CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 12 marzo 2019
155.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari esteri e comunitari (III)
COMUNICATO
Pag. 62

RISOLUZIONI

  Martedì 12 marzo 2019. — Presidenza della presidente Marta GRANDE. – Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri e alla cooperazione internazionale, Guglielmo Picchi.

  La seduta comincia alle 11.35.

Commemorazione delle vittime del disastro aereo avvenuto in Etiopia.

  Marta GRANDE, presidente, a nome di tutta la Commissione e suo personale, esprime il più profondo cordoglio ai familiari delle vittime del disastro aereo avvenuto il 10 marzo scorso, a pochi chilometri da Addis Abeba, e in cui sono perite centocinquantasette persone appartenenti a trentacinque nazionalità. Ricorda che Paesi particolarmente colpiti sono stati il Kenya, con ben trentadue vittime, e il Canada, con diciotto vittime.
  Sottolinea che il nostro Paese si è stretto in lutto per la morte degli otto connazionali tutti accomunati, oltre che dal tragico destino, da uno specifico impegno professionale e di vita al servizio della comunità internazionale e della solidarietà Pag. 63tra i popoli: Paolo Dieci, Sebastiano Tusa, Gabriella Vigiani, Matteo Ravasio, Maria Pilar Buzzetti, Virginia Chimenti, Rosemary Mumbi e Carlo Spini.
  Ricorda che la Commissione aveva avuto, il 30 gennaio scorso, l'onore di ascoltare in audizione il dottor Paolo Dieci nella sua qualità di presidente della rete Link 2007. Ricorda, altresì, che molti componenti della Commissione hanno personalmente conosciuto il dottor Dieci, con cui hanno collaborato proficuamente negli anni sui temi dell'aiuto allo sviluppo. Sottolinea che il dottor Dieci ha dedicato tutta la sua vita alla solidarietà internazionale e alla difesa dei più fragili e che la società civile italiana perde con lui uno dei protagonisti più seri, credibili e preparati.
  Auspica che tale perdita, incolmabile e bruciante soprattutto per la sua famiglia e per i suoi più stretti collaboratori, possa essere di stimolo per i tanti giovani che si accingono ad intraprendere le carriere internazionali e che desiderano fare proprio il valore civile della solidarietà universale verso i più deboli. Indìce, quindi, un minuto di silenzio.

  La Commissione osserva un minuto di silenzio in memoria delle vittime della tragedia aerea.

  Laura BOLDRINI (LeU), nel ringraziare la presidente Grande per avere deciso di commemorare le vittime dell'incidente aereo, si associa alle espressioni di cordoglio e sottolinea che i connazionali deceduti hanno dato lustro al nostro Paese con le loro attività di cooperazione, ispirate – come ha ricordato lo stesso Presidente Mattarella – ad alcuni tra i princìpi fondanti della nostra Costituzione, ovvero la solidarietà e la pace tra i popoli. Ricorda che nel disastro sono periti, tra gli altri, numerosi funzionari del World Food Programme (WFP), l'Agenzia delle Nazioni Unite che si occupa di assistenza alimentare. Invita, dunque, la presidente Grande ad inviare, a nome di tutta la Commissione, un telegramma di condoglianze al Direttore Esecutivo del WFP. Auspica, inoltre, che siano al più presto chiarite le cause che hanno determinato lo schianto del velivolo, in considerazione del fatto che si trattava di un modello di nuova progettazione e che diversi esemplari dello stesso tipo sono in uso anche da parte di compagnie che operano nel nostro Paese, come Air Italy. Occorre, dunque, a suo avviso, intervenire rapidamente al fine di assicurare la sicurezza dei passeggeri.

  Paolo FORMENTINI (Lega) si associa nel ringraziamento alla presidente Grande per le espressioni di cordoglio usate, sottolineando che la tragedia tocca nel profondo la Commissione, molto impegnata sui temi della cooperazione allo sviluppo. Si associa, altresì, alla richiesta di inviare un telegramma di condoglianze al Direttore Esecutivo del WFP, ricordando che tra le vittime del disastro figurano anche la moglie e i due figli del capo delegazione slovacco presso l'Assemblea parlamentare della NATO.

  Simona SURIANO (M5S) si associa a sua volte alle espressioni di cordoglio, ricordando che nell'incidente aereo ha perso la vita anche l'assessore ai Beni culturali della Regione Siciliana, Sebastiano Tusa, archeologo di fama internazionale. Auspica altresì che sia fatta chiarezza sulle circostanze che hanno determinato l'incidente, come atto doveroso di giustizia nei riguardi delle famiglie delle vittime.

7-00141 Billi: Sulla continuità delle attività didattiche nella circoscrizione di Friburgo.
(Discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00018).

  La Commissione inizia l'esame della risoluzione in titolo.

  Simone BILLI (Lega) illustra la risoluzione a propria prima firma, di cui presenta una riformulazione (vedi allegato 1) finalizzata a recepire gli sforzi in atto da parte del Ministero per la soluzione della situazione.

Pag. 64

  Laura BOLDRINI (LeU) esprime apprezzamento per l'iniziativa del collega Billi, invitando il Governo ad agire tempestivamente per trovare una soluzione che garantisca la continuità didattica per gli studenti e la tutela dell'occupazione per gli insegnanti.

  Elisa SIRAGUSA (M5S), nel ricordare che la situazione dell'ente gestore di Friburgo è stata al centro di una sua interrogazione a risposta scritta al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, segnala che analoghe irregolarità amministrative sono state riscontrate, a suo tempo, anche a carico dell'ente gestore di Londra, che ha inopinatamente sospeso i corsi di lingua italiana, limitandosi ad inviare, peraltro con brevissimo preavviso, una scarna comunicazione alle famiglie. Auspicando progressi nel controllo sulla gestione dei fondi, si associa alla richiesta al Governo di agire con tempestività per assicurare la continuità dei corsi e tutelare la professionalità dei docenti.

  Il sottosegretario Guglielmo PICCHI sottolinea che il Governo annette la massima attenzione alla questione, precisando che si tratta di casi isolati di cattiva gestione dei fondi pubblici. Ricorda che l'Esecutivo è già intervenuto per sanare la situazione dell'ente gestore di Londra e intende agire con pari sollecitudine a Friburgo, precisando, tuttavia, che la situazione precaria degli insegnanti ricade esclusivamente sotto la responsabilità dell'ente stesso, cui i docenti sono legati da un contratto di natura privatistica. Conclusivamente, esprime parere favorevole sulla risoluzione in titolo come testé riformulata dal presentatore.

  Simone BILLI (Lega) ringraziando i colleghi del Movimento 5 Stelle, e in particolare le onorevoli Suriano e De Carlo, nonché la collega Boldrini, per il sostegno all'atto di indirizzo in titolo, accetta la riformulazione del sottosegretario Picchi ed esprime fiducia in vista di una rapida risoluzione della vicenda.

  La Commissione approva all'unanimità la risoluzione 7-00141 Billi come riformulata, che assume il numero 8-00018.

7-00199 Quartapelle Procopio: Sulla partecipazione dell'Italia alla 62ma Sessione della Commission on narcotic drugs.
(Discussione e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame della risoluzione in titolo.

  Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD) illustra la risoluzione a propria prima firma, sottolineando che è stata predisposta in vista dell'imminente segmento ministeriale sul controllo internazionale degli stupefacenti che avrà luogo presso le Nazioni Unite, a Vienna il 14 e il 15 marzo prossimi, al fine di impegnare il Governo ad operare perché siano rafforzati tutti gli ambiti di intervento contenuti nel Documento Finale della Sessione Speciale dell'Assemblea Generale dell'Onu del 2016, cooperando con gli Stati membri dell'Unione europea al fine di sostenere una posizione comune dell'UE in questa direzione; a dare attuazione a tutti gli impegni assunti dall'Italia in sede internazionale, in conformità con gli scopi e i principi delle Nazioni Unite, il diritto internazionale e la Dichiarazione universale dei diritti umani, rispetto a tutti gli ambiti di contrasto alla droga, dalla riduzione dell'offerta alla riduzione della domanda; ad adottare iniziative per favorire una maggiore cooperazione e coerenza d'azione all'interno del sistema ONU fra lo United Nations Office on Drugs and Crime (UNDOC), l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), UNAIDS, lo United Nations Development Programme (UNDP), nonché l'Ufficio dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani; ad adottare iniziative per includere come elemento cardine nelle politiche internazionali di controllo degli stupefacenti gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (Sustainable Development Goals – SDG), in quanto incentrati sulla promozione della pace, della sicurezza, del benessere delle comunità e il rispetto dei diritti fondamentali; a prevedere momenti di confronto Pag. 65trasparente e pubblico con il fine di evidenziare le priorità nazionali e prendere in considerazione criticità, suggerimenti e contributi provenienti da un ampio gruppo di organizzazioni non governative da anni impegnate su vari temi relativi alle sostanze stupefacenti, aprendo la delegazione governativa che prenderà parte al segmento ministeriale anche alla società civile, come avvenuto in sede di Sessione Speciale dell'Assemblea Generale; a incrementare gli sforzi anche a livello internazionale per risolvere il grave problema dell'insufficiente disponibilità di sostanze psicoattive a uso medico; nel caso in cui dovesse esser iscritta all'ordine del giorno della 62ma sessione della Commissione sulle droghe narcotiche, a votare a favore della raccomandazione dell'OMS di cancellare la cannabis dalla Tabella IV della Convenzione del 1961 con il fine di facilitarne l'impiego in quante più terapie possibili, proprio come avviene in Italia dal 2007; infine, a informare puntualmente il Parlamento sugli esiti del segmento ministeriale che avrà luogo a Vienna nei giorni 14 e 15 marzo 2019.

  Il sottosegretario Guglielmo PICCHI si riserva di intervenire nel prosieguo del dibattito.

  Simona SURIANO (M5S) preannuncia la presentazione di una risoluzione di maggioranza vertente sul medesimo tema e richiede contestualmente lo svolgimento di un ciclo di audizioni per approfondire la materia.

  Marta GRANDE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

  La seduta termina alle 11.50.

SEDE REFERENTE

  Martedì 12 marzo 2019. — Presidenza della presidente Marta GRANDE. – Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri e alla cooperazione internazionale, Guglielmo Picchi.

  La seduta comincia alle 11.50.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kenya, fatto a Milano l'8 settembre 2015; b) Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kenya, fatto a Milano l'8 settembre 2015.
C. 1539 Governo.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Simona SURIANO (M5S), relatrice, ricorda che il primo dei due accordi con il Kenya all'attenzione della Commissione, inteso a disciplinare in modo preciso il settore dell'assistenza giudiziaria penale, si compone di un breve preambolo e di 24 articoli.
  Segnala che, ai sensi dell'articolo 1 gli Stati contraenti si impegnano a consegnarsi reciprocamente, su domanda, persone ricercate che si trovino sul proprio territorio, sia al fine di dar corso a un procedimento penale (estradizione processuale) sia per consentire l'esecuzione di una condanna definitiva (estradizione esecutiva).
  Sottolinea che, nel caso di estradizione processuale, è necessario che il reato sia punibile in entrambi gli ordinamenti con una pena detentiva non inferiore a un anno; per l'estradizione esecutiva si prevede, invece, che al momento della presentazione della domanda di estradizione, la durata della pena ancora da espiare non sia inferiore a sei mesi. Osserva che l'estradizione sarà concessa unicamente quando il fatto per cui si procede o si è proceduto nello Stato richiedente sia assoggettato a sanzione penale anche dalla legislazione dello Stato richiesto (principio della doppia incriminazione) (articolo 2).
  Evidenzia che l'articolo 3 riguarda le ipotesi di rifiuto obbligatorio dell'estradizione che si invererà oltre che nei casi Pag. 66ormai consolidatisi nelle discipline pattizie internazionali, anche quando la persona richiesta sia stata già definitivamente giudicata nello Stato richiesto per lo stesso fatto per cui ne è domandata la consegna (principio del ne bis in idem), ovvero quando, nello Stato richiesto, sia intervenuta una causa di estinzione del reato o della pena.
  Quanto alle ipotesi di rifiuto facoltativo, disciplinate dall'articolo 4, rileva che l'estradizione potrà essere negata quando lo Stato richiesto rivendichi la sua giurisdizione sul reato oggetto della richiesta, ovvero abbia già in corso un procedimento penale riferibile al medesimo illecito penale, e quando la consegna della persona richiesta possa risultare in contrasto con valutazioni di carattere umanitario riferibili all'età, alle condizioni di salute o ad altre specifiche condizioni della stessa degne di particolare considerazione.
  Osserva che l'articolo 5 regolamenta l'estradizione del cittadino e riconosce a ciascuno Stato il diritto di rifiutare l'estradizione dei propri cittadini, anche in presenza delle condizioni previste dal Trattato per la concessione della stessa. Sottolinea che, in base al principio aut dedere aut iudicare, in caso di rifiuto della consegna, lo Stato richiesto sarà tenuto a sottoporre il caso alle proprie Autorità competenti per l'instaurazione di un procedimento penale secondo la normativa interna.
  Evidenzia che, ai sensi dell'articolo 6, la domanda di estradizione e tutti gli atti e i documenti relativi vanno trasmessi per via diplomatica, presentando requisiti di forma e contenuto dettagliatamente disciplinati dall'articolo 7.
  Segnala che l'articolo 8 contempla la possibilità per lo Stato richiesto di richiedere informazioni suppletive, qualora le informazioni fornite dallo Stato richiedenti siano ritenute insufficienti per prendere una decisione. Tali informazioni dovranno essere trasmesse dallo Stato richiedente entro il termine di quarantacinque giorni, decorso il quale si intende decaduta la richiesta di estradizione, che potrà comunque essere ripresentata.
  Sottolinea che l'articolo 9 riguarda la decisione sull'estradizione da parte dello Stato richiesto, che avrà l'obbligo di motivare e di informare l'altro Stato di eventuali ragioni di rifiuto, anche parziale, della consegna.
  Rileva che l'articolo 10 riguarda il principio di specialità. In caso di accoglimento della domanda di estradizione, tale principio (rule of speciality) garantisce il soggetto estradato contro la possibilità di essere perseguito o arrestato nello Stato richiedente per reati diversi da quelli in relazione ai quali la consegna è avvenuta, commessi in epoca ad essa precedente, salvo che nei casi di consenso prestato dallo Stato richiesto o quando la presenza della persona estradata nel territorio dello Stato richiesto sia da considerarsi volontaria, ossia nei casi di rientro spontaneo susseguente ad allontanamento nonché di mancato abbandono del territorio (non dovuto a cause di forza maggiore) per un periodo di tempo superiore a quarantacinque giorni.
  Evidenzia che, come precisato all'articolo 11, salvo che in tali ultime ipotesi, anche la riestradizione verso uno Stato terzo per reati commessi anteriormente alla consegna è ammessa solo con il consenso dello Stato richiesto.
  Osserva che l'articolo 12 prevede, per i casi di urgenza, la misura cautelare dell'arresto provvisorio e la relativa procedura, mentre l'articolo 13 individua specifici criteri di priorità per l'ipotesi di richieste di estradizione avanzate da una pluralità di Stati nei confronti della medesima persona.
  Segnala che l'articolo 14 riguarda le modalità di consegna della persona da estradare, che deve avvenire entro quaranta giorni da quando lo Stato richiedente è informato della concessione dell'estradizione, e che l'articolo 15 stabilisce che è fatta salva la possibilità che lo Stato richiesto differisca la consegna, qualora sia in corso in tale Stato un procedimento penale ovvero l'esecuzione di una pena per reati diversi da quello oggetto della domanda di estradizione. Sottolinea che in tal caso i due Paesi potranno accordarsi Pag. 67per una consegna temporanea della persona richiesta al fine di consentire lo svolgimento del procedimento penale nello Stato richiedente. Rileva che è altresì prevista la consegna differita nei casi in cui il trasferimento della persona estradata possa porne in pericolo la vita o aggravarne le condizioni di salute
  Sottolinea che l'articolo 16 prevede una procedura semplificata di estradizione che viene adottata nei casi in cui l'interessato dichiari di acconsentire all'estradizione innanzi ad un'Autorità competente dello Stato richiesto e alla presenza di un difensore.
  Evidenzia che le disposizioni in ordine alla consegna allo Stato richiedente di cose sequestrate alla persona estradata (strumenti, proventi o altre cose relative al reato) rinvenute nello Stato richiesto sono contenute nell'articolo 17, mentre al transito nei rispettivi territori di una persona estradata da uno Stato terzo è dedicato l'articolo 18.
  Osserva che l'articolo 19, che dispone in materia di spese di estradizione, stabilisce che è lo Stato richiesto a sostenere spese del procedimento derivante dalla richiesta di estradizione, mentre sono a carico dello Stato richiedente le spese sostenute per il trasporto della persona estradata e delle cose sequestrate, nonché quelle del transito di cui all'articolo 18.
  Sottolinea che l'articolo 20 prevede scambi di informazioni sull'esito del procedimento penale ovvero sull'esecuzione della condanna nello Stato richiedente successivamente all'estradizione. Ai sensi dell'articolo 21 il Trattato in esame non impedisce alle Parti di cooperare in materia di estradizione in conformità con altri trattati cui abbiano aderito.
  Segnala che l'articolo 22 impegna a rispettare l'obbligo di segretezza dei documenti e delle informazioni fornite dall'altre Parte e che eventuali controversie sull'interpretazione e l'applicazione del Trattato verranno risolte direttamente mediante consultazione diplomatica (articolo 23). Ricorda, infine, che l'articolo 24 disciplina le diverse vicende giuridiche dell'accordo.
  Evidenzia che il secondo degli accordi in esame impegna le Parti a prestarsi assistenza giudiziaria in termini di ricerca e identificazione delle persone, notifiche, citazioni di testimoni e parti offese, trasmissione di documenti e perizie, assunzione di testimonianze e svolgimento di interrogatori, trasferimento di persone detenute per il compimento di atti processuali, esecuzione di indagini, ispezioni, perquisizioni e sequestri, confische, scambio di informazioni, in ogni procedimento concernente reati la cui repressione sia di competenza dello Stato richiedente.
  Osserva che l'articolo 2 (doppia incriminazione) stabilisce che l'assistenza giudiziaria possa essere prestata anche quando il fatto per il quale è richiesta non costituisce reato nello Stato richiesto; tuttavia se la richiesta si riferisce a sequestri, confische o ad atti che incidono sui diritti fondamentali delle persone, l'assistenza è prestata solo se il reato per cui è richiesta è previsto come reato nell'ordinamento giuridico dello Stato richiesto.
  Rileva che l'articolo 3 disciplina le ipotesi di rifiuto o rinvio dell'assistenza e l'articolo 4 individua nel Ministero della Giustizia della Repubblica Italiana e nell'Ufficio dell'Attorney General le Autorità Centrali designate dalle Parti Contraenti. Segnala che i requisiti di forma e di contenuto delle richieste sono disciplinati dall'articolo 5 mentre l'articolo 6 disciplina dettagliatamente le modalità di esecuzione della richiesta.
  Ricorda che gli articoli da 7 a 18 contengono una disciplina dettagliata dei singoli atti che possono costituire oggetto della richiesta di cooperazione giudiziaria.
  In particolare, osserva che lo Stato richiesto fa tutto il possibile per rintracciare le persone indicate nella richiesta (articolo 7) e provvede ad effettuare le citazioni e a notificare i documenti trasmessi dallo Stato richiedente, trasmettendo allo Stato richiedente un attestato di avvenuta notificazione (articolo 8).
  Sottolinea che l'assunzione probatoria nello Stato richiesto è l'oggetto dell'articolo Pag. 689 mentre l'articolo 10 riguarda l'assunzione probatoria nello Stato richiedente.
  In relazione a quest'ultima attività, a garanzia della persona escussa, segnala che è espressamente riconosciuto il principio di specialità (articolo 11). Rileva che ampia e articolata disciplina, inoltre, è dettata in riferimento alla possibilità di comparizione mediante videoconferenza (articolo 14).
  Osserva che solo laddove quest'ultima non risulti tecnicamente praticabile, è contemplata la possibilità di trasferimento temporaneo di persone detenute al fine di consentirne la testimonianza, l'interrogatorio o, comunque, la partecipazione ad altri atti processuali dinanzi alle Autorità competenti della Parte richiedente. Tale attività, oltre a non dover intralciare indagini o procedimenti penali in corso nello Stato richiedente, presuppone inoltre necessariamente: il consenso del diretto interessato (a favore del quale operano, in ogni caso, le garanzie previste dal citato articolo 11); il previo raggiungimento di un accordo scritto tra le Parti riguardo al trasferimento e alle sue condizioni; il mantenimento dello status detentionis da parte dello Stato richiedente (articolo 12).
  Sottolinea che le Parti contraenti si sono impegnate a garantire, con le misure approntate dai rispettivi ordinamenti nazionali, la protezione delle vittime, dei testimoni e degli altri partecipanti al procedimento penale con riferimento ai reati e alle attività di assistenza richieste (articolo 13).
  Evidenzia che gli articoli successivi disciplinano produzione di documenti, atti e cose (articoli 15 e 16), nonché le perquisizioni, i sequestri e la confisca dei proventi e delle cose pertinenti al reato (articolo 17) e gli accertamenti bancari e finanziari; in proposito, rileva che è stata espressamente esclusa la possibilità di rifiutare l'esecuzione della richiesta per motivi di segreto bancario (articolo 18).
  Segnala che l'articolo 19 contempla la possibilità che le Parti prestino altre forme di assistenza o cooperazione giudiziaria in virtù di specifici accordi, di intese o di pratiche condivise, se conformi ai rispettivi ordinamenti giuridici, compresa la costituzione di squadre investigative comuni per operare nei territori di ciascuno Stato al fine di agevolare le indagini o i procedimenti penali relativi a reati che coinvolgono entrambi gli Stati.
  Ricorda che gli articoli 20, 21 e 22 disciplinano lo scambio di informazioni tra gli Stati, prevedendo la trasmissione di informazioni sui procedimenti penali, sui precedenti penali e sulle condanne inflitte nei confronti dei cittadini dell'altro Stato (articolo 20), lo scambio di informazioni sulla legislazione, sia sostanziale sia processuale (articolo 21), e infine la trasmissione di sentenze e di certificati penali (articolo 22).
  Osserva che l'articolo 25 disciplina la ripartizione delle spese sostenute per la richiesta di cooperazione, poste ordinariamente a carico dello Stato richiesto, fatta eccezione per alcune spese, espressamente contemplate, mentre gli ultimi due articoli, infine, disciplinano rispettivamente la soluzione delle eventuali controversie sull'interpretazione e sull'applicazione del Trattato, rimesse alla consultazione per via diplomatica (articolo 26) e le clausole finali (entrata in vigore, modifica e durata – illimitata) del Trattato, le norme del quale si applicheranno alle richieste di assistenza giudiziaria presentate dopo la sua entrata in vigore, anche se riferibili a fatti commessi anteriormente (articolo 27).
  Per quanto attiene al disegno di legge di autorizzazione alla ratifica, segnala che esso si compone di quattro articoli: gli articoli 1 e 2 contengono l'autorizzazione alla ratifica dei due Trattati e il relativo ordine di esecuzione.
  Sottolinea che l'articolo 3 reca la norma di copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione dei due Trattati che, come specificano nella relazione tecnica, ammontano a 29.826 euro annui a decorrere dal 2019. Di questi, 24.826 euro hanno natura di oneri valutati e 5.000 euro di oneri autorizzati.
  Auspica che l'approvazione del disegno di legge in esame consentirà di rafforzare, in un settore strategico come quello della Pag. 69cooperazione giudiziaria, le relazioni tra il nostro Paese e il Kenya, che sono particolarmente profonde, fin dall'indipendenza del Paese ottenuta nel 1963 e sono tradizionalmente improntate ad amicizia e collaborazione in un ampio spettro di settori: dal dialogo politico alla cooperazione allo sviluppo passando per un sempre più intenso interscambio commerciale.

  Il sottosegretario Guglielmo PICCHI si riserva di intervenire nel prosieguo del dibattito.

  Marta GRANDE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che si intende rinunciato il termine per la presentazione degli emendamenti e che il provvedimento sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Kazakhstan, fatto ad Astana il 22 gennaio 2015; b) Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Kazakhstan, fatto ad Astana il 22 gennaio 2015.
C. 1540 Governo.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Edmondo CIRIELLI (FdI), relatore, sottolinea, in via generale, la rilevanza del Kazakhstan, uno Stato con un'estensione pari al continente europeo e una popolazione di 17 milioni di persone, che ha da tempo avviato un importante processo di modernizzazione del proprio assetto istituzionale. Evoca gli esiti di una sua recente visita in Kazakhstan, evidenziando che l'Italia è il terzo partner commerciale del Kazakhstan, dopo Russia e Cina, e dunque ha interesse a rafforzare le relazioni diplomatiche con il Paese asiatico, che dispone, tra l'altro, di ingenti riserve di materie prime, essenziali per la nostra economia. Rileva, infine, che il rafforzamento della cooperazione in ambito giudiziario, ed in particolare la ratifica del Trattato di estradizione in titolo, contribuirà a promuovere gli obiettivi comuni di lotta alla criminalità, oltre ad evitare incidenti diplomatici analoghi alla vicenda di Alma Shalabayeva, la moglie del dissidente kazako espulsa dall'Italia il 28 maggio 2013.
  Entrando nel merito dei testi in esame, ricorda che il primo dei due Trattati, quello di assistenza giudiziaria, è composto di un breve preambolo e da 28 articoli, e va inserito nell'ambito degli strumenti giuridico-internazionali finalizzati ad intensificare i rapporti di cooperazione tra l'Italia ed i Paesi extra-Ue, al fine di migliorare la cooperazione giudiziaria internazionale e di rendere più efficace, nel settore giudiziario penale, il contrasto della criminalità transnazionale.
  Sottolinea che l'Accordo intende avviare un rilevante processo di sviluppo nei rapporti bilaterali che consentirà, nel campo della cooperazione giudiziaria in materia penale, l'attuazione e l'operatività in concreto di un'efficace collaborazione bilaterale.
  Evidenzia che l'adozione di norme volte a disciplinare in modo preciso il settore dell'assistenza giudiziaria penale è stata imposta dall'evoluzione dell'attuale realtà sociale, caratterizzata da sempre più frequenti ed estese relazioni tra i due Paesi in tutti i settori, il cui progressivo intensificarsi reca con sé anche lo sviluppo di fenomeni criminali che coinvolgono entrambi i Paesi e la conseguente esigenza di reciproca assistenza in campo penale.
  Segnala che l'articolo 1 impegna le Parti a prestarsi la più ampia assistenza giudiziaria in termini di ricerca e identificazione delle persone, notifiche, citazioni di testimoni e parti offese, trasmissione di documenti e perizie, assunzione di testimonianze e svolgimento di interrogatori, trasferimento di persone detenute per il compimento di atti processuali, esecuzione di indagini, ispezioni, perquisizioni e sequestri, confische, scambio di informazioni, Pag. 70in ogni procedimento concernente reati la cui repressione sia di competenza dello Stato richiedente.
  Rileva, inoltre, che sono previsti lo scambio d'informazioni di carattere penale e sulla legislazione nazionale nonché qualsiasi altra forma di assistenza purché non sia in contrasto con la legislazione dello Stato richiesto.
  Osserva che l'articolo 2 attua il principio della doppia incriminazione, prevedendo che l'assistenza giudiziaria possa essere prestata anche quando il fatto per il quale è richiesta non costituisce reato nello Stato richiesto; tuttavia se la richiesta si riferisce a sequestri, confische o ad atti che incidono sui diritti fondamentali delle persone, l'assistenza è prestata solo se il reato per cui è richiesta è previsto come reato nell'ordinamento giuridico dello Stato richiesto.
  Sottolinea che l'articolo 3 disciplina le ipotesi di rifiuto o rinvio dell'assistenza e l'articolo 4 individua per la Repubblica Italiana il Ministero della giustizia e per la Repubblica del Kazakhastan l'Ufficio del Procuratore generale quali autorità centrali designate dalle Parti alle quali presentare le richieste di assistenza.
  Segnala che i requisiti di forma e di contenuto delle richieste sono disciplinati dall'articolo 5 mentre l'articolo 6 disciplina dettagliatamente le modalità di esecuzione della richiesta.
  Evidenzia che gli articoli da 7 a 18 dettano una disciplina dettagliata dei singoli atti che possono costituire oggetto della richiesta di cooperazione giudiziaria.
  In particolare, rileva che lo Stato richiesto fa tutto il possibile per rintracciare le persone indicate nella richiesta (articolo 7) e provvede a effettuare le citazioni e a notificare i documenti trasmessi dallo Stato richiedente, trasmettendo allo Stato richiedente un attestato di avvenuta notificazione (articolo 8).
  Sottolinea che l'assunzione probatoria nello Stato richiesto è l'oggetto dell'articolo 9 mentre l'articolo 10 disciplina l'assunzione probatoria nello Stato richiedente. In relazione a quest'ultima attività, a garanzia della persona escussa, rileva che è espressamente riconosciuto il principio di specialità, garanzia in virtù della quale la persona citata a comparire nello Stato richiedente non può essere indagata, perseguita, giudicata, arrestata né sottoposta ad altra misura privativa della libertà personale nello Stato richiedente, in relazione a reati commessi precedentemente alla sua entrata nel territorio di detto Stato, né essere costretta a rendere testimonianza o altre dichiarazioni o a partecipare a qualsiasi altro atto relativo a procedimento diverso da quello menzionato nella richiesta di assistenza, se non previo consenso dello Stato richiesto e della persona stessa (articolo 11).
  Rileva che l'articolo 12 detta un'articolata disciplina in riferimento alla possibilità di comparizione mediante videoconferenza per l'assunzione di testimonianze o dichiarazioni, previo accordo tra gli Stati e compatibilmente con la legislazione vigente e la capacità tecnica delle Prati
  Osserva che l'articolo 13 prevede che quando, ai sensi del precedente articolo, non sia possibile l'effettuazione della videoconferenza, la Parte richiedente ha facoltà di trasferire temporaneamente nella Parte richiedente una persona al fine di consentirne la testimonianza, l'interrogatorio o, comunque, la partecipazione ad altri atti processuali dinanzi alle autorità competenti della Parte richiedente.
  Sottolinea che tale attività – oltre a non dover intralciare indagini o procedimenti penali in corso nello Stato richiesto – presuppone: il consenso del diretto interessato (a favore del quale operano, in ogni caso, le garanzie previste dal citato articolo 11); il previo raggiungimento di un accordo scritto tra le Parti riguardo al trasferimento e alle sue condizioni; il mantenimento dello status detentionis da parte dello Stato richiedente.
  Evidenzia che le Parti s'impegnano a garantire, con le misure approntate dai rispettivi ordinamenti nazionali, la protezione delle vittime, dei testimoni e degli altri partecipanti al procedimento penale con riferimento ai reati e alle attività di assistenza richieste (articolo 14).Pag. 71
  Segnala che gli articoli successivi disciplinano produzione di documenti, atti e cose (articoli 15 e 16), nonché le perquisizioni, i sequestri e la confisca dei proventi e delle cose pertinenti al reato (articolo 17) e gli accertamenti bancari e finanziari; in proposito, osserva che è stata espressamente esclusa la possibilità di rifiutare l'esecuzione della richiesta per motivi di segreto bancario (articolo 18).
  Rileva che l'articolo 19 contempla la possibilità che le Parti prestino altre forme di assistenza o cooperazione giudiziaria in virtù di specifici accordi, di intese o di pratiche condivise, se conformi ai rispettivi ordinamenti giuridici, compresa la costituzione di squadre investigative comuni per operare nei territori di ciascuno Stato al fine di agevolare le indagini o i procedimenti penali relativi a reati che coinvolgono entrambi gli Stati.
  Osserva che gli articoli 20, 21 e 22 disciplinano lo scambio di informazioni tra gli Stati, prevedendo la trasmissione di informazioni sui procedimenti penali, sui precedenti penali e sulle condanne inflitte nei confronti dei cittadini dell'altro Stato (articolo 20), lo scambio di informazioni sulla legislazione, sia sostanziale sia processuale (articolo 21), e infine la trasmissione di sentenze e di certificati penali (articolo 22).
  Sottolinea che è esclusa qualsiasi forma di legalizzazione, certificazione o autenticazione dei documenti forniti sulla base del Trattato (articolo 23) e che un'articolata disciplina della riservatezza delle richieste d'assistenza, delle informazioni e delle prove è contenuta nell'articolo 24.
  Evidenzia che l'articolo 25 disciplina la ripartizione delle spese sostenute per la richiesta di cooperazione, poste ordinariamente a carico dello Stato richiesto, fatta eccezione per alcune spese, espressamente contemplate (quali spese di viaggio, soggiorno, interpretariato, perizie). Rileva che a fonte di spese di natura straordinaria è stabilito che le Parti si consultino per concordarne la suddivisione.
  Segnala, infine, che gli ultimi tre articoli disciplinano rispettivamente la soluzione delle eventuali controversie sull'interpretazione e sull'applicazione del Trattato, rimesse alla consultazione per via diplomatica (articolo 26), le modalità di modifica del Trattato (articolo 27) e le clausole finali (entrata in vigore, durata illimitata e cessazione) del Trattato, le norme del quale si applicheranno alle richieste di assistenza giudiziaria presentate dopo la sua entrata in vigore, anche se riferibili a fatti commessi anteriormente (articolo 28).
  Rileva che il secondo degli accordi in esame, il Trattato di estradizione tra l'Italia e il Kazakhstan, è inteso a disciplinare in modo preciso e puntuale la materia dell'estradizione è stata imposta dall'attuale realtà sociale, caratterizzata da sempre più frequenti ed estesi rapporti tra i due Stati in qualsiasi settore (economico, finanziario, commerciale, dei flussi migratori, eccetera).
  Sottolinea che il progressivo intensificarsi dei rapporti reca inevitabilmente con sé anche lo sviluppo di fenomeni criminali che coinvolgono entrambi gli Stati e, quindi, l'esigenza di disciplinare uniformemente la consegna di persone che sono sottoposte a procedimenti penali o che devono eseguire una pena. Segnala che il testo del Trattato si compone di un breve preambolo e di 24 articoli.
  Osserva che, ai sensi dell'articolo 1 gli Stati contraenti si impegnano a consegnarsi reciprocamente, su domanda, persone ricercate che si trovino sul proprio territorio, sia al fine di dar corso a un procedimento penale (estradizione processuale) sia per consentire l'esecuzione di una condanna definitiva (estradizione esecutiva).
  Sottolinea che l'estradizione sarà concessa unicamente quando il fatto per cui si procede o si è proceduto nello Stato richiedente sia assoggettato a sanzione penale anche dalla legislazione dello Stato richiesto (principio della doppia incriminazione), mentre in materia fiscale l'estradizione potrà essere accordata anche quando la disciplina dello Stato richiesto differisca in tale materia dallo Stato richiedente (articolo 2).Pag. 72
  Osserva che l'articolo 3 riguarda le ipotesi di rifiuto obbligatorio dell'estradizione che si invererà oltre che nei casi ormai consolidatisi nelle discipline pattizie internazionali, anche quando la persona richiesta sia stata già definitivamente giudicata nello Stato richiesto per lo stesso fatto per cui ne è domandata la consegna (principio del ne bis in idem), ovvero quando, nello Stato richiesto, sia intervenuta una causa di estinzione del reato o della pena. Rileva, inoltre, che la richiesta di estradizione sarà respinta quando il reato per cui si procede è punito dallo Stato richiedente con un tipo di pena proibito dalla legge dello Stato richiesto ovvero quando vi sia fondato motivo di ritenere che persona richiesta possa essere sottoposta, per il reato oggetto della domanda di estradizione, a trattamenti illegali e disumani.
  Quanto alle ipotesi di rifiuto facoltativo, disciplinate dall'articolo 4, evidenzia che l'estradizione potrà essere negata quando lo Stato richiesto rivendichi la sua giurisdizione sul reato oggetto della richiesta, ovvero abbia già in corso un procedimento penale riferibile al medesimo illecito penale, e quando la consegna della persona richiesta possa risultare in contrasto con valutazioni di carattere umanitario riferibili all'età, alle condizioni di salute o ad altre specifiche condizioni della stessa degne di particolare considerazione.
  Ricorda che l'articolo 5 disciplina l'estradizione del cittadino e riconosce a ciascuno Stato il diritto di rifiutare l'estradizione dei propri cittadini, anche in presenza delle condizioni previste dal Trattato per la concessione della stessa. Evidenzia che, in base al principio aut dedere aut iudicare, in caso di rifiuto della consegna, lo Stato richiesto sarà tenuto a sottoporre il caso alle proprie Autorità competenti per l'instaurazione di un procedimento penale secondo la normativa interna.
  Sottolinea che, ai sensi dell'articolo 6, la domanda di estradizione e tutti gli atti e i documenti relativi vanno trasmessi per via diplomatica alle autorità centrali delle Parti, che sono per l'Italia il Ministero della Giustizia e per il Kazakhstan l'Ufficio del Procuratore generale, presentando i requisiti di forma e contenuto dettagliatamente disciplinati dall'articolo 7.
  Evidenzia che l'articolo 8 contempla la possibilità per lo Stato richiesto di richiedere informazioni supplementari, qualora le informazioni fornite dallo Stato richiedenti siano ritenute insufficienti per prendere una decisione, e che tali informazioni dovranno essere trasmesse dallo Stato richiedente entro il termine di quarantacinque giorni, decorso il quale si intende decaduta la richiesta di estradizione, che potrà comunque essere ripresentata.
  Segnala che l'articolo 9 riguarda la decisione sull'estradizione da parte dello Stato richiesto, che avrà l'obbligo di motivare e di informare l'altro Stato di eventuali ragioni di rifiuto, anche parziale, della consegna.
  Rileva che l'articolo 10 riguarda il principio di specialità. In caso di accoglimento della domanda di estradizione, tale principio garantisce il soggetto estradato contro la possibilità di essere perseguito o arrestato nello Stato richiedente per reati diversi da quelli in relazione ai quali la consegna è avvenuta, commessi in epoca ad essa precedente, salvo che nei casi di consenso prestato dallo Stato richiesto o quando la presenza della persona estradata nel territorio dello Stato richiesto sia da considerarsi volontaria, ossia nei casi di rientro spontaneo susseguente ad allontanamento nonché di mancato abbandono del territorio (non dovuto a cause di forza maggiore) per un periodo di tempo superiore a quarantacinque giorni.
  Osserva che, come precisato all'articolo 11, salvo che in tali ultime ipotesi, anche la riestradizione verso uno Stato terzo per reati commessi anteriormente alla consegna è ammessa solo con il consenso dello Stato richiesto.
  Segnala che l'articolo 12 prevede, per i casi di urgenza, la misura cautelare dell'arresto provvisorio e la relativa procedura, mentre l'articolo 13 individua specifici criteri di priorità per l'ipotesi di Pag. 73richieste di estradizione avanzate da una pluralità di Stati nei confronti della medesima persona.
  Sottolinea che l'articolo 14 riguarda le modalità di consegna della persona da estradare, che deve avvenire entro quaranta giorni da quando lo Stato richiedente è informato della concessione dell'estradizione. La mancata presa in consegna della persona estradata nel termine, da parte dello Stato richiedente, ne comporta la rimessione in libertà e costituisce, per lo Stato richiesto, possibile motivo di rifiuto facoltativo rispetto a un'eventuale successiva domanda di estradizione nei confronti dello stesso soggetto per il medesimo reato.
  Evidenzia che l'articolo 15 stabilisce che è fatta salva la possibilità che lo Stato richiesto differisca la consegna, qualora sia in corso in tale Stato un procedimento penale ovvero l'esecuzione di una pena per reati diversi da quello oggetto della domanda di estradizione. In tal caso i due Paesi potranno accordarsi per una consegna temporanea della persona richiesta al fine di consentire lo svolgimento del procedimento penale nello Stato richiedente. Rileva che è altresì prevista la consegna differita nei casi in cui il trasferimento della persona estradata possa porne in pericolo la vita o aggravarne le condizioni di salute.
  Osserva che l'articolo 16 prevede la procedura semplificata di estradizione che viene adottata nei casi in cui l'interessato dichiari di acconsentire all'estradizione innanzi ad un'Autorità competente dello Stato richiesto e alla presenza di un difensore.
  Segnala che le previsioni in ordine alla consegna allo Stato richiedente di cose sequestrate alla persona estradata (strumenti, proventi o altre cose relative al reato) rinvenute nello Stato richiesto sono contenute nell'articolo 17, mentre al transito nei rispettivi territori di una persona estradata da uno Stato terzo è dedicato l'articolo 18.
  Sottolinea che l'articolo 19, che dispone in materia di spese di estradizione, stabilisce che è lo Stato richiesto a sostenere spese del procedimento derivante dalla richiesta di estradizione, mentre sono a carico dello Stato richiedente le spese sostenute per il trasporto della persona estradata e delle cose sequestrate, nonché quelle del transito di cui all'articolo 18.
  Evidenzia che l'articolo 20 prevede scambi di informazioni sull'esito del procedimento penale ovvero sull'esecuzione della condanna nello Stato richiedente successivamente all'estradizione.
  Rileva che, ai sensi dell'articolo 21, il Trattato in esame non impedisce alle Parti di cooperare in materia di estradizione in conformità con altri trattati cui abbiano aderito.
  Osserva che l'articolo 22 impegna a rispettare l'obbligo di segretezza dei documenti e delle informazioni fornite dall'altre Parte.
  Segnala che eventuali controversie sull'interpretazione e l'applicazione del Trattato verranno risolte direttamente mediante consultazione diplomatica (articolo 23), e che l'articolo 24 disciplina le diverse vicende giuridiche che riguardano o potrebbero riguardare il Trattato
  Venendo al contenuto del disegno di legge di autorizzazione alla ratifica, ricorda che esso si compone di 4 articoli.
  Evidenzia che gli articoli 1 e 2 contengono l'autorizzazione alla ratifica dei due Trattati e il relativo ordine di esecuzione. Per quanto attiene agli oneri derivanti dall'attuazione dei Trattati, di cui all'articolo 3, segnala che essi sono pari a euro 93.429, di cui euro 71.329 per gli oneri valutati ed euro 22.100 per gli oneri autorizzati.
  Auspica una celere approvazione del disegno di legge di autorizzazione alla ratifica che potrà ulteriormente consolidare il quadro delle relazioni tra Italia e Kazakhstan, sostenuto da una solida collaborazione economica alla quale si è aggiunto un significativo incremento dei contatti politici ad alto livello, oltre che la crescita della cooperazione in ambito accademico e culturale.

  Il sottosegretario Guglielmo PICCHI si riserva di intervenire nel prosieguo dell'esame.

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  Marta GRANDE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che si intende rinunciato il termine per la presentazione degli emendamenti e che il provvedimento sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Serbia sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Belgrado il 16 dicembre 2013.
C. 1541 Governo.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Yana Chiara EHM (M5S), relatrice, ricorda che l'Accordo in esame intende incrementare la cooperazione bilaterale tra le Forze armate dei due Paesi al fine di consolidare le rispettive capacità difensive e di migliorare la comprensione reciproca sulle questioni della sicurezza.
  Sottolinea che l'intesa risponde ad un preciso impegno politico assunto dal nostro Governo con la controparte serba in materia di cooperazione nel settore della difesa, in un quadro di salvaguardia dei reciproci interessi riguardanti il miglioramento delle capacità militari nel campo addestrativo, tecnologico ed industriale, ed in conformità con i rispettivi ordinamenti giuridici nonché con gli obblighi assunti a livello internazionale.
  Evidenzia che il quadro normativo di settore è tuttora delineato dall'Accordo del novembre 2003 sottoscritto dal nostro Paese con l'Unione di Serbia e Montenegro, ratificato ai sensi della legge 9 dicembre 2005, n. 276, ed entrato in vigore il 3 maggio 2006.
  Ricorda che successivamente il Montenegro, dichiaratosi indipendente da Belgrado, ha convenuto con l'Italia sulla necessità di sottoscrivere un nuovo accordo che disciplinasse in modo più completo ed esclusivo la cooperazione bilaterale in campo militare: tale intesa è stata firmata il 14 settembre 2011 e ratificata ai sensi della legge 16 novembre 2015, n. 213 ed è in vigore dal 5 febbraio 2016.
  Osserva che il nuovo accordo si compone di un breve preambolo, in cui viene richiamata la comune adesione alla Carta delle Nazioni Unite, e di 13 articoli.
  Rileva che l'articolo 1 contiene le definizioni dei termini adottati nel testo, mentre con l'articolo 2 vengono indicati i principi e gli scopi dell'atto pattizio, riconducibili a reciprocità, eguaglianza e mutuo interesse, in conformità ai rispettivi ordinamenti giuridici e agli impegni internazionali assunti dalle Parti nonché, per la Parte italiana, all'ordinamento europeo.
  Segnala che l'articolo 3 disciplina gli aspetti generali della cooperazione tra i Ministeri della difesa dei due Paesi. Il paragrafo 4, in particolare, (l'unica disposizione che comporta oneri) prevede che i rappresentanti dei due Ministeri si potranno riunire con cadenza annuale, alternativamente in Italia e in Serbia, al fine di elaborare e di approvare accordi specifici a integrazione e completamento dell'Accordo in esame, nonché eventuali programmi di cooperazione tra le Forze armate dei due Paesi.
  Sottolinea che l'articolo 4 individua le aree di cooperazione, tra le quali spiccano la politica di difesa e sicurezza, la ricerca e lo sviluppo di armi ed equipaggiamenti militari; lo scambio di materiali ed equipaggiamenti militari; la formazione e l'addestramento in campo militare.
  Evidenzia che con l'articolo 5 vengono individuate le modalità di cooperazione, che consistono in riunioni tra i rispettivi Ministri, Capi di stato maggiore della difesa, loro vice e altri rappresentanti autorizzati; scambio di esperienze tra esperti delle due Parti; dibattiti, consultazioni e partecipazione a convegni, conferenze, seminari e corsi; organizzazione di corsi ed esercitazioni militari; scambio di osservatori in esercitazioni militari; partecipazione ad operazioni umanitarie e di mantenimento della pace; visite presso unità militari; scambi nel campo della cultura e dello sport militare.Pag. 75
  Osserva che l'articolo 6 disciplina la cooperazione nel campo dei materiali per la difesa, prevedendo che essa potrà riguardare tutte le principali categorie di armamenti.
  Precisa che la fornitura di materiali d'interesse delle rispettive Forze armate sarà attuata con operazioni dirette da Stato a Stato, oppure tramite società private autorizzate dalle Parti e che i due Stati s'impegnano in ogni modo a non riesportare a terzi il materiale acquisito senza il consenso scritto della Parte cedente.
  Segnala che nella relazione illustrativa viene opportunamente precisato che tali previsioni dell'Accordo semplificano le procedure di scambio di prodotti per la difesa, fatti salvi i divieti imposti dalla legge 9 luglio 1990, n. 185.
  Rileva che l'articolo 7 regola gli aspetti finanziari dell'Accordo, mentre il risarcimento dei danni eventualmente derivanti dalle attività previste dall'Accordo è disciplinato dall'articolo 8.
  Sottolinea che l'articolo 9 riguarda la protezione della proprietà intellettuale e dei brevetti derivanti dalle attività condotte in attuazione dell'Accordo; evidenzia che l'articolo 10 stabilisce invece che la risoluzione delle controversie eventualmente derivanti dall'interpretazione o dall'applicazione dell'Accordo avverrà esclusivamente mediante consultazioni e negoziati bilaterali, attraverso i canali diplomatici e senza mediazioni di terze parti.
  Segnala che l'articolo 11 stabilisce che l'Accordo entri in vigore alla data di ricezione dell'ultima delle due notifiche scritte con cui le Parti si informeranno, attraverso i canali diplomatici, dell'avvenuta ratifica secondo le proprie procedure nazionali e specifica, inoltre, che esso sostituirà il menzionato precedente Accordo del 19 novembre 2003.
  Ricorda che il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica riproduce i contenuti di un analogo progetto di legge, già presentato verso la scadenza della XVII legislatura. Osserva che esso consta di cinque articoli: gli articoli 1 e 2 contengono rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e il relativo ordine di esecuzione, mentre l'articolo 5 prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.
  Rileva che l'articolo 4 contiene una clausola di invarianza finanziaria che ribadisce (comma 1) la neutralità finanziaria delle disposizioni dell'Accordo – con la sola eccezione dell'articolo 3, paragrafo 4; sottolinea che il comma 2 specifica che gli eventuali oneri connessi all'esecuzione dei commi 1 e 2 dell'articolo 7, nonché degli articoli 8 e 12 dell'Accordo, si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.
  Evidenzia che l'articolo 3, comma 1 è dedicato alla copertura finanziaria degli oneri previsti dall'attuazione dell'Accordo, pari ad euro 1.979 ad anni alterni a decorrere dal 2019.
  Osserva che l'Accordo di stabilizzazione ed associazione (ASA) tra Unione europea e Serbia è entrato in vigore nel settembre 2013 e dal gennaio dell'anno successivo sono stati formalmente avviati i negoziati di adesione con la Serbia. Segnala che i primi due capitoli, compreso quello sulla normalizzazione delle relazioni con il Kosovo, sono stati inaugurati nel dicembre 2015, mentre i capitoli-chiave sullo Stato di diritto (capitoli 23 e 24) sono stati aperti il 18 luglio 2016. Ricorda che alla fine di dicembre 2018 erano stati avviati nel complesso sedici capitoli.
  Conclusivamente, auspica una rapida approvazione del provvedimento, che potrà utilmente concorrere a sostenere questo non semplice processo d'integrazione europeo avviato dal presidente Vucic con la sua elezione nell'aprile 2017, che appare costellato di numerose incognite politiche emblematizzate anche dalle proteste delle opposizioni delle ultime settimane.

  Laura BOLDRINI (LeU) ricorda che negli ultimi mesi la Commissione ha esaminato accordi di cooperazione in materia di difesa con Niger e Giappone. Rileva che fonti di stampa annunciano che è in via di definizione un'intesa con il Governo israeliano per la cessione di sedici elicotteri e sarebbe in preparazione un ulteriore accordo Pag. 76con il Niger per la fornitura di armi. Aggiunge che recentemente fragmenti appartenenti ad armamenti di fabbricazione italiana sarebbero stati rinvenuti in territorio yemenita, a conferma del sospetto che l'Arabia Saudita starebbe utilizzando materiale bellico prodotto e venduto dal nostro Paese per colpire la popolazione civile dello Yemen. Esprime sconcerto, inoltre, per l'approccio entusiastico con il quale il sottosegretario alla difesa, Angelo Tofalo, ha partecipato alla fiera internazionale della difesa, svoltasi ad Abu Dhabi dal 17 al 21 febbraio. Ritiene che l'insieme di queste iniziative proietti una luce sinistra sulla politica di difesa del Governo e sollecita dunque un'audizione della Ministra Trenta, da tenersi congiuntamente con la Commissione difesa, per chiarire gli orientamenti dell'esecutivo in materia. Esprime, inoltre, riserve sull'opportunità di ratificare un accordo di cooperazione in tema di difesa con la Serbia, dal momento che l'intera regione balcanica è tuttora attraversata da profonde lacerazioni e rischi di instabilità, come dimostrano le recenti dispute territoriali tra Serbia e Kosovo e la situazione della Bosnia Erzegovina. Al riguardo, sottolinea che è ancora vivo il ricordo delle atrocità del conflitto nella ex Jugoslavia, con particolare riferimento alla pulizia etnica, che ha comportato lo stupro sistematico di decine di migliaia di donne e la loro prigionia in veri e propri lager al fine di impedire pratiche abortive. A suo avviso, piuttosto che concludere intese sulla fornitura di armi ed expertise militare, rispetto a questa regione sarebbe ben più opportuno investire risorse in attività di cooperazione economica, per migliorare le condizioni di vita della popolazione civile e per la riconciliazione delle comunità locali, lacerate da conflitti etnici.

  Il sottosegretario Guglielmo PICCHI si riserva di intervenire nel prosieguo dell'esame.

  Marta GRANDE, presidente, accogliendo la richiesta della collega Boldrini, preannuncia che si consulterà con il presidente della Commissione difesa per concordare le modalità di un'audizione a Commissioni riunite con la Ministra Trenta. Nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che si intende rinunciato il termine per la presentazione degli emendamenti e che il provvedimento sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 12.25.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 12 marzo 2019. — Presidenza della presidente Marta GRANDE. – Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri e alla cooperazione internazionale, Guglielmo Picchi.

  La seduta comincia alle 12.25.

DL 4/2019: Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni.
C. 1637 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alle Commissioni XI e XII)
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Paolo FORMENTINI (Lega), relatore, tenuto conto che il provvedimento è calendarizzato presso l'Aula a partire da lunedì 18 marzo e che nel corso della settimana corrente le Commissioni di settore esamineranno i circa ottocento emendamenti presentati, sottolinea che la Commissione si accinge ad avviare l'esame del provvedimento nel testo licenziato dal Senato. Segnala, altresì, che presso le Commissioni di merito si è già svolto un ampio ciclo istruttorio che ha affrontato molteplici profili e al quale rinvia per economia dei lavori.
  Prima di passare alla descrizione dell'articolato del decreto-legge, che consta di quarantadue articoli, suddivisi in tre Capi, Pag. 77ricorda che il provvedimento è adottato in attuazione delle disposizioni della legge di bilancio 2019, con riferimento ai commi 255 e 256 dell'articolo 1 della legge n. 245 del 2018 che hanno istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Fondo da ripartire per l'introduzione del reddito di cittadinanza e il Fondo per la revisione del sistema pensionistico.
  Rinviando alle relazioni illustrative svolte presso le Commissioni di merito per la descrizione complessiva dei nuovi istituti, illustra le norme di competenza.
  Segnala che l'articolo 2 – norma di diretto interesse per le competenze della Commissione – concernente i beneficiari, individua i requisiti per i nuclei familiari interessati ad accedere a reddito e pensione di cittadinanza, con alcune espresse e limitate esclusioni. Per l'accesso al beneficio concorrono cumulativamente diversi requisiti, con riferimento al criterio della residenza e del soggiorno, del reddito e del patrimonio e del godimento di beni durevoli.
  Con riferimento al requisito della residenza e del soggiorno, sottolinea che il componente richiedente il beneficio deve essere, come specificato nel corso dell'esame al Senato, in possesso della cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell'Unione europea, ovvero suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.
  Ricorda che nel corso dell'esame al Senato, si è specificato che per il termine «familiare» si applichi la definizione di familiare di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30: il coniuge; il partner che abbia contratto con il cittadino dell'Unione un'unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato membro, qualora la legislazione dello Stato membro ospitante equipari l'unione registrata al matrimonio e nel rispetto delle condizioni previste dalla pertinente legislazione dello Stato membro ospitante; i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge o partner; gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge o partner.
  Segnala che ulteriore requisito è la residenza in Italia per almeno 10 anni al momento della presentazione della domanda, di cui gli ultimi due anni in modo continuativo.
  Ricorda che le modalità di esercizio del diritto di soggiorno nel territorio nazionale sono diverse a seconda che si tratta di cittadini comunitari o di cittadini di Paesi terzi. Nel primo caso la normativa di riferimento è rappresentata dal decreto legislativo n. 30 del 2007, adottato in attuazione della direttiva 2004/38/CE. Osserva che i familiari dei cittadini comunitari che non siano a loro volta cittadini di uno Stato membro possono ottenere dalle questure competenti per territorio di residenza la Carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione con validità di 5 anni. Il familiare non comunitario acquisisce il diritto di soggiorno permanente se ha soggiornato legalmente in via continuativa per cinque anni nel territorio nazionale unitamente al cittadino dell'UE.
  Rileva che per i cittadini di Paesi terzi il requisito del soggiorno è riconosciuto se entrati regolarmente nel territorio italiano e se muniti di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno in corso di validità. Segnala che la materia del soggiorno di lungo periodo degli stranieri provenienti da Paesi terzi è disciplinata dalla direttiva 2003/109/CE attuata dal decreto legislativo 3 del 2007, che ha novellato il testo unico sull'immigrazione del 1998.
  Sottolinea che la medesima direttiva 109 del 2003 prescrive che i soggiornanti di lungo periodo siano equiparati ai cittadini dello Stato membro in cui si trovano ai fini, tra l'altro, del godimento dei servizi e delle prestazioni sociali, tra cui quelle di assistenza e previdenza sociale (articolo 11 della direttiva del 2003 e articolo 1 del decreto legislativo n. 3 del 2007).
  Evidenzia che il comma 1-bis dell'articolo 2, introdotto al Senato, dispone che i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Pag. 78europea – fatte salve le eccezioni di cui al successivo comma 1-ter, anch'esso inserito al Senato – debbano produrre, ai fini del conseguimento del reddito di cittadinanza, una certificazione, rilasciata dalla competente autorità dello Stato estero, sui requisiti di reddito e patrimoniali e sulla composizione del nucleo familiare. Sottolinea che la certificazione deve essere presentata in una versione tradotta in lingua italiana e legalizzata dall'autorità consolare italiana, che ne attesta la conformità all'originale.
  Segnala che, in base al comma 1-ter, sono esclusi dall'obbligo suddetto di certificazione: i soggetti aventi lo status di rifugiato politico; i casi in cui le convenzioni internazionali dispongano diversamente; i soggetti nei cui Paesi di appartenenza sia impossibile acquisire le certificazioni. Ricorda che a tal fine, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, è definito l'elenco dei Paesi nei quali non è possibile acquisire la documentazione necessaria per la compilazione della dichiarazione sostituiva unica ai fini ISEE, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013.
  Per completezza di analisi, segnala alla Commissione anche il dettato dell'articolo 9-bis, introdotto presso il Senato, che interviene sulla disciplina in materia di istituti di patronato, modificando taluni limiti da cui dipende la costituzione o lo scioglimento degli istituti medesimi. La norma, modificando la legge n. 152 del 2001, dispone che possono costituire e gestire gli istituti di patronato e di assistenza sociale le confederazioni e le associazioni nazionali di lavoratori che tra l'altro abbiano sedi di istituti di patronato in almeno quattro Paesi stranieri, in luogo degli otto attualmente previsto.
  Quanto al Capo II del provvedimento, concernente le disposizioni in materia pensionistica, menzionare il dettato dell'articolo 18-bis, inserito al Senato, che sancisce la sospensione dell'erogazione dei trattamenti previdenziali di vecchiaia e anticipata erogati dagli enti di previdenza obbligatoria ai soggetti, anche evasi o latitanti, condannati a pena detentiva con sentenza passata in giudicato per reati di terrorismo anche internazionale, per reati eversivi dell'ordine democratico nonché per associazioni di tipo mafioso anche straniere, ai sensi dell'articolo 416-bis del codice penale.
  Alla luce di queste premesse, presenta una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).

  Il sottosegretario Guglielmo PICCHI si riserva di intervenire nel prosieguo dell'esame.

  Laura BOLDRINI (LeU) si riserva a sua volta di intervenire in una fase successiva dell'esame, al fine di approfondire ulteriormente il provvedimento, di cui è nota la rilevanza per la maggioranza di governo.

  Marta GRANDE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 12.30.

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