CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 7 marzo 2019
153.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
Pag. 28

ATTI DEL GOVERNO

  Giovedì 7 marzo 2019. — Presidenza della presidente Carla RUOCCO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, Massimo Garavaglia.

  La seduta comincia alle 14.10.

Proposta di nomina del professor Paolo Savona a Presidente della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB).
Nomina n. 17.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione. – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame della proposta di nomina.

  Carla RUOCCO, presidente, avverte che la Commissione Finanze è oggi convocata per l'esame della proposta di nomina del professor Paolo Savona a Presidente della Commissione nazionale per le società e la borsa (Nomina n. 17).
  Ricorda che nella seduta di ieri si è proceduto all'audizione informale del professor Savona, e che nella seduta odierna si procederà, dopo l'illustrazione della proposta di nomina e la formulazione di un parere da parte della relatrice, alla votazione del parere medesimo.
  Invita quindi la relatrice Aprile a illustrare i contenuti della proposta di nomina e a formulare una proposta di parere.

  Nadia APRILE (M5S), relatrice, in ordine alla procedura riguardante l'esame parlamentare della proposta di nomina, rammenta innanzitutto che il decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, che ha istituito la Consob e che le attribuisce personalità giuridica di diritto pubblico e piena autonomia, stabilisce – ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 – che nei confronti del presidente e dei membri della Commissione si applichino le disposizioni relative al controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici. Pag. 29
  In particolare, la legge 24 gennaio 1978, n. 14, prevede che il Presidente del Consiglio dei Ministri, il Consiglio dei Ministri ed i singoli Ministri, prima di procedere, secondo le rispettive competenze, a nomine, proposte o designazioni di presidenti e vicepresidenti di istituti e di enti pubblici, anche economici, devono richiedere il parere parlamentare, che è espresso dalle commissioni permanenti competenti per materia delle due Camere. La norma prevede inoltre che l'organo cui compete la nomina, la proposta o la designazione può provvedere, trascorsi i termini stabiliti dai regolamenti delle due Camere, anche se non sia stato reso il parere delle Commissioni.
  La Commissione Finanze è pertanto chiamata ad esprimersi a scrutinio segreto sulla proposta di nomina a Presidente della Consob del professor Savona.
  Il professor Savona è un economista e accademico italiano, dal 10 giugno 2018 Ministro per gli Affari Europei nel Governo Conte. Rinvia al curriculum del professor Savona, che accompagna la richiesta di parere parlamentare trasmessa dal Governo, per un quadro dettagliato dei suoi studi e carriera universitaria, degli ambiti di ricerca, nonché degli incarichi pubblici ricoperti.
  Sottolinea che l'audizione di ieri del Professor Savona ha messo in evidenza la sua figura autorevole, in grado di ricoprire adeguatamente il ruolo di Presidente della Consob. Ha fornito informazioni adeguate in ordine alle linee di indirizzo secondo le quali impostare l'azione della Consob. Formula quindi una proposta di parere favorevole alla sua nomina.

  Silvia FREGOLENT (PD) dichiara il voto contrario del gruppo del Partito Democratico sulla proposta di parere favorevole della relatrice.

  Luca PASTORINO (LeU) modificando la posizione di astensione preannunciata nel corso dell'audizione di ieri del professor Savona, dichiara il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice.

  Marco OSNATO (FdI) osserva, come già rilevato nel corso dell'audizione del professor Savona svoltasi nella giornata di ieri, che permangono zone d'ombra circa i profili di incompatibilità del professore con l'incarico per il quale viene proposto, che i ristretti tempi di esame non permettono di chiarire. Non può quindi fare altro che dichiarare il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere favorevole della relatrice.

  Bruno TABACCI (Misto-+E-CD) dichiara il voto decisamente contrario sulla proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice.

  Carla RUOCCO, presidente, avverte che la Commissione procederà ora alla votazione della proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice.
  Rammenta che la votazione, riguardando persone, avrà luogo a scrutinio segreto. Tale modalità di votazione comporta l'automatica verifica circa la sussistenza del numero legale: per la validità del voto sarà necessaria la presenza della maggioranza dei componenti della Commissione, computando a tal fine anche i deputati che dichiarino di astenersi, nonché i deputati in missione, ove non sostituiti.
  Per quanto riguarda le operazioni di voto, avverte che i componenti della Commissione saranno chiamati in ordine alfabetico, e che ad essi saranno consegnate una pallina bianca ed una pallina nera: qualora il votante intenda esprimere voto favorevole sulla proposta di parere formulata dalla relatrice, deporrà ciascuna pallina nell'urna di colore corrispondente (pallina bianca nell'urna più chiara; pallina nera nell'urna nera). Qualora invece il votante intenda esprimere voto contrario sulla proposta di parere della relatrice, deporrà ciascuna pallina nell'urna di colore contrario (pallina nera nell'urna più chiara; pallina bianca nell'urna nera). Qualora il votante intenda astenersi dovrà dichiararlo rispondendo all'appello, rifiutando di ricevere le palline.
  La proposta della relatrice si intenderà approvata ove abbia ricevuto i voti favorevoli Pag. 30della maggioranza dei votanti. In caso di reiezione della proposta di parere della relatrice, ovvero in caso di parità dei voti espressi, dovrà intendersi espresso il parere opposto.
  Ricorda altresì che in occasione delle votazioni a scrutinio segreto si procede, per prassi, ad almeno due chiame; inoltre, la Presidenza può stabilire, all'inizio delle votazioni, il tempo durante il quale le urne rimarranno aperte, e può altresì consentire ai deputati che ne facciano richiesta di votare anticipatamente, prima del turno loro spettante in base all'elenco alfabetico.
  Dà altresì conto delle sostituzioni.

  La Commissione procede alla votazione per scrutinio segreto sulla proposta di parere favorevole della relatrice.
  (Segue la votazione).

  Carla RUOCCO, presidente, comunica il risultato della votazione:
   Presenti  45   
   Votanti  45   
   Astenuti  0   
   Maggioranza  23   
    Hanno votato  34    
    Hanno votato no  11    

  La Commissione approva.

  Carla RUOCCO, presidente, avverte che comunicherà il parere favorevole testé espresso alla Presidenza della Camera, ai fini della trasmissione al Governo.

  Hanno preso parte dalla votazione i deputati: Acquaroli, D'Ettore (in sostituzione di Angelucci), Aprile, Baratto, Benigni, Bignami, Cabras, Cancelleri, Cillis (in sostituzione di Caso), Cattaneo, Cavandoli, Centemero, Gariglio (in sostituzione di Colaninno), Covolo, Currò, Del Barba, Ferrari, Fragomeli, Fregolent, Gerardi, Giacomoni, Giuliodori, Grimaldi, Gusmeroli, Librandi, Mancini, Maniero, Martinciglio, Martino, Migliorino, Osnato, Alessandro Pagano, Pastorino, Paternoster, Raduzzi, Iorio (in sostituzione di Ruggiero), Ruocco, Sangregorio, Tabacci, Tarantino, Topo, Trano, Prestipino (in sostituzione di Ungaro), Zanichelli e Zennaro.

  La seduta termina alle 14.35.

SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 7 marzo 2019. — Presidenza della presidente Carla RUOCCO.

  La seduta comincia alle 14.35.

DL 4/2019 Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni.
C. 1637 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite XI e XII).
(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Carla RUOCCO, presidente, ricorda la Commissione avvia oggi l'esame – ai fini del parere alle Commissioni riunite Lavoro e Affari Sociali – del disegno di legge C. 1637, approvato dal Senato, recante Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni.
  Rammenta che l'esame del provvedimento in Assemblea è previsto a partire dal lunedì 18 marzo e che la Commissione Finanze è pertanto chiamata ad esprimersi entro la prossima settimana.
  Invita quindi il relatore Grimaldi a illustrare i contenuti del provvedimento.

  Nicola GRIMALDI (M5S), relatore, ricorda come il decreto-legge n. 4 del 2019 – del quale la VI Commissione avvia l'esame, ai fini del parere da rendere alle Commissioni riunite XI (Lavoro) e XII (Affari sociali) – istituisce, a decorrere dal 1o aprile 2019, il Reddito di cittadinanza quale misura unica di contrasto alla povertà.
  Il provvedimento reca disposizioni in merito all'introduzione del Reddito e della Pag. 31Pensione di cittadinanza (che assorbe la misura finora vigente del Reddito di inclusione, che non potrà più essere richiesto dal 1o marzo 2019), nonché alla disciplina relativa al pensionamento anticipato, attraverso l'introduzione di nuovi istituti (come la cd. Quota 100), la proroga di altri già esistenti (APE sociale e Opzione donna) e l'esclusione, ricorrendo determinate circostanze, dell'adeguamento alla speranza di vita dei requisiti contributivi previsti per l'accesso al pensionamento anticipato.
  Ulteriori disposizioni riguardano, tra l'altro, la modifica della disciplina sulla governance dell'INPS e dell'INAIL, l'introduzione di incentivi per l'assunzione di beneficiari del Reddito di cittadinanza, il contrasto al gioco illegale, la detassazione del trattamento di fine servizio, la proroga della Cassa integrazione in deroga, assunzioni di personale dell'amministrazione giudiziaria, un incremento delle capacità assunzionali di regioni ed enti locali, un ampliamento della possibilità di ricorso alle graduatorie concorsuali per l'accesso al pubblico impiego, uno stanziamento di risorse per il sostegno al reddito di lavoratori dipendenti dei call center.
  Rinvia alla documentazione predisposta dagli Uffici per un'analisi dettagliata dei contenuti del provvedimento, limitandosi in questa sede a soffermarsi sulle disposizioni di più diretto interesse della Commissione Finanze.
   Richiama in primo luogo i contenuti dell'articolo 24, che introduce una riduzione dell'aliquota IRPEF che grava sull'indennità di fine servizio: la suddetta aliquota viene ridotta in misura crescente, rispetto al tempo trascorso fra la cessazione del rapporto di lavoro e la corresponsione della relativa indennità. Sul punto, al Senato è stata introdotta una integrazione che consente ai dipendenti delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici che mantengano il trattamento di fine servizio comunque denominato nel bilancio dell'amministrazione di appartenenza di ottenere l'erogazione dello stesso entro novanta giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, rinunciando alla suddetta detassazione.
  Di interesse per la Commissione Finanze anche l'articolo 27, che contiene una serie di disposizioni che incidono sulla disciplina in materia di giochi.
  In particolare:
   viene disposto l'aumento della ritenuta sulle vincite del gioco numerico a quota fissa denominato «10&Lotto», nonché un ulteriore aumento delle aliquote del prelievo erariale unico (PREU) applicabili agli apparecchi cosiddetti new slot. Si stabilisce che, per il solo anno 2019, i versamenti dovuti a titolo di primo, secondo e terzo acconto relativi al sesto bimestre dovuti a titolo di PREU, sono maggiorati nella misura del 10 per cento ciascuno, mentre il quarto versamento dovuto a titolo di saldo è ridotto dei versamenti effettuati a titolo di acconto, comprensivi delle dette maggiorazioni;
   si prevede che il rilascio dei nulla osta di distribuzione ai produttori e agli importatori degli AWP (cosiddette New Slot o Apparecchi Comma 6a, che erogano vincite in denaro) sia subordinato al versamento di un corrispettivo una tantum di 100 euro per ogni singolo apparecchio;
   si specifica che l'introduzione della tessera sanitaria per l'accesso agli apparecchi AWP deve intendersi riferita agli apparecchi che consentono il gioco pubblico da ambiente remoto;
   vengono inasprite le sanzioni applicabili all'organizzazione abusiva del gioco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici e viene prevista una nuova sanzione applicabile a chiunque produca o metta a disposizione apparecchi destinati, anche indirettamente, a qualunque forma di gioco, non conformi ai requisiti previsti dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

  Inoltre, nel corso dell'esame al Senato sono state inserite due nuove disposizioni di competenza della Commissione Finanze.Pag. 32
  Si tratta in primo luogo dei commi 8-bis e 8-ter dell'articolo 6, che modificano la normativa riguardante i requisiti per l'autorizzazione all'esercizio di assistenza fiscale da parte dei centri di assistenza fiscale (CAF). In particolare, viene soppresso il requisito riguardante il numero minimo di dichiarazioni validamente trasmesse da ciascun CAF.
  L'articolo 7, comma 2-ter, del decreto del Ministero delle finanze n. 164 del 31 maggio 1999 (Regolamento recante norme per l'assistenza fiscale resa dai Centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241) reca uno dei requisiti che devono essere soddisfatti dai Centri di assistenza fiscale (CAF) ai fini del rilascio dell'autorizzazione da parte dell'Agenzia delle entrate. Il comma è stato inserito dall'articolo 35 del decreto legislativo n. 175 del 2014 e modificato dall'articolo 1, comma 951, della legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 2015).
  In particolare, si richiede che l'Agenzia delle entrate verifichi annualmente che la media delle dichiarazioni validamente trasmesse da ciascun centro di assistenza fiscale nel triennio precedente sia almeno pari all'uno per cento della media delle dichiarazioni complessivamente trasmesse dai soggetti che svolgono attività di assistenza fiscale nel medesimo triennio. Per i centri di assistenza fiscale riconducibili alla medesima associazione od organizzazione o a strutture da esse delegate ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, il requisito indicato nel presente comma è considerato complessivamente.
  Tale requisito è stato confermato per i CAF autorizzati successivamente al 13 dicembre 2014 dall'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo n. 175 del 2014, così come modificato dall'articolo 1, comma 949, lettere i) e l) della legge di stabilità 2016, il quale prevede tuttavia un margine di flessibilità ai fini del rispetto del requisito pari a uno scostamento massimo del 10 per cento. La stessa norma estende il requisito ai CAF autorizzati prima del 13 dicembre 2014 limitatamente alle dichiarazioni trasmesse negli anni 2015, 2016 e 2017.
  I commi in esame dispongono la soppressione del suddetto requisito, e quindi l'abrogazione dell'articolo 7, comma 2-ter, del decreto del MEF n. 164 del 1999, nonché delle sue successive modificazioni recate dall'articolo 35, comma 3 del decreto legislativo n. 175 del 2014 e dall'articolo 1, comma 949, lettere i) e l), e comma 951, lettera c) della legge di stabilità 2016.
  Conseguentemente vengono soppressi i riferimenti al medesimo requisito contenuti nell'articolo 10, comma 3, del decreto del MEF n. 164.
  La seconda disposizione di interesse per la VI Commissione è l'articolo 7-bis, inserito al Senato, che modifica la disciplina delle sanzioni previste in materia di infedele asseverazione o visto di conformità nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata effettuata mediante CAF o professionista.
  In particolare, il comma 1, lettera a), sostituisce la lettera a) dell'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in materia di dichiarazione dei redditi, disponendo che ai responsabili dei centri di assistenza fiscale (CAF) e ai professionisti che rilasciano un visto infedele relativamente a una dichiarazione dei redditi di possessori di redditi di lavoro dipendente e assimilati presentata con le modalità previste dalla disciplina per l'assistenza fiscale, non si applica la sanzione amministrativa prevista per il rilascio del visto di conformità, ovvero di asseverazione, infedele (da euro 258 ad euro 2.582); essi sono invece tenuti al pagamento di una somma pari al 30 per cento della maggiore imposta riscontrata, sempre che il visto infedele non sia stato indotto dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente.
  L'articolo 39 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, comma 1, lettera a), prevede che salvo il caso di presentazione di dichiarazione rettificativa, se il visto infedele è relativo alla dichiarazione dei Pag. 33redditi presentata con le modalità di cui all'articolo 13, del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164 (disciplina per l'assistenza fiscale resa dai centri di assistenza fiscale e dai professionisti) i soggetti indicati sono tenuti nei confronti dello Stato o del diverso ente impositore al pagamento di una somma pari all'importo dell'imposta, della sanzione e degli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente, sempre che il visto infedele non sia stato indotto dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente.
  Ricorda, inoltre, che secondo l'articolo 35 del richiamato decreto legislativo il responsabile dell'assistenza fiscale rilascia il visto di conformità sui dati delle dichiarazioni predisposte dal centro alla relativa documentazione e alle risultanze delle scritture contabili, nonché di queste ultime alla relativa documentazione contabile e assevera che gli elementi contabili ed extracontabili comunicati all'amministrazione finanziaria e rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore corrispondono a quelli risultanti dalle scritture contabili e da altra documentazione idonea. In pratica con questi due istituti viene attribuita dal legislatore un'attività di controllo sulla corretta applicazione delle norme tributarie a soggetti estranei all'amministrazione finanziaria.
  Segnala, infine, che secondo l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, in materia di modalità di presentazione ed obblighi di conservazione delle dichiarazioni, abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni sono:
   a) gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro;
   b) i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria;
   c) le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori indicate nell'articolo 32, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché quelle che associano soggetti appartenenti a minoranze etnico-linguistiche;
   d) i centri di assistenza fiscale per le imprese e per i lavoratori dipendenti e pensionati;
   e) gli altri incaricati individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

  La nuova lettera a) del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, come modificata, prevede inoltre che qualora il centro di assistenza fiscale o il professionista trasmettano una dichiarazione rettificativa del contribuente, ovvero, se il contribuente non intende presentare la nuova dichiarazione, trasmettano una comunicazione dei dati relativi alla rettifica, e sempreché l'infedeltà del visto non sia già stata contestata con una comunicazione in via telematica da parte dell'Agenzia delle entrate, la somma dovuta è ridotta secondo la disciplina del ravvedimento.
  Segnala che la disciplina vigente prevede che nel caso di dichiarazione rettificativa la somma dovuta è pari all'importo della sola sanzione riducibile secondo la disciplina del ravvedimento.
  L'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, in materia di ravvedimento, la sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:
   a) ad un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;
   a-bis) ad un nono del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene Pag. 34entro novanta giorni dalla data dell'omissione o dell'errore, ovvero se la regolarizzazione delle omissioni e degli errori commessi in dichiarazione avviene entro novanta giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione in cui l'omissione o l'errore è stato commesso;
   b) ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;
   b-bis) ad un settimo del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall'omissione o dall'errore;
   b-ter) ad un sesto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall'omissione o dall'errore;
   b-quater) ad un quinto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la constatazione della violazione.

  Infine, la predetta lettera a) dell'articolo in commento introduce un nuovo periodo alla lettera a) dell'articolo 39, disponendo che le sanzioni previste nel comma in esame non sono oggetto della maggiorazione di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 ovvero dell'aumento fino alla metà nei confronti di chi, nei tre anni precedenti, sia incorso in altra violazione della stessa indole o in dipendenza di adesione all'accertamento di mediazione e di conciliazione.
  La lettera b) del comma 1 dell'articolo in esame, al fine di coordinamento con le norme della nuova lettera a) dell'articolo 39, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sopprime le lettere a-bis) e a-ter) dello stesso articolo, che disponevano rispettivamente che se il visto infedele è relativo alla dichiarazione dei redditi presentata con le modalità previste dalla disciplina per l'assistenza fiscale resa dai centri di assistenza fiscale e dai professionisti non si applica la sanzione amministrativa e che nell'ipotesi di dichiarazione rettificativa il contribuente è tenuto al versamento della maggiore imposta dovuta e dei relativi interessi.
  Il comma 2 dell'articolo, infine, modifica il comma 3 dell'articolo 5, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, in materia di semplificazioni fiscali, disponendo che è a carico del contribuente il pagamento delle maggiori imposte e degli interessi dovuti a seguito del controllo formale non innovando la disciplina del controllo della dichiarazione precompilata.
  Resta quindi fermo che nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata, anche con modifiche, effettuata mediante CAF o professionista, il controllo formale è effettuato nei confronti di tali ultimi soggetti anche con riferimento ai dati relativi agli oneri forniti da soggetti terzi indicati nella dichiarazione precompilata e che il controllo della sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni, alle deduzioni e alle agevolazioni è effettuato nei confronti del contribuente.

  Carla RUOCCO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.45.