CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 12 febbraio 2019
141.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Martedì 12 febbraio 2019. — Presidenza del vicepresidente Mario LOLINI.

  La seduta comincia alle 13.30.

Sulla pubblicità dei lavori.

  Mario LOLINI, presidente, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di dialogo politico e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Cuba, dall'altra, fatto a Bruxelles il 12 dicembre 2016.
C. 1332 Grande.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Mario LOLINI, presidente, avverte che, essendo il provvedimento in oggetto iscritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire dal prossimo 25 febbraio, la Commissione dovrà esprimere il parere di competenza nella settimana corrente.

  Aurelia BUBISUTTI, relatrice, osserva preliminarmente che l'Accordo di cui si propone la ratifica è entrato in vigore in via provvisoria, per le parti di competenza dell'Unione europea, il 1o novembre 2017 ed è finalizzato a promuovere le relazioni tra l'UE e Cuba, affinché raggiungano un livello che rispecchi i saldi legami storici, economici e culturali tra le Parti.
  L'Accordo entrerà in vigore integralmente quando sarà ratificato da tutti gli stati membri dell'Unione europea. Il Parlamento europeo ha ratificato l'Accordo il 5 luglio 2017.
  Venendo al contenuto dell'Accordo di dialogo politico e di cooperazione, fa presente che il testo si compone di 89 articoli, suddivisi in cinque parti.Pag. 48
  La Parte I, relativa alle disposizioni generali, sancisce i principi e gli obiettivi dell'Accordo (artt. 1 e 2), ribadendo l'impegno a favore di un sistema multilaterale solido, nel pieno rispetto del diritto internazionale, dei principi sanciti dalla Carta delle Nazioni Unite.
  La Parte II, relativa al dialogo politico (artt. 3-14), ne definisce gli obiettivi – tra i quali si segnala il rafforzamento del dialogo su temi di interesse comune, lo scambio di opinioni sulle rispettive posizioni nei consessi internazionali e il rafforzamento delle Nazioni Unite come fulcro del sistema multilaterale – e stabilisce la gamma di settori strategici comuni che formerà l'oggetto del dialogo politico, tra i quali è compreso lo sviluppo sostenibile.
  La Parte III è dedicata alla cooperazione e al dialogo strategico settoriale e si articola in sette titoli.
  Il Titolo I (artt. 15 – 21) fissa gli obiettivi, i principi, le modalità di dialogo, le procedure e i settori della cooperazione (sviluppo sostenibile; diritti umani e buon governo; sostenibilità ambientale; prevenzione delle catastrofi; prospettiva di genere; persone in stato di vulnerabilità; sviluppo delle capacità nazionali; gestione della conoscenza), nonché le risorse disponibili per il conseguimento degli obiettivi di cooperazione.
  Il Titolo II (artt. 22 – 26) è relativo alla democrazia, diritti umani e buon governo; il Titolo III (artt. 27 – 36), è dedicato alla promozione della giustizia, sicurezza dei cittadini e migrazione.
  Il Titolo IV (artt. 37-46) è dedicato allo sviluppo e alla coesione sociale e prevede la creazione di canali di cooperazione in una serie di ambiti (tra i quali le politiche commerciali ispirate a principi di sviluppo sostenibile, equo e solidale). Segnalo che, in tale ambito (all'articolo 41) sono previste iniziative di cooperazione in materia di protezione dei consumatori al fine di tutelare la salute umana e gli interessi dei consumatori.
  Il Titolo V (artt. 47-49) si occupa della cooperazione nel settore dell'ambiente, della gestione del rischio di catastrofi e di cambiamenti climatici e prevede azioni di cooperazione che possono comprendere il trasferimento e l'utilizzo di tecnologie pulite sostenibili e relativo know-how, promozione di modelli di produzione e consumo sostenibili, sostegno alle iniziative poste in essere da Cuba volte a migliorare la capacità di gestione sostenibile dell'approvvigionamento idrico.
  Il Titolo VI (artt. 50-58) – che contiene una disposizione di specifico interesse per la XIII Commissione sulla quale si soffermerà a breve – riguarda lo sviluppo economico e prevede una serie di attività di cooperazione, tra l'altro, nei settori dell'agricoltura, dello sviluppo rurale, della pesca e dell'acquacoltura, del turismo sostenibile, della scienza, della tecnologia e dell'innovazione, dell'energia, comprese le energie rinnovabili, dei trasporti.
  Il Titolo VII (articolo 59) ha per oggetto l'integrazione e la cooperazione regionali.
  La Parte IV (artt. 60-80) dell'Accordo è relativa a scambi e cooperazione commerciale e la Parte V (artt. 81-89) contiene disposizioni istituzionali e finali.
  In relazione alla cooperazione nei settori dell'agricoltura, dello sviluppo rurale, della pesca e dell'acquacoltura, segnala che l'articolo 50 dell'Accordo prevede che tale collaborazione sia orientata alle seguenti finalità: migliorare la produttività, la produzione e la qualità dei prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura; sviluppare l'agricoltura urbana e suburbana; rafforzare le filiere produttive; promuovere lo sviluppo rurale; promuovere abitudini sane per innalzare il livello di nutrizione; sviluppare i mercati agricoli e ittici e i mercati all'ingrosso e favorire l'accesso al credito finanziario; promuovere i servizi di sviluppo dell'imprenditoria destinati alle cooperative, alle piccole aziende agricole private e alle comunità dedite alla pesca artigianale; sviluppare i propri mercati e promuovere le relazioni commerciali internazionali; sviluppare la produzione biologica; sviluppare l'agricoltura e l'acquacoltura sostenibili tenendo conto delle esigenze e dei problemi del settore ambientale; promuovere la scienza, la tecnologia e l'innovazione nei settori dell'agricoltura e dello sviluppo rurale, Pag. 49della pesca e dell'acquacoltura, nonché la trasformazione industriale di tali risorse; promuovere lo sfruttamento e la gestione sostenibili delle risorse ittiche; promuovere le migliori prassi in materia di gestione della pesca; migliorare la raccolta dei dati per tener conto delle migliori informazioni scientifiche disponibili ai fini della valutazione e della gestione degli stock ittici; rafforzare il sistema di monitoraggio, controllo e sorveglianza nel settore della pesca; contrastare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata; rafforzare la cooperazione per garantire una maggiore capacità di sviluppare tecnologie a valore aggiunto per la trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.
  Rileva poi che l'articolo 50, prevede, al comma 2, che la cooperazione può comprendere, fra l'altro, l'apporto di competenze tecniche, il sostegno, lo sviluppo delle capacità e lo scambio di informazioni e di esperienze. Il medesimo comma stabilisce poi che le parti convengono di promuovere la cooperazione istituzionale e di intensificare la cooperazione nell'ambito delle organizzazioni internazionali e con le organizzazioni interne e regionali di gestione della pesca.
  Inoltre, in base al comma 3 del medesimo articolo le parti promuovono, nelle zone esposte al rischio di catastrofi, l'analisi del rischio e le misure adeguate per aumentare la resilienza nell'ambito della cooperazione nei settori della sicurezza alimentare e dell'agricoltura.
  Infine, per quanto concerne la proposta di legge di ratifica in esame, fa presente che essa consta di 4 articoli. Gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo. L'articolo 3 contiene la clausola di invarianza finanziaria e l'articolo 4 riguarda l'entrata in vigore dell'Accordo.

  Mario LOLINI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie.
Nuovo testo C. 491 Massimo Enrico Baroni.

(Parere alla XII Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Mario LOLINI, presidente, propone che, stante l'estrema limitatezza dei profili di competenza della Commissione in relazione al provvedimento in esame, la medesima si esprima nella settimana in corso.

  Alberto MANCA (M5S), relatore, osserva preliminarmente che la proposta di legge all'esame è volta a perseguire l'importante obiettivo di realizzare la trasparenza dei dati di interesse collettivo nei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie. La trasparenza, tesa alla prevenzione e al contrasto della corruzione – come sottolinea la relazione illustrativa della proposta – è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive nonché dell'esercizio, effettivo in quanto informato, dei diritti civili, politici e sociali.
  Fa presente che la proposta di legge si compone di 7 articoli, dei quali illustrerò sinteticamente il contenuto, e reca limitatissimi profili di interesse per la Commissione Agricoltura.
  L'articolo 1, rubricato Princìpi generali, esplicita la finalità del provvedimento in esame che è quella di determinare il livello essenziale delle prestazioni concernenti il diritto alla conoscenza dei rapporti tra le imprese e i soggetti operanti nel settore della salute. Pertanto, le disposizioni in essa contenute, per finalità di trasparenza, di prevenzione e di contrasto della corruzione e del degrado dell'azione amministrativa, garantiscono il diritto alla conoscenza dei rapporti, aventi rilevanza economica o di vantaggio intercorrenti tra le imprese produttrici di farmaci, strumenti, Pag. 50apparecchiature, beni e servizi, anche non sanitari, e i soggetti che operano nel settore della salute o le organizzazioni sanitarie.
  L'articolo 2 reca le definizioni di «impresa produttrice», di «soggetti che operano nel settore della salute» e di «organizzazione sanitaria». Segnala, quindi, che nella nozione di «impresa produttrice» rientrano anche i soggetti che direttamente o indirettamente esercitino un'attività diretta alla produzione, all'immissione in commercio o all'organizzazione di convegni e congressi riguardanti farmaci, strumenti, apparecchiature, beni o servizi, anche non sanitari, ivi compresi i prodotti nutrizionali, commercializzabili nell'ambito della salute umana e veterinaria.
  L'articolo 3 detta norme in materia di pubblicità delle convenzioni e delle erogazioni in denaro, beni, servizi o altre utilità effettuate da un'impresa produttrice in favore di un soggetto che opera nel settore della salute o di un'organizzazione sanitaria, alle condizioni e secondo le modalità ivi previste, e degli accordi tra le imprese produttrici e i soggetti operanti nel settore della salute che producono vantaggi diretti o indiretti consistenti nella partecipazione, tra l'altro, a convegni, organi consultivi o comitati scientifici ovvero nella costituzione di rapporti di consulenza, docenza o ricerca.
  L'articolo 4 contiene disposizioni in merito alla comunicazione delle partecipazioni azionarie, dei titoli obbligazionari e dei proventi derivanti da diritti di proprietà industriale o intellettuale che le imprese produttrici sono tenute ad effettuare nei confronti del Ministero della salute.
  L'articolo 5 istituisce nel sito internet istituzionale del Ministero della salute il registro pubblico telematico denominato «Sanità trasparente» nel quale sono pubblicate le comunicazioni di cui all'articolo 4 e gli atti di irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 6. Il registro è liberamente accessibile per la consultazione ed è provvisto di funzioni che permettano la ricerca e l'estrazione dei dati previsti dall'articolo 3.
  L'articolo 6 affida al Ministero della salute le funzioni di vigilanza sull'attuazione delle disposizioni in esame e stabilisce le sanzioni amministrative in caso di violazione degli obblighi di comunicazione posti in capo alle imprese produttrici.
  L'articolo 7 reca, infine, le disposizioni finali.

  Mario LOLINI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.45.