CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 17 gennaio 2019
127.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Comitato per la legislazione
COMUNICATO
Pag. 3

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

  Giovedì 17 gennaio 2019. — Presidenza del vicepresidente Paolo RUSSO.

  La seduta comincia alle 9.

Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2018, n. 143, recante disposizioni urgenti in materia di autoservizi pubblici non di linea.
C. 1478 Governo.
(Parere alla Commissione IX).
(Esame e conclusione – Parere con condizione e osservazioni).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Alessio BUTTI, relatore, dopo aver illustrato sinteticamente i contenuti del provvedimento, formula la seguente proposta di parere:

  «Il Comitato per la legislazione,
   esaminato il disegno di legge n. 1478 e rilevato che:

  sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:
   il decreto-legge, composto di due articoli – di cui solo uno di carattere sostanziale – per un totale di 10 commi, modifica la disciplina del trasporto di persone mediante servizi di trasporto pubblico non di linea; il contenuto del provvedimento appare chiaramente delimitato e conseguente alle ragioni di necessità ed urgenza individuate nel preambolo;
   con riferimento al rispetto del requisito dell'immediata applicazione delle misure contenute del decreto-legge, di cui Pag. 4all'articolo 15 della legge n. 400 del 1988, 3 dei 10 commi non risultano di immediata applicazione perché, in due casi si prevede l'adozione di decreti ministeriali e in un caso si prevede l'applicazione di sanzioni solo a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge;

  sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:
   il comma 3 dell'articolo 1, al primo periodo, fa riferimento ad un “registro informatico pubblico nazionale delle imprese titolari di licenza per il servizio taxi effettuato con autovettura”; l'ultimo periodo del medesimo comma fa riferimento invece alla “gestione dell'archivio” mentre il successivo comma 6 cita “la piena operatività dell'archivio informatico pubblico nazionale delle imprese di cui al comma 3”; al riguardo, dovendosi presupporre che si tratti del medesimo strumento, si rileva la necessità di armonizzare le tre definizioni;
   al comma 8 dell'articolo 1 si utilizza l'acronimo “DPCM” in luogo dell'espressione – da utilizzare in un testo normativo – “decreto del Presidente del Consiglio dei ministri”,

  sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:
   il nuovo comma 3 dell'articolo 3 della legge n. 21 del 1992, come sostituito dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 1, prevede che sia possibile per il vettore disporre di ulteriori rimesse nel territorio di altri comuni della medesima Provincia o area metropolitana in cui ricade il territorio del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione, previa comunicazione ai Comuni predetti, salvo diversa intesa raggiunta in Conferenza unificata entro il 28 febbraio 2019; al riguardo si rileva che appare singolare che a quanto stabilito dalla norma primaria si possa in futuro derogare con atto di tipo non legislativo, sia pure in una materia, quella del trasporto pubblico locale, che risulta di competenza residuale delle regioni e nella quale, pertanto, l'intervento dello Stato, pur giustificato alla luce della competenza esclusiva statale e “trasversale” a diversi ambiti materiali in materia di «tutela della concorrenza» e dei principi del diritto dell'Unione europea in materia di concorrenza, richiede forme consistenti di coinvolgimento delle regioni; occorrerebbe pertanto individuare una formulazione idonea a garantire, da un lato, il coinvolgimento delle regioni, e, dall'altro lato, il rispetto dell'attuale sistema delle fonti; al riguardo si potrebbe ad esempio ipotizzare di inserire nel testo la previsione che il contenuto dell'eventuale intesa dovrà comunque essere recepito con apposito provvedimento legislativo;
   fermo restando quanto rilevato con riferimento alla formulazione della disposizione, il comma 8 dell'articolo 1 prevede l'adozione con DPCM su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dello sviluppo economico, di regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, che disciplina in realtà l'adozione di regolamenti ministeriali; vengono così mutuate per i DPCM, che rimangono allo stato nell'ordinamento “atti atipici”, procedure caratteristiche delle fonti regolamentari;
   nel corso dell'esame in sede referente al Senato del disegno di legge S. 989 di conversione del decreto-legge n. 135 del 2018 (cd. “decreto semplificazioni”) è stato presentato l'articolo aggiuntivo 10.0.1000 del Governo che riproduce il contenuto del provvedimento in esame, provvedendo altresì ad inserire nel disegno di legge di conversione un comma per abrogare il decreto-legge n. 143 del 2018 e farne salvi gli effetti prodotti nel periodo di vigenza; è presumibile quindi che il contenuto del provvedimento in esame confluirà nella legge di conversione del decreto-legge n. 135 del 2018;
   si tratta di un modo di procedere non privo di precedenti ma costantemente censurato dal Comitato per la legislazione, Pag. 5anche alla luce della giurisprudenza costituzionale relativa alla necessaria omogeneità delle leggi di conversione e non solo dei decreti-legge; si richiama, da ultimo, il parere reso nella seduta del 25 luglio 2018 sul disegno di legge C. 953 di conversione del decreto-legge n. 79 del 2018;
   pur segnalando quindi con preoccupazione tale aspetto il Comitato non può però, allo stato, che esprimersi sul testo del provvedimento sottoposto al suo esame;
   il provvedimento non è corredato né della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN) né della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), nemmeno nella forma semplificata consentita dall'articolo 10 del regolamento in materia di AIR di cui al DPCM n. 169 del 2017; la relazione illustrativa non dà conto della sussistenza delle ragioni giustificative dell'esenzione dall'AIR previste dall'articolo 7 del medesimo regolamento;
   ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, debba essere rispettata la seguente condizione:

  sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:
   provveda la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, ad aggiungere in fine dell'articolo 1, comma 1, lettera b), capoverso 3, le parole: “e da recepire con apposito provvedimento legislativo”;

  Il Comitato osserva altresì:

  sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:
   valuti la Commissione di merito l'opportunità di:
    armonizzare le definizioni presenti all'articolo 1, commi 3 e 6, indicate in premessa;
    sostituire, al comma 8 dell'articolo 1, l'acronimo “DPCM” con le parole: “decreto del Presidente del Consiglio dei ministri”;
    approfondire, al medesimo comma, per le ragioni esposte in premessa, l'utilizzo dello strumento del DPCM.».

  Il Comitato approva la proposta di parere.

Conversione in legge del decreto-legge 8 gennaio 2019, n. 1, recante misure urgenti a sostegno della Banca Carige S.p.A. – Cassa di risparmio di Genova e Imperia.
C. 1486 Governo.
(Parere alla Commissione VI).
(Esame e conclusione – Parere con condizioni e osservazione).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Maura TOMASI, relatrice, dopo aver illustrato sinteticamente i contenuti del provvedimento, formula la seguente proposta di parere:

  «Il Comitato per la legislazione,
   esaminato il disegno di legge C. 1486 e rilevato che:

  sotto il profilo dell'omogeneità del contenuto:
   il decreto-legge – preceduto da un ampio preambolo che dà conto dei presupposti giuridici riferiti al quadro europeo, delle motivazioni e del contesto nel quale si collocano le misure introdotte – è composto da 23 articoli, per un totale di 78 commi e contiene disposizioni volte a disciplinare la concessione della garanzia dello Stato sulle passività di nuova emissione della Banca Carige S.p.A. e sui finanziamenti alla stessa erogati discrezionalmente dalla Banca d'Italia per fronteggiare gravi crisi di liquidità (articoli da 1 a 11); autorizzare il Ministero dell'economia e delle finanze a sottoscrivere o acquistare Pag. 6azioni della Banca Carige S.p.A., definendo le modalità di tali interventi (articoli da 12 a 21); stanziare le risorse finanziarie destinate alla copertura degli oneri (articolo 22); tutte le disposizioni appaiono pertanto riconducibili alla finalità unitaria, dichiarata nel preambolo, di garantire a Banca Carige misure di sostegno pubblico, nell'ottica dell'obiettivo più generale di difendere la stabilità finanziaria e assicurare la protezione del risparmio;
   per quanto concerne il rispetto del requisito dell'immediata applicazione delle misure contenute nel decreto-legge, di cui all'articolo 15 della legge n. 400 del 1988, solo 5 dei 78 commi rinviano a successivi provvedimenti attuativi;

  sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:
   alcune disposizioni del provvedimento appaiono meritevoli di approfondimento per quel che attiene la chiarezza della formulazione; in particolare, al Capo I, il comma 1 dell'articolo 3 fa riferimento a “la capacità di finanziamento a medio-lungo termine dell'Emittente”; appare evidente che si tratta di Banca Carige; tuttavia al comma 1 dell'articolo 2, dove Banca Carige è richiamata, è assente la specificazione: “di seguito ’l'Emittente’”, a differenza di quanto avviene all'articolo 12, comma 1, per il Capo II; al comma 4 dell'articolo 6, per un evidente refuso, si fa riferimento all'articolo 24 comma 3 anziché all'articolo 22, comma 3; al comma 5 dell'articolo 17 si utilizza, per un refuso, l'espressione “I decreti indicato ai commi 2”, andrebbe in proposito chiarito se si faccia riferimento al solo decreto indicato al comma 2 o ai due distinti decreti indicati ai commi 2 e 3; anche al successivo comma 7 l'espressione: “I decreti indicato ai commi 2 e 3” andrebbe sostituita con l'espressione: “I decreti indicati ai commi 2 e 3”; al comma 9 dell'articolo 20 dopo le parole “Testo unico bancario” andrebbero indicati gli estremi normativi del provvedimento (“decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385”);
   il disegno di legge di conversione non è corredato né della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN), né della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

  per il rispetto dei parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento formula le seguenti condizioni:

  sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:
   provveda la Commissione di merito a:
    sostituire, al comma 4 dell'articolo 6, le parole: “articolo 24, comma 3,” con le seguenti: “articolo 22, comma 3”;
    modificare, al comma 5 dell'articolo 17, l'espressione, frutto di un refuso: “I decreti indicato ai commi 2”, chiarendo se si intenda fare riferimento al decreto indicato al comma 2 o ai decreti indicati ai commi 2 e 3;
    sostituire, al comma 7 dell'articolo 17, l'espressione, frutto di un refuso: “I decreti indicato ai commi 2 e 3” con l'espressione corretta: “I decreti indicati ai commi 2 e 3”;
    aggiungere, alla fine del comma 9 dell'articolo 20, le parole: “di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385”;

  il Comitato osserva altresì quanto segue:

  sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:
   valuti la Commissione di merito l'opportunità di aggiungere, all'articolo 2, comma 1, dopo le parole: “Banca Carige” le seguenti: “(di seguito: ’l'Emittente’)”.».

  Il Comitato approva la proposta di parere.

  La seduta termina alle 9.10.

Pag. 7

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO

  Giovedì 17 gennaio 2019. — Presidenza del vicepresidente Paolo RUSSO.

  La seduta comincia alle 9.10.

Delega al Governo per l'adozione di disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi adottati in attuazione della delega per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui alla legge 19 ottobre 2017, n. 155.
C. 1409, approvato dal Senato.
(Parere alla Commissione II).
(Esame e conclusione – Parere con osservazione).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Paolo RUSSO, presidente e relatore, dopo aver illustrato sinteticamente i contenuti del provvedimento, formula la seguente proposta di parere:
  «Il Comitato per la legislazione,
   esaminato il progetto di legge n. 1409 e rilevato che:
    il progetto di legge è composto di un solo articolo sostanziale che autorizza il Governo ad emanare i decreti legislativi integrativi e correttivi dei decreti emanati in attuazione della delega per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui alla legge n. 155 del 2017;
    i decreti legislativi integrativi e correttivi dovranno essere adottati con la procedura individuata dall'articolo 1, comma 3, della legge n. 155 del 2017 e con i medesimi principi e criteri direttivi previsti dalla medesima legge agli articoli da 2 a 15;
    sotto il profilo temporale, i decreti legislativi integrativi e correttivi dovranno essere adottati “entro due anni dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi adottati”, con una formulazione che, sia pure non priva di precedenti, il Comitato ha costantemente ritenuto non idonea ad individuare in modo inequivoco il termine ultimo per l'emanazione dei decreti legislativi integrativi e correttivi (si veda da ultimo il parere reso nella seduta del 22 marzo 2017 sul progetto di legge C. 4144); risulta pertanto preferibile fare riferimento all'entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi adottati di modo che il termine per l'esercizio della delega all'emanazione di disposizioni integrative e correttive a ciascuno dei decreti legislativi adottati scada, in modo inequivoco, due anni dopo l'entrata in vigore di ciascuno di questi ultimi;
   alla luce dei parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento osserva quanto segue:

  sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:
   valuti la Commissione di merito l'opportunità di sostituire, al comma 1 dell'articolo 1, le parole: “entro due anni dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi adottati” con le seguenti: “entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi adottati”».

  Il Comitato approva la proposta di parere.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2018.
C. 1432 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla Commissione XIV).
(Esame e conclusione – Parere con osservazione.

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Valentina CORNELI, relatrice, dopo aver illustrato sinteticamente i contenuti Pag. 8del provvedimento, formula la seguente proposta di parere:
  «Il Comitato per la legislazione,
   esaminato il disegno di legge n. 1432 e rilevato che:

  sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:
   il disegno di legge, che si compone di 19 articoli, reca un contenuto corrispondente al modello delineato dalla legge n. 234 del 2012 e contiene norme di immediata applicazione del diritto europeo, anche per far fronte alle procedure di infrazione ed al contenzioso, mediante uno strumento che fisiologicamente interviene su diversi settori normativi;
  sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:
   alcune disposizioni del provvedimento appaiono meritevoli di approfondimento per quel che attiene la chiarezza della formulazione; in particolare, andrebbero chiarite le ragioni per le quali al comma 1 dell'articolo 5 si afferma – con espressione sostanzialmente priva di contenuto normativo – di voler mantenere ferma l'abrogazione della legge n. 8 del 2013; al medesimo comma andrebbero inoltre specificati quali siano i «pertinenti» principi e criteri direttivi previsti in via generale per la legge europea dall'articolo 32 della legge n. 234 del 2012 da tenere in considerazione per la delega di cui all'articolo 5; al comma 1 dell'articolo 7, andrebbe chiarito il disallineamento tra quanto affermato dal testo, che sembra consentire, in maniera in vero incongrua, lo svolgimento delle funzioni di esaminatori di patenti di guida ai titolari di tutte le tipologie di laurea specialistica o del vecchio ordinamento in ingegneria e quanto affermato dalla relazione tecnica che specifica che si tratta dei soli laureati in ingegneria meccanica; al comma 1 dell'articolo 10 andrebbe esplicitato il carattere derogatorio di quanto previsto in materia di applicazione a partire dal 1o maggio 2016 dei nuovi termini previsti dalla norma per la notifica dell'obbligazione doganale rispetto al principio generale affermato dall'articolo 3 della legge n. 212 del 2000 (Statuto del contribuente), che afferma che le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo; al comma 1 dell'articolo 13, alinea, andrebbe valutata l'opportunità di collocare le nuove disposizioni in materia di diritto d'autore e diritti connessi in un Titolo della legge sul diritto d'autore (n. 633 del 1941) diverso da quello individuato; la norma è infatti inserita nel Titolo I relativo al solo diritto d'autore nonostante tratti anche di diritti connessi; essa andrebbe pertanto piuttosto collocata nel Titolo III relativo alle disposizioni comuni; al capoverso 2-sexies del medesimo comma appare tautologica la definizione di “entità autorizzata” come “un'entità pubblica o privata, riconosciuta o autorizzata secondo le norme vigenti a fornire ai beneficiari, senza scopo di lucro, istruzione, formazione, possibilità di lettura adattata o accesso alle informazioni”; al medesimo capoverso andrebbero meglio definiti “i contatti” che le entità autorizzate devono notificare al Ministero per i beni culturali insieme alla loro denominazione, ai dati identificativi e al possesso dei requisiti soggettivi (sembra, dal contesto normativo, che si faccia riferimento ai contatti delle altre entità autorizzate con le quali è stato avviato lo scambio di copie in formato accessibile); al capoverso 2-septies del medesimo comma appare incongruo l'utilizzo del modo verbale gerundio nel precetto normativo che recita: “Ogni copia in formato accessibile, realizzata ai sensi dei commi da 2-bis a 2-sexies, deve rispettare l'integrità dell'opera o di altro materiale interessato, essendo consentite unicamente le modifiche, le conversioni e gli adattamenti strettamente necessari...(omissis)”; l'utilizzo del gerundio andrebbe sostituito con quello dell'indicativo in coerenza con il paragrafo 4 lettera b) della Circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi del Presidente della Camera del 20 aprile 2001;
   il disegno di legge, nel testo presentato al Senato, risulta corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa Pag. 9(ATN); è inoltre presente la dichiarazione di esenzione dall'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), ai sensi dell'articolo 7 del regolamento in materia di AIR di cui al DPCM n. 169 del 2017, in considerazione del ridotto impatto degli interventi del provvedimento;
   per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, Il Comitato osserva quanto segue:

  sotto il profilo della proprietà e della chiarezza della formulazione:
   valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire la chiarezza della formulazione delle disposizioni di cui agli articoli 5, comma 1; 7, comma 1; 10, comma 1; 13, comma 1, alinea, capoverso 2-sexies e capoverso 2-septies

  Il Comitato approva la proposta di parere.

  La seduta termina alle 9.20.