CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 9 gennaio 2019
122.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
Pag. 183

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 9 gennaio 2019. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari europei, Luciano Barra Caracciolo.

  La seduta comincia alle 14.10.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2018.
C. 1432 Governo, approvato dal Senato.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Sergio BATTELLI, presidente e relatore, ricorda, preliminarmente, che come convenuto in sede di ufficio di presidenza, la seduta odierna sarà dedicata allo svolgimento della relazione introduttiva e all'intervento del rappresentante del Governo, rinviando lo svolgimento del dibattito successivamente all'acquisizione delle relazioni da parte delle Commissioni di settore. Riferendo sulla legge europea del 2018, avverte che essa è uno dei due provvedimenti che compongono la cosiddetta sessione europea, volta a recepire gli atti normativi dell'Unione europea nell'ordinamento italiano. Ricorda che l'articolo 30, comma 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, prevede che essa, quale provvedimento immediatamente efficace nell'ordinamento giuridico rechi essenzialmente disposizioni che modifichino Pag. 184o abroghino leggi dello Stato italiano che contrastano con il diritto dell'Unione europea, che siano oggetto di procedure di infrazione ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea o che siano necessarie per dare altrimenti diretta attuazione del diritto dell'Unione europea e ai trattati internazionali conclusi nel quadro delle relazioni esterne dell'Unione medesima. Rammenta che la legge europea per il 2018 è stata già approvata dal Senato e si compone di 19 articoli e ne illustra sinteticamente il contenuto rinviando alla documentazione predisposta dagli uffici per gli approfondimenti del caso. Osserva che gli articoli 1 e 2 attengono, rispettivamente, al riconoscimento delle qualifiche professionali e alla professione dell'agente di affari in mediazione e sono volti ad archiviare la procedura d'infrazione 2018/2175. Segnala, in particolare, che all'articolo 1 sono ridefinite nozioni e procedure assai dettagliate, come per esempio quella di persona «legalmente stabilita» in uno Stato membro (per cui non occorre più che essa sia residente in quello Stato) e come, per esempio, la procedura di rilascio della tessera professionale europea (istituto previsto per le professioni di infermiere responsabile dell'assistenza generale, farmacista, fisioterapista, guida alpina, agente immobiliare). Ricorda che, in base alla norma interna vigente, l'autorità competente deve segnalare al richiedente gli eventuali documenti mancanti e rilasciare ogni certificato che sia già in proprio possesso e che sia richiesto dalla disciplina in oggetto: la novella – come richiesto dalla Commissione europea nell'ambito della citata procedura d'infrazione 2018/2175, sulla base dell'articolo 4-ter della direttiva 2005/36/CE – riformula quest'ultimo profilo, prevedendo che l'autorità competente rilasci ogni certificato di supporto richiesto dalla medesima disciplina. Segnala che l'articolo 1, comma 1, lettera d), riguarda la tessera professionale europea. In particolare, la novella di cui al numero 1) prevede che il termine di un mese, previsto per lo svolgimento della verifica – da parte dell'autorità competente – dell'autenticità e della validità dei documenti giustificativi, presentati ai fini del rilascio della tessera professionale europea, decorra, anziché dal ricevimento della domanda, dalla scadenza del precedente termine, posto per i primi adempimenti dell'autorità, di una settimana dal ricevimento della domanda. Tale riformulazione, conforme alla corrispondente disposizione dell'articolo 4-quinquies della direttiva 2005/36/CE, rientra tra quelle richieste dalla Commissione europea nell'ambito della citata procedura d'infrazione 2018/2175. Evidenzia che l'articolo 2 limita e circoscrive le ipotesi d'incompatibilità dell'attività di mediazione con altre attività o professioni, novellando il comma 3 dell'articolo 5 della legge 3 febbraio 1989, n. 39, e che l'articolo 3 inerisce ai criteri di rilascio delle concessioni per rivendita di tabacco ed è volto a superare il caso EU – Pilot 8002/15/GROW. Fa presente che l'articolo 4 attiene alla annosa questione dei ritardi nei pagamenti delle pubbliche amministrazioni ed è volto a superare la procedura d'infrazione 2017/2090. Ricorda in proposito che la questione dell'adempimento tardivo delle obbligazioni della pubblica amministrazione nei confronti di coloro che forniscono servizi e di appaltatori è stato discusso in molte sedi e da molti anni. Questa disposizione riguarda solo un particolare profilo della tematica, vale a dire lo scarto temporale tra il collaudo dell'opera eseguita dall'appaltatore o la verifica di conformità dei prodotti o dei servizi forniti e l'emissione del certificato di pagamento, dalla quale decorrono i termini per eseguire il pagamento medesimo. La disciplina contenuta nel codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, viene pertanto modificata per concentrare tutti gli adempimenti prodromici al pagamento così da poter adempiere tempestivamente alle obbligazioni e non danneggiare le imprese appaltatrici o fornitrici. Rileva, peraltro, che resta aperta la più risalente procedura d'infrazione 2014/2143. Segnala che Pag. 185l'articolo 5 reca una delega per l'adozione di nuove norme in materia di utilizzo dei vocaboli «cuoio», «pelle» e «pelliccia» e di quelli da essi derivati o loro sinonimi (caso EU Pilot 4971/13/ENTR), a seguito dell'abrogazione della legge 14 gennaio 2013, n. 8, ritenuta in contrasto con il principio di libera circolazione delle merci. Ricorda che l'articolo 6 porta disposizioni sul mandato di arresto europeo chiarendo che la legge n. 69 del 2005 che recepiva l'accordo quadro GAI sul mandato di arresto europeo costituisce anche attuazione dell'accordo tra l'Unione europea da un lato e Norvegia e Islanda dall'altro mentre l'articolo 7 modifica il decreto legislativo n. 59 del 2011 in materia di esaminatori per patenti di guida e l'articolo 8 è volto ad archiviare la procedura d'infrazione 2014/4187 in materia di diritti aeroportuali. Osserva che l'articolo 9 inerisce all'IVA applicabile ai servizi di trasporto e spedizione di beni in franchigia ed è volto a superare la procedura d'infrazione 2018/4000, attualmente allo stadio di messa in mora ex articolo 258 TFUE. Con le modifiche in commento si esentano da IVA le predette prestazioni, a condizione che il loro valore sia compreso nella base imponibile, in luogo di essere concretamente assoggettato a imposta in dogana. Segnala che il Governo – nella relazione illustrativa al provvedimento – ricorda che a parere della Commissione dell'Unione europea le vigenti disposizioni di cui all'articolo 9, comma 1, numeri 2 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, confliggono con l'articolo 144 della Direttiva 2006/112/CE sul sistema comune dell'IVA. Sempre in materia fiscale, segnala che l'articolo 10 inerisce al testo unico sulla materia doganale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, disponendo la sostituzione integrale dell'articolo 84, per un verso rinvia per i termini di notifica alle disposizioni dell'Unione europea e, per l'altro, dispone che quel termine è comunque di sette anni se l'obbligazione doganale deriva da reati. Evidenzia, inoltre, che l'articolo 11 inerisce alle aste delle quote di emissioni di gas a effetto serra e che l'articolo 12 è volto a eliminare una possibile procedura d'infrazione per aiuto di Stato, disponendo l'abrogazione dell'articolo 1, comma 1087, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che dispone l'erogazione di un contributo diretto all'Istituto italiano per l'Asia e il Mediterraneo (ISIAMED). Osserva che l'articolo 13 attua direttamente la direttiva UE 2017/1564 in materia di diritto d'autore mediante l'aggiunta all'articolo 71-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, sul diritto d'autore dei commi da 2-bis fino a 2-terdecies, ricordando che lo scopo della direttiva è garantire che le persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa abbiano accesso ai libri e ad altri tipi di pubblicazioni – compresi gli spartiti musicali –, su qualsiasi supporto, anche in formato audio, e in formato digitale. Segnala che l'articolo 14 è volto a dare diretta attuazione alla direttiva (UE) 2017/1572, che integra la direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto concerne i princìpi e le linee guida relativi alle buone prassi di fabbricazione dei medicinali per uso umano mentre l'articolo 15 adegua l'ordinamento interno ai regolamenti UE 2017/745 e 746 in tema di dispositivi medici e dispositivi medici diagnostici in vitro. Evidenzia che l'articolo 16 inerisce ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche – caso EU-Pilot 8718/16/ENVI; mentre l'articolo 17 si riferisce allo smaltimento di sfalci e potature, al fine di risolvere il caso Eu-Pilot 9180/17 ENVI. Segnala, inoltre, che l'articolo 18 è volto ad evitare una procedura d'infrazione per aiuto di Stato, poiché elimina gli incentivi alla produzione per gli impianti a biomasse, biogas e bioliquidi, abrogando all'articolo 1 della legge n. 208 del 2015 i commi 149, 150 e 151 e conclude ricordando che l'articolo 19 contiene la clausola di invarianza finanziaria.

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  Il Sottosegretario di Stato Luciano BARRA CARACCIOLO, segnalando che al Senato è stato svolto un proficuo lavoro con la collaborazione di tutti i gruppi parlamentari sottolinea che la legge europea non è volta ad apportare modifiche sistematiche alla normativa di settore, che resta tale, ma ad eliminare le eventuali antinomie tra la normativa interna e l'ordinamento dell'Unione europea. Osserva che gli esiti dell'attività parlamentare contribuisce ad eliminare potenziali oneri derivanti da procedura d'infrazione e comunque a migliorare l'assetto normativo interno. Precisa che queste sue osservazioni devono essere considerate come un contributo per informare i lavori della Commissione verso tali scopi e focalizzare le conseguenti attività.

  Sergio BATTELLI, presidente e relatore, ricorda che l'esame preliminare del provvedimento si concluderà dopo la conclusione dell'esame da parte delle Commissioni di settore.

  Guido Germano PETTARIN (FI) condividendo l'opportunità di proseguire l'esame preliminare dopo la conclusione dei lavori delle altre Commissioni, chiede al rappresentante del Governo di fornire elementi informativi sullo stato delle procedure di infrazione pendenti nei confronti dell'Italia, rilevando che il disegno di legge in discussione ne affronta un numero limitato, e quali siano le ragioni per le quali esse restino pendenti e se ne continuino ad aprire di nuove.

  Piero DE LUCA (PD) pur condividendo l'opportunità di proseguire l'esame preliminare dopo la conclusione dei lavori delle altre Commissioni, interviene per chiedere un chiarimento al rappresentante del Governo relativamente al quadro generale delle infrazioni esistenti rilevando che nell'ultima legislatura si era registrata una forte decrescita del numero delle procedure pendenti a carico dell'Italia, passando da oltre 200 a circa 60. Ribadisce che nel provvedimento all'esame sembrerebbero sanate solo poche procedure di infrazione, andando quindi in controtendenza rispetto al lavoro svolto e alle riduzioni effettuate nel recente passato. Sottolinea che tale affievolita tendenza alla riduzione delle procedure di infrazione rappresenta comunque un danno per le imprese e per i cittadini, considerati i costi connessi alle medesime.

  Il Sottosegretario di Stato Luciano BARRA CARACCIOLO ribadisce che oggetto della legge europea, e quindi dei relativi lavori parlamentari, non è l'intero settore normativo inciso dalle modifiche, ma singole disposizioni dell'ordinamento interno in contrasto con l'ordinamento europeo. Per quanto riguarda il numero delle procedure di infrazione rileva, in via generale, che esso si è decisamente ridotto, rimarcando peraltro che l'Italia risulta sotto la media degli Stati membri e con un numero di procedure pendenti inferiore a quello di altri grandi paesi come la Germania. Evidenzia in particolare come siano diminuite le procedure relative al mancato recepimento della normativa comunitaria mentre sono lievemente aumentate le procedure connesse al non corretto recepimento, spesso in ragione della grande complessità tecnica della normativa da recepire, sovente peraltro oggetto di modifiche in tempi anche ristretti. Esprime invece ottimismo sulla futura tendenza alla riduzione del numero delle infrazioni, confortato dall'attività che viene svolgendo la Struttura di missione per le procedure d'infrazione alla normativa UE, costituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, che sta lavorando con ordine e velocemente tanto che molte questioni sono state risolte attraverso il dialogo con la Commissione europea. Segnala inoltre che il flusso in entrata delle predette procedure o contestazioni risulta in diminuzione come anche potrebbe confermare anche il coordinatore della Struttura di missione, Vito Poli, qualora la Commissione volesse ascoltarlo in sede di audizione.

  Cristina ROSSELLO (FI) ricordando che il Ministro Savona nel corso della sua audizione Pag. 187sulle linee programmatiche mistero aveva preannunciato la messa a disposizione di un quadro sinottico sulle procedure di infrazione in corso, segnala che il suo gruppo ha richiesto molte volte l'ulteriore audizione del Ministro cosa che tuttavia non si è potuta realizzare. Ritiene quindi che, alla luce di quanto riferito dal Sottosegretario in questa sede, sia certamente rilevante ascoltare in audizione il coordinatore della Struttura di missione per le procedure d'infrazione alla normativa UE ma anche che sia ancora più importante poter procedere all'audizione del Ministro Savona. Rammenta peraltro che il suo gruppo e anche altri gruppi parlamentari avevano segnalato concreto rischio che possano esservi nuove procedure di infrazione a carico dell'Italia: chiede quindi al rappresentante del Governo come si possa scongiurare tale rischio.

  Guido Germano PETTARIN (FI) associandosi a quanto richiesto dalla deputata Rossello segnala che sarebbe opportuno anche procedere anche all'audizione di rappresentanti dell'Agenzia di coesione.

  Sergio BATTELLI, presidente e relatore, ricorda che i gruppi parlamentari possono formulare richieste svolgere audizioni in sede di ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.

  Marina BERLINGHIERI (PD) intervenendo sull'ordine dei lavori sottolinea quello che, a suo avviso, costituisce un aspetto politico molto importante e cioè che, oltre al Ministro Savona, sembrerebbe lavorare sulle questioni europee anche il Ministro Moavero. In tal senso riterrebbe opportuno coordinarsi con la III Commissione allo scopo di convocare in audizione anche quest'ultimo anche al fine di chiarire che siano le competenze in materia di procedure di infrazione.

  Sergio BATTELLI, presidente e relatore, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.40.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 9 gennaio 2019. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.

  La seduta comincia alle 14.40.

Modifica all'articolo 71 della Costituzione in materia di iniziativa legislativa popolare.
Nuovo testo C. 1173 cost. D'Uva e abb.
(Parere alla I Commissione).
(Rinvio dell'esame).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Sergio BATTELLI, presidente, segnala che, in relazione ai tempi di esame stabiliti dalla Conferenza dei Capigruppo che ha calendarizzato l'inizio dell'esame del provvedimento in Assemblea per mercoledì 16 e come già convenuto in sede di ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, la Commissione dovrà esprimere il suo parere sul testo base trasmesso dalla Commissione affari costituzionali, entro la seduta già fissata per domani. Sottolinea che resta inteso che, qualora il testo dovesse essere modificato relativamente a profili di interesse della Commissione, ve ne siano le condizioni materiali e i gruppi lo richiedano, la Commissione potrà tornare ad esprimersi anche sul testo eventualmente emendato che dovesse essere trasmesso dalla Commissione di merito.

  Giuseppina OCCHIONERO (LeU) intervenendo sull'ordine dei lavori, ritiene che l'esame del provvedimento debba essere rinviato in considerazione dell'andamento dei lavori in I Commissione, ove la relatrice ha espresso parere favorevole su taluni emendamenti anche presentati dalle opposizioni. Pertanto, al fine di potere disporre di una valutazione più complessiva, rileva l'opportunità che la Commissione Pag. 188si esprima direttamente sul testo risultante dall'approvazione degli emendamenti. Chiede quindi che siano sospesi i lavori e rinviato l'esame.

  Piero DE LUCA (PD) intervenendo sull'ordine dei lavori, pur condividendo quanto ricordato dal presidente, alla luce dei pareri espressi in I Commissione su emendamenti che investono direttamente la competenza della Commissione e che, se approvati, risulterebbero rilevanti nella valutazione del provvedimento, ritiene che sia necessario rinviare l'esame della proposta di legge costituzionale ed invita il relatore ha non svolgere la sua relazione su un testo che sarà presto superato per esporre la sua relazione in altra seduta sul testo risultante dall'approvazione degli emendamenti.

  Sergio BATTELLI, presidente, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere sul testo base formalmente adottato dalla Commissione. Ricorda che le modifiche eventualmente approvate dalla Commissione di merito potranno essere valutate in questa sede solo quando la I Commissione trasmetterà formalmente un testo modificato. Ribadisce che, in relazione all'andamento dei lavori e alla calendarizzazione in Assemblea, sarebbe preferibile comunque esprimere un parere sul testo base, ferma restando la possibilità di tornare ad esprimersi sul testo modificato, ove ne ricorrano le condizioni. Ciò anche al fine di evitare il rischio che la Commissione di merito sia costretta a concludere l'esame senza attendere il parere della XIV Commissione. Propone quindi di proseguire i lavori con lo svolgimento della relazione dell'onorevole Scerra e successivamente convocare un ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, per valutare il prosieguo dell'esame.

  Piero DE LUCA (PD) intervenendo sull'ordine dei lavori, ribadisce quanto osservato in precedenza e ritiene che sarebbe opportuno svolgere immediatamente un ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, per la programmazione dei lavori sul provvedimento, in quanto è praticamente certo che la Commissione di merito interverrà su aspetti di interesse della Commissione. In caso contrario ritiene che verrebbe meno il senso stesso del lavoro della Commissione.

  Sergio BATTELLI, presidente, concorde la Commissione, sospende la seduta per lo svolgimento di un ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi che è immediatamente convocato.

  La seduta, sospesa alle 14. 45, è ripresa alle 15.

  Sergio BATTELLI, presidente, fa presente che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto di esaminare direttamente il testo risultante dall'esame degli emendamenti in Commissione di merito e pertanto, concorde la Commissione e nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia l'esame del provvedimento ad altra seduta.

Istituzione e disciplina della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza e del referto epidemiologico per il controllo sanitario della popolazione.
Testo base C. 1354, approvata dal Senato, e abb.
(Parere alla XII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Angela IANARO (M5S), relatrice, rammenta che la Commissione avvia l'esame in sede consultiva, per il parere da rendere alla XII Commissione sui profili di competenza, della proposta di legge, già approvata dal Senato il 7 novembre 2018, che istituisce e disciplina la Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza, nonché il referto epidemiologico per il controllo sanitario della popolazione. Ricorda che il testo in oggetto, al di là di alcune puntuali modifiche, corrisponde, nell'impostazione e nel contenuto, Pag. 189a un provvedimento approvato nella XVII legislatura dalla Camera (Atto Camera 913 e abbinate), esaminato in sede referente presso la XII Commissione, che ha svolto un lavoro approfondito su questa materia, confluito in un testo unificato di varie proposte di legge presentate da diversi gruppi parlamentari. Il provvedimento, dopo l'approvazione da parte dell'Assemblea il 29 giugno 2017, è stato trasmesso al Senato, che però non ne ha concluso l'iter, anche a causa della fine della legislatura nel frattempo intervenuta.
  Segnala che presso la XII Commissione non sono state presentate proposte emendative, e che quindi il testo su cui la Commissione è chiamata ad esprimersi è identico a quello approvato dal Senato.
  Illustra, quindi, brevemente il contenuto del provvedimento che consta di 8 articoli ed evidenzia che l'articolo 1, al comma 1, istituisce la Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza, già identificati, per ciascuna regione e provincia autonoma, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 marzo 2017. Osserva che la Rete ha le finalità di: a) coordinamento, standardizzazione e supervisione dei dati, alimentati direttamente dai flussi dei registri delle regioni e delle province autonome, nonché validazione degli studi epidemiologici derivanti dall'istituzione del referto epidemiologico; b) prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, programmazione sanitaria, verifica della qualità delle cure, valutazione dell'assistenza sanitaria; c) messa in atto di misure di controllo epidemiologico delle malattie oncologiche ed infettive tumore-correlate; d) studio dell'incidenza e della prevalenza delle malattie oncologiche e infettive tumore-correlate, per poterne monitorare la diffusione e l'andamento; e) sorveglianza epidemiologica per ridurre il rischio di introduzione o reintroduzione di malattie infettive, anche eliminate o sotto controllo; f) prevenzione primaria e secondaria; g) studio di morbosità e mortalità per malattie oncologiche e infettive tumore-correlate; h) semplificazione delle procedure di scambio dati, facilitazione della trasmissione degli stessi e loro tutela; i) studio e monitoraggio dei fattori di rischio e dei fattori di protezione delle malattie sorvegliate; l) promozione della ricerca scientifica in ambito oncologico, anche nel campo dei tumori rari; m) monitoraggio dei fattori di rischio di origine professionale, anche attraverso forme di connessione e di scambio dati con i sistemi informativi esistenti, con particolare riferimento al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP) di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
  Evidenzia che al comma 2 dell'articolo 1 è stata mantenuta la previsione, già contenuta nel testo approvato dalla Camera nella scorsa legislatura, per cui sono rimesse ad un regolamento – da adottarsi entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge, su proposta del Ministro della salute, acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni – l'individuazione e la disciplina dei dati che possono essere inseriti nella Rete, le modalità del loro trattamento, i soggetti che possono avere accesso alla Rete e i dati ai quali si può accedere, le misure per la custodia e la sicurezza dei dati, le modalità per garantire agli interessati l'esercizio dei diritti di accesso e degli altri diritti stabiliti dalla normativa europea sul trattamento dei dati personali di cui al regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio. Il regolamento provvede altresì a una semplificazione e a un riordino razionale degli obblighi informativi, evitando duplicazioni e sovrapposizioni di banche dati sanitarie. Segnala che ai sensi del successivo comma 3 dell'articolo 1, ai fini dell'inserimento tempestivo e sistematico dei dati nella Rete, le regioni e le province autonome assicurano l'invio dei flussi dei dati prescritti nei tempi e nei modi stabiliti dal regolamento esecutivo sopracitato, con validazione dei dati di competenza entro e non oltre il 30 aprile dell'anno successivo e che tali adempimenti sono obbligatori e costituiscono oggetto di verifica ai sensi del successivo articolo 5. Osservato che ai sensi Pag. 190del successivo comma 4, il Ministero della salute è il titolare del trattamento dei dati contenuti nella Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza, ricorda che i commi 5 e 6 stabiliscono, rispettivamente, una serie di princìpi ai quali devono conformarsi le attività ed i compiti della Rete nazionale e che per le finalità di cui al provvedimento in esame il Ministro della salute, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, può stipulare accordi di collaborazione a titolo gratuito con università e centri di ricerca pubblici e privati e con enti e associazioni scientifiche purché tali soggetti siano dotati di codici etici e di condotta che prevedano la risoluzione di ogni conflitto di interesse e improntino la loro attività alla massima trasparenza. Sottolinea che per le medesime finalità, l'articolo 2 consente altresì la stipula, da parte del Ministro della salute, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, di accordi di collaborazione con enti e associazioni iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore più rappresentativi e attivi nella tutela della salute umana e della prevenzione oncologica e con associazioni attive nel campo dell'assistenza sociosanitaria purché ricorrano le suddette condizioni di trasparenza. Evidenzia che l'articolo 3, modificando l'articolo 12 del citato decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dispone che l'aggiornamento periodico degli elenchi dei sistemi di sorveglianza e dei registri di mortalità, di tumori e di altre patologie e di impianti protesici avvenga con decreto del Ministro della salute – invece che, come attualmente previsto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro della salute – previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni e acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali. Segnala che l'articolo 4 introduce e disciplina il referto epidemiologico, finalizzato al controllo sanitario della popolazione, con particolare attenzione alle aree più critiche del territorio nazionale. Il referto epidemiologico viene definito come il dato aggregato corrispondente alla valutazione dello stato di salute complessivo di una comunità, che si ottiene da un esame epidemiologico delle principali informazioni relative a tutti i malati e a tutti gli eventi sanitari di una popolazione in uno specifico ambito temporale e in un ambito territoriale circoscritto o a livello nazionale, attraverso la valutazione dell'incidenza delle malattie, del numero e delle cause dei decessi, come rilevabili dalle schede di dimissione ospedaliera e dalle cartelle cliniche, al fine di individuare la diffusione e l'andamento di specifiche patologie e identificare eventuali criticità di origine ambientale, professionale o sociosanitaria. L'istituzione del referto epidemiologico è demandata a un decreto del Ministro della salute, da emanare entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali e previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni. Sottolinea che l'articolo 5 prevede che l'obbligo di raccolta e di conferimento dei dati – che devono essere assicurati dalle regioni e dalle province autonome, con particolare riferimento a quelli dei registri di patologia di rilevanza nazionale e regionale – rappresenti un adempimento ai fini della verifica della erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA) da parte del Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei LEA e del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali, sancita in sede di Conferenza Stato-regioni. Rileva che l'articolo 6 prevede che entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge e, successivamente, entro il 30 settembre di ogni anno, il Ministro della salute trasmetta alle Camere una relazione sull'attuazione della legge con specifico riferimento alle risultanze delle finalità per cui è stata istituita la Rete nazionale nonché sull'attuazione dell'istituzione del referto epidemiologico e che l'articolo 7 contiene la clausola di invarianza degli oneri finanziari. Segnala, infine, che l'articolo 8 reca alcune norme transitorie: in particolare, viene stabilito che, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge, le regioni e le province autonome provvedano all'aggiornamento Pag. 191delle normative vigenti in tema di sorveglianza sanitaria della malattia oncologica in relazione alle disposizioni introdotte dalla proposta di legge in oggetto e adottino le necessarie iniziative affinché la sorveglianza epidemiologica oncologica sia espletata, mediante i registri tumori di popolazione già istituiti o di nuova istituzione, anche nelle aree territoriali di loro pertinenza non ancora coperte. Con riferimento alle specifiche competenze della Commissione, segnala l'opportunità del richiamo contenuto all'articolo 1, comma 2, della proposta di legge all'esigenza che il regolamento di attuazione definisca le modalità con cui è garantito agli interessati, in ogni momento, l'esercizio dei diritti previsti dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016. Ricorda in proposito che il Capo III del citato regolamento stabilisce i diritti dell'interessato. In particolare gli articoli 15 e seguenti disciplinano il diritto all'accesso ai dati che lo riguardano, alla rettifica, alla cancellazione, alla limitazione del trattamento nonché il diritto all'opposizione. In proposito ricorda che, come chiarito nelle osservazioni inviate dal Garante per la protezione dei dati personali nel corso dell'esame presso il Senato, il nuovo quadro normativo europeo, nel riconoscere la grande utilità dei registri di popolazione e in particolare di quelli sui tumori – in quanto essenziali per ampliare le conoscenze sui fattori di rischio delle malattie e per elaborare, su queste basi, efficaci politiche sanitarie – continua ad accordare a tali dati una tutela rafforzata (si veda in proposito il considerando 157 del Regolamento UE 2016/679). Evidenzia, in particolare, che la disciplina europea ribadisce il divieto generale di utilizzare dati sulla salute, a meno che ciò non sia necessario e per talune ragioni tassativamente indicate, tra le quali: motivi di interesse pubblico rilevante sulla base di una normativa dell'Unione o nazionale che deve però prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti e le libertà degli interessati, come previsto dall'articolo 9 del regolamento UE 2016/679. Osserva quindi che il regolamento attuativo dovrà introdurre disposizioni puntuali non solo in relazione ai motivi di interesse pubblico rilevante perseguiti, alle tipologie di dati oggetto di trattamento e alle relative modalità, ivi compresi i profili di custodia e sicurezza degli stessi, ma apprestare anche «misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi» dei pazienti. Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole della relatrice (vedi allegato 1).

  La seduta termina alle 15.10.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

  Mercoledì 9 gennaio 2019. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.

  La seduta comincia alle 16.15.

Sulla riunione della LX COSAC svolta a Vienna dal 18 al 20 novembre 2018.

  Sergio BATTELLI, presidente, ricorda una delegazione della XIV Commissione, composta dal presidente e dai deputati Giglio Vigna e De Luca, insieme ad una delegazione dell'omologa Commissione del Senato, composta dal presidente Licheri e dai senatori Testor e Fazzolari, ha preso parte ai lavori della LX Assemblea plenaria della COSAC, svoltasi a Vienna dal 18 al 20 novembre 2018. Nel rinviare alla relazione che deposita agli atti della Commissione (vedi allegato 2), desidera sottolineare l'importanza della partecipazione ai lavori della COSAC che riunisce i rappresentanti degli organi parlamentari specializzati negli affari europei di tutti i Parlamenti nazionali dei paesi dell'Unione europea. Osserva che la partecipazione all'Assemblea è stata l'occasione per un proficuo dibattito sui temi più importanti Pag. 192attualmente in discussione in sede europea anche in vista delle prossime elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo. Segnala che, in particolare, i lavori si sono articolati in quattro sessioni dedicate rispettivamente ad un aggiornamento di quanto realizzato durante il semestre di Presidenza austriaca di turno dell'Unione europea, alla Brexit, ai cambiamenti climatici e ad un'Unione europea trasparente più vicina ai suoi cittadini in vista delle prossime elezioni al Parlamento europeo. Sottolinea quindi come il testo delle conclusioni adottate dall'Assemblea recepisce quasi tutte le proposte emendative formulate dalla delegazione italiana con particolare riferimento ai temi della migrazione, sul quale è stato chiesto un approccio condiviso alle responsabilità, dell'allargamento ai paesi dei Balcani, rispetto al quale è stato chiesto che sia garantito il rispetto dei valori europei, e al rafforzamento degli strumenti per la partecipazione popolare, a partire dall'Iniziativa dei cittadini. Conclude ringraziando tutti i gruppi che, con il loro comportamento costruttivo, hanno reso possibile il raggiungimento di questo importante risultato.

  Guido Germano PETTARIN (FI) ringraziando il presidente per la relazione svolta rimarca l'importanza delle tematiche affrontate e del lavoro della delegazione italiana che ritiene dovrebbe essere oggetto di maggiore diffusione informativa presso gli organi di stampa.

  La Commissione prende atto.

  Sergio BATTELLI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire dichiara concluse le comunicazioni in titolo.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.45 alle 15 e dalle 15.30 alle 15.45.

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