CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 12 marzo 2019
155.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)
COMUNICATO
Pag. 112

AUDIZIONI INFORMALI

  Martedì 12 marzo 2019.

Audizione di rappresentanti di Confartigianato, FAI Trasporto persone, Federtrasporto, Unione Nazionale Rappresentanti Autoveicoli Esteri (UNRAE), Dekra Italia Srl, Associazione Corridori Ciclisti Professionisti Italiani (ACCPI), nell'ambito dell'esame delle proposte di legge recanti modifiche al codice della strada (C. 24 Brambilla, C. 192 Schullian, C. 193 Schullian, C. 219 Schullian, C. 234 Gebhard, C. 264 Molteni, C. 367 Comaroli, C. 681 Baldelli, C. 777 Gusmeroli, C. 1051 De Lorenzis, C. 1113 Pagani, C. 1187 Bergamini, C. 1245 Mulè, C. 1358 Meloni, C. 1366 Maccanti, C. 1368 Scagliusi e petizione n. 38).

  L'audizione informale è stata svolta dalle 11.35 alle 12.20.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 12 marzo 2019. — Presidenza del presidente Alessandro MORELLI.

  La seduta comincia alle 13.30.

DL 4/2019: Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni.
C. 1637 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite XI e XII).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame.

  Antonietta GIACOMETTI (Lega), relatrice, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere alle Commissioni riunite XI Lavoro e XII Affari sociali sul disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 4 del 2019, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni.
  Il provvedimento, approvato in prima lettura dal Senato, consta di quarantadue articoli, suddivisi in tre Capi. In particolare esso si compone di due Capi principali, il primo recante le disposizioni urgenti sul reddito di cittadinanza; e il secondo che contiene il trattamento di pensione anticipata «quota 100» e altre Pag. 113disposizioni pensionistiche, cui si aggiunge il Capo III, dedicato alle disposizioni finali e alla copertura finanziaria.
  Con riferimento agli ambiti di interesse della Commissione, segnala le seguenti disposizioni.
  L'articolo 2 riconosce ai nuclei familiari in possesso di taluni requisiti l'accesso al reddito di cittadinanza (Rdc) e alla pensione di cittadinanza (con alcune espresse e limitate esclusioni), regolando, altresì, i rapporti tra il beneficio in esame ed altri strumenti di sostegno al reddito.
  In particolare, per l'accesso al beneficio concorrono cumulativamente diversi requisiti, con riferimento al criterio della residenza e del soggiorno, del reddito e del patrimonio e del godimento di beni durevoli.
  Circa il godimento di beni durevoli, la norma esclude dal beneficio i richiedenti se intestatari o aventi la piena disponibilità determinati veicoli a motore di recente immatricolazione o di navi e imbarcazioni da diporto (articolo 2, comma 1, lett. c)).
  In particolare, nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di autoveicoli immatricolati la prima volta nei sei mesi antecedenti la richiesta, ovvero di autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la prima volta nei due anni antecedenti, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente.
  Inoltre, nessun componente deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto, richiamando in proposito le definizioni del codice della nautica da diporto (articolo 3, comma 1, D.Lgs. n. 171/2005, n. 171). Si tratta dunque delle unità da diporto con scafo di lunghezza superiore a dieci metri, utilizzate per finalità non commerciali.
  Ad integrazione del reddito di cittadinanza possono altresì prevedersi anche misure non monetarie, tra le quali misure agevolative per l'utilizzo di trasporti pubblici (articolo 2, comma 2).
  L'articolo 5, individuando le modalità di richiesta, riconoscimento ed erogazione del reddito di cittadinanza, prevede che esso possa essere richiesto, dopo il quinto giorno di ciascun mese ed entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, anche presso gli uffici postali abilitati cui è affidata la gestione del servizio integrato delle carte acquisti (di cui all'articolo 81, comma 35, lett. b), del decreto-legge n. 112/2008).
  L'articolo 26 dispone per il 2019 la devoluzione del 50 per cento dell'incremento dell'addizionale sui diritti di imbarco dei passeggeri sugli aeromobili al Fondo speciale per il sostegno del reddito e dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del settore del trasporto aereo e, contestualmente, dispone l'abrogazione delle disposizioni che prevedevano, per il 2019, un nuovo incremento della medesima addizionale.
  In particolare, il testo previgente destinava permanentemente, dal 2019, il gettito derivante dall'incremento dell'addizionale alla gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali (GIAS). Pertanto, per effetto della disposizione in esame, limitatamente al 2019, il 50 per cento del gettito dell'addizionale è devoluto al Fondo (ridenominato nel 2015 Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale) e, solo a decorrere dal 2020, l'intero gettito è attribuito alla GIAS. Il Fondo ha lo scopo di favorire il mutamento e il rinnovamento delle professionalità del personale del settore del trasporto aereo, nonché di realizzare politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione dei lavoratori del medesimo settore.
  Il comma 3 abroga i commi 5 e 6 dell'articolo 13-ter del decreto-legge n. 113 del 2016 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 160 del 2016), che prevedevano, per il solo 2019, un nuovo incremento dell'addizionale comunale pari a 0,32 euro, destinato a essere acquisito a Pag. 114patrimonio netto dal Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale.
  L'articolo 26-quinquies, introdotto dal Senato, interviene infine in materia di requisiti anagrafici per il trattamento pensionistico di vecchiaia del personale dell'Ente nazionale di assistenza al volo (ENAV), con riferimento alle seguenti categorie di dipendenti: controllori del traffico aereo, piloti, operatori radiomisure, esperti di assistenza al volo ed esperti meteo.
  In base alla disciplina vigente, il requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia per i predetti soggetti – sempre che venga meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa per raggiunti limiti di età e gli ordinamenti di settore non ne prevedano l'elevazione – è pari a 60 anni, qualora essi siano stati assunti dall'ENAV entro il 1o gennaio 1996 (con l'applicazione dei termini di decorrenza del trattamento – cosiddette finestre – previsti dalla normativa vigente). Per i soggetti assunti dopo il 1o gennaio 1996 (i quali sono iscritti al regime generale INPS dei lavoratori dipendenti privati) trovano attualmente applicazione, secondo l'interpretazione seguita dall'INPS, i requisiti per la pensione di vecchiaia del regime generale INPS dei lavoratori dipendenti privati.
  Le modifiche apportate dall'articolo in esame estendono ai soggetti assunti dopo il 1o gennaio 1996 il requisito anagrafico ed i termini di decorrenza già previsti per quelli assunti in data antecedente.
  Il comma 4 provvede infine alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dalle novelle di cui ai commi da 1 a 3, riducendo nelle misure ivi indicate il Fondo per interventi strutturali di politica economica.

  Alessandro MORELLI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.35.