  Susanna CENNI (PD) sottolinea l'importanza di difendere le prerogative del Parlamento e ritiene doverosa l'approvazione di un atto di indirizzo che tenga conto di un orientamento sostanzialmente unitario della Commissione.

  Federico FORNARO (LeU) invita la maggioranza a chiarire quali siano le ragioni per le quali ritiene di rinviare la conclusione dell'esame delle risoluzioni che, a suo avviso, potrebbero essere approvate sin d'ora.
  Chiede poi di verificare la portata dell'articolo 117 del regolamento e, in particolare, se esso operi anche nel caso in cui Pag. 171gli atti di indirizzo riguardino una sola delle materie oggetto del provvedimento che la Commissione deve esaminare in sede referente poiché tale interpretazione di fatto limiterebbe in maniera eccessiva l'attività di indirizzo della Commissione.

  Filippo GALLINELLA, presidente, si riserva di svolgere un approfondimento sulla questione posta dal deputato Fornaro e, ove vi siano le condizioni, di convocare a stretto giro la Commissione per concludere l'esame delle risoluzioni. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.40 alle 14.50.