CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 31 gennaio 2019
135.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
COMUNICATO
Pag. 202

SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 31 gennaio 2019. — Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA.

  La seduta comincia alle 13.05.

DL 135/2018: Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione.
C. 1550 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alle Commissioni V e X).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Filippo GALLINELLA, presidente, comunica che il gruppo M5S e il gruppo PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.
   Ricorda che, come anticipato nell'ufficio di presidenza di ieri, la Commissione dovrà esprimere il parere di competenza nella seduta odierna.

  Guglielmo GOLINELLI (Lega), relatore, osserva preliminarmente che il decreto-legge in esame contiene alcune importanti disposizioni di semplificazione del settore agricolo e della pesca, nonché disposizioni suscettibili di produrre effetti anche sulle aziende del settore agricolo.
  Con riferimento alle disposizioni di diretto interesse per il settore agricolo, segnala in primo luogo le disposizioni contenute all'articolo 3, commi da 1-bis a 1-quater. In particolare, il comma 1-bis – con l'abrogazione dei commi sesto e settimo della legge 1526/1956 – elimina per i produttori ed i confezionatori di burro l'obbligo di tenuta, per ogni stabilimento, del registro di carico e scarico sul quale devono essere indicate la quantità e la qualità della materia prima impiegata ed i tipi di burro ottenuti e, per finalità di coordinamento, le previsioni per cui sono esclusi dall'obbligo della tenuta del registro gli imprenditori agricoli, singoli o Pag. 203associati, di cui all'articolo 2135 del codice civile aventi una produzione annua inferiore a 5 tonnellate di burro.
  Il comma 1-ter, a tal fine abrogando il comma 7 dell'articolo 1-bis del decreto-legge 91/2014, elimina la previsione per cui il suddetto registro di carico e scarico deve essere dematerializzato e realizzato nell'ambito del SIAN.
  Il comma 1-quater interviene invece sull'articolo 60 del Testo unico sul vino (legge n. 302 del 2016) che ha previsto il registro per i produttori, gli importatori e i grossisti di talune sostanze zuccherine, eliminando, al comma 1, l'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico per la categoria dei grossisti e sopprimendo il comma 2 che prevede l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico a tutti gli utilizzatori dei prodotti annotati nel registro di cui sopra (il testo esenta da tale obbligo le industrie farmaceutiche, i commercianti al dettaglio, coloro che somministrano alimenti in laboratori artigiani o in laboratori annessi a esercizi di vendita, coloro in possesso di un registro di carico e scarico o in possesso dell'apposito registro dall'Ufficio delle dogane).
  Segnala poi i commi da 1-novies a 1-duodecies del medesimo articolo, il primo dei quali interviene sull'articolo 12, comma 1, del regolamento per la revisione della normativa sulla produzione e commercializzazione di sfarinati e paste alimentari (decreto del Presidente della Repubblica 187/2001), eliminando gli obblighi di comunicazione al MIPAAFT, ai quali sono attualmente tenuti i produttori di sfarinati e paste alimentari diretti alla successiva spedizione verso altri Paesi dell'Unione europea o verso gli altri Paesi contraenti l'accordo sullo spazio economico europeo nonché destinati all'esportazione.
  Mediante l'abrogazione dei commi 3 e 5 del predetto articolo, tale norma elimina inoltre le disposizioni relative all'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico nel quale vanno annotate le singole materie prime di base con requisiti diversi da quelli prescritti dal suddetto regolamento, nonché le sostanze delle quali non è autorizzato l'impiego per la produzione degli sfarinati e delle paste alimentari, che, invece, si intendono utilizzare per la fabbricazione degli sfarinati e delle paste alimentari non destinati al mercato nazionale ed i prodotti finiti.
  Il comma 1-decies abroga la previsione (articolo 1-bis, comma 6, decreto-legge 91/2014) per cui il predetto registro di carico e scarico è dematerializzato e realizzato nell'ambito del SIAN nonché le disposizioni attuative del decreto del Presidente della Repubblica 187/2001 relative al sistema telematico per la gestione delle comunicazioni riguardanti gli sfarinati e le paste alimentari (DM 17 dicembre 2013) e alla dematerializzazione del registro di carico e scarico degli sfarinati e delle paste alimentari.
  Il comma 1-undecies contiene invece norme relative all'acquisizione da parte dell'INPS dei dati della denuncia aziendale dei datori di lavoro agricolo.
  Nel dettaglio, tale disposizione prevede la possibilità per l'INPS di acquisire d'ufficio determinati dati – tra quelli previsti per la denuncia aziendale che i datori di lavoro agricolo sono tenuti a presentare ai fini dell'accertamento dei contributi previdenziali dovuti e della gestione dell'anagrafe delle aziende agricole – che concernono: l'ubicazione, la denominazione e l'estensione dei terreni distintamente per titolo del possesso e per singole colture praticate; l'indicazione della ditta intestata in catasto e delle partite, fogli e particelle catastali dei terreni condotti; il numero dei capi di bestiame allevati, distintamente per specie, e modalità di allevamento.
  I suddetti dati vengono acquisiti dal fascicolo aziendale (di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 503/1999), istituito nell'ambito dell'anagrafe delle aziende agricole e gestito dal Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), riepilogativo dei dati aziendali e finalizzato all'aggiornamento, per ciascuna azienda, delle informazioni richieste (ex articolo 3 del richiamato decreto del Presidente della Repubblica 503/1999). Tali dati vengono invece indicati dalle imprese Pag. 204agricole nel caso in cui non abbiano costituito o aggiornato il fascicolo aziendale.
  L'articolo 3, comma 1-duodecies, interviene poi sulla platea dei destinatari del Programma nazionale triennale della pesca, a tal fine novellando l'articolo 2, comma 5-undecies, del decreto-legge n. 225 del 2010 (legge n. 10 del 2011). Tale disposizione inserisce, infatti, tra i destinatari delle iniziative di promozione della cooperazione, dell'associazionismo ed a favore dei lavoratori dipendenti, anche le associazioni nazionali delle imprese di pesca stipulanti il contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento nel settore.
  Segnala poi le disposizioni contenute all'articolo 3-bis, che reca importantissime disposizioni in materia di etichettatura dei prodotti alimentari, a tal fine apportando alcune modifiche a quanto stabilito dall'articolo 4 della legge n. 4/2011.
  Si tratta di un intervento fortemente voluto dal Governo, la cui importanza è stata sottolineata dal Ministro Centinaio nella relazione sulle linee programmatiche del suo Dicastero, in ragione del fatto che, nell'ambito delle azioni a tutela del Made in Italy, l'adozione di un sistema di etichettatura corretto e trasparente appare fondamentale per valorizzare la produzione nazionale, consentire scelte di acquisto consapevoli ai consumatori e tutelare la salute dei cittadini, del territorio, dell'economia e dell'occupazione.
  Nello specifico, la norma affida a un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo, adottato all'esito di un procedimento che prevede anche l'acquisizione dei pareri delle Commissioni parlamentari e l'espletamento della procedura di notifica presso le competenti sedi dell'Unione europea, il compito di definire i casi in cui l'indicazione del luogo di provenienza è obbligatoria – fatte salve le norme europee relative agli obblighi di tracciabilità e di etichettatura dei prodotti contenenti organismi geneticamente modificati – ed il compito di individuare le categorie specifiche di alimenti per i quali è stabilito l'obbligo dell'indicazione del luogo di provenienza.
  A tale riguardo, la norma stabilisce che, in base a quanto previsto dal paragrafo 2 dell'articolo 39 del Reg. (UE) 1169/2011, il Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo, in collaborazione con l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), realizza appositi studi che siano capaci di provare il nesso diretto tra la qualità di taluni alimenti e la provenienza e come sia percepita nel consumatore l'informazione relativa alla provenienza del prodotto e quando la sua omissione è considerata ingannevole. I risultati saranno trasmessi alla Commissione europea insieme alla notifica del decreto.
  Evidenzia, quindi, a tal proposito, che l'obiettivo è dare la possibilità ai consumatori di conoscere finalmente la provenienza delle materie prime impiegate nei prodotti trasformati, come la carne utilizzata per i prosciutti. Sottolinea, dunque, che tale rilevantissimo passo in avanti nella tracciabilità dei prodotti si inserisce nel solco delle iniziative, anche normative, che hanno portato l'Italia ad essere all'avanguardia in Europa in questo settore, auspicando che con le procedure delineate si possa dare piena attuazione all'articolo 26, comma 3, del regolamento (UE) n. 1169/2011 con conseguente superamento dei precedenti decreti sperimentali in materia di etichettatura di origine.
  In riferimento alla normativa europea, ricorda che l'articolo 39 del regolamento (UE) n. 1169/2011, richiamato dal testo, prevede che, oltre alle indicazioni obbligatorie, gli Stati membri possono adottare, secondo la procedura di cui all'articolo 45, disposizioni che richiedono ulteriori indicazioni obbligatorie per tipi o categorie specifici di alimenti per almeno uno dei seguenti motivi: a) protezione della salute pubblica; b) protezione dei consumatori; c) prevenzione delle frodi; d) protezione dei diritti di proprietà industriale e commerciale, delle indicazioni di provenienza, delle denominazioni d'origine controllata e repressione della concorrenza sleale.Pag. 205
  Inoltre, in base a quanto prevede il paragrafo 2 dell'articolo 39 del succitato regolamento, gli Stati membri possono introdurre disposizioni concernenti l'indicazione obbligatoria del paese d'origine o del luogo di provenienza degli alimenti solo ove esista un nesso comprovato tra talune qualità dell'alimento e la sua origine o provenienza. Al momento di notificare tali disposizioni alla Commissione, gli Stati membri forniscono elementi a prova del fatto che la maggior parte dei consumatori attribuisce un valore significativo alla fornitura di tali informazione.
  La disposizione stabilisce poi che l'indicazione del luogo di provenienza sia sempre obbligatoria, ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 2, lettera a) del reg. (UE) 1169/2011, quando si verifichino le condizioni per l'applicazione dell'articolo 1 del reg. (UE) n. 775/2018. L'articolo prevede altresì che l'indicazione difforme del Paese di origine rispetto a quella reale, anche qualora risultino ottemperate le disposizioni dell'articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1169/2011, si configura quale violazione dell'articolo 7 del medesimo regolamento (UE) n. 1169/2011, in materia di pratiche leali d'informazione.
  Al riguardo, ricorda che l'articolo 26, par. 2, lettera a), del richiamato regolamento prevede che l'indicazione del Paese d'origine o del luogo di provenienza è obbligatoria nel caso in cui l'omissione di tale indicazione possa indurre in errore il consumatore in merito al Paese d'origine o al luogo di provenienza reale dell'alimento, in particolare se le informazioni che accompagnano l'alimento o contenute nell'etichetta nel loro insieme potrebbero, altrimenti, far pensare che l'alimento abbia un differente Paese d'origine o luogo di provenienza.
  Il paragrafo 3 prevede, poi, che quando il Paese d'origine o il luogo di provenienza di un alimento indicato e non è lo stesso di quello del suo ingrediente primario: a) è indicato anche il paese d'origine o il luogo di provenienza di tale ingrediente primario; oppure b) il paese d'origine o il luogo di provenienza dell'ingrediente primario è indicato come diverso da quello dell'alimento.
  L'articolo 7 del reg. (UE) 1169/2011, richiamato dalla norma prevede che le informazioni non devono indurre in errore, in particolare: per quanto riguarda le caratteristiche dell'alimento e, in particolare, la natura, l'identità, le proprietà, la composizione, la quantità, la durata di conservazione, il paese d'origine o il luogo di provenienza, il metodo di fabbricazione o di produzione, attribuendo al prodotto alimentare effetti o proprietà che non possiede; suggerendo che l'alimento possiede caratteristiche particolari, quando in realtà tutti gli alimenti analoghi possiedono le stesse caratteristiche, in particolare evidenziando in modo esplicito la presenza o l'assenza di determinati ingredienti e/o sostanze nutritive; suggerendo, tramite l'aspetto, la descrizione o le illustrazioni, la presenza di un particolare alimento o di un ingrediente, mentre di fatto un componente naturalmente presente o un ingrediente normalmente utilizzato in tale alimento è stato sostituito con un diverso componente o un diverso ingrediente.
   Le informazioni sugli alimenti devono essere precise, chiare e facilmente comprensibili per il consumatore.
  L'articolo 3-bis del provvedimento in esame, inoltre, sostituisce il comma 10 del citato articolo 4 della legge n. 4 del 2011, prevedendo che alle violazioni relative all'obbligo di indicazione dell'origine del prodotto si applichino le sanzioni di cui al decreto legislativo n. 231 del 2017.
  Il comma 10 del richiamato articolo 4 della legge n. 4 del 2011 nel testo vigente, punisce, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.500 euro, chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio prodotti alimentari non etichettati in conformità alle disposizioni del medesimo articolo 4.
  Per effetto della modifica proposta, troverebbero invece applicazione le sanzioni previste dal decreto legislativo n. 231 del 2017 che reca, tra l'altro, la disciplina Pag. 206sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori.
  Tale provvedimento, salvo che il fatto costituisca reato, definisce le sanzioni di natura amministrativa pecuniaria – che per lo più sono ricomprese tra 2 mila e 16 mila euro – per ciascuna delle condotte descritte dal regolamento (UE) n. 1169/2011, tra le quali figurano: la violazione delle disposizioni generali in materia di informazioni sugli alimenti, delle informazioni obbligatorie sugli alimenti preimballati, delle disposizioni specifiche sulle indicazioni obbligatorie, come quelle in materia di denominazione dell'alimento, di indicazione quantitativa degli ingredienti e di indicazione del Paese di origine o del luogo di provenienza.
  Venendo alle disposizioni suscettibili di produrre effetti anche per il settore agricolo, segnala l'articolo 3, comma 1, che elimina l'obbligo della modalità telematica per la tenuta del Libro unico del lavoro presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, mediante l'abrogazione dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 151 del 2015.
  Segnala infine l'articolo 3-quater, rubricato «Altre misure di deburocratizzazione per le imprese» che, al comma 1, interviene sulla legge 27 gennaio 1968, n. 35, che reca norme per il controllo della pubblicità e del commercio dell'olio di oliva e dell'olio di semi.
  In particolare, la modifica introdotta al Senato sopprime il secondo periodo lasciando in vita la sola disposizione in base alla quale gli oli di semi, destinati al consumo alimentare, devono essere esenti da coloranti aggiuntivi. Viene, invece, soppresso il secondo periodo in base al quale la decolorazione degli oli di semi dai pigmenti eventualmente presenti deve essere tale che gli assorbimenti spettrofotometrici a 420 e 453 millimicron, corrispondenti rispettivamente ai massimi di assorbimento della clorofilla e del betacarotene, non superino i valori di 0,20 e di 0,10 misurati sull'olio, diluito con eguale volume di esano in vaschette da centimetri 1, con riferimento all'esano normale.

  Filippo GALLINELLA, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, dà la parola all'onorevole Golinelli per l'illustrazione della proposta di parere favorevole da lui predisposta (vedi allegato 1).
  Avverte altresì che i deputati del gruppo Partito Democratico hanno presentato una proposta alternativa di parere (vedi allegato 2).

  Guglielmo GOLINELLI (Lega), relatore, formalizza una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1), nella quale, in particolare, si prende atto con estremo favore delle disposizioni contenute all'articolo 3-bis che, al fine di valorizzare la produzione nazionale e consentire ai consumatori scelte di acquisto consapevoli, configurano un sistema di etichettatura corretto e trasparente a tutela del Made in Italy, oggetto di una battaglia politica del gruppo al quale appartiene, nonché dell'attuale Governo e del Ministro Centinaio.
  Sottolinea, inoltre, la rilevanza della norma che amplia la platea dei destinatari dei fondi previsti dal Programma triennale della pesca.

  Maria Chiara GADDA (PD) illustra la proposta di parere alternativo presentata dal Gruppo del Partito democratico ed esprime grande insoddisfazione rispetto ai contenuti del decreto-legge che, a dispetto del titolo, contiene ben poche misure di semplificazione. Osserva poi che, nonostante le tante declamate intenzioni del Governo di inserire numerose norme a favore del comparto, il decreto-legge si interessa molto poco del comparto agricolo e delle sue esigenze di semplificazione e alleggerimento degli oneri burocratici per le imprese agricole.
  Prima di entrare nel merito delle poche misure di interesse per la Commissione, si sofferma sull’iter di esame del provvedimento, ricordando che nel corso dell'esame in sede referente al Senato era stato approvato un numero rilevantissimo di Pag. 207emendamenti, per la maggior parte successivamente valutati inammissibili dalla Presidenza del Senato e che tale dichiarazione di inammissibilità ha consentito di eliminare microinterventi che avevano profili localistici, elettoralistici e ad personam. Stigmatizza quindi l'ennesima mortificazione subita dalla Commissione Agricoltura della Camera nella sua azione propositiva, dovuta alla ristrettezza dei tempi nella quale si trova costretta ad operare e, più in generale, lo scarso rispetto per il Parlamento, già mostrati in occasione dell'esame del disegno di legge di bilancio.
  Venendo poi alle poche misure rimaste nel decreto, osserva che l'unica vera misura per il comparto è rappresentata dalla disciplina in materia di etichettatura obbligatoria dell'indicazione e di origine. Tale intervento, necessitato dalla scadenza dei decreti nazionali già adottati in via sperimentale in materia di etichettatura di origine di pasta, latte, riso e pomodoro dal precedente Governo, e descritto all'opinione pubblica come intervento volto ad introdurre l'obbligatorietà dell'indicazione del Made in Italy, si limita in realtà ad apportare singole modifiche ad una disposizione già in vigore dal 2011 che dispone l'obbligatorietà dell'indicazione di origine, mai attuata, fino a quando il Governo precedente, attraverso una negoziazione seria e responsabile con l'Europa, ha attuato tale norma con l'emanazione dei decreti sull'origine del latte, del riso, della pasta e del pomodoro, che ha richiamato.
  Ricorda in proposito che l'indicazione obbligatoria per tutti i prodotti richiede una preventiva notifica alla Commissione europea che fino ad oggi si è sempre mostrata contraria all'indicazione per tutti i prodotti, stante la normativa europea vigente in materia. La tutela del Made in Italy è certamente un obiettivo prioritario da perseguire con tutti i mezzi ma reputa diffondere informazioni non veritiere in merito all'effettiva portata della norma che rappresenta solo un primo passo rispetto ad una partita da giocare altrove.
  Venendo poi alle ulteriori misure contenute del decreto volte ad eliminare per i produttori ed i confezionatori di burro e per i produttori di sfarinati e di paste alimentari l'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico dall'ordinamento, osserva che esse incideranno negativamente sull'esigenza di tracciabilità delle materie prime di base utilizzate a discapito della tanto declamata tutela del Made in Italy.
  Si sofferma quindi su tutte la mancanza del decreto-legge che non contiene gli interventi urgenti di semplificazione e di accelerazione dei procedimenti amministrativi di cui il comparto agricolo necessiterebbe, come quelli relativi alla trasformazione e alla conservazione dei prodotti ottenuti dallo svolgimento dell'attività agricola; quelli relativi agli adempimenti a carico dei datori di lavoro; quelli relativi alla disciplina della riproduzione animale e quelli relativi alle agevolazioni in materia di acquisto dei terreni agricoli e che tali interventi non sono stati inseriti nel testo in esame.
  Da ultimo, si sofferma sulla mancanza più grave: nonostante gli impegni annunciati dal Governo in merito all'adozione di misure urgenti per contrastare il dilagare della Xylella, il decreto in esame non prevede azioni a sostegno degli agricoltori e delle aziende agricole interessate necessari per consentire reimpianti, innesti e la programmazione delle attività dei frantoi, così come mancano misure per sostenere le imprese agricole pugliesi che hanno subito danni dalle gelate dello scorso inverno prive di polizze assicurative agevolate.
  Preannuncia pertanto il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

  Raffaele NEVI (FI) preannuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere favorevole del relatore, in quanto il metodo seguito dalla maggioranza nell'esame parlamentare del decreto – che, ancora una volta, ha visto un'estrema confusione al Senato e la marginalizzazione del ruolo della Camera chiamata all'esame in seconda lettura – rappresenta un ostacolo insormontabile rispetto alla possibilità di condividere il testo. Nel merito, Pag. 208pur sottolineando la presenza di alcune disposizioni importanti, come quella in materia di etichettatura, evidenzia anche molte carenze. Si riferisce all'assenza di ogni intervento per affrontare le drammatiche emergenze dell'agricoltura pugliese, tanto più grave ove si considerino le roboanti dichiarazioni e le promesse fatte a quei territori.
  Preannunciando la presentazione, da parte del suo gruppo, di emendamenti ed ordini del giorno nelle sedi a ciò deputate, non può che sottolineare come il provvedimento all'esame rappresenti un'occasione persa per attuare misure importanti richieste dal comparto cui solo parzialmente si potrà sopperire con l'approvazione della proposta di legge n. 982 recante misure di semplificazione per il settore agricolo all'esame della Commissione.

  Maria Cristina CARETTA (FdI) ritiene che da un'analisi puntuali dei contenuti del decreto-legge all'esame emerga come, al di là dei titoli e degli annunci, non vi sia una significativa semplificazione per le imprese e in particolare per le aziende del settore agricolo e della pesca.
  Evidenzia quindi gli aspetti sui quali il provvedimento avrebbe, invece, dovuto incidere. Si sofferma, in particolare, sull'assenza di norme in materia di gestione del personale da parte delle aziende, per le quali vi sarebbe, invece, la necessità di semplificare intervenendo sull'assunzione a chiamata e sull'utilizzo dei voucher, soggetti a una procedura che reputa troppo complessa. Rileva poi la mancanza di norme volte a semplificare la predisposizione da parte delle regioni dei piani di sviluppo regionali, nonché di disposizioni finalizzate a semplificare il sistema dei pagamenti dei contributi della PAC, che coinvolge l'AGEA e le agenzie regionali a ciò deputate, prevedendo procedure farraginose che, unite alle lentezze burocratiche, costringono spesso gli agricoltori ad affrontare dei contenziosi.
  Pertanto, pur condividendo le norme in materia di etichettatura, sottolinea come il provvedimento in oggetto non rechi misure idonee a tradursi in azioni concrete di semplificazione per il comparto agricolo. Preannuncia, quindi, il voto di astensione del gruppo Fratelli d'Italia esprimendo l'auspicio che nel corso dell'esame in Assemblea vegano approvati gli emendamenti che il suo gruppo presenterà.

  Federico FORNARO (LeU) sottolinea come le modalità di esame del decreto-legge cosiddetto semplificazioni – contraddistinto da una compressione assoluta dei tempi per la Camera dei deputati che, ancora una volta, si trova a svolgere un ruolo di mera ratifica del lavoro svolto al Senato – riproponga, per l'ennesima volta dall'inizio della legislatura, un gravissimo problema di metodo, prima ancora che di merito.
  Evidenzia, quindi, il rischio di uno snaturamento della Costituzione connesso al modus operandi dell'attuale Governo – che vi fa ricorso in maniera più accentuata rispetto a quanto avveniva in passato – che, scegliendo il ramo del Parlamento al quale sottopone per primo i provvedimenti d'urgenza – ossia il Senato – non sulla base del criterio di una tendenziale ripartizione del carico di lavoro tra le due Assemblee, ma di altri fattori, determina la compressione del ruolo della Camera costretta a ratificare, in pochissimo tempo e con i limiti imposti dal ricorso alla questione di fiducia, che priva di significato l'attività emendativa, l'operato dell'altra Assemblea legislativa.
  Rilevato che, a suo avviso, il metodo sta prevalendo sul merito, denuncia il rischio di un travalicamento della Costituzione formale e dell'instaurarsi di una Costituzione materiale contraddistinta da un sistema bicamerale acefalo o da un sistema monocamerale a turno.
  Richiamata la giurisprudenza costituzionale sui limiti alla facoltà emendativa in fase di conversione dei decreti-legge e richiamato altresì il necessario rispetto da parte dell'Esecutivo del ruolo del Parlamento, e delle Commissioni in particolare, rivolge al presidente Gallinella l'invito a rappresentare nelle sedi opportune al Presidente della Camera il suo disagio che si Pag. 209augura sia condiviso sia dagli altri gruppi di opposizione sia dalla maggioranza.

  Paolo PARENTELA (M5S) in relazione alle osservazioni svolte dai colleghi delle opposizioni, osserva come il decreto-legge all'esame rappresenti un punto di partenza sul tema della semplificazione, che si augura possa essere completato e approfondito per quanto concerne il settore dell'agricoltura e della pesca, dalla XIII Commissione, attraverso l'esame della proposta di legge C. 982, a prima firma Gallinella.
  Sottolinea l'impegno dell'attuale Governo a semplificare l'attività delle imprese, richiamando però la necessaria collaborazione a tal fine delle regioni nell'esercizio delle funzioni loro attribuite.
  In merito alla questione delle gelate verificatesi in Puglia, ricorda che al Senato era stato presentato un emendamento per introdurre misure volte a far fronte alle ripercussioni negative ad esse connesse, ma che lo stesso è stato ritenuto inammissibile. Auspica quindi che il Governo riproponga tali misure nel primo provvedimento utile.
  Infine, si dichiara molto soddisfatto per le disposizioni in materia di etichettatura – battaglia storica anche del MoVimento 5 Stelle – che configurano un sistema di etichettatura corretto e trasparente a tutela del Made in Italy, fondamentale per valorizzare la produzione nazionale, consentire scelte di acquisto consapevoli ai consumatori e tutelare la salute dei cittadini, del territorio, dell'economia e dell'occupazione.
  Preannnuncia, quindi, il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

  Lorenzo VIVIANI (Lega) evidenziata l'importanza delle disposizioni in materia di tracciabilità ed etichettatura, osserva come queste rappresentino un significativo passo in avanti, ma non ancora il punto di arrivo perché la vera battaglia dovrà essere affrontata in sede europea a tutela del made in Italy, attraverso un cambio di mentalità che dovrà esser sostenuto in maniera trasversale da tutte le forze politiche.
  Evidenziato l'impegno assicurato dal Ministro Centinaio, sin dall'assunzione della guida del Dicastero delle politiche agricole, per la soluzione agli annosi problemi che affliggono l'agricoltura in Puglia, ritiene che il Governo si farà carico in tempi rapidi di fornire una soluzione al problema delle gelate.
  Preannuncia, quindi, il voto favorevole della Lega sulla proposta di parere del relatore.

  Silvia BENEDETTI (Misto-MAIE-SI) pur condividendo la finalità del provvedimento in esame, dichiara che la sua valutazione sul provvedimento in esame non può prescindere dal metodo seguito. Stigmatizza, quindi, la natura eterogenea del decreto-legge, che riproduce lo schema del decreto omnibus, peraltro ampiamente criticato dallo stesso MoVimento 5 Stelle nella precedente legislatura. Sottolinea, inoltre, che il mancato rispetto delle regole che sovraintendono a un corretto utilizzo delle fonti normative ha portato a vanificare l'azione politica con riferimento a importanti misure, e in particolare a quelle volte a contrastare la Xylella fastidiosa e il problema delle gelate in Puglia, che sono state oggetto di declaratoria di inammissibilità al Senato.
  Pur esprimendo apprezzamento per le norme sull'etichettatura, evidenziato l'esiguo numero di misure di semplificazione recate dal provvedimento in oggetto, preannuncia, quindi, il voto di astensione del gruppo Misto sulla proposta di parere del relatore.

  Filippo GALLINELLA, presidente, intervenendo sulla questione delle gelate verificatesi di recente in Puglia, fa presente che l'emendamento presentato al Senato al quale hanno fatto riferimento molti colleghi intervenuti, dichiarato inammissibile dalla Presidente Casellati, era stato sottoscritto da tutti i gruppi rappresentati in tale ramo del Parlamento. Evidenzia, quindi, come ciò sia il segno evidente di una sensibilità sul tema comune a tutte le forze politiche. Pag. 210
  Nessun altro chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di parere favorevole del relatore (vedi allegato 1).

  La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore (vedi allegato 1).

  La seduta termina alle 13.45.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.45 alle 13.55.

Pag. 211