CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 12 marzo 2019
155.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
Pag. 12

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Martedì 12 marzo 2019. — Presidenza del presidente Alberto STEFANI.

  La seduta comincia alle 12.55.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2018.
Emendamenti C. 1432-A, approvato dal Senato.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere).

Pag. 13

  Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

  Alberto STEFANI, presidente, rileva come il Comitato sia chiamato a esaminare, ai fini del parere all'Assemblea, gli emendamenti, contenuti nel fascicolo n. 1, presentati al disegno di legge 1432-A, approvato dal Senato, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2018.

  Gianluca VINCI (Lega), relatore, rileva come gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentino profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi nulla osta.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere.

Modifiche all'articolo 4 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, nonché introduzione dell'articolo 42-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, in materia di accesso aperto all'informazione scientifica.
Emendamenti C. 395-A.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere).

  Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

  Alberto STEFANI, presidente, rileva come il Comitato sia chiamato a esaminare, ai fini del parere all'Assemblea, gli emendamenti, contenuti nel fascicolo n. 1, presentati alla proposta di legge C. 395-A, recante Modifiche all'articolo 4 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, nonché introduzione dell'articolo 42-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, in materia di accesso aperto all'informazione scientifica.

  Martina PARISSE (M5S), relatrice, rileva come gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentino profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi nulla osta.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione in materia di difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Niger.
C. 1468 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento

  Elisa TRIPODI (M5S), relatrice, rileva come il Comitato sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 1468 recante l'autorizzazione alla ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione in materia di difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Niger, fatto a Roma il 26 settembre 2017.
  Evidenzia quindi come l'Accordo di cooperazione in materia di difesa tra il Governo italiano e quello del Niger abbia l'obiettivo di incoraggiare, agevolare e sviluppare la cooperazione tra i due Paesi nel settore della difesa, sulla base dei princìpi di reciprocità, uguaglianza e mutuo interesse in conformità con i rispettivi ordinamenti giuridici e con gli impegni internazionali assunti dalle Parti. L'Accordo fornisce una cornice giuridica per avviare forme strutturate di cooperazione tra le Forze armate per consolidare le rispettive capacità difensive e migliorare la comprensione reciproca su questioni di interesse comune relative alla sicurezza (lotta all'immigrazione irregolare, al terrorismo e ai traffici illegali).Pag. 14
  Rammenta in merito che il Governo italiano ha autorizzato la Missione bilaterale di supporto alla Repubblica del Niger (MISIN), nell'ambito del supporto congiunto europeo e statunitense, per la stabilizzazione dell'area e il rafforzamento delle capacità di controllo del territorio delle autorità nigerine e dei Paesi del G5 Sahel (Niger, Mali, Mauritania, Ciad e Burkina Faso) e per l'incremento di capacità volte a contrastare il fenomeno dei traffici illegali e le minacce alla sicurezza. La Missione inoltre intende concorrere alle attività di sorveglianza delle frontiere e del territorio e di sviluppo della componente aerea del Niger. La missione prevede uno sviluppo progressivo con un impiego fino a un massimo di 470 militari, 130 mezzi terrestri e 2 mezzi aerei. La consistenza attuale del personale militare presente in teatro è di circa 40 unità.
  Venendo al contenuto dell'Accordo, esso consta di un breve preambolo e di 12 articoli.
  L'articolo 1 enunzia i princìpi ispiratori e lo scopo, dichiarando che l'Accordo intende incoraggiare, agevolare e sviluppare la cooperazione nel settore della difesa sulla base dei princìpi di reciprocità, eguaglianza e interesse reciproco in conformità ai rispettivi ordinamenti giuridici e agli impegni internazionali assunti dalle Parti.
  L'articolo 2, relativo alla cooperazione generale, concerne:
   al paragrafo 1, l'attuazione dell'Accordo, prevedendo la possibilità di sottoscrivere intese tecniche nonché l'elaborazione di piani annuali e pluriennali di cooperazione, attribuendo ai rispettivi Ministeri della Difesa l'organizzazione delle attività di cooperazione e prevedendo inoltre che le eventuali consultazioni dei rappresentanti delle Parti si tengano alternativamente in Italia e in Niger;
   al paragrafo 2, i campi della cooperazione previsti (politica di sicurezza e difesa; ricerca e sviluppo, supporto logistico e acquisizione di prodotti e servizi per la difesa; operazioni umanitarie e di mantenimento della pace; organizzazione e impiego delle Forze armate, servizi ed equipaggiamenti delle unità militari e gestione del personale; formazione e addestramento; questioni relative all'ambiente e concernenti le contaminazioni ambientali dovute alle attività militari; sanità militare, storia militare, sport militare; altri settori di interesse comune);
   al paragrafo 3, le modalità della cooperazione (visite di delegazioni; scambio di esperienze; incontri; formazione; partecipazione ad esercitazioni e ad operazioni umanitarie e di mantenimento della pace; visite di navi ed aeromobili militari; eventi culturali e sportivi; supporto a iniziative commerciali relative ai prodotti e ai servizi della difesa ed associate a questioni attinenti alla difesa; eventuali altre modalità da concordare).

  L'articolo 3 riguarda gli aspetti finanziari e stabilisce che ciascuna Parte sosterrà le spese di propria competenza relativamente all'esecuzione dell'Accordo, facendo altresì obbligo alla Parte ospitante di fornire, se necessario, al personale della Parte inviante trattamenti medici d'urgenza presso strutture sanitarie militari (nonché, ove necessario, presso altre strutture sanitarie, a condizione che la Parte inviante ne sostenga le spese). Viene inoltre stabilito che le attività di cooperazione sono subordinate alla disponibilità finanziaria delle Parti.
  L'articolo 4, relativo alla giurisdizione, prevede che lo Stato ospitante eserciti di norma la propria giurisdizione per i reati commessi nel suo territorio da parte del personale militare e civile ospitato; tuttavia lo Stato inviante ha diritto di esercitare la propria giurisdizione sui membri delle proprie Forze armate e sul personale civile nel caso in cui i reati commessi minaccino la sicurezza o i beni dello Stato inviante o siano stati commessi intenzionalmente o per negligenza nell'esecuzione del servizio o in relazione a esso. Nei casi in cui il personale ospitato sia coinvolto in reati per i quali la legislazione del Paese ospitante preveda l'applicazione della pena capitale e/o di altre sanzioni contrastanti Pag. 15con i princìpi fondamentali e l'ordinamento giuridico dello Stato inviante, tali pene e/o sanzioni pronunciate non saranno eseguite. I contraenti si impegnano ad adottare le misure necessarie per evitare ogni maltrattamento o intimidazione, derivanti dall'esecuzione dell'Accordo o in caso di violazione della legislazione in vigore, alle persone sottoposte alla propria giurisdizione.
  L'articolo 5, relativo al risarcimento dei danni, prevede che, in caso di danni causati dalla Parte inviante alla Parte ospitante in occasione di attività previste dall'Accordo o connesse alle stesse, il risarcimento sarà garantito dalla Parte inviante previo accordo tra le Parti. Inoltre, qualora le Parti siano congiuntamente responsabili di perdite o di danni causati durante le attività svolte nell'ambito dell'Accordo o in relazione a esse, le Parti, previa intesa, rimborseranno tale perdita o danno.
  L'articolo 6 riguarda la cooperazione nel campo dei prodotti della difesa ed enumera, al paragrafo 1, le categorie di armamenti previsti. Si prevede che il reciproco approvvigionamento di prodotti d'interesse delle rispettive Forze armate potrà essere attuato attraverso operazioni dirette da Stato a Stato, oppure tramite società private autorizzate dai rispettivi Governi. Si prevede, altresì, l'impegno dei due Governi a non riesportare il materiale acquisito a Paesi terzi senza il preventivo benestare della Parte cedente.
  Il paragrafo 2 disciplina le modalità della cooperazione nel campo dei prodotti della difesa (ricerca e sviluppo scientifico; scambio di esperienze nel campo tecnico; reciproca produzione, modernizzazione e scambio di servizi tecnici; supporto alle industrie della difesa e agli enti governativi al fine di avviare la cooperazione nel settore della produzione dei prodotti militari). Lo stesso paragrafo reca, inoltre, l'impegno delle Parti a prestarsi reciproco supporto tecnico-amministrativo, assistenza e collaborazione.
  L'articolo 7 riguarda la proprietà intellettuale e disciplina la regolamentazione delle procedure necessarie per garantire la protezione della proprietà intellettuale (compresi i brevetti) derivante da attività condotte in conformità all'Accordo e ai sensi delle rispettive normative nazionali e degli Accordi internazionali in materia sottoscritti dalle Parti.
  L'articolo 8 regola il trattamento delle informazioni classificate (vale a dire atti, attività, documenti, materiali o cose cui sia stata apposta, da una delle Parti, una classifica di segretezza), specificando che il loro trasferimento potrà avvenire solo attraverso canali governativi approvati dalle rispettive Autorità competenti per la sicurezza o designate dalle Parti. È inoltre previsto che tali informazioni dovranno essere utilizzate esclusivamente per gli scopi contemplati dall'Accordo e non potranno essere trasferite a terze Parti o a organizzazioni internazionali senza l'assenso scritto della Parte originatrice. Gli ulteriori aspetti di sicurezza saranno regolati da uno specifico Accordo di sicurezza tra le rispettive Autorità competenti o da Autorità designate dalle Parti.
  L'articolo 9 stabilisce che le eventuali controversie derivanti dall'interpretazione o dall'applicazione dell'Accordo saranno regolate mediante consultazioni e negoziati tra le Parti, attraverso i rispettivi canali diplomatici.
  L'articolo 10 regola l'entrata in vigore dell'Accordo (stabilita alla data di ricezione della seconda delle due notifiche scritte con cui le Parti si informeranno, attraverso i canali diplomatici, del compimento delle rispettive procedure nazionali di ratifica).
  L'articolo 11 prevede la possibilità di sottoscrivere protocolli aggiuntivi in ambiti specifici della cooperazione in materia di difesa, nel rispetto delle procedure nazionali e limitati agli scopi dell'Accordo. I programmi di sviluppo che consentiranno l'applicazione dell'Accordo ed eventuali protocolli aggiuntivi saranno messi a punto, sviluppati ed eseguiti dal personale autorizzato dai rispettivi ministeri della difesa, in coordinamento con i ministeri degli Affari esteri e con le Autorità competenti per la sicurezza delle due Parti. L'Accordo potrà essere oggetto di emendamenti o revisioni mediante uno Scambio di note tra le Pag. 16Parti, attraverso i canali diplomatici. Protocolli aggiuntivi, emendamenti e revisioni entreranno in vigore secondo le modalità previste all'articolo 10.
  L'articolo 12 stabilisce che l'Accordo rimarrà in vigore sino a quando una delle Parti deciderà, in qualunque momento, di denunciarlo. La denuncia dell'Accordo non influirà sui programmi e sulle attività in corso previsti nell'ambito del medesimo Accordo, se non diversamente concordato tra le Parti.
  Per quanto concerne il contenuto del disegno di legge di ratifica, esso consta di 5 articoli.
  Gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo.
  Gli articoli 3 e 4 recano, rispettivamente, la copertura finanziaria e la clausola di invarianza finanziaria.
  L'articolo 5 riguarda l'entrata in vigore della legge, stabilita al giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione.
  Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere formulata dalla relatrice.

Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note per la proroga dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Libano del 21 giugno 2004.
C. 1469 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento

  Elisa TRIPODI (M5S), relatrice, rileva come il Comitato sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 1469, recante l'autorizzazione alla ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note per la proroga dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Libano del 21 giugno 2004, fatto a Beirut il 25 luglio e il 16 settembre 2016.
  Rammenta che nel corso della XVII Legislatura un disegno di legge di analogo contenuto era stato presentato al Senato (AS 2972) ed assegnato alla Commissione Affari esteri, che ne aveva soltanto avviato l'esame.
  Evidenzia quindi come lo Scambio di Note verbali fatto a Beirut il 25 luglio e il 16 settembre 2016 abbia lo scopo di prolungare per ulteriori cinque anni la vigenza dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Libano, firmato a Beirut il 21 giugno 2004, ratificato ai sensi della legge 6 marzo 2006, n. 126, ed entrato in vigore, per la durata di cinque anni, rinnovati per altri cinque, a partire dal 16 settembre 2006.
  Il predetto Accordo italo-libanese del 2004, di cui si propone la proroga, è finalizzato allo sviluppo della cooperazione tra i due Paesi e alla promozione di rapporti amichevoli e forme di collaborazione tra le rispettive Forze armate. La collaborazione tra le Parti si basa sul principio di reciprocità, e investe i seguenti settori: operazioni umanitarie e peace-keeping; rispetto dei trattati internazionali in materia di sicurezza, difesa e controllo degli armamenti; industria militare; interscambio di materiali di armamento; organizzazione, formazione e addestramento delle Forze armate; questioni relative alla polizia militare; medicina, storia e sport militari. Sono previsti incontri e visite di delegazioni ufficiali dei rispettivi ministeri della difesa e del personale militare; svolgimento Pag. 17di esercitazioni; scambi di esperienze, di informazioni e di pubblicazioni; organizzazione di attività culturali e sportive. È prevista, altresì, la promozione degli scambi di materiali d'armamento appartenenti a tipologie aeree, navali e terrestri, nonché di materiali delle trasmissioni; tali scambi potranno avvenire per opera delle due amministrazioni statuali, o anche di privati debitamente autorizzati. L'Accordo reca inoltre le consuete disposizioni in materia di copertura delle spese, assistenza medica, risarcimento dei danni, giurisdizione, informazioni classificate, risoluzione delle controversie, durata (stabilita in cinque anni, tacitamente rinnovata alla scadenza per ulteriori cinque anni, salvo denuncia di una della Parti).
  Lo Scambio di Note verbali oggetto del disegno di legge di ratifica è composto dalla Nota verbale dell'ambasciata d'Italia a Beirut del 25 luglio 2016 e dalla Nota verbale del Ministero degli esteri e degli emigrati della Repubblica del Libano del 16 settembre 2016, ricevuta in pari data dalla nostra rappresentanza diplomatica.
  Con la Nota del 25 luglio 2016 l'Ambasciata d'Italia a Beirut ha proposto all'altra Parte la proroga dell'Accordo di cooperazione del 2004 nel settore della difesa per un periodo addizionale di cinque anni. La Nota prevede che l'Accordo sarà concluso al momento del ricevimento da parte dell'Italia della Nota Verbale di risposta da parte libanese; l'entrata in vigore dell'Accordo così prorogato è fissata al ricevimento della notifica del completamento delle procedure di ratifica italiane. In attesa di tale notifica l'Italia chiede alla Repubblica del Libano di assicurare che l'Accordo continui provvisoriamente a produrre i propri effetti.
  Con la Nota del 16 settembre 2016, il Ministero degli esteri e degli emigrati della Repubblica del Libano dà riscontro positivo alla Nota italiana.
  Nella relazione illustrativa che accompagna il disegno di legge viene evidenziato che il Libano è un Paese di altissima valenza geo-strategica per l'Italia, in virtù del suo ruolo chiave nel garantire la stabilità nello scacchiere medio-orientale, e viene sottolineata la partecipazione dell'Italia, con un contingente di circa 1.100 militari, alla missione UNIFIL (United Nations Interim Force in Lebanon), di cui il nostro Paese detiene nuovamente il comando dall'agosto 2018.
  La relazione rammenta altresì, nel quadro dell'impegno delle Nazioni Unite in Libano, l’International Support Group (ISG) for Lebanon, costituito dai cinque membri permanenti del Consiglio di sicurezza dell'ONU, con l'aggiunta di Italia, Germania, Unione europea e Lega Araba, su impulso dell'allora Segretario generale ONU Ban Ki-Moon e dell'allora presidente libanese, Michel Suleiman, nel settembre 2013. L'ISG si propone di supportare il Libano che, alla luce del conflitto siriano, è affetto da gravi disagi sociali ed economici, con forti ripercussioni sulla situazione di stabilità e sicurezza.
  Per quanto concerne il contenuto del disegno di legge di ratifica, esso consta di 4 articoli.
  Gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo.
  L'articolo 3 reca disposizioni finanziarie.
  L'articolo 4 riguarda l'entrata in vigore della legge, stabilita al giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione.
  Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere formulata dalla relatrice.

  La seduta termina alle 13.05.

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COMITATO DEI NOVE

  Martedì 12 marzo 2019.

Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione.
C. 1171-A e abb.

  Il Comitato si è riunito dalle 13.05 alle 13.10.

SEDE REFERENTE

  Martedì 12 marzo 2019. — Presidenza del vicepresidente Gianluca VINCI. — Intervengono il sottosegretario di Stato per l'interno Nicola Molteni e il sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento e per la democrazia diretta Simone Valente.

  La seduta comincia alle 13.10.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sullo stato della sicurezza e sul degrado delle città.
C. 696 De Maria, C. 1169 Lupi, C. 1313 Gelmini e C. 1604 Rampelli.
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 5 marzo 2019.

  Gianluca VINCI, presidente, ricorda che l'avvio della discussione in Assemblea del provvedimento è stato posticipato a lunedì 18 marzo prossimo e che pertanto l'esame in sede referente su di esso dovrebbe concludersi entro la settimana corrente.

  Marco DI MAIO (PD), relatore, dal momento che sono ancora in corso interlocuzioni tra i gruppi sul provvedimento, propone di rinviarne l'esame alla seduta di domani, auspicando che le predette interlocuzioni possano giungere a un risultato positivo tra tutte le forze politiche.

  Gianluca VINCI, presidente, alla luce della richiesta avanzata dal relatore, e nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per domani.

Istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani fondamentali.
C. 1323 Scagliusi e C. 855 Quartapelle Procopio.
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato, da ultimo, nella seduta del 19 dicembre 2018.

  Gianluca VINCI, presidente, avverte che, a seguito della riapertura del termine di presentazione degli emendamenti, risultano presentati circa 340 emendamenti (vedi allegato 3) alla proposta di legge C. 1323 Scagliusi, recante «Istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani fondamentali», adottata come testo base, cui è abbinata la proposta di legge C. 855 Quartapelle Procopio.

  Anna MACINA (M5S), relatrice, alla luce del rilevante numero di emendamenti presentati, chiede di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta di domani, al fine di poterne valutare compiutamente il contenuto.

  Gianluca VINCI, presidente, in considerazione della richiesta avanzata dalla relatrice, e nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per domani.

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Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari.
C. 1585 cost., approvata dal Senato, e C. 1172 cost. D'Uva.
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 6 marzo 2019.

  Gianluca VINCI, presidente, ricorda che sono state preannunciate alcune richieste di abbinamento alle proposte di legge in esame di altre proposte di legge costituzionale vertenti su materie ulteriori rispetto a quella oggetto dei provvedimenti. Rileva al riguardo come la Commissione, qualora tale richieste fossero confermate, sarebbe chiamata a decidere se ampliare l'ambito del perimetro dell'intervento legislativo anche a tali ulteriori materie, ovvero, mantenere l'ambito dell'esame alla sola materia oggetto delle proposte di legge in esame, costituita dalla riduzione del numero dei componenti di Camera e Senato.
  Informa altresì che sono pervenute da parte dei gruppi numerose segnalazioni circa i soggetti da audire ai fini dell'istruttoria legislativa sui provvedimenti: le modalità di svolgimento di tale attività conoscitiva saranno precisate nel corso della riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione prevista per domani.

  Emanuele PRISCO (FdI) chiede chiarimenti circa l'eventuale ampliamento del perimetro dell'intervento legislativo, anche in vista dello svolgimento delle audizioni.

  Gianluca VINCI, presidente, rileva come eventuali decisioni al riguardo saranno assunte preliminarmente rispetto allo svolgimento delle audizioni, anche in relazione alle richieste di abbinamento che saranno formulate.

  Stefano CECCANTI (PD) chiede che alle proposte di legge in esame sia abbinata la proposta di legge C. 1647, di cui è primo firmatario, volta a uniformare i requisiti di elettorato attivo e passivo per le elezioni delle due Camere. Ritiene, in particolare, che l'esclusione di sette classi di età dall'elettorato attivo per il Senato non abbia alcuna giustificazione e rileva come il superamento di tale esclusione ridurrebbe il rischio della formazione di maggioranze diverse nelle due Camere.
  Ritiene, inoltre, che l'oggetto dell'esame della Commissione debba altresì ricomprendere le norme sui delegati regionali per l'elezione del Presidente della Repubblica, in quanto essi verrebbero a disporre di un peso eccessivo, laddove il loro numero restasse inalterato a fronte della riduzione dei parlamentari, e che la definizione del numero dei parlamentari non possa essere disgiunta da una riflessione sull'eventuale differenziazione delle funzioni delle due Camere, in quanto, nel caso di mantenimento del bicameralismo paritario, sarebbe ragionevole lasciare inalterata la proporzione tra il numero dei membri di una Camera e il numero dei membri dell'altra, mentre, qualora si attribuisse soltanto a una Camera la titolarità del rapporto fiduciario con il Governo, tale Camera dovrebbe subire una riduzione più contenuta del numero dei propri membri, mentre l'altra potrebbe andare incontro a una riduzione più accentuata.
  Chiede pertanto che il perimetro dell'intervento legislativo sia ampliato nei termini indicati.

  Gianluca VINCI, presidente, rileva come la proposta di legge C. 1647 Ceccanti debba ancora essere assegnata alla Commissione.

  Emanuele PRISCO (FdI) ricorda come vi siano alcune proposte di legge, a prima firma della deputata Meloni, volte a introdurre correttivi alla legge elettorale conseguenti alla riduzione del numero dei parlamentari, delle quali sarebbe opportuno valutare l'abbinamento.
  Dichiara di essere favorevole alla riduzione del numero dei parlamentari, ma ritiene necessari alcuni interventi diretti Pag. 20ad evitare eventuali effetti distorsivi, sia per quanto riguarda il ruolo dei delegati regionali per l'elezione del Presidente della Repubblica, sia per quanto concerne la legge elettorale. Richiama, in particolare, l'attenzione, quanto alla legge elettorale, sull'ampliamento delle dimensioni dei collegi conseguente alla riduzione del numero dei parlamentari e sulla necessità di modificare i criteri di ripartizione dei seggi, al fine di evitare di penalizzare la rappresentanza di territori con minore popolazione, che, in base al sistema attualmente vigente, con la riduzione del numero dei parlamentari eleggerebbero soltanto candidati delle forze politiche maggiori.

  Anna MACINA (M5S), relatrice, si dichiara contraria all'ampliamento del perimetro dell'intervento legislativo, in quanto in tal modo verrebbe vanificato il criterio seguito dalla maggioranza in materia di modifiche della Costituzione, vale a dire quello di intervenire esclusivamente, in modo specifico e puntuale, su singole disposizioni costituzionali, nel caso di specie quelle concernenti il numero dei parlamentari.

  Stefano CECCANTI (PD) prende atto della posizione espressa dalla relatrice, rilevando tuttavia come, qualora tale decisione fosse confermata, la maggioranza si assumerebbe la responsabilità politica di uno scontro frontale con l'opposizione.

  Igor Giancarlo IEZZI (Lega), relatore, sottolinea come il Partito democratico preannunzi uno scontro frontale con la maggioranza sulla proposta di quest'ultima di ridurre il numero dei parlamentari.

  Stefano CECCANTI (PD) contesta l'affermazione del relatore Iezzi, rilevando come lo scontro non sarebbe sulla riduzione del numero dei parlamentari, ma sull'indisponibilità della maggioranza ad ampliare la discussione a temi che, a suo avviso, sono connessi alla riduzione del numero dei parlamentari. Rileva come tale indisponibilità potrebbe tradursi nell'impossibilità di presentare, su tali temi, proposte emendative e, dunque, nella lesione di una prerogativa costituzionale dei parlamentari riconosciuta anche dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, prospettando pertanto, in tal caso, un ricorso dinanzi alla stessa Corte.

  Anna MACINA (M5S), relatrice, osserva come la discussione verta sull'eventuale abbinamento di altre proposte di legge e non sull'emendabilità del testo e come non vi sia da parte della maggioranza alcuna volontà di impedire la presentazione di proposte emendative.

  Stefano CECCANTI (PD) rileva come il mancato ampliamento del perimetro di esame può determinare, come accaduto nel corso dell'esame da parte del Senato, la dichiarazione di inammissibilità di proposte emendative su argomenti connessi a quelli oggetto delle proposte di legge. Osserva quindi come i senatori del Partito democratico abbiano ritenuto di non presentare ricorso per conflitto di attribuzioni davanti alla Corte costituzionale, a fronte delle decisioni assunte in quel ramo del Parlamento, confidando nella possibilità di intervenire nel corso dell'esame da parte della Camera.

  Fabiana DADONE (M5S) ricorda come, nel corso dell'esame della proposta di legge costituzionale C. 1173, recante modifica dell'articolo 71 della Costituzione in materia di iniziativa legislativa popolare, siano state presentate e approvate anche proposte emendative volte a modificare l'articolo 75 della Costituzione in materia di referendum abrogativo, nonostante tale materia non costituisse oggetto della proposta originaria. Rileva pertanto che il mancato abbinamento non pregiudica in alcun modo le decisioni sull'ammissibilità delle proposte emendative, che saranno assunte dal Presidente della Commissione e dal Presidente della Camera.

Pag. 21

  Stefano CECCANTI (PD) ritiene sia comunque opportuno definire preliminarmente il perimetro dell'intervento legislativo, anche al fine di precisare l'oggetto delle audizioni. Osserva come sia incongruo ammettere la possibilità di presentare proposte emendative in materie oggetto di proposte di legge di cui è stato negato l'abbinamento.

  Igor Giancarlo IEZZI (Lega), relatore, precisando di intervenire non in qualità di relatore, bensì di rappresentante in Commissione del gruppo della Lega, sottolinea l'opportunità che le proposte di revisione costituzionale siano circoscritte a oggetti specifici e ben definiti, nel rispetto di esigenze di chiarezza e di semplicità, manifestate dai cittadini in occasione del referendum del 4 dicembre 2016 e che non risultano adeguatamente soddisfatte nel caso di progetti di riforma relativi a una pluralità di argomenti. Ricorda inoltre come il contratto di Governo sottoscritto dalle forze politiche della maggioranza preveda in materia costituzionale interventi specifici e puntuali, evitando il ricorso a pacchetti complessivi o a grandi riforme.
  Rileva peraltro come sia sempre possibile, qualora nel prosieguo dell'esame se ne ravvisi la necessità, intervenire su aspetti non direttamente ricompresi nella proposta originaria, come accaduto in occasione dell'esame della proposta di legge costituzionale C. 1173, recante modifica dell'articolo 71 della Costituzione in materia di iniziativa legislativa popolare.

  Fabiana DADONE (M5S) osserva, per quanto concerne la definizione del perimetro in relazione alle audizioni, come i soggetti auditi possano comunque formulare le considerazioni che ritengano opportune, anche su temi non direttamente trattati dalla proposta in esame.

  Marco DI MAIO (PD) si associa alla richiesta di ampliamento del perimetro dell'intervento legislativo formulata dal deputato Ceccanti e osserva come i legittimi orientamenti della maggioranza non possano tradursi in una compressione delle prerogative delle opposizioni. Ricorda del resto come la stessa maggioranza abbia fatto ricorso all'ampliamento del perimetro, ad esempio inserendo nel corso dell'esame del disegno di legge C. 1189, sul contrasto alla corruzione, norme relative a una materia affatto estranea quale la prescrizione, e come, viceversa, nel caso della proposta di legge in esame le materie alle quali si chiede di estendere l'esame siano senz'altro attinenti al contenuto della proposta stessa. Osserva come qualora, una volta concluse le audizioni, si dovesse ravvisare la necessità di intervenire su aspetti non ricompresi nel testo originario, sarebbe necessario procedere a un nuovo ciclo di audizioni e come pertanto sia opportuno procedere all'ampliamento del perimetro dell'intervento legislativo prima dell'inizio delle audizioni.

  Andrea GIORGIS (PD) esprime apprezzamento per la scelta, che ritiene abbia un suo fondamento, di procedere con interventi di modifica della Costituzione puntuali, anche al fine di consentire che l'eventuale referendum confermativo verta su un oggetto omogeneo. Ritiene, tuttavia, che l'opportunità di procedere attraverso interventi puntuali non si traduca nella necessità di intervenire solo su un singolo articolo della Costituzione, e osserva come incidere sul numero dei parlamentari significhi incidere anche sulla forma di governo. Ritenendo di poter escludere che i proponenti della proposta in esame intendano mettere in discussione la forma di governo parlamentare, rileva come occorra riflettere sulla necessità di interventi volti a preservare tale forma di governo a fronte della riduzione del numero dei parlamentari, a partire dal mantenimento o meno del bicameralismo paritario.
  Ritiene dunque che il diniego dell'abbinamento comporterebbe una mortificazione delle prerogative parlamentari e rileva come, comunque, non sia ipotizzabile che le audizioni si limitino a tale intervento specifico, dovendo a suo avviso riguardare il tema della forma di governo.

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  Gianluca VINCI, presidente, ribadisce come la proposta di legge C. 1647 Ceccanti non sia stata ancora assegnata alla Commissione e come non sia stato ancora indicato con precisione dal gruppo Fratelli d'Italia quali siano le proposte di legge di cui si richiede l'abbinamento, rilevando pertanto come non sia possibile deliberare nella seduta odierna in merito a tali eventuale abbinamenti. Ritiene quindi che tale questione possa essere affrontata nella riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione convocata per domani, salvo che non si voglia decidere già oggi di non ampliare il perimetro dell'intervento normativo.

  Stefano CECCANTI (PD) ritiene opportuno valutare con attenzione la questione senza giungere già oggi a una decisione in merito; al riguardo considera fondamentale comprendere se il mancato abbinamento di altre proposte di legge comporterà o meno limiti alla possibilità di emendare successivamente le proposte di legge in esame.

  Anna MACINA (M5S), relatrice, non ritiene sussistano problemi ad affrontare la questione nell'ambito della riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, prevista per domani, rilevando peraltro come la questione dovrà essere oggetto di una decisione della Commissione.

  Gianluca VINCI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per assicurare l'applicabilità delle leggi elettorali indipendentemente dal numero dei parlamentari.
C. 1616, approvata dal Senato.
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 6 marzo 2019.

  Gianluca VINCI, presidente, ricorda che, analogamente all'esame delle proposte di legge costituzionale C. 1585, approvata dal Senato, e C. 1172 D'Uva, anche con riferimento alla proposta di legge C. 1616, approvata dal Senato, sono state preannunciate alcune richieste di abbinamento di altre proposte di legge vertenti su altri aspetti della disciplina elettorale, ulteriori rispetto a quella oggetto del provvedimento.
  La Commissione, qualora tali richieste fossero confermate, sarebbe chiamata a decidere se ampliare l'ambito del perimetro dell'intervento legislativo anche a tali ulteriori materie, ovvero mantenere l'ambito dell'esame alla sola materia oggetto delle proposte di legge in esame, che non incidono direttamente sulla configurazione del vigente sistema elettorale.
  Informa altresì che sono pervenute da parte dei gruppi numerose segnalazioni circa i soggetti da audire ai fini dell'istruttoria legislativa sui provvedimenti: le modalità di svolgimento di tale attività conoscitiva saranno precisate nel corso della riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione prevista per domani.
  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.45.

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