CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 6 dicembre 2018
108.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
COMUNICATO
Pag. 206

SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 6 dicembre 2018. — Presidenza del vicepresidente Luca CARABETTA.

  La seduta comincia alle 9.05.

Delega al Governo in materia di insegnamento curricolare dell'educazione motoria nella scuola primaria.
Testo unificato C. 523 Marin e abb.).

(Parere alla VII Commissione).
(Esame e conclusione – Nulla osta).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Maria Soave ALEMANNO (M5S), relatrice, espone in sintesi i contenuti del Pag. 207provvedimento in esame che prevede una delega al governo per adottare un decreto legislativo recante disposizioni per disciplinare, a partire dal primo anno scolastico utile rispetto alla sua entrata in vigore, l'insegnamento curricolare dell'educazione motoria nella scuola primaria da parte di insegnanti aventi titolo. Ciò al fine di promuovere nei giovani l'assunzione fin dalla scuola primaria di comportamenti e stili di vita funzionali alla crescita armoniosa, alla salute, al benessere psico-fisico e al pieno sviluppo della persona, riconoscendo l'educazione motoria quale espressione di un diritto personale e strumento di apprendimento cognitivo.
  Considerato che il testo nella formulazione adottata dalla Commissione VII non contiene alcuna norma di competenza diretta della X Commissione, formula una proposta di nulla osta (vedi allegato 1).

  La Commissione approva la proposta di nulla osta della relatrice.

  La seduta termina alle 9.10.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

  Giovedì 6 dicembre 2018 — Presidenza del vicepresidente, Luca CARABETTA – Interviene il viceministro dello sviluppo economico, Dario Galli.

  La seduta comincia alle 9.15.

  Luca CARABETTA, presidente, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del Regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-01069 Bersani: Sulla revisione del sistema dei buoni pasto.

  Luca PASTORINO (LeU), cofirmatario dell'interrogazione, illustra l'interrogazione in titolo, riguardante le problematiche relative al sistema dei buoni pasto, emerse con evidenza in seguito al fallimento della società QUI !Group. Un fallimento che ha provocato la crisi di un numero ingente di esercizi commerciali convenzionati, oltre a determinare i licenziamenti dei lavoratori dell'azienda. La vicenda ha mostrato le carenze del sistema normativo dei buoni pasto. Con l'interrogazione in titolo si chiede, quindi, al Governo quali iniziative voglia intraprendere per rivedere l'assetto normativo del sistema ed evitare casi analoghi a quello della società QUI !Group.

  Il viceministro Dario GALLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

  Luca PASTORINO (LeU), replicando, ringrazia il rappresentante del Governo per la risposta fornita. Non mette in dubbio che il sistema sia monitorato e sa bene che il Ministero dello sviluppo economico ha messo in piedi un tavolo di crisi sulla situazione della società in questione. È però altrettanto evidente che nel sistema ci sono delle falle cui mettere mano per evitare situazioni di crisi pesanti che coinvolgono lavoratori ed esercizi commerciali. È da questa esigenza che nasce l'interrogazione in titolo, presentata dal suo gruppo ma che in realtà dà voce alle richieste di associazioni di categoria. Chiede quindi al Governo un'ulteriore riflessione sul tema.

5-01070 Silvestroni: Sulle iniziative per favorire sviluppo economico nella zona del litorale sud della provincia di Roma.

  Luca CARABETTA, presidente, avverte che, a seguito dell'accordo tra il presentatore e il Governo lo svolgimento dell'interrogazione 5-01070 presentata dal deputato Silvestroni è rinviato ad altra seduta.

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5-01071 Moretto: Sul futuro industriale dello stabilimento Sanac.

  Cosimo Maria FERRI (PD), cofirmatario dell'interrogazione, illustra l'interrogazione in titolo, che riguarda la situazione dello stabilimento Sanac, società controllata dal gruppo Ilva, di cui ha subito la situazione di crisi. È uno stabilimento di grande rilevanza per il territorio della provincia di Massa Carrara e per questo si chiedono chiarimenti al Governo sul futuro industriale di questo stabilimento.

  Il viceministro Dario GALLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

  Cosimo Maria FERRI (PD), replicando ringrazia il rappresentante del Governo per la risposta fornita. Sottolinea come lo stesso viceministro abbia rilevato nella sua risposta che il 60 per cento del fatturato dello stabilimento Sanac dipende da Ilva. Non può, quindi, non essere soddisfatto che l'unica offerta concreta per rilevare lo stabilimento sia pervenuta da una società che fa capo al gruppo che ha rilevato l'Ilva. Si tratta di una garanzia per la continuità necessaria ad assicurare il futuro industriale dello stabilimento. Invita quindi il Governo a continuare nella sua opera di vigilanza.

5-01072 Giarrizzo: Sulle iniziative per favorire lo sviluppo delle imprese innovative.

  Andrea VALLASCAS (M5S) illustra l'interrogazione in titolo.

  Il viceministro Dario GALLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4).

  Andrea VALLASCAS (M5S), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta del rappresentante del Governo.

  Luca CARABETTA, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

  La seduta termina alle 9.35.

SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 6 dicembre 2018. — Presidenza del vicepresidente Luca CARABETTA.

  La seduta comincia alle 9.45.

Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria.
C. 1408 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla VI Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Giorgia ANDREUZZA (Lega), relatrice, espone in sintesi i contenuti del provvedimento in esame.
   Si sofferma principalmente sulle parti di stretta competenza della X Commissione, ad iniziare dall'articolo 19, che detta i criteri per determinare, attraverso la fissazione di appositi consumi specifici convenzionali, la quantità di prodotto energetico necessaria a produrre una data quantità di elettricità, con l'obiettivo di definire il riferimento giuridico necessario per la tassazione dei combustibili impiegati negli impianti di cogenerazione, al momento rimesso alla normativa secondaria, non emanata. Il comma 1 modifica, con decorrenza 1o dicembre 2018, la tabella A allegata al Testo unico delle accise di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, introducendo al punto 11 un prospetto che riporta i consumi specifici convenzionali da utilizzare per il calcolo dei quantitativi dei combustibili impiegati per la produzione di energia elettrica e calore, valevole ai fini del calcolo della relativa accisa. Ricorda che la determinazione dei quantitativi di combustibile consumato per la produzione combinata di energia elettrica e calore era oggetto di un regime transitorio previsto fino al 31 dicembre 2017 dall'articolo 3-bis del decreto-legge n.  16 del 2012. Tale regime transitorio prevedeva l'applicazione di consumi specifici Pag. 209individuati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas (ora ARERA) con deliberazione n. 16 del 1998, ridotti del 12 per cento. Dal 1o gennaio 2018 avrebbe dovuto trovare applicazione un nuovo regime, con l'individuazione dei coefficienti moltiplicativi di aliquote di accisa, cui assoggettare la produzione combinata di energia elettrica e calore, mediante l'adozione di un apposito decreto da parte del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Tale adozione non è tuttavia intervenuta. Ad esito di tali considerazioni, mediante l'intervento in esame, al punto 11 della citata Tabella A vengono definiti i consumi specifici convenzionali da utilizzare per il calcolo dei quantitativi dei combustibili impiegati per la produzione di energia elettrica e calore, rendendo così strutturale il richiamato regime transitorio. Il comma 2 dell'articolo 19. Conseguentemente. dispone l'abrogazione dell'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge n.  16 del 2012, eliminando così il rinvio alla normativa secondaria per la definizione dei consumi specifici convenzionali. Al medesimo comma 2, al fine di non interrompere la continuità applicativa tra le nuove norme e quelle previgenti, viene prorogato il regime transitorio di 11 mesi, estendendo la sua vigenza fino al 30 novembre 2018, vale a dire fino all'adozione della tabella introdotta con l'articolo in commento. Il comma 3, al fine di un coordinamento con la norma introdotta, sopprime, alla lettera b) dell'articolo 19, comma 3, del decreto-legge n. 91 il richiamo al termine di adozione della normative secondaria, oggetto di abrogazione.
  Rileva per le competenze della X Commissione anche l'articolo 22, che assegna al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese 735 milioni di euro per l'anno 2018, di cui 300 milioni sono a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione – programmazione 2014-2020 già destinate al Fondo di garanzia ai sensi dell'articolo 1, comma 53, secondo periodo, della legge di stabilità 2014. La rimanente quota, pari a 435 milioni è coperta ai sensi dell'articolo 26 del decreto. L'articolo 22 in esame dispone quindi che le residue risorse del Fondo sviluppo e coesione destinate ai sensi del citato comma 53 al Fondo di garanzia PMI, pari a 300 milioni di euro, vengono interamente imputate all'annualità 2018. Inoltre, il Fondo, nell'ultimo biennio, è stato ulteriormente rifinanziato con diversi interventi, tra l'altro diretti al finanziamento di apposite sezioni Quanto all'operatività del Fondo, la Relazione sulle spese di investimento e relative leggi pluriennali – anno 2018, allegata alla Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2018, evidenzia come nel 2017, il Fondo abbia rilasciato garanzie su 119.935 operazioni (+4,8 per cento rispetto al 2016), per un importo complessivo di nuovi finanziamenti garantiti pari a 17,5 miliardi di euro (+4,9 per cento rispetto al 2016), con un corrispondente importo massimo garantito di 12,3 miliardi di euro (+6,3 per cento rispetto al 2016). Per il triennio 2018-2020 sulla base dei flussi finanziari in entrata e in uscita la relazione evidenzia che per il 2018 non sono necessarie risorse aggiuntive. Per assicurare, tuttavia, la piena operatività del Fondo fino al 31 dicembre 2020 la medesima relazione considera necessario un fabbisogno finanziario aggiuntivo per un ammontare complessivo pari a 2,7 miliardi di euro, di cui 1,1 miliardi per il 2019 e 1,6 miliardi per il 2020.
  Espone in sintesi il contenuto degli altri articoli del decreto-legge. L'articolo 01 riduce da trenta a venti milioni di euro la soglia di investimenti per i quali è possibile presentare l'istanza di interpello per i nuovi investimenti di cui al decreto legislativo n. 147 del 2015, in tema di internazionalizzazione delle imprese. L'articolo 1 consente di definire con modalità agevolata i processi verbali di constatazione consegnati entro il 24 ottobre 2018. L'articolo 2 consente di definire con modalità agevolate gli avvisi di accertamento, gli avvisi di rettifica e di liquidazione, gli atti di recupero, gli inviti al contraddittorio e gli accertamenti con adesione. L'articolo 3 reca la disciplina della definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione. L'articolo 4 Pag. 210dispone l'annullamento automatico dei debiti tributari fino a mille euro risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1o gennaio 2000 al 31 dicembre 2010. L'articolo 5 estende la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione a quelli concernenti i dazi doganali, i contributi provenienti dall'imposizione di diritti alla produzione dello zucchero nonché l'IVA sulle importazioni, nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2017. L'articolo 6 consente di definire con modalità agevolate le controversie tributarie pendenti, anche in cassazione e a seguito di rinvio, in cui è parte l'Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi. L'articolo 7 contiene disposizioni specifiche per le società e le associazioni sportive dilettantistiche, iscritte nel registro CONI. L'articolo 8 consente la definizione agevolata di debiti tributari maturati fino al 31 dicembre relativi alle imposte di consumo su prodotti contenenti nicotina o altre sostanze analoghe. L'articolo 9 prevede che le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti, di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile, commesse fino al 24 ottobre 2018, possano essere regolarizzate mediante la loro rimozione e il versamento di una somma pari a 200 euro per ciascun periodo d'imposta cui si riferiscono le violazioni. L'articolo 9-bis,modifica le sanzioni applicabili nel caso di violazione di minore gravità degli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio in materia di assegni. L'articolo 10 include fra coloro che sono esonerati dalla fattura elettronica le associazioni sportive dilettantistiche che applicano il regime forfettario opzionale. L'articolo 10-bis prevede che per il periodo d'imposta 2019 sono esonerati dall'obbligo di fatturazione elettronica i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata. L'articolo 10-ter dispone la definizione di specifiche regole tecniche per l'emissione tramite il Sistema di interscambio delle fatture elettroniche da parte dei soggetti passivi IVA con riferimento alle operazioni effettuate nei settori delle telecomunicazioni e dei servizi connessi alla gestione dei rifiuti solidi urbani e assimilati, di fognatura e depurazione, i cui corrispettivi sono addebitati mediante bolletta. L'articolo 11 introduce una norma di valenza generale che consente, a decorrere dal 1o luglio 2019, 1'emissione delle fatture entro dieci giorni dall'effettuazione delle operazioni. L'articolo 12 modifica i termini di annotazione delle fatture emesse. L'articolo 13 abroga l'obbligo di numerazione progressiva delle fatture nella registrazione degli acquisti. L'articolo 14 interviene sulla disciplina della detrazione IVA, inserendo la possibilità di detrarre l'imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione. L'articolo 15 reca una disposizione di coordinamento tra il testo del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, che disciplina la fatturazione elettronica e la decisione di esecuzione (UE) 2018/593 del Consiglio del 16 aprile 2018, che ha autorizzato l'Italia a disporre l'uso delle fatture elettroniche emesse da soggetti passivi stabiliti sul territorio italiano. L'articolo 15-bis dispone che con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono definite le cause che consentono alle amministrazioni pubbliche destinatarie di rifiutare le fatture elettroniche, nonché le modalità tecniche con le quali comunicare tale rifiuto. L'articolo 16 reca alcune modifiche al decreto legislativo n. 546 del 1992 sul processo tributario. L'articolo 16-bis elimina il riferimento agli specifici obiettivi di risparmio di spesa annuale relativi all'implementazione e digitalizzazione degli archivi e della piattaforma tecnologica ed informativa dell'Amministrazione della Giustizia. L'articolo 16-ter prevede che i servizi di natura informativa in favore di Equitalia Giustizia S.p.A. continuino ad essere forniti dalla società che gestisce il sistema informativo del Ministero dell'economia, Sogei. L'articolo 16-quater reca disposizioni in materia di archivio dei rapporti finanziari. L'articolo 16-quinquies disciplina l'attività ispettiva dell'Agenzia delle entrate e della Guardia di finanza nei confronti dei soggetti di medie dimensioni, non soggetti agli indici sintetici di affidabilità né a tutoraggio. Pag. 211L'articolo 16-sexies disciplina lo scambio automatico di informazioni per attività di controllo tributario o per finalità di analisi del rischio di evasione fiscale tra l'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza. L'articolo 16-septies semplifica la procedura di avvio dei provvedimenti cautelari amministrativi per violazioni tributarie. L'articolo 17 reca alcune modifiche al decreto legislativo n. 127 del 2015 sulla trasmissione telematica delle operazioni IVA volte a rendere obbligatoria la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati relativi ai corrispettivi. L'articolo 18 rinvia al 1o gennaio 2020 il termine di decorrenza della lotteria nazionale dei corrispettivi. L'articolo 20 disciplina l'istituto del gruppo IVA con riferimento ai gruppi bancari cooperativi. L'articolo 20-bis modifica la disciplina delle banche di credito cooperativo costituite nelle Province Autonome di Trento e Bolzano. L'articolo 20-ter estende la vigilanza dell'autorità governativa anche alle società capogruppo dei gruppi bancari cooperativi. L'articolo 20-quater consente temporaneamente – ai soggetti che non adottano i princìpi contabili internazionali di valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al loro valore di iscrizione, in luogo del valore di mercato. L'articolo 20-quinquies reca disposizioni per la ricognizione e l'attivazione delle polizze e dei depositi dormienti. L'articolo 21 autorizza il trasferimento di risorse a Rete ferroviaria italiana per il finanziamento dei contratti di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con la società Rete ferroviaria italiana (RFI) S.p.A. L'articolo 21-bis differisce al 2021 la riduzione dei trasferimenti delle risorse del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario, nel caso di mancato affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale attraverso procedure di evidenza pubblica. L'articolo 21-ter introduce il termine «concessionari» per definire il ruolo delle Regioni e degli enti locali nella stipula con il Ministero delle infrastrutture delle convenzioni di concessione per alcune infrastrutture autostradali. L'articolo 22-bis prevede l'istituzione della nuova Autorità di sistema portuale dello Stretto. L'articolo 22-ter interviene sulla disciplina relativa alla revoca dei finanziamenti di opere pubbliche non attuate. L'articolo 22-quater stabilisce che per la validità delle transazioni relative al ripiano della spesa farmaceutica. ancora pendenti al 31 dicembre 2017, sia sufficiente la sola sottoscrizione dell'AIFA. L'articolo 23 aumenta la dotazione finanziaria relativa alle agevolazioni a sostegno dell'autotrasporto, incrementa le risorse del Fondo per il finanziamento degli interventi di adeguamento dei porti da assegnare all'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale ed integra le risorse per l'incentivazione del trasporto delle merci, previste dalla legge di stabilità 2015. L'articolo 23-bis modifica l'articolo 193 del Codice della strada, inasprendo le sanzioni per la violazione dell'obbligo di assicurazione di responsabilità civile dei veicoli. L'articolo 23-ter modifica i criteri, previsti dal codice delle comunicazioni elettroniche, in base ai quali l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) ha la facoltà di ordinare alle imprese verticalmente integrate la separazione funzionale delle attività relative alla fornitura all'ingrosso di determinati prodotti di accesso. L'articolo 23-quater dispone la prosecuzione per il 2019 dell'assegno di natalità, finanziamenti per due reti di ricerca sanitaria del Ministero della salute e uno stanziamento, per il 2020 per l'implementazione e l'ammodernamento delle infrastrutture tecnologiche legate ai sistemi di prenotazione elettronica per l'accesso alle strutture sanitarie. L'articolo 24 reca il rifinanziamento del Fondo per le missioni internazionali di pace al fine di garantire la prosecuzione della partecipazione italiana alle missioni per l'ultimo trimestre del 2018. L'articolo 24-bis rinomina la Direzione di amministrazione interforze e la colloca nell'ambito dello Stato maggiore della difesa. L'articolo 24-ter interviene su alcune norme del Codice del terzo settore con riguardo, ad esempio, alla disciplina per il rimborso spese delle organizzazioni Pag. 212di volontariato. L'articolo 24-quater istituisce un Fondo per gli eventi calamitosi di settembre e ottobre 2018. L'articolo 25 reca disposizioni in materia di durata del trattamento straordinario di integrazione salariale (CIGS). L'articolo 25-bis precisa che, con esclusivo riferimento alle aree di crisi industriale complessa di Termini Imerese e di Gela, le disposizioni sulla possibilità di concessione di un trattamento di mobilità in deroga si applicano anche ai lavoratori che alla data del 31 dicembre 2016 risultino beneficiari di un trattamento di mobilità ordinaria o di un trattamento di mobilità in deroga. L'articolo 25-ter amplia la platea di lavoratori, già occupati in imprese operanti in aree di crisi industriale complessa, ai quali può essere concessa, ricorrendo determinate condizioni, la mobilità in deroga. L'articolo 25-quater prevede l'istituzione di un Tavolo operativo per la definizione di una nuova strategia di contrasto del caporalato e dello sfruttamento lavorativo in agricoltura, disponendo altresì una rimodulazione finanziaria del Fondo nazionale per le politiche migratorie e del Fondo nazionale per le politiche sociali. L'articolo 25-quinquies interviene sulle modalità di erogazione dei finanziamenti agevolati in favore di imprese agricole ed agroindustriali-ubicate nei territori colpiti dai sismi del maggio 2012. L'articolo 25-sexies estende anche al 2018 l'accantonamento di risorse da vincolare a valere sul Fondo sanitario nazionale a favore di strutture che operino nel campo dei trapianti, neoplasie e neuroriabilitazione. L'articolo 25-septies modifica la disciplina in materia di commissariamenti delle regioni inadempienti e in situazione di piano di rientro dal disavanzo del settore sanitario. L'articolo 25-octies reca numerose misure volte al rilancio di Campione d'Italia. L'articolo 25-novies istituisce dal 1o gennaio 2019 un'imposta sui trasferimenti di denaro effettuati verso Paesi non appartenenti all'Unione europea. L'articolo 25-decies reca una complessiva riforma delle imposte gravanti sui succedanei dei prodotti da fumo e sulla disciplina relativa alla loro commercializzazione. L'articolo 25-undecies interviene sulla disciplina relativa alla determinazione del prezzo massimo per la cessione del diritto di proprietà ovvero del diritto di superficie delle singole unità abitative e loro pertinenze edificate in regime di edilizia residenziale convenzionata. L'articolo 26 reca le disposizioni relative alla quantificazione degli oneri derivanti dal decreto-legge e alla corrispondente copertura finanziaria. L'articolo 26-bis prevede che le disposizioni in esame si applichino alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.

  Luca CARABETTA, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 9.50.

ATTI DEL GOVERNO

  Giovedì 6 dicembre 2018 — Presidenza del vicepresidente, Luca CARABETTA.

  La seduta comincia alle 9.50.

Schema di decreto legislativo recante adeguamento, coordinamento e raccordo della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1257/2012, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria, e alle disposizioni dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 3 novembre 2016, n. 214 (esame Atto n. 56 – Rel. Rizzone).
Atto n. 56.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello Schema di decreto all'ordine del giorno.

  Luca CARABETTA, presidente, avverte che l'ordine del giorno reca l'esame dell'atto del Governo n. 56, recante «Schema di decreto legislativo recante adeguamento, coordinamento e raccordo della normativa Pag. 213nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1257/2012, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria, e alle disposizioni dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 3 novembre 2016, n. 214», predisposto in attuazione dell'articolo 4 della legge 25 ottobre 2017, n. 163, la legge di delegazione europea 2016-2017.
  Ricorda che il termine per l'esercizio della delega (dodici mesi dall'entrata in vigore delle disposizioni di delega) scadeva il 21 novembre 2018.
  L'articolo 31 (Procedure per l'esercizio delle deleghe legislative conferite al Governo con la legge di delegazione europea) della legge 24 dicembre 2012, n. 234 recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione delle normative e delle politiche dell'Unione europea», al comma 3, terzo periodo, indica in quaranta giorni dalla trasmissione dell'atto il termine per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti. Il termine per l'espressione del parere sui quattro schemi di decreto legislativo attualmente assegnati alla X Commissione scade quindi il 31 dicembre 2018.
  Tuttavia il medesimo articolo 31, comma 3, al quarto periodo, dispone che, qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega o successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.
  Nello schema di decreto legislativo in questione, il termine per l'esercizio della delega è quindi prorogato al 21 febbraio 2019.

  Marco RIZZONE (M5S), relatore, espone in sintesi i contenuti del provvedimento in esame.
  Osserva preliminarmente che il presupposto normativo dello schema di provvedimento in esame risiede nell'articolo 118 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea che dispone, al comma 1, che il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria nell'ambito dell'instaurazione o del funzionamento del mercato interno, stabiliscano le misure per la creazione di titoli europei al fine di garantire una protezione uniforme dei diritti di proprietà intellettuale nell'Unione e per l'istituzione di regimi di autorizzazione, di coordinamento e di controllo centralizzati. Il medesimo articolo, al comma 2, prevede che il Consiglio stabilisce i regimi linguistici dei titoli europei. Sulla base di tali previsioni, sono stati adottati, rispettivamente, il Regolamento (UE) n. 1257/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e il Regolamento n. 1260/2012 del Consiglio del 17 dicembre 2012. Tali atti normativi, unitamente all'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 3 novembre 2016, n.  214, costituiscono parte di un regime armonizzato di tutela, con il fine di realizzare una protezione brevettuale europea uniforme. In tale contesto è sorta la necessità di modificare la normativa nazionale, in particolare alcuni articoli del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005 n.  30, relativi alla protezione brevettuale. Si fa riferimento, in particolare, all'introduzione di una tutela brevettuale unitaria negli Stati membri dell'Unione europea che partecipano alla cooperazione rafforzata di cui ai citati Regolamenti (UE) n.  1257/2012 e n.  1260/2012 e all'entrata in vigore dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti. Quest'ultimo, oltre a prevedere norme sostanziali sul brevetto europeo, istituisce una giurisdizione comune per tutti i Paesi partecipanti all'Accordo con competenza esclusiva sulle azioni di violazione, contraffazione, revoca, accertamento di nullità o non violazione dei brevetti europei, con o senza effetto unitario, nonché sulle misure provvisorie e cautelari correlate, sulle domande riconvenzionali e sulle azioni di risarcimento danni, anche in relazione ai certificati protettivi complementari rilasciati sulla base di un brevetto europeo.
  Lo schema di decreto legislativo è adottato in attuazione della delega di cui Pag. 214all'articolo 4 della legge 25 ottobre 2017, n. 163, la legge di delegazione europea 2016-2017. In particolare, il suddetto articolo 4 ha delegato il Governo ad adottare, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge stessa (21 novembre 2018) e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle citate disposizioni del Regolamento (UE) n. 1257/2012 e dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti. Nell'esercizio della delega il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012. recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione delle normativa e delle politiche dell'Unione europea», anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici: adeguare le disposizioni del codice di proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1257/2012, con abrogazione espressa delle disposizioni superate e coordinamento e riordino di quelle residue; coordinare e raccordare le disposizioni del codice di proprietà industriale alle disposizioni del citato Accordo su un tribunale unificato dei brevetti; salvaguardare la possibilità di adottare disposizioni attuative del regolamento (UE) n. 1257/2012 anche mediante provvedimenti di natura regolamentare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, nelle materie non coperte da riserva di legge e già disciplinate mediante regolamenti; prevedere per i brevetti europei per cui è stata presentata una richiesta di effetto unitario che, in caso di rigetto, revoca o ritiro della richiesta, il termine per il deposito della traduzione in lingua italiana all'Ufficio italiano brevetti e marchi, di cui all'articolo 56, comma 4, del citato codice di proprietà industriale, decorra dalla data di ricezione della comunicazione dell'atto definitivo di rigetto o revoca dell'effetto unitario, o dalla data di ricezione da parte dell'Ufficio europeo dell'istanza di ritiro; prevedere che le disposizioni sulla preminenza del brevetto europeo in caso di cumulo delle protezioni con il brevetto nazionale, di cui all'articolo 59 del citato codice di proprietà industriale, si applichino anche nel caso in cui sia stato concesso l'effetto unitario al brevetto europeo. Lo schema di decreto in esame consta di tre articoli. L'articolo 1, comma 1, apporta modificazioni al citato Codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo n. 30 del 2005. In particolare la lettera a) apporta le seguenti modificazioni all'articolo 56 (Diritti conferiti dal brevetto europeo): al comma 1 si prevede, in attuazione del principio e criterio direttivo specifico di cui all'articolo 4, comma 3, lettere a) e b), della citata legge di delegazione europea 2016-2017, che il brevetto europeo rilasciato per l'Italia ed il brevetto europeo con effetto unitario conferiscano al titolare i diritti di cui agli articoli 25 e 26 e impongano i limiti di cui all'articolo 27 dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, e si prevede inoltre che i suddetti brevetti europei producano effetto a decorrere dalla data in cui è pubblicata nel Bollettino europeo dei brevetti la menzione della concessione del brevetto: si dispone l'abrogazione del comma 2, che prevede che le contraffazioni siano valutate in conformità alla legislazione italiana in materia; si specifica, al comma 3, che sia il titolare di un brevetto rilasciato per l'Italia a dover fornire all'Ufficio italiano brevetti e marchi una traduzione in lingua italiana del testo del brevetto concesso dall'Ufficio europeo; viene inserito, in attuazione del principio e criterio direttivo specifico di cui all'articolo 4, comma 3, lettera d), della legge n. 163 del 2017, il comma 4-bis, che prevede che per i brevetti europei, per i quali è stata presentata una richiesta di effetto unitario nei termini previsti dall'articolo 9, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (UE) n. 1257/2012, il termine entro il quale la traduzione del testo del brevetto deve essere depositata, decorre dalla data di ricezione della comunicazione dell'atto definitivo di rigetto o revoca dell'effetto unitario ovvero dalla data di ricezione dell'istanza di ritiro da parte dell'Ufficio europeo, anziché dal giorno Pag. 215della pubblicazione sul Bollettino europeo dei brevetti della menzione di concessione di cui all'articolo 56, comma 1, così come modificato dal decreto legislativo in esame; al comma 5, di conseguenza, si ampliano i casi in cui il brevetto europeo è considerato senza effetto in Italia. La lettera b), modifica il comma 2 dell'articolo 58 (Trasformazione della domanda di brevetto europeo), comma che dispone in materia di trasformazione della domanda di brevetto europeo, prevedendo l'equiparazione del brevetto europeo con effetto unitario al brevetto europeo validato in Italia, in attuazione del principio e criterio direttivo specifico di cui all'articolo 4, comma 3, lettera a), della legge di delegazione.
  La lettera c), interviene sull'articolo 59 (Preminenza del brevetto europeo in caso di cumulo delle protezioni). Al comma 1, che dispone in materia di cessazione degli effetti del brevetto italiano, nella misura in cui esso tutela la stessa invenzione del brevetto europeo, si prevede, in attuazione del principio e criterio direttivo specifico di cui all'articolo 4, comma 3, lettera e), della legge di delegazione europea, l'equiparazione del brevetto europeo con effetto unitario al brevetto europeo validato in Italia. Si modificano anche i commi 2 e 3, prevedendo che la medesima equiparazione opera in caso di annullamento o decadenza del brevetto europeo e di azioni a tutela del brevetto europeo. La lettera d) apporta le seguenti modificazioni all'articolo 68 (Limitazioni del diritto di brevetto): al comma 1, lettera a), il quale prevede che la facoltà esclusiva attribuita dal diritto di brevetto non si estende agli atti compiuti in ambito privato e a fini non commerciali, ovvero in via sperimentale, si sopprimono appunto le parole «ovvero in via sperimentale»; al medesimo comma 1, è inserita la lettera a-bis), che prevede che la facoltà esclusiva attribuita dal diritto di brevetto non si estenda, tra l'altro, agli atti compiuti a titolo sperimentale relativi all'oggetto dell'invenzione brevettata, ovvero all'utilizzazione di materiale biologico a fini di coltivazione, o alla scoperta e sviluppo di altre varietà vegetali; sempre al comma 1 sono aggiunte le seguenti lettere: c-bis), che prevede che la facoltà esclusiva attribuita dal diritto di brevetto non si estenda, tra l'altro, all'utilizzazione dell'invenzione brevettata a bordo di navi di altri Paesi dell'Unione internazionale per la protezione della proprietà industriale o membri dell'Organizzazione mondiale del commercio, quando tali navi entrino nelle acque italiane, purché l'invenzione sia utilizzata esclusivamente per le esigenze della nave, ovvero all'utilizzazione dell'invenzione brevettata nella costruzione o ai fini del funzionamento di aeromobili o di veicoli terrestri o altri mezzi di trasporto sempre di altri Paesi dell'Unione internazionale per la protezione della proprietà industriale o membri dell'Organizzazione mondiale del commercio, oppure degli accessori di tali aeromobili o veicoli terrestri, quando questi entrino nel territorio italiano, ferme restando le disposizioni del codice della navigazione e quelle della Convenzione internazionale per l'aviazione civile; c-ter), che prevede che la facoltà esclusiva attribuita dal diritto di brevetto non si estenda, tra l'altro, agli atti consentiti ai sensi degli articoli 64-ter e 64-quater della legge 22 aprile 1941, n. 633 (legge sulla protezione del diritto d'autore) e alle utilizzazioni ivi consentite delle informazioni così legittimamente ottenute. La lettera e) aggiunge il comma 4-bis all'articolo 70 (Licenza obbligatoria per mancata attuazione). Ai sensi di tale comma le disposizioni sulla licenza obbligatoria per mancata attuazione di cui al medesimo articolo 70, nonché quelle in materia di brevetto dipendente (articolo 71), disposizioni comuni (articolo 72), revoca della licenza obbligatoria (articolo 73), invenzioni militari (articolo 74) e di licenza obbligatoria (articolo 81-octies) si applicano anche ai diritti sul brevetto europeo con effetto unitario relativamente al territorio nazionale. La lettera f) modifica l'articolo 163 (Domanda di certificato complementare per i medicinali e per i prodotti fitosanitari) con l'aggiunta del comma 2-bis, il quale dispone che, fatto salvo il periodo transitorio di cui all'articolo 83 dell'Accordo su un tribunale unificato Pag. 216dei brevetti, i diritti conferiti da un certificato complementare di protezione basato su un brevetto europeo di cui all'articolo 56 sono quelli previsti dall'articolo 30 dell'Accordo medesimo. La lettera g) inserisce al Capo VIII, in attuazione del principio e criterio direttivo specifico di cui all'articolo 4, comma 3, lettera b), della legge di delegazione, dopo la Sezione VI, la sezione VI-bis – Brevetto europeo, in cui, con il nuovo articolo 245-bis (Regime transitorio), si introduce appunto un regime transitorio per effetto del quale le cause riguardanti il brevetto europeo rilasciato per l'Italia pendenti fino alla data di entrata in vigore dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti e quelle promosse dopo l'entrata in vigore dell'Accordo davanti all'autorità giudiziaria italiana per effetto del regime transitorio di cui all'articolo 83, paragrafo 3, dell'Accordo medesimo, sono decise in conformità alla legislazione italiana in materia. Tale disposizione deve essere letta in combinato disposto con la già richiamata abrogazione, disposta dallo schema in esame, dell'articolo 56, comma 2, del Codice, che, come detto, prevede che le contraffazioni siano valutate in conformità alla legislazione italiana in materia. L'articolo 2 dello schema di decreto legislativo, in attuazione del principio e criterio direttivo specifico di cui all'articolo 4, comma 3, lettera c), della legge di delegazione, reca disposizioni di adeguamento. Si prevede che con regolamento del Ministro dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, possano essere adottate ulteriori disposizioni attuative del regolamento (UE) n. 1257/2012, nelle materie non coperte da riserva di legge e già disciplinate mediante regolamenti. L'articolo 3 dello schema di decreto legislativo reca la clausola di invarianza finanziaria. Si dispone che dall'attuazione del decreto non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedano agli adempimenti previsti dal decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

  Luca CARABETTA, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/425 sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE.
Atto n. 57.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello Schema di decreto all'ordine del giorno.

  Luca CARABETTA, presidente, avverte che l'ordine del giorno reca l'esame dell'atto del Governo n. 57, recante «Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/425 sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE», predisposto in attuazione dell'articolo 6 della legge 25 ottobre 2017, n. 163, la legge di delegazione europea 2016-2017. Ricorda che il termine per l'esercizio della delega (dodici mesi dall'entrata in vigore delle disposizioni di delega) scadeva il 21 novembre 2018.
  L'articolo 31 (Procedure per l'esercizio delle deleghe legislative conferite al Governo con la legge di delegazione europea) della legge 24 dicembre 2012, n. 234 recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione delle normative e delle politiche dell'Unione europea», al comma 3, terzo periodo, indica in quaranta giorni dalla trasmissione dell'atto il termine per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti. Il termine per l'espressione del parere sui quattro schemi di decreto legislativo attualmente assegnati alla X Commissione scade quindi il 31 dicembre 2018.
  Tuttavia il medesimo articolo 31, comma 3, al quarto periodo, dispone che, qualora il termine per l'espressione del Pag. 217parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega o successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.
  Nello schema di decreto legislativo in questione, il termine per l'esercizio della delega è quindi prorogato al 21 febbraio 2019.

  Diego BINELLI (Lega), relatore, espone in sintesi i contenuti del provvedimento in esame, che dà attuazione alla delega conferita dall'articolo 6 della legge n. 163 del 2017, la legge di delegazione europea 2016-2017.
  Il citato articolo 6 ha stabilito i princìpi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega legislativa per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/425, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/UEE del Consiglio (regolamento DPI). In sostanza con le disposizioni europee si stabiliva che il legislatore nazionale doveva abrogare le disposizioni legislative corrispondenti preesistenti e non adeguate alle sopraggiunte esigenze di armonizzazione, per evitare elementi di possibile confusione. Dovevano altresì essere individuate le autorità nazionali competenti in materia di sorveglianza del mercato e controlli, nonché per lo svolgimento delle attività prescritte dal regolamento in tema di notifica degli organismi di valutazione della conformità dei prodotti in questione. L'articolo 6 prevede che il Governo adotti, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento DPI, adottato con il fine di semplificare e chiarire il quadro esistente per l'immissione sul mercato dei dispositivi di protezione individuale, nonché di migliorare la trasparenza, l'efficacia e l'armonizzazione delle misure esistenti tenendo, altresì, conto del nuovo quadro normativo generale adottato per l'armonizzazione europea e, in particolare, del regolamento (CE) n. 765/2008 che pone norme generali in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti, che stabilisce norme riguardanti l'accreditamento degli organismi di valutazione della conformità, fornisce un quadro per la vigilanza del mercato dei prodotti e per i controlli sui prodotti provenienti dai Paesi terzi e stabilisce i princìpi generali della marcatura CE. I decreti delegati devono essere adottati con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Si stabilisce che la delega debba essere esercitata, come detto, anche nel rispetto di princìpi e criteri direttivi specifici, tra i quali in primo luogo l'aggiornamento delle disposizioni del decreto legislativo n. 47 del 1992, come modificato dal decreto legislativo n. 10 del 1997, per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento DPI e alle altre innovazioni intervenute nella normativa nazionale. Il regolamento chiede infatti agli Stati membri di mettere in campo una serie di azioni attuative o correttive alle disposizioni di settore nazionali preesistenti, al fine di superare le carenze nonché le incongruenze nella copertura dei prodotti e nelle procedure di valutazione della conformità evidenziate nell'applicazione della direttiva 89/686/UE. In particolare, si tratta del necessario coordinamento con le disposizioni generali in materia di mercato, sicurezza e conformità dei prodotti contenute nel citato regolamento (CE) n. 765/2008, nonché nella decisione n. 768/2008/UE, relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti, che stabilisce princìpi generali e disposizioni di riferimento da applicare in tutta la normativa settoriale, in modo da fornire una base coerente per la revisione o la rifusione di tale normativa. Si tratta, altresì: dell'inclusione nell'ambito di applicazione della nuova disciplina di alcuni prodotti sul mercato che svolgono una funzione protettiva per l'utilizzatore in precedenza invece esclusi dall'ambito di applicazione della direttiva 89/686/UEE; della maggiore responsabilizzazione di tutti gli operatori economici interessati; della semplificazione e l'adeguamento di Pag. 218alcuni requisiti essenziali di sicurezza previsti dalle norme oggi vigenti, secondo criteri di praticabilità e proporzionalità; della maggiore qualificazione dei requisiti da applicare alle autorità di notifica e agli altri organismi coinvolti nella valutazione, nella notifica e nella sorveglianza degli organismi notificati. Un ulteriore criterio specifico dettato dall'articolo fa salva la possibilità di adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento DPI ed agli atti delegati e di esecuzione del medesimo regolamento con successivo regolamento ministeriale, nelle materie non riservate alla legge e già eventualmente regolate a rango equiordinato. Inoltre viene individuato il Ministero dello sviluppo economico quale autorità notificante ai sensi dell'articolo 21 del regolamento DPI. Vengono fissati i criteri e le procedure necessari per la valutazione, la notifica e il controllo degli organismi da autorizzare per svolgere compiti di parte terza nel processo di valutazione e verifica della conformità dei dispositivi di protezione individuale ai requisiti essenziali di salute e sicurezza posti dal regolamento unionale. Si prevede l'adozione di disposizioni in tema di proventi e tariffe per le attività connesse all'attuazione del regolamento DPI, conformemente a quanto il comma 4 dell'articolo 30 della legge n. 234 del 2012 prevede ai fini dell'attuazione delle disposizioni dell'Unione europea di cui alla legge di delegazione europea e alla legge europea per l'anno di riferimento. Di conseguenza, gli oneri relativi a prestazioni e a controlli, da eseguire da parte di uffici pubblici, sono posti a carico dei soggetti interessati, ove ciò non risulti in contrasto con la disciplina dell'Unione europea, secondo tariffe predeterminate e pubbliche, nonché determinate sulla base del costo effettivo del servizio reso. Ai sensi di un altro criterio specifico sono state previste sanzioni penali o amministrative pecuniarie efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni degli obblighi derivanti dal regolamento unionale citato. Con un ulteriore criterio specifico è prevista l'abrogazione espressa delle disposizioni di legge o di regolamento incompatibili con i decreti legislativi da emanare. Si prevede infine la clausola di neutralità finanziaria dell'attuazione della delega e dei conseguenti adempimenti a carico delle amministrazioni. Lo schema di decreto si compone di cinque articoli. L'articolo 1, comma 1, novella il decreto legislativo n. 475 del 992 (Attuazione della direttiva 89/686/UEE del Consiglio del 21 dicembre 1989, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale). In particolare: la lettera a) modifica il titolo del provvedimento; le lettere da b) a o) sostituiscono gli articoli 1, 2, 3, 5, 6, 7, 12, 12-bis, 13, 14, 14-bis e 15; la lettera p) abroga gli articoli 4, 8, 9, 10 e 11; la lettera q), abroga gli allegati. Per effetto di tali novelle il decreto legislativo n. 475 del 1992 finisce per essere costituito dalle sole disposizioni introdotte dallo schema di decreto in esame. Passa quindi ad illustrare le novelle al decreto legislativo n. 475 del 1992. Il titolo viene modificato nel seguente modo: «Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n.  2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio». Il nuovo articolo 1 stabilisce che le norme in esso contenute sono applicabili ai dispositivi di protezione individuale (DPI) di cui all'articolo 2 del regolamento 2016/425, il quale esclude dal proprio campo di applicazione i dispositivi: progettati specificamente per essere usati dalle forze armate o nel mantenimento dell'ordine pubblico; progettati per essere utilizzati per l'autodifesa, ad eccezione dei dispositivi di protezione individuale destinati ad attività sportive; progettati per l'uso privato per proteggersi da condizioni atmosferiche non estreme e da umidità e acqua durante la rigovernatura; da utilizzare esclusivamente su navi marittime o aeromobili oggetto dei pertinenti trattati internazionali applicabili negli Stati membri; per la protezione della testa, del viso o degli occhi degli utilizzatori, oggetto del regolamento n. 22 della Commissione economica Pag. 219per l'Europa delle Nazioni Unite concernente prescrizioni uniformi relative all'omologazione dei caschi e delle relative visiere per conducenti e passeggeri di motocicli e ciclomotori. Inoltre, l'articolo 1 richiama le definizioni recate dall'articolo 3 del regolamento sui DPI, secondo cui i medesimi DPI sono: dispositivi progettati e fabbricati per essere indossati o tenuti da una persona per proteggersi da uno o più rischi per la sua salute o sicurezza; componenti intercambiabili dei predetti dispositivi, essenziali per la loro funzione protettiva; sistemi di collegamento per i suddetti dispositivi che non sono tenuti o indossati da una persona, che sono progettati per collegare tali dispositivi a un dispositivo esterno o a un punto di ancoraggio sicuro, che non sono progettati per essere collegati in modo fisso e che non richiedono fissaggio prima dell'uso. L'articolo 2 dichiara applicabili, per le norme armonizzate, le definizioni recate dall'articolo 3 del regolamento DPI. Gli enti normatori italiani, in sede di elaborazione delle norme armonizzate, devono consultare preventivamente le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative. Per l'articolo 3, i DPI possono essere messi a disposizione sul mercato solo se: laddove debitamente mantenuti in efficienza e usati ai fini cui sono destinati, soddisfano il regolamento DPI e non mettono a rischio la salute o la sicurezza delle persone, gli animali domestici o i beni (articolo 4 regolamento DPI); soddisfano i requisiti essenziali di salute e di sicurezza, di cui all'allegato II del regolamento DPI, ad essi applicabili (articolo 5 regolamento DPI). Si considerano conformi ai requisiti essenziali i DPI muniti della marcatura CE per i quali il fabbricante o il suo mandatario stabilito nel territorio dell'Unione sia in grado di presentare, a richiesta, la documentazione di cui all'articolo 15 e all'allegato III del regolamento DPI, nonché, relativamente ai DPI di seconda e terza categoria, la certificazione di cui agli allegati V, VI, VII e VIII del regolamento DPI. L'articolo 5 prevede che prima di mettere a disposizione sul mercato un DPI di qualsiasi categoria, il fabbricante deve eseguire o fare eseguire la pertinente procedura di valutazione della conformità di cui all'articolo 19 del regolamento DPI e redige la documentazione tecnica di cui all'allegato III del regolamento DPI anche al fine di esibirla, a seguito di richiesta motivata da parte delle Autorità di vigilanza del mercato. I DPI di qualsiasi categoria sono oggetto della dichiarazione di conformità UE di cui all'articolo 15 del regolamento DPI e sono soggetti alle procedure di cui all'articolo 19 del medesimo regolamento DPI. L'articolo 6 riserva agli organismi notificati autorizzati le attività relative: alle procedure di valutazione della conformità dei DPI di categoria II e III, di cui all'articolo 19, primo paragrafo, lettere b) e c), del regolamento DPI; all'esame UE del tipo (allegato V); alla conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione (allegato VI); alla conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione unito a prove del prodotto sotto controllo ufficiale effettuate a intervalli casuali (allegato VII); alla conformità al tipo basata sulla garanzia di qualità del processo di produzione (allegato VIII). Possono essere autorizzati organismi in possesso dei requisiti minimi di cui agli articoli 24 e del regolamento DPI. La domanda di autorizzazione è presentata al Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 27 del regolamento DPI. L'autorizzazione degli organismi ha come presupposto l'accreditamento ed è rilasciata con decreto del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero del lavoro, dietro corresponsione di tariffa ai sensi dell'articolo 15. Le spese per le attività di valutazione della conformità sono a totale carico del fabbricante o del suo rappresentante stabilito nell'Unione. Le amministrazioni che hanno rilasciato l'autorizzazione vigilano sull'attività degli organismi notificati autorizzati e hanno facoltà di procedere ad ispezioni e verifiche per accertare la permanenza dei requisiti di autorizzazione e il regolare svolgimento delle procedure previste dal regolamento DPI. Qualora l'organismo di valutazione della conformità non soddisfi Pag. 220più tali requisiti, l'autorizzazione è revocata con decreto del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali; l'autorità di notifica procede secondo quanto previsto dall'articolo 30 del regolamento DPI. Il Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 20 del regolamento DPI, notifica alla Commissione europea e agli altri Stati membri l'elenco degli organismi autorizzati, indicandone i compiti specifici ai sensi del Capo V del regolamento DPI secondo la procedura di cui all'articolo 28 del regolamento DPI. Gli organismi notificati mettono a disposizione del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un accesso telematico alla propria banca dati per l'acquisizione d'informazioni concernenti le certificazioni emesse, ritirate, sospese o negate. L'articolo 7 prevede che gli attestati di certificazione CE e le approvazioni rilasciati a norma della direttiva 89/686/UEE rimangono validi secondo quanto disposto dall'articolo 47 del regolamento DPI. Per l'articolo 12-bis, la documentazione relativa ai metodi di attestazione di conformità nonché le istruzioni e le avvertenze dei DPI prodotti o commercializzati in Italia devono essere redatte in lingua italiana o anche in lingua italiana. L'articolo 13 attribuisce al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nell'ambito delle rispettive competenze, le funzioni di autorità di vigilanza del mercato, ai sensi del capo VI del regolamento DPI. Le funzioni di controllo alle frontiere esterne sono svolte dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli conformemente agli articoli da 27 a 29 del regolamento (CE) n. 765/2008. Il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali possono altresì, ciascuno per gli ambiti di propria competenza, avvalersi delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro. Qualora gli organi competenti per la vigilanza del mercato ai sensi delle vigenti disposizioni nonché gli organi di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 81 del 2008, concludano che un DPI non rispetta i requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato II del regolamento DPI, ne informano il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza. I provvedimenti previsti dal capo VI del regolamento DPI sono adeguatamente motivati e comunicati all'interessato con l'indicazione dei mezzi di impugnativa avverso il provvedimento stesso e del termine entro cui è possibile ricorrere. Gli oneri relativi ai predetti provvedimenti sono a carico del fabbricante, del suo mandatario, dell'importatore, del distributore o dell'operatore economico destinatario del relativo provvedimento. L'articolo 14 individua fattispecie sanzionatorie. Il fabbricante che produce o mette a disposizione sul mercato DPI non conformi ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato II del regolamento DPI nonché l'importatore che immette sul mercato DPI non conformi ai requisiti suddetti è punito: se trattasi di DPI di prima categoria, con la sanzione amministrativa pecuniaria da 8.000 euro sino a 48.000 euro; se trattasi di DPI di seconda categoria, con l'arresto sino a sei mesi o con la ammenda da 10.000 euro sino a 16.000 euro; se trattasi di DPI di terza categoria, con l'arresto da sei mesi a tre anni. Sono previste sanzioni amministrative pecuniarie: per i distributori che non rispettano gli obblighi di cui all'articolo 11 del regolamento DPI; per il fabbricante di DPI che omette di espletare le procedure di valutazione della conformità di cui all'articolo 19 del regolamento DPI; per il fabbricante di DPI di qualsiasi categoria che omette di redigere la dichiarazione di conformità UE di cui all'articolo 15 del regolamento DPI; per chiunque mette a disposizione sul mercato DPI privi della marcatura CE di cui all'articolo 17 del regolamento DPI; per il fabbricante o il suo mandatario, quest'ultimo nei limiti degli obblighi a lui incombenti ex articolo 9 del regolamento DPI, che a richiesta dell'autorità di sorveglianza del mercato, omette di esibire la documentazione di cui agli articoli 8 e 9 del regolamento DPI, tra Pag. 221cui la documentazione tecnica e la dichiarazione di conformità UE; per chiunque appone o fa apporre marcature, segni ed iscrizioni che possono indurre in errore i terzi circa il significato o il simbolo grafico, o entrambi, della marcatura CE ovvero ne limitano la visibilità e la leggibilità; per chiunque non osserva i provvedimenti adottati dalla autorità di vigilanza del mercato nell'esercizio delle loro funzioni; per chiunque promuove pubblicità per DPI che non rispettano le prescrizioni del regolamento DPI. Agli effetti delle norme penali, si considerano incaricati di pubblico servizio gli organismi notificati autorizzati che effettuano le attività relative alle procedure di valutazione della conformità dei DPI di categoria II e III, all'esame UE del tipo, alla conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione, alla conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione unito a prove del prodotto sotto controllo ufficiale effettuate a intervalli casuali e alla conformità al tipo basata sulla garanzia di qualità del processo di produzione. Alle sanzioni amministrative previste dall'articolo in esame, irrogate dalla Camera di commercio territorialmente competente, si applicano per quanto compatibili le disposizioni di cui alla legge n. 689 del 1981. Le somme derivanti da tali sanzioni sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Non si applicano le disposizioni relative all'estinzione agevolata degli illeciti amministrativi a seguito di regolarizzazione, di cui all'articolo 301-bis del decreto legislativo n. 81 del 2008. Alle contravvenzioni previste dall'articolo in esame, per le quali sia prevista la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda, si applicano le disposizioni in materia di prescrizione ed estinzione del reato di cui agli articoli da 20 a 25 del decreto legislativo n. 758 del 1994. L'articolo 14-bis demanda a un regolamento interministeriale, adottato dal Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, l'adozione delle eventuali ulteriori disposizioni, nelle materie non riservate alla legge e già eventualmente disciplinate mediante analoghi regolamenti, necessarie al completo adattamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/425 e degli atti delegati e di esecuzione del medesimo regolamento europeo per i quali non sia possibile o sufficiente l'adozione di ordinari provvedimenti amministrativi. L'articolo 15 pone a carico degli operatori economici interessati: le spese relative alle procedure di valutazione della conformità dei DPI; le spese per le attività di vigilanza sul mercato. Sono poi a carico dei richiedenti le spese per le attività di valutazione, autorizzazione, notifica e controllo degli organismi di valutazione della conformità. Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione in esame, sono stabilite le tariffe per le predette attività svolte da amministrazioni ed organismi pubblici, ad esclusione di quelle relative alle attività svolte dall'Organismo unico nazionale di accreditamento di cui all'articolo 4 della legge. n. 99 del 2009, nonché i termini, i criteri di riparto e le modalità di versamento delle medesime tariffe ad appositi capitoli dell'entrata per la successiva riassegnazione. Le predette tariffe, determinate sulla base del costo effettivo del servizio, sono aggiornate almeno ogni due anni. L'articolo 2 dello schema novella gli articoli 74 e 76 del decreto legislativo n. 81 del 2008, per finalità di coordinamento normativo. L'articolo 3 prevede che il Ministero dello sviluppo economico comunichi alla Commissione europea il testo dello schema di decreto e delle altre disposizioni adottate nel settore disciplinato dal decreto medesimo. Si dispone inoltre che nelle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in vigore, tutti i riferimenti alla direttiva 89/686/UEE, abrogata dal regolamento DPI, si intendono fatti a quest'ultimo e sono letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato X al regolamento stesso. Infine viene abrogato il decreto legislativo n. 10 del 1997, che aveva già novellato il decreto Pag. 222legislativo n. 475 del 1992. L'articolo 4 reca la clausola di invarianza finanziaria. L'articolo 5 dispone l'entrata in vigore del provvedimento il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

  Luca CARABETTA, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 9.55.

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