CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 9 gennaio 2019
122.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 9 gennaio 2019. — Presidenza della presidente Carla RUOCCO. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessio Mattia Villarosa.

  La seduta comincia alle 14.35.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017.
C. 1432 Governo, approvato dal Senato.
(Relazione alla XIV Commissione)
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Carla RUOCCO, presidente, invita il relatore, onorevole Grimaldi, ad illustrare i contenuti del provvedimento.

  Nicola GRIMALDI (M5S), relatore, ricorda che la Commissione Finanze avvia l'esame – ai fini del parere da rendere alla XIV Commissione Politiche dell'Unione europea – del disegno di legge C. 1432, recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2018», già approvato dal Senato lo scorso 10 dicembre, con modificazioni rispetto al testo del Governo.
  L'articolato del disegno di legge europea 2018, quale approvato dal Senato, contiene 19 articoli (suddivisi in 8 capi) che modificano o integrano disposizioni vigenti dell'ordinamento nazionale per adeguarne i contenuti al diritto europeo. Si compone di disposizioni aventi natura eterogenea, che intervengono nei seguenti settori:
   libera circolazione di persone, servizi e merci (capo I, articoli 1-5);
   giustizia e sicurezza (capo II, articolo 6);
   trasporti (capo III, articoli 7 e 8);
   fiscalità, dogane e aiuti di Stato (capo IV, articoli 9-12);
   diritto d'autore (capo V, articolo 13);
   tutela della salute umana (capo VI, articoli 14 e 15);
   ambientale (capo VII, articoli 16-18).

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  Completa il disegno di legge l'articolo 19, che contiene la clausola di invarianza finanziaria.
  Nel rinviare al dossier predisposto dagli uffici per un'analisi dettagliata del provvedimento, si limita a richiamare il contenuto degli articoli 9 e 10, di competenza della Commissione Finanze, entrambi rientranti nel capo IV, avente ad oggetto la materia della fiscalità, dogane e aiuti di Stato.
  L'articolo 9 disciplina il regime IVA applicabile ai servizi di trasporto e spedizione dei beni in franchigia, allo scopo di archiviare la procedura di infrazione 2018/4000, attualmente allo stadio di messa in mora ex articolo 258 TFUE. Con le modifiche in commento si esentano da IVA le predette prestazioni, a condizione che il loro valore sia compreso nella base imponibile, in luogo di essere concretamente assoggettato a imposta in dogana.
  Il Governo – nella relazione illustrativa al provvedimento – ricorda che a parere della Commissione UE le vigenti disposizioni di cui all'articolo 9, comma 1, numeri 2 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica IVA (decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972), confliggono con l'articolo 144 della Direttiva 2006/112/CE sul sistema comune dell'IVA.
  Nell'attuale formulazione dell'articolo 9, per applicare l'esenzione IVA ai servizi di trasporto e di spedizione dei beni in esportazione, in transito o in importazione temporanea, nonché ai trasporti relativi a beni in importazione, i relativi corrispettivi devono essere assoggettati all'imposta e scontare l'IVA in dogana all'atto dell'importazione, ai sensi del primo comma dell'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.
  L'articolo 144 della Direttiva IVA (direttiva 2006/112/CE) consente invece agli Stati membri di esentare da imposta le prestazioni di servizi connesse con l'importazione di beni, purché il loro valore sia compreso nella base imponibile, conformemente all'articolo 86, paragrafo 1, lettera b).
  Coerentemente a quanto esposto, al fine di consentire l'archiviazione della procedura, le lettere a) e b) dell'articolo 9, comma 1, novellano rispettivamente l'articolo 9, comma 1, n. 2 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica IVA, sostituendo il riferimento all'assoggettamento ad imposta con il riferimento all'inclusione nella base imponibile, al fine di superare i rilievi mossi dalla Commissione.
  La lettera c) modifica l'articolo 9, comma 1, n. 4-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, che nella formulazione vigente qualifica come non imponibili i servizi accessori relativi alle piccole spedizioni di carattere non commerciale e alle spedizioni di valore trascurabile (di cui alle direttive 2006/79/CE del Consiglio, del 5 ottobre 2006, e 2009/132/CE del Consiglio, del 19 ottobre 2009) purché i corrispettivi dei servizi accessori abbiano concorso alla formazione della base imponibile ai sensi dell'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica IVA, ancorché la medesima base imponibile non sia stata assoggettata all'imposta.
  La Commissione al riguardo ha rilevato che detta disposizione non è in linea con l'articolo 144 della menzionata direttiva IVA, in quanto limita la prescrizione alle importazioni di beni di modico valore ed alle piccole spedizioni.
  Al fine di superare anche tale rilievo, con la lettera c) si modifica il n. 4-bis del primo comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972, eliminando il riferimento alle piccole spedizioni e a quelle di carattere non commerciale, ovvero di valore trascurabile.
  L'articolo 10 novella l'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, che reca il Testo Unico in materia doganale (TULD), con particolare riferimento ai termini di prescrizione dell'obbligazione doganale, al fine di garantire piena attuazione al Nuovo Codice Doganale dell'Unione, Regolamento (UE) n. 952 del 9 ottobre 2013.
  Le norme in esame rimandano, per i termini di notifica dell'obbligazione doganale, alle vigenti disposizioni dell'Unione Europea; ove l'obbligazione doganale sorga Pag. 107a seguito di un comportamento penalmente perseguibile, il termine per la notifica dell'obbligazione doganale è fissato in sette anni.
  Il vigente articolo 84 del TU doganale, che riguarda la riscossione dei diritti doganali, fissava originariamente in cinque anni il termine di prescrizione del relativo potere. Tale termine è stato ridotto a tre anni ai sensi dell'articolo 29, comma 1, della legge 29 dicembre 1990, n. 428.
  L'articolo 84 TULD, nella sua formulazione vigente, disciplina anche il caso in cui il mancato pagamento, totale o parziale, dei diritti dipenda da un reato (comma 2). In tal caso il termine di prescrizione decorre dalla data in cui il decreto o la sentenza, pronunciati nel procedimento penale, sono divenuti irrevocabili.
  Come riferisce al riguardo la relazione illustrativa, in relazione ai termini di prescrizione dell'obbligazione in presenza di reato, l'articolo 84, comma 2, del TULD è stato interpretato dalla costante giurisprudenza della Corte di Cassazione (sentenza n. 26045/2016 e ordinanza n. 24674/2015) nel senso che l'azione di recupero dei diritti doganali, in presenza di fattispecie penalmente rilevanti, può essere avviata dopo la scadenza del termine di prescrizione triennale, purché sia stata trasmessa all'autorità giudiziaria, entro il suddetto termine di prescrizione, la notizia di reato.
  Tale interpretazione appariva in linea con il precedente Codice Doganale Comunitario, di cui al Regolamento (CEE) n. 2913/92.
  L'articolo 221, terzo paragrafo, del regolamento del 1992 fissava il termine massimo di tre anni per la comunicazione al debitore dell'importo del dazio. Tuttavia il quarto paragrafo dell'articolo 221 contemplava espressamente il caso di obbligazione doganale nata a seguito di un atto che, nel momento in cui è stato commesso, era perseguibile penalmente: in tale ipotesi la comunicazione al debitore dell'importo dei dazi poteva essere effettuata anche dopo la scadenza del termine di tre anni.
  La norma, rinviando in sostanza agli ordinamenti degli Stati membri la regolamentazione della notifica della pretesa tributaria in caso di obbligazione doganale derivante da fatti penalmente rilevanti, rendeva applicabile la normativa e la prassi di settore adottate dall'ordinamento nazionale, in base alle quali, in presenza di reato, l'avviso di pagamento poteva essere notificato anche dopo il triennio, purché la «notitia criminis» fosse stata trasmessa all'autorità giudiziaria entro il triennio stesso.
  Le norme nazionali non sono tuttavia più in linea con il regolamento (UE) n. 952/2013 del 9 ottobre 2013, recante il nuovo Codice doganale dell'Unione.
  Ai sensi dell'articolo 103 del nuovo Codice, nessuna obbligazione doganale può essere notificata al debitore dopo la scadenza di un termine di tre anni dalla data in cui è sorta l'obbligazione doganale.
  Il comma 2 dell'articolo 103 prevede tuttavia che, se l'obbligazione doganale sorge in seguito a un atto che nel momento in cui è stato commesso era perseguibile penalmente, il termine di tre anni sia esteso a minimo cinque anni e massimo dieci anni, conformemente al diritto nazionale.
  Di conseguenza, a decorrere dal 1o maggio 2016 (data di entrata in vigore della predetta prescrizione; articolo 288, comma 2 del Codice), gli uffici doganali non possono notificare il debito e di riscuotere i dazi, qualora la pretesa tributaria non sia notificata agli operatori entro tale termine.
  Con le norme in esame viene dunque sostituito integralmente l'articolo 84 del TULD.
  In particolare la nuova disposizione (nuovo articolo 84, comma 1), chiarisce che i termini per la notifica dell'obbligazione doganale avente ad oggetto diritti doganali sono disciplinati dalle vigenti disposizioni dell'Unione europea.
  Al comma 2 è previsto che, qualora l'obbligazione doganale sorga a seguito di un comportamento penalmente perseguibile, il termine per la notifica dell'obbligazione doganale è di sette anni.
  La relazione illustrativa al riguardo chiarisce che la previsione di un termine Pag. 108ultraquinquennale per le violazioni doganali più gravi, quali quelle aventi rilevanza penale, è coerente con la scelta operata anche in materia di imposte sui redditi e sull'IVA dalla normativa nazionale, che ha elevato i termini di decadenza dell'accertamento, nel caso di omissione della prescritta dichiarazione annuale, a sette anni.
  Infine, al comma 3 è precisato che la nuova disciplina si applica alle obbligazioni doganali sorte dal 1o maggio 2016, data di applicazione del nuovo codice doganale dell'Unione.

  Carla RUOCCO, presidente, preso atto che non vi sono richieste di intervento da parte dei colleghi, ricorda che la Commissione dovrà esprimersi sul provvedimento entro la fine della prossima settimana. Propone a tal fine di fissare sin d'ora il termine per le presentazioni di emendamenti alle parti del disegno di legge di competenza della Commissione Finanze per martedì 15 gennaio alle ore 16, onde procedere all'esame degli emendamenti e alla votazione della relazione alla XIV Commissione entro giovedì 17.

  La Commissione concorda.

  Carla RUOCCO, presidente, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sull'ordine dei lavori.

  Carla RUOCCO, presidente, avverte che alcuni colleghi hanno chiesto di rinviare le sedute di question time e Ufficio di Presidenza, già previste a partire dalle 12 di domani, in considerazione del fatto che non si svolgeranno, nella giornata di domani, sedute dell'Assemblea. Ritiene di accogliere tale richiesta, venendo incontro alle esigenze manifestate. Naturalmente, le interrogazioni previste per domani potranno essere svolte la prossima settimana.
  Intende tuttavia sottolineare come l'assenza di sedute con votazioni dell'Assemblea non possa automaticamente determinare il rinvio dei lavori della Commissione, soprattutto qualora vi siano all'ordine del giorno questioni di particolare rilievo sotto il profilo legislativo.
  Coglie quindi l'occasione per anticipare che ieri sera è stato assegnato alla Commissione il decreto-legge n. 1 del 2019, recante misure urgenti a sostegno della Banca Carige Spa (C. 1486), del quale la Commissione avvierà l'esame già a partire dal prossimo mercoledì 16 gennaio, anche nel caso in cui non siano previste in quella giornata votazioni in Assemblea. Propone pertanto di stabilire sin d'ora, se i colleghi concordano, che sul provvedimento si svolga, già a partire dalla prossima settimana, un breve ciclo di audizioni, che potrebbe aver luogo anche congiuntamente con la Commissione Finanze del Senato.

  La Commissione concorda

  Mauro DEL BARBA (PD) preliminarmente non può non rilevare come le forze attualmente in maggioranza abbiano, nella scorsa legislatura, dai banchi dell'opposizione, più volte accusato i gruppi che allora sostenevano il Governo di mostrare scarso impegno nei lavori parlamentari, mentre oggi riconoscono l'importanza di dedicare tempi adeguati alle attività nei collegi di elezione.
  Ritiene in ogni caso che il decreto-legge recante misure urgenti a sostegno della Banca Carige rivesta estrema importanza e chiede pertanto, a nome del suo gruppo, che l'esame del provvedimento possa avere inizio già a partire dalla giornata di domani.

  Carla RUOCCO, presidente, segnala che non è ancora disponibile lo stampato del provvedimento, assegnato ieri sera alla Commissione, e che prima di procedere all'esame sarebbe preferibile disporre della relativa documentazione.

  Massimo UNGARO (PD) ricorda che all'esame della Commissione vi sono provvedimenti di estrema importanza quali la proposta di legge C. 1353, recante Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul sistema bancario e finanziario, Pag. 109la proposta di legge Claudio Borghi C. 1064 sulle riserve auree e la proposta di legge C. 1074 Ruocco e Gusmeroli, in materia di semplificazioni fiscali, e chiede di sapere come la Commissione intenda procedere nei suoi lavori.

  Carla RUOCCO, presidente, con riferimento ai provvedimenti richiamati dal collega Ungaro, ricorda innanzitutto come sulla proposta di legge C. 1353, recante Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul sistema bancario e finanziario, la Commissione Finanze abbia concluso l'esame degli emendamenti e sia attualmente in attesa, al fine di votare il mandato al relatore a riferire in Assemblea, dei pareri delle Commissioni competenti in sede consultiva, che dovrebbero essere espressi entro la prossima settimana al più tardi. La calendarizzazione del provvedimento in Assemblea dovrà essere poi fissata in sede di Conferenza dei Capigruppo, così come per quanto concerne la proposta di legge C. 1074 Ruocco e Gusmeroli, in materia di semplificazioni fiscali.
  Quanto alla proposta di legge in materia di gestione delle riserve ufficiali, rammenta che a seguito della lettera da Lei inviata al Presidente della Camera, il Governo è stato investito della questione relativa alla consultazione della Banca centrale europea sul testo del provvedimento; non appena da parte dell'Esecutivo giungerà una indicazione circa tale consultazione, la Commissione potrà valutare le modalità di prosieguo dell'esame della proposta di legge.

  Sestino GIACOMONI (FI) ricorda che la manovra approvata a dicembre contiene al suo interno una misura profondamente errata, che prevede il raddoppio dell'IRES sulle attività no profit. Suggerisce pertanto di dare priorità alla proposta di legge C. 1482 Gelmini sulla riduzione dell'imposta sul reddito delle società per gli enti senza scopo di lucro, che tenta di rimediare a quell'errore, venendo peraltro incontro alle richieste del Presidente del Consiglio Conte e del Vice Presidente Di Maio, nonché all'auspicio dello stesso Presidente della Repubblica. Se la Commissione concorda, si potrebbe anche richiederne l'assegnazione in sede legislativa. Fra l'altro si tratta di una misura particolarmente urgente, perché la legge di bilancio è già in vigore e quindi le società che non hanno scopo di lucro e si occupano di attività solidaristiche, come fondazioni di ricerca ed enti di beneficenza, già stanno pagando un'aliquota ordinaria del 24 per cento.

  Massimo UNGARO (PD) si associa alla richiesta del collega Giacomoni.

  Carla RUOCCO, presidente, preso atto della richiesta formulata dai colleghi, che potrà essere oggetto di valutazione in sede di Ufficio di Presidenza della Commissione, e nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara conclusa la seduta.

  La seduta termina alle 14.55.