CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 5 marzo 2019
151.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (I e XI)
COMUNICATO
Pag. 5

SEDE REFERENTE

  Martedì 5 marzo 2019. — Presidenza del presidente della I Commissione Giuseppe BRESCIA. – Interviene il sottosegretario di Stato per la pubblica amministrazione, Mattia Fantinati.

  La seduta comincia alle 13.50.

Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo.
C. 1433 Governo, approvato dal Senato e C. 781 Ravetto.
(Seguito esame e rinvio).

  Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 26 febbraio 2019.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, avverte che sono state presentate 237 proposte emendative riferite al testo del disegno di legge, alcune delle quali presentano profili di criticità relativamente alla loro ammissibilità.
  In proposito, ricorda in via generale che, ai sensi dell'articolo 89 del Regolamento, il Presidente ha la facoltà di dichiarare inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che siano affatto estranei all'oggetto del provvedimento. Al riguardo la lettera circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997 sull'istruttoria legislativa precisa che, ai fini del vaglio di ammissibilità delle proposte emendative, devono essere dichiarati inammissibili gli emendamenti palesemente incongrui rispetto al contesto logico e normativo. Rammenta altresì, come già richiamato nel corso dell'esame, che il provvedimento è collegato alla manovra di finanza pubblica e che quindi al suo esame si applicano le specifiche norme procedurali previste per tale tipologia di provvedimento ai sensi dell'articolo 123-bis del Regolamento il quale stabilisce che, fermo restando quanto disposto dall'articolo 89, devono essere dichiarati inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che concernono materie estranee all'oggetto del disegno di legge ovvero che contrastano con i criteri per l'introduzione di nuove o maggiori spese o minori entrate, come definiti dalla legislazione vigente Pag. 6sul bilancio e la contabilità dello Stato, ossia, in particolare per quanto riguarda l'obbligo di adeguata copertura finanziaria.
  Alla luce di tali criteri, sono pertanto da considerarsi inammissibili per estraneità di materia le seguenti proposte emendative:
   Labriola 1.01, il quale sostituisce l'articolo 52-quater del decreto-legge n. 50 del 2017, relativo all'organizzazione interna dell'Autorità nazionale anticorruzione, anche con riferimento al suo funzionamento e al trattamento giuridico ed economico del personale e alle spese di funzionamento;
   Cecconi 2.01, il quale modifica l'articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001, relativamente alla procedura per il passaggio diretto di personale tra diverse amministrazioni, eliminando il requisito dell'assenso dell'amministrazione di appartenenza del dipendente;
   Bucalo 3.6, il quale abroga alcune disposizioni contenute nella legge n. 228 del 2012 (legge finanziaria 2013), in materia di riconoscimento delle funzioni superiori agli assistenti amministrativi della scuola;
   Serracchiani 3.12, il quale modifica la lettera b) del comma 2 dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 75 del 2017, in materia di stabilizzazione del personale della pubblica amministrazione;
   Serracchiani 3.13, il quale aggiunge, all'articolo 20 del decreto legislativo n. 75 del 2017, il comma 14-bis, in materia di stabilizzazione del personale sanitario;
   Prisco 3.25, che abroga il comma 687 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019), in materia di permanenza nei ruoli del Servizio sanitario nazionale della dirigenza amministrativa, professionale e tecnica del SSN, in considerazione della mancata attuazione della delega legislativa relativa a tale personale;
   Carnevali 3.26, che novella l'articolo 9-bis, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 135 del 2018, escludendo le procedure concorsuali per l'assunzione di personale medico e sanitario dall'ambito di applicazione di alcune disposizioni recate dalla legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019);
   Pastorino 3.01, 3.02 e 3.03, i quali recano alcune modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 465 del 1997, in materia di disciplina delle sedi dei segretari comunali;
   Pastorino 3.04, il quale reca una modifica al decreto del Presidente della Repubblica n. 465 del 1997, in materia di disciplina dei segretari comunali;
   Cecconi 3.05, il quale sostituisce l'articolo 19 del decreto legislativo n. 150 del 2009, in materia di valutazione del personale della pubblica amministrazione;
   Mandelli 3.06, il quale novella il comma 3 dell'articolo 19-quaterdecies del decreto-legge n. 148 del 2017, aggiungendovi una disposizione in materia di equo compenso delle prestazioni professionali effettuate in favore della pubblica amministrazione;
   Aprea 4.9 e Bucalo 4.10, i quali recano disposizioni in materia di scioglimento della riserva, a decorrere dall'anno successivo al superamento del periodo di prova, in favore del personale docente assunto in ruolo a seguito di provvedimenti giurisdizionali non definitivi;
   Frassinetti 4.12, il quale reca una novella al comma 10-bis dell'articolo 1 della legge n. 21 del 2016, in materia di inserimento di tutto il personale in possesso dell'abilitazione nelle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
   Frassinetti 4.13, il quale reca una novella all'articolo 399, comma 2, del decreto legislativo n. 297 del 1994, in materia di assunzioni di personale docente Pag. 7delle graduatorie d'istituto, nel caso in cui sia esaurita la graduatoria permanente;
   Bucalo 4.14, il quale reca una novella alla legge n. 124 del 1999, in materia di stabilizzazione del personale docente delle scuole;
   Bucalo 4.15, il quale reca la previsione dell'inserimento di determinate categorie di personale della scuola nelle graduatorie ad esaurimento;
   Bucalo 4.16 e Aprea 4.24, i quali intervengono sulle modalità di svolgimento di specifiche procedure concorsuali della scuola;
   Frassinetti 4.18, il quale reca una serie di disposizioni in materia di trattamento giuridico ed economico del personale della scuola;
   Bucalo 4.19, il quale reca disposizioni in materia di indizione di procedure per la mobilità professionale nel comparto Scuola, relativamente al personale tecnico e amministrativo;
   Iovino 4.23, il quale reca disposizioni in materia di assunzioni nelle carriere iniziali del Corpo della Guardia di finanza;
   Bucalo 4.21, il quale reca disposizioni in materia di ammissione a una sessione speciale, da indire appositamente, del corso intensivo di formazione per l'accesso ai ruoli di dirigenti scolastico, in favore di determinate categorie di personale;
   Bucalo 4.34, il quale reca disposizioni in materia di stabilizzazione del personale della pubblica amministrazione;
   Bucalo 4.36, il quale reca disposizioni in materia di mantenimento della sede di servizio nell'ambito della medesima provincia per i diplomati magistrale ante 2001/2002 affetti da disabilità, destinatari della riserva di posti;
   Bucalo 4.37, il quale reca disposizioni in materia di riconoscimento del servizio svolto dal personale dei centri di formazione professionale ai fini del punteggio delle graduatorie di istituto di terza fascia della pubblica istruzione;
   Bucalo 4.38, il quale reca disposizioni in materia di nomina a vice ispettore del Corpo di Polizia penitenziaria e di mantenimento agli stessi, a domanda, della sede di servizio;
   Occhiuto 4.49, il quale prevede l'istituzione, nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze, di una struttura di missione al fine di potenziare l'attività di monitoraggio dell'attuazione finanziaria dell'obiettivo convergenza;
   Occhiuto 4.51, il quale prevede la possibilità, per alcuni comuni, di inquadrare e collocare in posizioni più elevate determinate categorie di personale, al fine di ridurre il ricorso a personale esterno;
   Mura 4.50, il quale reca disposizioni in materia di trattamento economico dei dirigenti scolastici;
   Russo 4.71 e 4.72, i quali recano modifiche alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 75 del 2017, al fine di ampliare la platea dei beneficiari delle procedure di stabilizzazione dei precari della pubblica amministrazione ivi previste;
   Serracchiani 4.73, il quale reca modifiche agli articoli 20 e 22 del decreto legislativo n. 75 del 2017, ampliando la platea dei beneficiari delle procedure di stabilizzazione dei precari della pubblica amministrazione ivi previste (lettera a)) ed elevando la percentuale di personale in favore del quale le pubbliche amministrazioni possono attivare procedure selettive per la progressione tra le aree (lettera b));
   Mura 4.07, il quale novella l'articolo 23-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001, in materia di mobilità tra pubblica amministrazione e settore provato;
   Gagliardi 4.08, il quale reca alcune modifiche al decreto del Presidente della Pag. 8Repubblica n. 465 del 1997, in materia di disciplina delle sedi dei segretari comunali;
   Fornaro 4.011, il quale reca alcune modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 465 del 1997, in materia di disciplina delle sedi dei segretari comunali;
   Caon 4.012, il quale prevede la possibilità, per i vicesegretari comunali di ruolo che abbiano ricoperto tale incarico per almeno dieci anni, anche non continuativi, di essere iscritti, a domanda, nell'albo dei segretari comunali e provinciali;
   Epifani 4.013 e Serracchiani 4.014, i quali stabiliscono la possibilità di proroga, entro certo limiti, dei contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dagli Istituti e luoghi di cultura;
   Epifani 4.015, il quale dispone in ordine al differimento dell'entrata in vigore del regolamento sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, di cui al decreto interministeriale 28 agosto 2018, n. 129;
   Epifani 4.016, il quale reca misure in favore dei genitori di figli con disabilità nell'assegnazione della sede di servizio;
   Carla Cantone 4.017, il quale, al comma 1, novella l'articolo 7, comma 2-ter, del decreto-legge n. 14 del 2017, estendendo a tutti gli enti locali la rimborsabilità delle spese sostenute per la corresponsione al personale di polizia locale dei benefici ivi previsti, mentre, al comma 2, estende al medesimo personale la normativa in materia di pensione privilegiata;
   Ferro 4.018, il quale, novellando il comma 1 dell'articolo 15-nonies del decreto legislativo n. 502 del 1992, dispone in ordine all'età pensionabile del personale medico;
   Currò 4.019, il quale, inserendo un comma 2-bis all'articolo 263 del decreto legislativo n. 267 del 2000, amplia la pianta organica del comune di Campione d'Italia;
   Labriola 4.020, il quale novella l'articolo 1, comma 493, della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016), prorogando un'autorizzazione di spesa in favore della Marina militare di Taranto;
   Serracchiani 5.01, il quale stabilisce che i contributi previdenziali maturati a seguito di prestazione lavorativa con orario part time verticale devono essere computati nell'intero anno solare ai fini dell'accesso al trattamento pensionistico, oltre a intervenire sulla decorrenza dei trattamenti liquidati per effetto del riconoscimento di periodi interamente non lavorati;
   De Toma 5.02, il quale interviene sulla disciplina relativa ai segretari generali delle camere di commercio, prevedendo l'istituzione di un elenco nazionale dei soggetti idonei, disciplinando i requisiti per l'iscrizione nell'elenco, prevedendo che le camere di commercio possono designare il segretario generale solo tra gli iscritti in tale elenco, anche all'esito di procedura comparativa, nonché disciplinando il procedimento di nomina, la durata dell'incarico e la definizione del trattamento economico;
   Berlinghieri 5.03, il quale interviene su vari aspetti della normativa sui segretari comunali, in particolare sulla disciplina relativa alle convenzioni che i comuni possono stipulare per tra loro relativamente allo svolgimento in comune delle funzioni di segretario comunale, prevedendo una classificazione della sede di segreteria convenzionata, sulla possibilità di nomina del segretario comunale in comuni appartenenti alla fascia professionale inferiore, nonché sull'acceso con popolazione compresa tra 3.000 e 10.00 abitanti, oltre a consentire l'erogazione del Pag. 9rimborso per le spese di viaggio sostenute dai segretari comunali che abbiano incarichi di reggenza nei comuni con meno di 3.000 abitanti;
   Pastorino 5.04, il quale, derogando al limite di spesa previsto per le spese di missione delle pubbliche amministrazioni, consente l'erogazione del rimborso per le spese di viaggio sostenute dai segretari comunali che abbiano incarichi di reggenza nei comuni con meno di 3.000 abitanti;
   Montaruli 5.05, il quale riconosce la lingua italiana dei segni come lingua propria delle persone sorde e delle loro famiglie, prevedendo conseguentemente che presso ogni amministrazione pubblica gli uffici per le relazioni con il pubblico devono dotarsi di personale formato in merito.

  Per quanto riguarda invece i profili di copertura finanziaria, devono altresì considerarsi inammissibili, per carenza o inidoneità della compensazione, le seguenti proposte emendative: Lacarra 2.11; gli identici emendamenti Pella 2.32 e Rizzetto 2.33; Epifani 2.36; Bucalo 3.5; Mura 3.14; gli identici emendamenti Pella 3.15 e Rizzetto 3.16; Mura 3.18; Bucalo 4.14, 4.19 e 4.38; Iovino 4.42; Mura 4.50; Caon 4.012; Serracchiani 4.014; Carla Cantone 4.017; Aprea 5.1; Bucalo 5.2; 5.5 del relatore per la I Commissione; Montaruli 5.05; Polverini 3.3 e 3.4; Labriola 4.020.

  Per quanto riguarda le proposte emendative giudicate inammissibili per carenza o inidoneità della copertura informa che sono a disposizione le valutazioni relative a ciascuna proposta emendativa effettuate dal Servizio Bilancio dello Stato. Segnala altresì che le proposte emendative giudicate ammissibili che fossero eventualmente approvate saranno oggetto di una ulteriore puntuale valutazione in sede di esame in sede consultiva del provvedimento da parte della Commissione Bilancio.

  Sono inoltre da considerarsi inammissibili le proposte emendative Epifani 1.5, Prisco 1.25 e Rizzetto 1.50, in quanto volte a conferire una delega legislativa al Governo senza precisare i princìpi e i criteri direttivi per il relativo esercizio, risultando pertanto palesemente in contrasto con l'articolo 76 della Costituzione.
  Ricorda che il termine per la presentazione di ricorsi avverso i giudizi di inammissibilità testé pronunciati è fissato per le ore 19 di oggi.

  Emanuele PRISCO (FdI) esprime il proprio stupore per il giudizio di inammissibilità relativo a numerosi emendamenti presentati dal proprio gruppo e preannunzia al riguardo la presentazione di ricorsi avverso tale giudizio. Si sofferma, in particolare, sull'articolo aggiuntivo Montaruli 5.05, che riguarda un tema di grande sensibilità sociale, quello di assicurare alle persone sorde la piena accessibilità ai servizi garantiti ai cittadini. Rileva come il contenuto della proposta emendativa sia attinente alla materia trattata dal provvedimento e manifesta fin d'ora la disponibilità a una riformulazione dell'articolo aggiuntivo in questione, laddove necessaria al fine di superare il giudizio di inammissibilità, ritenendo che la scelta di mantenere tale giudizio sarebbe scandalosa.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, osserva come l'articolo aggiuntivo Montaruli 5.05 sia stato dichiarato inammissibile non soltanto per estraneità di materia, ma anche, sotto il profilo della copertura finanziaria, per carenza di compensazione.

  Gennaro MIGLIORE (PD), preannunziando anche da parte del proprio gruppo la presentazione di ricorsi avverso le decisioni della Presidenza, ritiene incomprensibile che siano state dichiarate inammissibili per estraneità di materia proposte emendative relative a procedimenti concernenti il personale della pubblica amministrazione, considerato in particolare Pag. 10che il contenuto del provvedimento è stato notevolmente modificato nel corso dell'esame da parte del Senato, come testimoniato peraltro dal fatto che al Senato il disegno di legge originario è stato assegnato alla Commissione 11a, mentre alla Camera è stato assegnato alle Commissioni riunite I e XI. In particolare, non comprende come le proposte emendative concernenti la stabilizzazione del personale possano essere considerate estranee a quella finalità di concretezza che costituiva la ratio originaria del disegno di legge e che le predette proposte emendative intendono recuperare.

  Renata POLVERINI (FI), dopo aver preannunciato che il gruppo Forza Italia si avvarrà della facoltà di presentare ricorso al fine di ottenere una revisione dei giudizi di inammissibilità, soprattutto con riferimento alla inidoneità delle coperture, intende stigmatizzare l'estrema compressione dei tempi a cui i deputati sono costretti ad adattarsi, ove si pensi che ai quesiti sui principi ispiratori del disegno di legge ancora da presentare al Parlamento, formulati dai deputati in audizione nel settembre 2018, la ministra Bongiorno ha risposto solo lo scorso 13 febbraio, durante il seguito dell'audizione. È chiaramente mancato il tempo per gli approfondimenti e, per questo, auspica che la presidenza voglia concedere più spazio al dibattito.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, rileva come le dichiarazioni di inammissibilità per inidoneità della compensazione, cui ha fatto riferimento la deputata Polverini, siano motivate dal fatto che le proposte emendative non indicano l'accantonamento ministeriale del fondo speciale oggetto di riduzione.

  Giuseppina OCCHIONERO (LeU) manifesta perplessità per il giudizio di inammissibilità relativo alle proposte emendative del proprio gruppo, ritenendo che esse siano tutte attinenti alla materia oggetto del provvedimento in esame, e preannunzia la presentazione di ricorsi avverso il predetto giudizio.

  Francesco Paolo SISTO (FI), prendendo atto con rispetto delle decisioni della Presidenza, preannunzia anche da parte del proprio gruppo la presentazione di ricorsi. Chiede, inoltre, che siano chiarite in modo più esaustivo le motivazioni che hanno portato alle dichiarazioni di inammissibilità per carenza di compensazione.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, rinvia al riguardo alla comunicazione resa.

  Emanuele FIANO (PD), manifestando il proprio rispetto per il lavoro svolto dalla Presidenza, rileva come le dichiarazioni di inammissibilità per estraneità di materia relative alle proposte emendative presentate dal proprio gruppo siano, a suo avviso, incomprensibili. Si sofferma, in particolare, sull'emendamento Serracchiani 4.73 in materia di stabilizzazione del personale, non comprendendo come esso possa essere ritenuto estraneo alla materia trattata, laddove l'articolo 4 del provvedimento in esame, in particolare ai commi 1 e 3, reca misure in materia di assunzioni.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, ricorda come in questa sede non sia consentito lo svolgimento di un dibattito sul merito dei giudizi di inammissibilità e come le considerazioni relative a tali giudizi possano semmai essere poste a fondamento dei relativi ricorsi.

  Emanuele FIANO (PD) ritiene che sarebbe comunque, da parte della Presidenza, un atto di cortesia rispondere alle questioni poste.

  Francesco Paolo SISTO (FI) ritiene che sarebbe comunque utile che venissero indicati, anche succintamente, i criteri cui la Presidenza si è attenuta nel formulare i giudizi di inammissibilità.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, fa presente che le motivazioni su cui si fondano i giudizi di inammissibilità sono precisate Pag. 11nella comunicazione da lui resa che è già disponibile per i commissari sull'applicazione GeoCamera.

  Emanuele FIANO (PD) prende atto delle affermazioni del presidente, ma ne contesta la fondatezza, in quanto le motivazioni del giudizio di inammissibilità per estraneità di materia contenute nella comunicazione della Presidenza, in particolare con riferimento all'emendamento Serracchiani 4.73, sono in realtà costituite da una mera descrizione del contenuto dell'emendamento dichiarato inammissibile, senza che si dia conto delle ragioni per cui tale contenuto viene ritenuto estraneo alla materia trattata.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.10.

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