CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 6 dicembre 2018
108.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
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COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Giovedì 6 dicembre 2018. — Presidenza del Presidente Alberto STEFANI.

  La seduta comincia alle 9.10.

Sull'ordine dei lavori.

  Alberto STEFANI, presidente, propone, concorde la Commissione, di procedere a un'inversione nell'ordine del giorno della seduta odierna, nel senso di procedere, dapprima, all'esame del testo unificato delle proposte di legge C. 523 ed abbinate, recante disposizioni per la promozione dell'attività fisica e dell'educazione motoria nella scuola primaria, passando poi all'esame del disegno di legge C. 1334-A, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, in vista dell'espressione del parere all'Assemblea.

Disposizioni per la promozione dell'attività fisica e dell'educazione motoria nella scuola primaria.
Testo unificato C. 523 Marin e abb.
(Parere alla VII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

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  Alberto STEFANI, presidente, avverte che il Comitato permanente per i pareri è chiamato a esprimere il parere alla Commissione Cultura, sul testo unificato delle proposte di legge C. 523 Marin, C. 784 Vanessa Cattoi, C. 914 Villani, C. 1221 Rossi e C. 122 Rampelli, recante disposizioni per la promozione dell'attività fisica e dell'educazione motoria nella scuola primaria, adottato come testo base dalla VII Commissione, al quale non sono stati presentati emendamenti.
  Al riguardo segnala che il parere dovrà essere espresso entro la seduta odierna, dato che la VII Commissione concluderà l'esame del provvedimento nella settimana in corso, atteso che l'avvio della discussione in Assemblea su di esso è previsto a partire da lunedì 10 dicembre prossimo.

  Anna BILOTTI (M5S), relatrice, nell'illustrare il provvedimento, rileva come, con l'obiettivo di promuovere nei giovani fin dalla scuola primaria comportamenti e stili di vita orientati alla crescita armoniosa, alla salute, al benessere e allo sviluppo della persona, esso conferisca al Governo una delega per disciplinare l'insegnamento curricolare dell'educazione motoria nella scuola primaria, allo scopo di riservare lo stesso a insegnanti con titolo specifico (come già è, a legislazione vigente, per la scuola secondaria di primo e di secondo grado) e di definire un minimo di due ore settimanali di insegnamento per ciascuna classe.
  In particolare, in base all'articolo 1, comma 1, i principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega, che deve essere esercitata entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento, prevedono:
   alla lettera a), la riserva dell'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria a soggetti in possesso, alternativamente, di:
   1) laurea magistrale conseguita nella classe LM 67 – Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate;
   2) laurea magistrale conseguita nella classe LM 85-bis – Scienze della formazione primaria, unitamente a: laurea conseguita nella classe L 22-Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate, o diploma conseguito presso gli ex Istituti superiori di educazione fisica, o titoli di studio ad essi equiparati.

  Al riguardo, ricorda che per l'insegnamento nella scuola primaria è richiesto il possesso della laurea magistrale conseguita nella classe LM 85-bis; con specifico riferimento all'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria, l'articolo 1, comma 20, della legge n. 107 del 2015 ha disposto che sono utilizzati, nell'ambito delle risorse di organico disponibili, oltre che docenti abilitati all'insegnamento per la scuola primaria in possesso di competenze certificate, anche docenti abilitati all'insegnamento anche per altri gradi di istruzione in qualità di specialisti (dunque, non necessariamente in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento nella scuola primaria), ai quali è assicurata una specifica formazione.
  Rammenta, inoltre, che la legge n. 136 del 2002 ha sancito l'equiparazione, ai fini dell'accesso ai pubblici concorsi ed alle attività professionali, dei diplomi (triennali) in educazione fisica rilasciati dall'Istituto superiore di educazione fisica statale di Roma (ISEF) e dagli istituti superiori di educazione fisica pareggiati, alle lauree (di primo livello) afferenti alla classe 33 – Scienze delle attività motorie e sportive.
  Successivamente sono state equiparate alle lauree (di primo livello) della nuova classe L-22, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi, sia il diploma universitario (triennale) in scienze motorie (di cui alla legge n. 341 del 1990), sia le lauree conseguite ai sensi del DM 509/1999 (classe 33);
   sempre alla lettera a), il superamento, ai fini dell'accesso all'insegnamento, di specifiche procedure concorsuali abilitanti: in merito a tale previsione, oltre a rilevare come i concorsi per l'insegnamento nella scuola primaria non siano abilitanti, in quanto l'abilitazione è acquisita Pag. 13con il conseguimento della laurea magistrale, segnala come la dizione utilizzata «specifiche procedure concorsuali» potrebbe far intendere che la disciplina dei concorsi per l'accesso al ruolo del personale docente di educazione motoria possa essere diversa da quella generale per l'accesso ai ruoli per l'insegnamento nella scuola primaria; in tale contesto richiama l'opportunità di chiarire tale aspetto, ovvero di indicare almeno la tipologia di concorso cui ci si riferisce (ad esempio: per titoli ed esami, o per soli esami);
   alla lettera b), l'equiparazione degli insegnanti di educazione motoria, quanto allo stato giuridico ed economico, agli insegnanti di scuola primaria;
   alla lettera c), la determinazione dell'organico degli insegnanti di educazione motoria in modo da garantire almeno due ore settimanali di insegnamento in ogni classe;
   alla lettera d), per gli alunni con disabilità, l'inserimento nel Piano educativo individualizzato (PEI) di indicazioni specifiche per l'espletamento dell'attività motoria, che tengano conto del Profilo di funzionamento;
   alla lettera e), assicurare il rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, con riferimento all'organizzazione delle attività e degli orari relativi all'insegnamento dell'educazione motori;
   alla lettera f), la salvaguardia delle competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

  Per quanto riguarda la procedura di esercizio della delega, il comma 2 dell'articolo 1 prevede che il decreto legislativo sia adottato su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
  Si stabilisce altresì che lo schema di decreto legislativo, corredato di relazione tecnica, è trasmesso alle Camere entro i 60 giorni antecedenti la scadenza del termine per l'esercizio della delega, per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, le quali esprimono il proprio parere entro 40 giorni dalla data di trasmissione, trascorsi i quali il decreto legislativo può comunque essere adottato.
  Per quel che concerne l'efficacia temporale delle nuove norme, il comma 1 specifica che la nuova disciplina recata dal decreto legislativo si applica a partire dal primo anno scolastico «utile» rispetto alla data di entrata in vigore dello stesso decreto legislativo, intendendosi in tal modo consentire un margine di flessibilità, qualora il decreto legislativo dovesse entrare in vigore in termini molto ravvicinati rispetto all'avvio di un nuovo anno scolastico.
  Ai sensi del comma 3 entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo possono essere apportate disposizioni correttive o integrative, nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi e con lo stesso procedimento.
  L'articolo 2 al comma 1 istituisce nello stato di previsione del MIUR, a decorrere dal 2019, il Fondo per l'educazione motoria nella scuola primaria, con una dotazione iniziale di 10 milioni di euro.
  Ai sensi del comma 3, alla copertura del relativo onere si provvede, quanto a 5 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente, allo scopo utilizzando l'accantonamento di pertinenza del MIUR, e, quanto ad altri 5 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del fondo di parte corrente di cui all'articolo 49, comma 2, del decreto – legge n. 66 del 2014, iscritto nello stato di previsione del MIUR, nell'ambito del quale confluiscono i residui passivi o afferenti al medesimo Ministero.
  Il comma 2 dispone altresì che dall'attuazione della delega non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; la disposizione specifica, peraltro, che, qualora il decreto legislativo determinasse nuovi o maggiori oneri, esso sarebbe emanato solo successivamente o Pag. 14contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.
  Con riferimento al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come gli interventi previsti dal testo unificato attengano alle materie «norme generali sull'istruzione» e «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato», rimesse alla competenza esclusiva dello Stato dall'articolo 117, secondo comma, lettere n) e g), della Costituzione.
  Segnala inoltre come il provvedimento faccia salva, all'articolo 1, comma 1, lettera e), l'autonomia delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.
  Rileva, altresì, come il provvedimento attenga alla materia «professioni», rimessa alla competenza legislativa concorrente dall'articolo 117, terzo comma, Costituzione, materia rispetto alla quale, peraltro, secondo l'indirizzo della Corte costituzionale, la determinazione dei titoli per l'accesso spetta allo Stato.
  In tale ambito segnala quindi come il comma 2 dell'articolo 1 preveda, sul decreto legislativo predisposto ai sensi della delega, il mero «parere» della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
  Al riguardo ricorda che l'articolo 139 del decreto legislativo n. 112 del 1998 ha delegato ai comuni, in relazione alla scuola primaria (nonché alla scuola secondaria di I grado), i compiti e le funzioni amministrative concernenti il piano di utilizzazione degli edifici e di uso delle attrezzature, d'intesa con le scuole e che i medesimi ambiti sono ora ricompresi anche fra le funzioni fondamentali dei comuni, come più recentemente individuate ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, tra le quali rientra «l'edilizia scolastica, per la parte non attribuita alla competenza delle province».
  Rammenta, inoltre che, in base all'articolo 1, comma 947, della legge n. 208 del 2015, le funzioni relative ai servizi di supporto organizzativo per gli alunni con disabilità – ai quali il testo unificato fa riferimento – o in situazione di svantaggio, nonché le funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali sono state attribuite, dal 1o gennaio 2016, alle regioni, fatti salvi i casi in cui, con legge regionale, queste funzioni fossero state già attribuite, alla medesima data, a province, città metropolitane o comuni. Nel far salva tale previsione, da ultimo, l'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo n. 66 del 2017 ha specificato che fra i servizi che gli «enti locali» (rectius: territoriali) devono assicurare per l'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, vi sono quelli relativi all'accessibilità e alla fruibilità degli spazi fisici delle istituzioni scolastiche statali. Inoltre, in base al medesimo decreto legislativo n. 66 del 2017 (articoli da 6 a 11), gli enti locali partecipano alla progettazione e organizzazione scolastica per l'inclusione degli studenti con disabilità nelle scuole.
  In tale contesto normativo, segnala pertanto l'opportunità di prevedere che l'adozione del decreto legislativo avvenga previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato 1).
  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere formulata dalla relatrice.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021.
C. 1334-A Governo.

(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Alberto STEFANI, presidente, avverte che il Comitato permanente per i pareri è Pag. 15chiamato a esaminare, ai fini del parere all'Assemblea, il disegno di legge C. 1334-A, recante il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, come risultante dall'esame in sede referente presso la V Commissione.
  Al riguardo segnala che il parere dovrà essere espresso entro la seduta odierna, attesa l'organizzazione dei lavori in Assemblea sul provvedimento.

  Anna BILOTTI (M5S), relatrice, nell'illustrare il provvedimento, ricorda preliminarmente che il disegno di legge di bilancio consta di due parti, comprendenti rispettivamente la Sezione I e la Sezione II.
  La Sezione I (Misure quantitative per la realizzazione degli obiettivi programmatici) – disciplinata dai commi da 1-bis a 1-quinquies dell'articolo 21 della legge n. 196 del 2009 – contiene le disposizioni in materia di entrata e di spesa aventi ad oggetto misure quantitative destinate a realizzare gli obiettivi programmatici, con effetti finanziari aventi decorrenza nel triennio considerato dal bilancio.
  A seguito dell'esame in sede referente, la I Sezione risulta ora composta del solo articolo 1, suddiviso in 659 commi.
  In estrema sintesi, e raggruppando le disposizioni dell'articolo 1 sulla base di materie e politiche omogenee, appaiono in questa sede meritevoli di segnalazione:
   in materia di ambiente, territorio ed energia, il comma 40, che proroga al 31 dicembre 2019 le detrazioni fiscali in materia di ristrutturazioni ed efficienza energetica e il comma 169, che autorizza l'assunzione a tempo indeterminato di 420 unità di personale presso il Ministero dell'ambiente; in materia di investimenti pubblici, i commi da 58 a 63, che istituiscono un fondo per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato, e i commi da 23 a 29, che prevedono l'istituzione della struttura di missione «InvestItalia» per il potenziamento delle capacità espansiva degli investimenti pubblici;
   in materia di infrastrutture e trasporti, il comma 67, il quale stabilisce che gli ambiti territoriali di riferimento per le centrali di committenza coincidono con il territorio provinciale o metropolitano e i commi da 86 a 93, che istituiscono la Centrale per la progettazione delle opere pubbliche; nel corso dell'esame in Commissione è stato altresì previsto ai commi 94, 95 e 96 un finanziamento per l'aeroporto di Reggio Calabria;
   in materia di misure per la crescita, i commi da 102 a 134, che prevedono, tra le altre cose, il rifinanziamento delle misure di sostegno alle piccole e medie imprese (cosiddetta «Nuova Sabatini») e uno stanziamento di spesa di 90 milioni di euro per il 2019 e di 20 milioni di euro per il 2020 per il potenziamento del piano straordinario per la promozione del Made in Italy; nel corso dell'esame in Commissione sono stati inseriti i commi da 45 a 48, che prorogano di un anno il credito d'imposta per la formazione 4.0;
   in materia di lavoro e occupazione, il comma 138, che istituisce il fondo per il reddito di cittadinanza, volto ad introdurre nel nostro ordinamento il reddito e la pensione di cittadinanza; nel corso dell'esame in Commissione sono stati inoltre aumentati gli organici dell'Ispettorato nazionale del lavoro;
   in materia di previdenza e affari sociali il comma 139, che istituisce un fondo per la revisione del sistema pensionistico attraverso l'introduzione di ulteriori forme di pensionamento anticipato; la V Commissione ha inoltre introdotto il comma 145, che proroga al 2019 il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente elevandone la durata a 5 giorni; sempre in sede referente è stata modificata, dal comma 254, la vigente disciplina – di cui all'articolo 1, comma 391, della legge n. 208 del 2015 – in materia Carta famiglia; la V Commissione ha poi previsto, al comma 281, finanziamenti per la rete oncologica e cardiovascolare del Ministero della salute;
   in materia di giustizia, il comma 164, che autorizza l'assunzione a tempo indeterminato Pag. 16di 3.000 unità di personale amministrativo non dirigenziale, e i commi da 192 a 195, che aumentano l'organico della magistratura ordinaria di 600 unità; nel corso dell'esame in sede referente sono stati anche incrementati gli organici dell'Avvocatura dello Stato e della Corte dei conti;
   in materia di cultura e spettacolo, il comma 180, che autorizza l'assunzione a tempo indeterminato di 550 unità di personale presso il Ministero per i beni e le attività culturali e il comma 474, che prevede la riduzione dei crediti di imposta attribuiti agli esercenti di sale cinematografiche;
   in materia di finanza locale, i commi da 485 a 569, che innovano la disciplina delle regole relative all'equilibrio di bilancio, anche con la finalità di favorire gli investimenti pubblici;
   in materia di sicurezza e difesa, i commi da 204 a 208, che autorizzano assunzioni straordinarie nelle Forze di polizia fino a complessive 6.150 unità nel quinquennio 2019-2023; nel corso dell'esame in Commissione è stato inoltre istituito, al comma 122, un fondo per la difesa cibernetica;
   in materia di tutela del risparmio, i commi da 256 a 268, che istituiscono un fondo per il ristoro dei risparmiatori che hanno subìto un danno ingiusto in relazione all'investimento in azioni di banche poste in liquidazione coatta amministrativa nell'ultimo biennio;
   in materia di finanza, il comma 135, che modifica i limiti di utilizzo del contante da parte di stranieri non residenti;
   in materia di politiche di coesione, il comma 339, che amplia la platea dei potenziali beneficiari della misura di sostegno «Resto al Sud», introdotta dal decreto-legge n. 91 del 2017;
   in materia di agricoltura e pesca, i commi da 373 a 379, che prevedono l'assegnazione a titolo gratuito di una quota dei terreni agricoli a favore dei nuclei familiari che avranno un terzo figlio negli anni 2019, 2020 e 2021, nonché l'estensione del finanziamento di 1 milione di euro già previsto per il reimpianto con piante tolleranti o resistenti al batterio Xylella fastidiosa; nel corso dell'esame in sede referente sono stati inseriti i commi da 380 a 382, recanti istituzione di un fondo per la gestione e la manutenzione delle foreste italiane, e il comma 383, recante misure di sostegno al reddito per i pescatori nel fermo biologico;
   in materia di affari esteri, il comma 454, che riduce il contributo italiano all'ONU; nel corso dell'esame in Commissione sono stati inseriti i commi 151 e 152, che istituiscono un fondo per le minoranze cristiane perseguitate nelle aree di crisi, e il comma 323, che prevede, tra l'altro, un finanziamento per la presidenza italiana del G20 nel 2022;
   in materia di scuola, università e ricerca, i commi da 465 a 469, che prevedono una riforma del sistema di reclutamento dei docenti nelle scuole secondarie; nel corso dell'esame in Commissione è stata altresì istituita, al comma 211, in via sperimentale per un triennio, una sede della Scuola Normale Superiore di Pisa a Napoli, presso l'Università Federico II, denominata «Scuola Normale Superiore Meridionale»; è stato poi istituito, ai commi da 240 a 248 il Consiglio nazionale dei giovani; i commi 412 e 413, introdotti in sede referente, aumentano invece le risorse da destinare al tempo pieno della scuola primaria;
   in materia di informazione e comunicazioni, il comma 477, che riduce i crediti di imposta alle imprese editrici e il comma 650, che destina al miglioramento dei saldi di finanza pubblica i maggiori introiti derivanti dalla gara per la procedura di assegnazione di diritti d'uso delle frequenze disponibili per i servizi di comunicazione elettronica in larga banda mobili terrestri.

  Ricorda quindi che la Sezione II del disegno di legge reca l'approvazione dei Pag. 17singoli stati di previsione e dei totali generali della spesa dello Stato per il triennio 2019-2021.
  Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come il provvedimento sia in primo luogo riconducibile alle materie sistema tributario e contabile dello Stato e tutela della concorrenza, rimesse alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione. Il disegno di legge investe altresì, in via prevalente, le materie armonizzazione dei bilanci pubblici, anch'essa spettante alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, come modificato dalla legge costituzionale n. 1 del 2012, che ha introdotto nella Costituzione il principio del pareggio di bilancio, e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, di competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni.
  In merito ricorda che il coordinamento della finanza pubblica, come confermato dalla giurisprudenza costituzionale, non sembra in particolare costituire propriamente un ambito materiale quanto piuttosto una finalità assegnata alla legislazione statale, funzionale anche al perseguimento di impegni finanziari assunti in sede europea, inclusi gli obiettivi quantitativi collegati al rispetto del Patto di stabilità e crescita a livello europeo.
  La coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea per l'equilibrio dei bilanci e per la sostenibilità del debito pubblico e l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea sono princìpi ora direttamente richiamati dagli articoli 97, primo comma, e 119, primo comma della Costituzione a seguito delle modifiche introdotte dalla legge costituzionale n. 1 del 2012.
  Anche in considerazione della situazione di eccezionale gravità del contesto finanziario, la Corte ha, negli anni, fornito una lettura estensiva delle norme di principio nella materia del coordinamento della finanza pubblica. Pur ribadendo, in via generale, che possono essere ritenuti princìpi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica le norme che «si limitino a porre obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica, intesi nel senso di un transitorio contenimento complessivo, anche se non generale, della spesa corrente e non prevedano in modo esaustivo strumenti o modalità per il perseguimento dei suddetti obiettivi», la Corte ha, nei fatti, avallato le scelte del legislatore statale di introdurre vincoli specifici per il contenimento della spesa delle regioni e degli enti locali, quali, ad esempio, quelli relativi alle riduzioni di spesa per incarichi di studio e consulenza (sentenza n. 262 del 2012), all'obbligo di soppressione o accorpamento da parte degli enti locali di agenzie e di enti che svolgano funzioni fondamentali e funzioni loro conferite (sentenza n. 236 del 2013), alla determinazione del numero massimo di consiglieri e assessori regionali e alla riduzione degli emolumenti dei consiglieri (sentenze n. 198 del 2012 e n. 23 del 2014).
  Con riferimento a specifiche disposizioni del disegno di legge, evidenzia come i commi 412 e 413 dell'articolo 1 incrementino il limite di spesa relativo alla dotazione organica dei docenti in misura corrispondente a 2.000 posti aggiuntivi nella scuola primaria, al fine di ampliare le possibilità di tempo pieno nella stessa. Le modalità per l'incremento del tempo pieno nella scuola primaria devono essere stabilite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza unificata, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.
  Al riguardo, poiché l'ampliamento del tempo pieno richiede anche la disponibilità di strutture e servizi e dunque coinvolge anche il dimensionamento della rete scolastica sul territorio e, potenzialmente l'edilizia scolastica, aspetti entrambi ritenuti riconducibili secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale, alla competenza legislativa concorrente (in tal senso, tra le altre, vedi le sentenze n. 34 del 2005 e n. 71 del 2018), ritiene necessario Pag. 18valutare se sia sufficiente il parere della Conferenza unificata o se, invece, non occorra un'intesa.
  Per quanto riguarda il rispetto degli altri princìpi costituzionali, rileva come i commi 184 e 185 dell'articolo 1, introdotti nel corso dell'esame in sede referente, consentano all'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), per il triennio 2019-2021, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, contabile e amministrativa, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, di assumere a tempo indeterminato, previo superamento di un apposito esame svolto mediante colloquio, il personale non dirigenziale in possesso di tutti i seguenti requisiti: che risulti in servizio con contratto a tempo determinato presso l'ARERA alla data di entrata in vigore della presente legge; che sia stato reclutato a tempo determinato per mezzo di selezioni pubbliche; che abbia maturato, o maturi al 31 dicembre dell'anno in cui si procede all'assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni. La pianta organica del personale di ruolo dell'ARERA è rideterminata numericamente a seguito di tali assunzioni e il numero dei dipendenti a tempo determinato di cui all'articolo 2, comma 30, della legge 14 novembre 1995, n. 481, come modificato dall'articolo 1, comma 118, della legge 23 agosto 2004, n. 239, è ridotto da sessanta a venti unità.
  Al riguardo ricorda come la previsione dell'articolo 97, quarto comma, della Costituzione, secondo cui agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvi i casi stabiliti dalla legge, sia stata in più occasioni oggetto di pronunce della Corte costituzione, la quale ha, in via generale, evidenziato come «il concorso pubblico – quale meccanismo imparziale di selezione tecnica e neutrale dei più capaci sulla base del criterio del merito – costituisca la forma generale e ordinaria di reclutamento per le pubbliche amministrazioni. Esso è posto a presidio delle esigenze di imparzialità e di efficienza dell'azione amministrativa. Le eccezioni a tale regola consentite dall'articolo 97 della Costituzione, purché disposte con legge, debbono rispondere a «peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico» (sentenza n. 81 del 2006). Altrimenti la deroga si risolverebbe in un privilegio a favore di categorie più o meno ampie di persone (sentenza n. 205 del 2006). Perché sia assicurata la generalità della regola del concorso pubblico disposta dall'articolo 97 della Costituzione, l'area delle eccezioni va, pertanto, delimitata in modo rigoroso. Con la decisione n. 37 del 2015, in particolare, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 8, comma 241, del decreto-legge n. 16 del 2012, In tale occasione la Corte ha evidenziato che «nessun dubbio può nutrirsi in ordine al fatto che il conferimento di incarichi dirigenziali nell'ambito di un'amministrazione pubblica debba avvenire previo esperimento di un pubblico concorso, e che il concorso sia necessario anche nei casi di nuovo inquadramento di dipendenti già in servizio. Anche il passaggio ad una fascia funzionale superiore comporta «l'accesso ad un nuovo posto di lavoro corrispondente a funzioni più elevate ed è soggetto, pertanto, quale figura di reclutamento, alla regola del pubblico concorso» [...]». Al contempo, la giurisprudenza costituzionale ha più volte affermato che la «regola del pubblico concorso [...] non esclude forme diverse di reclutamento e di copertura dei posti, purché rispondano a criteri di ragionevolezza [...] e siano comunque in armonia con le disposizioni costituzionali e tali da non contraddire i principi di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione». E che «il pubblico concorso è [...] un meccanismo strumentale rispetto al canone di efficienza dell'amministrazione, il quale può dirsi pienamente rispettato qualora le selezioni non siano caratterizzate da arbitrarie forme di restrizione dei soggetti legittimati a parteciparvi; forme che possono considerarsi non irragionevoli solo in presenza di particolari situazioni, che possano giustificarle per una migliore garanzia del buon andamento dell'amministrazione». Con la sentenza n. 225 del 2010, avente ad oggetto Pag. 19una norma della regione Lazio che prevedeva l'immissione automatica nel ruolo della dirigenza della Regione per coloro, che previo concorso, avessero ricoperto, per almeno cinque anni consecutivi, incarichi dirigenziali nelle strutture della regione, il giudice costituzionale ha, inoltre, chiarito che «è indispensabile che le eccezioni al principio del pubblico concorso siano numericamente contenute in percentuali limitate, rispetto alla globalità delle assunzioni poste in essere dall'amministrazione; che l'assunzione corrisponda a una specifica necessità funzionale dell'amministrazione stessa; e, soprattutto, che siano previsti adeguati accorgimenti per assicurare comunque che il personale assunto abbia la professionalità necessaria allo svolgimento dell'incarico».
  Sulla scorta di tali considerazioni, con riferimento ai predetti commi 184 e 185, relativi alle assunzioni di personale non dirigenziale presso l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, considera opportuno valutare l'opportunità di specificare il numero di assunzioni a tempo indeterminato che si intendono consentire, previo colloquio, con la norma in esame, tenendo altresì conto della giurisprudenza costituzionale relativa all'applicazione dell'articolo 97, quarto comma, della Costituzione.
  Con riferimento al comma 566 dell'articolo 1, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, rileva come esso disponga, al primo periodo, che, ferma restando la natura giuridica di libera attività d'impresa dell'attività di produzione, importazione, esportazione, acquisto e vendita di energia elettrica, i proventi economici liberamente pattuiti dagli operatori del settore con gli enti locali sul cui territorio insistono gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, sulla base di accordi sottoscritti prima del 10 settembre 2010, data di entrata in vigore delle linee guida per lo svolgimento del procedimento di autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, restano acquisiti nei bilanci degli enti locali, mantenendo tali accordi piena efficacia.
  Il secondo periodo del comma 566 dispone che dalla data di entrata in vigore della norma, fatta salva la libertà negoziale delle parti, gli accordi sono rivisti alla luce delle predette linee guida (approvate con decreto ministeriale 10 settembre 2010) e segnatamente dei criteri contenuti nell'allegato 2. Si prevede altresì che gli importi già erogati o da erogare in favore degli enti locali concorrono alla formazione del reddito di impresa del titolare dell'impianto alimentato da fonti rinnovabili.
  Al riguardo ricorda che il decreto ministeriale 10 settembre 2010, con il quale sono state approvate le linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, ha chiarito, all'Allegato 2, che per l'attività di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili non è dovuto alcun corrispettivo monetario in favore dei comuni interessati dalle opere, e che l'autorizzazione unica può prevedere l'individuazione di misure compensative, a carattere non meramente patrimoniale, a favore degli stessi comuni da orientare (secondo criteri definiti dal medesimo decreto ministeriale) su interventi di miglioramento ambientale correlati alla mitigazione degli impatti riconducibili al progetto, ad interventi di efficienza energetica, di diffusione di installazioni di impianti a fonti rinnovabili e di sensibilizzazione della cittadinanza sui predetti temi. Il decreto ministeriale in questione è stato adottato all'indomani della sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2010, nella quale la Corte, censurando una disposizione legislativa della regione Calabria sul punto, ha affermato che la legge statale vieta tassativamente l'imposizione di corrispettivo (le cosiddette misure di compensazione patrimoniale) quale condizione per il rilascio dei suddetti titoli abilitativi, tenuto conto che la costruzione e l'esercizio di impianti per l'energia (nel caso di specie, eolica) sono libere attività d'impresa soggette alla sola autorizzazione amministrativa della regione, (ai sensi dell'articolo articolo 12, comma 6, del decreto legislativo n. 387 del 2003). Sono, invece, ammessi gli accordi che contemplino misure Pag. 20di compensazione e riequilibrio ambientale, nel senso che il pregiudizio subìto dall'ambiente per l'impatto del nuovo impianto, oggetto di autorizzazione, viene compensato dall'impegno a una riduzione delle emissioni inquinanti da parte dell'operatore economico proponente. In varie pronunce, l'organo giurisdizionale amministrativo ha riconosciuto l'invalidità di convenzioni già stipulate che imponevano il pagamento di misure compensative patrimoniali da parte delle società titolari degli impianti in questione nei confronti dei comuni, disponendo la ripetizione, in favore delle società ricorrenti, delle somme indebitamente pagate.
  Alla luce di tali considerazioni, con riferimento al predetto comma 566 rileva l'opportunità di valutare tale previsione, tenendo conto di quanto evidenziato dalla Corte costituzionale nella citata sentenza n. 24 del 2010 e dalle pronunce degli organi di giustizia amministrativa con cui è stata, in particolare, riconosciuta l'invalidità di convenzioni già stipulate che imponevano il pagamento di misure compensative patrimoniali da parte delle società titolari degli impianti in questione nei confronti dei comuni, disponendo la ripetizione, in favore delle società ricorrenti, delle somme indebitamente pagate.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato 2).

  Stefano CECCANTI (PD), svolgendo talune considerazioni preliminari, evidenzia la gravità di quanto avvenuto presso la Commissione Bilancio nel corso dell'informativa del Ministro dell'economia e delle finanze, Giovanni Tria, svoltasi nell'ambito dell'esame in sede referente del disegno di legge di bilancio, facendo presente come il Ministro, in quella sede, si sia rifiutato di fornire chiarimenti ai deputati su rilevanti questioni riguardanti il provvedimento, attinenti, in particolare, al tema del reddito di cittadinanza e dei requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici nell'ambito della cosiddetta «quota cento». Pur comprendendo che possa apparire sconveniente per una maggioranza procedere alla sostituzione di un esponente del Governo in una fase così delicata, ritiene sia inconcepibile che un Ministro si rifiuti di fornire delucidazioni sulle scelte fondamentali assunte dall'Esecutivo, evidenziando come ad esempio nel Regno unito, a fronte di una certa ritrosia del Governo nel rendere informazioni sul tema della Brexit, un comportamento simile è stato oggetto di una censura da parte della Camera dei comuni, che ha rivolto all'Esecutivo accuse di oltraggio al Parlamento.
  Passando al merito dell'esame in oggetto, ritiene che la Commissione non sia nelle condizioni di esprimere un parere favorevole sul testo in questione, che reca, a suo avviso, evidenti profili di incostituzionalità. Richiama, al riguardo, la violazione di diverse disposizioni della Costituzione, tra cui gli articoli 81, 97 e 117, ricordando le considerazioni svolte sul rispetto di tali articoli dallo stesso Presidente della Repubblica – richiamate, peraltro, anche nella documentazione di approfondimento elaborata dagli uffici della Camera – in una lettera rivolta al Presidente del Consiglio, a seguito dell'autorizzazione alla presentazione in Parlamento di tale provvedimento.
  Passando a taluni aspetti specifici, esprime inoltre forti perplessità sulla norma recata dal comma 254 dell'articolo 1, nella parte in cui esclude – rispetto alla disciplina vigente – il rilascio della carta famiglia agli stranieri residenti nel territorio italiano non appartenenti a Paesi membri dell'UE. Ritiene, infatti, che tale intervento normativo contrasti con il principio di uguaglianza previsto dalla Carta costituzionale, anche alla luce della giurisprudenza costituzionale relativa alle erogazioni di servizi sociali per lo straniero legalmente risiedente in Italia da lungo periodo.
  Pur ritenendo irragionevole solo pensare di poter esprimere un parere favorevole su un testo palesemente incostituzionale, rivolgendosi alla relatrice, suggerisce quantomeno di formulare sotto forma di condizione – e non di mera osservazione – quanto rilevato a proposito Pag. 21dei commi 412 e 413 dell'articolo 1, in ordine all'esigenza di prevedere – ai fini dell'adozione del decreto per la definizione delle modalità per l'incremento del tempo pieno nella scuola primaria – in luogo del semplice parere, l'intesa della Conferenza unificata. Evidenzia, infatti, come sul punto la giurisprudenza costituzionale appaia piuttosto rigorosa, considerato il riparto delle competenze legislative definito in materia dalla Costituzione, entrando in gioco la questione del dimensionamento della rete scolastica sul territorio e dell'edilizia scolastica.

  Anna BILOTTI (M5S), relatrice, ritiene di confermare la sua proposta di parere, raccomandandone l'approvazione.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere formulata dalla relatrice.

  La seduta termina alle 9.30.

AUDIZIONI INFORMALI

  Giovedì 6 dicembre 2018.

Audizione di Fulco Lanchester, Professore di diritto costituzionale italiano e comparato presso l'Università di Roma «La Sapienza», nell'ambito dell'esame delle proposte di legge costituzionale C. 726 e C. 1173, recanti modifica all'articolo 71 della Costituzione in materia di iniziativa legislativa popolare.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 15.45 alle 16.30.

Audizione di Francesco Clementi, Professore di diritto pubblico comparato presso l'Università di Perugia, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge costituzionale C. 726 e C. 1173, recanti modifica all'articolo 71 della Costituzione in materia di iniziativa legislativa popolare.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 16.35 alle 17.30.

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