CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 19 dicembre 2018
117.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
COMUNICATO
Pag. 121

INDAGINE CONOSCITIVA

  Mercoledì 19 dicembre 2018. — Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA.

  La seduta comincia alle 8.30.

Indagine conoscitiva sull'emergenza legata alla diffusione della Xylella fastidiosa nella regione Puglia.
Audizione del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, Gian Marco Centinaio.
(Svolgimento e conclusione).

  Filippo GALLINELLA, presidente, avverte in via preliminare che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati.Pag. 122
  Ringrazia il Ministro Centinaio per aver accolto l'invito della Commissione, ricordando che la sua audizione, molto attesa da tutti i componenti la Commissione, conclude il lungo e approfondito lavoro della Commissione volto all'acquisizione di elementi conoscitivi in merito alla diffusione del fitopatogeno. Ricorda che, in tale ambito, la Commissione ha infatti svolto un nutrito ciclo di audizioni, alle quali ha dedicato quasi 14 ore ascoltando 33 soggetti, oltre ad un sopralluogo nelle zone agricole maggiormente colpite dalla Xylella.

  Gian Marco CENTINAIO, Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

  Intervengono, quindi, formulando osservazioni e ponendo quesiti, i deputati Giuseppe L'ABBATE (M5S), Maria Chiara GADDA (PD), Maria Cristina CARETTA (FdI), Lorenzo VIVIANI (Lega).

  Gian Marco CENTINAIO, Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, risponde ai quesiti formulati.

  Filippo GALLINELLA, presidente, ringrazia il Ministro Centinaio per il suo intervento e dichiara quindi conclusa l'audizione.

  La seduta termina alle 9.25.

  N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 19 dicembre 2018. — Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA.

  La seduta comincia alle 14.10.

Sulla pubblicità dei lavori.

  Filippo GALLINELLA, presidente, comunica che il gruppo M5S e il gruppo PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Riconoscimento del pomodoro San Marzano dell'agro sarnese-nocerino a denominazione di origine protetta e dei siti di relativa produzione quali patrimonio culturale nazionale.
C. 229 Paolo Russo.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Margherita DEL SESTO (M5S), relatrice, fa presente che la proposta di legge in esame, composta di due articoli, concerne il riconoscimento del pomodoro San Marzano dell'agro sarnese-nocerino a denominazione di origine protetta e dei territori di relativa produzione quali patrimonio culturale nazionale.
  Tale proposta di legge riproduce il contenuto del testo dell'A.C. 4417, sempre a prima firma dell'onorevole Paolo Russo, elaborato dal Comitato ristretto ed adottato quale testo base per il seguito dell'esame dalla Commissione Agricoltura nella XVII legislatura nella seduta del 20 dicembre 2017. Tale testo teneva conto delle osservazioni emerse dal dibattito in sede referente e dalle audizioni di rappresentanti delle organizzazioni agricole, del Consorzio Osservatorio dell'Appennino meridionale e del Consorzio di tutela del pomodoro San Marzano dell'Agro sarnese-nocerino. L’iter in sede referente si è poi interrotto.
  La relazione illustrativa del provvedimento precisa che la proposta di legge all'esame è il frutto del lavoro dell'Osservatorio dell'Appennino meridionale (consorzio costituito alla fine del 1999 dalla regione Campania e dall'università degli studi di Salerno), e che è stata redatta Pag. 123all'esito di un lungo approfondimento del panorama legislativo del settore e del concomitante monitoraggio delle dinamiche di mercato riferite al pomodoro San Marzano dell'agro sarnese-nocerino a denominazione di origine protetta (DOP).
  La relazione illustrativa ricorda altresì che il pomodoro San Marzano DOP rimanda a uno dei pochi casi nella storia d'Italia in cui l'imprenditoria del Nord ha scommesso sulla vocazione agroambientale dei terreni del Sud. «Fu il commendator Francesco Cirio – afferma infatti la relazione – originario di Nizza Monferrato, simbolo italiano dell'industria conserviera, a convogliare – dopo l'incredibile sviluppo delle fabbriche aperte al nord – sforzi e investimenti nel meridione. Intuendo le straordinarie qualità dell'area, trasversale a Napoli e a Salerno... in particolare l'elevata idoneità allo sviluppo delle colture per via delle favorevolissime condizioni pedoclimatiche, venne al Sud per dare impulso agli agricoltori e per avviare stabilimenti per la trasformazione del pomodoro in pelato, acquisito che, tra tutti gli ortaggi autoctoni, il Pomodoro San Marzano, per le proprietà organolettiche e morfologiche del frutto e delle bacche, rivelava peculiarità oltremodo pregiate... sullo sfondo di tecniche e di pratiche ultra-datate che si rinnovano a ogni produzione, emergono con forza la laboriosità e la creatività di un'intera comunità territoriale, unitamente a tradizioni, saperi e competenze che collocano il fattore antropico nel novero degli elementi che assurgono il pomodoro San Marzano dell'agro sarnese-nocerino DOP ad ambasciatore mondiale del made in Italy agroalimentare...».
  Relativamente al contenuto della proposta di legge, fa presente che l'articolo 1, rubricato Patrimonio culturale nazionale, prevede che il pomodoro San Marzano dell'agro sarnese-nocerino a denominazione di origine protetta (DOP) e i territori della relativa produzione siano considerati la rilevante espressione nazionale di tradizioni e di pratiche secolari, di processi storici di industrializzazione legati all'elevata vocazione agroambientale di un territorio, dell'insieme di saperi, competenze e tecniche umane, della laboriosità e della creatività popolari, nonché delle straordinarie qualità e attrattività a livello mondiale dei prodotti agroalimentari italiani.
  A tal riguardo osserva che, al fine di garantire la massima coerenza tra il titolo della proposta di legge e il contenuto delle disposizioni dalla stessa recate, il primo dovrebbe più opportunamente fare riferimento al riconoscimento, quali patrimonio culturale nazionale, «dei territori di relativa produzione», e non «dei siti di relativa produzione». Tale era, del resto, la formulazione del titolo del testo base adottato dalla Commissione nella precedente legislatura.
  Il medesimo articolo 1 definisce, pertanto, il pomodoro San Marzano DOP e i territori della relativa produzione «un patrimonio culturale nazionale che, in quanto tale, è necessario salvaguardare, valorizzare e promuovere».
  L'articolo 2, rubricato Produzione e commercializzazione, stabilisce al comma 1 che, avuto riguardo ai profili valoriali che il prodotto esprime, l'intera produzione del pomodoro San Marzano dell'agro sarnese-nocerino a DOP è strumento di coesione e d'integrazione sociali e assicura l'equilibrio tra crescita economica e sostenibilità ambientale. La disposizione precisa altresì che tale produzione concorre al contenimento dei fenomeni del consumo dei suoli e dell'abbandono dei terreni.
  Il comma 2 dispone inoltre che, fermo restando quanto previsto dalla legislazione dell'Unione europea e nazionale in tema di etichettatura, di presentazione e di pubblicità degli alimenti destinati al consumatore finale o alle collettività, la commercializzazione del pomodoro San Marzano dell'agro sarnese-nocerino a DOP debba essere coerente con il quadro normativo in materia di certificazione dei prodotti a DOP, al fine di assicurare e di tutelare la leale concorrenza sul mercato e il diritto del consumatore a fruire di informazioni precise, chiare e facilmente comprensibili.Pag. 124
  Con riferimento a tali ultime disposizioni, la relazione illustrativa evidenzia l'intento di approntare un intervento normativo che, nel sancire il dovuto riconoscimento come patrimonio culturale del Paese, valga pure a fronteggiare le criticità del settore. La relazione evidenzia, infatti, che la previsione contenuta al comma 2 dell'articolo 2 mira a superare la grave asimmetria informativa dovuta ai non pochi produttori che promuovono il proprio pomodoro rivendicandone il titolo, improprio, di vero Pomodoro San Marzano, con ciò minando, di fatto, la credibilità dell'intero sistema di certificazione della DOP.
  Conclusivamente, propone che la Commissione possa svolgere sul testo all'esame un brevissimo ciclo di audizioni e, alla luce delle relative risultanze, valutare come procedere nell'esame in sede referente.

  Paolo RUSSO (FI) ringrazia tutti i componenti la Commissione per il lavoro svolto nell'esaminare la proposta di legge a sua prima firma.

  Filippo GALLINELLA, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi nelle materie dell'agricoltura e della pesca nonché delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca e acquacoltura.
C. 982 Gallinella.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Luciano CADEDDU (M5S), relatore, rileva, in via preliminare, che la proposta di legge all'esame persegue l'obiettivo di facilitare la fruizione, da parte di cittadini e imprese nel settore pubblico, delle procedure amministrative riferite al settore agricolo e di incrementare conseguentemente il livello di efficienza della pubblica amministrazione in tale settore.
  Tale iniziativa legislativa si fa quindi carico di rispondere a un'esigenza avvertita come urgente da tutte le forze politiche presenti in Parlamento e prova ne è il fatto che la proposta di legge è stata sottoscritta da tutti i rappresentanti dei gruppi presenti nella Commissione Agricoltura e dalla maggior parte dei componenti la medesima Commissione.
  Come evidenziato dalla relazione illustrativa, fa presente che a tale scopo è stata svolta un'attenta e partecipata riflessione per individuare quali siano le maggiori criticità riscontrate dagli operatori, nella prospettiva di enucleare un articolato capace di determinare immediatamente maggior efficienza negli apparati pubblici interessati e conseguentemente semplificare i rapporti delle imprese e più in generale degli utenti con tali apparati. Una conseguenza virtuosa per la quale si sottolinea che non vi è bisogno di investire risorse pubbliche, ma semplicemente di individuare con precisione quali siano le ragioni dei «blocchi» procedimentali e delle conseguenti lentezze a carico dei cittadini.
  La relazione illustrativa evidenzia, inoltre, che la semplificazione, che riveste un ruolo centrale nella modernizzazione della relazione con gli apparati statali, è innanzitutto un fattore di efficienza del settore pubblico. L'obiettivo ultimo e sostanziale è la crescita economica, indissolubilmente legata a una pubblica amministrazione di più facile accesso e più rapida nelle risposte.
  Nel perseguire tali intenti, l'iniziativa legislativa interviene apportando modifiche a una serie di testi normativi in relazione alla cui applicazione sono sorti problemi e rallentamenti burocratici di scarsa utilità dal punto di vista dell'interesse pubblico, ma di sicuro danno per il mondo dell'agricoltura e della pesca.
  Venendo ai contenuti della proposta di legge, fa presente che essa consta di 32 articoli, suddivisi in otto capi. In particolare, Pag. 125il capo I (articoli da 1 a 15) reca disposizioni di semplificazione per il settore agricolo. Tali disposizioni, come evidenzia la relazione illustrativa, sono volte a rendere più agili le procedure amministrative, a dirimere dubbi interpretativi che appesantiscono l'attività degli operatori del settore e delle imprese nonché a fornire strumenti utili per la tutela del reddito agricolo e per lo sviluppo di determinate attività connesse a quest'ultimo.
  L'articolo 1, rubricato Interventi per la tutela del reddito agricolo e per la trasparenza delle relazioni contrattuali, introduce norme a tutela del reddito degli agricoltori e più in generale a tutela del mercato e della sua stabilità attraverso: la statuizione della durata minima dei contratti di cessione di prodotti agricoli in dodici mesi; l'attribuzione formale all'ISMEA del compito di rilevare mensilmente i costi medi di produzione dei prodotti agricoli; l'introduzione di un collegamento tra tali rilevazioni e la possibile constatazione della sussistenza di pratiche commerciali sleali vietate da parte dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato e l'attribuzione alle associazioni agricole maggiormente rappresentative di un potere di azione per ottenere giudizialmente l'inserzione nei contratti degli elementi negoziali oggetto della disposizione, a tutela del produttore.
  L'articolo 2 stabilisce invece che l'accertamento, eseguito da una regione, dei requisiti per il riconoscimento della qualifica di imprenditore agricolo professionale (i quali sono stabiliti per legge in maniera uniforme per tutte le regioni), abbia efficacia in tutto il territorio nazionale.
  L'articolo 3, in considerazione dei cambiamenti climatici sulla produzione vitivinicola, amplia la durata del periodo vendemmiale anticipandolo.
  L'articolo 4 – riproducendo una disposizione contenuta all'articolo 1, comma 4 del testo unificato delle proposte di legge C. 290 e abbinate, approvato dalla Camera in prima lettura – al fine di dirimere dubbi interpretativi, prevede l'equiparazione del metodo dell'agricoltura biodinamica, che prevede l'uso di preparati biodinamici, al metodo dell'agricoltura biologica purché applicato nel rispetto delle disposizioni del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007.
  L'articolo 5, rubricato Semplificazione in materia di cooperative agricole, stabilisce che il socio di una cooperativa agricola possa partecipare a contribuire al raggiungimento degli scopi sociali prestando attività lavorativa nella cooperativa mediante l'utilizzo della propria copertura previdenziale di lavoratore autonomo agricolo, senza dover instaurare con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro.
  L'articolo 6 estende alle attività ricettive (recte agli agriturismi) che utilizzano singole unità abitative e che hanno una capacità ricettiva non superiore a 25 posti letto la deroga all'obbligo di installare impianti di tipo centralizzato, prevista per le residenze turistico-alberghiere e per i villaggi albergo strutturati in singole unità abitative, mentre l'articolo 7, rubricato Trasparenza dell'origine dei prodotti agroalimentari somministrati negli esercizi agrituristici, stabilisce che i prodotti agroalimentari somministrati nell'esercizio delle attività agrituristiche di cui alla legge 20 febbraio 2006, n. 96, devono recare l'indicazione del luogo di produzione dell'alimento o del suo ingrediente primario, espressa con modalità idonee a rendere chiare e facilmente leggibili al consumatore le informazioni fornite e individua le sanzioni applicabili.
  L'articolo 8, rubricato Semplificazioni in materia di imprese agromeccaniche e di centri di giardinaggio pone rimedio – come si legge nella relazione illustrativa – ai problemi applicativi derivanti dal mancato riconoscimento della figura dell'imprenditore agro-meccanico nell'ordinamento giuridico italiano, nonché all'assenza di una definizione giuridica dell'attività dei centri di giardinaggio. A tal fine, la disposizione equipara le imprese agromeccaniche che forniscono in via prevalente, anche nell'interesse di terzi, servizi nel settore agricolo e i centri di giardinaggio, che forniscono beni e servizi connessi all'attività agricola, agli imprenditori agricoli.Pag. 126
  L'articolo 9 estende alle microimprese i diritti riconosciuti e garantiti ai consumatori e agli utenti dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 206 del 2005.
  L'articolo 10 elimina l'obbligatorietà della forma scritta per i contratti stipulati dai piccoli imprenditori di cui all'articolo 2083 del codice civile aventi ad oggetto la cessione di prodotti agricoli e alimentari.
  L'articolo 11 interviene in materia di documentazione antimafia. In particolare, l'articolo in esame sostituisce la lettera e) del comma 3 dell'articolo 83 del Codice delle leggi antimafia (decreto legislativo n. 159 del 2011) prevedendo l'aggiunta delle «erogazioni» tra le tipologie di provvedimenti che sono esonerati dalla presentazione della documentazione antimafia nel caso in cui il valore complessivo non superi i 150.000 euro.
  Tale articolo sostituisce, inoltre, il comma 3-bis del richiamato articolo 83, prevedendo che la documentazione in esame sia sempre acquisita nell'ipotesi di concessione di terreni agricoli demaniali, non richiamando ulteriormente la specifica che deve trattarsi di terreni che ricadono nell'ambito dei regimi di sostegno della PAC.
  L'articolo 12 prevede che sia considerata pratica sleale vietata ai sensi dell'articolo 62, comma 2, del decreto-legge n. 1 del 2012 l'adozione, per l'acquisto di prodotti (agroalimentari) della procedura dell'asta elettronica inversa o al doppio ribasso. Al riguardo, la relazione illustrativa precisa come la pratica sia tanto più grave ove abbia ad oggetto l'acquisto di prodotti di qualità certificata, in quanto non terrebbe conto dei maggiori costi e dei sacrifici sostenuti dalle imprese per garantire ai consumatori un prodotto di elevata qualità.
  L'articolo 13 esclude i grassi animali di origine suina dall'applicazione del contributo ambientale destinato al Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti, come determinato da ultimo dall'articolo 10 della legge 28 luglio 2016, n. 154. Come precisa la relazione illustrativa, dall'intervento non derivano minori entrate per il bilancio dello Stato tenuto conto che la disposizione non ha mai trovato applicazione nei confronti degli operatori suinicoli.
  L'articolo 14 prevede che anche i professionisti abilitati all'esercizio della professione possano intrattenere i rapporti con le pubbliche amministrazioni nell'attività di tenuta del fascicolo aziendale, estendendo così il novero dei soggetti a tal fine abilitati.
  L'articolo 15 stabilisce che gli imprenditori agricoli, di cui all'articolo 2135 del codice civile, non siano tenuti al pagamento del contributo di cui all'articolo 23, primo comma, del regio decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, per l'esercizio delle attività dirette alla manipolazione, conservazione e trasformazione dei prodotti agricoli, come definite terzo comma del citato articolo 2135 del codice civile.
   Il capo II (articoli 16 e 17) introduce disposizioni di semplificazione in materia di pesca e acquacoltura.
  In particolare, l'articolo 16 – riprendendo parzialmente i contenuti dell'articolo 2 del testo unificato delle proposte di legge n. 338 e abbinate, approvato in prima lettura dalla Camera nella scorsa legislatura – conferisce una delega al Governo, da esercitare entro dodici mesi dall'entrata in vigore del provvedimento in esame, per l'adozione di uno o più decreti legislativi (recte di un decreto legislativo), con il quale raccogliere in un apposito testo unico tutte le norme vigenti in materia di pesca e di acquacoltura, apportandovi le modifiche necessarie per la semplificazione e il riordino della normativa vigente ed enucleando i relativi princìpi e criteri direttivi.
  L'articolo 17, rubricato Semplificazione in materia di licenza di pesca, interviene su modalità e termini di versamento della tassa di concessione governativa connessa al rilascio della licenza di pesca professionale marittima.
  Il capo III, che si compone del solo articolo 18, rubricato Semplificazioni in materia di sorveglianza sanitaria per i lavoratori a tempo determinato e stagionali, prevede che per tali lavoratori l'obbligo di Pag. 127sorveglianza sanitaria sia assolto mediante visita medica preventiva da effettuarsi da parte del medico competente ovvero dal Dipartimento di prevenzione della Asl con cadenza biennale.
  Il capo IV, che si compone degli articoli da 19 a 23, introduce norme di semplificazione fiscale in materia agricola.
  L'articolo 19 prevede che, per i periodi di imposta successivi al 2018, il credito d'imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive per interventi di ristrutturazione edilizia, di eliminazione delle barriere architettoniche, di incremento dell'efficienza energetica, di adeguamento antisismico, di acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione, sia riconosciuto a condizione che sia effettuato almeno uno degli interventi indicati.
  L'articolo 20 estende anche alle imprese agricole che optino per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari, la facoltà di emettere fattura al momento del pagamento del prezzo nei passaggi dei prodotti agricoli e ittici agli enti, alle cooperative o agli altri organismi associativi ai fini della vendita, anche previa manipolazione o trasformazione.
  L'articolo 21 novella la legge 29 dicembre 1993, n. 580, conferendo la facoltà alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di diminuire la misura del diritto annuale in favore degli imprenditori agricoli, dei coltivatori diretti e delle società semplici agricole iscritte nella sezione speciale del registro delle imprese, fino ad arrivare all'esenzione.
  L'articolo 22 prevede che i trasferimenti di immobili a titolo gratuito, gli atti di donazione e i contratti di cui all'articolo 768-bis del codice civile (così detti patti famiglia) non soggiacciano agli obblighi in materia di attestazione di certificazione energetica stabiliti dall'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 192 del 2005.
  L'articolo 23 prevede che per i birrifici che producono birra artigianale, il volume di ciascuna partita di birra da sottoporre a tassazione sia dato dalla birra immessa in consumo esclusivamente sulla base dei dati giornalieri contenuti nel registro di magazzino, nel quale si assume in carico.
  Il capo V, che si compone del solo articolo 24, interviene in materia di controlli in agricoltura. A tal fine, la disposizione modifica l'articolo 1 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, prevedendo che, anche nei confronti delle imprese agroalimentari (oltre che di quelle agricole), i controlli ispettivi siano effettuati dagli organi di vigilanza in modo coordinato e stabilendo che la diffida possa essere comminata dagli organi di controllo incaricati anche quando non sia prevista esclusivamente l'applicazione di detta sanzione.
  Il capo VI, che si compone degli articoli da 25 a 27, introduce semplificazioni in materia di contratti e di accesso a fondi agricoli.
  L'articolo 25, rubricato Razionalizzazione delle procedure per l'affitto di terreni pubblici ad uso agricolo, novella l'articolo 6, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 228 del 2001, al fine di: chiarire che le disposizioni in materia di affitto dei fondi rustici e di contratti agrari si applicano ai contratti di qualsiasi natura, superando – come chiarito dalla relazione illustrativa – le difficoltà interpretative dell'attuale formulazione della norma che ha, in talune ipotesi, ingenerato ingiustificate disparità di trattamento per i soggetti interessati alla conduzione di terreni ad uso agricolo di proprietà pubblica; prevedere che, qualora il terreno oggetto di concessione o di contratto di affitto sia gravato da uso civico, la violazione del divieto di subaffitto o, comunque, di subconcessione, costituisce causa di risoluzione di diritto del rapporto, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile. Ciò al fine – come chiarisce la relazione illustrativa – di scongiurare il ripetersi di operazioni speculative aventi ad oggetto tali categorie di beni pubblici.
  L'articolo 26 dispone che i contratti di compravendita stipulati tra privati, aventi ad oggetto piccoli fondi agricoli o il cui valore economico sia esiguo possano essere rogati dal segretario comunale in luogo del notaio. Pag. 128
  L'articolo 27 interviene in materia di accesso ai fondi rustici, prevedendo, al ricorrere di determinate condizioni, che i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali, iscritti alla relativa gestione previdenziale, siano esonerati dal pagamento del canone di concessione all'ente proprietario per l'utilizzo degli accessi stradali funzionali alla conduzione dei terreni ubicati in dette aree e, per gli ulteriori accessi stradali utilizzati, siano tenuti alla corresponsione di un canone pari al quinto di quello dovuto.
  Il capo VII (articoli da 28 a 30) introduce norme di semplificazione nel settore zootecnico.
  In particolare, l'articolo 28 modifica l'articolo 4 del decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52, sulla disciplina della riproduzione animale, al fine di sopprimere il requisito richiesto ai soggetti terzi per svolgere l'attività di raccolta dei dati in allevamento e relativo alla necessità di disporre di un'articolazione territoriale che garantisca la raccolta dei dati in allevamento sull'intero territorio nazionale. Come precisa la relazione illustrativa, l'intervento normativo è volto a promuovere la liberalizzazione delle attività di raccolta dei dati in allevamento anche attraverso la possibile concorrenza tra strutture operative appositamente riconosciute, operanti sul territorio, come peraltro più volte evidenziato nelle segnalazioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato al Parlamento e al Governo.
  Anche l'articolo 29 interviene sull'articolo 4 del decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52, prevedendo che i soggetti incaricati della raccolta dei dati in allevamento possono essere riconosciuti, ai sensi del medesimo articolo 1-ter del decreto-legge n. 91 del 2014, a condizione che il personale impiegato nell'attività di consulenza non partecipi alla fase operativa della raccolta dei dati.
  L'obiettivo della disposizione, come precisa la relazione illustrativa, è quello di rendere più espliciti i criteri di separatezza delle funzioni di consulenza aziendale svolte dai tecnici dipendenti delle associazioni di allevatori rispetto a quelle dei tecnici che, per conto delle stesse associazioni, provvedono, invece, alla raccolta dei dati aziendali, riguardanti le caratteristiche dell'allevamento, come definite dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52.
  L'articolo 30 interviene in materia di trasporto di animali con rimorchi non agricoli, prevedendo che gli stessi possono essere utilizzati anche per il trasporto di animali vivi, previa autorizzazione rilasciata dal servizio veterinario territorialmente competente.
  Il Capo VIII reca semplificazioni in materia di gestione della fauna selvatica.
  In particolare, l'articolo 31, in materia di controllo delle specie di fauna selvatica, prevede che, per attuare i piani di abbattimento, possano essere adibiti operatori abilitati dalle regioni, previa frequenza di appositi corsi approvati dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio.
  Infine, l'articolo 32 aggiorna l'elenco delle associazioni venatorie riconosciute dalla normativa, inserendo la Confederazione delle associazioni venatorie italiane – CONFAVI.

  Filippo GALLINELLA, presidente, sottolinea che tutti i gruppi rappresentati in Commissione concordano sulla necessità di un intervento legislativo che realizzi una semplificazione delle procedure relative all'agricoltura, alla caccia e alla pesca. Auspica, quindi, che l'esame del provvedimento possa svolgersi nel contesto di un percorso condiviso, nell'ambito del quale prevedere anche un ciclo di audizioni dal quale trarre elementi utili a perfezionare l'articolato in esame, nell'ottica di renderlo maggiormente rispondente all'obiettivo che esso si propone.
  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.40.

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COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

  Mercoledì 19 dicembre 2018. — Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA.

  La seduta comincia alle 14.40.

Sugli esiti della missione svolta a Zagabria, in occasione della Conferenza interparlamentare «Il ruolo dei Parlamenti nel delineare il futuro dell'alimentazione e dell'agricoltura», promossa dalla Commissione Agricoltura del Parlamento croato (22-23 novembre 2018).
(Svolgimento e conclusione).

  Filippo GALLINELLA, presidente, comunica che il gruppo M5S e il gruppo PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.
  Segnala che alla missione in oggetto hanno partecipato i colleghi Gianpaolo Cassese e Maria Chiara Gadda.
  Avverte che per la missione in titolo è stata predisposta una relazione, pubblicata in allegato al resoconto sommario della seduta odierna (vedi allegato 1).

  La Commissione prende atto.

  Filippo GALLINELLA (M5S), presidente, nessuno chiedendo di intervenire, dichiara concluse le comunicazioni in titolo.

  La seduta termina alle 14.45.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.45 alle 14.55.

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 19 dicembre 2018. — Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA.

  La seduta comincia alle 15.40.

Schema di decreto ministeriale concernente gli agrumeti caratteristici.
Atto n. 60.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 18 dicembre scorso.

  Filippo GALLINELLA, presidente, comunica che il gruppo M5S e il gruppo PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.
  Ricorda che nella precedente seduta si è svolto il dibattito nel quale sono intervenuti gli onorevoli Caretta e Paolo Russo.
  Avverte che la Commissione Bilancio ha testé espresso i propri rilievi ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, valutando favorevolmente lo schema con due osservazioni. In particolare, fa presente che la Commissione Bilancio, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che i contributi di cui allo schema in oggetto sono erogati a valere sul Fondo per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici, di cui all'articolo 6 dalla legge n. 127 del 2017, ha osservato che all'articolo 6 dello schema dovrebbe essere comunque precisato che i contributi erogabili per gli interventi di cui agli articoli 4 e 5 dello schema medesimo sono a carico del già citato Fondo. La V Commissione ha altresì osservato che appare opportuno sopprimere la clausola di invarianza finanziaria Pag. 130contenuta all'articolo 7 dello schema, riferita all'attuazione del decreto ministeriale, perché quest'ultimo, non essendo fonte di rango primario, per sua natura, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  Inoltre, con riferimento alla questione posta dalla collega Caretta nella giornata di ieri in relazione alla presenza di aree agrumicole nella regione Marche, rende noti i dati acquisiti dal Governo in merito alla superficie agrumicola delle 9 Regioni interessate dal provvedimento.

  Paolo PARENTELA (M5S), relatore, nell'illustrare la sua proposta di parere favorevole con un'osservazione (vedi allegato 2), si sofferma sull'articolo 5 che, nel definire i criteri e le tipologie degli interventi di ripristino degli agrumeti caratteristici abbandonati, dopo aver previsto, al comma 1, che essi siano finalizzati alla ricostituzione varietale, paesaggistica, storica ed ambientale, al comma 3, richiama le definizioni di pregio paesaggistico, storico e ambientale contenute ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 2, senza nulla dire in merito alla ricostituzione varietale.
  A tal riguardo ha formulato un'osservazione con la quale si invita il Governo a valutare l'opportunità di integrare la disposizione di cui all'articolo 5, comma 3, al fine di prevedere che, con riferimento agli interventi di ripristino degli agrumeti caratteristici abbandonati, la ricostituzione varietale debba essere attuata tenendo conto esclusivamente del patrimonio di specie e di cultivar storicamente legato al territorio, indicate nello schema di decreto e che eventuali altre specie possano essere ammesse solo con parere motivato da parte della regione interessata.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore (vedi allegato 2).

  La seduta termina alle 15.50.

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