CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 31 gennaio 2019
135.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
COMUNICATO
Pag. 137

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Giovedì 31 gennaio 2019.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.20 alle 13.40.

SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 31 gennaio 2019. — Presidenza del presidente Alessandro Manuel BENVENUTO. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Vannia Gava.

  La seduta comincia alle 13.40.

Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione.
C. 1550 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alle Commissioni V e X).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Ugo PAROLO (Lega) relatore, fa presente che, in primo luogo l'articolo 4-bis – introdotto al Senato – che destina 10 milioni di euro per il 2019 per speciali erogazioni ai familiari delle vittime e ai superstiti del disastro avvenuto in Abruzzo, il 18 gennaio 2017, presso l'hotel Rigopiano di Farindola. In particolare, le elargizioni sono effettuate a favore delle famiglie delle vittime e a chi ha riportato lesioni «gravi o gravissime». L'individuazione dei beneficiari e l'attribuzione delle relative somme, anche sulla base di una valutazione dello stato di effettiva necessità e della gravità della lesione, è demandata all'intesa tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e i sindaci dei comuni di residenza.
  La norma specifica sia l'ordine di assegnazione delle somme spettanti ai familiari delle vittime, sia che le elargizioni sono esenti da tasse e assegnate in aggiunta ad ogni altra somma cui i soggetti abbiano diritto a qualsiasi titolo. La copertura Pag. 138finanziaria è a valere sulle risorse di parte corrente del Fondo per il federalismo amministrativo.
  L'articolo 5 interviene sulle procedure negli appalti pubblici sotto soglia comunitaria. In particolare, novella l'articolo 80 del codice dei contratti pubblici per la parte in cui prevede i casi in cui un operatore economico possa essere escluso dalla partecipazione alla procedura d'appalto, al fine – come precisa la relazione illustrativa – di «allineare il testo alla direttiva 2014/24/UE, articolo 57, paragrafo 4, che considera in maniera autonoma le quattro fattispecie di esclusione indicate erroneamente, a titolo esemplificativo nell'attuale lettera c)».
  La lettera c) come riformulata prevede che possa essere escluso dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico qualora la stazione appaltante dimostri, con mezzi adeguati, che esso si sia reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Rispetto alla formulazione vigente quindi è soppresso il più volte citato elenco delle cause di esclusione.
  Ai sensi delle nuove lettere c-bis) e c-ter) le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore, qualora l'operatore economico abbia: tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione (lettera c-bis); dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili. Su tali circostanze la stazione appaltante deve motivare anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa (lettera c-ter).
  L'articolo 6 prevede la soppressione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) a decorrere dal 1o gennaio 2019 e – fino alla piena operatività del nuovo sistema disciplinato dai nuovi commi da 3 a 3-sexies, come approvati al Senato – dispone l'applicazione dei meccanismi di tracciabilità con i tradizionali registri di carico e scarico, formulari di trasporto e MUD (modello unico di dichiarazione ambientale).
  Con la soppressione del SISTRI viene meno anche l'obbligo di versare i contributi per il suo funzionamento.
  Vale la pena ricordare che l'entrata in funzione del SISTRI, istituito nel 2009, per problemi applicativi è stata più volte prorogata con interventi legislativi che hanno anche differito il termine iniziale per l'applicazione delle sanzioni nonché esteso il c.d. doppio binario, cioè il periodo durante il quale i soggetti obbligati al controllo telematico devono continuare ad effettuare anche il tracciamento tradizionale dei rifiuti. In base all'ultima proroga, disposta dal comma 1134 della legge di bilancio 2018 (L. 205/2017), il termine di chiusura del «doppio binario» è fissato alla data del subentro nella gestione del servizio da parte del nuovo concessionario e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2018.
  Poiché l'ultima aggiudicazione è avvenuta in data 1o febbraio 2017 (dopo che la prima aggiudicazione, avvenuta nell'estate 2016, era stata annullata in autotutela) in favore del raggruppamento di imprese costituendo tra AlmavivA SpA mandataria e Telecom Italia SpA e Agriconsulting SpA mandanti, ne consegue che gli adempimenti tradizionali a cui fa riferimento il comma in esame non sono di fatto mai stati abbandonati.
  La norma in commento procede quindi all'abrogazione espressa delle disposizioni di rango primario che disciplinano il SISTRI, attualmente contenute nella parte quarta del Codice dell'ambiente (decreto legislativo n. 152 del 2006) e assegna i Pag. 139contributi relativi all'anno 2018 all'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente.
  I commi 3, 3-bis, 3-quater, 3-quinquies e 3-sexies, come approvati dal Senato, prevedono l'istituzione – a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto – del Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, gestito direttamente dal Ministero dell'ambiente.
  Le norme richiamate specificano i soggetti obbligati ad iscriversi al Registro ed i termini per l'iscrizione mentre rinviano ad un decreto del Ministro dell'Ambiente, di cui non è fissato un termine di adozione, la disciplina del Registro (comma 3-bis), nonché l'importo dei contributi richiesti (comma 3-quater) e le sanzioni nei casi di inadempimento agli obblighi previsti (comma 3-quinquies). Tale decreto, per il quale non è fissato un termine di emanazione né sono esplicitati i principi in base ai quali definire gli importi dei contributi nonché delle sanzioni amministrative pecuniarie per le singole condotte, dovrà essere adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988.
  Gli importi delle sanzioni sono versati ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e destinati agli interventi di bonifica dei siti inquinati di interesse nazionale (SIN) «orfani», cioè per i quali il responsabile non provveda alla bonifica o non sia individuabile oppure non provveda il proprietario del sito né altro soggetto interessato.
  Ricorda infine che – sul tema del sistema di controllo della qualità e di tracciabilità dei rifiuti urbani – è recentemente intervenuta la direttiva sui rifiuti 2018/851/UE, il cui recepimento nell'ordinamento nazionale, non ancora avvenuto, è previsto dal disegno di legge di delegazione europea 2018, attualmente all'esame del Senato. In quest'ultimo si prevede, tra i criteri della delega, la modifica e l'estensione del sistema di tracciabilità informatica dei rifiuti (articolo 15, comma 1, lettera b).
  L'articolo 8-bis, introdotto al Senato, prevede semplificazioni in materia di rilascio di autorizzazioni per l'installazione di reti di comunicazione elettronica, apportando modifiche al decreto legislativo n. 33 del 2016, che in attuazione della direttiva 2014/61/UE, ha previsto misure per ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica a banda ultralarga.
  In estrema sintesi, il comma 1, lettera a), novella il citato decreto legislativo n. 33, consentendo ai fini dell'autorizzazione archeologica, che l'operatore possa limitarsi alla preventiva comunicazione dell'inizio dei lavori alla Soprintendenza – allegando la necessaria documentazione – quando siano utilizzate infrastrutture fisiche esistenti e tecnologie di scavo a basso impatto ambientale in presenza di sottoservizi. In caso di utilizzo di tecnologie di scavo a basso impatto ambientale con minitrincea, si prevede che le attività di scavo siano precedute da indagini non invasive, concordate con la Soprintendenza, con conseguente esenzione dalla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico.
  Per la medesima finalità, la lettera b) del comma 1 inserisce una disposizione volta ad agevolare la realizzazione, da parte dei condomìni, dei lavori necessari alla realizzazione di infrastrutture interne ed esterne all'edificio predisposte per le reti di comunicazione elettronica a banda ultralarga. Equiparandoli ai lavori di manutenzione straordinaria urgente si consente che possano essere ordinati direttamente dall'amministratore del condominio.
  La lettera c) del comma 1 precisa che gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica – oltre ad essere soggetti soltanto alle prestazioni e alle tasse o canoni espressamente previsti – sono esentati da ogni altro tipo di onere.
  Il comma 2 apporta modifiche all'articolo 88 del codice delle comunicazioni elettroniche, in materia di opere civili, scavi ed occupazione di suolo pubblico, facilitando la presentazione delle richieste – adesso mediante un'unica istanza – per l'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica che presuppongono la Pag. 140realizzazione di opere civili o di scavi. Inoltre dispone che il rilascio dell'autorizzazione comporta l'autorizzazione non solo alla effettuazione degli scavi ma anche delle eventuali opere civili e, infine, prevede che l'autorizzazione della Soprintendenza sia rilasciata entro il termine di novanta giorni.
  I commi da 3 a 5 semplificano le procedure per l'installazione di cabine e di reti a banda ultralarga, escludendo l'istallazione di cabine di piccole dimensioni dal procedimento autorizzatorio e ricomprendendole nell'ambito degli interventi in aree vincolate esclusi dall'autorizzazione paesaggistica. Viene quindi fissato il termine di 15 giorni per il rilascio del nulla osta da parte del comune e il termine di 40 giorni per il rilascio dell'autorizzazione per interventi finalizzati alla installazione di reti di comunicazione elettronica a banda ultralarga.
  Pur rientrando nella specifica competenza della Commissione Attività produttive (cui infatti il testo è stato assegnato in sede referente congiuntamente alla V Commissione) ritiene meritevole di attenzione, in questa sede, i contenuti degli articoli 11-ter e 11-quater, introdotti al Senato.
  L'articolo 11-ter prevede l'approvazione – con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente, entro 18 mesi – di un Piano per la Transizione Energetica Sostenibile delle Aree Idonee (PiTESAI). In esso sarà definito il quadro di riferimento delle aree ove è consentito lo svolgimento delle attività di prospezione e ricerca e coltivazione di idrocarburi sul territorio nazionale, in un'ottica di valorizzazione della loro sostenibilità ambientale, sociale ed economica.
  La norma definisce in modo dettagliato i contenuti essenziali del PiTESAI, che deve essere adottato previa valutazione ambientale strategica e, limitatamente alle aree su terraferma, di intesa con la Conferenza unificata. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa entro il termine di 120 giorni dalla seconda seduta, ovvero in caso di espresso e motivato dissenso della Conferenza unificata, il PiTESAI è adottato con riferimento alle sole aree marine.
  In particolare, si prevede che esso deve tener conto di tutte le caratteristiche del territorio, sociali, industriali urbanistiche e morfologiche con particolare riferimento all'assetto idrogeologico ed alle vigenti pianificazioni. Inoltre, con riferimento alle aree marine, il piano deve considerare i possibili effetti sull'ecosistema, nonché tenere conto dell'analisi delle rotte marittime, della pescosità delle aree e della possibile interferenza sulle coste. Nel piano devono altresì essere indicati i tempi e modi di dismissione e rimessa in pristino dei luoghi da parte delle «relative installazioni» (rectius dei soggetti che vi operano) che abbiano cessato la loro attività.
  Nelle more dell'adozione del Piano sono sospesi – salvo talune eccezioni – i procedimenti amministrativi, ivi inclusi quelli di valutazione di impatto ambientale, relativi al conferimento di nuovi permessi non ancora pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione. È anche vietata la presentazione di nuove istanze che non siano di proroga di vigenza delle concessioni in essere.
  Fino all'adozione del Piano sono sospesi i permessi di prospezione o di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in essere, sia per aree in terraferma che in mare, con conseguente interruzione di tutte le attività di prospezione e ricerca in corso di esecuzione. Tale sospensione determina anche la sospensione del decorso temporale dei permessi stessi e del pagamento del relativo canone.
  In caso di mancata adozione del PiTESAI entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, i procedimenti sospesi concernenti il conferimento di nuovi permessi di prospezione o di ricerca proseguono nell'istruttoria ed i permessi di prospezione e di ricerca sospesi riprendono efficacia.
  Peraltro, una volta adottato il Piano, se le attività risultino incompatibili con le previsioni del Piano stesso, le concessioni Pag. 141mantengono la loro efficacia sino alla scadenza e non sono ammesse nuove istanze di proroga.
  La disposizione in esame prevede – a decorrere dal 1o giugno 2019 – la rideterminazione in aumento dei canoni annui per le concessioni di coltivazione ed una sostanziale conferma dei canoni di stoccaggio nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana (comma 9), nonché – al venir meno della sospensione di cui al comma 6 – la rideterminazione in aumento dei canoni annui dei permessi di prospezione e ricerca (comma 10).
  Infine, oltre alla copertura degli oneri, l'articolo in esame dispone che alle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi svolte nell'ambito di titoli minerari rilasciati a seguito di istanze presentate dopo l'entrata in vigore della presente legge, non si applica la normativa vigente che le qualifica come attività di pubblica utilità. Resta invece fermo il carattere di pubblica utilità delle attività di stoccaggio di gas naturale in sotterraneo.
  L'articolo 11-quater interviene in tema di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua per uso idroelettrico, disponendo – con una novella all'articolo 12 del decreto legislativo n. 79 del 1999 – la regionalizzazione della proprietà delle opere idroelettriche alla scadenza delle concessioni e nei casi di decadenza o rinuncia alle stesse, ed in particolare, il trasferimento alle regioni, una volta cessata la concessione: delle cd. «opere bagnate» (dighe, condotte etc.) a titolo gratuito; delle cd. «opere asciutte» (beni materiali), con corresponsione di un prezzo da quantificare al netto dei beni ammortizzati, secondo criteri definiti dalla disposizione in esame.
  Si prevede che le regioni, ove non ritengano sussistere un prevalente interesse pubblico ad un diverso uso delle acque, incompatibile con il mantenimento dell'uso a fine idroelettrico, possono procedere all'assegnazione delle relative concessioni, secondo modalità e tempi di durata (tra 20 e 40 anni, incrementabili di altri 10) che saranno disciplinati con legge regionale, entro un anno e comunque non oltre il 31 marzo 2020, così da consentire l'avvio delle procedure entro due anni dall'entrata in vigore della predetta legge regionale.
  I concessionari corrispondono semestralmente alle regioni un canone, determinato con le singole leggi regionale, sentita l'ARERA, articolato in una componente fissa, legata alla potenza nominale media di concessione, e in una componente variabile, calcolata come percentuale dei ricavi normalizzati (comma 1-quinquies).
  Per le concessioni con termine di scadenza anteriore al 31 dicembre 2023, ivi incluse quelle già scadute, è demandata alle regioni la fissazione del corrispettivo per il periodo necessario al completamento delle procedure di nuova assegnazione, comunque non oltre il 31 dicembre 2023 (comma 1-sexies). Fino ad allora il concessionario scaduto è tenuto a fornire, su richiesta della regione, energia nella misura e con modalità specificamente previste, nonché a versare alla regione un canone aggiuntivo, rispetto al canone demaniale, da corrispondere per l'esercizio degli impianti; tale canone aggiuntivo è destinato per un importo non inferiore al 60 per cento alle province il cui territorio è interessato dalle derivazioni (comma 1-septies).
  Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano (comma 1-octies).
  Formula, in conclusione, una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

  La sottosegretaria Vannia GAVA esprime parere conforme al relatore.

  Tommaso FOTI (FdI) esprime rammarico per le condizioni in cui la Commissione si trova ad esaminare il provvedimento, i cui ristretti tempi e modi non consentiranno in alcun modo di assolvere compiutamente alla propria funzione consultiva.
  Per tali ragioni il suo gruppo non parteciperà alla votazione.Pag. 142
  Quanto al merito del provvedimento, salvo la disposizione volta a dare un giusto riconoscimento ai familiari delle vittime e ai superstiti del disastro avvenuto presso l'hotel Rigopiano, che è stata doverosamente recuperata nel primo provvedimento utile dopo essere stata colpevolmente omessa nella legge di bilancio, ritiene che le norme richiamate dal relatore siano tutte meritevoli di grande attenzione in quanto trattano temi delicati.
  Si sofferma, in particolare, sulla scelta di accompagnare l'abolizione del SISTRI con la reviviscenza di un sistema transitorio risalente al cosiddetto «decreto Matteoli», di cui non si intravede la fine, non essendo stato fissato nessun termine, neppure ordinatorio, per l'adozione del decreto che dovrebbe istituire il nuovo regime. Si chiede se tale previsione non contraddica esplicitamente le caratteristiche di necessità ed urgenza che dovrebbero assistere i contenuti dei decreti legge e delle leggi di conversione.
  Ancor più contraddittorio appare l'articolo 8-bis, che, da un lato, reca la esplicita finalità di semplificare le procedure per la predisposizione delle reti di comunicazione elettronica ma, nei fatti, finisce per renderle più complesse e farraginose per quanto concerne le autorizzazioni in materia archeologica.
  Per ragioni di competenza funzionale della Commissione, non si sofferma sulla difficile lettura della ratio della nuova normativa in materia di edilizia penitenziaria, che prevede trasferimenti di funzioni al personale del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria che non sembrano rientrare nelle competenze specifiche del suo organico.
  Ritiene assolutamente incongruo che – per l'adozione del Piano per la Transizione Energetica Sostenibile delle Aree Idonee (PiTESAI) – sia previsto un termine di 18 mesi, anch'esso incompatibile con le richiamate caratteristiche dei provvedimenti urgenti. Tale termine è ancor più significativo in quanto, nelle more dell'adozione del piano, una disposizione dal tenore quantomeno discutibile prevede che siano sospesi i permessi e interrotte le attività in corso concernenti le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi sul territorio nazionale.
  Infine, si chiede se, nella predisposizione della disciplina sulla regionalizzazione della proprietà delle opere idroelettriche alla scadenza delle concessioni e nei casi di decadenza o rinuncia alle stesse, sia stata opportunamente consultata la Conferenza Stato-Regioni.

  Stefania PEZZOPANE (PD), presenta una proposta alternativa di parere contrario (vedi allegato 2), che illustra. In particolare, sottolinea che l'abolizione del SISTRI avviene senza prevedere di fatto un sistema alternativo e ciò proprio nel momento in cui tutte le Procure sostengono che i rifiuti costituiscono uno dei contesti più appetibili per la criminalità organizzata e uno dei maggiori veicoli di illegalità. Chiede pertanto al Governo di prevedere una soluzione alternativa che sia immediatamente efficace e sostituisca il Sistri senza lasciare spazi temporali privi di controllo di cui le mafie potrebbero approfittare.
  Nel manifestare un forte apprezzamento per le misure introdotte a favore dei familiari delle vittime e dei superstiti del disastro avvenuto nell'hotel Rigopiano di Farindola, molti dei quali da lei conosciuti personalmente, fa presente che le medesime misure erano state da tempo oggetto di proposte ed emendamenti presentati dal Partito democratico e sottoposti all'attenzione del Governo, che li aveva sistematicamente ignorati. Ritiene necessario altresì che le misure a favore dei familiari delle vittime e dei superstiti dei disastri siano omogenee, riferendosi in particolare alle analoghe elargizioni a favore dei familiari delle vittime dei terremoti di L'Aquila e del centro Italia, al fine di non classificare le vittime come di serie A e di serie B. In ultimo, osserva che l'approvazione di tali misure è avvenuta nell'imminenza di una consultazione elettorale e auspica pertanto di non dover aspettare una nuova consultazione per vedere approvata un'analoga norma per altre catastrofi occorse nel Paese.

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  Alessandro Manuel BENVENUTO, presidente, mette in votazione la proposta di parere del relatore, avvertendo che dalla sua approvazione discende la preclusione della proposta alternativa di parere.

  La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore (vedi allegato 1).

  La seduta termina alle 14.10.

ERRATA CORRIGE

  Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 134 del 30 gennaio 2019: a pagina 96, all'ottava riga, le parole: «Adozione del testo base» devono intendersi sostituite dalle seguenti: «Adozione come testo base della pdl C. 52 Daga».

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