CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 5 marzo 2019
151.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 80

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 5 marzo 2019. — Presidenza del presidente Claudio BORGHI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Laura Castelli.

  La seduta comincia alle 12.10.

Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale in materia di voto di scambio politico-mafioso.
C. 1302-A, approvata dal Senato.
(Parere all'Assemblea).
(Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame delle proposte emendative riferite al provvedimento in oggetto.

Pag. 81

  Giuseppe BUOMPANE (M5S), relatore, avverte che l'Assemblea, in data odierna, ha trasmesso il fascicolo n. 2 degli emendamenti, che – rispetto al precedente fascicolo n. 1, sul quale la Commissione bilancio si è già pronunciata lo scorso 26 febbraio – contiene le ulteriori proposte emendative Costa 1.171, 1.172, 1.173, 1.174, 1.175 e 1.176 e Perantoni 1.170.
  Poiché le citate proposte emendative, attesa la loro natura ordinamentale, non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, propone di esprimere un parere di nulla osta sul fascicolo n. 2 trasmesso dall'Assemblea.

  La sottosegretaria Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione.
Nuovo testo C. 1171 e abb.
(Parere alla I Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 26 febbraio 2019.

  Claudio BORGHI, presidente, ricorda che, nella precedente seduta, il rappresentante del Governo si era riservato di fornire chiarimenti in ordine alle richieste formulate dalla relatrice.

  La sottosegretaria Laura CASTELLI deposita agli atti della Commissione una nota sul provvedimento predisposta dal Ministero dell'interno, unitamente ad una ulteriore nota redatta dalla Ragioneria generale dello Stato (vedi allegato).

  Vanessa CATTOI (Lega), relatrice, alla luce della documentazione testé depositata dalla rappresentante del Governo, si riserva pertanto di formulare una proposta di parere.

  Claudio BORGHI, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione in materia di difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Niger, fatto a Roma il 26 settembre 2017.
C. 1468 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Rebecca FRASSINI (Lega), relatrice, osserva che il disegno di legge in esame risulta corredato di relazione tecnica.
  In merito ai profili di quantificazione, evidenzia che gli oneri complessivi derivanti dall'Accordo vengono indicati dall'articolo 3, comma 1, del disegno di legge di ratifica in misura pari ad euro 5.140 ad anni alterni a decorrere dal 2019. Segnala che tali oneri sono riferiti alle spese di missione relative all'invio in Niger di una delegazione di due ufficiali – uno qualificato dalla relazione tecnica come dirigente militare e l'altro come tenente colonnello/maggiore – per partecipare agli incontri periodici. Precisa che il suddetto onere, secondo il tenore della disposizione finanziaria, sembrerebbe configurarsi come limite massimo di spesa e, pertanto, come onere autorizzato, laddove la prassi seguita per altre ratifiche qualifica gli oneri di missione come oneri «valutati».
  Ritiene che andrebbe, altresì, fornito un chiarimento in merito alle diverse modalità di computo della diaria dovuta agli ufficiali inviati in missione evidenziate dalla relazione tecnica, in ragione del possesso o meno della qualifica dirigenziale Pag. 82da parte dei medesimi ufficiali, che non sembrerebbe conforme al decreto legislativo n. 94 del 2017.
  Prende atto, altresì, di quanto evidenziato dalla relazione tecnica in merito all'articolo 5 dell'Accordo, circa la natura meramente eventuale degli oneri correlati al risarcimento dei danni derivanti dalle attività di cooperazione. In particolare, in base a quanto espressamente previsto dall'articolo 4, comma 2, del disegno di legge di ratifica, e in base a quanto precisato dalla relazione tecnica, a tali eventuali fattispecie dannose, e ai conseguenti nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, segnala che l'articolo 3 provvede alla copertura dell'onere derivante dall'articolo 2 dell'Accordo oggetto di ratifica, quantificato in 5.140 euro annui ad anni alterni a decorrere dal 2019, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale relativo al bilancio triennale 2018-2020, che reca le occorrenti disponibilità, anche alla luce del nuovo quadro finanziario recato dal disegno di legge di bilancio per il triennio 2019-2021. In proposito, al fine della corretta determinazione della decorrenza dell'onere, ritiene necessario che il Governo confermi che la prima riunione con la Controparte si svolgerà in Niger nell'anno 2019.
  Ciò posto rileva che gli oneri per spese di missione derivanti dall'articolo 2 dell'Accordo oggetto di ratifica, in quanto non delimitabili nell'ambito di un limite massimo di spesa, dovrebbero essere espressi in termini meramente previsionali. Ciò premesso segnala la necessità di riformulare il comma 1 dell'articolo 3 nel senso di indicare che si tratta di un onere «valutato in», anziché «pari a», come attualmente previsto dal testo in esame. Sul punto ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo.
  Segnala infine che, in relazione all'entrata in vigore della legge di bilancio per il triennio 2019-2021, appare necessario aggiornare la norma di copertura finanziaria, eliminando il riferimento alle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale e facendo riferimento al bilancio triennale 2019-2021, anziché a quello 2018-2020.

  La sottosegretaria Laura CASTELLI chiarisce che, riguardo alle diverse modalità di computo della diaria dovuta agli ufficiali inviati in missione evidenziate dalla relazione tecnica, le diarie di missione spettanti ai predetti ufficiali sono state determinate sulla base del decreto ministeriale 27 agosto 1998, e successive modificazioni, recante «Adeguamento delle diarie di missione all'estero del personale statale, civile e militare, delle università e della scuola». Precisa che, in particolare, nel gruppo III della tabella A del citato decreto ministeriale sono ricompresi i gradi di «maggiore generale, brigadiere generale e colonnello» corrispondenti, attualmente, a generale di divisione, generale di brigata e colonnello, mentre nel gruppo IV della medesima tabella A sono ricompresi i gradi «da tenente colonnello a maresciallo capo». Rileva che pertanto il diverso importo delle diarie non viene individuato in base al possesso della qualifica dirigenziale, ma in base al grado rivestito dal personale militare. Segnala che, pur considerando che tra le qualifiche dirigenziali sono stati ricompresi, con il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94, anche gli ufficiali con il grado di maggiore e tenente colonnello, in mancanza di un adeguamento del decreto ministeriale 27 agosto 1998, con il termine «dirigente militare», indicato nella relazione tecnica, si deve quindi intendere il personale dei soli gradi individuati nel gruppo III della tabella A del citato decreto ministeriale 27 agosto 1998, come sopra specificati. Con riferimento infine alla decorrenza dell'onere, conferma che la prima riunione con la Controparte si svolgerà in Niger nel 2019.

  Rebecca FRASSINI (Lega), relatrice, nel rilevare comunque la necessità di aggiornare Pag. 83la clausola di copertura finanziaria, di cui all'articolo 3, con riferimento al bilancio triennale 2019-2021 e di configurare gli oneri di missione del personale non come limite massimo di spesa ma come previsione di spesa, formula quindi la seguente proposta di parere:

   «La V Commissione,
  esaminato il progetto di legge C. 1468, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione in materia di difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Niger, fatto a Roma il 26 settembre 2017;
  preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
   riguardo alle diverse modalità di computo della diaria dovuta agli ufficiali inviati in missione evidenziate dalla relazione tecnica, si fa presente che le diarie di missione spettanti ai predetti ufficiali sono state determinate sulla base del decreto ministeriale 27 agosto 1998 e successive modificazioni, recante Adeguamento delle diarie di missione all'estero del personale statale, civile e militare, delle università e della scuola;
   in particolare, nel gruppo III della tabella A del citato decreto ministeriale sono ricompresi i gradi di «maggiore generale, brigadiere generale e colonnello» corrispondenti, attualmente, a generale di divisione, generale di brigata e colonnello, mentre nel gruppo IV della medesima tabella A sono ricompresi i gradi «da tenente colonnello a maresciallo capo»;
   pertanto, il diverso importo delle diarie non viene individuato in base al possesso della qualifica dirigenziale, ma in base al grado rivestito dal personale militare;
   pur considerando che tra le qualifiche dirigenziali sono stati ricompresi, con il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94, anche gli ufficiali con il grado di maggiore e tenente colonnello, in mancanza di un adeguamento del decreto ministeriale 27 agosto 1998, con il termine «dirigente militare», indicato nella relazione tecnica, si deve quindi intendere il personale dei soli gradi individuati nel gruppo III della tabella A del citato decreto ministeriale 27 agosto 1998, come sopra specificati;
   con riferimento alla decorrenza dell'onere, si conferma che la prima riunione con la Controparte si svolgerà in Niger nel 2019;
   rilevata, infine, la necessità di aggiornare la clausola di copertura finanziaria, di cui all'articolo 3, con riferimento al bilancio triennale 2019-2021 e di configurare gli oneri di missione del personale non come limite massimo di spesa ma come previsione di spesa,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:
   all'articolo 3, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
    sostituire le parole: All'onere derivante dall'articolo 2 dell'Accordo di cui all'articolo 1, pari a con le seguenti: Agli oneri derivanti dall'articolo 2 dell'Accordo di cui all'articolo 1, valutati in;
    sopprimere le parole: delle proiezioni, per i medesimi anni,;
    sostituire le parole: bilancio triennale 2018-2020 con le seguenti: bilancio triennale 2019-2021;
    sostituire le parole: per l'anno 2018 con le seguenti: per l'anno 2019».

  La sottosegretaria Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere della relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

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Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note per la proroga dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Libano del 21 giugno 2004, fatto a Beirut il 25 luglio e il 16 settembre 2016.
C. 1469 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Leonardo DONNO (M5S), relatore, osserva che il disegno di legge in esame risulta corredato di relazione tecnica. In merito ai profili di quantificazione, evidenzia preliminarmente che il provvedimento è volto ad autorizzare la ratifica di uno Scambio di Note diplomatiche che rinnova per cinque anni l'Accordo di cooperazione italo libanese del 2004 nel settore della difesa. In particolare, segnala che l'articolo 3 del disegno di legge di ratifica prevede che all'attuazione dalle relative attività si provveda con le risorse disponibili previste a legislazione vigente dalla legge n. 126 del 2006, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo oggetto di proroga. Rammenta che la citata legge del 2006 ha autorizzato, a tal fine, la spesa di euro 12.500 annui ad anni alterni a decorrere dal 2006. Evidenzia che la relazione tecnica al provvedimento ora in esame afferma che l'esecuzione dell'Atto non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, in quanto lo Scambio diplomatico non modifica le condizioni dell'Accordo originario. Tanto premesso, ritiene che andrebbe acquisita conferma che le voci di spesa già indicate dalla relazione tecnica riferita alla legge n. 126 del 2006 non siano oggetto di aggiornamento e che pertanto le attività previste dall'Accordo in via di rinnovo possano essere effettivamente svolte nei limiti degli stanziamenti già autorizzati e preordinati alle medesime finalità.

  La sottosegretaria Laura CASTELLI conferma che lo Scambio di Note diplomatiche rinnova per cinque anni l'Accordo con il Libano nel settore della difesa, prevedendo che all'attuazione delle relative attività si provvede con le risorse disponibili previste a legislazione vigente dalla legge n. 126 del 2006. Chiarisce inoltre che le voci di spesa già individuate dalla relazione tecnica riferita al disegno di legge S. 3645, presentato nella XIV legislatura, da cui ha avuto origine la predetta legge n. 126 del 2006, non sono oggetto di aggiornamento e le attività previste dall'Accordo in esame sono svolte nei limiti degli stanziamenti già autorizzati e preordinati alle medesime attività.

  Leonardo DONNO (M5S), relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:

   «La V Commissione,
  esaminato il progetto di legge C. 1469, recante Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note per la proroga dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Libano del 21 giugno 2004, fatto a Beirut il 25 luglio e il 16 settembre 2016;
  preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
   lo Scambio di Note diplomatiche rinnova per cinque anni l'Accordo con il Libano nel settore della difesa, prevedendo che all'attuazione delle relative attività si provvede con le risorse disponibili previste a legislazione vigente dalla legge n. 126 del 2006, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Libano, fatto a Beirut il 21 giugno 2004;
   le voci di spesa già individuate dalla relazione tecnica riferita al disegno di legge S. 3645, presentato nella XIV legislatura, da cui ha avuto origine la predetta legge n. 126 del 2006, non sono oggetto di aggiornamento e le attività previste dall'Accordo Pag. 85in esame sono svolte nei limiti degli stanziamenti già autorizzati e preordinati alle medesime attività,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  La sottosegretaria Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Modifiche all'articolo 4 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, in materia di accesso aperto all'informazione scientifica.
Nuovo testo C. 395.
(Parere alla VII Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 26 febbraio 2019.

  Claudio BORGHI, presidente, comunica che non risulta ancora pervenuta la relazione tecnica sul provvedimento in oggetto, richiesta dalla Commissione lo scorso 22 gennaio, di cui auspica una pronta trasmissione, anche in considerazione del fatto che il provvedimento medesimo è già stato calendarizzato nei lavori dell'Assemblea per il corrente mese. Ciò posto, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie.
Nuovo testo C. 491.
(Parere alla XII Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Carmelo Massimo MISITI (M5S), relatore, osserva che la proposta di legge in esame, di iniziativa parlamentare, non è corredata di relazione tecnica.
  In merito agli articoli da 1 a 5 e 7, recanti obblighi di pubblicità e registro pubblico telematico, evidenzia preliminarmente che l'articolo 1 qualifica le disposizioni del testo in esame come idonee a determinare – nell'ambito della tutela della salute e in attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione – il livello essenziale delle prestazioni concernenti il diritto alla conoscenza dei rapporti tra le imprese e i soggetti operanti nel settore della salute. Tenuto conto che il testo prevede un'unica disposizione onerosa – configurata come limite di spesa e relativa all'istituzione e alla tenuta del registro pubblico telematico presso il Ministero della salute denominato «Sanità trasparente» – ritiene che andrebbe chiarito se, pur in assenza di un'espressa previsione in tal senso, la realizzazione del livello essenziale delle prestazioni debba comunque intendersi esclusivamente nell'ambito del predetto limite di spesa.
  Con specifico riferimento all'entità della spesa prevista, ai fini di una verifica della congruità della stessa rispetto alle finalità enunciate, osserva che andrebbero esplicitati i dati posti alla base di tale quantificazione, anche in considerazione del fatto che la struttura e le caratteristiche tecniche del registro nonché le specifiche modalità per la trasmissione delle comunicazioni e l'inserimento dei dati saranno disciplinati con il decreto del Ministro della salute previsto dall'articolo 5, comma 7, del testo in esame.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, evidenzia preliminarmente che il comma 9 dell'articolo 5 prevede che agli oneri derivanti dall'attuazione dello stesso articolo 5, relativi all'istituzione del registro pubblico telematico denominato «Sanità trasparente», pari a 300.000 euro per l'anno 2019 e a 50.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provveda mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte Pag. 86corrente di competenza del Ministero della salute relativo al triennio 2019-2021. Ciò posto, non ha osservazioni da formulare giacché il predetto accantonamento reca le necessarie disponibilità.
  In merito all'articolo 6 recante vigilanza e sanzioni, ritiene infine necessario acquisire elementi volti a confermare che le amministrazioni interessate possano svolgere i compiti di vigilanza e controllo previsti dalla norma in esame nel quadro delle risorse esistenti.

  La sottosegretaria Laura CASTELLI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

  Claudio BORGHI, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 12.25.

ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 5 marzo 2019. — Presidenza del presidente Claudio BORGHI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Laura Castelli.

  La seduta comincia alle 12.25.

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 200, di attuazione della direttiva 2005/28/CE, adottato in attuazione della delega per il riassetto e la riforma della normativa in materia di sperimentazione clinica dei medicinali ad uso umano.
Atto n. 72.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

  Carmelo Massimo MISITI (M5S), relatore, avverte che il presente provvedimento attua quanto previsto dall'articolo 1 della legge n. 3 del 2018, recante delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute, modificando il decreto legislativo n. 200 del 2007, di attuazione della direttiva 2005/28/CE recante «Principi e linee guida dettagliate per la buona pratica clinica relativa ai medicinali in fase di sperimentazione a uso umano, nonché requisiti per l'autorizzazione alla fabbricazione o importazione di tali medicinali».
  In merito all'articolo 1, recante modifiche al decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 200, relativamente alle lettere a), b) e c) del comma 1 non ha nulla da osservare.
  Quanto alla lettera d), osserva che l'affermazione della relazione tecnica sembra attenersi ad una interpretazione letterale della disposizione, la quale in effetti non pone a carico di strutture pubbliche alcun obbligo di dotarsi di ulteriore personale rispetto alle consistenze organiche. Tuttavia, ove nelle dotazioni organiche tali figure professionali competenti nella gestione dei dati e nel coordinamento della ricerca risultassero assenti, i centri di sperimentazione pubblici potrebbero sostenere oneri finanziari per reperire le relative figure professionali, anche senza procedere ad assunzioni dirette – tramite, per esempio, contratti di collaborazione, consulenza e via dicendo – a meno di disattendere alla disposizione in esame. Pertanto, ritiene utile acquisire maggiori chiarimenti.
  Relativamente alla lettera e), atteso che appare problematico quantificare ex ante l'insieme delle sperimentazioni che usufruirebbero delle agevolazioni tariffarie relative alle ispezioni, anche alla luce del fatto che appare ragionevole attendersi un aumento delle sperimentazioni condotte secondo la metodologia di genere, ritiene che andrebbero forniti chiarimenti circa le concrete modalità attraverso le quali si intende procedere a calibrare e differenziare le tariffe in Pag. 87modo da assicurare l'invarianza di gettito per l'AIFA, considerando che la determinazione delle tariffe ovviamente non può che precedere, e non seguire, lo svolgimento delle sperimentazioni stesse.
  In merito all'articolo 2, recante la clausola di invarianza finanziaria, fatti salvi i rilievi precedentemente formulati, non ha osservazioni da formulare.

  La sottosegretaria Laura CASTELLI (M5S), con riferimento alle richieste di chiarimento formulate dal relatore in merito all'articolo 1, comma 1, lettera d), fa presente che, come rilevato dal competente Ministero della salute, il personale preso in considerazione di fatto già opera nella maggior parte delle strutture. Al riguardo tiene a segnalare che anche la legge n. 24 del 2017, in materia di responsabilità medica, all'articolo 7, comma 3, elenca tra gli esercenti la professione sanitaria anche il personale che esercita l'attività di sperimentazione e di ricerca clinica. D'altro canto, ricorda che la conduzione di sperimentazioni cliniche – che non è un'attività istituzionalmente obbligatoria – non può prescindere dall'utilizzo di personale dedicato, senza correre il rischio di essere penalizzata da un punto di vista qualitativo, con evidenti danni per i pazienti e per gli stessi promotori della sperimentazione, laddove viceversa il danno sarebbe ancor più evidente nel caso di sperimentazioni multicentriche, in quanto la scarsa qualità – o l'errore – si riverserebbe anche sugli altri centri.
  Con riferimento invece alle richieste di chiarimento formulate dal relatore in merito all'articolo 1, comma 1, lettera e), fa presente che, come rilevato dal competente Ministero della salute, l'alea relativa al calcolo ex ante delle tariffe dovute all'AIFA per le ispezioni di buona pratica non è un elemento innovativo per il settore, nel senso che può venire in rilievo a prescindere dalla conduzione di sperimentazioni secondo la metodologia di genere. Osserva infatti che, come è noto, la determinazione delle tariffe per le ispezioni è frutto sempre di una stima e, pertanto, le potenziali incertezze legate al settore di intervento non assumono un rilievo peculiare. Assicura inoltre che, nel merito, e ai fini della neutralità finanziaria dell'intervento, l'AIFA, unitamente al Ministero della salute, effettuerà una stima in ordine alle strutture che possono condurre studi secondo la metodologia di genere e conseguentemente determinerà le tariffe per le ispezioni tenendo conto di tale dato, in modo che la tariffa stessa sia tarata in modo da coprire i costi sostenuti da AIFA. Rileva che, nel fare ciò, si garantirà l'equilibrio tra le altre tariffe e quella agevolata, in modo che i saldi finali restino invariati e che sia incentivata la creazione di centri dedicati anche alla medicina di genere, senza che ciò si traduca in una proliferazione degli stessi, in ossequio alla ratio normativa. Rappresenta infine che, per quanto strettamente di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze, si farà riferimento ai volumi di prestazione già in essere, al relativo andamento nel corso del tempo, ove necessario, e a stime di ulteriore sviluppo allo scopo di assicurare la neutralità finanziaria della modifica legislativa introdotta.

  Claudio BORGHI, presidente, nel comunicare che sullo schema di decreto in esame non risulta comunque ancora pervenuto il prescritto parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 12.30.

SEDE REFERENTE

  Martedì 5 marzo 2019. — Presidenza del presidente Claudio BORGHI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Laura Castelli.

  La seduta comincia alle 12.30.

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Disposizioni per il recupero di mancati trasferimenti erariali agli enti locali della Regione siciliana.
C. 977 Germanà.
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 26 febbraio 2019.

  La sottosegretaria Laura CASTELLI, nel riservarsi di intervenire nel merito del provvedimento all'esito del ciclo di audizioni informali che avranno luogo sullo stesso, intende fare tuttavia preliminarmente presente che il tema affrontato dalla proposta di legge in titolo costituisce non da ora oggetto di assidua considerazione da parte dei competenti uffici del Governo, al fine di addivenire in tempi ragionevoli alla individuazione di soluzioni normative adeguate con riferimento tanto alla problematica relativa all'attuale assetto, anche sotto il profilo dei rapporti finanziari, delle ex province siciliane, quanto alla questione concernente il debito pubblico contratto dalla medesima Regione Siciliana, di entità tutt'altro che trascurabile.

  Claudio BORGHI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 12.35.

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