CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 6 marzo 2019
152.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 6 marzo 2019. — Presidenza del presidente Claudio BORGHI. — Intervengono il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, Massimo Garavaglia, e la Sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze, Laura Castelli.

  La seduta comincia alle 14.

Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione.
Nuovo testo C. 1171 e abb.
(Parere alla I Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

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  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 5 marzo 2019.

  Vanessa CATTOI (Lega), relatrice, sulla base della documentazione depositata dal rappresentante del Governo nella precedente seduta, formula la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione,
   esaminato il nuovo testo del progetto di legge C. 1171 e abb., recante Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
    l'articolo 2, commi 2 e 3, prevede che le due regioni interessate dalle operazioni di distacco e aggregazione dei comuni in oggetto adottino le iniziative di competenza per realizzare il trasferimento dei comuni interessati;
    in questo quadro, si prevede che laddove gli adempimenti richiedano il concorso di due o più dei citati enti questi ultimi dovranno procedere in concorso tra loro e d'intesa con il commissario nominato dal Ministro dell'interno;
    dalle attività che ne conseguono non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dovendo i predetti enti provvedervi con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente nei propri bilanci;
    l'attività del commissario prevista dall'articolo 2, comma 4, sarà solamente eventuale, e sarà svolta allorché si verifichino ritardi nello svolgimento delle procedure di competenza da parte degli enti territoriali coinvolti;
    in tale ipotesi, gli oneri dell'attività del commissario, nel rispetto della clausola di invarianza di cui all'articolo 2, comma 8, saranno limitati alle mere spese di funzionamento e di missione da imputare agli ordinari stanziamenti dell'amministrazione che, in ragione della propria inadempienza, dovesse determinare l'intervento «sostitutivo»;
    all'articolo 2, comma 8, recante la clausola di invarianza finanziaria, appare necessario precisare che le amministrazioni interessate provvedono alle attività derivanti dall'attuazione della presente legge nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:
   All'articolo 2, comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le amministrazioni interessate provvedono alle attività derivanti dall'attuazione della presente legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

  Il sottosegretario Massimo GARAVAGLIA concorda con la proposta di parere della relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Modifiche all'articolo 4 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, in materia di accesso aperto all'informazione scientifica.
Nuovo testo C. 395.
(Parere alla VII Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 5 marzo 2019.

  Claudio BORGHI, presidente, comunica che non risulta ancora pervenuta la relazione tecnica sul provvedimento in oggetto, Pag. 28richiesta dalla Commissione lo scorso 22 gennaio. Comunica, pertanto, che, essendo il provvedimento calendarizzato per i lavori dell'Assemblea della prossima settimana, la Commissione provvederà ad esprimere il proprio parere direttamente all'Assemblea. Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

DL 4/2019: Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni.
C. 1637 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alle Commissioni XI e XII).
(Esame e rinvio).

  Marialuisa FARO (M5S), relatrice, osserva che il disegno di legge dispone la conversione del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni. Il provvedimento, approvato con modificazioni dal Senato, è corredato di una relazione tecnica e di un prospetto riepilogativo riferiti al testo iniziale.
  In merito al Capo I (articoli 1-13), recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza, ritiene opportuno preliminarmente riepilogare gli effetti complessivamente attribuiti alla disciplina sul reddito di cittadinanza (articoli 1-13) che, in base al successivo articolo 28, sono coperti a valere sulla conseguente riduzione sul Fondo a ciò destinato dalla legge di bilancio 2019 (articolo 1, comma 255, della legge n. 145 del 2018).
  In merito agli articoli 1 e 12, recanti «Reddito di cittadinanza» e «Disposizioni finanziarie», evidenzia preliminarmente, in merito all'impatto complessivo della disciplina in esame – ed ai corrispondenti effetti finanziari evidenziati dalla relazione tecnica e dal prospetto riepilogativo – che l'articolo 1 qualifica la misura del reddito di cittadinanza come livello essenziale delle prestazioni «nei limiti delle risorse disponibili».
  In coerenza con tale qualificazione, evidenzia che l'articolo 12, comma 1, autorizza per l'erogazione del beneficio nonché per la prosecuzione del reddito di inclusione limiti complessivi di spesa annua nella misura di circa 5,9 miliardi per il 2019, 7,1 miliardi per il 2020, 7,4 miliardi per il 2021 e 7,2 miliardi a decorrere dal 2022. Le risorse utilizzate per il finanziamento della misura sono principalmente prelevate, ai sensi del successivo articolo 28, dall'apposito Fondo stanziato, sempre sulla base di limiti di spesa annua, dalla legge di bilancio per il 2019 (comma 255).
  Tanto premesso, osserva che, pur in presenza di limiti massimi cui vanno necessariamente ricondotte le erogazioni in favore di soggetti in possesso dei requisiti prescritti dalle norme, la relazione tecnica quantifica puntualmente tali occorrenze finanziarie al fine di dar conto della capienza delle risorse rispetto alla platea potenzialmente interessata. Ricorda, inoltre, che, a garanzia della compatibilità tra prestazioni da erogare in favore dei destinatari e disponibilità finanziarie, sono previsti, dall'articolo 12, procedure di monitoraggio e misure di salvaguardia volte a ricondurre la spesa nel quadro di limiti massimi stabiliti, anche attraverso la sospensione e la rimodulazione delle erogazioni, come previsto dall'articolo 12, comma 9. Pertanto, evidenzia che le prestazioni inerenti al beneficio non appaiono costituire il contenuto di un diritto incondizionato, essendo comprimibili in funzione delle esigenze di ripristino della compatibilità con i relativi stanziamenti.
  Ciò posto, fa presente che le procedure prefigurate e la complessiva configurazione dell'istituto non appaiono suscettibili di determinare effetti che eccedano le risorse stanziate a condizione che le stime operate dalla relazione tecnica si rivelino conformi ai volumi effettivi di spesa per ciascun esercizio e che, in caso di eccedenze di spesa riscontrare in sede di monitoraggio, i meccanismi di riallineamento delle erogazioni all'entità delle risorse stanziate siano idonei a ristabilire in maniera efficace l'equilibrio finanziario anche sotto il profilo della coerenza sul piano temporale, al fine di evitare effetti sui saldi.Pag. 29
  In ordine al primo profilo, rinvia alle considerazioni di seguito svolte con riguardo a ciascuno degli articoli ricompresi nel Capo I.
  Per quanto attiene invece al secondo profilo, fatte salve le osservazioni di seguito formulate con riguardo all'articolo 12, ritiene utile acquisire conferma dal Governo dell'effettiva realizzabilità del meccanismo di ripristino della compatibilità finanziaria in tempi coerenti con le esigenze di riallineamento delle spese alle previsioni, al fine di garantire il rispetto dei limiti di spesa stabiliti; ciò con riguardo a ciascun esercizio finanziario, per i quali sono definiti gli ammontari massimi delle risorse da erogare per il beneficio del reddito di cittadinanza.
  Inoltre, per quanto attiene all'articolo 12, evidenzia che il comma 10 fa salvo il monitoraggio di cui all'articolo 1, comma 257, della legge di bilancio 2019, finalizzato alla rilevazione di eventuali economie e alla reciproca riassegnazione delle stesse tra il Fondo per il reddito di cittadinanza ed il Fondo per la revisione del sistema pensionistico. Il comma 11 dell'articolo 12 in esame dispone invece che, qualora siano accertati, in base al monitoraggio, eventuali minori oneri, anche a carattere pluriennale, le correlate risorse confluiscano nel Fondo per il reddito di cittadinanza, per essere destinate ai centri dell'impiego. Ritiene che, quindi, andrebbe chiarito il coordinamento tra le due disposizioni.
  Con riferimento al meccanismo di accantonamento delle risorse (comma 9), evidenzia che non appare chiaro, in base alla relazione tecnica, se nella determinazione dei limiti di spesa annuali si sia tenuto conto anche della necessità, prevista dal comma 9 dell'articolo 12, di accantonare all'inizio di ciascun anno la metà una «mensilità aggiuntiva», per ciascun nucleo beneficiario del reddito di cittadinanza da oltre sei mesi, per tener conto degli incentivi di cui all'articolo 8.
  Riguardo alle misure per incarichi di collaborazione ed assunzioni (commi 3, 4 e 6), evidenzia che il prospetto riepilogativo sconta sui saldi di fabbisogno ed indebitamento netto, in conformità alla prassi in materia, «effetti indotti» di incremento delle entrate contributive e tributarie derivanti dalle predette misure, ad eccezione di quelle connesse ad assunzioni per 160 milioni a decorrere dal 2021, i cui effetti indotti (pari a 77,6 milioni) risultano già compresi nel quadro finanziario della legge di bilancio 2019.
  Segnala peraltro che la stessa legge di bilancio sconta anche maggiori entrate per 150 milioni annui a decorrere dal 2019 connesse, in base alla relazione tecnica allegata alla stessa legge, ad assunzioni per 300 milioni a valere sul Fondo per il reddito di cittadinanza. Ritiene, quindi, che andrebbe chiarito se gli interventi assunzionali previsti dalla norma in esame debbano intendersi come aggiuntivi rispetto alle predette assunzioni per 300 mln indicate dalla legge di bilancio. Soltanto in questa ipotesi infatti si escluderebbe una duplicazione tra gli effetti indotti di maggiore entrata già scontati dal quadro finanziario della legge di bilancio e quelli previsti nel prospetto riepilogativo con riguardo all'articolo 12 del decreto in esame.
  Con riferimento alle autorizzazioni di spesa in favore di ANPAL per la stipulazione di contratti di collaborazione (comma 3) e per la stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato (comma 4), pur considerando che dette autorizzazioni sono configurate come limiti massimi di spesa, evidenzia che la relazione tecnica non fornisce elementi utili alla verifica della stima dei fabbisogni di spesa a cui le medesime risorse sono destinate. Ritiene, quindi, che andrebbero acquisiti dati ed elementi circa il numero dei destinatari, il loro costo unitario in relazione al profilo di inquadramento, tenuto conto degli automatismi diretti e indiretti, nonché riguardo agli altri elementi (quali le correlazioni con lo stato giuridico ed economico di categorie o fasce di dipendenti pubblici), prescritti dall'articolo 17, comma 7, della legge di contabilità (legge n. 196 del 2009).
  Con particolare riferimento al comma 4, ritiene che andrebbe altresì acquisito il dettaglio, aggiornato al 2019, delle posizioni Pag. 30lavorative a tempo determinato al momento attive presso ANPAL servizi spa che saranno interessate dalla stabilizzazione a tempo indeterminato nei limiti delle risorse previste dal medesimo comma 4, fornendo il quadro retributivo ed i livelli di inquadramento a tempo indeterminato corrispondenti ai profili considerati per la stabilizzazione e l'ammontare degli oneri unitari aggiuntivi considerati. Osserva che analoghe considerazioni possono essere svolte in relazione all'autorizzazione di spesa finalizzata all'assunzione di personale da assegnare alle strutture dell'INPS (comma 6), pur considerando che anche in questo caso detta autorizzazione è configurata come limite massimo di spesa.
  Infine, relativamente all'autorizzazione di spesa finalizzata alle assunzioni di personale presso l'INAIL (comma 7-bis), introdotta dal Senato, ritiene che andrebbero acquisiti, analogamente a quanto osservato in merito ai commi precedenti, insieme ai dati sottostanti la quantificazione dell'onere recato dalla norma, gli elementi informativi riguardo alla disponibilità delle risorse a valere sul Fondo da ripartire di cui all'articolo 1, comma 365, di cui alla legge n. 232 del 2016, tenendo conto delle finalizzazioni delle risorse già previste a legislazione vigente.
  Relativamente all'articolo 2, in materia di beneficiari del reddito di cittadinanza, pur prendendo atto delle ipotesi di adesione alla misura utilizzate dalla relazione tecnica, ritiene necessario acquisire elementi ulteriori in relazione all'individuazione della platea dei potenziali beneficiari, che viene stimata a partire da un campione di soggetti, appartenenti a quelli che hanno presentato la dichiarazione ISEE (cosiddetta «popolazione ISEE»).
  In primo luogo, con riferimento all'utilizzo di dati campionari osserva che andrebbero specificate le caratteristiche del campione utilizzato al fine di escludere possibili distorsioni da selezione dei soggetti compresi nel campione, che potrebbero incidere negativamente sulla stima riportata nella relazione tecnica. Infatti evidenzia che non risulta evidenziata dalla relazione tecnica la composizione dei nuclei rientranti nel campione, sulla base delle caratteristiche reddituali, patrimoniali e degli altri requisiti previsti per l'accesso alla misura del reddito di cittadinanza.
  Inoltre fa presente che andrebbe esplicitata la metodologia ed i parametri utilizzati per stimare, a partire dal dato originario, la popolazione potenzialmente interessata. Osserva che la platea di riferimento così individuata costituisce la base anche per le stime relative agli esercizi successivi, per i quali viene applicata una percentuale di turn-over basata esclusivamente su una previsione di rinnovo delle coorti, fermo restando sostanzialmente il numero dei nuclei con le caratteristiche per beneficiare della misura del reddito di cittadinanza.
  Osserva in proposito che i dati su cui è costruito l'ambito applicativo della misura agevolativa sono tratti dalle dichiarazioni ai fini ISEE riferite all'anno 2017, mentre per la verifica delle dinamiche del turn over la base dati è rapportata anche all'anno 2016.
  Ritiene, quindi, che andrebbe acquisito l'avviso del Governo riguardo alle prudenzialità di tale impostazione che richiama, per la definizione della platea e, successivamente, ai fini della determinazione della dinamica di spesa, dati riferiti esclusivamente ai predetti esercizi.
  Con riferimento alla nuova definizione del «nucleo familiare» recata dall'articolo in esame, segnala che la norma prevede che tale definizione debba essere utilizzata anche per prestazioni sociali agevolate diverse dal reddito di cittadinanza e fino alla data di entrata in vigore delle corrispondenti modifiche del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013 (che disciplina l'ISEE). In proposito, ritiene necessario che il Governo confermi che la nuova definizione non sia suscettibile di determinare effetti finanziari negativi in relazione a prestazioni sociali diverse dal reddito di cittadinanza, previste dalla vigente normativa.
  In merito all'articolo 3, in materia di beneficio economico connesso al Reddito Pag. 31di cittadinanza, richiama in primo luogo le considerazioni, anticipate con riferimento all'articolo 2, circa la necessità di acquisire l'avviso del Governo in merito alla prudenzialità della definizione della dinamica di spesa per i prossimi esercizi sulla base di dati tratti dalle dichiarazioni ISEE (che non riguarda l'intera platea potenzialmente interessata) e riferiti ai soli esercizi 2016 e 2017.
  In merito ai tassi di permanenza, di poco inferiore ai due terzi, rileva che essi implicano un turn-over piuttosto elevato: riguardo alle ipotesi sottostanti tale assunzione, ritiene opportuno acquisire elementi di maggior dettaglio.
  In merito all'articolo 4, in materia di patto per il lavoro e patto per l'inclusione sociale, in relazione alla previsione introdotta nel corso dell'esame presso il Senato, in base alla quale gli oneri derivanti dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e dall'assicurazione per la responsabilità civile, inerenti alla partecipazione dei soggetti inseriti nei programmi del Patto per il lavoro o del Patto per l'inclusione sociale, sono a carico delle risorse finanziarie relative al reddito di cittadinanza, osserva che tali oneri non sembrano essere ricompresi nella tabella riepilogativa degli effetti finanziari posti a carico del Fondo per il reddito di cittadinanza. In mancanza di un prospetto riepilogativo aggiornato, ritiene quindi necessario un chiarimento al fine di escludere effetti onerosi.
  Relativamente all'articolo 5, in materia di richiesta, riconoscimento ed erogazione del beneficio, ritiene che andrebbero forniti ulteriori elementi di valutazione circa i costi amministrativi relativi agli adempimenti previsti dalla norma a carico delle amministrazioni interessate al riguardo alle risorse disponibili a tali fini. Infatti, evidenzia che l'invio di comunicazioni da parte dell'INPS a potenziali beneficiari del reddito di cittadinanza, la consultazione di banche dati per la verifica dei requisiti, i controlli in materia di residenza e le attività dell'Anagrafe tributaria sembrano implicare un aggravio di oneri amministrativi per adempimenti aggiuntivi, sulla cui sostenibilità a risorse invariate non sono forniti elementi esplicativi.
  Quanto all'estensione ai beneficiari del reddito di cittadinanza delle agevolazioni in materia di tariffe elettriche e del gas evidenzia che, come già rilevato nel corso dell'esame al Senato, alle agevolazioni in materia di elettricità non erano riconnessi effetti sulle finanze pubbliche, fatte salve le eventuali conseguenze sul gettito IVA. Segnala che per il bonus gas la relazione tecnica riferita al decreto-legge n. 185 del 2008 indicava, invece, un onere di circa 90 milioni di euro annui, con parziale copertura a carico del bilancio statale. Ritiene, quindi, che andrebbero evidenziati gli eventuali effetti per la finanza pubblica dell'estensione delle agevolazioni ai beneficiari della misura del reddito di cittadinanza.
  In merito all'articolo 6, in materia di piattaforme digitali per l'attivazione e la gestione dei Patti, prende atto di quanto indicato dalla relazione tecnica circa le modalità di funzionamento degli schemi informativi previsti dalla norma e degli ulteriori elementi forniti nel corso dell'esame presso il Senato. Osserva peraltro che, al fine di verificare l'effettiva neutralità delle disposizioni, andrebbe fornita una stima dei costi complessivi connessi alla realizzazione del Sistema informativo del reddito di cittadinanza presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonché una indicazione delle risorse già disponibili a legislazione vigente a valere sul Programma operativo nazionale (PON/PAO).
  In merito ai profili di copertura, segnala che l'articolo 6, comma 7, pone eventuali oneri, non quantificati, derivanti dallo svolgimento da parte dei comuni delle attività strumentali al soddisfacimento dei livelli essenziali dei servizi di cui all'articolo 4, comma 14, concernenti l'adeguamento dei sistemi informatici dei comuni stessi ai fini del dialogo con la Piattaforma dedicata, a carico del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale (capitolo 3550 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle Pag. 32politiche sociali), istituito dall'articolo 1, comma 386, della legge n. 208 del 2015, con una dotazione pari a 600 milioni di euro per il 2016 e a 1 miliardo di euro a decorrere dal 2017, al fine di garantire l'attuazione di un Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale.
  Ricorda che quota parte del citato fondo, per un ammontare pari a 262 milioni di euro per il 2018 e a 277 milioni di euro a decorrere dal 2019, è stata destinata al rafforzamento degli interventi e dei servizi sociali dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 147 del 2017 e che essa è stato oggetto di uno specifico rifinanziamento in misura pari a 35 milioni per il 2018, a 70 milioni per il 2019 e a 193 milioni a decorrere dal 2020 ad opera dell'articolo 1, comma 195, della legge n. 205 del 2017.
  Segnala che tale Fondo reca, complessivamente nella legge di bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e per il triennio 2019-2021, uno stanziamento di 347 milioni di euro per il 2019, di 587 milioni di euro per il 2020 e di 615 milioni di euro per il 2021.
  Ciò posto, considerato che l'importo complessivo iscritto nel fondo per l'anno 2019 corrisponde alla quota destinata al rafforzamento degli interventi e dei servizi sociali, osserva che la disposizione in esame sembra riferirsi all'utilizzo dell'intero ammontare del fondo ivi inclusa la predetta quota. Sul punto ritiene necessario acquisire un chiarimento del Governo, anche al fine di valutare l'opportunità di inserire una precisazione in tal senso nel testo della disposizione in esame.
  Segnala, peraltro, che sulla predetta quota insiste anche l'articolo 12, comma 12, del provvedimento che prevede l'utilizzo delle risorse residue della quota del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale – senza peraltro richiamare l'utilizzo disposto ai sensi dell'articolo 6, comma 7, in esame – per far fronte al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni sociali di cui all'articolo 4, comma 14 (erroneamente riferiti nel testo all'articolo 4, comma 13) nonché per gli oneri relativi sempre all'adeguamento dei sistemi informativi dei comuni.
  Tutto ciò considerato, ritiene necessario che il Governo provveda a quantificare prudenzialmente gli oneri eventuali derivanti dall'adeguamento delle attività strumentali al soddisfacimento dei livelli essenziali dei servizi di cui all'articolo 4, comma 14, chiarendo se tali oneri coincidano con quelli concernenti l'adeguamento dei sistemi informativi dei comuni di cui all'articolo 12, comma 12, fermo restando che, in tal caso, si dovrà provvedere a coordinare le due disposizioni.
  Inoltre, ritiene necessario che il Governo assicuri che le risorse complessivamente disponibili sul Fondo dianzi citato siano sufficienti a coprire gli oneri complessivamente derivanti dagli articoli 6, comma 7, e 12, comma 12, e che l'utilizzo delle medesime risorse non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente.
  In merito all'articolo 7, commi da 1 a 15, riguardanti sanzioni, non ha osservazioni da formulare. Così come in merito all'articolo 7, comma 15-ter, riguardante funzioni ispettive dell'INAIL.
  Relativamente all'articolo 7-bis, relativo a sanzioni in materia di infedele asseverazione o visto di conformità, rileva che la norma interviene sulle sanzioni a carico dei Caf e dei professionisti che rilasciano il visto di conformità infedele, riducendole. Pur considerando che all'introduzione delle maggiori sanzioni non erano stati ascritti effetti finanziari, osserva che andrebbe confermato che non risultino iscritte maggiori entrate in bilancio in relazione a tali fattispecie sanzionatori. Inoltre, con riguardo alle maggiori imposte accertate (in riferimento ad una dichiarazione precompilata con visto di conformità che a normativa vigente devono essere versate dal soggetto che ha posto il visto), ritiene che andrebbe chiarito se le stesse debbano comunque essere versate dal contribuente al fine di escludere effetti di minori entrate.
  In ordine all'articolo 8, recante incentivi per l'impresa e per il lavoratore, Pag. 33prende atto di quanto precisato nel corso dell'esame presso il Senato. Reputa peraltro necessario un chiarimento circa l'applicazione del beneficio addizionale per i beneficiari del reddito di cittadinanza che avviano un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o una società cooperativa entro i primi 12 mesi di fruizione del reddito di cittadinanza, in relazione all'analogo incentivo previsto in caso avvio di un'attività d'impresa o di lavoro autonomo (articolo 3, comma 9). In particolare ritiene che andrebbe chiarito se i due incentivi siano, con riferimento ad un medesimo nucleo familiare, alternativi o possano cumularsi.
  Circa l'assegno di ricollocazione, pur prendendo atto del meccanismo definito dalle norme in esame, in base al quale gli importi unitari dell'assegno di ricollocazione saranno determinati con delibera dell'ANPAL e che potrà essere sospesa l'erogazione di nuovi assegni quando si manifesti un rischio, anche prospettico, di esaurimento delle risorse, giudica necessario acquisire chiarimenti sui possibili effetti finanziari delle norme. Ciò con particolare riguardo alle risorse afferenti al Fondo politiche attive del lavoro, come ricostruite dalla relazione tecnica. In particolare, con riferimento alle risorse pari a 19 milioni di euro annue ascritti a disposizioni contenute negli articoli 21 e 22 del decreto legislativo n. 150, evidenzia che le stesse corrispondono a versamenti di somme non erogate per provvedimenti di sospensione o decadenza. Ricorda che tali importi non erano stati quantificati nella relativa relazione tecnica per ragioni di prudenzialità. Ritiene che andrebbero quindi indicate le ragioni per le quali si ritiene di prevedere l'utilizzo in via preventiva di tali risorse e come le stesse siano state stimate. In merito alle risorse derivanti dall'articolo 1, comma 285, della legge n. 145 del 2018, osserva che il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari riferito alla citata norma non ascriveva alla stessa effetti sui saldi, in quanto si trattava di rendere disponibili per le politiche attive del lavoro somme risparmiate, ma già scontate nei tendenziali.
  In relazione a tale ultima posta, ritiene che andrebbe quindi confermata la disponibilità delle somme indicate dalla relazione tecnica tenuto conto degli importi stanziati a legislazione vigente e della pregressa destinazione degli stessi. In relazione ai risparmi derivanti dalla sospensione dell'erogazione dell'assegno di ricollocazione agli attuali percettori della Naspi, prevista dalle norme in esame, quantificati dalla relazione tecnica in 28,4 milioni di euro per il 2019, 32,2 milioni per il 2020 e 104,1 milioni per il 2021, ritiene che andrebbe esplicitata la metodologia di calcolo adottata e andrebbero forniti i dati (importo medio unitario e l'estensione della platea in questione) alla base della stima.
  Ritiene che andrebbe inoltre chiarito se la sospensione si applichi anche ai soggetti per i quali è già in corso la fruizione dell'assegno. Infine, rileva che il tenore letterale della disposizione non consente di quantificare con precisione le risorse dedicate all'erogazione dell'assegno di ricollocazione nell'ambito del complesso degli stanziamenti del Fondo politiche attive. Andrebbe quindi escluso che l'utilizzo del Fondo per le politiche attive per il lavoro per il finanziamento dell'assegno in questione possa arrecare pregiudizi alle altre iniziative già previste a valere sulle medesime risorse.
  In merito all'articolo 9, comma 6-bis, concernente modifiche alla disciplina del Sistema statistico nazionale (SISTAN), non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione.
  Circa l'articolo 9-bis, recante disposizioni in materia di istituti di patronato, ritiene che andrebbe chiarito se i nuovi requisiti indicati dalla norma possano influire sull'entità complessiva delle risorse erogate per il finanziamento degli istituti di patronato.
  Con riferimento all'articolo 10, riguardante il monitoraggio del reddito di cittadinanza, non ha osservazioni da formulare, tenuto conto della clausola di invarianza prevista dalla norma.
  Con riferimento all'articolo 11, recante modificazioni al decreto legislativo 15 settembre Pag. 342017, n. 147, non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione.
  Con riferimento all'articolo 11-bis, relativo ai fondi paritetici per la formazione continua, non ha osservazioni da formulare, tenuto conto del carattere facoltativo dell'intervento dei fondi.
  In merito ai profili di copertura, rileva il comma 7-bis dell'articolo 12 autorizza assunzioni di personale presso l'INAIL nel limite di spesa di 5.695.723 euro per l'anno 2020 e di 5.549.500 euro annui a decorrere dall'anno 2021 provvedendo al relativo onere a valere sulle risorse del Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle assunzioni di personale a tempo indeterminato per le amministrazioni dello Stato, di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge n. 232 del 2016. Ciò posto, reputa necessario che il Governo assicuri che l'utilizzo delle risorse di cui al citato Fondo non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo medesimo. Osserva che il comma 12 dell'articolo 12 prevede inoltre che al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni sociali di cui all'articolo 4, comma 13, che disciplina il Patto per l'inclusione sociale, inclusi eventuali costi per l'adeguamento dei sistemi informativi dei comuni, si provvede mediante utilizzo delle risorse residue della quota del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale destinata, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 147 del 2017, al rafforzamento degli interventi e dei servizi sociali. In proposito, rinvia alle considerazioni svolte in precedenza con riferimento all'articolo 6, comma 7.
  In relazione all'articolo 13, recante disposizioni transitorie e finali, con riferimento ai dati di consuntivo del reddito di inclusione, utilizzati per stimare la spesa per le prime tre mensilità, come già rilevato nel corso dell'esame al Senato, osserva che l'ultimo rapporto dell'Osservatorio statistico dell'INPS indica un numero di beneficiari nel mese di agosto 2018 leggermente più alto (305.000 a fronte dei 299.000 indicati dalla relazione tecnica) per un onere mensile maggiore di circa 2 milioni di euro rispetto a quello indicato dalla relazione tecnica (90,6 milioni anziché 88,6 milioni). Inoltre, in relazione alla percentuale del 2 per cento di soggetti che continueranno a percepire il Rei fino alla fine in quanto non aventi il requisito di residenza di 10 anni, in base alle stime della relazione tecnica riferite all'articolo 3 del presente decreto e agli ultimi dati disponibili sul Rei, rileva che la platea dovrebbe invece corrispondere al 4 per cento. In proposito reputa opportuno un chiarimento.
  Per ciò che attiene agli articoli da 14 a 18, concernenti l'accesso anticipato al trattamento pensionistico, prende atto delle quantificazioni complessivamente proposte con riferimento all'insieme delle disposizioni recate gli articoli da 14 a 18, basate su dati amministrativi.
  Rileva peraltro che la relazione tecnica si limita a descrivere il processo logico e alcune delle ipotesi e dei dati sottostanti la quantificazione degli oneri senza esplicitare gli ulteriori elementi informativi che sarebbero necessari per la compiuta verifica delle stime indicate. In proposito, pur rilevando che il procedimento di quantificazione di volta in volta adottato con riguardo alle singole disposizioni si sviluppa, di norma, secondo modalità conformi a quelle utilizzate in passato per norme di contenuto analogo, evidenzia che non sono espressamente indicate una serie di elementi informativi, quali ad esempio:
   leve di soggetti che possono accedere a ciascuna delle agevolazioni recate dal testo in esame, con riferimento ai singoli anni di applicazione delle norme;
   percentuale di adesione di ciascuna leva alle singole misure agevolative previste dalle norme sopra descritte;
   mesi di anticipo pensionistico, in media fruiti, dai soggetti interessati da ciascuna misura rispetto alla previgente normativa;
   importo medio unitario del TFR/TFS che si sarebbe percepito in assenza di Pag. 35pensionamento anticipato nonché quello che sarà effettivamente percepito (la relazione tecnica riporta invece gli effetti netti aggregati, influenzati anche dalle dinamiche di entrata e uscita).

  Con particolare riguardo all'ambito applicativo soggettivo delle disposizioni, segnala che la relazione tecnica appare considerare unitariamente la platea potenzialmente interessata alle diverse misure, salvo evidenziare distintamente il numero di soggetti destinatari dei singoli interventi sulla base di percentuali di adesione, non sempre esplicitate, definite a partire da previsioni di scelta alternativa tra le diverse agevolazioni fruibili. Tale metodologia appare giustificata dalla necessità di cogliere il potenziale effetto di sovrapposizione tra le diverse linee di intervento agevolativo; tuttavia, i dati forniti non sempre consentono di sottoporre ad una verifica i tassi di adesione stimati in relazione al possibile ventaglio di opzioni alternative.
  Tanto premesso, con particolare riguardo alle singole quantificazioni riportate, osserva che, in assenza dei suindicati dati, non appare, ad esempio, possibile riscontrare come l'effetto combinato di «quota 100» e del pensionamento di anzianità anticipato contribuisca a determinare un onere che, negli anni dal 2026 in poi, risulta inferiore anche di oltre il 50 per cento di quello che si determinerebbe dall'introduzione della sola norma sul pensionamento di anzianità anticipato a 41 o 42 anni, come risulta dall'analisi delle relative tabelle riportate dalla relazione tecnica.
  Rileva che, analogamente, i dati esposti nella relazione tecnica con riferimento alla norma che concede un accesso anticipato alla pensione per i lavoratori precoci (articolo 17) non sono sufficienti a ricostruire i calcoli in base ai quali, per l'anno 2019, si determina una platea di beneficiari di 2.100 unità ed un onere di 31 milioni di euro.
  Con riferimento alle norme recate dall'articolo 16 (opzione donna), evidenzia che la relazione tecnica include nella platea di lavoratrici che aderiscono a detta opzione anche «donne che raggiungono il requisito della quota» (riferendosi verosimilmente a «quota 100»). Ciò premesso, considera necessario acquisire ulteriori elementi di valutazione riguardo alla stima effettuata per tale segmento di platea, al fine di verificarne la prudenzialità, soprattutto con riguardo alle leve di anzianità più elevate per le quali la possibilità di accedere all'anticipo pensionistico mediante l'istituto di opzione donna è possibile già da qualche anno. Ritiene opportuni tali elementi tenuto conto che l'adesione ad opzione donna (in luogo di «quota 100») comporta – in ragione della minore onerosità dei ratei pensionistici, calcolati interamente con il sistema contributivo – minori oneri rispetto alle pensioni ottenute con i requisiti richiesti da «quota 100», che prevedono invece l'applicazione delle modalità di calcolo pro quota.
  Ritiene necessari ulteriori chiarimenti con riguardo agli oneri che gravano sul Fondo di tesoreria per l'erogazione del TFR, in quanto, utilizzando i parametri forniti dalla relazione tecnica, la misura dell'onere recato per il primo anno potrebbe risultare sottostimata. Osserva che non sono inoltre fornite dalla relazione tecnica le ulteriori informazioni che sono state considerate al fine di definire l'onere nella misura indicata.
  Evidenzia che, per quanto riguarda gli esercizi successivi al primo, non è possibile verificare le stime degli oneri (o risparmi netti) che si determinano in ciascun anno, non essendo esplicitata la misura media del TFR che sarebbe stato erogato in assenza dell'intervento normativo in esame. Inoltre, con riferimento alle norme recate dall'articolo 17 (adeguamento degli incrementi degli incrementi età pensionabile alle aspettative di vita per i lavoratori precoci), reputa necessario chiarire come sia stata determinata la platea degli interessati ed i relativi oneri, dal momento che il tenore letterale della relazione tecnica non esplicita i passaggi necessari a ricostruire gli specifici calcoli effettuati. Infine, osserva che non sembrano essere stati Pag. 36considerati nella quantificazione gli eventuali effetti finanziari derivanti all'erogazione anticipata del TFR devoluto al Fondo di tesoreria gestito dall'INPS ai lavoratori dipendenti da aziende con almeno 50 addetti interessati dalle norme, diversamente da quanto avviene per le altre norme di anticipo pensionistico recate dal testo in esame. Ritiene, pertanto, necessario precisare le motivazioni che sono alla base di tale scelta ovvero chiarire se tali effetti siano inglobati nell'ambito dell’«impianto principale» individuato dalla relazione tecnica.
  Circa l'articolo 14, commi da 10-bis a 10-septies, concernente il reclutamento di personale presso l'Amministrazione giudiziaria, evidenzia preliminarmente che il comma 10-sexies, al fine di far fronte agli effetti di contrazione degli organici dell'amministrazione giudiziaria derivanti dalle misure di accesso al trattamento pensionistico introdotte dal provvedimento in esame, autorizza il Ministero della giustizia ad effettuare, dal 15 luglio 2019, assunzioni a tempo indeterminato di personale non dirigenziale nel limite di 1.300 unità di II e III Area. Tali assunzioni sono disposte in deroga all'articolo 1, comma 399, primo periodo, della legge bilancio 2019, che fissa al 15 novembre 2019 la decorrenza giuridica ed economica delle assunzioni a tempo indeterminato da effettuare nel 2019 nelle amministrazioni pubbliche. Dalla norma discende quindi un effetto di maggior spesa corrente per il 2019, registrato esclusivamente in termini di indebitamento netto e di fabbisogno, in conformità a quanto previsto per il citato comma 399 (che scontava risparmi solo sui predetti saldi).
  Rileva che il predetto onere viene indicato dalla stessa disposizione in misura pari a 8,32 milioni di euro, al netto degli effetti di maggior gettito fiscale e contributivo. Al riguardo non formula osservazioni per i profili di quantificazione, considerati i dati e gli elementi di quantificazione forniti dalla relazione tecnica e considerato che l'anticipazione delle suddette assunzioni viene disposta a valere sulle facoltà assunzionali ordinarie per il 2019.
  Con riguardo ai commi 10-ter e 10-quater, che stabiliscono procedure e modalità per il reclutamento di personale nelle pubbliche amministrazioni mediante concorsi pubblici e avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento, non formula osservazioni, considerata la loro natura procedurale e nel presupposto che, come previsto dal comma 10-quinquies e confermato dalla relazione tecnica, ai relativi adempimenti le amministrazioni interessate possano effettivamente provvedere nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente senza, quindi, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  In merito ai profili di copertura, evidenzia che il comma 10-sexies dell'articolo 14 autorizza il Ministero della giustizia – in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 399, primo periodo, della legge n. 145 del 2018, che vieta assunzioni a tempo indeterminato con decorrenza giuridica ed economica anteriore al 15 novembre 2019 – ad assumere personale non dirigenziale a tempo indeterminato, nel limite di 1.300 unità di II e III Area, a decorrere dal 15 luglio 2019, provvedendo alla copertura dei conseguenti oneri in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, mediante riduzione, nella misura di 8,32 milioni di euro per il 2019, del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008. Poiché il predetto Fondo (capitolo 7593 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze) nella legge di bilancio per il 2019 reca una disponibilità, in termini di sola cassa, pari a 201,7 milioni di euro per il medesimo anno 2019, e presenta pertanto le occorrenti risorse, come risulta da un'apposita interrogazione al sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato, non ha osservazioni da formulare.
  In merito all'articolo 14-bis, recante disciplina delle capacità assunzionali delle Pag. 37Regioni e degli enti locali, non ha osservazioni, considerato che la norma non prevede deroghe ai vincoli di bilancio che gravano sugli enti locali.
  In ordine all'articolo 14-ter, riguardante l'utilizzo delle graduatorie concorsuali per l'accesso al pubblico impiego non si formulano osservazioni, considerata la natura ordinamentale delle disposizioni in esame.
  Con riferimento all'articolo 18-bis, relativo alla sospensione dei trattamenti previdenziali per condanne a pene detentive, rileva che il comma 5 dispone che le risorse derivanti dai provvedimenti di sospensione dei trattamenti previdenziali siano versate annualmente dagli enti interessati all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinati a specifiche finalità di spesa. Ritiene che andrebbe acquisita la valutazione del Governo in ordine alla prudenzialità di tale previsione, tenuto conto che il comma 4 prevede la possibilità di revoca della sospensione da parte dell'autorità giudiziaria per il venir meno delle prescritte condizioni, senza effetto retroattivo, ma comunque a far data dalla presentazione della relativa domanda da parte dell'interessato. Andrebbe quindi escluso che possa determinarsi la necessità di un rimborso all'interessato per somme eventualmente già destinate alla spesa ai sensi del comma 5, con conseguenti oneri per la finanza pubblica.
  Per quel che concerne l'articolo 19, in materia di termine di prescrizione dei contributi per le amministrazioni pubbliche, rileva che la relazione tecnica ipotizza «che le maggiori contribuzioni versate per effetto della sospensione dei termini prescrizionali, al lordo delle sanzioni ed interessi, possano compensare le spese da sostenere per il versamento della rendita vitalizia ex articolo 13 della legge n. 1338 del 1962». In proposito, reputa utile acquisire dal Governo gli elementi di valutazione su cui è fondata tale ipotesi, al fine di verificare l'assunzione di invarianza contenuta nella stessa relazione tecnica.
  Con riferimento all'articolo 20, relativo al riscatto di periodi non coperti da contribuzione, rileva che i commi da 1 a 5 consentono, al sussistere di taluni presupposti e condizioni, il riscatto oneroso di periodi non coperti da contribuzione. Segnala che il prospetto riepilogativo evidenzia effetti netti positivi nel triennio di riferimento, dovuti alla prevalenza delle maggiori entrate contributive per gli oneri da riscatto rispetto alla riduzione di gettito dovuta al relativo trattamento fiscale. Per quanto attiene agli effetti di maggiore spesa – derivanti sia dagli anticipi temporali sia dai maggiori importi di pensione da corrispondere – evidenzia che la relazione tecnica precisa che gli stessi non sono registrati nel prospetto riepilogativo né evidenziati dalla stessa relazione in quanto, stante la condizione di iscritto post 1995, tali maggiori spese saranno corrisposte oltre il decennio di previsione; inoltre la relazione tecnica precisa che, esaminato il complesso dei potenziali interessati, la combinazione delle condizioni di età ed anzianità è tale da non generare nel prossimo triennio domande di riscatto finalizzate al raggiungimento del requisito minimo di venti anni di anzianità per il conseguimento della pensione di vecchiaia.
  Ciò premesso, prende atto degli elementi forniti alla relazione tecnica e delle ipotesi dalla stessa esplicitate, sulla cui base sono ricostruibili, salvi taluni arrotondamenti, gli effetti complessivi attribuiti – al lordo degli effetti fiscali – alla norma e all'emendamento modificativo approvato dal Senato. Sarebbe, tuttavia, utile esplicitare l'aliquota fiscale e il procedimento di calcolo impiegati per la stima degli effetti di gettito; ciò anche al fine di verificare l'ipotesi, che la relazione tecnica non tratta espressamente, in cui, ai sensi del comma 4, il riscatto sia sostenuto dal datore di lavoro privato.
  Quanto al comma 6, concernente il riscatto di periodi universitari, come chiarito durante l'esame al Senato, la relazione tecnica fa riferimento ad una versione precedente della norma, nella quale l'effetto del riscatto concerneva solo l'acquisizione del diritto, e non il calcolo della misura della pensione e su tali basi asserisce l'invarianza finanziaria della disposizione. Ritiene inoltre che andrebbero Pag. 38esplicitate le modalità di calcolo che permettano di suffragare tale compensatività, posto che i dati forniti nella predetta documentazione non consentono tale verifica. Andrebbero inoltre esplicitate le ipotesi alla base delle percentuali di adesione ipotizzate, soprattutto per i soggetti che, a normativa vigente, avrebbero comunque riscattato i periodi secondo modalità meno convenienti.
  In merito ai profili di copertura, evidenzia che il comma 6-ter dell'articolo 20 provvede alla copertura dei seguenti oneri:
   l'onere di cui al comma 5 dell'articolo 20, derivante dall'aumento, disposto nel corso dell'esame presso il Senato, da 60 a 120, del numero massimo di rate in cui suddividere l'onere per il riscatto dei periodi non coperti da contribuzione, e valutato in 8 milioni di euro per l'anno 2019, in 16,1 milioni di euro per l'anno 2020, in 24,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 e in 8,5 milioni di euro per l'anno 2024;
   l'onere di cui al comma 6-bis dell'articolo 14, che incrementa il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, in misura pari a 1,3 milioni di euro per l'anno 2024, a 17,6 milioni di euro per l'anno 2025, a 31,8 milioni di euro per l'anno 2026, a 26,9 milioni di euro per l'anno 2027 e a 22 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.

  Evidenzia quindi che la copertura dei suddetti oneri viene effettuata come segue:
   quanto a 8 milioni di euro per l'anno 2019, a 15,3 milioni di euro per l'anno 2020, a 22 milioni di euro per l'anno 2021, a 19,6 milioni di euro per l'anno 2022 e a 17,1 per l'anno 2023, mediante riduzione del menzionato Fondo per interventi strutturali di politica economica;
   quanto a 0,8 milioni di euro per l'anno 2020, a 2,4 milioni di euro per l'anno 2021, a 4,8 milioni di euro per l'anno 2022, a 7,3 per l'anno 2023, a 9,8 milioni di euro per l'anno 2024, a 17,6 milioni di euro per l'anno 2025, a 31,8 milioni di euro per l'anno 2026, a 26,9 milioni di euro per l'anno 2027 e a 22 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal citato comma 5 dell'articolo 20.

  Con riferimento alla copertura effettuata a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, reputa necessario che il Governo assicuri che esso rechi le occorrenti disponibilità, alla luce dello stanziamento iscritto nel bilancio per il triennio 2019-2021, dell'utilizzo del medesimo Fondo disposto dall'articolo 26-quinquies, concernente il trattamento pensionistico del personale ENAV, e dell'incremento disposto, rispettivamente, per gli anni successivi al 2021, dall'articolo 28, comma 1, del provvedimento in discussione e, per gli anni successivi al 2023, dal comma 6-bis dell'articolo in esame. Evidenzia altresì la necessità che il Governo assicuri che la riduzione del Fondo sopra indicato non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente a valere sullo stesso Fondo e che le risorse complessivamente utilizzate per l'anno 2019, sia dall'articolo in esame sia dall'articolo 26-quinquies, valutate in 8,097 milioni di euro, non rientrino tra quelle accantonate e rese indisponibili in termini di competenza e di cassa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1118, della legge n. 145 del 2018, per un importo complessivo di 2 miliardi di euro, secondo quanto indicato nell'allegato 3 della medesima legge n. 145.
  In merito all'articolo 21, recante esclusione opzionale da massimale contributivo, evidenzia che, sulla base delle informazioni fornite, le procedure di calcolo appaiono verificabili. Rileva, tuttavia, che la stima è basata su alcune ipotesi rispetto alle quali non risultano esplicitate le sottostanti valutazioni.
  Ritiene pertanto necessario acquisire elementi utili a suffragare le ipotesi adottate per la stima del maggior gettito contributivo, anche al fine di verificarne la prudenzialità. Per quanto concerne gli effetti Pag. 39fiscali, evidenzia che l'aliquota applicata appare comprendere, oltre all'IRPEF, le relative addizionali regionali e comunali: sul punto segnala tuttavia l'opportunità di una conferma.
  In relazione all'articolo 22, in materia di Fondi di solidarietà bilaterali, evidenzia preliminarmente che la norma introduce una nuova tipologia di trattamento a carico dei Fondi di solidarietà bilaterali di cui al decreto legislativo n. 148 del 2015, consistente in un assegno straordinario erogato per il sostegno al reddito dei lavoratori che, avendone i requisiti, accedono alla pensione anticipata ai sensi dell'articolo 14, commi 1 e 2. Con riferimento, inoltre, ai lavoratori che beneficiano di un qualsiasi assegno straordinario a carico di un fondo di solidarietà bilaterale, quest'ultimo provvede – a suo carico e previo il versamento allo stesso fondo della relativa provvista finanziaria da parte del datore di lavoro – anche al versamento della contribuzione correlata a periodi, utili per il conseguimento di qualunque diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia, riscattabili o ricongiungibili (comma 3).
  Segnala quindi che la relazione tecnica riferisce che dalle suddette disposizioni discendono effetti finanziari quasi nulli per la finanza pubblica, in quanto l'erogazione dei summenzionati assegni straordinari viene effettuata tramite i fondi di solidarietà alimentati dai versamenti effettuati dall'azienda del lavoratore interessato che coprono in modo integrale i relativi oneri: ammontare dell'assegno, contribuzione correlata e spese INPS per la gestione degli assegni stessi. La relazione tecnica precisa inoltre che, nel breve periodo, si determinerebbero maggiori entrate, che andrebbero a compensare i costi relativi all'eventuale anticipo ed alla maggiore misura delle prestazioni pensionistiche. Al riguardo, preso atto di quanto evidenziato dalla relazione tecnica, rileva che andrebbero comunque acquisiti gli ulteriori dati ed elementi di valutazione volti a confermare la compensatività, anche con riguardo all'allineamento temporale, fra maggiori entrate e maggiori oneri pensionistici dei predetti effetti e, quindi, la neutralità finanziaria delle disposizioni.
  Considerato, inoltre, che per espressa disposizione del comma 3 le somme versate dal datore di lavoro ai Fondi di solidarietà per le finalità delle norme in esame sono deducibili dalla base imponibile ai sensi della normativa vigente, ritiene opportuno acquisire una valutazione del Governo in merito ai relativi effetti di riduzione del gettito.
  Segnala inoltre che i predetti elementi appaiono necessari anche con riguardo alle disposizioni dei commi 4-6, tenuto conto che il comma 5 dispone l'applicazione della disciplina in esame anche ai fondi bilaterali già costituiti o in corso di costituzione.
  Con riferimento all'articolo 23, recante anticipo del trattamento di fine servizio – TFS, nel prendere atto dei chiarimenti forniti dal Governo nel corso dell'esame presso il Senato, evidenzia peraltro la necessità di acquisire ulteriori chiarimenti sui profili di seguito indicati.
  In merito alla cessione pro solvendo dei crediti per TFS e in particolare alla previsione secondo cui il finanziamento è garantito dalla cessione dei crediti per TFS vantati nei confronti dell'INPS, rileva che l'operazione, prevedendo la cessione «pro solvendo», non sembrerebbe incidere automaticamente sul debito pubblico – come misurato ai fini della procedura di deficit eccessivo, cosiddetto «debito di Maastricht» – sulla base dei criteri indicati dalla decisione Eurostat del 31 luglio 2012 e richiamati dai paragrafi VIII.2.1 e VIII.2.2 del Manual on Government Deficit and Debt: in merito osserva che sarebbe comunque opportuno acquisire una espressa conferma.
  Ritiene che non appare del tutto chiara la previsione del comma 2, secondo la quale l'INPS trattiene l'importo dell'indennità di fine servizio «ai fini del rimborso del finanziamento e dei relativi interessi» e fino a concorrenza dello stesso, posto che la cessione del credito verso l'INPS all'istituto finanziatore è commisurata alla sola indennità maturata dal dipendente Pag. 40interessato. In proposito appare opportuno un chiarimento anche al fine di valutare il rischio di escussione a carico del Fondo di garanzia appositamente costituito e, in ultima istanza, della garanzia statale.
  In relazione al Fondo di garanzia statale ritiene che sarebbe opportuno acquisire i dati e le ipotesi sottostanti la determinazione della dotazione del Fondo di garanzia, precisando, tra l'altro, in quale misura l'incremento da 50 a 75 milioni, introdotto dal Senato, di tale dotazione corrisponda ai maggiori effetti attribuibili all'estensione dell'ambito soggettivo rispetto al testo originario e in quale misura sia invece determinata dall'incremento dell'importo massimo individuale che può essere chiesto come finanziamento – entrambi oggetto di modifica da parte del Senato.
  Al riguardo, per quanto concerne specificamente l'estensione della platea dei beneficiari, ritiene utile anche una conferma che, a seguito delle modifiche introdotte dal Senato, non residuino fattispecie analoghe, non espressamente ricomprese nel predetto ambito di applicazione del beneficio. Sempre in merito alla dotazione del Fondo, sarebbe inoltre utile acquisire dati volti a verificarne la congruità rispetto ai presumibili utilizzi, anche al fine di evitare che si possano determinare i presupposti per l'attivazione della garanzia statale di ultima istanza, per la quale non sono previste risorse aggiuntive rispetto a quelle già stanziate in bilancio.
  L'acquisizione dei dati sopra indicati appare necessaria soprattutto per gli esercizi successivi al primo, per i quali non è prevista un'apposita dotazione del Fondo di garanzia. Infatti, per quanto attiene alla limitazione al solo esercizio 2019 della dotazione del Fondo, pur prendendo atto che lo stesso sarà alimentato anche da commissioni di accesso «orientate a criteri di mercato» – e quindi rapportate al rischio – non ritiene evidente come le risorse che si renderanno disponibili per gli esercizi successivi al primo possano considerarsi congrue rispetto alle esigenze di finanziamento e tali quindi da non determinare automaticamente la necessità di attivare la garanzia statale di ultima istanza. Ciò in considerazione anche dell'ambito applicativo della norma, che comprende non solo i soggetti che accedono al pensionamento con «quota 100», possibilità prevista per un triennio, ma anche coloro che saranno collocati in pensione con gli ordinari requisiti previsti dall'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011 e, quindi, senza specifiche limitazioni temporali.
  Ricorda che, sempre in riferimento alla proiezione oltre il 2019 degli interventi di garanzia, nel corso dell'esame presso il Senato il Governo ha precisato che, considerata la natura di conto capitale del relativo capitolo di bilancio, le somme del Fondo di garanzia non costituiranno economie al termine dell'esercizio 2019.
  Pertanto osserva che la durata dei residui in questione non appare allineata dal punto di vista temporale ai potenziali esborsi a carico del Fondo, soprattutto, come già osservato, per coloro che accedono al pensionamento ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, per i quali non sono prefigurati specifici limiti temporali. In proposito, ritiene che andrebbe acquisito l'avviso del Governo.
  Per quanto attiene, infine, agli effetti scontati sui saldi con riguardo alla dotazione del Fondo di garanzia, osserva che la mancata registrazione nel prospetto riepilogativo degli importi in termini di indebitamento netto sembra presupporre che la garanzia stessa debba intendersi come «non standardizzata» sulla base dei criteri di contabilità europea.
  Premessa l'opportunità di una conferma circa la possibilità di attribuire effettivamente tale classificazione al Fondo in questione, andrebbe verificata la prudenzialità della mancata iscrizione di effetti anche in termini di fabbisogno, tenuto conto che gli interventi a carico del Fondo sono suscettibili di riflettersi sui conti di cassa per gli esercizi in cui si verifica l'escussione.Pag. 41
  In merito alla garanzia statale di ultima istanza, ricorda, come già evidenziato, che non sono previsti stanziamenti aggiuntivi a copertura della medesima.
  In merito ai chiarimenti forniti nel corso dell'esame presso il Senato, evidenzia che il credito verso l'INPS ceduto all'istituto finanziatore, ai sensi del comma 2, è rapportato al trattamento di fine servizio maturato dagli interessati e non include quindi la quota di interessi, anche se è previsto che l'Istituto trattenga – ai fini del rimborso del finanziamento e dei relativi interessi – il relativo importo, comunque in misura non superiore all'indennità spettante. Quanto alla garanzia di prima istanza offerta dal Fondo, come in precedenza rilevato, la relazione tecnica non fornisce dati volti a verificare la congruità della relativa dotazione soprattutto per gli esercizi successivi al periodo di prima applicazione, corrispondente all'esercizio 2019 e all'ulteriore periodo di utilizzo dei residui.
  Richiama pertanto le osservazioni in precedenza svolte, anche al fine di verificare l'effettiva neutralità della previsione di garanzia statale di ultima istanza, in relazione al presumibile rischio di escussione della stessa. Tali elementi appaiono necessari al fine di escludere effetti onerosi; a tal fine sarebbe altresì utile chiarire la natura, standardizzata o una tantum, della garanzia in questione.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, evidenzia che il comma 3 dell'articolo 23 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo di garanzia per l'accesso ai finanziamenti bancari agevolati, con una dotazione iniziale pari a 75 milioni di euro per l'anno 2019, mediante i quali i soggetti che fruiscono dell'anticipo pensionistico «quota 100» o che accedono o che hanno avuto accesso ai pensionamenti di vecchiaia o anticipati possono richiedere una somma pari all'indennità di fine servizio maturata. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le garanzie rilasciate dallo Stato – capitolo 7590 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze – istituito dall'articolo 37, comma 6, del decreto-legge n. 66 del 2014. Ciò posto, osserva che, sebbene come risulta da un'apposita interrogazione al sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato il citato Fondo rechi le necessarie disponibilità, l'utilizzo di risorse relative a spese previste a legislazione vigente non riconducibili nei limiti di un tetto di spesa, quali sono appunto quelle connesse all'eventuale escussione di garanzie, rischia di spiazzare gli interventi originari a fronte dei quali le risorse sono state iscritte in bilancio, salvo che non si dimostri che esse, eventualmente anche a seguito di fatti sopravvenuti, risultino sovra capienti rispetto alle esigenze originariamente previste. Sul punto ritiene necessario un chiarimento da parte del Governo.
  Con riferimento all'articolo 24, in materia di detassazione del trattamento di fine servizio –TFS, nel prendere atto dei chiarimenti forniti nel corso dell'esame presso il Senato, rileva che, sulla base dei dati e delle informazioni forniti, non è possibile effettuare una compiuta verifica della stima con riguardo ai profili di seguito indicati. In merito alla platea dei beneficiari ribadisce la necessità di precisare, al fine di evitare dubbi interpretativi, con maggiore dettaglio l'ambito applicativo.
  In merito ai risultati della quantificazione fornita, evidenzia che l'andamento degli oneri risulta più che proporzionale rispetto alle variazioni della platea dei soggetti interessati, con particolare riferimento alle annualità 2023-2025. In proposito, segnala che sarebbe utile acquisire elementi diretti a precisare se tale maggior onere sia attribuibile ad una previsione di maggiore importo del TFS ovvero ad una più elevata riduzione di aliquota, e quindi ad un lasso di tempo più ampio tra la data di cessazione e l'erogazione dell'indennità.
  Con riferimento all'articolo 25, recante ordinamento degli enti previdenziali pubblici, evidenzia che la norma reintroduce negli assetti dell'INPS e dell'INAIL il consiglio di amministrazione che era stato Pag. 42soppresso, quale organo statutario di tali enti, dall'articolo 7, comma 7, lettera a), del decreto-legge n. 78 del 2010.
  Al riguardo sottolinea che né la norma né la relazione tecnica individuano l'onere derivante dalla disposizione, e nemmeno forniscono elementi che consentano la relativa stima, sia pur approssimata; non sono inoltre fornite indicazioni in merito alla effettiva realizzabilità delle riduzioni di spesa che gli enti dovranno realizzare a compensazione di tale nuovo onere.
  In proposito, prende atto di quanto affermato dal Governo nel corso dell'esame parlamentare al Senato circa il rinvio delle stime al successivo decreto interministeriale di determinazione dei compensi, osservando peraltro che, per effetto di tale rinvio, non sembra possibile la verifica parlamentare del predetto onere e della congruità delle misure di risparmio a carico degli enti, da porre in essere a fini compensativi. Al riguardo appare utile acquisire l'avviso del Governo. Andrebbe inoltre chiarito se possano verificarsi esigenze finanziarie con riguardo ad altre componenti di natura non retributiva, quali ad esempio i rimborsi spese.
  In merito all'articolo 25-bis, in materia di personale addetto alle attività di informazione e comunicazione della pubblica amministrazione, non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione.
  Analogamente segnala di non avere osservazioni da formulare in merito all'articolo 25-ter, relativo alla trasparenza in materia di trattamenti pensionistici, nel presupposto, sul quale andrebbe acquisita una conferma dal Governo, che la disposizione possa essere effettivamente attuata, come previsto dal comma 3, in condizioni di neutralità finanziaria.
  Con riferimento all'articolo 26, in materia di Fondo di solidarietà trasporto aereo, osserva che, come evidenziato anche nel corso dell'esame presso il Senato, andrebbe acquisita conferma che i dati riferiti ai volumi di traffico, indicati dalla relazione tecnica e relativi al 2017, siano conformi a quelli attesi anche per il 2019. Osserva inoltre che la relazione tecnica ed il prospetto riepilogativo non considerano gli effetti del comma 3, relativo alla soppressione dell'incremento di 0,32 euro per il 2019 dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco. Ritiene che in proposito andrebbe acquisito un chiarimento riguardo al mancato gettito verso la pubblica amministrazione – in particolare verso il Fondo costituito presso l'INPS – che potrebbe derivare dal predetto intervento abrogativo.
  Segnala che la relazione tecnica relativa al decreto-legge n. 113 del 2016 valutava, a fronte di una previsione di traffico aereo di 79 milioni di passeggeri per l'anno 2019, possibili risorse aggiuntive per il citato Fondo per circa 25 milioni di euro.
  In merito all'articolo 26-bis, recante proroga della cassa integrazione guadagni straordinaria, evidenzia che la norma proroga al 2020 gli interventi sull'accesso ai programmi CIGS per riorganizzazione, crisi aziendale e contratto di solidarietà, previsti dalla normativa vigente per gli anni 2018 e 2019, disponendo l'aumento delle risorse per un importo di 80 milioni per il 2019 e di 50 milioni per il 2020. La copertura dei suddetti oneri viene disposta a valere sul Fondo sociale per occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 185 del 2008 che, in base a quanto riferito dalla relazione tecnica reca, a tal fine, le necessarie disponibilità. Non formula quindi osservazioni nel presupposto – sul quale appare utile una conferma – che tale utilizzo non pregiudichi interventi già previsti a legislazione vigente.
  In merito ai profili di copertura, fa presente che l'articolo 26-bis, modificando l'articolo 22-bis del decreto legislativo n. 148 del 2015, proroga anche per il 2020 la cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione o crisi aziendale, provvedendo alla copertura del relativo onere a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 185 del 2008, (capitolo 2230 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali), mediante utilizzo Pag. 43delle risorse di cui all'articolo 29, comma 3, del decreto legislativo n. 150 del 2015, iscritte sul piano di gestione n. 11.
  In proposito rileva preliminarmente, da un punto di vista formale, la necessità di inserire nel testo della disposizione l'indicazione dell'onere oggetto di copertura, pari a 80 milioni per l'anno 2019 e a 50 milioni per l'anno 2020, come quantificato dalla relazione tecnica a corredo dell'emendamento approvato dal Senato che ha inserito la disposizione in esame. Ritiene altresì necessario che il Governo fornisca chiarimenti in merito alla capienza delle risorse utilizzate a copertura giacché sul predetto piano di gestione, come si evince da un'apposita interrogazione effettuata al sistema informativo dalla Ragioneria generale dello Stato, risultano disponibilità per il 2019 per un ammontare pari a 9.593.707, a fronte di un onere pari, come detto, a 80 milioni per il medesimo anno 2019, senza tener conto degli ulteriori oneri ad esso imputati dal successivo articolo 26-sexies relativi alle misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti dalle imprese del settore dei call center, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2019. Evidenzia infine la necessità che il Governo assicuri comunque che l'utilizzo delle risorse del predetto piano di gestione non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente.
  Con riferimento all'articolo 26-ter, in materia di acconti di cassa integrazione salariale straordinaria, per quanto attiene all'erogazione degli acconti, prende atto di quanto evidenziato dalla relazione tecnica e non formulano osservazioni, nel presupposto, sul quale appare opportuna una conferma, che gli interventi previsti dall'articolo in esame possano trovare capienza, anche per gli effetti di cassa, nei limiti degli stanziamenti già disposti ai sensi dell'articolo 22-bis del decreto legislativo n. 148 del 2015. Per quanto attiene alla disposizione che richiama, in caso di reiezione dell'istanza, l'applicazione dell'articolo 1-bis del decreto-legge n. 108 del 2002, osserva che andrebbe verificato se in forza di tale rinvio possano determinarsi effetti di maggiore spesa, rispetto a quanto già previsto a legislazione vigente, per mancato recupero dei crediti relativi alle prestazioni erogate e per riconoscimento della contribuzione figurativa.
  Con riguardo all'articolo 26-quater, in materia di obbligo di invio di dati all'INPS, non formula alcuna osservazione per i profili di quantificazione.
  In merito all'articolo 26-quinquies, in materia di trattamento pensionistico del personale dell'ENAV, prende atto delle stime operate dalla relazione tecnica, effettuate su dati forniti dall'ENAV. Rileva peraltro che la relazione tecnica si limita a descrivere il processo logico e alcune delle ipotesi e dei dati sottostanti la quantificazione degli oneri, senza esplicitare gli ulteriori elementi informativi che sarebbero necessari per la compiuta verifica delle stime indicate, tra cui le leve di soggetti che possono accedere all'agevolazione, le caratteristiche della platea dei potenziali soggetti interessati, il periodo di anticipo in media fruito dai soggetti interessati.
  In merito ai profili di copertura, rileva che il comma 1 dell'articolo 26-quinquies riconosce il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia al raggiungimento del requisito anagrafico di sessanta anni per il personale dell'ENAV rispetto al quale viene meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa per raggiunti limiti di età, anche ai soggetti assunti dopo il 1o gennaio 1996, provvedendo alla copertura dei relativi oneri, valutati in 97.000 euro per l'anno 2019, in 244.000 euro per l'anno 2020, in 509.000 euro per l'anno 2021, in 702.000 euro per l'anno 2022, in 994.000 euro per l'anno 2023, in 1.153.000 euro per l'anno 2024, in 2.364.000 euro per l'anno 2025, in 4.262.000 euro per l'anno 2026, in 6.643.000 euro per l'anno 2027 e in 9.549.000 euro a decorrere dall'anno 2028, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge Pag. 44n. 282 del 2014 (capitolo 3075 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze).
  In merito all'articolo 26-sexies, concernente il sostegno del reddito per i lavoratori del settore dei call center, non ha osservazioni da formulare in ordine ai profili di quantificazione. In merito ai profili di copertura, rileva che l'articolo 26-sexies prevede il finanziamento di misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti dalle imprese del settore dei call center, provvedendo ai relativi oneri, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2019, a valere sul piano di gestione per il finanziamento di politiche attive del lavoro del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 185 del 2008 (capitolo 2230 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali). Al riguardo, rinvia alle considerazioni già svolte in merito all'articolo 26-bis.
  In merito all'articolo 27, recante disposizioni in materia di giochi, con riferimento al comma 1, che incrementa dall'8 all'11 per cento la ritenuta sulle vincite del gioco «10&lotto», prende atto di quanto affermato dalla relazione tecnica e degli elementi forniti dal Governo nel corso dell'esame parlamentare, i quali indicano la base dati impiegata, danno conto delle differenze rispetto alla relazione tecnica del decreto-legge n. 50 del 2017, che aveva disposto un intervento analogo, e spiegano più dettagliatamente la ragione per la quale l'incremento è quantificato in 132 milioni annui, come si evince dal prospetto riepilogativo, anziché in 131, come si evincerebbe dai calcoli illustrati nella relazione tecnica. Non ha pertanto osservazioni da formulare in merito ai profili di quantificazione.
  Con riferimento al comma 2, che incrementa dello 0,65 per cento il PREU sugli apparecchi AWP, rileva che – nel corso dell'esame parlamentare presso la 5o Commissione bilancio del Senato – il Governo, facendo riferimento ai recenti incrementi del medesimo prelievo, ha affermato che l'aumento del PREU non comporta riduzioni di raccolta in quanto, lo stesso, ove non sia accompagnato da una riduzione del payout, incide soltanto sulla filiera e non influenza il costo del gioco e, quindi, resta irrilevante per i giocatori. Andrebbero quindi esplicitati gli elementi idonei a suffragare l'ipotesi di costanza del payout – su cui risulta basarsi l'assunzione di invarianza della raccolta – considerato che l'articolo 1, comma 1051, della legge di bilancio per il 2019 ha recentemente diminuito il limite minimo legale delle percentuali di vincita, con ciò lasciando agli operatori del settore maggiori margini per riduzioni; ed infatti relativamente al comma 3 – su cui dirà in seguito –, la relazione tecnica pone a base delle stime di maggior gettito l'assunzione che vi saranno numerose richieste di diminuzione del payout. Per quanto riguarda gli ulteriori elementi forniti dalla relazione tecnica, non ha osservazioni da formulare, essendo i dati e le procedure di calcolo coerenti con i metodi di stima degli oneri adottati in occasione di analoghi recenti provvedimenti.
  Con riferimento al comma 3, che incrementa i corrispettivi per i titoli autorizzatori (cosiddetti «NOE» e «NOD») degli apparecchi AWP, prende atto degli elementi forniti dalla relazione tecnica. Considerato tuttavia che la relazione tecnica stima i relativi effetti di gettito computando l'annualità 2019 per intero, ritiene che andrebbero acquisiti chiarimenti circa la decorrenza degli effetti della norma.
  Con riferimento al comma 6, che prevede un piano straordinario di contrasto al gioco illegale e l'inasprimento delle sanzioni, osserva che la relazione tecnica asserisce che tale piano potrà essere effettuato ad invarianza di risorse. Ritiene che andrebbero quindi acquisiti elementi informativi in merito al carattere – definito «straordinario» dalla norma – del piano stesso, che parrebbe appunto presupporre attività eccedenti l'ordinaria amministrazione, tali da assicurare un maggior gettito costante e permanente.
  Con riferimento al comma 7, che prevede nuove sanzioni amministrative – pecuniarie Pag. 45e accessorie – per i cosiddetti «Totem», rileva che alla norma sono ascritti effetti di maggior gettito pari al 10 per cento della minore raccolta registrata nell'anno 2018 rispetto al 2017; tale diminuzione di raccolta è attribuita dalla relazione tecnica alle normative restrittive degli enti territoriali e ai maggiori oneri gestionali degli apparecchi AWP. Ritiene che sarebbe dunque necessario acquisire un quadro univoco circa le effettive determinanti delle variazioni della raccolta poste a base delle quantificazioni.
  In merito all'articolo 28, comma 1, relativo all'incremento Fondo per interventi strutturali di politica economica non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione, essendo l'onere limitato all'incremento disposto dalla norma.
  Relativamente all'articolo 28, recante «Copertura finanziaria», in merito ai profili di copertura, rileva che l'articolo 28 reca, al comma 2, lettere a), b) e c), la copertura degli oneri derivanti da una pluralità di disposizioni contenute nel provvedimento in esame.
  Prima di passare all'esame dei singoli oneri oggetto di copertura, ritiene opportuno ricordare che, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 196 del 2009, gli oneri possono essere ricondotti a due diverse tipologie: le autorizzazioni di spesa contenenti limiti massimi di spesa; le previsioni di spesa.
  Ricorda che per le autorizzazioni di spesa l'articolo 17, comma 10, della legge n. 196 del 2009 prevede che esse abbiano effetto entro i limiti della spesa espressamente autorizzata nei relativi provvedimenti legislativi e che con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, è accertato l'avvenuto raggiungimento dei predetti limiti di spesa, fermo restando che tali disposizioni cessano di avere efficacia dalla data di pubblicazione del decreto per l'anno in corso alla medesima data.
  Per quanto riguarda invece le previsioni di spesa, ricorda che ai sensi del predetto articolo 17, comma 1, della medesima legge n. 196 del 2009, nel caso in cui si verifichino nuove o maggiori spese rispetto alle previsioni alla compensazione dei relativi effetti finanziari si provvede ai sensi della procedura delineata dai commi da 12-bis a 12-quater dello stesso articolo 17.
  Ricorda altresì che la disciplina in materia di compensazione degli effetti finanziari che eccedono le previsioni di spesa in via di prassi non è applicata alle previsioni di minore entrata, stante la possibilità di verificare eventuali scostamenti rispetto alle previsioni soltanto ex post ad esercizio ormai concluso quando risultano effettivamente disponibili i dati sulle entrate effettivamente conseguite.
  Tutto ciò premesso, rileva che l'articolo 28 in esame provvede alla copertura dei seguenti oneri qualificati come limiti massimi di spesa mediante l'espressione oneri «pari a»:
   gli oneri relativi alla complessiva attuazione del programma del reddito di cittadinanza (articolo 12, commi 1, 3, 5, 6, 7, 8, lettera b), numeri 2) e 3));
   gli oneri relativi all'incremento di 116,8 milioni di euro per il 2020 e di 356 milioni di euro annui a decorrere dal 2022 del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004 (comma 1 dell'articolo 28).

  Segnala che il medesimo articolo 28 provvede altresì alla copertura dei seguenti oneri qualificati come previsioni di spesa attraverso l'espressione oneri «valutati in»:
   gli oneri derivanti dall'accesso al trattamento di pensione con almeno 62 anni di età e 38 anni di contributi (cosiddetta «quota 100» – articolo 14);
   gli oneri derivanti dalla riduzione dell'anzianità contributiva per l'accesso al pensionamento anticipato indipendentemente dall'età anagrafica (articolo 15);
   gli oneri relativi alla previsione di un nuovo canale di pensionamento per le Pag. 46lavoratrici che maturino i requisiti anagrafici e contributivi entro il 31 dicembre 2018, indipendentemente dal momento della decorrenza della pensione (cosiddetta «opzione donna» – articolo 16);
   gli oneri derivanti dall'abrogazione degli incrementi di età pensionabile per effetto dell'aumento della speranza di vita per i lavoratori precoci (articolo 17);
   gli oneri derivanti dalla proroga dell'APE sociale fino al 31 dicembre 2019 (articolo 18);
   gli oneri relativi alla facoltà di riscatto dei periodi non coperti da contribuzione (articolo 20);
   gli oneri derivanti dall'esclusione opzionale del massimale contributivo dei lavoratori che prestano servizio in settori in cui non sono attive forme di previdenza complementare compartecipate dal datore di lavoro (articolo 21);
   gli oneri derivanti dalla detassazione del trattamento di fine servizio (articolo 24);
   gli oneri relativi alla devoluzione, per il solo anno 2019, al Fondo di solidarietà del trasporto aereo del 50 per cento dell'incremento dell'addizionale sui diritti di imbarco dei passeggeri sugli aeromobili (articolo 26);
   gli oneri derivanti, per il 2020, dal recupero a saldo della maggiorazione dei versamenti relativi al prelievo erariale unico dovuti a titolo di primo, secondo e terzo acconto relativi al sesto bimestre 2019 (articolo 27, comma 5).

  Per quanto riguarda le autorizzazioni di spesa, segnala che ai fini del rispetto del limite di spesa relativo all'erogazione del reddito di cittadinanza e della pensione di cittadinanza, l'articolo 12, comma 9, del provvedimento individua una specifica procedura, laddove si precisa che l'INPS accantona «all'atto della concessione di ogni beneficio economico del Rdc», a valere sulle disponibilità del conto di tesoreria centrale all'uopo istituito, un ammontare di risorse pari alle mensilità spettanti nell'anno per ciascuna annualità in cui il beneficio è erogato, prevedendo altresì che, in caso di esaurimento delle risorse disponibili per l'esercizio di riferimento, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dall'esaurimento di dette risorse, sia ristabilita la compatibilità finanziaria mediante la rimodulazione dell'ammontare del beneficio, che opera esclusivamente nei confronti delle erogazioni del beneficio successive all'esaurimento delle risorse non accantonate.
  Inoltre viene stabilito che, nelle more dell'adozione del citato decreto, l'acquisizione di nuove domande e le erogazioni sono comunque sospese.
  A questo riguardo, peraltro rammenta che, da un lato, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, il reddito di cittadinanza decorre dal mese successivo a quello della richiesta e, dall'altro, ai sensi del successivo articolo 5, comma 3, in ogni caso il riconoscimento del reddito di cittadinanza da parte dell'INPS avviene entro la fine del mese successivo alla trasmissione della domanda all'istituto medesimo.
  Tutto ciò dovrebbe implicare che, in caso di eventuali ritardi da parte dell'INPS nel riconoscimento del beneficio, il reddito di cittadinanza dovrebbe comunque decorrere dal mese successivo a quello della richiesta, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 5. Ritiene pertanto necessario un chiarimento da parte del Governo in merito al possibile riconoscimento di arretrati che potrebbe determinarsi in tale circostanza e degli effetti che conseguentemente potrebbero derivarne in relazione al rispetto del limite della spesa autorizzata. Ritiene, altresì, che andrebbero chiarite le modalità mediante le quali la disciplina per il rispetto del limite di spesa introdotta dall'articolo 12, comma 9, si coordini con le previsioni dianzi richiamate di cui all'articolo 17, comma 10, della legge n. 196 del 2009.
  Per quanto riguarda invece le previsioni di spesa, premesso che la disciplina Pag. 47prevista dall'articolo 17 della citata legge n. 196 del 2009 in tema di compensazione degli effetti finanziari eccedenti le previsioni di spesa risulterebbe applicabile a tutti gli oneri valutati ad esclusione di quelli derivanti da minori entrate, ossia quelli di cui agli articoli 24 e 27, comma 5, rileva che l'articolo 28, comma 3, individua una specifica procedura per la trasmissione da parte dell'INPS, sia al Ministero del lavoro e delle politiche sociali sia al Ministero dell'economia e delle finanze, con cadenza mensile per l'anno 2019 e con cadenza trimestrale per gli anni successivi, delle informazioni concernenti il numero delle domande di pensionamento relative alla cosiddetta «quota 100» (articolo 14), all'accesso anticipato al pensionamento (articolo 15) e alla cosiddetta «opzione donna» (articolo 16), che sembrerebbe integrare quella prevista per il monitoraggio degli oneri dal comma 12 dell'articolo 17 della legge n. 196 del 2009. Sul punto ritiene necessario un chiarimento da parte del Governo.
  Inoltre, segnala che il successivo comma 4, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 1, comma 257, della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio per il 2019), richiama l'applicazione della procedura per la compensazione degli effetti finanziari che eccedano le previsioni di spesa disciplinata dall'articolo 17, commi da 12 a 12-quater, della legge n. 196 del 2009, nonché quella di cui al successivo comma 13 della medesima legge, che prevede la tempestiva adozione di iniziative legislative qualora l'attuazione di una legge rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica. Al riguardo, rileva che il richiamo al comma 257 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018, che riguarda il monitoraggio trimestrale sull'andamento delle spesa connessa alle misure relative non solo alla cosiddetta «quota 100» ma anche al reddito di cittadinanza, appare incongruo giacché, come evidenziato in precedenza, la predetta procedura di compensazione degli effetti finanziari ai sensi della vigente disciplina contabile è applicabile soltanto alle previsioni di spesa e non ai limiti di spesa, quali quelli derivanti, ad esempio, dal riconoscimento del reddito e della pensione di cittadinanza. Anche su tale aspetto ritiene pertanto necessario un chiarimento da parte del Governo.
  Venendo ai profili più strettamente attinenti alle modalità di copertura finanziaria, rileva che ai predetti oneri, ai sensi del comma 2, lettere a), b) e c), dell'articolo 28, si provvede in parte mediante la riduzione del Fondo da ripartire per l'introduzione del reddito di cittadinanza, di cui al comma 255 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018 , in parte mediante la riduzione del Fondo per la revisione del sistema pensionistico, di cui al comma 256 del medesimo articolo 1 della citata legge n. 145 del 2018 e, per la parte residua, mediante l'utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal decreto in esame.
  Al riguardo non ha osservazioni da formulare, in considerazione, da un lato, della capienza di entrambi i predetti Fondi, istituiti proprio per le finalità previste dal presente provvedimento, dall'altro, dei dati risultanti dalla relazione tecnica circa la quantificazione delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal presente provvedimento ed utilizzate a copertura.
  Osserva peraltro che gli effetti, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, attribuiti dal prospetto riepilogativo alla riduzione del Fondo per l'introduzione del reddito di cittadinanza risultano, per i soli esercizi 2019 e 2020, inferiori per 150 milioni annui a quelli stimati in termini di saldo netto da finanziare. Ritiene, quindi, che andrebbero quindi forniti chiarimenti riguardo a tale differenza.
  Tale differenza non sembrerebbe infatti riconducibile agli effetti riflessi (per 150 milioni annui), per le assunzioni nei centri per l'impiego, che risultano già scontati nel quadro riepilogativo degli effetti della legge di bilancio 2019; inoltre tale voce, nel predetto quadro è registrata in via permanente e non esclusivamente per gli esercizi 2019 e 2020 (sul punto si rinvia alla sceda riferita agli articoli 1 e 12).Pag. 48
  Rappresenta, infine, che il comma 5 dell'articolo 28, ai fini dell'immediata attuazione del decreto in esame, autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, mentre il successivo comma 6 reca una generale clausola di invarianza finanziaria, alla luce della quale le amministrazioni pubbliche interessate provvederanno alle attività previste dal presente decreto, ad esclusione di quanto stabilito ai sensi dell'articolo 12, nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. A questo riguardo, rileva la necessità di integrare la disposizione che esclude il solo articolo 12 dal vincolo dell'invarianza finanziaria per l'attuazione delle attività previste dal presente decreto, in modo da ricomprendere nella citata esclusione anche le disposizioni introdotte nel corso dell'esame al Senato che prevedono attività onerose oggetto di apposita copertura finanziaria, quali ad esempio quelle relative alle assunzioni presso il Ministero della giustizia di cui all'articolo 14, commi 10-sexies e 10-septies.

  La sottosegretaria Laura CASTELLI si riserva di fornire gli elementi di chiarimento richiesti dalla relatrice.

  Claudio BORGHI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.20.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

  Mercoledì 6 marzo 2019. — Presidenza del presidente Claudio BORGHI. – Intervengono il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, Massimo Garavaglia, e la Sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze, Laura Castelli.

  La seduta comincia alle 14.20.

Programma di lavoro della Commissione per il 2019 – Mantenere le promesse e prepararsi al futuro.
(COM(2018)800 final).

Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1o gennaio 2019-30 giugno 2020) – Portare avanti l'agenda strategica, elaborato dalle future presidenze rumena, finlandese e croata.
(14518/18).

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2019.
(Doc. LXXXVI, n. 2).

(Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Parere favorevole con condizione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 26 febbraio 2019.

  Marialuisa FARO (M5S) esprime la posizione del proprio gruppo in merito al programma di lavoro della Commissione Europea per il 2019 e al Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea.
  Svolge una prima riflessione sul metodo: a pochi mesi da importanti elezioni europee che potrebbero cambiare sensibilmente gli equilibri in seno al Parlamento europeo e alla stessa Commissione europea, invita a maggiore prudenza in merito alle proposte di riforma dell'Unione economica e monetaria e all'approfondimento dell'Unione bancaria. Ritiene si tratti di dossier decisivi, che decideranno del futuro dell'Unione europea, se essa diventerà, come auspicato dal suo gruppo, l'Europa dei popoli e delle sovranità, o se continuerà ad essere soltanto l'Europa dell'austerità e dei vincoli.
  Ad esempio, evidenzia come la proposta di istituire un Fondo monetario europeo che sorvegli da vicino le politiche macroeconomiche dei singoli Paesi preoccupi non poco il MoVimento 5 Stelle. Ricorda che la sorveglianza delle politiche è riservata, oggi, alla dialettica tra Commissione europea e governi nazionali: una dialettica spesso dura e senza esclusione di colpi, ma che quantomeno lascia spazio Pag. 49alla politica. Ritiene che con il Fondo monetario europeo e il potenziamento del Meccanismo europeo di stabilità il rischio concreto sia che i vincoli di bilancio diventino materia puramente tecnica, slegata dalla politica e quindi anche dal voto popolare.
  Crede che anche sull'Unione bancaria occorra una profonda riflessione. Ricorda come da anni si affermi che occorre ridurre i rischi dei singoli sistemi finanziari nazionali per poi condividerli a livello europeo. Evidenzia che, però, sino ad ora è stato attuato solo il primo pilastro, mentre della condivisione dei rischi non c’è traccia.
  Lo stesso ritiene valga per la riduzione dei rischi. Evidenzia come ormai anche istituzioni autorevoli, nazionali e internazionali, riconoscano che il bail-in ha creato instabilità invece di produrre maggiore stabilità e ritiene che quando qualcosa non funziona si possa anche tornare indietro, se necessario.
  Più in generale, a nome del suo gruppo, esprime l'auspicio che sia rivista l'intera architettura della politica monetaria europea, fino ad oggi incompleta. Ritiene che il tampone della Banca centrale europea può solo prolungare l'agonia di un sistema monetario disfunzionale se non verranno introdotti presto meccanismi di assicurazione dei debiti pubblici nazionali. Crede che non abbia senso nemmeno parlare di un Ministro delle finanze unico senza prima risolvere il nodo del debito pubblico e dell'instabilità che esso produce necessariamente in questo sistema monco.
  Conclude con il tema degli investimenti, che, sottolinea, al suo gruppo e a questa maggioranza sta molto a cuore, nonostante i media tentino di far passare il messaggio opposto. Chiede, come già altri hanno fatto, che gli investimenti pubblici vengano scomputati dal calcolo del deficit, così da garantire agli Stati che più ne hanno bisogno il finanziamento di un piano di sviluppo di medio e lungo termine. Ritiene che senza investimenti non ci possa essere crescita di lungo periodo e occupazione di qualità e che un'Europa che non tenga conto di queste due necessità fondamentali è destinata ad un futuro sempre più opaco.

  Alberto RIBOLLA (Lega), relatore, formula la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,
   esaminati il Programma di lavoro della Commissione per il 2019 – Mantenere le promesse e prepararsi al futuro (COM(2018)800 final), la Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2019 (Doc. LXXXVI, n. 2) e il Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1o gennaio 2019-30 giugno 2020) – Portare avanti l'agenda strategica, elaborato dalle future presidenze rumena, finlandese e croata (14518/18);
   rilevato che:
    nel Programma di lavoro della Commissione europea per il 2019 non si possa non tenere conto del rilevante appuntamento di maggio per l'elezione del Parlamento europeo, adottando particolare prudenza nel definire e prospettare le politiche dell'Unione europea dei prossimi anni, alla luce del possibile cambiamento del quadro politico che potrebbe verificarsi all'esito delle prossime consultazioni elettorali per l'elezione del Parlamento europeo;
    l'istituzione di un ministro europeo dell'economia e delle finanze (COM(2017)823) e di un Fondo monetario europeo, strutturato sulla base del MES (il Meccanismo europeo di stabilità), potrebbe tuttavia avere un rilevante impatto sulla politica economica di ogni Stato membro;
    anche la proposta di Direttiva del Consiglio (COM(2017)824), che imporrebbe di incorporare il Trattato del Fiscal Compact nel diritto dell'UE, rappresenterebbe il rafforzamento di un «vincolo esterno» tramite la sua internazionalizzazione nel diritto UE, con effetti potenzialmente restrittivi sull'economia nazionale;Pag. 50
   ritenuto che sia condivisibile la posizione assunta dal Governo sia nel ribadire la propria contrarietà circa l'affidamento all'istituendo Fondo monetario europeo di compiti di sorveglianza macroeconomica degli Stati membri – che rappresenterebbero una duplicazione delle competenze già in capo alla Commissione europea – sia nel farsi promotore di un dibattito sulle funzioni della Banca centrale europea;
   rilevato che sulla complessiva questione dell'Unione bancaria sarebbe opportuno che il Governo, già in sede di Consiglio, da un lato, valuti con particolare attenzione la revisione della disciplina dell'obbligo di svalutazione dei crediti deteriorati, al fine di evitare che vengano introdotti incentivi distorti per le banche ed effetti indesiderati sull'economia reale, e, dall'altro, si impegni a rendere comunicazioni al riguardo presso le competenti Commissioni parlamentari;
   rilevato, infine, che per ciò che attiene alle proposte della Commissione europea, pur apprendendo con soddisfazione che il Governo ha rilevato una serie di criticità sulle quali sarà necessario un confronto serrato in fase negoziale, risulta opportuno che il Governo stesso si impegni sin d'ora, qualora il confronto negoziale non conduca agli esiti auspicati, ad esprimere il proprio voto contrario in seno a tutti i competenti organi dell'Unione, ferma restando l'opportunità, ove possibile, di sospendere ogni determinazione conclusiva nell'ambito dei predetti organi nell'attesa degli esiti delle prossime consultazioni elettorali per l'elezione del Parlamento europeo,
  delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione:
   siano adottate in tutte le sedi istituzionali dell'Unione europea iniziative volte a sospendere, ove possibile, ogni determinazione conclusiva in merito agli atti di cui in premessa, nell'attesa degli esiti delle prossime consultazioni elettorali per l'elezione del Parlamento europeo».

  Luigi MARATTIN (PD) ricorda che nel corso della seduta precedente aveva chiesto al rappresentante del Governo, il sottosegretario Garavaglia, se condividesse l'intervento dell'onorevole Bellachioma, che si è espresso in maniera particolarmente dura sul provvedimento, anche richiamando i temi della sovranità nazionale e della condivisione dei rischi. Insiste, quindi, affinché il sottosegretario esprima la posizione del Governo in merito, anche alla luce della proposta di parere formulata dal relatore, che sembra decisamente più prudente rispetto all'intervento del capogruppo della Lega. Chiede, infine, ai colleghi del MoVimento 5 Stelle di specificare meglio cosa intendono quando parlano di forme di assicurazione del debito e al relatore di approfondire quali ulteriori funzioni, a suo avviso, dovrebbero essere assegnate alla Banca centrale europea.

  Stefano FASSINA (LeU), non volendosi dilungare in una discussione puramente accademica, ritiene che il punto politico della questione riguardi il fatto che i provvedimenti in esame non fanno altro che prolungare per altri diciotto mesi le vecchie policy. Condivide, pertanto, la condizione formulata nella proposta di parere del relatore, volta a sospendere ogni determinazione conclusiva, nell'attesa degli esiti delle prossime consultazioni elettorali per l'elezione del Parlamento europeo.

  Pietro Carlo PADOAN (PD), condividendo l'intervento del deputato Marattin, si dichiara perplesso in merito all'invito a sospendere la discussione dei provvedimenti europei menzionati nelle premesse del parere formulato dal relatore fino alla formazione della nuova Commissione europea, poiché ciò costituirebbe un ulteriore elemento di incertezza, come, peraltro, il riferimento a forme di assicurazione del debito.

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  Claudio BORGHI, presidente, replicando al deputato Padoan, evidenzia che la condizione formulata nella proposta di parere del relatore non è volta a sospendere la discussione dei provvedimenti, ma a sospendere la decisione finale sui provvedimenti europei dianzi menzionati nell'attesa degli esiti delle prossime consultazioni elettorali per l'elezione del Parlamento europeo. Sottolinea che si tratta di una mera sollecitazione e ricorda come in occasione della conclusione della scorsa legislatura europea siano state prese inopinatamente decisioni in modo affrettato. Ritiene, pertanto, che occorra usare al riguardo molta ponderazione. Peraltro, sottolinea come la proposta di parere del relatore, che tiene conto del dibattito svoltosi in Commissione, sia favorevole, seppur con la menzionata condizione.

  Andrea MANDELLI (FI), evidenziando il realismo e il pragmatismo delle conclusioni della proposta di parere del relatore, concorda sulla necessità di attendere l'esito delle prossime elezioni europee prima di giungere a una determinazione definitiva sui provvedimenti europei citati nelle premesse del parere del relatore, anche considerato che le stesse elezioni europee avranno una rilevanza importantissima sulle prospettive dell'Unione.

  Il sottosegretario Massimo GARAVAGLIA, replicando al deputato Marattin, evidenzia come sia necessario non confondere gli interventi di tipo politico, come quello del deputato Bellachioma, con la sintesi delle varie posizioni espressa nella proposta di parere del relatore, che, a suo avviso, risulta equilibrata. Segnala unicamente che nel mese di dicembre il trilogo dell'Unione europea ha già adottato alcune delle misure suggerite nella proposta di parere del relatore in merito all'Unione bancaria.
  Concludendo, condivide la proposta di parere formulata dal relatore, in particolare con riferimento a un maggior coinvolgimento del Parlamento ed a un approccio più prudente vista l'imminenza delle elezioni europee.

  Alberto RIBOLLA (Lega), relatore, evidenzia come la proposta di parere da lui formulata vada nella direzione di attendere il completamento dell'Unione bancaria, poiché potrebbero cambiare anche le funzioni della Banca centrale europea. Ribadisce, quindi, che l'obiettivo della proposta di parere è anche quello di ridiscutere le funzioni della Banca centrale europea anche in vista dell'unione dei mercati finanziari.

  Stefano FASSINA (LeU) dichiara che si sarebbe aspettato una risposta differente del relatore in merito alle ulteriori funzioni da assegnare alla Banca centrale europea, in particolare per quanto riguarda l'inserimento, tra i parametri che devono orientare la politica monetaria della BCE, anche del tasso di occupazione.

  Claudio BORGHI, presidente, evidenzia che quello dei mercati finanziari non è l'unico aspetto relativo alle funzioni della Banca centrale europea che si vuole sottolineare con la proposta di parere del relatore, ma è solo un punto di partenza.

  Luigi MARATTIN (PD) insiste affinché sia specificato meglio cosa si intende quando si parla di forme di assicurazione del debito.

  Claudio BORGHI, presidente, ritiene che ciò potrebbe essere volto a prevedere, per esempio, che la Banca centrale europea possa essere prestatore di ultima istanza per quanto riguarda il debito degli Stati membri dell'Unione europea, argomento che, ritiene, sarà uno dei temi centrali della campagna elettorale europea non solo in Italia.

  Luigi MARATTIN (PD) osserva che la Banca centrale europea è già prestatore di ultima istanza sul mercato secondario dei titoli del debito sovrano e chiede se si intenda quindi estendere tale attività anche al mercato primario dei medesimi titoli.

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  Claudio BORGHI, presidente, fa presente che l'intervento sul mercato secondario dei titoli da parte della BCE determina un effetto anche sul mercato primario degli stessi.

  Raphael RADUZZI (M5S), non ritenendo che quella odierna sia la sede per entrare approfonditamente nel merito delle molteplici questioni emerse nel corso del dibattito, evidenzia come quello della condivisione dei rischi sul debito sia un tema importante ed attuale, rispetto al quale negli ultimi anni non sono stati assunti provvedimenti efficaci.

  Francesco BOCCIA (PD) ritiene che la proposta di parere formulata dal relatore sia una raffinata soluzione di compromesso, ma che non abbia un effettivo valore vincolante, in quanto la condizione posta rappresenta un semplice auspicio. Nei confronti di una simile proposta è difficile esprimere un netto disaccordo e pertanto preannuncia l'astensione del gruppo del Partito Democratico, pur segnalando che la posizione del proprio gruppo è opposta a quella della maggioranza. Sottolinea quindi come le premesse del parere proposto dal relatore contraddicano il dispositivo favorevole del parere stesso e prevede che la maggioranza smentirà nei fatti tale parere favorevole subito dopo la sua approvazione.

  Claudio BORGHI, presidente, ritenendo che il parere che sarà espresso alla XIV Commissione Politiche dell'Unione europea sui profili di competenza della Commissione bilancio corrisponde alle reali intenzioni della maggioranza, sottolinea che la proposta di parere favorevole formulata dal relatore è comunque sottoposta alla condizione che siano adottate iniziative volte a sospendere, ove possibile, ogni determinazione conclusiva in merito, per esempio, all'istituzione di un ministro europeo dell'economia e delle finanze e all'incorporazione del Trattato del Fiscal Compact nel diritto dell'UE, in attesa degli esiti delle prossime consultazioni elettorali per l'elezione del Parlamento europeo. Ritiene che la soluzione prospettata costituisca un buon compromesso tra le diverse istanze emerse al riguardo.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 14.50.

AUDIZIONI INFORMALI

  Mercoledì 6 marzo 2019.

Audizione di rappresentanti della Corte dei conti sui risultati della prima attuazione dell'articolo 22-bis della legge n. 196 del 2009, in materia di programmazione finanziaria e accordi tra ministeri.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 14.50 alle 15.35.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.35 alle 15.45.