CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 19 dicembre 2018
117.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
Pag. 135

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 19 dicembre 2018. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.

  La seduta comincia alle 14.05.

Schema di decreto legislativo recante norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/1011, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014, nonché di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/2365, sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012.
Atto n. 59.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

Pag. 136

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 18 dicembre 2018.

  Sergio BATTELLI, presidente, ricorda che nella seduta di ieri il relatore, Matteo Luigi Bianchi, ha presentato una proposta di parere favorevole sul provvedimento in titolo e che nel corso del dibattito seguito sono state avanzate richieste di precisazioni da parte di alcuni colleghi. Dopo aver ricordato che il termine per l'espressione del parere scadrà il prossimo 31 dicembre 2018, chiede al relatore Bianchi se intende intervenire in replica alle richieste di chiarimento emerse nel dibattito.

  Matteo Luigi BIANCHI (Lega), relatore, replica alle osservazioni e richieste di chiarimento emerse nel corso del dibattito svoltosi nella seduta del 18 dicembre 2018. Con riferimento alle osservazioni del deputato Pettarin, relative ai criteri per la designazione delle autorità competenti per l'attuazione del regolamento (UE) 2016/1011, cosiddetto regolamento benchmark, ricorda che lo schema di decreto legislativo in esame adotta le misure per cui è espressamente richiesto l'intervento degli Stati membri, ai sensi degli articoli 40, 41, 42 e 43 del medesimo regolamento. Precisa che tali interventi riguardano la designazione dell'autorità competente responsabile dello svolgimento dei compiti istituzionali stabiliti dal regolamento, l'adozione di misure appropriate che consentano alle stesse autorità di disporre di tutti i poteri di vigilanza, di indagine e sanzionatori necessari allo svolgimento dei loro compiti. Rileva che, nel caso in cui vengano designate più autorità competenti, è necessario identificarne una responsabile del coordinamento, della cooperazione e dello scambio di informazioni con la Commissione europea, l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) e le autorità competenti degli altri Stati membri. Evidenzia che la scelta recata dallo schema di decreto legislativo riflette i criteri fissati dalla legge di delegazione europea 2016-2017, recati in particolare dall'articolo 9, comma 3. Segnala che, nello specifico, i criteri di cui alle lettere c) e d) prevedono la designazione, ai sensi dell'articolo 40, comma 1, del regolamento, della CONSOB per quanto attiene alla vigilanza degli amministratori di indici, e delle autorità nazionali competenti per materia con riferimento agli altri soggetti elencati dall'articolo 3, paragrafo 1, punto 17, lettere da a) a k) (enti sottoposti a vigilanza), del regolamento, nonché per l'attribuzione dei poteri previsti dallo stesso regolamento. La lettera e) prevede che la CONSOB sia designata quale autorità responsabile del coordinamento e dello scambio di informazioni con la Commissione europea, l'ESMA e le altre autorità competenti degli Stati membri. Inoltre, rimarca che, sulla base della lettera f), occorre attribuire alla CONSOB e alle altre autorità nazionali competenti i poteri di imporre sanzioni per le violazioni elencate dall'articolo 42 del regolamento, nel rispetto dei criteri, dei limiti e delle procedure previste dallo stesso regolamento e dalle disposizioni nazionali vigenti che disciplinano l'esercizio del potere sanzionatorio da parte delle autorità anzidette. Sottolinea che in attuazione delle richiamate disposizioni, il comma 4 dell'articolo 1 dello schema inserisce nel TUF il nuovo articolo 4-septies.1, che individua le autorità nazionali competenti a garantire il rispetto delle norme previste dal cosiddetto regolamento (UE) 2016/1011. In particolare, viene attribuita alla CONSOB la vigilanza sugli amministratori di indici di riferimento, in linea con quanto previsto dalla legge di delegazione europea, e sui contributori di dati sottoposti a vigilanza stabiliti nel territorio della Repubblica. In linea con quanto previsto dall'articolo 40, paragrafo 2, del regolamento, che prevede la possibilità per gli Stati membri di designare più di un'autorità competente, il comma 2 del nuovo articolo 4-septies.1 del TUF stabilisce che, nel caso di formazione di collegi di autorità previsti per gli indici di riferimento critici ai sensi dell'articolo 46 del regolamento europeo, la Banca d'Italia sia competente nei confronti dei Pag. 137contributori di dati sottoposti alla propria vigilanza. Ricorda che viene inoltre previsto che la CONSOB e la Banca d'Italia collaborino, sulla base di un apposito protocollo d'intesa per le attività di vigilanza su amministratori e contributori di dati rispetto agli indici di riferimento critici, come previsto dai paragrafi 7 e 8 dell'articolo 23 del regolamento (UE) 2016/1011. Con riferimento all'utilizzo dei benchmark viene invece riproposto il criterio di ripartizione per soggetto per il quale la CONSOB, la Banca d'Italia, l'IVASS e la COVIP sono competenti dei diversi utilizzatori secondo le rispettive attribuzioni di vigilanza, ai sensi del comma 3 del nuovo articolo 4-septies.1. Osserva che, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 40, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1011 e dei criteri previsti dalla legge di delegazione europea 2016-2017, la CONSOB viene designata quale autorità competente responsabile del coordinamento, della cooperazione e dello scambio di informazioni con la Commissione, l'ESMA e le autorità competenti degli altri Stati membri, ai sensi del comma 4 del nuovo articolo 4-septies.1. Il comma 5 del nuovo articolo 4-septies.1 del TUF specifica che le autorità competenti, per svolgere i compiti previsti dal regolamento (UE) 2016/1011, esercitano i poteri di vigilanza e di indagine già attribuiti dalla normativa di settore, specificando, per quanto riguarda la CONSOB, il riferimento all'articolo 187-octies del TUF, che reca i poteri della CONSOB in materia di abusi di mercato.
  Con riferimento alla richiesta di chiarimento del deputato De Luca relativamente alla disciplina sanzionatoria introdotta dallo schema di decreto legislativo per quanto concerne le violazioni relative agli articoli 21, concernente amministrazione obbligatoria degli indici di riferimento critici, 23 relativo alla contribuzione di dati obbligatoria per gli indici di riferimento critici e 27, in materia di dichiarazione sull'indice di riferimento del regolamento (UE) 2016/1011, pur segnalandone l'assenza, ricorda che il comma 2 inserisce nel TUF il nuovo articolo 190-bis.1, che, in coerenza con la legge di delegazione europea 2016-2017, non prevede sanzioni penali, in quanto il regolamento europeo prevede obblighi di natura procedurale e preventiva, posti a presidio della corretta amministrazione degli indici, mentre in caso di manipolazione sarebbero applicabili le sanzioni penali previste per la repressione degli abusi di mercato. In particolare, sottolinea che il richiamato comma 1 del nuovo articolo 190-bis.1 del TUF in esame prevede, in corrispondenza della violazione delle richiamate norme, oltre che delle altre specificamente individuate, sanzioni amministrative pecuniarie la cui forbice edittale, per la quale l'articolo 42 del regolamento europeo fissa soltanto il limite minimo della sanzione massima, è differenziata per le persone giuridiche e le persone fisiche ed è stabilita, secondo quanto rappresentato dal Governo nella relazione illustrativa, in continuità con altre disposizioni sanzionatorie già presenti nel TUF, salvaguardando la proporzionalità delle sanzioni nella determinazione dei minimi edittali.
  Con riferimento ai limiti massimi edittali, ricorda che il comma 5 del nuovo articolo 190-bis.1 del TUF, in linea con quanto previsto dall'articolo 42, paragrafo 2, lettera f), del regolamento europeo, prevede, inoltre, sia per le persone fisiche che per le persone giuridiche, che la sanzione pecuniaria possa essere aumentata fino al triplo dell'ammontare dei vantaggi ottenuti grazie alla violazione, quando tali vantaggi sono superiori ai limiti massimi edittali e sono determinabili. Con riferimento, infine, alle sanzioni relative alle violazioni del regolamento (UE) 2015/2365, ricorda che l'articolo 2, comma 3, dello schema di decreto modifica l'articolo 193-quater del TUF sulle sanzioni applicabili per la violazione delle norme sancite dal regolamento EMIR, integrando in tale ambito le disposizioni attuative del regolamento SFT-R, coerentemente con quanto stabilito al momento della designazione delle autorità competenti. Ricorda, comunque, che il regolamento SFT-R contiene una norma direttamente Pag. 138applicabile con riferimento alle sanzioni repressive delle condotte che vìolano gli obblighi di trasparenza precontrattuale e periodica da parte dei gestori di fondi sanciti dagli articoli 13 e 14 del regolamento. Allo scopo di completare il quadro sanzionatorio, evidenzia che sono poi inseriti nel TUF i nuovi commi 1-bis e 1-ter dell'articolo 193-quater che individuano le misure amministrative pecuniarie per le violazioni degli obblighi previsti dagli articoli 4, relativo alla segnalazione delle operazioni, e 15, concernente la trasparenza nel riutilizzo, del regolamento SFT-R. Vengono previsti limiti edittali distinti in ragione della natura del destinatario, persona fisica e persona giuridica, utilizzando per queste ultime il criterio di commisurazione della sanzione pecuniaria ancorato al fatturato, facendo rinvio all'articolo 325-bis del decreto legislativo n. 209 del 2005 – codice delle assicurazioni private, ove tale importo risulti superiore al massimo edittale predeterminato. Le sanzioni pecuniarie minime e massime sono coerenti con l'articolo 22, paragrafo 4, lettere f) e g), del regolamento europeo, che fissa il limite minimo della sanzione massima.

  Guido Germano PETTARIN (FI) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore che ringrazia per il lavoro svolto e per i chiarimenti forniti in risposta a quanto da lui chiesto nella seduta precedente.

  Marco MAGGIONI (Lega) preannuncia il voto favorevole del gruppo Lega sulla proposta di parere formulata dal relatore che ringrazia per l'impegno profuso e il lavoro svolto su una tematica così tecnica e complessa. Osserva che quanto definito dal legislatore in materia di benchmark, seppure di grande utilità e garanzia per gli investimenti nei fondi, non deve essere considerato come garanzia sufficiente a tutela dei risparmiatori. Ritiene, infatti, che il perimetro delle tutele da approntare a favore dei risparmiatori non possa prescindere dall'effettiva implementazione della direttiva 2014/65/UE, cosiddetta direttiva MiFID II, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che prevede che i prodotti devono essere disegnati e circoscritti in relazione a un target ben preciso per esigenze, disposizione al rischio, capacità e competenze finanziarie, e che il canale distributivo deve agire di conseguenza. È quindi dell'avviso che, solo quando la predetta normativa verrà effettivamente applicata da tutti gli operatori, i risparmiatori, individuando con chiarezza quali siano gli investimenti opportuni, potranno considerarsi tutelati ed evitare rischi simili a quelli visti in un recente passato.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore (vedi allegato 1).

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/2436 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa nonché per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/2424 recante modifica al regolamento sul marchio comunitario.
Atto n. 55.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 18 dicembre 2018.

  Elena MURELLI (Lega), relatrice, formula una proposta di parere favorevole con un'osservazione (vedi allegato 2).

  Guido Germano PETTARIN (FI) ringrazia la relatrice per il lavoro svolto e ritiene che l'osservazione inserita nella sua proposta di parere sia coerente e lineare Pag. 139con lo svolgimento del dibattito e con le finalità di tutela della proprietà industriale e, anche, della proprietà intellettuale. Ribadisce, infatti, che tutti questi i temi sono tra di loro collegati e tutti contribuiscono alla tutela delle le imprese e delle invenzioni. Preannuncia quindi il voto favorevole del suo gruppo.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice (vedi allegato 2).

  La seduta termina alle 14.25.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

  Mercoledì 19 dicembre 2018. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.

  La seduta comincia alle 14.25.

Sulla riunione interparlamentare, organizzata dalle Commissioni giuridica (JURI) e per le petizioni (PETI) del Parlamento europeo, dal tema «Delegare i Parlamenti e far rispettare i diritti dei cittadini nell'attuazione ed applicazione del diritto dell'Unione», svolta a Bruxelles il 27 novembre 2018.

  Sergio BATTELLI, presidente, ricorda che il 27 novembre scorso si è svolta a Bruxelles la Riunione interparlamentare organizzata dalle Commissioni giuridica (JURI) e per le petizioni (PETI) del Parlamento europeo, dal tema «Delegare i Parlamenti e far rispettare i diritti dei cittadini nell'attuazione ed applicazione del diritto dell'Unione» cui, in rappresentanza della Commissione, ha preso parte la deputata Emanuela Rossini, cui cede la parola per l'illustrazione di una breve relazione.

  Emanuela ROSSINI (Misto-Min.Ling.) illustrando brevemente la relazione sui temi oggetto della predetta riunione (vedi allegato 3), segnala, in particolare, alcuni aspetti che ha voluto rappresentare in quella sede, alcuni dei quali hanno suscitato vivo interesse nei partecipanti e che per taluni hanno colmato lacune informative. Fa presente, in primo luogo, di avere illustrato la riforma recata dalla legge n. 234 del 2012, che ha riorganizzato il processo di recepimento della normativa europea in Italia, prevedendo lo sdoppiamento della precedente legge comunitaria annuale in due distinti provvedimenti, la legge di delegazione europea, che contiene le disposizioni di delega al Governo necessarie per il recepimento delle direttive comunitarie, e la legge europea che garantisce direttamente l'adeguamento dell'ordinamento italiano a quello europeo. In quella sede, ha sottolineato che si tratta di strumenti legislativi distinti volti, da un lato, a garantire il puntuale adempimento degli obblighi comunitari, dall'altro ad escludere l'inserimento nei disegni di legge europei di materie estranee che possano impedire un tempestivo adeguamento da parte dell'ordinamento italiano e che, grazie a tale riforma, il Parlamento ha garantito puntualità e velocità nell'attuazione degli obblighi europei in ogni anno di riferimento. Ha anche evidenziato che il costante e puntuale recepimento della normativa europea ha prodotto un sensibile miglioramento dello stato del contenzioso pendente nei riguardi dell'Italia, portando ad una riduzione delle procedure di infrazione, nel periodo gennaio 2014-novembre 2018, da 121 a 68. Segnala inoltre che ha anche avuto modo di illustrare gli strumenti a disposizione del Parlamento italiano per il controllo delle procedure di infrazione e ricordato come, sulla base del regolamento della Camera, le Commissioni competenti possano esaminare le sentenze della Corte di giustizia e che ha, infine, osservato che la compatibilità tra i progetti di legge italiani e la normativa europea è oggetto costante di esame da parte della Commissione politiche dell'Unione europea. Evidenzia che durante il dibattito, sul tema del deficit di attuazione, ha osservato come i Parlamenti nazionali dovrebbero essere coinvolti già nella fase prelegislativa, in modo da potere esprimere le istanze di territori e cittadini ribadendo il convincimento che rafforzare il ruolo dei Parlamenti nella fase prelegislativa e nella fase ascendente consenta di ridurre i conflitti Pag. 140tra i livelli europeo, nazionale e territoriale e di evitare che la normativa europea venga percepita dai cittadini come un'imposizione. Conclude esprimendo la sentita esigenza che vi sia una sempre maggiore collaborazione tra i Parlamenti nazionali, e tra di loro e il Parlamento europeo e le altre istituzioni dell'Unione.

  La Commissione prende atto.

  Angela IANARO (M5S) chiede quali siano i punti critici maggiormente evidenziati nella riunione in titolo e quali possibili soluzioni sono state proposte o si sente di proporre.

  Emanuela ROSSINI (Misto-Min.Ling.) ritiene che il punto essenziale per il Parlamento garantire la partecipazione al dibattito che si svolge in sede europea, considerando in tal senso essenziale una presenza assidua, appassionata e critica, nelle sedi sia formali che informali.

  Sergio BATTELLI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire dichiara concluse le comunicazioni in titolo.

  La seduta termina alle 14.30.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.30 alle 14.40.

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