CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 12 dicembre 2018
112.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
COMUNICATO
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INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

  Mercoledì 12 dicembre 2018. — Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA. – Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, Franco Manzato.

  La seduta comincia alle 12.

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Sulla pubblicità dei lavori.

  Filippo GALLINELLA, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche tramite la trasmissione diretta attraverso la web-tv della Camera dei deputati.

Sull'ordine dei lavori.

  Filippo GALLINELLA, presidente, propone che, per venire incontro ad esigenze del collega De Carlo, l'interrogazione 5-01101 di cui è primo firmatario sia tratta per prima.

  La Commissione concorda.

5-01101 Luca De Carlo: Sui controlli nel commercio delle sementi e nella gestione dei terreni agricoli condotti in Toscana da aziende cinesi.

  Luca DE CARLO (FDI) illustra l'interrogazione in titolo.

  Il sottosegretario Franco MANZATO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

  Luca DE CARLO (FDI), replicando, si dichiara soddisfatto per la risposta ricevuta.

5-01099 Critelli: Sulla tutela della filiera italiana dello zucchero.
5-01103 Nevi: Sul sostegno strategico al settore bieticolo-saccarifero.

  Filippo GALLINELLA, presidente, avverte che le interrogazioni in titolo, vertendo sulla stessa materia, saranno svolte congiuntamente.

  Antonella INCERTI (PD) illustra l'interrogazione 5-01099 Critelli di cui è cofirmataria, evidenzia la situazione di grande crisi nella quale versa il comparto bieticolo saccarifero italiano, a seguito della liberalizzazione del comparto che ha determinato la drastica riduzione dei prezzi dello zucchero in Italia e la crisi di molte aziende.

  Raffaele NEVI (FI) illustra la sua interrogazione 5-01103.

  Il sottosegretario Franco MANZATO risponde alle interrogazioni in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

  Francesco CRITELLI (PD), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto per la risposta ricevuta che denota comunque che la situazione nella quale versa il settore bieticolo saccarifero italiano è all'attenzione del Governo. Dopo aver sottolineato che l'ultima azienda italiana nel settore è la Coprob (cooperativa produttori bieticoli), che ha due stabilimenti nel bolognese ed uno nel padovano, sottolinea l'importanza di adottare misure concrete a sostegno del comparto ed invita i commissari ed il Governo – al fine di toccare con mano l'importanza della filiera e di confrontarsi con gli operatori – a svolgere un sopralluogo presso lo stabilimento di Coprob di Minerbio, la cui eventuale chiusura avrebbe conseguenze negative per l'intera città metropolitana.

  Raffaele NEVI (FI), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto per la risposta ricevuta, dalla quale emerge l'interessamento del Governo per il settore anche mediante l'istituzione di Tavoli e di interventi in sede Europea al fine di promuovere l'indicazione in etichetta della provenienza nazionale dello zucchero. Ritiene tuttavia indispensabile che a tale attività segua l'adozione di misure concrete tenuto che, a fronte del controllo della produzione dello zucchero pari al 75 per cento del totale da parte di multinazionali, la crisi del comparto italiano non può più essere considerata un fatto meramente congiunturale ma è divenuto certamente strutturale.

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5-01100 Fornaro: Sullo stato di avanzamento dei lavori per la regolamentazione della lombricoltura.

  Federico FORNARO (LeU) illustra l'interrogazione in titolo, ricordando che la stessa fa seguito ad una da lui presentata e trattata nella seduta del 2 ottobre scorso, ed è volta ad acquisire informazioni sullo stato di avanzamento dei lavori ai fini della regolamentazione della lombricoltura.

  Il sottosegretario Franco MANZATO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

Federico FORNARO (LeU), replicando, si dichiara insoddisfatto per la risposta ricevuta, in quanto la stessa va in senso completamente diverso rispetto a quella ricevuta lo scorso 2 ottobre. Allora, il Governo disse infatti che avrebbe istituito, ai fini della regolamentazione della lombricoltura, un tavolo tecnico al quale avrebbero partecipato gli allevatori stessi. Oggi invece, il Governo ha riferito in merito all'attività di un Tavolo partecipato con le regioni in materia di fertilizzanti, posto che la produzione che consegue alla lombricoltura non rientra tra i prodotti agricoli ma tra i fertilizzanti. Si tratta a suo avviso di un enorme passo indietro ed evidenzia la contradditorietà della risposta odierna con quella ricevuta lo scorso ottobre.

5-01102 Gallinella: Sulle procedure di valutazione dei nuovi tipi genetici ammessi alla produzione del prosciutto.

  Luciano CADEDDU (M5S), in qualità di cofirmatario, illustra l'interrogazione in titolo.

  Il sottosegretario Franco MANZATO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4).

  Luciano CADEDDU (M5S), replicando, si dichiara pienamente soddisfatto per la risposta ricevuta e, cogliendo con favore l'interesse del Governo, auspica che si intervenga celermente a sostegno di una filiera così importante.

5-01104 Viviani: Sull'interpretazione dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo n. 228 del 2001 in materia di indivisibilità dei fondi acquistati con l'intervento della Cassa per la formazione della proprietà contadina.

  Flavio GASTALDI (Lega) illustra l'interrogazione in titolo, evidenziando come, in sede applicativa, l'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo n. 228 del 2001 in materia di indivisibilità dei fondi acquistati con l'intervento della Cassa per la formazione della proprietà contadina, abbia dato adito a grandi incertezze normative in quanto la stessa è interpretata dagli operatori del diritto nel senso che essa debba essere applicata solo a coloro che hanno acquistato i terreni in data successiva alla data di entrata in vigore del decreto legislativo medesimo e a coloro che li abbiano acquistati in data antecedente al 30 giugno 1996.

  Il sottosegretario Franco MANZATO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 5).

  Flavio GASTALDI (Lega), replicando, si dichiara soddisfatto per la risposta ricevuta, sottolineando l'importanza di adottare una norma di interpretazione autentica che dipani i dubbi interpretativi in essere, a tutela della posizione dei soggetti che hanno acquistato terreni con l'intervento della Cassa della proprietà contadina.

  Filippo GALLINELLA, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

  La seduta termina alle 12.40.

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 12 dicembre 2018. — Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA.

  La seduta comincia alle 14.30.

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Schema di decreto ministeriale concernente gli agrumeti caratteristici.
Atto n. 60.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto in oggetto.

  Filippo GALLINELLA, presidente, comunica che il gruppo M5S e il gruppo PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

  Paolo PARENTELA (M5S), relatore, fa presente che lo schema di decreto ministeriale all'esame dà attuazione alla legge n. 127 del 2017, in materia di agrumeti caratteristici.
  Al riguardo, sottolinea che con il provvedimento in esame si dà attuazione a un lungo percorso normativo che ha visto il Parlamento impegnato per la tutela di questa particolare tipologia di agrumeti già a partire dalla XIII legislatura. Solo nella scorsa Legislatura l'intervento normativo è riuscito a tradursi in legge con il consenso unanime delle forze politiche presenti in Parlamento.
  Ricorda, in sintesi, che la legge n. 127 del 2017 ha previsto specifici contributi per gli interventi di recupero e di ripristino degli agrumeti caratteristici, da destinare prioritariamente ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale. A tal fine è stato istituito uno specifico Fondo, con una dotazione di 3 milioni di euro per il 2017.
  La legge rinvia all'emanazione di un decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, da adottare di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e con il Ministro dell'ambiente, previa intesa acquisita in sede di Conferenza Stato-regioni, l'individuazione dei territori nei quali sono situati gli agrumeti caratteristici, la definizione dei criteri e delle tipologie degli interventi ammessi al contributo, nonché la determinazione della misura dei contributi erogabili. Su tale decreto è stato previsto il parere delle competenti Commissioni parlamentari.
  Il provvedimento in esame attua, quindi, quanto richiesto dalla legge, portando a un primo compimento l'iter previsto. La Conferenza Stato-regioni ha sancito l'intesa sul testo sottoposto dal Governo.
  Dovrà, poi, essere emanato un ulteriore decreto, da adottare previa intesa con le regioni interessate, con il quale sarà ripartito il Fondo tra le regioni nei cui territori sono individuati gli agrumeti.
  Le regioni, sempre secondo quanto previsto dalla legge, saranno chiamate a definire l'ammontare delle risorse da destinare, rispettivamente, agli interventi di recupero e di ripristino, le modalità e i tempi per la presentazione delle domande e per l'assegnazione dei contributi e a provvedere alla selezione e alla formazione della graduatoria dei beneficiari e all'erogazione dei contributi sulla base di un'istruttoria svolta dal comune competente per territorio.
  Entrando nel merito del provvedimento in esame, fa presente che l'articolo 1 precisa l'ambito di applicabilità dell'intervento – individuazione dei territori, definizione dei criteri e individuazione delle tipologie di interventi- prevedendo che, in caso di interventi riguardanti agrumeti insistenti su aree tutelate a livello paesaggistico e culturale, gli stessi dovranno essere eseguiti nel rispetto del Codice dei beni culturali e del paesaggio.
  L'articolo 2 reca le definizioni. Il comma 1 ripete quanto già scritto nella legge in merito all'individuazione degli agrumeti caratteristici: sono tali quelli aventi particolare pregio varietale, paesaggistico, storico e ambientale. Tali caratterizzazioni possono essere esclusive o combinate tra loro e devono essere dimostrate da specifica documentazione. Il comma 2 elenca, quindi, i principali cultivar tradizionali italiani che fanno sì che si possa parlare di pregio varietale: sono elencati Pag. 141singolarmente e in riferimento a ciascuna tipologia di frutto (l'arancio, il limone, il mandarino, il lime, il chinotto, il cedro e i limoni cedrati e il bergamotto). Il comma 3 definisce, invece, quando un agrumeto possa vantare un pregio paesaggistico. Devono essere presenti elementi distintivi e qualificanti, di cui si fornisce una esemplificazione, del paesaggio rurale, anche in combinazione tra loro. Il comma 4 specifica, infine, che per pregio storico si intendono quegli agrumeti presenti in un determinato territorio da lungo tempo, la cui coltivazione è legata all'impiego di pratiche e tecniche tradizionali o caratterizzate da un ridotto impiego di energie in termini di meccanizzazione, nonché da legami molto stretti con i sistemi sociali ed economici locali. L'epoca di impianto deve risalire a prima del 1960; la densità deve risultare coerente con gli ordinamenti culturali tradizionali del territorio. Sono, altresì, definiti elementi di pregio storico, le chiusure, gli antichi locali di stoccaggio e di prima lavorazione, i manufatti di raccolta e di distribuzione dell'acqua, le case padronali e la minuta architettura rurale, purché risalente a prima del 1960. Infine, ai sensi del comma 5, si caratterizzano per pregio ambientale quegli agrumeti che utilizzano tecniche sostenibili e a basso impatto ambientale, collegate ad opere di sistemazione agraria identitaria del territorio (terrazzamenti, muri in pietra a secco, siepi, fangiventi vivi nonchè tutti quegli elementi che favoriscono la biodiversità).
  L'articolo 3 individua i territori nei quali sono situati gli agrumeti caratteristici, divisi per regione interessata (il testo fa riferimento al Piemonte, alla Lombardia, alla Liguria, alle Marche, alla Puglia, alla Campania, alla Calabria, alla Sicilia e alla Sardegna). Viene, poi, precisato che l'individuazione sarà poi aggiornata ogni due anni dal Dicastero agricolo, di concerto con il Ministro dei beni culturali e il Ministero dell'ambiente (indicati nel testo del provvedimento con le sigle e non per esteso).
  L'articolo 4 definisce i criteri e le tipologie di intervento di recupero. Il provvedimento in esame prevede che gli interventi di recupero devono riguardare agrumeti ai quali siano mancate le ordinari cure colturali per almeno 5 anni. Viene, quindi, richiamato il comma 2 dell'articolo 2 della legge n. 127 del 2017, secondo il quale gli interventi devono essere realizzati nel rispetto degli elementi strutturali del paesaggio e con tecniche capaci di preservare le identità locali, con priorità alle tecniche di allevamento tradizionale e all'agricoltura biologica integrata e biologica. Quanto alla ricostituzione varietale che deve essere attuata, si fa riferimento ai cultivar legati al territorio, specificando che eventuali altre specie potranno essere ammesse solo previo parere motivato della regione interessata. Si precisa, inoltre, che il materiale impiegato per la ricostituzione varietale, quale materiale di propagazione, dovrà essere certificato secondo la normativa fitosanitaria vigente. Gli interventi devono mirare ad un «recupero globale». I proprietari o conduttori sono tenuti a favorire la permanenza di sistemi ad alto valore naturalistico (corridoi ecologici, siepi, alberi isolati o a gruppi, fasce tampone vegetali lungo i corsi d'acqua).
  Gli interventi di recupero che possono essere ammessi al finanziamento sono: le opere di ristrutturazione produttiva dell'agrumeto tradizionale, anche con interventi finalizzati alla prevenzione della diffusione della tristeza o di altre fitopatie, compreso il recupero delle opere a corredo; il miglioramento della fertilità del suolo, anche attraverso il riporto di terreno nei terrazzamenti dilavati, nonché attraverso la dotazione di sostanza organica del suolo investito ad agrumeto. I proprietari o conduttori devono assicurare il mantenimento in buono stato agronomico delle superfici recuperate per almeno 5 anni.
  L'articolo 5 definisce i criteri e le tipologie degli interventi di ripristino degli agrumeti caratteristici abbandonati. Gli interventi devono essere finalizzati alla ricostituzione varietale, paesaggistica, storica ed ambientale. Gli agrumeti devono essere in uno stato di abbandono da oltre 5 anni. Gli interventi di ripristino devono Pag. 142far sì che gli agrumeti riacquistino i pregi paesaggistici, storici ed ambientali come definiti dai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 2. Rileva, al riguardo, che non viene effettuato il richiamo al comma 2 dell'articolo 2 del provvedimento che fa riferimento al pregio varietale. Gli interventi di ripristino che possono essere ammessi al finanziamento sono: le opere di ricostituzione produttiva dell'agrumeto tradizionale, compresa l'estirpazione, il rimpianto e il recupero delle opere a corredo; il miglioramento della fertilità del suolo anche attraverso il riporto di terreno nei terrazzamenti dilavati e attraverso la dotazione di sostanza organica del suolo investito ad agrumeto.
  L'articolo 6 determina i contributi erogabili. Il comma 1 prevede che la soglia massima erogabile per gli interventi di cui agli articoli 4 e 5 è quella prevista per gli aiuti de minimis di cui al reg. (UE) n. 1408/2013. Il Regolamento richiamato prevede, all'articolo 3 che l'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi da uno Stato membro a un'impresa agricola unica non può superare 15.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari. Il comma 2 prevede che le regioni potranno superare tale importo purché non superino il limite di 50.000 per ciascun intervento. In tal caso la regione dovrà notificare all'Unione europea l'aiuto di Stato previsto. Le regioni, secondo il comma 3, dovranno scegliere se utilizzare il regime di aiuti de minimis o il regime degli aiuti di Stato. Il comma 4 precisa che non sono ammessi al finanziamento gli interventi che hanno già usufruito dei programmi regionali e nazionali per lo sviluppo rurale (PSR e PSRN) o che usufruiscono di ogni altro aiuto pubblico.
  L'articolo 7, recante disposizioni finali, prevede che dal provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

  Filippo GALLINELLA, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.40.

RISOLUZIONI

  Mercoledì 12 dicembre 2018. — Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA.

  La seduta comincia alle 14.40.

7-00064 Cassese: Iniziative in materia di marchiatura delle uova.
(Seguito della discussione e rinvio – Abbinamento delle risoluzioni 7-00082 Caretta e 7-00123 Gastaldi)

  La Commissione prosegue l'esame della risoluzione in titolo, rinviato nella seduta del 25 ottobre 2018.

  Filippo GALLINELLA, presidente, comunica che il gruppo M5S e il gruppo PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.
  Ricorda che, nella seduta del 25 ottobre scorso, il deputato Cassese aveva illustrato la risoluzione a sua prima firma. Avverte altresì che sono state presentate le risoluzioni 7-00082 Caretta e 7-00123 Gastaldi, che, vertendo sul medesimo argomento, propone siano trattate congiuntamente alla risoluzione Cassese.

  Luca DE CARLO (FdI) illustra la risoluzione 7-00082 Caretta della quale è cofirmatario, evidenziando come con essa si richieda che siano adottate iniziative normative, eventualmente apportando una modifica al decreto ministeriale 11 dicembre 2009, volte a estendere l'esenzione dagli obblighi di marchiatura anche in favore dei produttori aventi fino a cento galline ovaiole. Ciò in quanto si tratta di soggetti che producono una ridotta quantità di uova e operano, nella maggior parte dei casi, in maniera tradizionale, puntando sulla qualità del prodotto.

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  Flavio GASTALDI (Lega) illustra succintamente la risoluzione a sua prima firma evidenziando come la stessa solleciti il Governo a prendere iniziative volte a favorire la tracciabilità delle uova. In particolare, si richiede che sulle confezioni di uova poste in vendita al consumatore finale sia evidenziato in maniera esplicita l'indicazione del Paese di origine delle uova, che si assumano iniziative in sede europea per modificare la normativa vigente nel senso di rendere obbligatoria la stampigliatura delle uova esclusivamente nel luogo di produzione delle stesse ed al fine di rafforzare i controlli sui prodotti, anche importati.

  Filippo GALLINELLA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.50.

AUDIZIONI INFORMALI

  Mercoledì 12 dicembre 2018.

Nell'ambito della discussione delle risoluzioni 7-00064 Cassese, 7-00082 Caretta e 7-00123 Gastaldi, su iniziative in materia di marchiatura delle uova.
Audizione dei rappresentanti dell'Associazione delle industrie del dolce e della pasta italiane (AIDEPI).

  L'audizione informale è stata svolta dalle 14.50 alle 15.10.

Audizione di rappresentanti dell'Unione nazionale consumatori e di Altroconsumo.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 15.10 alle 15.25.

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