CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 31 gennaio 2019
135.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 31 gennaio 2019. — Presidenza del presidente Claudio BORGHI. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessio Mattia Villarosa.

  La seduta comincia alle 14.20.

Misure urgenti a sostegno della Banca Carige Spa – Cassa di risparmio di Genova e Imperia.
C. 1486 Governo.
(Parere alla VI Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 29 gennaio 2019.

  Claudio BORGHI, presidente, ricorda che la Commissione è in attesa delle risposte del Governo alle richieste di chiarimento avanzate dal relatore.

  Il sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA fa presente che l'articolo 22 destina l'importo di 1 miliardo di euro alla copertura degli oneri derivanti dalle operazioni di sottoscrizione di azioni e l'importo di 300 milioni di euro a copertura della concessione della garanzia dello Stato sulle passività di nuova emissione e sull'erogazione di liquidità di emergenza in favore della Banca Carige e assicura che lo stanziamento di 300 milioni di euro iscritto in bilancio a copertura della eventuale escussione della garanzia dello Stato che assiste le passività emesse dalla Banca, pari a 2 miliardi di euro, risulta essere congruo.
  Segnala infatti che, sulla base della media delle quotazioni di un bond senior unsecured di Carige rilevate nell'ultimo anno, Banca d'Italia ha stimato che la probabilità di default della Banca sia nella misura dell'8 per cento. Ipotizzando quindi il tasso di perdita attesa in caso di insolvenza nella misura del 45 per cento (ossia la percentuale dell'esposizione che la Banca prevede di non riuscire a recuperare), osserva che l'ammontare della garanzia che potrebbe essere escusso corrisponderebbe Pag. 69a 108 milioni di euro a fronte dell'emissione di passività fino a 3 miliardi nominali come previsto dall'articolo 1, comma 1. Pertanto, tenuto conto che la Banca ha emesso passività garantite dallo Stato per 2 miliardi di euro, segnala che il citato stanziamento di bilancio di 300 milioni di euro risulta congruo.
  Chiarisce che la mancata registrazione, in termini di fabbisogno, degli effetti delle garanzie previste dal decreto, è dovuta, oltre alla loro natura di oneri eventuali, sia nell’an che nel quantum, e all'incertezza della tempistica dell'eventuale escussione, anche al fatto che il rischio di escussione di dette garanzie è stato valutato molto contenuto e, quindi, ad esse non sono stati ascritti effetti di cassa.
  Evidenzia poi che le somme utilizzate a copertura dall'articolo 22 relative al contributo italiano alla ricostituzione delle risorse dei Fondi multilaterali di sviluppo e del Fondo globale per l'ambiente, corrispondenti al rifinanziamento disposto dalla legge di bilancio 2019, non sono finalizzate ad alcuna specifica operazione di partecipazione ad organismi internazionali.
  Segnala inoltre che per la copertura degli oneri del presente provvedimento non sono state utilizzate le risorse stanziate per la concessione della garanzia dello Stato di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 237 del 2016 e per le operazioni di rafforzamento patrimoniale di cui all'articolo 13 del medesimo decreto, poiché la relativa autorizzazione di spesa era limitata al solo anno 2017, come risulta dalla relazione del Governo sulla base della quale il Parlamento ha autorizzato uno scostamento dagli obiettivi di finanza pubblica in relazione a maggiori emissioni di debito pubblico nell'anno 2017 per un ammontare di 20 miliardi di euro.
  Precisa infine che la riclassificazione ai fini degli effetti della concessione delle garanzie sull'indebitamento netto effettuata da Eurostat in occasione del decreto-legge n. 99 del 2017, recante disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A., è stata dovuta alle particolari caratteristiche dell'operazione realizzata attraverso il citato decreto-legge, che aveva ad oggetto due banche già in procedura di fallimento e poste in liquidazione, per le quali – a differenza di quanto previsto dal presente decreto – era disposta la costituzione di una bad bank.

  Giuseppe BUOMPANE (M5S), relatore, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,
   esaminato il progetto di legge C. 1486 Governo, di conversione in legge del decreto-legge n. 1 del 2019, recante Misure urgenti a sostegno della Banca Carige Spa – Cassa di risparmio di Genova e Imperia;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
    l'articolo 22 destina l'importo di 1 miliardo di euro alla copertura degli oneri derivanti dalle operazioni di sottoscrizione di azioni e l'importo di 300 milioni di euro a copertura della concessione della garanzia dello Stato sulle passività di nuova emissione e sull'erogazione di liquidità di emergenza in favore della Banca Carige;
    lo stanziamento di 300 milioni di euro iscritto in bilancio a copertura della eventuale escussione della garanzia dello Stato che assiste le passività emesse dalla Banca, pari a 2 miliardi di euro, risulta essere congruo;
    infatti, sulla base della media delle quotazioni di un bond senior unsecured di Carige rilevate nell'ultimo anno, Banca d'Italia ha stimato che la probabilità di default della Banca sia nella misura dell'8 per cento;
    ipotizzando quindi il tasso di perdita attesa in caso di insolvenza nella misura del 45 per cento (ossia la percentuale dell'esposizione che la Banca prevede di non riuscire a recuperare), l'ammontare della garanzia che potrebbe essere escusso corrisponderebbe a 108 milioni di euro a Pag. 70fronte dell'emissione di passività fino a 3 miliardi nominali come previsto dall'articolo 1, comma 1;
    tenuto conto che la Banca ha emesso passività garantite dallo Stato per 2 miliardi di euro, il citato stanziamento di bilancio di 300 milioni di euro risulta pertanto congruo;
    la mancata registrazione, in termini di fabbisogno, degli effetti delle garanzie previste dal decreto, è dovuta, oltre alla loro natura di oneri eventuali, sia nell’an che nel quantum, e all'incertezza della tempistica dell'eventuale escussione, anche al fatto che il rischio di escussione di dette garanzie è stato valutato molto contenuto e, quindi, ad esse non sono stati ascritti effetti di cassa;
    si assicura che le somme utilizzate a copertura dall'articolo 22 relative al contributo italiano alla ricostituzione delle risorse dei Fondi multilaterali di sviluppo e del Fondo globale per l'ambiente, corrispondenti al rifinanziamento disposto dalla legge di bilancio 2019, non sono finalizzate ad alcuna specifica operazione di partecipazione ad organismi internazionali;
    per la copertura degli oneri del presente provvedimento non sono state utilizzate le risorse stanziate per la concessione della garanzia dello Stato di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 237 del 2016 e per le operazioni di rafforzamento patrimoniale di cui all'articolo 13 del medesimo decreto, poiché la relativa autorizzazione di spesa era limitata al solo anno 2017, come risulta dalla relazione del Governo sulla base della quale il Parlamento ha autorizzato uno scostamento dagli obiettivi di finanza pubblica in relazione a maggiori emissioni di debito pubblico nell'anno 2017 per un ammontare di 20 miliardi di euro;
    la riclassificazione ai fini degli effetti della concessione delle garanzie sull'indebitamento netto effettuata da Eurostat in occasione del decreto-legge n. 99 del 2017, recante disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A., è stata dovuta alle particolari caratteristiche dell'operazione realizzata attraverso il citato decreto-legge, che aveva ad oggetto due banche già in procedura di fallimento e poste in liquidazione, per le quali – a differenza di quanto previsto dal presente decreto – era disposta la costituzione di una bad bank;
   ritenuto che all'articolo 22, dal punto di vista formale, per entrambe le autorizzazioni di spesa oggetto di riduzione a fini di copertura, dovrebbe essere precisato che le riduzioni medesime sono disposte per l'anno 2019,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

  All'articolo 22, comma 1, secondo periodo, apportare le seguenti modificazioni:
   dopo le parole:
quanto a 1 miliardo di euro aggiungere le seguenti: per l'anno 2019;
   dopo le parole: quanto a 0,3 miliardi di euro aggiungere le seguenti: per l'anno 2019».

  Il sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

  Luigi MARATTIN (PD), in merito alla dichiarazione del sottosegretario Villarosa relativa all'attuale assenza di finalizzazione delle somme relative al contributo italiano alla ricostituzione delle risorse dei Fondi multilaterali di sviluppo e del Fondo globale dell'ambiente, segnala come tale finalizzazione dovesse essere invece prevista perché altrimenti un così cospicuo rifinanziamento, pari a ben 1 miliardo di euro per il 2019, disposto dalla legge di bilancio da poco approvata, risulterebbe del tutto incomprensibile.Pag. 71
  Con riferimento alla mancata quantificazione in termini di fabbisogno e di indebitamento netto degli effetti derivanti dalla concessione della garanzia dello Stato in favore di banca Carige, dichiara di non comprendere la motivazione fornita dal Governo, collegata, più che alla natura dell'operazione, alle diverse caratteristiche dei soggetti beneficiari della garanzia, ossia la Banca popolare di Vicenza S.p.A. e Veneto Banca S.p.A., da un lato, e Banca Carige S.p.A. dall'altro.

  Il sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA osserva che Banca Carige S.p.A. non è stata dichiarata fallita e posta in liquidazione, come invece erano le menzionate banche venete. Pertanto, anche sulla base di tale considerazione sono stati classificati gli effetti derivanti dalla concessione della garanzia dello Stato nei confronti di Banca Carige S.p.A.

  Claudio BORGHI, presidente, ritiene che le obiezioni avanzate da Eurostat in relazione all'intervento nei confronti delle banche venete fosse dovuto al fatto che in quel caso era stata disposta la costituzione di una bad bank, mentre l'operazione realizzata per Banca Carige presenta diverse caratteristiche. Osserva inoltre che probabilmente il Governo avrà chiesto conferma a Eurostat della possibilità di operare in questo senso.

  Luigi MARATTIN (PD) ritiene, salvo errori, che il SEC2010 prenda in considerazione la natura dell'operazione e non il soggetto nei cui confronti viene concessa la garanzia.

  Claudio BORGHI, presidente, ritiene che entrambi gli aspetti debbano essere valutati al fine di giudicare poco probabile l'escussione della garanzia.

  Luigi MARATTIN (PD) chiede al rappresentante del Governo se effettivamente Eurostat sia stata consultata su questo aspetto.

  Il sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA dichiara di non aver avuto contatti diretti con Eurostat e di non sapere se altri esponenti del Governo li abbiano avuti.

  Luigi MARATTIN (PD) chiede nuovamente al rappresentante del Governo di fornire risposta alla richiesta di chiarimento in ordine al rifinanziamento dei Fondi multilaterali di sviluppo e del Fondo globale dell'ambiente.

  Il sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA dichiara che lo stanziamento di 1 miliardo di euro per l'anno 2019, previsto dalla legge di bilancio 2019 quale contributo italiano alla ricostituzione delle risorse dei Fondi multilaterali di sviluppo e del Fondo globale dell'ambiente, non era finalizzato alla realizzazione di specifici progetti.

  Ylenja LUCASELLI (FdI) chiede al sottosegretario di ripetere chiaramente quanto dichiarato.

  Luigi MARATTIN (PD) chiede per quale motivo sia stato deciso di inserire l'importo di 1 miliardo di euro per l'anno 2019 quale contributo italiano alla ricostituzione delle risorse dei Fondi multilaterali di sviluppo e del Fondo globale dell'ambiente in assenza di una specifica esigenza.

  Il sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA conferma che il predetto stanziamento di 1 miliardo di euro per l'anno 2019, previsto dalla legge di bilancio 2019, non era finalizzato alla realizzazione di alcuno specifico progetto.

  Claudio BORGHI, presidente, osserva che frequentemente si effettuano stanziamenti su fondi senza una specifica finalità.

  Luigi MARATTIN (PD) concorda con il presidente che lo stanziamento di risorse su un fondo, a differenza dell'autorizzazione di spesa, generalmente non abbia specifiche finalità, ma sottolinea l'elevato Pag. 72importo di cui si sta discutendo e il fatto che si trattava di spese destinate ad essere utilizzate per finalità internazionali.
  Prende quindi atto che tale stanziamento è stato inserito a scopo eccessivamente prudenziale.

  Claudio BORGHI, presidente, conclude sottolineando che, poiché come affermato dal Governo le somme dei Fondi multilaterali di sviluppo e del Fondo globale dell'ambiente, utilizzate dal presente provvedimento, non pregiudicano la realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente, non si pone alcun problema in ordine alla copertura finanziaria del provvedimento.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2018.
C. 1432 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla XIV Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 29 gennaio 2019.

  Claudio BORGHI, presidente, ricorda che nella seduta dello scorso 29 gennaio il rappresentante del Governo ha depositato agli atti della Commissione la relazione tecnica aggiornata, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, riservandosi di fornire risposta alle richieste di chiarimento formulate dal relatore nella seduta del 17 gennaio 2019.

  Il sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA, con riferimento alla copertura finanziaria dell'articolo 3, assicura che sia l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1087, della legge n. 205 del 2017, sia il Fondo per interventi strutturali di politica economica recano le occorrenti risorse e il loro utilizzo non è comunque suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già programmati a valere sulle risorse medesime.
  Conferma inoltre che le disposizioni di cui all'articolo 4, in materia di pagamenti nelle transazioni commerciali, che modificano il codice degli appalti, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, non sono suscettibili di determinare accelerazioni nei pagamenti per stati di avanzamento di lavori tali da determinare effetti apprezzabili rispetto a quanto già scontato nei tendenziali.
  Prosegue evidenziando che l'Autorità di regolazione dei trasporti svolgerà le funzioni, attribuitele dall'articolo 8 in materia di vigilanza sui contratti afferenti alle infrastrutture aeroportuali, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  Con riferimento all'articolo 9, osserva che il valore dichiarato della merce importata comprensivo dei costi accessori, se rientra nelle previsioni dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 723 del 1965, non è gravato da dazi ed IVA e pertanto l'ampliamento del regime di non imponibilità riferito a tutti i costi accessori concernente le spedizioni non comporterà minori entrate per l'Erario.
  Garantisce quindi che le amministrazioni interessate, con particolare riferimento all'Agenzia italiana del farmaco – AIFA e al Comando dei Carabinieri per la tutela della salute, potranno fronteggiare gli adempimenti previsti dall'articolo 14, in materia di princìpi e linee guida relativi ai medicinali per uso umano, con le risorse disponibili a legislazione vigente.
  Con riferimento all'articolo 15, fa presente che il regime tariffario per le attività esercitate dal Ministero della salute in materia di dispositivi medici e medico diagnostici in vitro sarà determinato in modo da garantire la copertura integrale dei costi connessi all'espletamento delle nuove funzioni e non si determinerà alcun Pag. 73disallineamento temporale tra spese ed introiti tariffari, in quanto la corresponsione della tariffa precede temporalmente l'attività espletata.
  Evidenzia poi che l'ISPRA sarà in grado di assicurare lo svolgimento dei nuovi adempimenti previsti dall'articolo 16, in materia di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e di quelle derivanti dal sistema tariffario previsto dall'articolo 41 del decreto legislativo n. 49 del 2014, anche con riguardo al profilo dell'allineamento temporale tra spese ed introiti tariffari.
  Assicura inoltre che le disposizioni di cui all'articolo 17, relative allo smaltimento degli sfalci e delle potature, appaiono conformi all'ordinamento dell'Unione europea.
  Segnala infine che all'articolo 19, laddove si prevede che dall'attuazione del provvedimento in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, appare necessario precisare che sono comunque escluse le disposizioni di cui all'articolo 3, posto che le stesse sono oggetto di un'apposita copertura finanziaria.

  Alberto RIBOLLA (Lega), relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,
   esaminato il disegno di legge recante Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2018 (C. 1432 Governo, approvato dal Senato);
   per quanto riguarda i profili di merito;
   delibera di riferire favorevolmente sul complesso del disegno di legge;
   per quanto riguarda i profili finanziari,
   preso atto dei contenuti della relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, e dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
    con riferimento alla copertura finanziaria dell'articolo 3, sia l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1087, della legge n. 205 del 2017 sia il Fondo per interventi strutturali di politica economica recano le occorrenti risorse e il loro utilizzo non è comunque suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già programmati a valere sulle risorse medesime;
    le disposizioni di cui all'articolo 4, in materia di pagamenti nelle transazioni commerciali, che modificano il codice degli appalti, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, non sono suscettibili di determinare accelerazioni nei pagamenti per stati di avanzamento di lavori tali da determinare effetti apprezzabili rispetto a quanto già scontato nei tendenziali;
    l'Autorità di regolazione dei trasporti svolgerà le funzioni attribuitele dall'articolo 8 in materia di vigilanza sui contratti afferenti alle infrastrutture aeroportuali con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
    con riferimento all'articolo 9, il valore dichiarato della merce importata comprensivo dei costi accessori, se rientra nelle previsioni dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 723 del 1965, non è gravato da dazi ed IVA e pertanto l'ampliamento del regime di non imponibilità riferito a tutti i costi accessori concernente le spedizioni non comporterà minori entrate per l'Erario;
    le amministrazioni interessate, con particolare riferimento all'AIFA (Agenzia italiana del farmaco) e al Comando dei Carabinieri per la tutela della salute, potranno fronteggiare gli adempimenti previsti dall'articolo 14, in materia di princìpi Pag. 74e linee guida relativi ai medicinali per uso umano, con le risorse disponibili a legislazione vigente;
    con riferimento all'articolo 15, il regime tariffario per le attività esercitate dal Ministero della salute in materia di dispositivi medici e medico diagnostici in vitro sarà determinato in modo da garantire la copertura integrale dei costi connessi all'espletamento delle nuove funzioni e non si determinerà alcun disallineamento temporale tra spese ed introiti tariffari, in quanto la corresponsione della tariffa precede temporalmente l'attività espletata;
    l'ISPRA sarà in grado di assicurare lo svolgimento dei nuovi adempimenti previsti dall'articolo 16, in materia di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e di quelle derivanti dal sistema tariffario previsto dall'articolo 41 del decreto legislativo n. 49 del 2014, anche con riguardo al profilo dell'allineamento temporale tra spese ed introiti tariffari;
    le disposizioni di cui all'articolo 17, relative allo smaltimento degli sfalci e delle potature, appaiono conformi all'ordinamento dell'Unione europea;
    all'articolo 19, laddove si prevede che dall'attuazione del provvedimento in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, appare necessario precisare che sono comunque escluse le disposizioni di cui all'articolo 3, posto che le stesse sono oggetto di un'apposita copertura finanziaria,

delibera di riferire favorevolmente

  con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

  All'articolo 19, comma 1, primo periodo, dopo le parole: della presente legge aggiungere le seguenti:, ad eccezione dell'articolo 3,».

  Il sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 14.40.