CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 11 dicembre 2018
111.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Martedì 11 dicembre 2018. — Presidenza del vicepresidente Gianluca BENAMATI.

  La seduta comincia alle 14.

Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria.
C. 1408 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla VI Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 6 dicembre 2018.

  Giorgia ANDREUZZA (Lega), relatrice, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

  Sara MORETTO (PD), osserva che i due aspetti del provvedimento indicati dalla relatrice nella sua proposta di parere, non possono essere sufficienti a modificare il giudizio del suo gruppo sul decreto-legge nel suo complesso. È un decreto che sembra pensato per coprire la mancata realizzazione delle promesse elettorali delle forze politiche ora al Governo. La riforma fiscale, promessa anche alle imprese, infatti, non ha trovato posto neanche nella legge di bilancio e non può certo essere compensata dalle misure del decreto. Inoltre, con questo decreto si rinvia di un anno la riduzione delle tasse per le Pag. 124imprese, con un costo aggiuntivo annuo per queste che soggetti terzi hanno calcolato in 4,5 milioni di euro. Il decreto prevede poi un ennesimo condono che non può essere condivisibile, in quanto fa passare il principio che chi non paga le tasse alla fine ha in qualche modo ragione. Come non è condivisibile la misura agevolativa per un gruppo che ha finanziato la campagna elettorale di una delle forze attualmente al Governo. Per questi motivi, preannuncia il voto contrario del gruppo del Partito Democratico sulla proposta di parere della relatrice.

  Luca SQUERI (FI) preannuncia il voto contrario del gruppo di Forza Italia sulla proposta di parere della relatrice. Osserva, infatti, che pur trattandosi in questa sede di un aspetto marginale del provvedimento, il complesso del decreto non è assolutamente condivisibile.

  Andrea VALLASCAS (M5S) preannuncia il voto favorevole del gruppo del Movimento 5 Stelle sulla proposta di parere della relatrice.

  Tullio PATASSINI (Lega) osserva che il decreto in esame rappresenta il primo atto del Governo per cambiare un fisco che sinora è stato sempre oppressivo con i cittadini. Infatti nel provvedimento c’è un inizio di flat tax che riguarda un numero non esiguo di contribuenti. È prevista inoltre una pace fiscale che non è un condono per gli evasori fiscali e le multinazionali, ma una misura agevolativa per quei piccoli contribuenti che non hanno potuto pagare le cartelle esattoriali in seguito alla crisi economica. Per questi motivi, preannuncia il voto convintamente favorevole del gruppo della Lega sulla proposta di parere della relatrice.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare democratica del Laos, fatto a Bangkok il 17 febbraio 2003.
C. 1390 Petrocelli, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Anna Laura ORRICO (M5S), relatrice, espone in sintesi i contenuti del provvedimento in oggetto. Osserva che il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo tra Italia e Laos sulla collaborazione culturale, scientifica e tecnologica, firmato a Bangkok il 17 febbraio 2003, è stato approvato dal Senato il 20 novembre scorso. Il provvedimento si compone di cinque articoli. Gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente e come di consueto, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo, mentre l'articolo 3 reca la norma di copertura finanziaria, finalizzata all'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli da 2 a 10 dell'Accordo. L'articolo 4, introdotto nel corso dell'esame al Senato, riporta una clausola di invarianza finanziaria in merito alle restanti disposizioni dell'Accordo. Infine l'articolo 5 prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.
  L'Accordo tra Italia e Laos, oggetto del disegno di legge di ratifica in esame, persegue l'obiettivo di migliorare la conoscenza tra le due Parti e di promuoverne la collaborazione culturale e lo scambio di dati ed esperienze tecnico-scientifiche.
  Il testo si compone di un breve preambolo e tredici articoli.
  L'articolo 1 indica i settori nei quali si darà applicazione alle finalità dell'Accordo. All'interno di questi, i settori che rivestono interesse per la X Commissione sono quelli della scienza e della tecnologia. Gli altri settori oggetto dell'accordo sono Pag. 125quelli delle arti, della cultura, dell'istruzione, dello sport, degli scambi giovanili e dell'informazione.
  L'articolo 2 prevede scambi culturali nei diversi settori, tra cui la reciproca traduzione e pubblicazione di opere a carattere scientifico.
  Rilevano per la X Commissione gli articoli 3 e 4, che riguardano più specificamente la cooperazione italo-laotiana in campo scientifico e tecnologico, con particolare riguardo al settore agricolo, dell'allevamento del bestiame e dell'alimentazione e, inoltre, alle scienze di base, alle tematiche dell'energia e dell'ambiente, alle tecnologie dell'informazione e della protezione del patrimonio culturale, al settore della salute e della biomedicina. L'attuazione della cooperazione bilaterale avverrà mediante scambi di scienziati e tecnici, organizzazione di convegni e seminari, progetti di ricerca congiunta, addestramento professionale.
  L'articolo 5 riguarda la cooperazione in campo archeologico, mentre l'articolo 6 concerne la cooperazione tra le Parti nel settore dell'istruzione secondaria, professionale e post-secondaria.
  Sempre nel campo dell'istruzione, l'articolo 7 prevede la concessione di borse di studio a studenti e laureati finalizzate all'effettuazione di studi e ricerche a livello universitario e post-universitario, nonché presso accademie artistiche o scuole di archeologia o di linguistica.
  Gli articoli 8 e 9 sono rispettivamente dedicati all'impulso ad attività di istituzioni e associazioni a carattere culturale tra Italia e Laos e alla cooperazione nel settore dello sport e degli scambi giovanili.
  Gli articoli 10 e 11 riguardano l'istituzione e l'attività di una Commissione mista italo-laotiana incaricata di rendere operativo l'Accordo, valutando lo sviluppo della cooperazione bilaterale nei settori della cultura, della scienza e della tecnologia.
  L'articolo 12 prevede le clausole per l'entrata in vigore dell'Accordo, che in base al successivo articolo 13 avrà durata illimitata: tuttavia ciascuna delle Parti potrà denunciarlo in ogni momento attraverso i canali diplomatici, con effetto sei mesi dopo la notifica all'altra Parte contraente. La denuncia dell'Accordo, peraltro, non inciderà di norma sull'esecuzione dei programmi in corso.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Giappone concernente il trasferimento di equipaggiamenti e di tecnologia di difesa, fatto a Tokyo il 22 maggio 2017.
C. 1391 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Luca SUT (M5S), relatore, espone in sintesi i contenuti del provvedimento in esame.
  Osserva che il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Giappone concernente il trasferimento di equipaggiamenti e di tecnologia di difesa, fatto a Tokyo il 22 maggio 2017 , consta di cinque articoli. Il provvedimento è stato approvato dal Senato il 20 novembre scorso. Gli articoli 1 e 2 contengono rispettivamente e come di consueto l'autorizzazione alla ratifica e il relativo ordine di esecuzione. L'articolo 3 dispone in merito alle coperture finanziarie. L'articolo 4 contiene una clausola di invarianza finanziaria. Si dispone altresì che agli oneri eventualmente derivanti dagli emendamenti all'Accordo, previsti dalle disposizioni dell'articolo 7 dell'Accordo medesimo, si farà fronte con apposito provvedimento legislativo. L'articolo 5, infine, prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.Pag. 126
  L'Accordo si compone di 7 articoli preceduti da un breve preambolo.
  L'articolo 1 enuncia lo scopo dell'Accordo. Si stabilisce che ciascuna Parte metterà a disposizione dell'altra tutti gli equipaggiamenti e la tecnologia necessaria alla realizzazione di progetti di ricerca, sviluppo e produzione congiunta ovvero di progetti finalizzati a migliorare la cooperazione bilaterale di sicurezza e difesa, definiti per il tramite dei canali diplomatici, tenendo in considerazione la redditività commerciale e la sicurezza dei due paesi. L'interesse del contenuto della ratifica in esame per le competenze della X Commissione risiede quindi negli aspetti di tecnologia e di ricerca che vi sono previsti.
  Con l'articolo 2 viene istituito un Comitato congiunto al fine di definire la natura degli equipaggiamenti e della tecnologia di difesa oggetto di eventuali trasferimenti, composto da tre membri di ciascuna Parte (per l'Italia due rappresentanti del Ministero della difesa e uno del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale). Le informazioni necessarie per determinare quali equipaggiamenti e tecnologie verranno trasferiti si avvarranno dei canali diplomatici. Si stabilisce che ai fini dell'attuazione dell'Accordo le autorità competenti delle parti – per l'Italia il Ministero della difesa – concludano intese volte a specificare quali equipaggiamenti e tecnologia di difesa saranno trasferiti e ad individuare le persone che si occuperanno del trasferimento nonché i termini concreti e le condizioni del medesimo trasferimento.
  Ai sensi dell'articolo 3 le Parti sono tenute ad utilizzare gli equipaggiamenti e la tecnologia di difesa eventualmente scambiati in rigoroso ossequio ai princìpi della Carta delle Nazioni Unite. In particolare è di interesse per la X Commissione la disposizione che vieta il trasferimento a terzi del diritto di proprietà o di possesso dei materiali oggetto di trasferimento senza il previo consenso della Parte che lo ha eseguito.
  L'articolo 4 regola la protezione delle informazioni classificate scambiate tra le Parti ai sensi dell'Accordo in esame, prevedendo il rispetto dei propri ordinamenti nazionali e in conformità agli accordi sottoscritti tra le Parti in materia.
  L'articolo 5 prevede che l'Accordo e tutte le intese da esso discendenti saranno concretamente attuate nel rispetto degli ordinamenti nazionali e degli stanziamenti di bilancio di ciascuna Parte.
  A norma dell'articolo 6 le controversie derivanti dall'interpretazione o dall'applicazione dell'Accordo e delle relative intese discendenti saranno risolte attraverso consultazioni tra le Parti.
  L'articolo 7 contiene le disposizioni finali dell'Accordo, prevedendo in particolare che potrà essere modificato in qualsiasi momento mediante consenso scritto delle Parti e che rimarrà in vigore per un periodo di cinque anni automaticamente rinnovato ogni anno, salvo denuncia in forma scritta con novanta giorni di anticipo dell'intenzione di una delle parti di terminare l'Accordo.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 3).

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Modifica all'articolo 4 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, concernente le partecipazioni in società operanti nel settore lattiero-caseario.
Nuovo testo C. 712 Molinari.
(Parere alla XIII Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Carlo PIASTRA (Lega), relatore, espone in sintesi i contenuti del provvedimento in oggetto.
  Osserva che il provvedimento in esame, costituito da un solo articolo, è volto ad aggiungere un nuovo comma, il 9-quater Pag. 127all'articolo 4 del Testo unico sulle società partecipate, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.
  Il comma aggiuntivo prevede che le disposizioni dell'articolo 4 – che prevedono il divieto per le amministrazioni pubbliche di costituire, anche indirettamente, società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, nonché di acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società – non si applichino alla costituzione né all'acquisizione o al mantenimento di partecipazioni aventi per oggetto sociale prevalente la produzione, il trattamento, la lavorazione e l'immissione in commercio del latte, in qualsiasi modo trattato, e dei prodotti lattiero-caseari. Il testo originario della proposta di legge faceva riferimento anche alle società operanti nel settore alimentare. La XIII Commissione, durante l'esame in sede referente, con l'approvazione degli identici emendamenti Fornaro 1.4, Cillis 1.8, Caretta 1.3 e Incerti 1.12 ha soppresso dal testo tale riferimento, modificando di conseguenza anche il titolo della proposta di legge.
  Ricorda che il comma 9 del citato articolo 4 del decreto legislativo n. 175 del 2016 prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze o dell'organo di vertice dell'amministrazione partecipante, possa essere disposta l'esclusione totale o parziale dal divieto di cui all'articolo 4, con riferimento a singole società purché motivata in relazione alla misura e alla qualità della partecipazione pubblica, agli interessi pubblici connessi e al tipo di attività svolta. La suddetta procedura, come si evince anche dalla relazione introduttiva, è stata attivata, su richiesta del sindaco di Brescia in qualità di organo di vertice dell'amministrazione partecipante, per chiedere l'esclusione dall'applicazione del divieto della Centrale del latte di Brescia. La richiesta è stata approvata con decreto del Presidente del Consiglio del 31 ottobre 2017.
  Come si evince sempre dalla relazione introduttiva, la finalità della proposta di legge muove dalla necessità di mantenere inalterato il patrimonio di storia, tradizioni, qualità e innovazione espresso dalle centrali del latte, con l'intento di restituire alle pubbliche amministrazioni le funzioni di garanzia e controllo sulla filiera lattiero- casearia.

  Gianluca BENAMATI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.20.

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