CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 18 dicembre 2018
116.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
Pag. 72

ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 18 dicembre 2018. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.

  La seduta comincia alle 13.40.

Schema di decreto legislativo recante adeguamento, coordinamento e raccordo della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1257/2012, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale Pag. 73unitaria, e alle disposizioni dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 3 novembre 2016, n. 214.
Atto n. 56.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta dell'11 dicembre 2018.

  Angela IANARO (M5S), relatrice, preliminarmente intende replicare alle osservazioni e richieste di chiarimento emerse nel corso del dibattito svoltosi nella seduta dell'11 dicembre 2018. Con riferimento alle osservazioni svolte dal deputato Pettarin, relative alle eventuali sovrapposizioni della normativa in esame con quella relativa al diritto d'autore evidenzia che le due discipline, pur recanti indubbi tratti di contiguità si riferiscono tuttavia ad ambiti che hanno subìto traiettorie evolutive diverse, perché il diritto d'autore non pertiene propriamente al terreno del diritto commerciale e industriale, di cui fanno parte invece le discipline di marchio e brevetto, le quali, a differenza del diritto d'autore, sono ricomprese nel decreto legislativo n. 30 del 2005, cosiddetto codice della proprietà intellettuale, sottolineando, altresì, che le norme relative al diritto d'autore sono recate da altri provvedimenti. Con riferimento alla questione della tutela giurisdizionale, ricorda che l'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, in particolare, oltre a prevedere norme sostanziali sul brevetto europeo, istituisce una giurisdizione comune per tutti i Paesi partecipanti all'Accordo con competenza esclusiva sulle azioni di violazione, contraffazione, revoca, accertamento di nullità o non violazione dei brevetti europei, con o senza effetto unitario, nonché sulle misure provvisorie e cautelari correlate, sulle domande riconvenzionali e sulle azioni di risarcimento danni, anche in relazione ai certificati protettivi complementari rilasciati sulla base di un brevetto europeo. Segnala che tale accordo supera, di fatto, il sistema delineato dalla della Convenzione sulla concessione del brevetto europeo, firmata a Monaco di Baviera il 5 ottobre 1973 e ratificata con legge 26 maggio 1978, n. 260, che non prevede una procedura centralizzata di mantenimento in vita del brevetto, né rimedi giurisdizionali in caso di controversie, che rimangono quindi di competenza nazionale. Osserva che l'esigenza di una giurisdizione unitaria risiede nella necessità di completare il quadro di tutela conseguente alla cooperazione rafforzata in materia di tutela dei brevetti, a cui ha aderito l'Italia, e all'emanazione del regolamento n. 1257/2012 del Parlamento e del Consiglio del 17 dicembre 2012, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria: il regolamento prevede in particolare l'equiparazione del brevetto europeo con effetto unitario al brevetto nazionale. Ricorda, infine, che lo schema di decreto legislativo in esame prevede anche un periodo transitorio al fine di garantire l'applicazione della legislazione italiana alle cause riguardanti il brevetto europeo rilasciato per l'Italia pendenti fino alla data di entrata in vigore dell'Accordo e a quelle promosse dopo l'entrata in vigore dell'Accordo davanti all'autorità giudiziaria italiana per effetto del regime transitorio previsto dall'Accordo medesimo.
  Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

  Piero DE LUCA (PD) sottolinea che il parere che la Commissione si appresta a rendere concerne lo schema di un decreto legislativo attuativo di una delega della legge europea proposta dai Governi precedenti a guida del Partito Democratico e approvata dalla maggioranza di centrosinistra. In tal senso sottolinea la propria soddisfazione per gli esiti che ha voluto proporre la relatrice dell'attuale maggioranza di Governo, ma resta stupito che la Lega non abbia voluto aggiungere nulla su un provvedimento che, di fatto, realizza Pag. 74una procedura centralizzata che significa, in un certo senso, accettare una cessione di sovranità. Ribadisce di condividere pienamente il merito del suddetto provvedimento e intende esprimere soddisfazione anche per il fatto che la maggioranza di Governo vada a rafforzare, con questo provvedimento, l'europeismo del nostro Paese anche attraverso una cessione di sovranità finalizzata alla tutela giurisdizionale dei brevetti. Conclude restando in attesa che la Lega voglia fornire maggiori delucidazioni sulla sua posizione politica in fase di dichiarazione di voto.

  Guido Germano PETTARIN (FI) ringrazia la relatrice per le risposte e i chiarimenti forniti. Ribadisce che tutti i temi che sono stati trattati nella replica della relatrice sono tra di loro collegati anche se su piani diversi. Preannuncia quindi il voto favorevole del suo gruppo legato, soprattutto, alla disciplina volta a tutelare le imprese e le invenzioni. Sottolinea che il nuovo strumento è particolarmente importante perché, fino ad oggi, la registrazione del brevetto nazionale non assicurava un'effettiva difesa degli interessi in gioco mentre la giurisdizione unica, ritiene, è essenziale per una tutela unitaria ed europea in materia.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice (vedi allegato 1).

Sull'ordine dei lavori.

  Sergio BATTELLI, presidente, propone, concorde la Commissione, di procedere a un'inversione dell'ordine dei lavori della seduta odierna, nel senso di procedere dapprima all'esame degli schemi di decreto legislativo relativi agli atti del Governo numeri 55, 57 e 58 e, infine, allo schema di decreto relativo all'atto del Governo numero 59.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/2436 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa nonché per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/2424 recante modifica al regolamento sul marchio comunitario.
Atto n. 55.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 12 dicembre 2018.

  Elena MURELLI (Lega), relatrice, preliminarmente intende replicare alle osservazioni e richieste di chiarimento emerse nel corso del dibattito svoltosi nella seduta del 12 dicembre 2018. Quanto alle osservazioni del deputato Pettarin, concorda che il diritto di autore sia una disciplina affine a quella dei segni distintivi dell'impresa, tra cui i brevetti e il marchio: più in particolare, sia per il diritto di autore sia per la tutela del marchio si pone l'analogo tema di come – tradizionalmente – la tutela trovi base territoriale (con il bollo SIAE, per esempio, o con la registrazione nazionale del marchio) mentre gli interessi legati alla proprietà intellettuale, che potenzialmente reclamano tutela, sono ubiqui, non lasciandosi confinare sul piano nazionale. Osserva, inoltre, che è possibile constatare un'altra similitudine, quella tra diritto d'autore e brevetti, per i quali la tutela è bicefala, poiché si riferisce sia al diritto della personalità di essere riconosciuti autori di un'opera artistica o dell'ingegno; sia al fascio dei diritti patrimoniali derivanti dallo sfruttamento dell'opera. Da questo punto di vista, ritiene che il deputato Pettarin abbia ragione nel sottolinearne le affinità. Rileva, nondimeno, che si tratta di ambiti che hanno subìto traiettorie evolutive diverse, perché il diritto d'autore non pertiene propriamente al terreno del diritto commerciale e industriale, di cui fanno parte invece le discipline di marchio e brevetto. Ricorda che le esigenze di coordinamento e protezione transnazionale del diritto d'autore sono note fin dal 1886, con la Pag. 75stipula della Convenzione di Berna, modificata ed emendata numerose volte fino ad anni recenti e che le direttive dell'Unione europea in materia sono la 2001/69 e la 2004/48, recepite da ultimo con la legge europea del 2017. Precisa altresì che l'Autorità pubblica regolatrice di questo settore – oltre al dipartimento dell'editoria della Presidenza del consiglio – è l'Autorità di garanzia delle comunicazioni, che invece non ha competenze sui segni distintivi, che appartengono all'attribuzione invece del Ministero dello sviluppo economico. Venendo poi all'osservazione del deputato Pettarin in ordine al non uso del marchio, quale causa di decadenza, devo rammentare che il termine di 5 anni è già previsto dall'articolo 24 del decreto legislativo n. 30 del 2005. Per quanto riguarda, infine, le osservazioni del deputato De Luca, ricorda che già i criteri di delega generali contenuti nella legge n. 234 del 2012, ed in particolare l'articolo 32, comma 1, lettere a) e c), prescrivono che dal recepimento delle direttive non derivi un aggravio di regolazione. Conclude riservandosi quindi di presentare una proposta di parere nella prossima seduta.

  Sergio BATTELLI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/425 sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE.
Atto n. 57.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 12 dicembre 2018.

  Daniela TORTO (M5S), relatrice, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato 2).

  Giuseppina OCCHIONERO (LeU) osserva che i principi e criteri stabiliti dalla delega in materia di dispositivi di protezione individuale (DPI) fanno riferimento anche ai cittadini e quindi non si debbono valutare esclusivamente gli interessi delle imprese ma anche quelle dei comuni cittadini. Anche per tale motivo preannuncia un voto di astensione.

  Guido Germano PETTARIN (FI) chiede alla relatrice un chiarimento sugli spazi di libertà che le osservazioni proposte nel suo parere lasciano al Governo nel senso di conoscere se esso sia vincolato nella sua azione da un perimetro stabilito in precise discipline preesistenti ovvero se libero di scegliere le proprie determinazioni.

  Emanuela ROSSINI (Misto-Min.Ling.) in relazione all'affidamento all'organismo unico nazionale di accreditamento della valutazione, notifica e controllo degli organismi da autorizzare per svolgere compiti di parte terza nel processo di valutazione e verifica della conformità dei dispositivi di protezione individuali ai requisiti essenziali di salute e sicurezza ritiene che sia necessario inserire delle modalità di coordinamento con le regioni ai fini del loro accreditamento e, specialmente, di controllo. Ciò, conclude, anche al fine di realizzare una maggiore flessibilità ed efficienza del sistema.

  Daniela TORTO (M5S), relatrice, in relazione alle osservazioni del deputato Pettarin, sottolinea che le osservazioni della sua proposta di parere sono essenzialmente volte a rafforzare l'azione del Governo che comunque agisce nell'ambito del perimetro normativo previsto dal regolamento europeo che è immediatamente applicabile. Per quanto riguarda le osservazioni della deputata Rossini, ritiene che l'osservazione presenta un carattere generale e omnicomprensivo e, per tale motivo, non vi sia necessità di inserire un'altra osservazione alla sua proposta di parere.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice (vedi allegato 2).

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Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/426 sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE.
Atto n. 58.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 12 dicembre 2018.

  Antonella PAPIRO (M5S), relatrice, formula una proposta di parere favorevole con un'osservazione (vedi allegato 3) che ritiene anche essere idonea a rispondere alle richieste avanzate dalla deputata Rossini nel corso del dibattito (vedi Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari di mercoledì 12 dicembre, n. 112).

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice (vedi allegato 3).

Schema di decreto legislativo recante norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/1011, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014, nonché di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/2365, sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012.
Atto n. 59.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta dell'11 dicembre 2018.

  Matteo Luigi BIANCHI (Lega), relatore, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 4).

  Guido Germano PETTARIN (FI) sottolineando l'estrema complessità del provvedimento e della tematica coinvolta chiede al relatore se gli è possibile effettuarne una sintesi esplicativa semplificandola dai tecnicismi connessi alla materia.

  Matteo Luigi BIANCHI (Lega), relatore, rinviando alla relazione già svolta e alla documentazione predisposta dagli uffici ricorda che l'obiettivo dello schema di decreto il titolo è assicurare una maggiore trasparenza nella negoziazione dei valori mobiliari dati in garanzia nonché adeguare la normativa nazionale in materia di indici usati come riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento. Sottolinea che la Commissione parlamentare competente per i profili di merito, la VI Commissione, ha già avuto modo di svolgere e concludere l'esame del provvedimento medesimo e non ha espresso obiezioni sull'impostazione di esso. Ritiene quindi che ulteriori approfondimenti siano possibili solo a fronte di precise e specifiche domande e non osservazioni generiche.

  Guido Germano PETTARIN (FI) osserva che gli eventuali approfondimenti sono connessi ai profili di competenza della Commissione. In tal senso chiede di approfondire se vi sia coerenza con il quadro normativo europeo sulla tematica dell'individuazione delle autorità di vigilanza.

  Piero DE LUCA (PD) ritiene che sarebbe opportuno, ove possibile, un rinvio per approfondire l'esame del provvedimento.

  Matteo Luigi BIANCHI (Lega), relatore, ribadisce la sua posizione circa l'opportunità di ulteriori approfondimenti solo a fronte di specifiche e precise domande su singoli contenuti essendo altrimenti il testo, Pag. 77a suo avviso, già sufficientemente esaminato e compatibile con il quadro normativo europeo.

  Sergio BATTELLI, presidente, sottolinea che eventuali istanze da parte dei commissari che siano connesse con le competenze proprie della Commissione saranno oggetto di opportuno chiarimento. Tuttavia ribadisce che quelle legate al merito del provvedimento sono già state affrontate nell'esame che ha già concluso la Commissione competente.

  Giuseppina OCCHIONERO (LeU) si associa alla richiesta del deputato De Luca, ritenendo che siano meritevoli di approfondimento le disposizioni riguardanti le sanzioni.

  Piero DE LUCA (PD) segnala che gli approfondimenti richiesti riguardano l'articolo 2, comma 1, relativamente alle sanzioni relative alle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) 2016/1011 e, per ciò che riguarda il regolamento SFT-R, relativamente all'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 22, 23 e 27 di tale regolamento.

  Sergio BATTELLI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.25.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.25 alle 14.30.

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