CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 13 febbraio 2019
142.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 13 febbraio 2019. — Presidenza del presidente Andrea GIACCONE. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Claudio Cominardi.

  La seduta comincia alle 14.20.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2018.
Emendamenti C. 1432 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla XIV Commissione).
(Esame e conclusione – Parere su articolo aggiuntivo).

  La Commissione inizia l'esame dell'articolo aggiuntivo trasmesso dalla XIV Commissione riferito al provvedimento in oggetto.

  Andrea GIACCONE, presidente, avverte che la XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ha trasmesso, per l'espressione del parere di competenza, l'articolo aggiuntivo Berlinghieri 18.0.2 al disegno di legge n. 1432, approvato dal Senato, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2018, presentato direttamente presso tale Commissione e che investe ambiti di competenza della XI Commissione.
  In proposito, ricorda che al parere della Commissione è riconosciuta, in questa fase, una particolare efficacia vincolante. Nello specifico, segnala che: qualora la Commissione esprima parere favorevole su un emendamento, la XIV Commissione è tenuta ad adeguarsi al parere e potrà respingerlo solo per motivi attinenti alla compatibilità con la normativa comunitaria o per esigenze di coordinamento generale; qualora, invece, la Commissione esprima parere contrario, la XIV Commissione non potrà procedere oltre nell'esame dell'emendamento medesimo.
  Dà quindi la parola al relatore, onorevole Invidia, perché illustri il contenuto dell'articolo aggiuntivo.

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  Niccolò INVIDIA (M5S), relatore, rileva che l'articolo aggiuntivo è volto a dare seguito alle osservazioni della Corte di giustizia dell'Unione europea che, nella sentenza 10 giugno 2010 (cause C-395/08 e C-396/08), ha rilevato la contrarietà ai principi di non discriminazione recati dall'articolo 4 della direttiva n. 97/81/CE, relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale della normativa italiana che, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge n. 463 del 1983, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 638 del 1983, impone, ai fini dell'accesso alle prestazioni pensionistiche a carico dell'INPS, il conteggio dei periodi effettivamente lavorati o comunque coperti da contribuzione figurativa.
  La Corte europea ha eccepito che tale disposizione introduce una discriminazione, contraria al diritto europeo, per i lavoratori in part-time verticale, i quali, a parità di requisiti e condizioni, possono accedere alla pensione più tardi, non solo, dei lavoratori a tempo pieno, ma anche dei lavori in part-time orizzontale, per i quali tutte le settimane risultano lavorate.
  La proposta emendativa, pertanto, reca l'interpretazione autentica dell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge n. 463 del 1983 sulla base della quale, ai fini del requisito contributivo per l'accesso al diritto a qualsiasi prestazione che richieda, tra i requisiti, una determinata anzianità contributiva, ai lavoratori in part-time verticale sono riconosciuti anche i periodi non retribuiti nel corso del medesimo rapporto di lavoro. L'articolo aggiuntivo reca anche, al comma 2, la clausola di copertura dei maggiori oneri, pari a 20 milioni di euro a decorrere dal 2019, a valere sulle risorse del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione.
  Nel sottolineare l'importanza della questione, deve tuttavia segnalare come, da interlocuzioni avute con il Governo, sia emerso che le risorse poste a copertura non risultano sufficienti a compensare gli effetti onerosi dell'intervento. Data questa premessa, pertanto, preannuncia la formulazione, in questa sede, di una proposta di parere contrario sull'articolo aggiuntivo, auspicando comunque che si continui a operare, d'intesa con il Governo, al fine di individuare esattamente la platea dei potenziali beneficiari della norma e, quindi, di reperire le necessarie risorse finanziarie, per dare soluzione con un successivo intervento normativo al problema evidenziato dall'articolo aggiuntivo in esame.

  Debora SERRACCHIANI (PD) intende sottolineare che il tema delle sperequazioni nei confronti dei lavoratori in part time verticale è annoso e interessa numerosi lavoratori, specialmente nel settore della scuola. Allo scopo di risolvere il problema, i deputati del gruppo Partito democratico hanno presentato emendamenti in diverse sedi, per esempio nel corso dell'esame del cosiddetto «decreto Dignità» e nel corso dell'esame del disegno di legge di bilancio. Forti anche della pronuncia della Corte di giustizia dell'Unione europea, pertanto, pur comprendendo le ragioni esposte dal relatore, ritengono necessaria una pronuncia chiara della Commissione.

  Il sottosegretario Claudio COMINARDI ritiene che le finalità dell'articolo aggiuntivo siano pienamente condivisibili e ricorda di avere più volte, da deputato, sollecitato il Governo, nel corso della scorsa legislatura, a intervenire sulla questione. Nell'assicurare, quindi, l'impegno del Governo, è costretto tuttavia a fare presente che la soluzione del problema richiederà tempi non brevi, dal momento che, sulla base di una quantificazione fornita dall'INPS, gli oneri per l'applicazione della modifica normativa risultano notevolmente superiori ai 19 milioni di euro annui indicati dal comma 2 dell'articolo aggiuntivo in esame. Segnala, inoltre, che, già attualmente l'INPS sta risarcendo coloro i cui diritti sono stati riconosciuti in sede giurisdizionale.

  Debora SERRACCHIANI (PD), prendendo atto dell'onerosità dell'intervento, osserva che ulteriori fattori da tenere presenti nella stima degli effetti finanziari Pag. 83sono proprio gli oneri per il pagamento delle spese legali delle cause che vedono l'INPS regolarmente soccombente, stante l'incontrovertibilità del diritto rivendicato dai lavoratori ricorrenti.

  Alessandro ZAN (PD) ritiene improcrastinabile l'intervento del legislatore volto a porre fine a una inaccettabile disparità di trattamento.

  Il sottosegretario Claudio COMINARDI, a integrazione di quanto già detto, rileva che, trattandosi di intervento di natura previdenziale, la copertura dei maggiori oneri deve avere, secondo la legislazione contabile, un arco almeno decennale. Si tratta, pertanto, di un ulteriore fattore che non rende agevole la soluzione del problema in tempi brevi.

  Andrea GIACCONE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, invita il relatore a illustrare la sua proposta di parere.

  Niccolò INVIDIA (M5S), relatore, illustra il contenuto della sua proposta di parere contrario (vedi allegato).

  Debora SERRACCHIANI (PD), richiamando le considerazione già svolte, preannuncia il voto contrario del gruppo Partito democratico alla proposta di parere del relatore.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere contrario del relatore (vedi allegato).

Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sindacali.
Nuovo testo C. 491 Massimo Enrico Baroni.

(Parere alla XII Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Andrea GIACCONE, presidente, avverte che l'ordine del giorno reca l'esame in sede consultiva, ai fini dell'espressione del parere alla XII Commissione (Affari sociali), del nuovo testo della proposta di legge n. 491 Massimo Enrico Baroni, recante disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie, come risultante dagli emendamenti approvati.
  Ricorda che la Commissione procederà all'espressione del parere nella seduta già convocata per la giornata di domani, giovedì 14 febbraio.
  Invita il relatore, onorevole Amitrano, a svolgere la relazione introduttiva.

  Alessandro AMITRANO (M5S), relatore, dopo aver preliminarmente rilevato che le competenze della Commissione non appaiono direttamente investite in modo significativo dal provvedimento in esame, segnala che esso, che consta di sette articoli, è volto, come prevede l'articolo 1, a garantire il diritto alla conoscenza dei rapporti, aventi rilevanza economica o di vantaggio, intercorrenti tra le imprese produttrici di farmaci, strumenti, apparecchiature, beni e servizi, anche non sanitari, e i soggetti che operano nel settore della salute o le organizzazioni sanitarie. Resta comunque salva l'applicazione delle disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, nonché delle disposizioni del titolo VIII, recante le disposizioni in materia di pubblicità, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, di attuazione della direttiva 2001/83/CE relativa a un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE.
  L'articolo 2 reca le definizioni ricorrenti nel testo, mentre l'articolo 3 individua le convenzioni e le erogazioni in denaro, beni, servizi o altre utilità effettuate da un'impresa produttrice soggette agli obblighi di pubblicità introdotti dal provvedimento in esame, il cui adempimento Pag. 84è realizzato mediante comunicazione dei dati relativi all'erogazione o all'accordo, da inserire in un apposito registro pubblico telematico, la cui istituzione è disposta dal successivo articolo 5.
  L'articolo 4 introduce e disciplina l'obbligo, per le imprese produttrici costituite in forma societaria, di comunicazione delle partecipazioni azionarie, dei titoli obbligazionari e dei proventi derivanti da diritti di proprietà industriale o intellettuale.
  Come già anticipato, rileva che l'articolo 5 dispone l'istituzione, nel sito internet istituzionale del Ministero della salute, del registro pubblico telematico denominato «Sanità trasparente», liberamente accessibile per la consultazione. In esso sono pubblicate le comunicazioni e gli atti di irrogazione delle sanzioni. Il successivo articolo 6, oltre a introdurre norme sanzionatorie per le violazioni delle disposizioni del provvedimento in esame, attribuisce al Ministero della salute le funzioni di vigilanza sulla sua attuazione e di applicazione delle sanzioni amministrative. Ulteriori poteri di controllo sono attribuiti all'amministrazione finanziaria e al Corpo della Guardia di finanza, nell'ambito delle attività di controllo effettuate nei riguardi delle imprese produttrici. L'articolo 7 reca le disposizioni finali.

  Andrea GIACCONE, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già prevista per domani, nella quale si procederà all'espressione del parere.

  La seduta termina alle 14.35.

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