CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 6 dicembre 2018
108.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Comitato per la legislazione
COMUNICATO
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ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO

  Giovedì 6 dicembre 2018. — Presidenza della presidente Fabiana DADONE.

  La seduta comincia alle 9.

Delega al Governo in materia di insegnamento curricolare dell'educazione motoria nella scuola primaria.
T.U. 523-784-914-1221-1222.

(Parere alla Commissione VII).
(Esame e conclusione – Parere senza condizioni né osservazioni).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Alessio BUTTI, relatore, dopo aver illustrato sinteticamente i contenuti del provvedimento, formula la seguente proposta di parere:

  «Il Comitato per la legislazione,
   esaminato il testo unificato delle proposte di legge n. 523 e abbinate e rilevato che:
    il progetto di legge è composto di due articoli, il primo dei quali reca una delega al Governo in materia di insegnamento curriculare dell'educazione motoria nella scuola primaria; l'articolo 2 reca invece le norme di copertura finanziaria;
    rilevato con soddisfazione che, come più volte suggerito dal Comitato, il comma 2 dell'articolo 2 prevede che lo schema di decreto legislativo sia trasmesso alle Camere entro il sessantesimo giorno antecedente alla scadenza della delega; in questo modo si evita di ricorrere alla Pag. 4cosiddetta “tecnica dello scorrimento”, vale a dire la norma procedurale che prevede che qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di delega o successivamente, tale termine sia prorogato per un periodo di novanta giorni, rendendo così complesso individuare in termini inequivoci la scadenza del termine di delega;

  ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, non vi sia nulla da osservare».

  Il Comitato approva la proposta di parere.

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

  Giovedì 6 dicembre 2018. — Presidenza della presidente Fabiana DADONE.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 recante disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria.
C. 1408 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla Commissione VI).
(Esame e conclusione – Parere con osservazioni e raccomandazione).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Fabiana DADONE, presidente, in considerazione dell'impossibilità del relatore ad intervenire nella seduta, invita il deputato Ceccanti a svolgerne le funzioni.

  Stefano CECCANTI, relatore, dopo aver illustrato sinteticamente i contenuti del provvedimento, formula la seguente proposta di parere:

  «Il Comitato per la legislazione,
   esaminato il disegno di legge n. 1408 e rilevato che:

  sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:
    il decreto-legge, originariamente composto da 27 articoli, risulta incrementato, a seguito dell'esame al Senato, a 64 articoli complessivi; in termini di commi si è passati dai 126 commi iniziali a 229 commi complessivi; il provvedimento appare riconducibile, sulla base del preambolo, a due distinte finalità: da un lato, quella di introdurre nuovi meccanismi di carattere fiscale; dall'altro lato, quella di effettuare rifinanziamenti di significativi stanziamenti di bilancio (quali le risorse destinate al contratto di programma con la società RFI-Spa, articolo 21; quelle per il fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, articolo 22; quelle per l'autotrasporto, articolo 23; quelle per le missioni internazionali, articolo 24); a queste finalità se ne aggiunge una terza, per quanto non riportata nel preambolo, vale a dire quella di intervenire in materia di integrazione salariale straordinaria (articolo 25); andrebbe approfondita la riconducibilità a tale perimetro degli articoli 16-bis (digitalizzazione della giustizia); 20-bis e 20-ter (disposizioni per il credito cooperativo); 21-ter (disposizioni in materia di concessioni autostradali); 22-bis (disposizioni in materia di Autorità di sistema portuale); 22-ter (proroga di adempimenti in materia di opere pubbliche); 22-quater (transazioni con le aziende farmaceutiche); 23-bis (incremento delle sanzioni per violazione degli obblighi di assicurazione civile dei veicoli); 23-ter (reti a banda ultralarga); 23-quater (politiche per la famiglia); 24-bis (gestione della contabilità speciale unica della Difesa); 25-quater (contrasto al fenomeno del caporalato); 25-quinquies (contributi per la ricostruzione post-sisma del 2012); 25-septies (piano di rientro dal disavanzo del settore sanitario); 25-octies, commi 1, 2 e 3 (nomina di un Commissario straordinario per il rilancio del comune di Campione d'Italia) e 25-undecies (determinazione del prezzo massimo di cessione di unità abitative realizzate in regime di edilizia residenziale convenzionata);Pag. 5
    per quel che concerne il rispetto del requisito dell'immediata applicabilità delle norme contenute nei decreti-legge, di cui all'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, si segnala che dei 64 articoli del provvedimento 18 rinviano a successivi provvedimenti attuativi; inoltre il comma 2 dell'articolo 11 precisa che le misure contenute nel medesimo articolo in materia di semplificazione delle fatture si applicano solo a decorrere dal 1o luglio 2019;

  sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:
   andrebbe approfondita la chiarezza della formulazione di alcune disposizioni; in particolare, il comma 1 dell'articolo 1 e il comma 2 dell'articolo 2 fanno riferimento all’“invito al contraddittorio” di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 218 del 1997, mentre la disposizione citata fa riferimento a un “invito a comparire”; al comma 3 dell'articolo 4 andrebbe invece specificato meglio quali siano i “restanti carichi” per cui va presentata richiesta di rimborso direttamente all'ente creditore;

  sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:
   alcune disposizioni del testo andrebbero riformulate in termini di novella di disposizioni vigenti che vengono invece modificate solo implicitamente, in coerenza con il paragrafo 3, lettera a), della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi del Presidente della Camera del 20 aprile 2001; si tratta in particolare del comma 4 dell'articolo 16 in materia di udienza pubblica del processo tributario; del comma 1-bis dell'articolo 17 in materia di tenuta dei registri in formato elettronico; dell'articolo 22-quater, concernente le transazioni con le aziende farmaceutiche per il ripiano della spesa farmaceutica; del comma 1 dell'articolo 25-bis, in materia di trattamento di mobilità in deroga per le aree di Termini Imerese e di Gela;
   altre disposizioni del provvedimento presentano un uso non appropriato delle diverse fonti normative; in particolare il comma 2-ter dell'articolo 18 prevede decreti di natura non regolamentare, provvedimenti che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 116 del 2006 ha qualificato come «atti statali dalla indefinibile natura giuridica»; il comma 1 dell'articolo 20-quater dispone che la possibilità, per i soggetti che non utilizzano i principi contabili internazionali, di valutare i titoli al valore di iscrizione e non a quello di mercato, possibilità introdotta dal medesimo comma in via sperimentale per un solo esercizio, possa essere prorogata agli esercizi successivi con una fonte non legislativa, vale a dire un decreto ministeriale, attuando così, una «delegificazione spuria»; l'articolo 20-quinquies opera una modifica diretta di una fonte regolamentare, vale a dire il decreto del Presidente della Repubblica n. 116 del 2007, in violazione del paragrafo 3, lettera e), della circolare sulla redazione tecnica dei testi legislativi del 20 aprile 2001, che prescrive di non ricorrere all'atto legislativo per apportare modifiche non frammentarie ad atti non aventi forza di legge (la disposizione andrebbe semmai riformulata nel senso di autorizzare il Governo ad integrare la disciplina contenuta nella fonte secondaria mediante atto avente la medesima forza); il comma 3 dell'articolo 24-quater e il comma 1 dell'articolo 25-octies prevedono l'adozione di DPCM di concerto o su proposta di singoli ministri, mutuando per i DPCM, che rimangono, allo stato, nel nostro ordinamento, un “atto atipico”, procedure proprie di atti di natura regolamentare; inoltre il comma 1 dell'articolo 25-octies prevede il ricorso a DPCM per la nomina di un Commissario straordinario, in contrasto con quanto previsto in via generale dall'articolo 11 della legge n. 400 del 1988 che dispone che i Commissari straordinari siano nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri; il comma 2 dell'articolo 25-novies prevede in maniera Pag. 6incongrua l'emanazione di un decreto del Ministro dell'economia d'intesa con un ente pubblico sottoposto ai poteri d'indirizzo e vigilanza del medesimo ministro quale è l'Agenzia delle entrate;
   l'articolo 21-bis differisce al 2021 la previsione della riduzione dei trasferimenti delle risorse del Fondo nazionale per il trasporto pubblico locale nel caso di mancato affidamento dei servizi attraverso procedure di evidenza pubblica; in proposito si segnala che l'articolo 5, comma 4, del decreto-legge n. 109 del 2018 ha operato un differimento della riduzione al 31 dicembre 2019 limitato alla sola regione Liguria, in considerazione dell'emergenza successiva al crollo del Ponte Morandi di Genova, con la finalità evidente di agevolare tale regione; tuttavia qualora la normativa speciale prevista per la regione Liguria sia ritenuta prevalente su quella generale, anche se successiva, l'eventuale riduzione dei trasferimenti si applicherà alla regione Liguria prima che alle altre regioni; appare pertanto opportuno approfondire il coordinamento tra le due disposizioni;
   l'articolo 24-quater istituisce un Fondo per gli eventi calamitosi di settembre e ottobre 2018, introducendo anche un'articolata disciplina per il suo utilizzo; al riguardo andrebbe approfondito il coordinamento della norma con la disciplina generale prevista in materia dal Codice per la protezione civile di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018, anche in considerazione del fatto che per gli eventi calamitosi del settembre 2018 non risultano pubblicate delibere riguardanti la dichiarazione dello stato d'emergenza;
   il provvedimento, nel testo presentato al Senato, non risultava corredato né della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN) né della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), nemmeno nella forma semplificata consentita dall'articolo 10 del regolamento in materia di AIR di cui al DPCM n. 169 del 2017; la relazione illustrativa non dà conto della sussistenza delle ragioni giustificative dell'esenzione dall'AIR previste dall'articolo 7 del medesimo regolamento;

  alla luce dei parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento osserva quanto segue:
   sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:
    valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di riformulare in termini più chiari le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1; all'articolo 2, comma 2 e all'articolo 4, comma 3;

  sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:
   valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di:
    riformulare in termini di novella le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 4; 17, comma 1-bis; 22-quater e 25-bis, comma 1;
    prevedere un uso più appropriato delle diverse fonti normative, con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 18, comma 2-ter; 20-quater, comma 1; 24-quater, comma 3; 25-octies, comma 1 e 25-novies, comma 2;
    approfondire il coordinamento tra l'articolo 21-bis e l'articolo 5, comma 4, del decreto-legge n. 109 del 2018;
    approfondire il coordinamento tra l'articolo 24-quater e la disciplina generale prevista dal codice della protezione civile di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018.

  Il Comitato raccomanda altresì quanto segue:
   abbia cura il Legislatore di volersi attenere alle indicazioni di cui alle sentenze della Corte costituzionale n. 22 del 2012 e n. 32 del 2014 in materia di decretazione d'urgenza, evitando “la commistione Pag. 7e la sovrapposizione, nello stesso atto normativo, di oggetti e finalità eterogenei”».

  Il Comitato approva la proposta di parere.

  La seduta termina alle 9.15.

AVVERTENZA
  Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

AUDIZIONI INFORMALI

Audizioni di esperti sulle attuali tendenze della produzione normativa (prof. Fulco Lanchester).