CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 29 gennaio 2019
133.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
Pag. 19

AUDIZIONI INFORMALI

  Martedì 29 gennaio 2019.

Audizione, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 649 Bartolozzi, recante «Delega al Governo per l'istituzione del Tribunale superiore dei conflitti presso la Corte di cassazione», di Alberto Avoli, Procuratore generale della Corte dei conti, e di Mauro Orefice, Presidente di coordinamento delle Sezioni riunite in sede giurisdizionale della Corte dei Conti, in rappresentanza del presidente Angelo Buscema.

  Le audizioni informali si sono svolte dalle 13.10 alle 13.40.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 29 gennaio 2019. — Presidenza della presidente Giulia SARTI. – Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia, Jacopo Morrone.

  La seduta comincia alle 13.40.

DL 1/2019: Misure urgenti a sostegno della Banca Carige Spa – Cassa di risparmio di Genova e Imperia.
C. 1486 Governo.
(Parere alla VI Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Flavio DI MURO (Lega), relatore, ricorda che la Commissione è oggi chiamata ad esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere, il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 1 del 2019 recante Misure urgenti a sostegno della Banca Carige Spa – Cassa di risparmio di Genova e Imperia, presentato dal Governo l'8 gennaio scorso. Rammenta preliminarmente che tale provvedimento, che si compone di 23 articoli, è volto a consentire al Ministero dell'economia e delle finanze di erogare, nel rispetto delle regole europee sugli aiuti di Stato alle banche, sostegno pubblico a Banca Carige Pag. 20S.p.a., anche in esito agli esercizi di stress effettuati a livello nazionale, dell'Unione europea e del Meccanismo di vigilanza unico, al fine di garantire la stabilità finanziaria e assicurare la protezione del risparmio. In particolare, il decreto: disciplina (Capo I) la concessione della garanzia dello Stato sulle passività di nuova emissione della Banca Carige S.p.A. (articoli 1-8) e sui finanziamenti alla stessa erogati discrezionalmente dalla Banca d'Italia per fronteggiare gravi crisi di liquidità (emergency liquidity assistance-ELA, articoli 9-10); autorizza (Capo II) il Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) a sottoscrivere o acquistare azioni della Banca Carige S.p.A., definendo le modalità di tali interventi (articoli 12-21); stabilisce (Capo III) le risorse finanziarie (1,3 miliardi) destinate alla copertura degli oneri derivanti dalle operazioni di sottoscrizione di azioni effettuate per il rafforzamento patrimoniale nel limite massimo di 1 miliardo di euro e dalle garanzie concesse dallo Stato su passività di nuova emissione e sull'erogazione di liquidità di emergenza (ai sensi del Capo I) a favore di Banca Carige S.p.A.
  In riferimento alle parti di stretta competenza della Commissione giustizia, segnala le disposizioni di cui agli articoli 1, 5, 10, 17 e 20 del provvedimento.
  In particolare, evidenzia che l'articolo 1 autorizza il Ministero dell'economia e finanze a concedere, fino al 30 giugno 2019, la garanzia dello Stato sulle passività di nuova emissione di Banca Carige S.p.A., fino a un valore nominale di 3 miliardi di euro. Come chiarito dall'articolo 5 del provvedimento, tale garanzia è onerosa, incondizionata, irrevocabile e a prima richiesta e copre il capitale e gli interessi. Il valore nominale degli strumenti finanziari con durata superiore ai 3 anni sui quali può essere prestata la garanzia non può eccedere un terzo del valore nominale totale degli strumenti finanziari emessi dalla banca. Sono escluse dalla garanzia le passività computabili nei fondi propri a fini di vigilanza.
  Ricorda che l'articolo 10 detta le modalità di escussione della garanzia statale sull'erogazione di liquidità di emergenza. Ai sensi del comma 1, in caso di inadempimento della Banca Carige S.p.A. alle proprie obbligazioni di pagamento nei confronti della Banca d'Italia rivenienti dal contratto di finanziamento ELA, la Banca d'Italia, in esito all'escussione del collaterale (attività finanziaria posta in garanzia) stanziato a copertura del finanziamento e nei limiti dell'importo garantito, presenta richiesta di attivazione della garanzia statale al Dipartimento del Tesoro, allegando la documentazione relativa all'escussione del collaterale e indicando gli importi residuali dovuti. Il comma 2 dello stesso articolo stabilisce che il Dipartimento del Tesoro, accertata la fondatezza della richiesta, provvede tempestivamente entro 30 giorni alla corresponsione dell'importo dovuto dalla banca.
  Quanto all'articolo 17, fa presente che esso disciplina le modalità concrete di realizzazione dell'intervento statale di ricapitalizzazione precauzionale di Banca Carige. Il piano di ristrutturazione e le sue eventuali successive variazioni sono notificati alla Commissione europea, ai fini di una decisione sulla compatibilità delle misure con le norme in tema di aiuti di Stato. Ad esito positivo della valutazione della Commissione, le norme affidano a un provvedimento del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato su proposta della Banca d'Italia, l'applicazione delle misure di burden sharing, nonché l'aumento di capitale della banca e la sottoscrizione o l'acquisto delle azioni da parte del MEF. L'adozione dei predetti provvedimenti è subordinata all'assenza delle condizioni per avviare la risoluzione dell'istituto bancario, nonché all'assenza dei presupposti che danno luogo alla conversione forzosa di azioni, partecipazioni e altri strumenti di capitale nell'ambito della risoluzione delle crisi, ovvero quale misura adottata per rimediare allo stato di dissesto. In particolare, il comma 9 dell'articolo 17, prevede che l'adeguamento dello statuto della banca emittente per riflettere la nuova composizione del capitale sociale deve essere curato dal consiglio di amministrazione nel modello tradizionale o da Pag. 21quello di gestione nel modello duale: a tale fine viene richiamato l'articolo 2443, terzo comma, del codice civile ai sensi del quale il verbale della deliberazione degli amministratori di aumentare il capitale deve essere redatto da un notaio e deve essere depositato e iscritto a norma di legge.
  Segnala che l'articolo 20 disciplina le misure che prevedono la partecipazione di azionisti e creditori subordinati agli oneri di ricapitalizzazione della banca (cosiddetto burden sharing). Ai fini di minimizzare l'intervento pubblico, in coerenza con i principi fissati dalla Commissione europea in materia di aiuti di Stato per il settore bancario, l'eventuale sottoscrizione delle azioni da parte del Ministero dell'economia e delle finanze è effettuata solo dopo la conversione in azioni di nuova emissione degli strumenti subordinati in circolazione. Nello specifico, il comma 6 di tale articolo dispone che, in relazione all'assunzione di partecipazioni conseguente alle misure di conversione, si deroghi alla disciplina ordinaria in materia di autorizzazioni e comunicazioni relative all'acquisto o all'incremento di partecipazioni qualificate (applicando l'articolo 53 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180). Non trovano, inoltre, applicazione i limiti codicistici, ovvero le altre limitazioni previste dalla legge, da contratti o dallo statuto, che possono ostacolare la conversione (ai sensi dell'articolo 58, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 180 del 2015). Non si applicano i divieti di acquisto previsti dal codice civile nel caso di controllo societario, né si applica il divieto di sottoscrizione reciproca di azioni (articoli 2359-bis e 2359-ter, 2359-quinquies e 2360 del codice civile), né l'articolo 121 del testo unico della finanza (decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58) in tema di disciplina delle partecipazioni reciproche. Per quanto concerne la tutela giurisdizionale avverso le misure di conversione forzosa e aumento del capitale, fa presente che il comma 7 dell'articolo in esame rinvia alla tutela giurisdizionale prevista dalle norme nazionali di recepimento della direttiva 2014/59/UE che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento (cosiddetta BRRD – Bank Recovery and Resolution Directive). Rammenta, in particolare, che l'articolo 95 del decreto legislativo n. 180 del 2015, dispone che la tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo sia disciplinata dal Codice del processo amministrativo. Ove sia violato il principio della parità di trattamento rispetto al caso di liquidazione dell'ente in applicazione dell'articolo 89, comma 1, del richiamato decreto legislativo, ciascun creditore ha diritto a ricevere un indennizzo, corrisposto dall'Emittente mediante l'attribuzione di nuove azioni. Evidenzia che il comma 8 disciplina gli effetti dell'azione delle misure di burden sharing e di erogazione del sostegno pubblico sui rapporti contrattuali dell'intermediario. A tale proposito, si estende a tale fattispecie l'articolo 65 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, prevedendo in primo luogo l'inefficacia delle pattuizioni contrattuali che ricollegano a tali misure conseguenze negative per l'intermediario o per altro componente del gruppo bancario di appartenenza (clausole risolutive espresse, clausole di event of default; di cross-default o di acceleration event). In secondo luogo, viene chiarito che le misure disposte dal Ministero dell'economia e delle finanze non costituiscono di per sé inadempimento contrattuale e pertanto non consentono ai creditori di attivare i rimedi previsti in tali casi (ad esempio risoluzione, decadenza dal beneficio del termine, escussione delle garanzie e altro). In fine, ricorda che, ai sensi del comma 9, le norme in esame vengono qualificate come disposizioni di applicazione necessaria ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 593 del 17 giugno 2008 (Regolamento «Roma I» che disciplina l'individuazione della legge applicabile, in caso di conflitti di legge in materia di obbligazioni contrattuali civili e commerciali) e dell'articolo 17 della legge 31 maggio 1995, n. 218 (norme che disciplinano il diritto internazionale privato). Si tratta dunque di norme la cui applicazione è ritenuta irrinunciabile in virtù dell'oggetto o della finalità perseguita. Esse Pag. 22costituiscono provvedimenti di risanamento ai sensi della direttiva n. 24 del 4 aprile 2001 in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi; applicano e producono i loro effetti negli altri Stati dell'Unione europea, secondo le regole contenute nel Titolo IV, Sezione III-bis, del Testo unico bancario in tema di applicazione delle procedure di crisi delle banche comunitarie.
  Nel rinviare alla seduta di domani la formulazione di una proposta di parere, sottolinea che, come evidenziato anche dalla relazione, le parti di stretta competenza della Commissione giustizia sono di portata decisamente limitata.

  Pierantonio ZANETTIN (FI) nel concordare con il relatore circa la scarsa rilevanza delle parti di competenza della Commissione Giustizia attualmente contenute nel provvedimento in esame, sottolinea che diverso sarebbe il discorso se, come anticipato in un articolo del quotidiano Il Sole 24 Ore di qualche giorno fa, la maggioranza dovesse realmente presentare una proposta emendativa volta ad istituire la procura nazionale per i reati finanziari. Nel preannunciare la propria contrarietà a tale soluzione, ritiene oltretutto fuori luogo affidare un tema così delicato, che meriterebbe un ampio dibattito, ad un intervento emendativo che ampli il perimetro del provvedimento in esame. Ricorda a tale proposito che si tratta di una vexata quaestio, sollevata anche dal procuratore capo di Milano, Francesco Greco, nel corso di un'audizione presso la Commissione parlamentare d'inchiesta sul sistema bancario e finanziario nella scorsa legislatura. Nel ribadire la propria contrarietà, rileva che, come dimostrato nel corso di importanti processi quali quelli contro la Parmalat e la Banca popolare di Vicenza, il «collo di bottiglia» è stato rappresentato non tanto dalle procure quanto dai tribunali medi e piccoli che non si sono rivelati adeguati all'organizzazione di un maxi-processo. Fa presente infine che, per ovviare alle difficoltà registrate, in sede di Consiglio superiore della magistratura, nella scorsa consiliatura, si è avanzata l'ipotesi di una modifica normativa volta ad attribuire competenza distrettuale per i reati finanziari.

  Giulia SARTI, presidente, fa presente che, qualora il provvedimento in esame dovesse essere modificato anche nei termini indicati dal collega Zanettin e dovesse essere trasmesso nel testo modificato, la Commissione potrà riesaminarlo, ai fini dell'espressione di un nuovo parere.

Sui lavori della Commissione.

  Enrico COSTA (FI) preannuncia la presentazione di una risoluzione a sua prima firma volta ad affrontare e risolvere una questione postasi dopo l'approvazione della cosiddetta legge anticorruzione, a causa della mancata previsione di disposizioni transitorie con riguardo all'estensione della disciplina dell'articolo 4-bis dell'ordinamento penitenziario anche ai reati di concussione, corruzione, induzione indebita e peculato. Segnala a tale proposito che, in conseguenza di ciò, gli imputati per i suddetti reati che abbiano patteggiato prima dell'entrata in vigore della legge si trovano nella condizione di non poter ottenere la sospensione condizionale della pena e l'affidamento in prova ai servizi sociali, dal momento che con la nuova disciplina per accedere a tali istituti deve ricorrere la circostanza della collaborazione. Nell'evidenziare il rischio che ad essere colpiti dalle nuove norme potrebbero essere anche gli affidamenti ai servizi sociali già in atto, preannuncia che la citata risoluzione impegnerà il Governo ad intervenire con una disposizione transitoria, in linea con una proposta emendativa presentata da Forza Italia nel corso dell'esame del provvedimento in terza lettura e dichiarata irricevibile. Auspica da ultimo che la discussione sulla citata risoluzione possa far emergere un comune orientamento della Commissione, contribuendo a chiarire la volontà del legislatore.

  Ciro MASCHIO (FdI) preannuncia l'intenzione del gruppo di Fratelli d'Italia di Pag. 23chiedere l'iscrizione all'ordine del giorno dei lavori della Commissione della risoluzione 7-00149 della collega Varchi in materia di polizia penitenziaria.

  Giulia SARTI, presidente, con riguardo alle questioni poste dai colleghi Costa e Maschio, rinvia all'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, convocato per la giornata di domani. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.55.